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	<title>Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta. - Confartigianato Imprese</title>
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	<title>Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta. - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Transizione 5.0: al via le prenotazioni per il nuovo iperammortamento</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:48:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026·TRANSIZIONE 5.0 Transizione 5.0: al via le prenotazioni per il nuovo iperammortamento Al via lo strumento per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/08/sospensione-dellattivita-imprenditoriale-in-edilizia-indietro-tutta/">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Agosto 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</h1>
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<p>Il Ministero del lavoro fa dietro front. La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. Questa, almeno, l’interpretazione che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino, dà della norma, affidando il suo pensiero a un comunicato stampa. “Al di là di possibili diverse interpretazioni &#8211; si legge nel documento &#8211; appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n 248/2006) si applica soltanto nelle parti non modificate dall’art.5 della legge 3 agosto 2007 n.123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili”. Una vera doccia fredda, che colpisce un settore delicato come quello dell’edilizia, a un solo giorno dalla diramazione di una circolare della Direzione generale per l’Attività Ispettiva dello stesso ministero, di senso diametralmente opposto. “Il sottosegretario Montagnino, con una capriola verbale e ideologica &#8211; dichiara il segretario di ANAEPA Confartigianato Stefano Bastianoni -, ha esteso gli effetti della normativa anche all’edilizia. E’ veramente sorprendente, nei contenuti e nella forma. Sorprende soprattutto che lo abbia fatto attraverso un comunicato stampa che non è ancora tra le fonti del diritto. Il nostro comparto per poter operare ha bisogno di chiarezza e stabilità. Ma c’è poco da dire: il testo della legge è chiarissimo, quella del sottosegretario è una forzatura, è l’opposto di quanto contenuto nella circolare applicativa della legge”. Ma cosa c’è scritto nel documento ministeriale “sorpassato” dalle dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro? Tra l’altro, che per l’applicazione dell’articolo 36 bis – integrato e modificato, secondo le dichiarazioni del senatore Montagnino, dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 – le disposizioni sono sempre quelle impartite a suo tempo. Dalla circolare n. 29 del 28 settembre ’06, ad esempio. Dove si legge: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” “Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione personalissima – conclude il segretario di ANAEPA, Stefano Bastianoni -. Le norme come si sono succedute sono chiare, gli strumenti regolamentari applicativi sono stati emanati e si integrano perfettamente, in successione organica. E’ una forzatura e una distorsione di quanto contenuto nella legge – che fa rivivere l’articolo 36bis – e di quanto interpretato dagli organi competenti”.</p>
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		<title>Lucio Caracciolo (Limes): “Il futuro è nella storia del nostro artigianato e nella cultura profonda dell&#8217;Italia&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/lucio-caracciolo-limes-il-futuro-e-nella-storia-del-nostro-artigianato-e-nella-cultura-profonda-dellitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:52:23 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026·EVENTI Lucio Caracciolo (Limes): “Il futuro è nella storia del nostro artigianato e nella cultura profonda dell&#8217;Italia&#8221; [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6700 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia tag-anaepa tag-bastianoni tag-edilizia tag-laoro tag-lavoro tag-montagnino tag-sicurezza tag-sospensione" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Agosto 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</h1>
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<p>Il Ministero del lavoro fa dietro front. La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. Questa, almeno, l’interpretazione che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino, dà della norma, affidando il suo pensiero a un comunicato stampa. “Al di là di possibili diverse interpretazioni &#8211; si legge nel documento &#8211; appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n 248/2006) si applica soltanto nelle parti non modificate dall’art.5 della legge 3 agosto 2007 n.123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili”. Una vera doccia fredda, che colpisce un settore delicato come quello dell’edilizia, a un solo giorno dalla diramazione di una circolare della Direzione generale per l’Attività Ispettiva dello stesso ministero, di senso diametralmente opposto. “Il sottosegretario Montagnino, con una capriola verbale e ideologica &#8211; dichiara il segretario di ANAEPA Confartigianato Stefano Bastianoni -, ha esteso gli effetti della normativa anche all’edilizia. E’ veramente sorprendente, nei contenuti e nella forma. Sorprende soprattutto che lo abbia fatto attraverso un comunicato stampa che non è ancora tra le fonti del diritto. Il nostro comparto per poter operare ha bisogno di chiarezza e stabilità. Ma c’è poco da dire: il testo della legge è chiarissimo, quella del sottosegretario è una forzatura, è l’opposto di quanto contenuto nella circolare applicativa della legge”. Ma cosa c’è scritto nel documento ministeriale “sorpassato” dalle dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro? Tra l’altro, che per l’applicazione dell’articolo 36 bis – integrato e modificato, secondo le dichiarazioni del senatore Montagnino, dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 – le disposizioni sono sempre quelle impartite a suo tempo. Dalla circolare n. 29 del 28 settembre ’06, ad esempio. Dove si legge: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” “Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione personalissima – conclude il segretario di ANAEPA, Stefano Bastianoni -. Le norme come si sono succedute sono chiare, gli strumenti regolamentari applicativi sono stati emanati e si integrano perfettamente, in successione organica. E’ una forzatura e una distorsione di quanto contenuto nella legge – che fa rivivere l’articolo 36bis – e di quanto interpretato dagli organi competenti”.</p>
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		<title>Trappole col fiocco e soffitti di cristallo: focus di Spirito artigiano sulla condizione femminile</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:43:33 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026 Trappole col fiocco e soffitti di cristallo: focus di Spirito artigiano sulla condizione femminile Al centro [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Agosto 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</h1>
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<p>Il Ministero del lavoro fa dietro front. La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. Questa, almeno, l’interpretazione che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino, dà della norma, affidando il suo pensiero a un comunicato stampa. “Al di là di possibili diverse interpretazioni &#8211; si legge nel documento &#8211; appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n 248/2006) si applica soltanto nelle parti non modificate dall’art.5 della legge 3 agosto 2007 n.123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili”. Una vera doccia fredda, che colpisce un settore delicato come quello dell’edilizia, a un solo giorno dalla diramazione di una circolare della Direzione generale per l’Attività Ispettiva dello stesso ministero, di senso diametralmente opposto. “Il sottosegretario Montagnino, con una capriola verbale e ideologica &#8211; dichiara il segretario di ANAEPA Confartigianato Stefano Bastianoni -, ha esteso gli effetti della normativa anche all’edilizia. E’ veramente sorprendente, nei contenuti e nella forma. Sorprende soprattutto che lo abbia fatto attraverso un comunicato stampa che non è ancora tra le fonti del diritto. Il nostro comparto per poter operare ha bisogno di chiarezza e stabilità. Ma c’è poco da dire: il testo della legge è chiarissimo, quella del sottosegretario è una forzatura, è l’opposto di quanto contenuto nella circolare applicativa della legge”. Ma cosa c’è scritto nel documento ministeriale “sorpassato” dalle dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro? Tra l’altro, che per l’applicazione dell’articolo 36 bis – integrato e modificato, secondo le dichiarazioni del senatore Montagnino, dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 – le disposizioni sono sempre quelle impartite a suo tempo. Dalla circolare n. 29 del 28 settembre ’06, ad esempio. Dove si legge: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” “Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione personalissima – conclude il segretario di ANAEPA, Stefano Bastianoni -. Le norme come si sono succedute sono chiare, gli strumenti regolamentari applicativi sono stati emanati e si integrano perfettamente, in successione organica. E’ una forzatura e una distorsione di quanto contenuto nella legge – che fa rivivere l’articolo 36bis – e di quanto interpretato dagli organi competenti”.</p>
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		<title>Bassa crescita dell’Italia: i nodi da sciogliere nell’audizione di Confartigianato alla Camera</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 06:30:56 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[audizione Camera]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 12 Giugno 2026·PIL Bassa crescita dell’Italia: i nodi da sciogliere nell’audizione di Confartigianato alla Camera Sulla dinamica del PIL [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/08/sospensione-dellattivita-imprenditoriale-in-edilizia-indietro-tutta/">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</h1>
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<p>Il Ministero del lavoro fa dietro front. La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. Questa, almeno, l’interpretazione che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino, dà della norma, affidando il suo pensiero a un comunicato stampa. “Al di là di possibili diverse interpretazioni &#8211; si legge nel documento &#8211; appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n 248/2006) si applica soltanto nelle parti non modificate dall’art.5 della legge 3 agosto 2007 n.123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili”. Una vera doccia fredda, che colpisce un settore delicato come quello dell’edilizia, a un solo giorno dalla diramazione di una circolare della Direzione generale per l’Attività Ispettiva dello stesso ministero, di senso diametralmente opposto. “Il sottosegretario Montagnino, con una capriola verbale e ideologica &#8211; dichiara il segretario di ANAEPA Confartigianato Stefano Bastianoni -, ha esteso gli effetti della normativa anche all’edilizia. E’ veramente sorprendente, nei contenuti e nella forma. Sorprende soprattutto che lo abbia fatto attraverso un comunicato stampa che non è ancora tra le fonti del diritto. Il nostro comparto per poter operare ha bisogno di chiarezza e stabilità. Ma c’è poco da dire: il testo della legge è chiarissimo, quella del sottosegretario è una forzatura, è l’opposto di quanto contenuto nella circolare applicativa della legge”. Ma cosa c’è scritto nel documento ministeriale “sorpassato” dalle dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro? Tra l’altro, che per l’applicazione dell’articolo 36 bis – integrato e modificato, secondo le dichiarazioni del senatore Montagnino, dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 – le disposizioni sono sempre quelle impartite a suo tempo. Dalla circolare n. 29 del 28 settembre ’06, ad esempio. Dove si legge: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” “Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione personalissima – conclude il segretario di ANAEPA, Stefano Bastianoni -. Le norme come si sono succedute sono chiare, gli strumenti regolamentari applicativi sono stati emanati e si integrano perfettamente, in successione organica. E’ una forzatura e una distorsione di quanto contenuto nella legge – che fa rivivere l’articolo 36bis – e di quanto interpretato dagli organi competenti”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/08/sospensione-dellattivita-imprenditoriale-in-edilizia-indietro-tutta/">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Con aumento tassi BCE a rischio investimenti delle piccole imprese in transizioni digitale e green</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/con-aumento-tassi-bce-a-rischio-investimenti-delle-piccole-imprese-in-transizioni-digitale-e-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:22:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 11 Giugno 2026·CREDITO Con aumento tassi BCE a rischio investimenti delle piccole imprese in transizioni digitale e green [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/08/sospensione-dellattivita-imprenditoriale-in-edilizia-indietro-tutta/">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Agosto 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</h1>
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<p>Il Ministero del lavoro fa dietro front. La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. Questa, almeno, l’interpretazione che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino, dà della norma, affidando il suo pensiero a un comunicato stampa. “Al di là di possibili diverse interpretazioni &#8211; si legge nel documento &#8211; appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n 248/2006) si applica soltanto nelle parti non modificate dall’art.5 della legge 3 agosto 2007 n.123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili”. Una vera doccia fredda, che colpisce un settore delicato come quello dell’edilizia, a un solo giorno dalla diramazione di una circolare della Direzione generale per l’Attività Ispettiva dello stesso ministero, di senso diametralmente opposto. “Il sottosegretario Montagnino, con una capriola verbale e ideologica &#8211; dichiara il segretario di ANAEPA Confartigianato Stefano Bastianoni -, ha esteso gli effetti della normativa anche all’edilizia. E’ veramente sorprendente, nei contenuti e nella forma. Sorprende soprattutto che lo abbia fatto attraverso un comunicato stampa che non è ancora tra le fonti del diritto. Il nostro comparto per poter operare ha bisogno di chiarezza e stabilità. Ma c’è poco da dire: il testo della legge è chiarissimo, quella del sottosegretario è una forzatura, è l’opposto di quanto contenuto nella circolare applicativa della legge”. Ma cosa c’è scritto nel documento ministeriale “sorpassato” dalle dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro? Tra l’altro, che per l’applicazione dell’articolo 36 bis – integrato e modificato, secondo le dichiarazioni del senatore Montagnino, dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 – le disposizioni sono sempre quelle impartite a suo tempo. Dalla circolare n. 29 del 28 settembre ’06, ad esempio. Dove si legge: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” “Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione personalissima – conclude il segretario di ANAEPA, Stefano Bastianoni -. Le norme come si sono succedute sono chiare, gli strumenti regolamentari applicativi sono stati emanati e si integrano perfettamente, in successione organica. E’ una forzatura e una distorsione di quanto contenuto nella legge – che fa rivivere l’articolo 36bis – e di quanto interpretato dagli organi competenti”.</p>
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		<title>Confartigianato e Symbola celebrano l&#8217;artigianato protagonista del futuro del made in Italy tra design, sostenibilità e innovazione</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/confartigianato-e-symbola-celebrano-lartigianato-simbolo-del-futuro-del-made-in-italy-tra-design-sostenibilita-e-innovazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:37:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 11 Giugno 2026·MADE IN ITALY Confartigianato e Symbola celebrano l&#8217;artigianato protagonista del futuro del made in Italy tra design, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/08/sospensione-dellattivita-imprenditoriale-in-edilizia-indietro-tutta/">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Agosto 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</h1>
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<p>Il Ministero del lavoro fa dietro front. La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. Questa, almeno, l’interpretazione che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino, dà della norma, affidando il suo pensiero a un comunicato stampa. “Al di là di possibili diverse interpretazioni &#8211; si legge nel documento &#8211; appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n 248/2006) si applica soltanto nelle parti non modificate dall’art.5 della legge 3 agosto 2007 n.123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili”. Una vera doccia fredda, che colpisce un settore delicato come quello dell’edilizia, a un solo giorno dalla diramazione di una circolare della Direzione generale per l’Attività Ispettiva dello stesso ministero, di senso diametralmente opposto. “Il sottosegretario Montagnino, con una capriola verbale e ideologica &#8211; dichiara il segretario di ANAEPA Confartigianato Stefano Bastianoni -, ha esteso gli effetti della normativa anche all’edilizia. E’ veramente sorprendente, nei contenuti e nella forma. Sorprende soprattutto che lo abbia fatto attraverso un comunicato stampa che non è ancora tra le fonti del diritto. Il nostro comparto per poter operare ha bisogno di chiarezza e stabilità. Ma c’è poco da dire: il testo della legge è chiarissimo, quella del sottosegretario è una forzatura, è l’opposto di quanto contenuto nella circolare applicativa della legge”. Ma cosa c’è scritto nel documento ministeriale “sorpassato” dalle dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro? Tra l’altro, che per l’applicazione dell’articolo 36 bis – integrato e modificato, secondo le dichiarazioni del senatore Montagnino, dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 – le disposizioni sono sempre quelle impartite a suo tempo. Dalla circolare n. 29 del 28 settembre ’06, ad esempio. Dove si legge: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” “Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione personalissima – conclude il segretario di ANAEPA, Stefano Bastianoni -. Le norme come si sono succedute sono chiare, gli strumenti regolamentari applicativi sono stati emanati e si integrano perfettamente, in successione organica. E’ una forzatura e una distorsione di quanto contenuto nella legge – che fa rivivere l’articolo 36bis – e di quanto interpretato dagli organi competenti”.</p>
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		<title>Burocrazia e normativa complessa pesano sulla qualità dei servizi pubblici: Italia al 26° posto in Ue</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/burocrazia-e-normativa-complessa-pesano-sulla-qualita-dei-servizi-pubblici-italia-al-26-posto-in-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[burocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 10 Giugno 2026·PA Burocrazia e normativa complessa pesano sulla qualità dei servizi pubblici: Italia al 26° posto in Ue [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/08/sospensione-dellattivita-imprenditoriale-in-edilizia-indietro-tutta/">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Agosto 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</h1>
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<p>Il Ministero del lavoro fa dietro front. La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. Questa, almeno, l’interpretazione che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino, dà della norma, affidando il suo pensiero a un comunicato stampa. “Al di là di possibili diverse interpretazioni &#8211; si legge nel documento &#8211; appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n 248/2006) si applica soltanto nelle parti non modificate dall’art.5 della legge 3 agosto 2007 n.123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili”. Una vera doccia fredda, che colpisce un settore delicato come quello dell’edilizia, a un solo giorno dalla diramazione di una circolare della Direzione generale per l’Attività Ispettiva dello stesso ministero, di senso diametralmente opposto. “Il sottosegretario Montagnino, con una capriola verbale e ideologica &#8211; dichiara il segretario di ANAEPA Confartigianato Stefano Bastianoni -, ha esteso gli effetti della normativa anche all’edilizia. E’ veramente sorprendente, nei contenuti e nella forma. Sorprende soprattutto che lo abbia fatto attraverso un comunicato stampa che non è ancora tra le fonti del diritto. Il nostro comparto per poter operare ha bisogno di chiarezza e stabilità. Ma c’è poco da dire: il testo della legge è chiarissimo, quella del sottosegretario è una forzatura, è l’opposto di quanto contenuto nella circolare applicativa della legge”. Ma cosa c’è scritto nel documento ministeriale “sorpassato” dalle dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro? Tra l’altro, che per l’applicazione dell’articolo 36 bis – integrato e modificato, secondo le dichiarazioni del senatore Montagnino, dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 – le disposizioni sono sempre quelle impartite a suo tempo. Dalla circolare n. 29 del 28 settembre ’06, ad esempio. Dove si legge: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” “Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione personalissima – conclude il segretario di ANAEPA, Stefano Bastianoni -. Le norme come si sono succedute sono chiare, gli strumenti regolamentari applicativi sono stati emanati e si integrano perfettamente, in successione organica. E’ una forzatura e una distorsione di quanto contenuto nella legge – che fa rivivere l’articolo 36bis – e di quanto interpretato dagli organi competenti”.</p>
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		<title>Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/il-forum-sulla-sostenibilita-di-confartigianato-per-uno-sviluppo-inclusivo-e-a-misura-duomo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_A]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[forum sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 9 Giugno 2026·EVENTI Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo Confartigianato punta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/08/sospensione-dellattivita-imprenditoriale-in-edilizia-indietro-tutta/">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Agosto 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</h1>
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<p>Il Ministero del lavoro fa dietro front. La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. Questa, almeno, l’interpretazione che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino, dà della norma, affidando il suo pensiero a un comunicato stampa. “Al di là di possibili diverse interpretazioni &#8211; si legge nel documento &#8211; appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n 248/2006) si applica soltanto nelle parti non modificate dall’art.5 della legge 3 agosto 2007 n.123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili”. Una vera doccia fredda, che colpisce un settore delicato come quello dell’edilizia, a un solo giorno dalla diramazione di una circolare della Direzione generale per l’Attività Ispettiva dello stesso ministero, di senso diametralmente opposto. “Il sottosegretario Montagnino, con una capriola verbale e ideologica &#8211; dichiara il segretario di ANAEPA Confartigianato Stefano Bastianoni -, ha esteso gli effetti della normativa anche all’edilizia. E’ veramente sorprendente, nei contenuti e nella forma. Sorprende soprattutto che lo abbia fatto attraverso un comunicato stampa che non è ancora tra le fonti del diritto. Il nostro comparto per poter operare ha bisogno di chiarezza e stabilità. Ma c’è poco da dire: il testo della legge è chiarissimo, quella del sottosegretario è una forzatura, è l’opposto di quanto contenuto nella circolare applicativa della legge”. Ma cosa c’è scritto nel documento ministeriale “sorpassato” dalle dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro? Tra l’altro, che per l’applicazione dell’articolo 36 bis – integrato e modificato, secondo le dichiarazioni del senatore Montagnino, dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 – le disposizioni sono sempre quelle impartite a suo tempo. Dalla circolare n. 29 del 28 settembre ’06, ad esempio. Dove si legge: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” “Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione personalissima – conclude il segretario di ANAEPA, Stefano Bastianoni -. Le norme come si sono succedute sono chiare, gli strumenti regolamentari applicativi sono stati emanati e si integrano perfettamente, in successione organica. E’ una forzatura e una distorsione di quanto contenuto nella legge – che fa rivivere l’articolo 36bis – e di quanto interpretato dagli organi competenti”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/08/sospensione-dellattivita-imprenditoriale-in-edilizia-indietro-tutta/">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Moda, congiuntura ancora debole e i timori per gli investimenti</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:11:31 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[moda]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 8 Giugno 2026·MODA Moda, congiuntura ancora debole e i timori per gli investimenti Nel primo trimestre del 2026 la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/08/sospensione-dellattivita-imprenditoriale-in-edilizia-indietro-tutta/">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Agosto 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</h1>
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<p>Il Ministero del lavoro fa dietro front. La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. Questa, almeno, l’interpretazione che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino, dà della norma, affidando il suo pensiero a un comunicato stampa. “Al di là di possibili diverse interpretazioni &#8211; si legge nel documento &#8211; appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n 248/2006) si applica soltanto nelle parti non modificate dall’art.5 della legge 3 agosto 2007 n.123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili”. Una vera doccia fredda, che colpisce un settore delicato come quello dell’edilizia, a un solo giorno dalla diramazione di una circolare della Direzione generale per l’Attività Ispettiva dello stesso ministero, di senso diametralmente opposto. “Il sottosegretario Montagnino, con una capriola verbale e ideologica &#8211; dichiara il segretario di ANAEPA Confartigianato Stefano Bastianoni -, ha esteso gli effetti della normativa anche all’edilizia. E’ veramente sorprendente, nei contenuti e nella forma. Sorprende soprattutto che lo abbia fatto attraverso un comunicato stampa che non è ancora tra le fonti del diritto. Il nostro comparto per poter operare ha bisogno di chiarezza e stabilità. Ma c’è poco da dire: il testo della legge è chiarissimo, quella del sottosegretario è una forzatura, è l’opposto di quanto contenuto nella circolare applicativa della legge”. Ma cosa c’è scritto nel documento ministeriale “sorpassato” dalle dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro? Tra l’altro, che per l’applicazione dell’articolo 36 bis – integrato e modificato, secondo le dichiarazioni del senatore Montagnino, dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 – le disposizioni sono sempre quelle impartite a suo tempo. Dalla circolare n. 29 del 28 settembre ’06, ad esempio. Dove si legge: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” “Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione personalissima – conclude il segretario di ANAEPA, Stefano Bastianoni -. Le norme come si sono succedute sono chiare, gli strumenti regolamentari applicativi sono stati emanati e si integrano perfettamente, in successione organica. E’ una forzatura e una distorsione di quanto contenuto nella legge – che fa rivivere l’articolo 36bis – e di quanto interpretato dagli organi competenti”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/08/sospensione-dellattivita-imprenditoriale-in-edilizia-indietro-tutta/">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Artigianato aumentato e Made in Italy: l’11 giugno a Mantova l’evento conclusivo della campagna con Symbola</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 11:17:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 8 Giugno 2026·MADE IN ITALY Artigianato aumentato e Made in Italy: l’11 giugno a Mantova l’evento conclusivo della campagna [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Agosto 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</h1>
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<p>Il Ministero del lavoro fa dietro front. La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. Questa, almeno, l’interpretazione che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino, dà della norma, affidando il suo pensiero a un comunicato stampa. “Al di là di possibili diverse interpretazioni &#8211; si legge nel documento &#8211; appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n 248/2006) si applica soltanto nelle parti non modificate dall’art.5 della legge 3 agosto 2007 n.123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili”. Una vera doccia fredda, che colpisce un settore delicato come quello dell’edilizia, a un solo giorno dalla diramazione di una circolare della Direzione generale per l’Attività Ispettiva dello stesso ministero, di senso diametralmente opposto. “Il sottosegretario Montagnino, con una capriola verbale e ideologica &#8211; dichiara il segretario di ANAEPA Confartigianato Stefano Bastianoni -, ha esteso gli effetti della normativa anche all’edilizia. E’ veramente sorprendente, nei contenuti e nella forma. Sorprende soprattutto che lo abbia fatto attraverso un comunicato stampa che non è ancora tra le fonti del diritto. Il nostro comparto per poter operare ha bisogno di chiarezza e stabilità. Ma c’è poco da dire: il testo della legge è chiarissimo, quella del sottosegretario è una forzatura, è l’opposto di quanto contenuto nella circolare applicativa della legge”. Ma cosa c’è scritto nel documento ministeriale “sorpassato” dalle dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro? Tra l’altro, che per l’applicazione dell’articolo 36 bis – integrato e modificato, secondo le dichiarazioni del senatore Montagnino, dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 – le disposizioni sono sempre quelle impartite a suo tempo. Dalla circolare n. 29 del 28 settembre ’06, ad esempio. Dove si legge: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” “Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione personalissima – conclude il segretario di ANAEPA, Stefano Bastianoni -. Le norme come si sono succedute sono chiare, gli strumenti regolamentari applicativi sono stati emanati e si integrano perfettamente, in successione organica. E’ una forzatura e una distorsione di quanto contenuto nella legge – che fa rivivere l’articolo 36bis – e di quanto interpretato dagli organi competenti”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/08/sospensione-dellattivita-imprenditoriale-in-edilizia-indietro-tutta/">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Confartigianato rinnova il proprio impegno nell’Alleanza europea per l’apprendistato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 5 Giugno 2026·FORMAZIONE Confartigianato rinnova il proprio impegno nell’Alleanza europea per l’apprendistato Oggi a Roma, nell’ambito dell’high-level event della [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Agosto 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</h1>
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<p>Il Ministero del lavoro fa dietro front. La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. Questa, almeno, l’interpretazione che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino, dà della norma, affidando il suo pensiero a un comunicato stampa. “Al di là di possibili diverse interpretazioni &#8211; si legge nel documento &#8211; appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n 248/2006) si applica soltanto nelle parti non modificate dall’art.5 della legge 3 agosto 2007 n.123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili”. Una vera doccia fredda, che colpisce un settore delicato come quello dell’edilizia, a un solo giorno dalla diramazione di una circolare della Direzione generale per l’Attività Ispettiva dello stesso ministero, di senso diametralmente opposto. “Il sottosegretario Montagnino, con una capriola verbale e ideologica &#8211; dichiara il segretario di ANAEPA Confartigianato Stefano Bastianoni -, ha esteso gli effetti della normativa anche all’edilizia. E’ veramente sorprendente, nei contenuti e nella forma. Sorprende soprattutto che lo abbia fatto attraverso un comunicato stampa che non è ancora tra le fonti del diritto. Il nostro comparto per poter operare ha bisogno di chiarezza e stabilità. Ma c’è poco da dire: il testo della legge è chiarissimo, quella del sottosegretario è una forzatura, è l’opposto di quanto contenuto nella circolare applicativa della legge”. Ma cosa c’è scritto nel documento ministeriale “sorpassato” dalle dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro? Tra l’altro, che per l’applicazione dell’articolo 36 bis – integrato e modificato, secondo le dichiarazioni del senatore Montagnino, dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 – le disposizioni sono sempre quelle impartite a suo tempo. Dalla circolare n. 29 del 28 settembre ’06, ad esempio. Dove si legge: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” “Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione personalissima – conclude il segretario di ANAEPA, Stefano Bastianoni -. Le norme come si sono succedute sono chiare, gli strumenti regolamentari applicativi sono stati emanati e si integrano perfettamente, in successione organica. E’ una forzatura e una distorsione di quanto contenuto nella legge – che fa rivivere l’articolo 36bis – e di quanto interpretato dagli organi competenti”.</p>
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		<title>A Bruxelles SMEunited definisce le priorità strategiche per rafforzare il ruolo delle Pmi in Europa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[davide galli]]></category>
		<category><![CDATA[SMEunited]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 5 Giugno 2026·EUROPA A Bruxelles SMEunited definisce le priorità strategiche per rafforzare il ruolo delle Pmi in Europa Due [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Agosto 2007</span></div>
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<p>Il Ministero del lavoro fa dietro front. La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. Questa, almeno, l’interpretazione che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino, dà della norma, affidando il suo pensiero a un comunicato stampa. “Al di là di possibili diverse interpretazioni &#8211; si legge nel documento &#8211; appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n 248/2006) si applica soltanto nelle parti non modificate dall’art.5 della legge 3 agosto 2007 n.123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili”. Una vera doccia fredda, che colpisce un settore delicato come quello dell’edilizia, a un solo giorno dalla diramazione di una circolare della Direzione generale per l’Attività Ispettiva dello stesso ministero, di senso diametralmente opposto. “Il sottosegretario Montagnino, con una capriola verbale e ideologica &#8211; dichiara il segretario di ANAEPA Confartigianato Stefano Bastianoni -, ha esteso gli effetti della normativa anche all’edilizia. E’ veramente sorprendente, nei contenuti e nella forma. Sorprende soprattutto che lo abbia fatto attraverso un comunicato stampa che non è ancora tra le fonti del diritto. Il nostro comparto per poter operare ha bisogno di chiarezza e stabilità. Ma c’è poco da dire: il testo della legge è chiarissimo, quella del sottosegretario è una forzatura, è l’opposto di quanto contenuto nella circolare applicativa della legge”. Ma cosa c’è scritto nel documento ministeriale “sorpassato” dalle dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro? Tra l’altro, che per l’applicazione dell’articolo 36 bis – integrato e modificato, secondo le dichiarazioni del senatore Montagnino, dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 – le disposizioni sono sempre quelle impartite a suo tempo. Dalla circolare n. 29 del 28 settembre ’06, ad esempio. Dove si legge: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” “Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione personalissima – conclude il segretario di ANAEPA, Stefano Bastianoni -. Le norme come si sono succedute sono chiare, gli strumenti regolamentari applicativi sono stati emanati e si integrano perfettamente, in successione organica. E’ una forzatura e una distorsione di quanto contenuto nella legge – che fa rivivere l’articolo 36bis – e di quanto interpretato dagli organi competenti”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/08/sospensione-dellattivita-imprenditoriale-in-edilizia-indietro-tutta/">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>In due mesi di guerra perso un terzo (-33,0%) del made in Italy in Medio Oriente. Il punto sulla crisi di Hormuz</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/in-due-mesi-di-guerra-perso-un-terzo-330-del-made-in-italy-in-medio-oriente-il-punto-sulla-crisi-di-hormuz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:12:09 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 3 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE In due mesi di guerra perso un terzo (-33,0%) del made in Italy in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/08/sospensione-dellattivita-imprenditoriale-in-edilizia-indietro-tutta/">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Agosto 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</h1>
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<p>Il Ministero del lavoro fa dietro front. La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. Questa, almeno, l’interpretazione che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino, dà della norma, affidando il suo pensiero a un comunicato stampa. “Al di là di possibili diverse interpretazioni &#8211; si legge nel documento &#8211; appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n 248/2006) si applica soltanto nelle parti non modificate dall’art.5 della legge 3 agosto 2007 n.123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili”. Una vera doccia fredda, che colpisce un settore delicato come quello dell’edilizia, a un solo giorno dalla diramazione di una circolare della Direzione generale per l’Attività Ispettiva dello stesso ministero, di senso diametralmente opposto. “Il sottosegretario Montagnino, con una capriola verbale e ideologica &#8211; dichiara il segretario di ANAEPA Confartigianato Stefano Bastianoni -, ha esteso gli effetti della normativa anche all’edilizia. E’ veramente sorprendente, nei contenuti e nella forma. Sorprende soprattutto che lo abbia fatto attraverso un comunicato stampa che non è ancora tra le fonti del diritto. Il nostro comparto per poter operare ha bisogno di chiarezza e stabilità. Ma c’è poco da dire: il testo della legge è chiarissimo, quella del sottosegretario è una forzatura, è l’opposto di quanto contenuto nella circolare applicativa della legge”. Ma cosa c’è scritto nel documento ministeriale “sorpassato” dalle dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro? Tra l’altro, che per l’applicazione dell’articolo 36 bis – integrato e modificato, secondo le dichiarazioni del senatore Montagnino, dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 – le disposizioni sono sempre quelle impartite a suo tempo. Dalla circolare n. 29 del 28 settembre ’06, ad esempio. Dove si legge: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” “Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione personalissima – conclude il segretario di ANAEPA, Stefano Bastianoni -. Le norme come si sono succedute sono chiare, gli strumenti regolamentari applicativi sono stati emanati e si integrano perfettamente, in successione organica. E’ una forzatura e una distorsione di quanto contenuto nella legge – che fa rivivere l’articolo 36bis – e di quanto interpretato dagli organi competenti”.</p>
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		<title>Granelli a ReStart (Rai3): &#8220;Il lavoro c’è ed è artigiano. Investiamo sulle competenze dei giovani&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/granelli-a-restart-rai3-il-lavoro-ce-ed-e-artigiano-investiamo-sulle-competenze-dei-giovani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:22:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 1 Giugno 2026·MEDIA Granelli a ReStart (Rai3): &#8220;Il lavoro c’è ed è artigiano. Investiamo sulle competenze dei giovani&#8221; Il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/08/sospensione-dellattivita-imprenditoriale-in-edilizia-indietro-tutta/">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Agosto 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</h1>
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<p>Il Ministero del lavoro fa dietro front. La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. Questa, almeno, l’interpretazione che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino, dà della norma, affidando il suo pensiero a un comunicato stampa. “Al di là di possibili diverse interpretazioni &#8211; si legge nel documento &#8211; appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n 248/2006) si applica soltanto nelle parti non modificate dall’art.5 della legge 3 agosto 2007 n.123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili”. Una vera doccia fredda, che colpisce un settore delicato come quello dell’edilizia, a un solo giorno dalla diramazione di una circolare della Direzione generale per l’Attività Ispettiva dello stesso ministero, di senso diametralmente opposto. “Il sottosegretario Montagnino, con una capriola verbale e ideologica &#8211; dichiara il segretario di ANAEPA Confartigianato Stefano Bastianoni -, ha esteso gli effetti della normativa anche all’edilizia. E’ veramente sorprendente, nei contenuti e nella forma. Sorprende soprattutto che lo abbia fatto attraverso un comunicato stampa che non è ancora tra le fonti del diritto. Il nostro comparto per poter operare ha bisogno di chiarezza e stabilità. Ma c’è poco da dire: il testo della legge è chiarissimo, quella del sottosegretario è una forzatura, è l’opposto di quanto contenuto nella circolare applicativa della legge”. Ma cosa c’è scritto nel documento ministeriale “sorpassato” dalle dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro? Tra l’altro, che per l’applicazione dell’articolo 36 bis – integrato e modificato, secondo le dichiarazioni del senatore Montagnino, dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 – le disposizioni sono sempre quelle impartite a suo tempo. Dalla circolare n. 29 del 28 settembre ’06, ad esempio. Dove si legge: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” “Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione personalissima – conclude il segretario di ANAEPA, Stefano Bastianoni -. Le norme come si sono succedute sono chiare, gli strumenti regolamentari applicativi sono stati emanati e si integrano perfettamente, in successione organica. E’ una forzatura e una distorsione di quanto contenuto nella legge – che fa rivivere l’articolo 36bis – e di quanto interpretato dagli organi competenti”.</p>
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		<title>Granelli a UnoMattina (Rai1): “Più tutele per le vere imprese artigiane e per distinguere il pane fresco”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 08:41:05 +0000</pubDate>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Agosto 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</h1>
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<p>Il Ministero del lavoro fa dietro front. La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. Questa, almeno, l’interpretazione che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino, dà della norma, affidando il suo pensiero a un comunicato stampa. “Al di là di possibili diverse interpretazioni &#8211; si legge nel documento &#8211; appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n 248/2006) si applica soltanto nelle parti non modificate dall’art.5 della legge 3 agosto 2007 n.123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili”. Una vera doccia fredda, che colpisce un settore delicato come quello dell’edilizia, a un solo giorno dalla diramazione di una circolare della Direzione generale per l’Attività Ispettiva dello stesso ministero, di senso diametralmente opposto. “Il sottosegretario Montagnino, con una capriola verbale e ideologica &#8211; dichiara il segretario di ANAEPA Confartigianato Stefano Bastianoni -, ha esteso gli effetti della normativa anche all’edilizia. E’ veramente sorprendente, nei contenuti e nella forma. Sorprende soprattutto che lo abbia fatto attraverso un comunicato stampa che non è ancora tra le fonti del diritto. Il nostro comparto per poter operare ha bisogno di chiarezza e stabilità. Ma c’è poco da dire: il testo della legge è chiarissimo, quella del sottosegretario è una forzatura, è l’opposto di quanto contenuto nella circolare applicativa della legge”. Ma cosa c’è scritto nel documento ministeriale “sorpassato” dalle dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro? Tra l’altro, che per l’applicazione dell’articolo 36 bis – integrato e modificato, secondo le dichiarazioni del senatore Montagnino, dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 – le disposizioni sono sempre quelle impartite a suo tempo. Dalla circolare n. 29 del 28 settembre ’06, ad esempio. Dove si legge: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” “Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione personalissima – conclude il segretario di ANAEPA, Stefano Bastianoni -. Le norme come si sono succedute sono chiare, gli strumenti regolamentari applicativi sono stati emanati e si integrano perfettamente, in successione organica. E’ una forzatura e una distorsione di quanto contenuto nella legge – che fa rivivere l’articolo 36bis – e di quanto interpretato dagli organi competenti”.</p>
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		<title>In 8 mesi di dazi Usa le Pmi hanno perso 5,3 milioni di export al giorno</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 08:30:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[dazi Usa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 30 Maggio 2026·DAZI USA In 8 mesi di dazi Usa le Pmi hanno perso 5,3 milioni di export [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/08/sospensione-dellattivita-imprenditoriale-in-edilizia-indietro-tutta/">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Agosto 2007</span></div>
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<p>Il Ministero del lavoro fa dietro front. La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. Questa, almeno, l’interpretazione che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino, dà della norma, affidando il suo pensiero a un comunicato stampa. “Al di là di possibili diverse interpretazioni &#8211; si legge nel documento &#8211; appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n 248/2006) si applica soltanto nelle parti non modificate dall’art.5 della legge 3 agosto 2007 n.123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili”. Una vera doccia fredda, che colpisce un settore delicato come quello dell’edilizia, a un solo giorno dalla diramazione di una circolare della Direzione generale per l’Attività Ispettiva dello stesso ministero, di senso diametralmente opposto. “Il sottosegretario Montagnino, con una capriola verbale e ideologica &#8211; dichiara il segretario di ANAEPA Confartigianato Stefano Bastianoni -, ha esteso gli effetti della normativa anche all’edilizia. E’ veramente sorprendente, nei contenuti e nella forma. Sorprende soprattutto che lo abbia fatto attraverso un comunicato stampa che non è ancora tra le fonti del diritto. Il nostro comparto per poter operare ha bisogno di chiarezza e stabilità. Ma c’è poco da dire: il testo della legge è chiarissimo, quella del sottosegretario è una forzatura, è l’opposto di quanto contenuto nella circolare applicativa della legge”. Ma cosa c’è scritto nel documento ministeriale “sorpassato” dalle dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro? Tra l’altro, che per l’applicazione dell’articolo 36 bis – integrato e modificato, secondo le dichiarazioni del senatore Montagnino, dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 – le disposizioni sono sempre quelle impartite a suo tempo. Dalla circolare n. 29 del 28 settembre ’06, ad esempio. Dove si legge: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” “Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione personalissima – conclude il segretario di ANAEPA, Stefano Bastianoni -. Le norme come si sono succedute sono chiare, gli strumenti regolamentari applicativi sono stati emanati e si integrano perfettamente, in successione organica. E’ una forzatura e una distorsione di quanto contenuto nella legge – che fa rivivere l’articolo 36bis – e di quanto interpretato dagli organi competenti”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/08/sospensione-dellattivita-imprenditoriale-in-edilizia-indietro-tutta/">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Premio Pietro Calabrese ai grandi nomi della cultura, dello sport e del giornalismo</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/05/premio-pietro-calabrese-ai-grandi-nomi-della-cultura-dello-sport-e-del-giornalismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 12:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[fabio menicacci]]></category>
		<category><![CDATA[premio pietro calabrese]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 29 Maggio 2026 Premio Pietro Calabrese ai grandi nomi della cultura, dello sport e del giornalismo Cultura, sport, giornalismo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/08/sospensione-dellattivita-imprenditoriale-in-edilizia-indietro-tutta/">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Agosto 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</h1>
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<p>Il Ministero del lavoro fa dietro front. La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. Questa, almeno, l’interpretazione che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino, dà della norma, affidando il suo pensiero a un comunicato stampa. “Al di là di possibili diverse interpretazioni &#8211; si legge nel documento &#8211; appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n 248/2006) si applica soltanto nelle parti non modificate dall’art.5 della legge 3 agosto 2007 n.123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili”. Una vera doccia fredda, che colpisce un settore delicato come quello dell’edilizia, a un solo giorno dalla diramazione di una circolare della Direzione generale per l’Attività Ispettiva dello stesso ministero, di senso diametralmente opposto. “Il sottosegretario Montagnino, con una capriola verbale e ideologica &#8211; dichiara il segretario di ANAEPA Confartigianato Stefano Bastianoni -, ha esteso gli effetti della normativa anche all’edilizia. E’ veramente sorprendente, nei contenuti e nella forma. Sorprende soprattutto che lo abbia fatto attraverso un comunicato stampa che non è ancora tra le fonti del diritto. Il nostro comparto per poter operare ha bisogno di chiarezza e stabilità. Ma c’è poco da dire: il testo della legge è chiarissimo, quella del sottosegretario è una forzatura, è l’opposto di quanto contenuto nella circolare applicativa della legge”. Ma cosa c’è scritto nel documento ministeriale “sorpassato” dalle dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro? Tra l’altro, che per l’applicazione dell’articolo 36 bis – integrato e modificato, secondo le dichiarazioni del senatore Montagnino, dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 – le disposizioni sono sempre quelle impartite a suo tempo. Dalla circolare n. 29 del 28 settembre ’06, ad esempio. Dove si legge: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” “Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione personalissima – conclude il segretario di ANAEPA, Stefano Bastianoni -. Le norme come si sono succedute sono chiare, gli strumenti regolamentari applicativi sono stati emanati e si integrano perfettamente, in successione organica. E’ una forzatura e una distorsione di quanto contenuto nella legge – che fa rivivere l’articolo 36bis – e di quanto interpretato dagli organi competenti”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/08/sospensione-dellattivita-imprenditoriale-in-edilizia-indietro-tutta/">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Busia (Anac) a Confartigianato: &#8220;La digitalizzazione cambia il mercato degli appalti per le Pmi&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/05/busia-anac-a-confartigianato-cosi-la-digitalizzazione-cambia-il-mercato-degli-appalti-per-le-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 18:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[anac]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Busia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 28 Maggio 2026·APPALTI Busia (Anac) a Confartigianato: &#8220;La digitalizzazione cambia il mercato degli appalti per le Pmi&#8221; La digitalizzazione [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Agosto 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</h1>
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<p>Il Ministero del lavoro fa dietro front. La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. Questa, almeno, l’interpretazione che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino, dà della norma, affidando il suo pensiero a un comunicato stampa. “Al di là di possibili diverse interpretazioni &#8211; si legge nel documento &#8211; appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n 248/2006) si applica soltanto nelle parti non modificate dall’art.5 della legge 3 agosto 2007 n.123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili”. Una vera doccia fredda, che colpisce un settore delicato come quello dell’edilizia, a un solo giorno dalla diramazione di una circolare della Direzione generale per l’Attività Ispettiva dello stesso ministero, di senso diametralmente opposto. “Il sottosegretario Montagnino, con una capriola verbale e ideologica &#8211; dichiara il segretario di ANAEPA Confartigianato Stefano Bastianoni -, ha esteso gli effetti della normativa anche all’edilizia. E’ veramente sorprendente, nei contenuti e nella forma. Sorprende soprattutto che lo abbia fatto attraverso un comunicato stampa che non è ancora tra le fonti del diritto. Il nostro comparto per poter operare ha bisogno di chiarezza e stabilità. Ma c’è poco da dire: il testo della legge è chiarissimo, quella del sottosegretario è una forzatura, è l’opposto di quanto contenuto nella circolare applicativa della legge”. Ma cosa c’è scritto nel documento ministeriale “sorpassato” dalle dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro? Tra l’altro, che per l’applicazione dell’articolo 36 bis – integrato e modificato, secondo le dichiarazioni del senatore Montagnino, dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 – le disposizioni sono sempre quelle impartite a suo tempo. Dalla circolare n. 29 del 28 settembre ’06, ad esempio. Dove si legge: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” “Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione personalissima – conclude il segretario di ANAEPA, Stefano Bastianoni -. Le norme come si sono succedute sono chiare, gli strumenti regolamentari applicativi sono stati emanati e si integrano perfettamente, in successione organica. E’ una forzatura e una distorsione di quanto contenuto nella legge – che fa rivivere l’articolo 36bis – e di quanto interpretato dagli organi competenti”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/08/sospensione-dellattivita-imprenditoriale-in-edilizia-indietro-tutta/">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>SMEunited a confronto con la presidente von der Leyen sulle politiche a favore delle PMI</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/05/smeunited-a-confronto-con-la-presidente-von-der-leyen-sulle-politiche-a-favore-delle-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 17:48:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[davide galli]]></category>
		<category><![CDATA[SMEunited]]></category>
		<category><![CDATA[ursula von der leyen]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 27 Maggio 2026·EUROPA SMEunited a confronto con la presidente von der Leyen sulle politiche a favore delle PMI [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Agosto 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</h1>
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<p>Il Ministero del lavoro fa dietro front. La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. Questa, almeno, l’interpretazione che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino, dà della norma, affidando il suo pensiero a un comunicato stampa. “Al di là di possibili diverse interpretazioni &#8211; si legge nel documento &#8211; appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n 248/2006) si applica soltanto nelle parti non modificate dall’art.5 della legge 3 agosto 2007 n.123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili”. Una vera doccia fredda, che colpisce un settore delicato come quello dell’edilizia, a un solo giorno dalla diramazione di una circolare della Direzione generale per l’Attività Ispettiva dello stesso ministero, di senso diametralmente opposto. “Il sottosegretario Montagnino, con una capriola verbale e ideologica &#8211; dichiara il segretario di ANAEPA Confartigianato Stefano Bastianoni -, ha esteso gli effetti della normativa anche all’edilizia. E’ veramente sorprendente, nei contenuti e nella forma. Sorprende soprattutto che lo abbia fatto attraverso un comunicato stampa che non è ancora tra le fonti del diritto. Il nostro comparto per poter operare ha bisogno di chiarezza e stabilità. Ma c’è poco da dire: il testo della legge è chiarissimo, quella del sottosegretario è una forzatura, è l’opposto di quanto contenuto nella circolare applicativa della legge”. Ma cosa c’è scritto nel documento ministeriale “sorpassato” dalle dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro? Tra l’altro, che per l’applicazione dell’articolo 36 bis – integrato e modificato, secondo le dichiarazioni del senatore Montagnino, dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 – le disposizioni sono sempre quelle impartite a suo tempo. Dalla circolare n. 29 del 28 settembre ’06, ad esempio. Dove si legge: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” “Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione personalissima – conclude il segretario di ANAEPA, Stefano Bastianoni -. Le norme come si sono succedute sono chiare, gli strumenti regolamentari applicativi sono stati emanati e si integrano perfettamente, in successione organica. E’ una forzatura e una distorsione di quanto contenuto nella legge – che fa rivivere l’articolo 36bis – e di quanto interpretato dagli organi competenti”.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli: &#8220;Enciclica Magnifica Humanitas riafferma primato dell&#8217;intelligenza artigiana&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/05/il-presidente-granelli-enciclica-magnifica-humanitas-riafferma-primato-di-intelligenza-artigiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 18:16:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Magnifica Humanitas]]></category>
		<category><![CDATA[Papa Leone XIV]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131528</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 26 Maggio 2026·MEDIA Il Presidente Granelli: &#8220;Enciclica Magnifica Humanitas riafferma primato dell&#8217;intelligenza artigiana&#8221; &#8220;Accogliamo l&#8217;Enciclica Magnifica Humanitas di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/08/sospensione-dellattivita-imprenditoriale-in-edilizia-indietro-tutta/">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Agosto 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.</h1>
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<p>Il Ministero del lavoro fa dietro front. La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. Questa, almeno, l’interpretazione che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino, dà della norma, affidando il suo pensiero a un comunicato stampa. “Al di là di possibili diverse interpretazioni &#8211; si legge nel documento &#8211; appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n 248/2006) si applica soltanto nelle parti non modificate dall’art.5 della legge 3 agosto 2007 n.123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili”. Una vera doccia fredda, che colpisce un settore delicato come quello dell’edilizia, a un solo giorno dalla diramazione di una circolare della Direzione generale per l’Attività Ispettiva dello stesso ministero, di senso diametralmente opposto. “Il sottosegretario Montagnino, con una capriola verbale e ideologica &#8211; dichiara il segretario di ANAEPA Confartigianato Stefano Bastianoni -, ha esteso gli effetti della normativa anche all’edilizia. E’ veramente sorprendente, nei contenuti e nella forma. Sorprende soprattutto che lo abbia fatto attraverso un comunicato stampa che non è ancora tra le fonti del diritto. Il nostro comparto per poter operare ha bisogno di chiarezza e stabilità. Ma c’è poco da dire: il testo della legge è chiarissimo, quella del sottosegretario è una forzatura, è l’opposto di quanto contenuto nella circolare applicativa della legge”. Ma cosa c’è scritto nel documento ministeriale “sorpassato” dalle dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro? Tra l’altro, che per l’applicazione dell’articolo 36 bis – integrato e modificato, secondo le dichiarazioni del senatore Montagnino, dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 – le disposizioni sono sempre quelle impartite a suo tempo. Dalla circolare n. 29 del 28 settembre ’06, ad esempio. Dove si legge: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” “Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione personalissima – conclude il segretario di ANAEPA, Stefano Bastianoni -. Le norme come si sono succedute sono chiare, gli strumenti regolamentari applicativi sono stati emanati e si integrano perfettamente, in successione organica. E’ una forzatura e una distorsione di quanto contenuto nella legge – che fa rivivere l’articolo 36bis – e di quanto interpretato dagli organi competenti”.</p>
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