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	<title>Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti” - Confartigianato Imprese</title>
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	<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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	<title>Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti” - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Conti pubblici verso la manovra 2027</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[legge bilancio 2027]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 11 Agosto 2026·LEGGE DI BILANCIO Conti pubblici verso la manovra 2027   Le incertezze sull’evoluzione della crisi del Golfo, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Rialzo tassi BCE: il punto sul costo del credito e i prestiti alle piccole imprese</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[credito a pmi]]></category>
		<category><![CDATA[credito più costoso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 10 Agosto 2026·CREDITO Rialzo tassi BCE: il punto sul costo del credito e i prestiti alle piccole imprese Il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Per le Pmi credito più scarso e costoso. In sette anni finanziamenti giù del 25,9%</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 10 Agosto 2026·CREDITO Per le Pmi credito più scarso e costoso. In sette anni finanziamenti giù del 25,9% [&#8230;]</p>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Granelli a UnoMattina (Rai1): &#8216;L&#8217;Artiturismo che rilancia territori, imprese e Made in Italy&#8217;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 7 Agosto 2026·MEDIA Granelli a UnoMattina (Rai1): &#8216;L&#8217;Artiturismo che rilancia territori, imprese e Made in Italy&#8217; Un turismo diffuso, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Nel 2026 sono 205mila le imprese artigiane interessate da domanda turistica con 544mila addetti, il 16,7% dell’artigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/nel-2026-sono-205mila-le-imprese-artigiane-interessate-da-domanda-turistica-con-544mila-addetti-il-167-dellartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 4 Agosto 2026·TURISMO Nel 2026 sono 205mila le imprese artigiane interessate da domanda turistica con 544mila addetti, il 16,7% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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</div>
<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>L’undertourism cresce e piace al 21% dei vacanzieri. Protagonisti 205mila artigiani</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
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		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
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		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[undertourism]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 4 Agosto 2026·TURISMO L’undertourism cresce e piace al 21% dei vacanzieri. Protagonisti 205mila artigiani &#160; Via dalla pazza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Le Confederazioni artigiane: “Sì a confronto con Sindacati per difendere la buona contrattazione”</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/le-confederazioni-artigiane-si-a-confronto-con-sindacati-per-difendere-la-buona-contrattazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 17:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 29 Luglio 2026·LAVORO Le Confederazioni artigiane: “Sì a confronto con Sindacati per difendere la buona contrattazione” Confartigianato, CNA, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Imballaggi: sì al deposito cauzionale, ma costi e burocrazia non ricadano sulle piccole imprese</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 14:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 29 Luglio 2026·AMBIENTE Imballaggi: sì al deposito cauzionale, ma costi e burocrazia non ricadano sulle piccole imprese Confartigianato, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>L&#8217;eccellenza artigiana dell&#8217;argento protagonista a UnoMattina (Rai1) con Bianca Guscelli</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/leccellenza-artigiana-dellargento-protagonista-a-unomattina-rai1-con-bianca-guscelli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bianca guscelli]]></category>
		<category><![CDATA[brandimarte]]></category>
		<category><![CDATA[unomattina]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 29 Luglio 2026·MEDIA L&#8217;eccellenza artigiana dell&#8217;argento protagonista a UnoMattina (Rai1) con Bianca Guscelli L&#8217;artigianato artistico italiano è stato protagonista [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Occupazione in rallentamento, con maggiore dinamismo per donne, Centro-Sud e costruzioni mentre si attenua il mismatch</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/occupazione-in-rallentamento-con-maggiore-dinamismo-per-donne-centro-sud-e-costruzioni-mentre-si-attenua-il-mismatch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 29 Luglio 2026·LAVORO Occupazione in rallentamento, con maggiore dinamismo per donne, Centro-Sud e costruzioni mentre si attenua il mismatch [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>&#8216;Artigianale&#8217; non è per tutti: il MIMIT fa chiarezza sulle nuove norme al webinar di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/artigianale-non-e-per-tutti-il-mimit-fa-chiarezza-sulle-nuove-norme-al-webinar-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 08:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
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		<category><![CDATA[artigianale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 29 Luglio 2026·MADE IN ITALY &#8216;Artigianale&#8217; non è per tutti: il MIMIT fa chiarezza sulle nuove norme al webinar [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Navigazione incerta per le imprese nell’estate 2026. Il punto sulla congiuntura</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:19:46 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[analisi congiunturale]]></category>
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		<category><![CDATA[moda]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 27 Luglio 2026·CONGIUNTURA Navigazione incerta per le imprese nell’estate 2026. Il punto sulla congiuntura Le dinamiche dell’economia internazionale nell’estate [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Confartigianato su Il Foglio: &#8220;Il climate change costa all&#8217;Italia 7,5 miliardi l&#8217;anno&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/confartigianato-su-il-foglio-il-climate-change-costa-allitalia-75-miliardi-lanno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Il Foglio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 25 Luglio 2026·MEDIA Confartigianato su Il Foglio: &#8220;Il climate change costa all&#8217;Italia 7,5 miliardi l&#8217;anno&#8221; Il cambiamento climatico mette [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Crisi del Golfo, il punto sui prezzi dell’energia</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/crisi-del-golfo-il-punto-sui-prezzi-dellenergia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[costo energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 22 Luglio 2026·ENERGIA Crisi del Golfo, il punto sui prezzi dell’energia   L&#8217;andamento dei mercati energetici continua a essere [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Le Confederazioni artigiane: &#8220;No all&#8217;obbligo di accreditare gli stipendi soltanto su conti correnti individuali&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/le-confederazioni-artigiane-no-allobbligo-di-accreditare-gli-stipendi-soltanto-su-conti-correnti-individuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 13:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente bancario]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 21 Luglio 2026·LAVORO Le Confederazioni artigiane: &#8220;No all&#8217;obbligo di accreditare gli stipendi soltanto su conti correnti individuali&#8221; No [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Trend made in Italy, pesano i cali in Germania, Medio Oriente e dazi USA nei settori MPI</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/trend-made-in-italy-pesano-i-cali-in-germania-medio-oriente-e-dazi-usa-nei-settori-mpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[dazi Usa]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 20 Luglio 2026·EXPORT Trend made in Italy, pesano i cali in Germania, Medio Oriente e dazi USA nei settori [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>#artigianatochecresce &#8211; Artigianato digitale, IA, domanda di energia e competenze nel report di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/artigianatochecresce-artigianato-digitale-ia-domanda-di-energia-e-competenze-nel-report-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artigiana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Luglio 2026·INNOVAZIONE #artigianatochecresce &#8211; Artigianato digitale, IA, domanda di energia e competenze nel report di Confartigianato Alla fine [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
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</div>
<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli a &#8216;Il confronto&#8217; (Rai2) sul futuro delle imprese: &#8220;Giovani e artigianato? Avanti, c&#8217;è posto&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/il-presidente-granelli-a-il-confronto-rai2-sul-futuro-delle-imprese-giovani-e-artigianato-avanti-ce-posto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Il confronto]]></category>
		<category><![CDATA[monica setta]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 14 Luglio 2026·MEDIA Il Presidente Granelli a &#8216;Il confronto&#8217; (Rai2) sul futuro delle imprese: &#8220;Giovani e artigianato? Avanti, c&#8217;è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Gelati: spesa di 1,8 miliardi € intercettata da 9.345 laboratori di gelateria, 2 su 3 artigiani</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/gelati-spesa-di-18-miliardi-e-intercettata-da-9-345-laboratori-di-gelateria-2-su-3-artigiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[gelato artigianale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 14 Luglio 2026·ALIMENTAZIONE Gelati: spesa di 1,8 miliardi € intercettata da 9.345 laboratori di gelateria, 2 su 3 artigiani [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7248 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Accordo sulla rappresentanza e crisi di Hormuz: Granelli a Focus Economia (Radio24)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 17:42:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[radio24]]></category>
		<category><![CDATA[sebastiano barisoni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 13 Luglio 2026·MEDIA Accordo sulla rappresentanza e crisi di Hormuz: Granelli a Focus Economia (Radio24) Confartigianato ha sottoscritto l&#8217;accordo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/libri-obbligatori-e-luoghi-di-lavoro-sospeso-lobbligo-per-le-attivita-itineranti/">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”</h1>
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<p>Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.</p>
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		<title>Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti” - Confartigianato Imprese </title>
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		<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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