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	<title>Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti” - Confartigianato Imprese</title>
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	<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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	<title>Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti” - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Granelli a InBlu2000: “Crisi in Medio Oriente pesa su costi energia, export e investimenti delle Pmi”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:00:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 24 Giugno 2026·MEDIA Granelli a InBlu2000: “Crisi in Medio Oriente pesa su costi energia, export e investimenti delle Pmi” [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Granelli a &#8216;4 di Sera&#8217; (Rete 4): &#8220;Le crisi geopolitiche presentano il conto alle nostre imprese&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/granelli-a-4-di-sera-rete-4-le-crisi-geopolitiche-presentano-il-conto-alle-nostre-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
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		<category><![CDATA[4 di sera]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 24 Giugno 2026·MEDIA Granelli a &#8216;4 di Sera&#8217; (Rete 4): &#8220;Le crisi geopolitiche presentano il conto alle nostre imprese&#8221; [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Le incertezze dell’estate 2026 per economia e imprese: il punto nel webinar del 6 luglio</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/le-incertezze-dellestate-2026-per-economia-e-imprese-il-punto-nel-webinar-del-6-luglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:25:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 23 Giugno 2026·CONGIUNTURA Le incertezze dell’estate 2026 per economia e imprese: il punto nel webinar del 6 luglio Le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Aggregazione in consorzi e reti d&#8217;impresa per conquistare il mercato degli appalti pubblici</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
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		<category><![CDATA[Gustavo Piga]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Carretti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 18 Giugno 2026 Aggregazione in consorzi e reti d&#8217;impresa per conquistare il mercato degli appalti pubblici Le micro, piccole [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/il-forum-sulla-sostenibilita-di-confartigianato-per-uno-sviluppo-inclusivo-e-a-misura-duomo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[forum sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 18 Giugno 2026·EVENTI Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo Confartigianato punta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
</div>
</div>
<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Artigianale sì, ma soltanto se sei artigiano. Utili chiarimenti dal Mimit sulla nuova legge</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[artigianale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 17 Giugno 2026·MADE IN ITALY Artigianale sì, ma soltanto se sei artigiano. Utili chiarimenti dal Mimit sulla nuova [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>In vista un accordo per la riapertura di Hormuz. Il conto di oltre cento giorni di crisi</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/in-vista-un-accordo-per-la-riapertura-di-hormuz-il-conto-di-oltre-cento-giorni-di-crisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[HORMUZ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 17 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE In vista un accordo per la riapertura di Hormuz. Il conto di oltre cento [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Dalla crisi del Golfo ai cantieri: le tendenze dell’edilizia nel report di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/dalla-crisi-del-golfo-ai-cantieri-le-tendenze-delledilizia-nel-report-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 13:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 15 Giugno 2026·COSTRUZIONI Dalla crisi del Golfo ai cantieri: le tendenze dell’edilizia nel report di Confartigianato   A metà [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<item>
		<title>Dal Piano per l’Export 40 milioni di euro per le micro e piccole imprese colpite dalla crisi di Hormuz</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/dal-piano-per-lexport-40-milioni-di-euro-per-le-micro-e-piccole-imprese-colpite-dalla-crisi-di-hormuz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[HORMUZ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE Dal Piano per l’Export 40 milioni di euro per le micro e piccole imprese [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli: &#8220;L&#8217;artigianato è motore del turismo diffuso e sostenibile che valorizza il brand Italia&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/il-presidente-granelli-lartigianato-e-motore-del-turismo-diffuso-e-sostenibile-che-valorizza-il-brand-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Vespa]]></category>
		<category><![CDATA[forum in masseria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 14 Giugno 2026·TURISMO Il Presidente Granelli: &#8220;L&#8217;artigianato è motore del turismo diffuso e sostenibile che valorizza il brand Italia&#8221; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Transizione 5.0: al via le prenotazioni per il nuovo iperammortamento</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/transizione-5-0-al-via-le-prenotazioni-per-il-nuovo-iperammortamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[iperammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione 5.0]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026·TRANSIZIONE 5.0 Transizione 5.0: al via le prenotazioni per il nuovo iperammortamento Al via lo strumento per [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Lucio Caracciolo (Limes): “Il futuro è nella storia del nostro artigianato e nella cultura profonda dell&#8217;Italia&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/lucio-caracciolo-limes-il-futuro-e-nella-storia-del-nostro-artigianato-e-nella-cultura-profonda-dellitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[limes]]></category>
		<category><![CDATA[lucio caracciolo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026·EVENTI Lucio Caracciolo (Limes): “Il futuro è nella storia del nostro artigianato e nella cultura profonda dell&#8217;Italia&#8221; [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Trappole col fiocco e soffitti di cristallo: focus di Spirito artigiano sulla condizione femminile</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Spirito artigiano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026 Trappole col fiocco e soffitti di cristallo: focus di Spirito artigiano sulla condizione femminile Al centro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Bassa crescita dell’Italia: i nodi da sciogliere nell’audizione di Confartigianato alla Camera</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/bassa-crescita-dellitalia-i-nodi-da-sciogliere-nellaudizione-di-confartigianato-alla-camera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 06:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[audizione Camera]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 12 Giugno 2026·PIL Bassa crescita dell’Italia: i nodi da sciogliere nell’audizione di Confartigianato alla Camera Sulla dinamica del PIL [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Con aumento tassi BCE a rischio investimenti delle piccole imprese in transizioni digitale e green</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/con-aumento-tassi-bce-a-rischio-investimenti-delle-piccole-imprese-in-transizioni-digitale-e-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 11 Giugno 2026·CREDITO Con aumento tassi BCE a rischio investimenti delle piccole imprese in transizioni digitale e green [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Confartigianato e Symbola celebrano l&#8217;artigianato protagonista del futuro del made in Italy tra design, sostenibilità e innovazione</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/confartigianato-e-symbola-celebrano-lartigianato-simbolo-del-futuro-del-made-in-italy-tra-design-sostenibilita-e-innovazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Mantova]]></category>
		<category><![CDATA[symbola]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 11 Giugno 2026·MADE IN ITALY Confartigianato e Symbola celebrano l&#8217;artigianato protagonista del futuro del made in Italy tra design, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<item>
		<title>Burocrazia e normativa complessa pesano sulla qualità dei servizi pubblici: Italia al 26° posto in Ue</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/burocrazia-e-normativa-complessa-pesano-sulla-qualita-dei-servizi-pubblici-italia-al-26-posto-in-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[burocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 10 Giugno 2026·PA Burocrazia e normativa complessa pesano sulla qualità dei servizi pubblici: Italia al 26° posto in Ue [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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</div>
<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Moda, congiuntura ancora debole e i timori per gli investimenti</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/moda-congiuntura-ancora-debole-e-i-timori-per-gli-investimenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 8 Giugno 2026·MODA Moda, congiuntura ancora debole e i timori per gli investimenti Nel primo trimestre del 2026 la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Artigianato aumentato e Made in Italy: l’11 giugno a Mantova l’evento conclusivo della campagna con Symbola</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/artigianato-aumentato-e-made-in-italy-l11-giugno-a-mantova-levento-conclusivo-della-campagna-con-symbola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 11:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[sy]]></category>
		<category><![CDATA[symbola]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 8 Giugno 2026·MADE IN ITALY Artigianato aumentato e Made in Italy: l’11 giugno a Mantova l’evento conclusivo della campagna [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Confartigianato rinnova il proprio impegno nell’Alleanza europea per l’apprendistato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[alleanza europea apprendistato]]></category>
		<category><![CDATA[apprendistato]]></category>
		<category><![CDATA[EAFA]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 5 Giugno 2026·FORMAZIONE Confartigianato rinnova il proprio impegno nell’Alleanza europea per l’apprendistato Oggi a Roma, nell’ambito dell’high-level event della [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti” - Confartigianato Imprese </title>
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		<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
		<lastBuildDate>Thu, 31 Jan 2008 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
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