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	<title>Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05 da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono i controlli e la sicurezza - Confartigianato Imprese</title>
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	<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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	<title>Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05 da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono i controlli e la sicurezza - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Automotive e meccanica: luci e ombre di una ripresa ancora fragile</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:05:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 2 Luglio 2026·CONGIUNTURA Automotive e meccanica: luci e ombre di una ripresa ancora fragile I comparti dell’automotive e della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-23782 post type-post status-publish format-standard hentry category-comunicati" style="background-color:#4C5970;color:#FFFFFF;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_comunicati_stampa_white.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Comunicati Stampa</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">24 Novembre 2005</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</h1>
</div>
</div>
<p>Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa il 19 agosto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre – Decreto legislativo 192 – viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.<span id="more-23782"></span></p>
<p>Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.</p>
<p>La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.</p>
<p>E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.</p>
<p>Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati. Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente, che al comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava pressoché la stessa definizione di cui al punto 1) dell’allegato L) al Dlgs 192/05.</p>
<p>In effetti l’obbligo della manutenzione annuale, fatte salve le istruzioni di costruttore o fabbricante, previsto originariamente dal comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu cancellato con la modifica introdotta dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551. Operazione resa necessaria in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas e dalle altre disposizioni sui prodotti e sui servizi che riservano  ai “produttori” il compito di impartire istruzioni sull’uso e sulla manutenzione del prodotto fabbricato o costruito.</p>
<p>E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori. Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.</p>
<p>Oltre a quanto finora evidenziato Assistal, Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI esprimono sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e  sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Internazionalizzazione decisiva per le piccole imprese. Servono strumenti più accessibili</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 17:51:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 1 Luglio 2026·MERCATI ESTERI Internazionalizzazione decisiva per le piccole imprese. Servono strumenti più accessibili La nuova fase dell’economia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-23782 post type-post status-publish format-standard hentry category-comunicati" style="background-color:#4C5970;color:#FFFFFF;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_comunicati_stampa_white.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Comunicati Stampa</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">24 Novembre 2005</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</h1>
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<p>Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa il 19 agosto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre – Decreto legislativo 192 – viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.<span id="more-23782"></span></p>
<p>Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.</p>
<p>La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.</p>
<p>E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.</p>
<p>Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati. Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente, che al comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava pressoché la stessa definizione di cui al punto 1) dell’allegato L) al Dlgs 192/05.</p>
<p>In effetti l’obbligo della manutenzione annuale, fatte salve le istruzioni di costruttore o fabbricante, previsto originariamente dal comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu cancellato con la modifica introdotta dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551. Operazione resa necessaria in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas e dalle altre disposizioni sui prodotti e sui servizi che riservano  ai “produttori” il compito di impartire istruzioni sull’uso e sulla manutenzione del prodotto fabbricato o costruito.</p>
<p>E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori. Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.</p>
<p>Oltre a quanto finora evidenziato Assistal, Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI esprimono sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e  sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.</p>
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		<title>Alla Camera presentato il progetto &#8216;Trame di Rinascita&#8217;: formazione e artigianato per le donne vittime di violenza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:30:12 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 1 Luglio 2026 Alla Camera presentato il progetto &#8216;Trame di Rinascita&#8217;: formazione e artigianato per le donne vittime di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<p>Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa il 19 agosto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre – Decreto legislativo 192 – viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.<span id="more-23782"></span></p>
<p>Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.</p>
<p>La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.</p>
<p>E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.</p>
<p>Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati. Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente, che al comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava pressoché la stessa definizione di cui al punto 1) dell’allegato L) al Dlgs 192/05.</p>
<p>In effetti l’obbligo della manutenzione annuale, fatte salve le istruzioni di costruttore o fabbricante, previsto originariamente dal comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu cancellato con la modifica introdotta dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551. Operazione resa necessaria in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas e dalle altre disposizioni sui prodotti e sui servizi che riservano  ai “produttori” il compito di impartire istruzioni sull’uso e sulla manutenzione del prodotto fabbricato o costruito.</p>
<p>E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori. Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.</p>
<p>Oltre a quanto finora evidenziato Assistal, Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI esprimono sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e  sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.</p>
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		<title>Le incertezze dell’estate 2026 pesano su manifattura e made in Italy. L’analisi su IlSussidiario.net</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/le-incertezze-dellestate-2026-pesano-su-manifattura-e-made-in-italy-lanalisi-su-ilsussidiario-net/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:48:45 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[rapporto ufficio studi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 30 Giugno 2026·MEDIA Le incertezze dell’estate 2026 pesano su manifattura e made in Italy. L’analisi su IlSussidiario.net L&#8217;estate del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-23782 post type-post status-publish format-standard hentry category-comunicati" style="background-color:#4C5970;color:#FFFFFF;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_comunicati_stampa_white.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Comunicati Stampa</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">24 Novembre 2005</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</h1>
</div>
</div>
<p>Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa il 19 agosto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre – Decreto legislativo 192 – viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.<span id="more-23782"></span></p>
<p>Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.</p>
<p>La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.</p>
<p>E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.</p>
<p>Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati. Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente, che al comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava pressoché la stessa definizione di cui al punto 1) dell’allegato L) al Dlgs 192/05.</p>
<p>In effetti l’obbligo della manutenzione annuale, fatte salve le istruzioni di costruttore o fabbricante, previsto originariamente dal comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu cancellato con la modifica introdotta dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551. Operazione resa necessaria in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas e dalle altre disposizioni sui prodotti e sui servizi che riservano  ai “produttori” il compito di impartire istruzioni sull’uso e sulla manutenzione del prodotto fabbricato o costruito.</p>
<p>E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori. Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.</p>
<p>Oltre a quanto finora evidenziato Assistal, Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI esprimono sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e  sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Al Forum di Confartigianato la sostenibilità è inclusione, equità, adattamento intelligente, motore di business</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/al-forum-di-confartigianato-la-sostenibilita-e-inclusione-equita-adattamento-intelligente-motore-di-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[forum sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 26 Giugno 2026·EVENTI Al Forum di Confartigianato la sostenibilità è inclusione, equità, adattamento intelligente, motore di business La sostenibilità [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-23782 post type-post status-publish format-standard hentry category-comunicati" style="background-color:#4C5970;color:#FFFFFF;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_comunicati_stampa_white.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Comunicati Stampa</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">24 Novembre 2005</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</h1>
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<p>Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa il 19 agosto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre – Decreto legislativo 192 – viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.<span id="more-23782"></span></p>
<p>Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.</p>
<p>La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.</p>
<p>E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.</p>
<p>Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati. Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente, che al comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava pressoché la stessa definizione di cui al punto 1) dell’allegato L) al Dlgs 192/05.</p>
<p>In effetti l’obbligo della manutenzione annuale, fatte salve le istruzioni di costruttore o fabbricante, previsto originariamente dal comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu cancellato con la modifica introdotta dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551. Operazione resa necessaria in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas e dalle altre disposizioni sui prodotti e sui servizi che riservano  ai “produttori” il compito di impartire istruzioni sull’uso e sulla manutenzione del prodotto fabbricato o costruito.</p>
<p>E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori. Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.</p>
<p>Oltre a quanto finora evidenziato Assistal, Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI esprimono sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e  sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.</p>
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		<title>Forum sulla Sostenibilità: il report con le evidenze su territori, persone e innovazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 06:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[forum sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio studi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 26 Giugno 2026·EVENTI Forum sulla Sostenibilità: il report con le evidenze su territori, persone e innovazione Nella giornata di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">24 Novembre 2005</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</h1>
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<p>Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa il 19 agosto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre – Decreto legislativo 192 – viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.<span id="more-23782"></span></p>
<p>Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.</p>
<p>La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.</p>
<p>E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.</p>
<p>Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati. Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente, che al comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava pressoché la stessa definizione di cui al punto 1) dell’allegato L) al Dlgs 192/05.</p>
<p>In effetti l’obbligo della manutenzione annuale, fatte salve le istruzioni di costruttore o fabbricante, previsto originariamente dal comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu cancellato con la modifica introdotta dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551. Operazione resa necessaria in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas e dalle altre disposizioni sui prodotti e sui servizi che riservano  ai “produttori” il compito di impartire istruzioni sull’uso e sulla manutenzione del prodotto fabbricato o costruito.</p>
<p>E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori. Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.</p>
<p>Oltre a quanto finora evidenziato Assistal, Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI esprimono sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e  sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.</p>
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		<title>Granelli a InBlu2000: “Crisi in Medio Oriente pesa su costi energia, export e investimenti delle Pmi”</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/granelli-a-inblu2000-crisi-in-medio-oriente-pesa-su-costi-energia-export-e-investimenti-delle-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[InBlu2000]]></category>
		<category><![CDATA[RadioInBlu]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 24 Giugno 2026·MEDIA Granelli a InBlu2000: “Crisi in Medio Oriente pesa su costi energia, export e investimenti delle Pmi” [&#8230;]</p>
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<p>Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa il 19 agosto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre – Decreto legislativo 192 – viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.<span id="more-23782"></span></p>
<p>Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.</p>
<p>La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.</p>
<p>E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.</p>
<p>Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati. Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente, che al comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava pressoché la stessa definizione di cui al punto 1) dell’allegato L) al Dlgs 192/05.</p>
<p>In effetti l’obbligo della manutenzione annuale, fatte salve le istruzioni di costruttore o fabbricante, previsto originariamente dal comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu cancellato con la modifica introdotta dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551. Operazione resa necessaria in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas e dalle altre disposizioni sui prodotti e sui servizi che riservano  ai “produttori” il compito di impartire istruzioni sull’uso e sulla manutenzione del prodotto fabbricato o costruito.</p>
<p>E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori. Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.</p>
<p>Oltre a quanto finora evidenziato Assistal, Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI esprimono sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e  sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Granelli a &#8216;4 di Sera&#8217; (Rete 4): &#8220;Le crisi geopolitiche presentano il conto alle nostre imprese&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/granelli-a-4-di-sera-rete-4-le-crisi-geopolitiche-presentano-il-conto-alle-nostre-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[4 di sera]]></category>
		<category><![CDATA[rete 4]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 24 Giugno 2026·MEDIA Granelli a &#8216;4 di Sera&#8217; (Rete 4): &#8220;Le crisi geopolitiche presentano il conto alle nostre imprese&#8221; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-23782 post type-post status-publish format-standard hentry category-comunicati" style="background-color:#4C5970;color:#FFFFFF;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_comunicati_stampa_white.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Comunicati Stampa</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">24 Novembre 2005</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</h1>
</div>
</div>
<p>Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa il 19 agosto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre – Decreto legislativo 192 – viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.<span id="more-23782"></span></p>
<p>Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.</p>
<p>La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.</p>
<p>E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.</p>
<p>Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati. Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente, che al comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava pressoché la stessa definizione di cui al punto 1) dell’allegato L) al Dlgs 192/05.</p>
<p>In effetti l’obbligo della manutenzione annuale, fatte salve le istruzioni di costruttore o fabbricante, previsto originariamente dal comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu cancellato con la modifica introdotta dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551. Operazione resa necessaria in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas e dalle altre disposizioni sui prodotti e sui servizi che riservano  ai “produttori” il compito di impartire istruzioni sull’uso e sulla manutenzione del prodotto fabbricato o costruito.</p>
<p>E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori. Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.</p>
<p>Oltre a quanto finora evidenziato Assistal, Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI esprimono sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e  sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Le incertezze dell’estate 2026 per economia e imprese: il punto nel webinar del 6 luglio</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/le-incertezze-dellestate-2026-per-economia-e-imprese-il-punto-nel-webinar-del-6-luglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[analisi congiunturale]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[congiuntura]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 23 Giugno 2026·CONGIUNTURA Le incertezze dell’estate 2026 per economia e imprese: il punto nel webinar del 6 luglio Le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-23782 post type-post status-publish format-standard hentry category-comunicati" style="background-color:#4C5970;color:#FFFFFF;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_comunicati_stampa_white.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Comunicati Stampa</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">24 Novembre 2005</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</h1>
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<p>Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa il 19 agosto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre – Decreto legislativo 192 – viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.<span id="more-23782"></span></p>
<p>Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.</p>
<p>La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.</p>
<p>E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.</p>
<p>Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati. Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente, che al comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava pressoché la stessa definizione di cui al punto 1) dell’allegato L) al Dlgs 192/05.</p>
<p>In effetti l’obbligo della manutenzione annuale, fatte salve le istruzioni di costruttore o fabbricante, previsto originariamente dal comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu cancellato con la modifica introdotta dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551. Operazione resa necessaria in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas e dalle altre disposizioni sui prodotti e sui servizi che riservano  ai “produttori” il compito di impartire istruzioni sull’uso e sulla manutenzione del prodotto fabbricato o costruito.</p>
<p>E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori. Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.</p>
<p>Oltre a quanto finora evidenziato Assistal, Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI esprimono sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e  sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Aggregazione in consorzi e reti d&#8217;impresa per conquistare il mercato degli appalti pubblici</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/aggregazione-in-consorzi-e-reti-dimpresa-per-conquistare-il-mercato-degli-appalti-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[4CNetWork]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Piga]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Carretti]]></category>
		<category><![CDATA[orep]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 18 Giugno 2026 Aggregazione in consorzi e reti d&#8217;impresa per conquistare il mercato degli appalti pubblici Le micro, piccole [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-23782 post type-post status-publish format-standard hentry category-comunicati" style="background-color:#4C5970;color:#FFFFFF;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_comunicati_stampa_white.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Comunicati Stampa</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">24 Novembre 2005</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</h1>
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</div>
<p>Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa il 19 agosto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre – Decreto legislativo 192 – viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.<span id="more-23782"></span></p>
<p>Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.</p>
<p>La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.</p>
<p>E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.</p>
<p>Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati. Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente, che al comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava pressoché la stessa definizione di cui al punto 1) dell’allegato L) al Dlgs 192/05.</p>
<p>In effetti l’obbligo della manutenzione annuale, fatte salve le istruzioni di costruttore o fabbricante, previsto originariamente dal comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu cancellato con la modifica introdotta dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551. Operazione resa necessaria in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas e dalle altre disposizioni sui prodotti e sui servizi che riservano  ai “produttori” il compito di impartire istruzioni sull’uso e sulla manutenzione del prodotto fabbricato o costruito.</p>
<p>E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori. Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.</p>
<p>Oltre a quanto finora evidenziato Assistal, Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI esprimono sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e  sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/il-forum-sulla-sostenibilita-di-confartigianato-per-uno-sviluppo-inclusivo-e-a-misura-duomo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[forum sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 18 Giugno 2026·EVENTI Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo Confartigianato punta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-23782 post type-post status-publish format-standard hentry category-comunicati" style="background-color:#4C5970;color:#FFFFFF;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_comunicati_stampa_white.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Comunicati Stampa</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">24 Novembre 2005</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</h1>
</div>
</div>
<p>Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa il 19 agosto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre – Decreto legislativo 192 – viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.<span id="more-23782"></span></p>
<p>Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.</p>
<p>La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.</p>
<p>E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.</p>
<p>Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati. Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente, che al comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava pressoché la stessa definizione di cui al punto 1) dell’allegato L) al Dlgs 192/05.</p>
<p>In effetti l’obbligo della manutenzione annuale, fatte salve le istruzioni di costruttore o fabbricante, previsto originariamente dal comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu cancellato con la modifica introdotta dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551. Operazione resa necessaria in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas e dalle altre disposizioni sui prodotti e sui servizi che riservano  ai “produttori” il compito di impartire istruzioni sull’uso e sulla manutenzione del prodotto fabbricato o costruito.</p>
<p>E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori. Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.</p>
<p>Oltre a quanto finora evidenziato Assistal, Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI esprimono sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e  sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Artigianale sì, ma soltanto se sei artigiano. Utili chiarimenti dal Mimit sulla nuova legge</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/artigianale-si-ma-soltanto-se-sei-artigiano-utili-chiarimenti-dal-mimit-sulla-nuova-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[artigianale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 17 Giugno 2026·MADE IN ITALY Artigianale sì, ma soltanto se sei artigiano. Utili chiarimenti dal Mimit sulla nuova [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-23782 post type-post status-publish format-standard hentry category-comunicati" style="background-color:#4C5970;color:#FFFFFF;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_comunicati_stampa_white.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Comunicati Stampa</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">24 Novembre 2005</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</h1>
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<p>Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa il 19 agosto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre – Decreto legislativo 192 – viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.<span id="more-23782"></span></p>
<p>Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.</p>
<p>La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.</p>
<p>E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.</p>
<p>Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati. Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente, che al comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava pressoché la stessa definizione di cui al punto 1) dell’allegato L) al Dlgs 192/05.</p>
<p>In effetti l’obbligo della manutenzione annuale, fatte salve le istruzioni di costruttore o fabbricante, previsto originariamente dal comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu cancellato con la modifica introdotta dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551. Operazione resa necessaria in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas e dalle altre disposizioni sui prodotti e sui servizi che riservano  ai “produttori” il compito di impartire istruzioni sull’uso e sulla manutenzione del prodotto fabbricato o costruito.</p>
<p>E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori. Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.</p>
<p>Oltre a quanto finora evidenziato Assistal, Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI esprimono sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e  sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>In vista un accordo per la riapertura di Hormuz. Il conto di oltre cento giorni di crisi</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/in-vista-un-accordo-per-la-riapertura-di-hormuz-il-conto-di-oltre-cento-giorni-di-crisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[HORMUZ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 17 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE In vista un accordo per la riapertura di Hormuz. Il conto di oltre cento [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-23782 post type-post status-publish format-standard hentry category-comunicati" style="background-color:#4C5970;color:#FFFFFF;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_comunicati_stampa_white.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Comunicati Stampa</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">24 Novembre 2005</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</h1>
</div>
</div>
<p>Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa il 19 agosto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre – Decreto legislativo 192 – viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.<span id="more-23782"></span></p>
<p>Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.</p>
<p>La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.</p>
<p>E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.</p>
<p>Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati. Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente, che al comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava pressoché la stessa definizione di cui al punto 1) dell’allegato L) al Dlgs 192/05.</p>
<p>In effetti l’obbligo della manutenzione annuale, fatte salve le istruzioni di costruttore o fabbricante, previsto originariamente dal comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu cancellato con la modifica introdotta dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551. Operazione resa necessaria in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas e dalle altre disposizioni sui prodotti e sui servizi che riservano  ai “produttori” il compito di impartire istruzioni sull’uso e sulla manutenzione del prodotto fabbricato o costruito.</p>
<p>E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori. Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.</p>
<p>Oltre a quanto finora evidenziato Assistal, Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI esprimono sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e  sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.</p>
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		<item>
		<title>Dalla crisi del Golfo ai cantieri: le tendenze dell’edilizia nel report di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/dalla-crisi-del-golfo-ai-cantieri-le-tendenze-delledilizia-nel-report-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 13:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studi 15 Giugno 2026·COSTRUZIONI Dalla crisi del Golfo ai cantieri: le tendenze dell’edilizia nel report di Confartigianato   A metà [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-23782 post type-post status-publish format-standard hentry category-comunicati" style="background-color:#4C5970;color:#FFFFFF;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_comunicati_stampa_white.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Comunicati Stampa</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">24 Novembre 2005</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</h1>
</div>
</div>
<p>Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa il 19 agosto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre – Decreto legislativo 192 – viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.<span id="more-23782"></span></p>
<p>Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.</p>
<p>La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.</p>
<p>E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.</p>
<p>Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati. Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente, che al comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava pressoché la stessa definizione di cui al punto 1) dell’allegato L) al Dlgs 192/05.</p>
<p>In effetti l’obbligo della manutenzione annuale, fatte salve le istruzioni di costruttore o fabbricante, previsto originariamente dal comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu cancellato con la modifica introdotta dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551. Operazione resa necessaria in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas e dalle altre disposizioni sui prodotti e sui servizi che riservano  ai “produttori” il compito di impartire istruzioni sull’uso e sulla manutenzione del prodotto fabbricato o costruito.</p>
<p>E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori. Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.</p>
<p>Oltre a quanto finora evidenziato Assistal, Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI esprimono sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e  sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Dal Piano per l’Export 40 milioni di euro per le micro e piccole imprese colpite dalla crisi di Hormuz</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/dal-piano-per-lexport-40-milioni-di-euro-per-le-micro-e-piccole-imprese-colpite-dalla-crisi-di-hormuz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[HORMUZ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE Dal Piano per l’Export 40 milioni di euro per le micro e piccole imprese [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-23782 post type-post status-publish format-standard hentry category-comunicati" style="background-color:#4C5970;color:#FFFFFF;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_comunicati_stampa_white.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Comunicati Stampa</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">24 Novembre 2005</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</h1>
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<p>Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa il 19 agosto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre – Decreto legislativo 192 – viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.<span id="more-23782"></span></p>
<p>Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.</p>
<p>La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.</p>
<p>E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.</p>
<p>Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati. Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente, che al comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava pressoché la stessa definizione di cui al punto 1) dell’allegato L) al Dlgs 192/05.</p>
<p>In effetti l’obbligo della manutenzione annuale, fatte salve le istruzioni di costruttore o fabbricante, previsto originariamente dal comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu cancellato con la modifica introdotta dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551. Operazione resa necessaria in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas e dalle altre disposizioni sui prodotti e sui servizi che riservano  ai “produttori” il compito di impartire istruzioni sull’uso e sulla manutenzione del prodotto fabbricato o costruito.</p>
<p>E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori. Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.</p>
<p>Oltre a quanto finora evidenziato Assistal, Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI esprimono sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e  sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli: &#8220;L&#8217;artigianato è motore del turismo diffuso e sostenibile che valorizza il brand Italia&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/il-presidente-granelli-lartigianato-e-motore-del-turismo-diffuso-e-sostenibile-che-valorizza-il-brand-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Vespa]]></category>
		<category><![CDATA[forum in masseria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 14 Giugno 2026·TURISMO Il Presidente Granelli: &#8220;L&#8217;artigianato è motore del turismo diffuso e sostenibile che valorizza il brand Italia&#8221; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-23782 post type-post status-publish format-standard hentry category-comunicati" style="background-color:#4C5970;color:#FFFFFF;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_comunicati_stampa_white.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Comunicati Stampa</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">24 Novembre 2005</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</h1>
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<p>Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa il 19 agosto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre – Decreto legislativo 192 – viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.<span id="more-23782"></span></p>
<p>Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.</p>
<p>La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.</p>
<p>E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.</p>
<p>Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati. Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente, che al comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava pressoché la stessa definizione di cui al punto 1) dell’allegato L) al Dlgs 192/05.</p>
<p>In effetti l’obbligo della manutenzione annuale, fatte salve le istruzioni di costruttore o fabbricante, previsto originariamente dal comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu cancellato con la modifica introdotta dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551. Operazione resa necessaria in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas e dalle altre disposizioni sui prodotti e sui servizi che riservano  ai “produttori” il compito di impartire istruzioni sull’uso e sulla manutenzione del prodotto fabbricato o costruito.</p>
<p>E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori. Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.</p>
<p>Oltre a quanto finora evidenziato Assistal, Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI esprimono sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e  sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.</p>
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		<title>Transizione 5.0: al via le prenotazioni per il nuovo iperammortamento</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/transizione-5-0-al-via-le-prenotazioni-per-il-nuovo-iperammortamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[iperammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione 5.0]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026·TRANSIZIONE 5.0 Transizione 5.0: al via le prenotazioni per il nuovo iperammortamento Al via lo strumento per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">24 Novembre 2005</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</h1>
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<p>Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa il 19 agosto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre – Decreto legislativo 192 – viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.<span id="more-23782"></span></p>
<p>Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.</p>
<p>La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.</p>
<p>E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.</p>
<p>Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati. Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente, che al comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava pressoché la stessa definizione di cui al punto 1) dell’allegato L) al Dlgs 192/05.</p>
<p>In effetti l’obbligo della manutenzione annuale, fatte salve le istruzioni di costruttore o fabbricante, previsto originariamente dal comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu cancellato con la modifica introdotta dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551. Operazione resa necessaria in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas e dalle altre disposizioni sui prodotti e sui servizi che riservano  ai “produttori” il compito di impartire istruzioni sull’uso e sulla manutenzione del prodotto fabbricato o costruito.</p>
<p>E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori. Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.</p>
<p>Oltre a quanto finora evidenziato Assistal, Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI esprimono sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e  sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Lucio Caracciolo (Limes): “Il futuro è nella storia del nostro artigianato e nella cultura profonda dell&#8217;Italia&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/lucio-caracciolo-limes-il-futuro-e-nella-storia-del-nostro-artigianato-e-nella-cultura-profonda-dellitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[limes]]></category>
		<category><![CDATA[lucio caracciolo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026·EVENTI Lucio Caracciolo (Limes): “Il futuro è nella storia del nostro artigianato e nella cultura profonda dell&#8217;Italia&#8221; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-23782 post type-post status-publish format-standard hentry category-comunicati" style="background-color:#4C5970;color:#FFFFFF;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_comunicati_stampa_white.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Comunicati Stampa</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">24 Novembre 2005</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</h1>
</div>
</div>
<p>Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa il 19 agosto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre – Decreto legislativo 192 – viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.<span id="more-23782"></span></p>
<p>Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.</p>
<p>La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.</p>
<p>E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.</p>
<p>Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati. Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente, che al comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava pressoché la stessa definizione di cui al punto 1) dell’allegato L) al Dlgs 192/05.</p>
<p>In effetti l’obbligo della manutenzione annuale, fatte salve le istruzioni di costruttore o fabbricante, previsto originariamente dal comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu cancellato con la modifica introdotta dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551. Operazione resa necessaria in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas e dalle altre disposizioni sui prodotti e sui servizi che riservano  ai “produttori” il compito di impartire istruzioni sull’uso e sulla manutenzione del prodotto fabbricato o costruito.</p>
<p>E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori. Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.</p>
<p>Oltre a quanto finora evidenziato Assistal, Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI esprimono sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e  sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Trappole col fiocco e soffitti di cristallo: focus di Spirito artigiano sulla condizione femminile</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/trappole-col-fiocco-e-soffitti-di-cristallo-focus-di-spirito-artigiano-sulla-condizione-femminile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Spirito artigiano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026 Trappole col fiocco e soffitti di cristallo: focus di Spirito artigiano sulla condizione femminile Al centro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-23782 post type-post status-publish format-standard hentry category-comunicati" style="background-color:#4C5970;color:#FFFFFF;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_comunicati_stampa_white.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Comunicati Stampa</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">24 Novembre 2005</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</h1>
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</div>
<p>Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa il 19 agosto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre – Decreto legislativo 192 – viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.<span id="more-23782"></span></p>
<p>Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.</p>
<p>La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.</p>
<p>E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.</p>
<p>Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati. Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente, che al comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava pressoché la stessa definizione di cui al punto 1) dell’allegato L) al Dlgs 192/05.</p>
<p>In effetti l’obbligo della manutenzione annuale, fatte salve le istruzioni di costruttore o fabbricante, previsto originariamente dal comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu cancellato con la modifica introdotta dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551. Operazione resa necessaria in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas e dalle altre disposizioni sui prodotti e sui servizi che riservano  ai “produttori” il compito di impartire istruzioni sull’uso e sulla manutenzione del prodotto fabbricato o costruito.</p>
<p>E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori. Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.</p>
<p>Oltre a quanto finora evidenziato Assistal, Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI esprimono sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e  sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Bassa crescita dell’Italia: i nodi da sciogliere nell’audizione di Confartigianato alla Camera</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/bassa-crescita-dellitalia-i-nodi-da-sciogliere-nellaudizione-di-confartigianato-alla-camera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 06:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[audizione Camera]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 12 Giugno 2026·PIL Bassa crescita dell’Italia: i nodi da sciogliere nell’audizione di Confartigianato alla Camera Sulla dinamica del PIL [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2005/11/caldaiette-la-verita-sulla-manutenzione-completamente-errata-linterpretazione-del-dlgs-19205-da-parte-delle-associazioni-dei-consumatori-i-tempi-di-manutenzione-non-cambiano-diminuiscono/">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-23782 post type-post status-publish format-standard hentry category-comunicati" style="background-color:#4C5970;color:#FFFFFF;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_comunicati_stampa_white.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Comunicati Stampa</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">24 Novembre 2005</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05  da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono  i controlli e la sicurezza</h1>
</div>
</div>
<p>Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa il 19 agosto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre – Decreto legislativo 192 – viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.<span id="more-23782"></span></p>
<p>Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.</p>
<p>La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.</p>
<p>E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.</p>
<p>Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati. Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente, che al comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava pressoché la stessa definizione di cui al punto 1) dell’allegato L) al Dlgs 192/05.</p>
<p>In effetti l’obbligo della manutenzione annuale, fatte salve le istruzioni di costruttore o fabbricante, previsto originariamente dal comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu cancellato con la modifica introdotta dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551. Operazione resa necessaria in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas e dalle altre disposizioni sui prodotti e sui servizi che riservano  ai “produttori” il compito di impartire istruzioni sull’uso e sulla manutenzione del prodotto fabbricato o costruito.</p>
<p>E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori. Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.</p>
<p>Oltre a quanto finora evidenziato Assistal, Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI esprimono sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e  sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.</p>
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		<title>Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05 da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono i controlli e la sicurezza - Confartigianato Imprese </title>
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		<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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