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	<title>Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri! - Confartigianato Imprese</title>
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	<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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	<title>Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri! - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Il Viceministro Leo a Confartigianato: “Dalla riforma della legge quadro dell’artigianato benefici per crescita e fisco”</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/il-viceministro-leo-a-confartigianato-dalla-riforma-della-legge-quadro-dellartigianato-benefici-per-crescita-e-fisco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 13:43:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 1 Ottobre 2026·FISCO Il Viceministro Leo a Confartigianato: “Dalla riforma della legge quadro dell’artigianato benefici per crescita e fisco” [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/rifiuti-come-difficile-vidimare-i-registri/">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">14 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</h1>
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</div>
<p>Non c’è pace per il Codice dell’Ambiente. A soli 16 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 4/08, che ha riscritto buona parte della normativa in materia ambientale, il 13 febbraio 2008 sono diventate operative le principali misure contenute nella nuova legge. Tra le novità oggi in vigore, una in particolare risente del percorso travagliato e dei continui rimaneggiamenti a cui è andato incontro il testo nel tempo. Si tratta dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’articolo 190 del Decreto. Un articolo poco chiaro, di difficile interpretazione, che già in passato ha portato gli esperti a fornire conclusioni opposte. In base alle nuove disposizioni, tali registri possono essere vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Un obbligo facilmente assolvibile, almeno sulla carta. Basta, infatti, che gli imprenditori si rivolgano agli uffici camerali e richiedano la timbratura dei libri. Semplicissimo, ma solo in via teorica. In pratica non è così. Visti i tempi strettissimi che sono intercorsi tra la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della norma, che non ha previsto alcun periodo di adeguamento, si è determinata una situazione critica sia per quanto riguarda la disponibilità dei registri sul mercato, sia per i tempi di vidimazione degli stessi. Che va ben oltre la data del 13 febbraio. Confartigianato ha denunciato le criticità della norma al Ministro dell’Ambiente, viste le pesanti sanzioni previste per le imprese che non rispettano la disposizione, e ha richiesto nel contempo l’attuazione di misure correttive urgenti. In attesa degli interventi richiesti, la Confederazione, sulla base dei pronunciamenti di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province), ha tracciato il quadro dei comportamenti imprenditoriali che attualmente appaiono più corretti. Le imprese che hanno ancora in uso registri di rifiuti vidimati da enti non più competenti, possono continuare ad usarli fino al loro esaurimento. Infatti, la vidimazione ottenuta in data precedente al 13 febbraio, costituisce assolvimento pieno all’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 190. L’aspetto di maggior criticità è rappresentato dall’utilizzo di registri non vidimati. Prevale l’avviso di non consentire l’utilizzo di registri non vidimati né di procedere alla vidimazione di registri già utilizzati. Nel caso di registri già in uso, la condotta più corretta appare quella di chiudere tali registri e di istituirne di nuovi.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli su Il Foglio: &#8220;Quante paure infondate per la crescita degli artigiani&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/il-presidente-granelli-su-il-foglio-quante-paure-infondate-per-la-crescita-degli-artigiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 07:55:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Media 1 Ottobre 2026·RIFORMA LEGGE QUADRO Il Presidente Granelli su Il Foglio: &#8220;Quante paure infondate per la crescita degli artigiani&#8221; [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7256 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">14 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</h1>
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<p>Non c’è pace per il Codice dell’Ambiente. A soli 16 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 4/08, che ha riscritto buona parte della normativa in materia ambientale, il 13 febbraio 2008 sono diventate operative le principali misure contenute nella nuova legge. Tra le novità oggi in vigore, una in particolare risente del percorso travagliato e dei continui rimaneggiamenti a cui è andato incontro il testo nel tempo. Si tratta dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’articolo 190 del Decreto. Un articolo poco chiaro, di difficile interpretazione, che già in passato ha portato gli esperti a fornire conclusioni opposte. In base alle nuove disposizioni, tali registri possono essere vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Un obbligo facilmente assolvibile, almeno sulla carta. Basta, infatti, che gli imprenditori si rivolgano agli uffici camerali e richiedano la timbratura dei libri. Semplicissimo, ma solo in via teorica. In pratica non è così. Visti i tempi strettissimi che sono intercorsi tra la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della norma, che non ha previsto alcun periodo di adeguamento, si è determinata una situazione critica sia per quanto riguarda la disponibilità dei registri sul mercato, sia per i tempi di vidimazione degli stessi. Che va ben oltre la data del 13 febbraio. Confartigianato ha denunciato le criticità della norma al Ministro dell’Ambiente, viste le pesanti sanzioni previste per le imprese che non rispettano la disposizione, e ha richiesto nel contempo l’attuazione di misure correttive urgenti. In attesa degli interventi richiesti, la Confederazione, sulla base dei pronunciamenti di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province), ha tracciato il quadro dei comportamenti imprenditoriali che attualmente appaiono più corretti. Le imprese che hanno ancora in uso registri di rifiuti vidimati da enti non più competenti, possono continuare ad usarli fino al loro esaurimento. Infatti, la vidimazione ottenuta in data precedente al 13 febbraio, costituisce assolvimento pieno all’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 190. L’aspetto di maggior criticità è rappresentato dall’utilizzo di registri non vidimati. Prevale l’avviso di non consentire l’utilizzo di registri non vidimati né di procedere alla vidimazione di registri già utilizzati. Nel caso di registri già in uso, la condotta più corretta appare quella di chiudere tali registri e di istituirne di nuovi.</p>
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		<title>Economia e imprese nelle strettoie del Medio Oriente e delle politiche economiche. L’analisi su IlSussidiario.net</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/economia-e-imprese-nelle-strettoie-del-medio-oriente-e-delle-politiche-economiche-lanalisi-su-ilsussidiario-net/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 13:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
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		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[ILSUSSIDIARIO.NET]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 30 Settembre 2026·MEDIA Economia e imprese nelle strettoie del Medio Oriente e delle politiche economiche. L’analisi su IlSussidiario.net L’economia [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">14 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</h1>
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<p>Non c’è pace per il Codice dell’Ambiente. A soli 16 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 4/08, che ha riscritto buona parte della normativa in materia ambientale, il 13 febbraio 2008 sono diventate operative le principali misure contenute nella nuova legge. Tra le novità oggi in vigore, una in particolare risente del percorso travagliato e dei continui rimaneggiamenti a cui è andato incontro il testo nel tempo. Si tratta dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’articolo 190 del Decreto. Un articolo poco chiaro, di difficile interpretazione, che già in passato ha portato gli esperti a fornire conclusioni opposte. In base alle nuove disposizioni, tali registri possono essere vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Un obbligo facilmente assolvibile, almeno sulla carta. Basta, infatti, che gli imprenditori si rivolgano agli uffici camerali e richiedano la timbratura dei libri. Semplicissimo, ma solo in via teorica. In pratica non è così. Visti i tempi strettissimi che sono intercorsi tra la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della norma, che non ha previsto alcun periodo di adeguamento, si è determinata una situazione critica sia per quanto riguarda la disponibilità dei registri sul mercato, sia per i tempi di vidimazione degli stessi. Che va ben oltre la data del 13 febbraio. Confartigianato ha denunciato le criticità della norma al Ministro dell’Ambiente, viste le pesanti sanzioni previste per le imprese che non rispettano la disposizione, e ha richiesto nel contempo l’attuazione di misure correttive urgenti. In attesa degli interventi richiesti, la Confederazione, sulla base dei pronunciamenti di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province), ha tracciato il quadro dei comportamenti imprenditoriali che attualmente appaiono più corretti. Le imprese che hanno ancora in uso registri di rifiuti vidimati da enti non più competenti, possono continuare ad usarli fino al loro esaurimento. Infatti, la vidimazione ottenuta in data precedente al 13 febbraio, costituisce assolvimento pieno all’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 190. L’aspetto di maggior criticità è rappresentato dall’utilizzo di registri non vidimati. Prevale l’avviso di non consentire l’utilizzo di registri non vidimati né di procedere alla vidimazione di registri già utilizzati. Nel caso di registri già in uso, la condotta più corretta appare quella di chiudere tali registri e di istituirne di nuovi.</p>
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		<title>Confartigianato e Zucchetti lanciano il progetto &#8220;Artigianato Digitale&#8221;. Siglato accordo strategico per l&#8217;innovazione delle Mpmi</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/confartigianato-e-zucchetti-lanciano-il-progetto-artigianato-digitale-siglato-accordo-strategico-per-linnovazione-delle-mpmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 11:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
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		<category><![CDATA[Zucchetti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 30 Settembre 2026·INNOVAZIONE Confartigianato e Zucchetti lanciano il progetto &#8220;Artigianato Digitale&#8221;. Siglato accordo strategico per l&#8217;innovazione delle Mpmi [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</h1>
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<p>Non c’è pace per il Codice dell’Ambiente. A soli 16 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 4/08, che ha riscritto buona parte della normativa in materia ambientale, il 13 febbraio 2008 sono diventate operative le principali misure contenute nella nuova legge. Tra le novità oggi in vigore, una in particolare risente del percorso travagliato e dei continui rimaneggiamenti a cui è andato incontro il testo nel tempo. Si tratta dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’articolo 190 del Decreto. Un articolo poco chiaro, di difficile interpretazione, che già in passato ha portato gli esperti a fornire conclusioni opposte. In base alle nuove disposizioni, tali registri possono essere vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Un obbligo facilmente assolvibile, almeno sulla carta. Basta, infatti, che gli imprenditori si rivolgano agli uffici camerali e richiedano la timbratura dei libri. Semplicissimo, ma solo in via teorica. In pratica non è così. Visti i tempi strettissimi che sono intercorsi tra la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della norma, che non ha previsto alcun periodo di adeguamento, si è determinata una situazione critica sia per quanto riguarda la disponibilità dei registri sul mercato, sia per i tempi di vidimazione degli stessi. Che va ben oltre la data del 13 febbraio. Confartigianato ha denunciato le criticità della norma al Ministro dell’Ambiente, viste le pesanti sanzioni previste per le imprese che non rispettano la disposizione, e ha richiesto nel contempo l’attuazione di misure correttive urgenti. In attesa degli interventi richiesti, la Confederazione, sulla base dei pronunciamenti di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province), ha tracciato il quadro dei comportamenti imprenditoriali che attualmente appaiono più corretti. Le imprese che hanno ancora in uso registri di rifiuti vidimati da enti non più competenti, possono continuare ad usarli fino al loro esaurimento. Infatti, la vidimazione ottenuta in data precedente al 13 febbraio, costituisce assolvimento pieno all’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 190. L’aspetto di maggior criticità è rappresentato dall’utilizzo di registri non vidimati. Prevale l’avviso di non consentire l’utilizzo di registri non vidimati né di procedere alla vidimazione di registri già utilizzati. Nel caso di registri già in uso, la condotta più corretta appare quella di chiudere tali registri e di istituirne di nuovi.</p>
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		<title>Le Confederazioni artigiane: &#8220;In riforma legge quadro nessuna distorsione concorrenza&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/le-confederazioni-artigiane-in-riforma-legge-quadro-nessuna-distorsione-concorrenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 09:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
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		<category><![CDATA[Legge quadro artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[riforma legge quadro artigianato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 26 Settembre 2026·RIFORMA LEGGE QUADRO Le Confederazioni artigiane: &#8220;In riforma legge quadro nessuna distorsione concorrenza&#8221; «Il dibattito sulla [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">14 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</h1>
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</div>
<p>Non c’è pace per il Codice dell’Ambiente. A soli 16 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 4/08, che ha riscritto buona parte della normativa in materia ambientale, il 13 febbraio 2008 sono diventate operative le principali misure contenute nella nuova legge. Tra le novità oggi in vigore, una in particolare risente del percorso travagliato e dei continui rimaneggiamenti a cui è andato incontro il testo nel tempo. Si tratta dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’articolo 190 del Decreto. Un articolo poco chiaro, di difficile interpretazione, che già in passato ha portato gli esperti a fornire conclusioni opposte. In base alle nuove disposizioni, tali registri possono essere vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Un obbligo facilmente assolvibile, almeno sulla carta. Basta, infatti, che gli imprenditori si rivolgano agli uffici camerali e richiedano la timbratura dei libri. Semplicissimo, ma solo in via teorica. In pratica non è così. Visti i tempi strettissimi che sono intercorsi tra la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della norma, che non ha previsto alcun periodo di adeguamento, si è determinata una situazione critica sia per quanto riguarda la disponibilità dei registri sul mercato, sia per i tempi di vidimazione degli stessi. Che va ben oltre la data del 13 febbraio. Confartigianato ha denunciato le criticità della norma al Ministro dell’Ambiente, viste le pesanti sanzioni previste per le imprese che non rispettano la disposizione, e ha richiesto nel contempo l’attuazione di misure correttive urgenti. In attesa degli interventi richiesti, la Confederazione, sulla base dei pronunciamenti di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province), ha tracciato il quadro dei comportamenti imprenditoriali che attualmente appaiono più corretti. Le imprese che hanno ancora in uso registri di rifiuti vidimati da enti non più competenti, possono continuare ad usarli fino al loro esaurimento. Infatti, la vidimazione ottenuta in data precedente al 13 febbraio, costituisce assolvimento pieno all’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 190. L’aspetto di maggior criticità è rappresentato dall’utilizzo di registri non vidimati. Prevale l’avviso di non consentire l’utilizzo di registri non vidimati né di procedere alla vidimazione di registri già utilizzati. Nel caso di registri già in uso, la condotta più corretta appare quella di chiudere tali registri e di istituirne di nuovi.</p>
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		<title>Su Spirito artigiano le sfide per le imprese tra IA e competenze umane</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/su-spirito-artigiano-le-sfide-per-le-imprese-tra-ia-e-competenze-umane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 09:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Spirito artigiano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 25 Settembre 2026·MEDIA Su Spirito artigiano le sfide per le imprese tra IA e competenze umane Il nuovo numero [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">14 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</h1>
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<p>Non c’è pace per il Codice dell’Ambiente. A soli 16 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 4/08, che ha riscritto buona parte della normativa in materia ambientale, il 13 febbraio 2008 sono diventate operative le principali misure contenute nella nuova legge. Tra le novità oggi in vigore, una in particolare risente del percorso travagliato e dei continui rimaneggiamenti a cui è andato incontro il testo nel tempo. Si tratta dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’articolo 190 del Decreto. Un articolo poco chiaro, di difficile interpretazione, che già in passato ha portato gli esperti a fornire conclusioni opposte. In base alle nuove disposizioni, tali registri possono essere vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Un obbligo facilmente assolvibile, almeno sulla carta. Basta, infatti, che gli imprenditori si rivolgano agli uffici camerali e richiedano la timbratura dei libri. Semplicissimo, ma solo in via teorica. In pratica non è così. Visti i tempi strettissimi che sono intercorsi tra la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della norma, che non ha previsto alcun periodo di adeguamento, si è determinata una situazione critica sia per quanto riguarda la disponibilità dei registri sul mercato, sia per i tempi di vidimazione degli stessi. Che va ben oltre la data del 13 febbraio. Confartigianato ha denunciato le criticità della norma al Ministro dell’Ambiente, viste le pesanti sanzioni previste per le imprese che non rispettano la disposizione, e ha richiesto nel contempo l’attuazione di misure correttive urgenti. In attesa degli interventi richiesti, la Confederazione, sulla base dei pronunciamenti di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province), ha tracciato il quadro dei comportamenti imprenditoriali che attualmente appaiono più corretti. Le imprese che hanno ancora in uso registri di rifiuti vidimati da enti non più competenti, possono continuare ad usarli fino al loro esaurimento. Infatti, la vidimazione ottenuta in data precedente al 13 febbraio, costituisce assolvimento pieno all’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 190. L’aspetto di maggior criticità è rappresentato dall’utilizzo di registri non vidimati. Prevale l’avviso di non consentire l’utilizzo di registri non vidimati né di procedere alla vidimazione di registri già utilizzati. Nel caso di registri già in uso, la condotta più corretta appare quella di chiudere tali registri e di istituirne di nuovi.</p>
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		<title>Rotte marittime sotto pressione: 123,9 miliardi di euro di interscambio via nave con Asia e Oceania</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 24 Settembre 2026·ESPORTAZIONI Rotte marittime sotto pressione: 123,9 miliardi di euro di interscambio via nave con Asia e Oceania [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">14 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</h1>
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<p>Non c’è pace per il Codice dell’Ambiente. A soli 16 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 4/08, che ha riscritto buona parte della normativa in materia ambientale, il 13 febbraio 2008 sono diventate operative le principali misure contenute nella nuova legge. Tra le novità oggi in vigore, una in particolare risente del percorso travagliato e dei continui rimaneggiamenti a cui è andato incontro il testo nel tempo. Si tratta dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’articolo 190 del Decreto. Un articolo poco chiaro, di difficile interpretazione, che già in passato ha portato gli esperti a fornire conclusioni opposte. In base alle nuove disposizioni, tali registri possono essere vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Un obbligo facilmente assolvibile, almeno sulla carta. Basta, infatti, che gli imprenditori si rivolgano agli uffici camerali e richiedano la timbratura dei libri. Semplicissimo, ma solo in via teorica. In pratica non è così. Visti i tempi strettissimi che sono intercorsi tra la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della norma, che non ha previsto alcun periodo di adeguamento, si è determinata una situazione critica sia per quanto riguarda la disponibilità dei registri sul mercato, sia per i tempi di vidimazione degli stessi. Che va ben oltre la data del 13 febbraio. Confartigianato ha denunciato le criticità della norma al Ministro dell’Ambiente, viste le pesanti sanzioni previste per le imprese che non rispettano la disposizione, e ha richiesto nel contempo l’attuazione di misure correttive urgenti. In attesa degli interventi richiesti, la Confederazione, sulla base dei pronunciamenti di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province), ha tracciato il quadro dei comportamenti imprenditoriali che attualmente appaiono più corretti. Le imprese che hanno ancora in uso registri di rifiuti vidimati da enti non più competenti, possono continuare ad usarli fino al loro esaurimento. Infatti, la vidimazione ottenuta in data precedente al 13 febbraio, costituisce assolvimento pieno all’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 190. L’aspetto di maggior criticità è rappresentato dall’utilizzo di registri non vidimati. Prevale l’avviso di non consentire l’utilizzo di registri non vidimati né di procedere alla vidimazione di registri già utilizzati. Nel caso di registri già in uso, la condotta più corretta appare quella di chiudere tali registri e di istituirne di nuovi.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/rifiuti-come-difficile-vidimare-i-registri/">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Piccole imprese, grandi transizioni: Confartigianato &#8216;fa scuola&#8217; su energie e sostenibilità</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/piccole-imprese-grandi-transizioni-confartigianato-fa-scuola-su-energie-e-sostenibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 15:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 23 Settembre 2026·EVENTI Piccole imprese, grandi transizioni: Confartigianato &#8216;fa scuola&#8217; su energie e sostenibilità Energia, geopolitica, transizione ecologica, innovazione [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">14 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</h1>
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<p>Non c’è pace per il Codice dell’Ambiente. A soli 16 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 4/08, che ha riscritto buona parte della normativa in materia ambientale, il 13 febbraio 2008 sono diventate operative le principali misure contenute nella nuova legge. Tra le novità oggi in vigore, una in particolare risente del percorso travagliato e dei continui rimaneggiamenti a cui è andato incontro il testo nel tempo. Si tratta dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’articolo 190 del Decreto. Un articolo poco chiaro, di difficile interpretazione, che già in passato ha portato gli esperti a fornire conclusioni opposte. In base alle nuove disposizioni, tali registri possono essere vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Un obbligo facilmente assolvibile, almeno sulla carta. Basta, infatti, che gli imprenditori si rivolgano agli uffici camerali e richiedano la timbratura dei libri. Semplicissimo, ma solo in via teorica. In pratica non è così. Visti i tempi strettissimi che sono intercorsi tra la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della norma, che non ha previsto alcun periodo di adeguamento, si è determinata una situazione critica sia per quanto riguarda la disponibilità dei registri sul mercato, sia per i tempi di vidimazione degli stessi. Che va ben oltre la data del 13 febbraio. Confartigianato ha denunciato le criticità della norma al Ministro dell’Ambiente, viste le pesanti sanzioni previste per le imprese che non rispettano la disposizione, e ha richiesto nel contempo l’attuazione di misure correttive urgenti. In attesa degli interventi richiesti, la Confederazione, sulla base dei pronunciamenti di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province), ha tracciato il quadro dei comportamenti imprenditoriali che attualmente appaiono più corretti. Le imprese che hanno ancora in uso registri di rifiuti vidimati da enti non più competenti, possono continuare ad usarli fino al loro esaurimento. Infatti, la vidimazione ottenuta in data precedente al 13 febbraio, costituisce assolvimento pieno all’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 190. L’aspetto di maggior criticità è rappresentato dall’utilizzo di registri non vidimati. Prevale l’avviso di non consentire l’utilizzo di registri non vidimati né di procedere alla vidimazione di registri già utilizzati. Nel caso di registri già in uso, la condotta più corretta appare quella di chiudere tali registri e di istituirne di nuovi.</p>
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		<title>Con data center boom consumi elettrici: + 398 TWh entro il 2030 in Usa, Cina e Ue</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 09:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 23 Settembre 2026·ENERGIA Con data center boom consumi elettrici: + 398 TWh entro il 2030 in Usa, Cina [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/rifiuti-come-difficile-vidimare-i-registri/">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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</div>
<p>Non c’è pace per il Codice dell’Ambiente. A soli 16 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 4/08, che ha riscritto buona parte della normativa in materia ambientale, il 13 febbraio 2008 sono diventate operative le principali misure contenute nella nuova legge. Tra le novità oggi in vigore, una in particolare risente del percorso travagliato e dei continui rimaneggiamenti a cui è andato incontro il testo nel tempo. Si tratta dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’articolo 190 del Decreto. Un articolo poco chiaro, di difficile interpretazione, che già in passato ha portato gli esperti a fornire conclusioni opposte. In base alle nuove disposizioni, tali registri possono essere vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Un obbligo facilmente assolvibile, almeno sulla carta. Basta, infatti, che gli imprenditori si rivolgano agli uffici camerali e richiedano la timbratura dei libri. Semplicissimo, ma solo in via teorica. In pratica non è così. Visti i tempi strettissimi che sono intercorsi tra la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della norma, che non ha previsto alcun periodo di adeguamento, si è determinata una situazione critica sia per quanto riguarda la disponibilità dei registri sul mercato, sia per i tempi di vidimazione degli stessi. Che va ben oltre la data del 13 febbraio. Confartigianato ha denunciato le criticità della norma al Ministro dell’Ambiente, viste le pesanti sanzioni previste per le imprese che non rispettano la disposizione, e ha richiesto nel contempo l’attuazione di misure correttive urgenti. In attesa degli interventi richiesti, la Confederazione, sulla base dei pronunciamenti di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province), ha tracciato il quadro dei comportamenti imprenditoriali che attualmente appaiono più corretti. Le imprese che hanno ancora in uso registri di rifiuti vidimati da enti non più competenti, possono continuare ad usarli fino al loro esaurimento. Infatti, la vidimazione ottenuta in data precedente al 13 febbraio, costituisce assolvimento pieno all’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 190. L’aspetto di maggior criticità è rappresentato dall’utilizzo di registri non vidimati. Prevale l’avviso di non consentire l’utilizzo di registri non vidimati né di procedere alla vidimazione di registri già utilizzati. Nel caso di registri già in uso, la condotta più corretta appare quella di chiudere tali registri e di istituirne di nuovi.</p>
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		<title>Deficit al 3,1% del PIL. Le sfide della politica fiscale verso la manovra 2027</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/deficit-al-31-del-pil-le-sfide-della-politica-fiscale-verso-la-manovra-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 13:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[costo energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[legge bilancio 2027]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 22 Settembre 2026·LEGGE BILANCIO 2026 Deficit al 3,1% del PIL. Le sfide della politica fiscale verso la manovra 2027 [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">14 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</h1>
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<p>Non c’è pace per il Codice dell’Ambiente. A soli 16 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 4/08, che ha riscritto buona parte della normativa in materia ambientale, il 13 febbraio 2008 sono diventate operative le principali misure contenute nella nuova legge. Tra le novità oggi in vigore, una in particolare risente del percorso travagliato e dei continui rimaneggiamenti a cui è andato incontro il testo nel tempo. Si tratta dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’articolo 190 del Decreto. Un articolo poco chiaro, di difficile interpretazione, che già in passato ha portato gli esperti a fornire conclusioni opposte. In base alle nuove disposizioni, tali registri possono essere vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Un obbligo facilmente assolvibile, almeno sulla carta. Basta, infatti, che gli imprenditori si rivolgano agli uffici camerali e richiedano la timbratura dei libri. Semplicissimo, ma solo in via teorica. In pratica non è così. Visti i tempi strettissimi che sono intercorsi tra la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della norma, che non ha previsto alcun periodo di adeguamento, si è determinata una situazione critica sia per quanto riguarda la disponibilità dei registri sul mercato, sia per i tempi di vidimazione degli stessi. Che va ben oltre la data del 13 febbraio. Confartigianato ha denunciato le criticità della norma al Ministro dell’Ambiente, viste le pesanti sanzioni previste per le imprese che non rispettano la disposizione, e ha richiesto nel contempo l’attuazione di misure correttive urgenti. In attesa degli interventi richiesti, la Confederazione, sulla base dei pronunciamenti di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province), ha tracciato il quadro dei comportamenti imprenditoriali che attualmente appaiono più corretti. Le imprese che hanno ancora in uso registri di rifiuti vidimati da enti non più competenti, possono continuare ad usarli fino al loro esaurimento. Infatti, la vidimazione ottenuta in data precedente al 13 febbraio, costituisce assolvimento pieno all’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 190. L’aspetto di maggior criticità è rappresentato dall’utilizzo di registri non vidimati. Prevale l’avviso di non consentire l’utilizzo di registri non vidimati né di procedere alla vidimazione di registri già utilizzati. Nel caso di registri già in uso, la condotta più corretta appare quella di chiudere tali registri e di istituirne di nuovi.</p>
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		<title>La nostra intelligenza artigiana ispira il Festival di Sanremo. Bravo Stefano De Martino!</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/la-nostra-intelligenza-artigiana-fa-scuola-e-ispira-il-festival-di-sanremo-bravo-stefano-de-martino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Festival di Sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano De Martino]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 22 Settembre 2026·ATTUALITA&#039; La nostra intelligenza artigiana ispira il Festival di Sanremo. Bravo Stefano De Martino! A Sanremo quest’anno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/rifiuti-come-difficile-vidimare-i-registri/">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">14 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</h1>
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<p>Non c’è pace per il Codice dell’Ambiente. A soli 16 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 4/08, che ha riscritto buona parte della normativa in materia ambientale, il 13 febbraio 2008 sono diventate operative le principali misure contenute nella nuova legge. Tra le novità oggi in vigore, una in particolare risente del percorso travagliato e dei continui rimaneggiamenti a cui è andato incontro il testo nel tempo. Si tratta dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’articolo 190 del Decreto. Un articolo poco chiaro, di difficile interpretazione, che già in passato ha portato gli esperti a fornire conclusioni opposte. In base alle nuove disposizioni, tali registri possono essere vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Un obbligo facilmente assolvibile, almeno sulla carta. Basta, infatti, che gli imprenditori si rivolgano agli uffici camerali e richiedano la timbratura dei libri. Semplicissimo, ma solo in via teorica. In pratica non è così. Visti i tempi strettissimi che sono intercorsi tra la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della norma, che non ha previsto alcun periodo di adeguamento, si è determinata una situazione critica sia per quanto riguarda la disponibilità dei registri sul mercato, sia per i tempi di vidimazione degli stessi. Che va ben oltre la data del 13 febbraio. Confartigianato ha denunciato le criticità della norma al Ministro dell’Ambiente, viste le pesanti sanzioni previste per le imprese che non rispettano la disposizione, e ha richiesto nel contempo l’attuazione di misure correttive urgenti. In attesa degli interventi richiesti, la Confederazione, sulla base dei pronunciamenti di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province), ha tracciato il quadro dei comportamenti imprenditoriali che attualmente appaiono più corretti. Le imprese che hanno ancora in uso registri di rifiuti vidimati da enti non più competenti, possono continuare ad usarli fino al loro esaurimento. Infatti, la vidimazione ottenuta in data precedente al 13 febbraio, costituisce assolvimento pieno all’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 190. L’aspetto di maggior criticità è rappresentato dall’utilizzo di registri non vidimati. Prevale l’avviso di non consentire l’utilizzo di registri non vidimati né di procedere alla vidimazione di registri già utilizzati. Nel caso di registri già in uso, la condotta più corretta appare quella di chiudere tali registri e di istituirne di nuovi.</p>
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		<title>Con crisi Golfo +1,8 miliardi in sei mesi la spesa per luce e gas delle famiglie italiane</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/con-crisi-golfo-18-miliardi-in-sei-mesi-la-spesa-per-luce-e-gas-delle-famiglie-italiane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 09:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 22 Settembre 2026·ENERGIA Con crisi Golfo +1,8 miliardi in sei mesi la spesa per luce e gas delle [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">14 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</h1>
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<p>Non c’è pace per il Codice dell’Ambiente. A soli 16 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 4/08, che ha riscritto buona parte della normativa in materia ambientale, il 13 febbraio 2008 sono diventate operative le principali misure contenute nella nuova legge. Tra le novità oggi in vigore, una in particolare risente del percorso travagliato e dei continui rimaneggiamenti a cui è andato incontro il testo nel tempo. Si tratta dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’articolo 190 del Decreto. Un articolo poco chiaro, di difficile interpretazione, che già in passato ha portato gli esperti a fornire conclusioni opposte. In base alle nuove disposizioni, tali registri possono essere vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Un obbligo facilmente assolvibile, almeno sulla carta. Basta, infatti, che gli imprenditori si rivolgano agli uffici camerali e richiedano la timbratura dei libri. Semplicissimo, ma solo in via teorica. In pratica non è così. Visti i tempi strettissimi che sono intercorsi tra la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della norma, che non ha previsto alcun periodo di adeguamento, si è determinata una situazione critica sia per quanto riguarda la disponibilità dei registri sul mercato, sia per i tempi di vidimazione degli stessi. Che va ben oltre la data del 13 febbraio. Confartigianato ha denunciato le criticità della norma al Ministro dell’Ambiente, viste le pesanti sanzioni previste per le imprese che non rispettano la disposizione, e ha richiesto nel contempo l’attuazione di misure correttive urgenti. In attesa degli interventi richiesti, la Confederazione, sulla base dei pronunciamenti di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province), ha tracciato il quadro dei comportamenti imprenditoriali che attualmente appaiono più corretti. Le imprese che hanno ancora in uso registri di rifiuti vidimati da enti non più competenti, possono continuare ad usarli fino al loro esaurimento. Infatti, la vidimazione ottenuta in data precedente al 13 febbraio, costituisce assolvimento pieno all’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 190. L’aspetto di maggior criticità è rappresentato dall’utilizzo di registri non vidimati. Prevale l’avviso di non consentire l’utilizzo di registri non vidimati né di procedere alla vidimazione di registri già utilizzati. Nel caso di registri già in uso, la condotta più corretta appare quella di chiudere tali registri e di istituirne di nuovi.</p>
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		<title>Mpi pagano energia 3,7 miliardi in più della media Ue. Bollette gonfiate dal fisco: + 47,4% rispetto all’Ue</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 13:31:31 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 21 Settembre 2026·ENERGIA Mpi pagano energia 3,7 miliardi in più della media Ue. Bollette gonfiate dal fisco: + [&#8230;]</p>
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<p>Non c’è pace per il Codice dell’Ambiente. A soli 16 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 4/08, che ha riscritto buona parte della normativa in materia ambientale, il 13 febbraio 2008 sono diventate operative le principali misure contenute nella nuova legge. Tra le novità oggi in vigore, una in particolare risente del percorso travagliato e dei continui rimaneggiamenti a cui è andato incontro il testo nel tempo. Si tratta dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’articolo 190 del Decreto. Un articolo poco chiaro, di difficile interpretazione, che già in passato ha portato gli esperti a fornire conclusioni opposte. In base alle nuove disposizioni, tali registri possono essere vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Un obbligo facilmente assolvibile, almeno sulla carta. Basta, infatti, che gli imprenditori si rivolgano agli uffici camerali e richiedano la timbratura dei libri. Semplicissimo, ma solo in via teorica. In pratica non è così. Visti i tempi strettissimi che sono intercorsi tra la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della norma, che non ha previsto alcun periodo di adeguamento, si è determinata una situazione critica sia per quanto riguarda la disponibilità dei registri sul mercato, sia per i tempi di vidimazione degli stessi. Che va ben oltre la data del 13 febbraio. Confartigianato ha denunciato le criticità della norma al Ministro dell’Ambiente, viste le pesanti sanzioni previste per le imprese che non rispettano la disposizione, e ha richiesto nel contempo l’attuazione di misure correttive urgenti. In attesa degli interventi richiesti, la Confederazione, sulla base dei pronunciamenti di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province), ha tracciato il quadro dei comportamenti imprenditoriali che attualmente appaiono più corretti. Le imprese che hanno ancora in uso registri di rifiuti vidimati da enti non più competenti, possono continuare ad usarli fino al loro esaurimento. Infatti, la vidimazione ottenuta in data precedente al 13 febbraio, costituisce assolvimento pieno all’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 190. L’aspetto di maggior criticità è rappresentato dall’utilizzo di registri non vidimati. Prevale l’avviso di non consentire l’utilizzo di registri non vidimati né di procedere alla vidimazione di registri già utilizzati. Nel caso di registri già in uso, la condotta più corretta appare quella di chiudere tali registri e di istituirne di nuovi.</p>
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		<title>Confartigianato e Rai: come raccontare l’eccellenza italiana ai &#8216;nuovi pubblici&#8217;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/confartigianato-e-rai-come-raccontare-leccellenza-italiana-ai-nuovi-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 19:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Mellone]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Giorgino]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 17 Settembre 2026·MEDIA Confartigianato e Rai: come raccontare l’eccellenza italiana ai &#8216;nuovi pubblici&#8217; Come raccontare l’eccellenza italiana, e in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/rifiuti-come-difficile-vidimare-i-registri/">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">14 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</h1>
</div>
</div>
<p>Non c’è pace per il Codice dell’Ambiente. A soli 16 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 4/08, che ha riscritto buona parte della normativa in materia ambientale, il 13 febbraio 2008 sono diventate operative le principali misure contenute nella nuova legge. Tra le novità oggi in vigore, una in particolare risente del percorso travagliato e dei continui rimaneggiamenti a cui è andato incontro il testo nel tempo. Si tratta dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’articolo 190 del Decreto. Un articolo poco chiaro, di difficile interpretazione, che già in passato ha portato gli esperti a fornire conclusioni opposte. In base alle nuove disposizioni, tali registri possono essere vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Un obbligo facilmente assolvibile, almeno sulla carta. Basta, infatti, che gli imprenditori si rivolgano agli uffici camerali e richiedano la timbratura dei libri. Semplicissimo, ma solo in via teorica. In pratica non è così. Visti i tempi strettissimi che sono intercorsi tra la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della norma, che non ha previsto alcun periodo di adeguamento, si è determinata una situazione critica sia per quanto riguarda la disponibilità dei registri sul mercato, sia per i tempi di vidimazione degli stessi. Che va ben oltre la data del 13 febbraio. Confartigianato ha denunciato le criticità della norma al Ministro dell’Ambiente, viste le pesanti sanzioni previste per le imprese che non rispettano la disposizione, e ha richiesto nel contempo l’attuazione di misure correttive urgenti. In attesa degli interventi richiesti, la Confederazione, sulla base dei pronunciamenti di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province), ha tracciato il quadro dei comportamenti imprenditoriali che attualmente appaiono più corretti. Le imprese che hanno ancora in uso registri di rifiuti vidimati da enti non più competenti, possono continuare ad usarli fino al loro esaurimento. Infatti, la vidimazione ottenuta in data precedente al 13 febbraio, costituisce assolvimento pieno all’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 190. L’aspetto di maggior criticità è rappresentato dall’utilizzo di registri non vidimati. Prevale l’avviso di non consentire l’utilizzo di registri non vidimati né di procedere alla vidimazione di registri già utilizzati. Nel caso di registri già in uso, la condotta più corretta appare quella di chiudere tali registri e di istituirne di nuovi.</p>
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		<title>Granelli: &#8220;Da presidente von der Leyen indicazioni importanti per Pmi. Ora servono interventi concreti&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/granelli-da-presidente-von-der-leyen-indicazioni-importanti-per-pmi-ora-servono-interventi-concreti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ursula von der leyen]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 16 Settembre 2026·EUROPA Granelli: &#8220;Da presidente von der Leyen indicazioni importanti per Pmi. Ora servono interventi concreti&#8221; Meno burocrazia, energia [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">14 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</h1>
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<p>Non c’è pace per il Codice dell’Ambiente. A soli 16 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 4/08, che ha riscritto buona parte della normativa in materia ambientale, il 13 febbraio 2008 sono diventate operative le principali misure contenute nella nuova legge. Tra le novità oggi in vigore, una in particolare risente del percorso travagliato e dei continui rimaneggiamenti a cui è andato incontro il testo nel tempo. Si tratta dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’articolo 190 del Decreto. Un articolo poco chiaro, di difficile interpretazione, che già in passato ha portato gli esperti a fornire conclusioni opposte. In base alle nuove disposizioni, tali registri possono essere vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Un obbligo facilmente assolvibile, almeno sulla carta. Basta, infatti, che gli imprenditori si rivolgano agli uffici camerali e richiedano la timbratura dei libri. Semplicissimo, ma solo in via teorica. In pratica non è così. Visti i tempi strettissimi che sono intercorsi tra la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della norma, che non ha previsto alcun periodo di adeguamento, si è determinata una situazione critica sia per quanto riguarda la disponibilità dei registri sul mercato, sia per i tempi di vidimazione degli stessi. Che va ben oltre la data del 13 febbraio. Confartigianato ha denunciato le criticità della norma al Ministro dell’Ambiente, viste le pesanti sanzioni previste per le imprese che non rispettano la disposizione, e ha richiesto nel contempo l’attuazione di misure correttive urgenti. In attesa degli interventi richiesti, la Confederazione, sulla base dei pronunciamenti di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province), ha tracciato il quadro dei comportamenti imprenditoriali che attualmente appaiono più corretti. Le imprese che hanno ancora in uso registri di rifiuti vidimati da enti non più competenti, possono continuare ad usarli fino al loro esaurimento. Infatti, la vidimazione ottenuta in data precedente al 13 febbraio, costituisce assolvimento pieno all’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 190. L’aspetto di maggior criticità è rappresentato dall’utilizzo di registri non vidimati. Prevale l’avviso di non consentire l’utilizzo di registri non vidimati né di procedere alla vidimazione di registri già utilizzati. Nel caso di registri già in uso, la condotta più corretta appare quella di chiudere tali registri e di istituirne di nuovi.</p>
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		<title>Ilva &#8211; Le Confederazioni artigiane: «Serve un pacchetto straordinario e una Legge Speciale per salvare Taranto»</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/ilva-le-confederazioni-artigiane-serve-un-pacchetto-straordinario-e-una-legge-speciale-per-salvare-taranto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ex ilva]]></category>
		<category><![CDATA[ilva]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 16 Settembre 2026·ILVA Ilva &#8211; Le Confederazioni artigiane: «Serve un pacchetto straordinario e una Legge Speciale per salvare [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">14 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</h1>
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<p>Non c’è pace per il Codice dell’Ambiente. A soli 16 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 4/08, che ha riscritto buona parte della normativa in materia ambientale, il 13 febbraio 2008 sono diventate operative le principali misure contenute nella nuova legge. Tra le novità oggi in vigore, una in particolare risente del percorso travagliato e dei continui rimaneggiamenti a cui è andato incontro il testo nel tempo. Si tratta dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’articolo 190 del Decreto. Un articolo poco chiaro, di difficile interpretazione, che già in passato ha portato gli esperti a fornire conclusioni opposte. In base alle nuove disposizioni, tali registri possono essere vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Un obbligo facilmente assolvibile, almeno sulla carta. Basta, infatti, che gli imprenditori si rivolgano agli uffici camerali e richiedano la timbratura dei libri. Semplicissimo, ma solo in via teorica. In pratica non è così. Visti i tempi strettissimi che sono intercorsi tra la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della norma, che non ha previsto alcun periodo di adeguamento, si è determinata una situazione critica sia per quanto riguarda la disponibilità dei registri sul mercato, sia per i tempi di vidimazione degli stessi. Che va ben oltre la data del 13 febbraio. Confartigianato ha denunciato le criticità della norma al Ministro dell’Ambiente, viste le pesanti sanzioni previste per le imprese che non rispettano la disposizione, e ha richiesto nel contempo l’attuazione di misure correttive urgenti. In attesa degli interventi richiesti, la Confederazione, sulla base dei pronunciamenti di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province), ha tracciato il quadro dei comportamenti imprenditoriali che attualmente appaiono più corretti. Le imprese che hanno ancora in uso registri di rifiuti vidimati da enti non più competenti, possono continuare ad usarli fino al loro esaurimento. Infatti, la vidimazione ottenuta in data precedente al 13 febbraio, costituisce assolvimento pieno all’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 190. L’aspetto di maggior criticità è rappresentato dall’utilizzo di registri non vidimati. Prevale l’avviso di non consentire l’utilizzo di registri non vidimati né di procedere alla vidimazione di registri già utilizzati. Nel caso di registri già in uso, la condotta più corretta appare quella di chiudere tali registri e di istituirne di nuovi.</p>
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		<title>Energie e sostenibilità alla 22ª edizione di Confartigianato High School</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/energie-e-sostenibilita-alla-22a-edizione-di-confartigianato-high-school/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 16 Settembre 2026·EVENTI Energie e sostenibilità alla 22ª edizione di Confartigianato High School Le grandi trasformazioni degli scenari geopolitici, [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</h1>
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<p>Non c’è pace per il Codice dell’Ambiente. A soli 16 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 4/08, che ha riscritto buona parte della normativa in materia ambientale, il 13 febbraio 2008 sono diventate operative le principali misure contenute nella nuova legge. Tra le novità oggi in vigore, una in particolare risente del percorso travagliato e dei continui rimaneggiamenti a cui è andato incontro il testo nel tempo. Si tratta dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’articolo 190 del Decreto. Un articolo poco chiaro, di difficile interpretazione, che già in passato ha portato gli esperti a fornire conclusioni opposte. In base alle nuove disposizioni, tali registri possono essere vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Un obbligo facilmente assolvibile, almeno sulla carta. Basta, infatti, che gli imprenditori si rivolgano agli uffici camerali e richiedano la timbratura dei libri. Semplicissimo, ma solo in via teorica. In pratica non è così. Visti i tempi strettissimi che sono intercorsi tra la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della norma, che non ha previsto alcun periodo di adeguamento, si è determinata una situazione critica sia per quanto riguarda la disponibilità dei registri sul mercato, sia per i tempi di vidimazione degli stessi. Che va ben oltre la data del 13 febbraio. Confartigianato ha denunciato le criticità della norma al Ministro dell’Ambiente, viste le pesanti sanzioni previste per le imprese che non rispettano la disposizione, e ha richiesto nel contempo l’attuazione di misure correttive urgenti. In attesa degli interventi richiesti, la Confederazione, sulla base dei pronunciamenti di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province), ha tracciato il quadro dei comportamenti imprenditoriali che attualmente appaiono più corretti. Le imprese che hanno ancora in uso registri di rifiuti vidimati da enti non più competenti, possono continuare ad usarli fino al loro esaurimento. Infatti, la vidimazione ottenuta in data precedente al 13 febbraio, costituisce assolvimento pieno all’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 190. L’aspetto di maggior criticità è rappresentato dall’utilizzo di registri non vidimati. Prevale l’avviso di non consentire l’utilizzo di registri non vidimati né di procedere alla vidimazione di registri già utilizzati. Nel caso di registri già in uso, la condotta più corretta appare quella di chiudere tali registri e di istituirne di nuovi.</p>
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		<title>&#8220;Seize the change. Futuri sostenibili&#8221; è l&#8217;evento di apertura della Settimana per l&#8217;Energia e la Sostenibilità 2026</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/seize-the-change-futuri-sostenibili-e-levento-di-apertura-della-settimana-per-lenergia-e-la-sostenibilita-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Cassieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 13:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[seize the change]]></category>
		<category><![CDATA[settimana energia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 16 Settembre 2026·SETTIMANA ENERGIA &#8220;Seize the change. Futuri sostenibili&#8221; è l&#8217;evento di apertura della Settimana per l&#8217;Energia e la [&#8230;]</p>
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<p>Non c’è pace per il Codice dell’Ambiente. A soli 16 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 4/08, che ha riscritto buona parte della normativa in materia ambientale, il 13 febbraio 2008 sono diventate operative le principali misure contenute nella nuova legge. Tra le novità oggi in vigore, una in particolare risente del percorso travagliato e dei continui rimaneggiamenti a cui è andato incontro il testo nel tempo. Si tratta dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’articolo 190 del Decreto. Un articolo poco chiaro, di difficile interpretazione, che già in passato ha portato gli esperti a fornire conclusioni opposte. In base alle nuove disposizioni, tali registri possono essere vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Un obbligo facilmente assolvibile, almeno sulla carta. Basta, infatti, che gli imprenditori si rivolgano agli uffici camerali e richiedano la timbratura dei libri. Semplicissimo, ma solo in via teorica. In pratica non è così. Visti i tempi strettissimi che sono intercorsi tra la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della norma, che non ha previsto alcun periodo di adeguamento, si è determinata una situazione critica sia per quanto riguarda la disponibilità dei registri sul mercato, sia per i tempi di vidimazione degli stessi. Che va ben oltre la data del 13 febbraio. Confartigianato ha denunciato le criticità della norma al Ministro dell’Ambiente, viste le pesanti sanzioni previste per le imprese che non rispettano la disposizione, e ha richiesto nel contempo l’attuazione di misure correttive urgenti. In attesa degli interventi richiesti, la Confederazione, sulla base dei pronunciamenti di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province), ha tracciato il quadro dei comportamenti imprenditoriali che attualmente appaiono più corretti. Le imprese che hanno ancora in uso registri di rifiuti vidimati da enti non più competenti, possono continuare ad usarli fino al loro esaurimento. Infatti, la vidimazione ottenuta in data precedente al 13 febbraio, costituisce assolvimento pieno all’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 190. L’aspetto di maggior criticità è rappresentato dall’utilizzo di registri non vidimati. Prevale l’avviso di non consentire l’utilizzo di registri non vidimati né di procedere alla vidimazione di registri già utilizzati. Nel caso di registri già in uso, la condotta più corretta appare quella di chiudere tali registri e di istituirne di nuovi.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/rifiuti-come-difficile-vidimare-i-registri/">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Mercato del lavoro più inclusivo, con crescita spinta da lavoro stabile, donne, giovani e stranieri</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/mercato-del-lavoro-piu-inclusivo-con-crescita-spinta-da-lavoro-stabile-donne-giovani-e-stranieri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 13:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 15 Settembre 2026·LAVORO Mercato del lavoro più inclusivo, con crescita spinta da lavoro stabile, donne, giovani e stranieri Nel [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/rifiuti-come-difficile-vidimare-i-registri/">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">14 Febbraio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</h1>
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<p>Non c’è pace per il Codice dell’Ambiente. A soli 16 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 4/08, che ha riscritto buona parte della normativa in materia ambientale, il 13 febbraio 2008 sono diventate operative le principali misure contenute nella nuova legge. Tra le novità oggi in vigore, una in particolare risente del percorso travagliato e dei continui rimaneggiamenti a cui è andato incontro il testo nel tempo. Si tratta dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’articolo 190 del Decreto. Un articolo poco chiaro, di difficile interpretazione, che già in passato ha portato gli esperti a fornire conclusioni opposte. In base alle nuove disposizioni, tali registri possono essere vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Un obbligo facilmente assolvibile, almeno sulla carta. Basta, infatti, che gli imprenditori si rivolgano agli uffici camerali e richiedano la timbratura dei libri. Semplicissimo, ma solo in via teorica. In pratica non è così. Visti i tempi strettissimi che sono intercorsi tra la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della norma, che non ha previsto alcun periodo di adeguamento, si è determinata una situazione critica sia per quanto riguarda la disponibilità dei registri sul mercato, sia per i tempi di vidimazione degli stessi. Che va ben oltre la data del 13 febbraio. Confartigianato ha denunciato le criticità della norma al Ministro dell’Ambiente, viste le pesanti sanzioni previste per le imprese che non rispettano la disposizione, e ha richiesto nel contempo l’attuazione di misure correttive urgenti. In attesa degli interventi richiesti, la Confederazione, sulla base dei pronunciamenti di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province), ha tracciato il quadro dei comportamenti imprenditoriali che attualmente appaiono più corretti. Le imprese che hanno ancora in uso registri di rifiuti vidimati da enti non più competenti, possono continuare ad usarli fino al loro esaurimento. Infatti, la vidimazione ottenuta in data precedente al 13 febbraio, costituisce assolvimento pieno all’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 190. L’aspetto di maggior criticità è rappresentato dall’utilizzo di registri non vidimati. Prevale l’avviso di non consentire l’utilizzo di registri non vidimati né di procedere alla vidimazione di registri già utilizzati. Nel caso di registri già in uso, la condotta più corretta appare quella di chiudere tali registri e di istituirne di nuovi.</p>
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		<title>UNATRAS chiede al Governo di riaprire urgentemente il confronto sul settore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 10:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Unatras]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Settembre 2026·AUTOTRASPORTO UNATRAS chiede al Governo di riaprire urgentemente il confronto sul settore La Presidenza di UNATRAS, il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/02/rifiuti-come-difficile-vidimare-i-registri/">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri!</h1>
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<p>Non c’è pace per il Codice dell’Ambiente. A soli 16 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 4/08, che ha riscritto buona parte della normativa in materia ambientale, il 13 febbraio 2008 sono diventate operative le principali misure contenute nella nuova legge. Tra le novità oggi in vigore, una in particolare risente del percorso travagliato e dei continui rimaneggiamenti a cui è andato incontro il testo nel tempo. Si tratta dell’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsto dall’articolo 190 del Decreto. Un articolo poco chiaro, di difficile interpretazione, che già in passato ha portato gli esperti a fornire conclusioni opposte. In base alle nuove disposizioni, tali registri possono essere vidimati esclusivamente dalle Camere di Commercio competenti per territorio. Un obbligo facilmente assolvibile, almeno sulla carta. Basta, infatti, che gli imprenditori si rivolgano agli uffici camerali e richiedano la timbratura dei libri. Semplicissimo, ma solo in via teorica. In pratica non è così. Visti i tempi strettissimi che sono intercorsi tra la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale e l’entrata in vigore della norma, che non ha previsto alcun periodo di adeguamento, si è determinata una situazione critica sia per quanto riguarda la disponibilità dei registri sul mercato, sia per i tempi di vidimazione degli stessi. Che va ben oltre la data del 13 febbraio. Confartigianato ha denunciato le criticità della norma al Ministro dell’Ambiente, viste le pesanti sanzioni previste per le imprese che non rispettano la disposizione, e ha richiesto nel contempo l’attuazione di misure correttive urgenti. In attesa degli interventi richiesti, la Confederazione, sulla base dei pronunciamenti di enti e istituzioni competenti in materia (Ministero dell’Ambiente, Unioncamere, Regioni, Province), ha tracciato il quadro dei comportamenti imprenditoriali che attualmente appaiono più corretti. Le imprese che hanno ancora in uso registri di rifiuti vidimati da enti non più competenti, possono continuare ad usarli fino al loro esaurimento. Infatti, la vidimazione ottenuta in data precedente al 13 febbraio, costituisce assolvimento pieno all’obbligo previsto dal comma 6 dell’articolo 190. L’aspetto di maggior criticità è rappresentato dall’utilizzo di registri non vidimati. Prevale l’avviso di non consentire l’utilizzo di registri non vidimati né di procedere alla vidimazione di registri già utilizzati. Nel caso di registri già in uso, la condotta più corretta appare quella di chiudere tali registri e di istituirne di nuovi.</p>
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		<title>Rifiuti: com’è difficile vidimare i registri! - Confartigianato Imprese </title>
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		<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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