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	<title>Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica” - Confartigianato Imprese</title>
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	<title>Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica” - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Automotive e meccanica: luci e ombre di una ripresa ancora fragile</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:05:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 2 Luglio 2026·CONGIUNTURA Automotive e meccanica: luci e ombre di una ripresa ancora fragile I comparti dell’automotive e della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/03/registro-orario-dellautotrasporto-il-ministero-semplifica/">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Marzo 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</h1>
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<p>La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è tornata sulla contestata norma che ha introdotto il registro dell’orario di lavoro per l’autotrasporto, fornendo nuove indicazioni. I chiarimenti operativi, che integrano le disposizioni attuative emanate lo scorso 30 gennaio – con un mese di ritardo rispetto all’entrata in vigore della legge – arrivano a seguito della pressante azione Confederale e di Confartigianato Trasporti che ha ottenuto il risultato di semplificare l’adempimento. Che si tratti di una norma non chiara lo ha riconosciuto lo stesso Ministero del Lavoro, che nella circolare ha sottolineato le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame”. La circolare innanzi tutto ridefinisce il campo di applicazione della normativa, che si restringe rispetto alle precedenti indicazioni: si “applica esclusivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”. Scompare l’obbligo per le imprese di autotrasporto di istituire un nuovo registro. Per essere in regola è sufficiente utilizzare il libro paga, sezione presenze, “purché vidimato, oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della Direzione provinciale del lavoro”. Semplificate anche le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro. Vista “l’evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile”, è possibile riepilogare mensilmente le ore di lavoro effettuate, distinte in ordinarie e straordinarie. Una possibilità – specifica il Ministero – “condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, analogici o digitali”. Precisata anche la scadenza per compilare il riepilogo, che deve avvenire “entro il mese successivo a quello di riferimento”. Resta ferma l’entità delle sanzioni amministrative, sempre comprese tra 250 e 1500 euro. Quello che cambia è l’atteggiamento del Ministero del Lavoro che riconosce che l’emanazione tardiva delle disposizioni attuative della norma ha esposto molti autotrasportatori al rischio sanzione. Da qui l’invito agli Uffici territoriali e agli Organi di vigilanza e controllo a “valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.</p>
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		<title>Internazionalizzazione decisiva per le piccole imprese. Servono strumenti più accessibili</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 17:51:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 1 Luglio 2026·MERCATI ESTERI Internazionalizzazione decisiva per le piccole imprese. Servono strumenti più accessibili La nuova fase dell’economia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/03/registro-orario-dellautotrasporto-il-ministero-semplifica/">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Marzo 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</h1>
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<p>La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è tornata sulla contestata norma che ha introdotto il registro dell’orario di lavoro per l’autotrasporto, fornendo nuove indicazioni. I chiarimenti operativi, che integrano le disposizioni attuative emanate lo scorso 30 gennaio – con un mese di ritardo rispetto all’entrata in vigore della legge – arrivano a seguito della pressante azione Confederale e di Confartigianato Trasporti che ha ottenuto il risultato di semplificare l’adempimento. Che si tratti di una norma non chiara lo ha riconosciuto lo stesso Ministero del Lavoro, che nella circolare ha sottolineato le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame”. La circolare innanzi tutto ridefinisce il campo di applicazione della normativa, che si restringe rispetto alle precedenti indicazioni: si “applica esclusivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”. Scompare l’obbligo per le imprese di autotrasporto di istituire un nuovo registro. Per essere in regola è sufficiente utilizzare il libro paga, sezione presenze, “purché vidimato, oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della Direzione provinciale del lavoro”. Semplificate anche le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro. Vista “l’evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile”, è possibile riepilogare mensilmente le ore di lavoro effettuate, distinte in ordinarie e straordinarie. Una possibilità – specifica il Ministero – “condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, analogici o digitali”. Precisata anche la scadenza per compilare il riepilogo, che deve avvenire “entro il mese successivo a quello di riferimento”. Resta ferma l’entità delle sanzioni amministrative, sempre comprese tra 250 e 1500 euro. Quello che cambia è l’atteggiamento del Ministero del Lavoro che riconosce che l’emanazione tardiva delle disposizioni attuative della norma ha esposto molti autotrasportatori al rischio sanzione. Da qui l’invito agli Uffici territoriali e agli Organi di vigilanza e controllo a “valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/03/registro-orario-dellautotrasporto-il-ministero-semplifica/">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Alla Camera presentato il progetto &#8216;Trame di Rinascita&#8217;: formazione e artigianato per le donne vittime di violenza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:30:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 1 Luglio 2026 Alla Camera presentato il progetto &#8216;Trame di Rinascita&#8217;: formazione e artigianato per le donne vittime di [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</h1>
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<p>La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è tornata sulla contestata norma che ha introdotto il registro dell’orario di lavoro per l’autotrasporto, fornendo nuove indicazioni. I chiarimenti operativi, che integrano le disposizioni attuative emanate lo scorso 30 gennaio – con un mese di ritardo rispetto all’entrata in vigore della legge – arrivano a seguito della pressante azione Confederale e di Confartigianato Trasporti che ha ottenuto il risultato di semplificare l’adempimento. Che si tratti di una norma non chiara lo ha riconosciuto lo stesso Ministero del Lavoro, che nella circolare ha sottolineato le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame”. La circolare innanzi tutto ridefinisce il campo di applicazione della normativa, che si restringe rispetto alle precedenti indicazioni: si “applica esclusivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”. Scompare l’obbligo per le imprese di autotrasporto di istituire un nuovo registro. Per essere in regola è sufficiente utilizzare il libro paga, sezione presenze, “purché vidimato, oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della Direzione provinciale del lavoro”. Semplificate anche le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro. Vista “l’evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile”, è possibile riepilogare mensilmente le ore di lavoro effettuate, distinte in ordinarie e straordinarie. Una possibilità – specifica il Ministero – “condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, analogici o digitali”. Precisata anche la scadenza per compilare il riepilogo, che deve avvenire “entro il mese successivo a quello di riferimento”. Resta ferma l’entità delle sanzioni amministrative, sempre comprese tra 250 e 1500 euro. Quello che cambia è l’atteggiamento del Ministero del Lavoro che riconosce che l’emanazione tardiva delle disposizioni attuative della norma ha esposto molti autotrasportatori al rischio sanzione. Da qui l’invito agli Uffici territoriali e agli Organi di vigilanza e controllo a “valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.</p>
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		<title>Le incertezze dell’estate 2026 pesano su manifattura e made in Italy. L’analisi su IlSussidiario.net</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:48:45 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 30 Giugno 2026·MEDIA Le incertezze dell’estate 2026 pesano su manifattura e made in Italy. L’analisi su IlSussidiario.net L&#8217;estate del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/03/registro-orario-dellautotrasporto-il-ministero-semplifica/">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<p>La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è tornata sulla contestata norma che ha introdotto il registro dell’orario di lavoro per l’autotrasporto, fornendo nuove indicazioni. I chiarimenti operativi, che integrano le disposizioni attuative emanate lo scorso 30 gennaio – con un mese di ritardo rispetto all’entrata in vigore della legge – arrivano a seguito della pressante azione Confederale e di Confartigianato Trasporti che ha ottenuto il risultato di semplificare l’adempimento. Che si tratti di una norma non chiara lo ha riconosciuto lo stesso Ministero del Lavoro, che nella circolare ha sottolineato le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame”. La circolare innanzi tutto ridefinisce il campo di applicazione della normativa, che si restringe rispetto alle precedenti indicazioni: si “applica esclusivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”. Scompare l’obbligo per le imprese di autotrasporto di istituire un nuovo registro. Per essere in regola è sufficiente utilizzare il libro paga, sezione presenze, “purché vidimato, oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della Direzione provinciale del lavoro”. Semplificate anche le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro. Vista “l’evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile”, è possibile riepilogare mensilmente le ore di lavoro effettuate, distinte in ordinarie e straordinarie. Una possibilità – specifica il Ministero – “condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, analogici o digitali”. Precisata anche la scadenza per compilare il riepilogo, che deve avvenire “entro il mese successivo a quello di riferimento”. Resta ferma l’entità delle sanzioni amministrative, sempre comprese tra 250 e 1500 euro. Quello che cambia è l’atteggiamento del Ministero del Lavoro che riconosce che l’emanazione tardiva delle disposizioni attuative della norma ha esposto molti autotrasportatori al rischio sanzione. Da qui l’invito agli Uffici territoriali e agli Organi di vigilanza e controllo a “valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.</p>
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		<title>Al Forum di Confartigianato la sostenibilità è inclusione, equità, adattamento intelligente, motore di business</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:26:49 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[forum sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 26 Giugno 2026·EVENTI Al Forum di Confartigianato la sostenibilità è inclusione, equità, adattamento intelligente, motore di business La sostenibilità [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6790 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-logistica-e-mobilita category-trasporti" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Marzo 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</h1>
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</div>
<p>La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è tornata sulla contestata norma che ha introdotto il registro dell’orario di lavoro per l’autotrasporto, fornendo nuove indicazioni. I chiarimenti operativi, che integrano le disposizioni attuative emanate lo scorso 30 gennaio – con un mese di ritardo rispetto all’entrata in vigore della legge – arrivano a seguito della pressante azione Confederale e di Confartigianato Trasporti che ha ottenuto il risultato di semplificare l’adempimento. Che si tratti di una norma non chiara lo ha riconosciuto lo stesso Ministero del Lavoro, che nella circolare ha sottolineato le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame”. La circolare innanzi tutto ridefinisce il campo di applicazione della normativa, che si restringe rispetto alle precedenti indicazioni: si “applica esclusivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”. Scompare l’obbligo per le imprese di autotrasporto di istituire un nuovo registro. Per essere in regola è sufficiente utilizzare il libro paga, sezione presenze, “purché vidimato, oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della Direzione provinciale del lavoro”. Semplificate anche le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro. Vista “l’evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile”, è possibile riepilogare mensilmente le ore di lavoro effettuate, distinte in ordinarie e straordinarie. Una possibilità – specifica il Ministero – “condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, analogici o digitali”. Precisata anche la scadenza per compilare il riepilogo, che deve avvenire “entro il mese successivo a quello di riferimento”. Resta ferma l’entità delle sanzioni amministrative, sempre comprese tra 250 e 1500 euro. Quello che cambia è l’atteggiamento del Ministero del Lavoro che riconosce che l’emanazione tardiva delle disposizioni attuative della norma ha esposto molti autotrasportatori al rischio sanzione. Da qui l’invito agli Uffici territoriali e agli Organi di vigilanza e controllo a “valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.</p>
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		<title>Forum sulla Sostenibilità: il report con le evidenze su territori, persone e innovazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 06:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[forum sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio studi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 26 Giugno 2026·EVENTI Forum sulla Sostenibilità: il report con le evidenze su territori, persone e innovazione Nella giornata di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/03/registro-orario-dellautotrasporto-il-ministero-semplifica/">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Marzo 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</h1>
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<p>La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è tornata sulla contestata norma che ha introdotto il registro dell’orario di lavoro per l’autotrasporto, fornendo nuove indicazioni. I chiarimenti operativi, che integrano le disposizioni attuative emanate lo scorso 30 gennaio – con un mese di ritardo rispetto all’entrata in vigore della legge – arrivano a seguito della pressante azione Confederale e di Confartigianato Trasporti che ha ottenuto il risultato di semplificare l’adempimento. Che si tratti di una norma non chiara lo ha riconosciuto lo stesso Ministero del Lavoro, che nella circolare ha sottolineato le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame”. La circolare innanzi tutto ridefinisce il campo di applicazione della normativa, che si restringe rispetto alle precedenti indicazioni: si “applica esclusivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”. Scompare l’obbligo per le imprese di autotrasporto di istituire un nuovo registro. Per essere in regola è sufficiente utilizzare il libro paga, sezione presenze, “purché vidimato, oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della Direzione provinciale del lavoro”. Semplificate anche le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro. Vista “l’evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile”, è possibile riepilogare mensilmente le ore di lavoro effettuate, distinte in ordinarie e straordinarie. Una possibilità – specifica il Ministero – “condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, analogici o digitali”. Precisata anche la scadenza per compilare il riepilogo, che deve avvenire “entro il mese successivo a quello di riferimento”. Resta ferma l’entità delle sanzioni amministrative, sempre comprese tra 250 e 1500 euro. Quello che cambia è l’atteggiamento del Ministero del Lavoro che riconosce che l’emanazione tardiva delle disposizioni attuative della norma ha esposto molti autotrasportatori al rischio sanzione. Da qui l’invito agli Uffici territoriali e agli Organi di vigilanza e controllo a “valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/03/registro-orario-dellautotrasporto-il-ministero-semplifica/">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Granelli a InBlu2000: “Crisi in Medio Oriente pesa su costi energia, export e investimenti delle Pmi”</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/granelli-a-inblu2000-crisi-in-medio-oriente-pesa-su-costi-energia-export-e-investimenti-delle-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[InBlu2000]]></category>
		<category><![CDATA[RadioInBlu]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 24 Giugno 2026·MEDIA Granelli a InBlu2000: “Crisi in Medio Oriente pesa su costi energia, export e investimenti delle Pmi” [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6790 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-logistica-e-mobilita category-trasporti" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Marzo 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</h1>
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<p>La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è tornata sulla contestata norma che ha introdotto il registro dell’orario di lavoro per l’autotrasporto, fornendo nuove indicazioni. I chiarimenti operativi, che integrano le disposizioni attuative emanate lo scorso 30 gennaio – con un mese di ritardo rispetto all’entrata in vigore della legge – arrivano a seguito della pressante azione Confederale e di Confartigianato Trasporti che ha ottenuto il risultato di semplificare l’adempimento. Che si tratti di una norma non chiara lo ha riconosciuto lo stesso Ministero del Lavoro, che nella circolare ha sottolineato le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame”. La circolare innanzi tutto ridefinisce il campo di applicazione della normativa, che si restringe rispetto alle precedenti indicazioni: si “applica esclusivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”. Scompare l’obbligo per le imprese di autotrasporto di istituire un nuovo registro. Per essere in regola è sufficiente utilizzare il libro paga, sezione presenze, “purché vidimato, oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della Direzione provinciale del lavoro”. Semplificate anche le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro. Vista “l’evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile”, è possibile riepilogare mensilmente le ore di lavoro effettuate, distinte in ordinarie e straordinarie. Una possibilità – specifica il Ministero – “condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, analogici o digitali”. Precisata anche la scadenza per compilare il riepilogo, che deve avvenire “entro il mese successivo a quello di riferimento”. Resta ferma l’entità delle sanzioni amministrative, sempre comprese tra 250 e 1500 euro. Quello che cambia è l’atteggiamento del Ministero del Lavoro che riconosce che l’emanazione tardiva delle disposizioni attuative della norma ha esposto molti autotrasportatori al rischio sanzione. Da qui l’invito agli Uffici territoriali e agli Organi di vigilanza e controllo a “valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.</p>
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		<title>Granelli a &#8216;4 di Sera&#8217; (Rete 4): &#8220;Le crisi geopolitiche presentano il conto alle nostre imprese&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/granelli-a-4-di-sera-rete-4-le-crisi-geopolitiche-presentano-il-conto-alle-nostre-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[4 di sera]]></category>
		<category><![CDATA[rete 4]]></category>
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<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/03/registro-orario-dellautotrasporto-il-ministero-semplifica/">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Marzo 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</h1>
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<p>La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è tornata sulla contestata norma che ha introdotto il registro dell’orario di lavoro per l’autotrasporto, fornendo nuove indicazioni. I chiarimenti operativi, che integrano le disposizioni attuative emanate lo scorso 30 gennaio – con un mese di ritardo rispetto all’entrata in vigore della legge – arrivano a seguito della pressante azione Confederale e di Confartigianato Trasporti che ha ottenuto il risultato di semplificare l’adempimento. Che si tratti di una norma non chiara lo ha riconosciuto lo stesso Ministero del Lavoro, che nella circolare ha sottolineato le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame”. La circolare innanzi tutto ridefinisce il campo di applicazione della normativa, che si restringe rispetto alle precedenti indicazioni: si “applica esclusivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”. Scompare l’obbligo per le imprese di autotrasporto di istituire un nuovo registro. Per essere in regola è sufficiente utilizzare il libro paga, sezione presenze, “purché vidimato, oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della Direzione provinciale del lavoro”. Semplificate anche le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro. Vista “l’evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile”, è possibile riepilogare mensilmente le ore di lavoro effettuate, distinte in ordinarie e straordinarie. Una possibilità – specifica il Ministero – “condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, analogici o digitali”. Precisata anche la scadenza per compilare il riepilogo, che deve avvenire “entro il mese successivo a quello di riferimento”. Resta ferma l’entità delle sanzioni amministrative, sempre comprese tra 250 e 1500 euro. Quello che cambia è l’atteggiamento del Ministero del Lavoro che riconosce che l’emanazione tardiva delle disposizioni attuative della norma ha esposto molti autotrasportatori al rischio sanzione. Da qui l’invito agli Uffici territoriali e agli Organi di vigilanza e controllo a “valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.</p>
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		<title>Le incertezze dell’estate 2026 per economia e imprese: il punto nel webinar del 6 luglio</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/le-incertezze-dellestate-2026-per-economia-e-imprese-il-punto-nel-webinar-del-6-luglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[analisi congiunturale]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[congiuntura]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 23 Giugno 2026·CONGIUNTURA Le incertezze dell’estate 2026 per economia e imprese: il punto nel webinar del 6 luglio Le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/03/registro-orario-dellautotrasporto-il-ministero-semplifica/">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<p>La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è tornata sulla contestata norma che ha introdotto il registro dell’orario di lavoro per l’autotrasporto, fornendo nuove indicazioni. I chiarimenti operativi, che integrano le disposizioni attuative emanate lo scorso 30 gennaio – con un mese di ritardo rispetto all’entrata in vigore della legge – arrivano a seguito della pressante azione Confederale e di Confartigianato Trasporti che ha ottenuto il risultato di semplificare l’adempimento. Che si tratti di una norma non chiara lo ha riconosciuto lo stesso Ministero del Lavoro, che nella circolare ha sottolineato le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame”. La circolare innanzi tutto ridefinisce il campo di applicazione della normativa, che si restringe rispetto alle precedenti indicazioni: si “applica esclusivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”. Scompare l’obbligo per le imprese di autotrasporto di istituire un nuovo registro. Per essere in regola è sufficiente utilizzare il libro paga, sezione presenze, “purché vidimato, oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della Direzione provinciale del lavoro”. Semplificate anche le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro. Vista “l’evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile”, è possibile riepilogare mensilmente le ore di lavoro effettuate, distinte in ordinarie e straordinarie. Una possibilità – specifica il Ministero – “condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, analogici o digitali”. Precisata anche la scadenza per compilare il riepilogo, che deve avvenire “entro il mese successivo a quello di riferimento”. Resta ferma l’entità delle sanzioni amministrative, sempre comprese tra 250 e 1500 euro. Quello che cambia è l’atteggiamento del Ministero del Lavoro che riconosce che l’emanazione tardiva delle disposizioni attuative della norma ha esposto molti autotrasportatori al rischio sanzione. Da qui l’invito agli Uffici territoriali e agli Organi di vigilanza e controllo a “valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.</p>
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		<title>Aggregazione in consorzi e reti d&#8217;impresa per conquistare il mercato degli appalti pubblici</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/aggregazione-in-consorzi-e-reti-dimpresa-per-conquistare-il-mercato-degli-appalti-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[4CNetWork]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Piga]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Carretti]]></category>
		<category><![CDATA[orep]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 18 Giugno 2026 Aggregazione in consorzi e reti d&#8217;impresa per conquistare il mercato degli appalti pubblici Le micro, piccole [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/03/registro-orario-dellautotrasporto-il-ministero-semplifica/">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Marzo 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</h1>
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<p>La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è tornata sulla contestata norma che ha introdotto il registro dell’orario di lavoro per l’autotrasporto, fornendo nuove indicazioni. I chiarimenti operativi, che integrano le disposizioni attuative emanate lo scorso 30 gennaio – con un mese di ritardo rispetto all’entrata in vigore della legge – arrivano a seguito della pressante azione Confederale e di Confartigianato Trasporti che ha ottenuto il risultato di semplificare l’adempimento. Che si tratti di una norma non chiara lo ha riconosciuto lo stesso Ministero del Lavoro, che nella circolare ha sottolineato le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame”. La circolare innanzi tutto ridefinisce il campo di applicazione della normativa, che si restringe rispetto alle precedenti indicazioni: si “applica esclusivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”. Scompare l’obbligo per le imprese di autotrasporto di istituire un nuovo registro. Per essere in regola è sufficiente utilizzare il libro paga, sezione presenze, “purché vidimato, oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della Direzione provinciale del lavoro”. Semplificate anche le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro. Vista “l’evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile”, è possibile riepilogare mensilmente le ore di lavoro effettuate, distinte in ordinarie e straordinarie. Una possibilità – specifica il Ministero – “condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, analogici o digitali”. Precisata anche la scadenza per compilare il riepilogo, che deve avvenire “entro il mese successivo a quello di riferimento”. Resta ferma l’entità delle sanzioni amministrative, sempre comprese tra 250 e 1500 euro. Quello che cambia è l’atteggiamento del Ministero del Lavoro che riconosce che l’emanazione tardiva delle disposizioni attuative della norma ha esposto molti autotrasportatori al rischio sanzione. Da qui l’invito agli Uffici territoriali e agli Organi di vigilanza e controllo a “valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/03/registro-orario-dellautotrasporto-il-ministero-semplifica/">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[forum sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 18 Giugno 2026·EVENTI Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo Confartigianato punta [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Marzo 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</h1>
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<p>La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è tornata sulla contestata norma che ha introdotto il registro dell’orario di lavoro per l’autotrasporto, fornendo nuove indicazioni. I chiarimenti operativi, che integrano le disposizioni attuative emanate lo scorso 30 gennaio – con un mese di ritardo rispetto all’entrata in vigore della legge – arrivano a seguito della pressante azione Confederale e di Confartigianato Trasporti che ha ottenuto il risultato di semplificare l’adempimento. Che si tratti di una norma non chiara lo ha riconosciuto lo stesso Ministero del Lavoro, che nella circolare ha sottolineato le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame”. La circolare innanzi tutto ridefinisce il campo di applicazione della normativa, che si restringe rispetto alle precedenti indicazioni: si “applica esclusivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”. Scompare l’obbligo per le imprese di autotrasporto di istituire un nuovo registro. Per essere in regola è sufficiente utilizzare il libro paga, sezione presenze, “purché vidimato, oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della Direzione provinciale del lavoro”. Semplificate anche le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro. Vista “l’evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile”, è possibile riepilogare mensilmente le ore di lavoro effettuate, distinte in ordinarie e straordinarie. Una possibilità – specifica il Ministero – “condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, analogici o digitali”. Precisata anche la scadenza per compilare il riepilogo, che deve avvenire “entro il mese successivo a quello di riferimento”. Resta ferma l’entità delle sanzioni amministrative, sempre comprese tra 250 e 1500 euro. Quello che cambia è l’atteggiamento del Ministero del Lavoro che riconosce che l’emanazione tardiva delle disposizioni attuative della norma ha esposto molti autotrasportatori al rischio sanzione. Da qui l’invito agli Uffici territoriali e agli Organi di vigilanza e controllo a “valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.</p>
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		<title>Artigianale sì, ma soltanto se sei artigiano. Utili chiarimenti dal Mimit sulla nuova legge</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[artigianale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 17 Giugno 2026·MADE IN ITALY Artigianale sì, ma soltanto se sei artigiano. Utili chiarimenti dal Mimit sulla nuova [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/03/registro-orario-dellautotrasporto-il-ministero-semplifica/">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Marzo 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</h1>
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<p>La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è tornata sulla contestata norma che ha introdotto il registro dell’orario di lavoro per l’autotrasporto, fornendo nuove indicazioni. I chiarimenti operativi, che integrano le disposizioni attuative emanate lo scorso 30 gennaio – con un mese di ritardo rispetto all’entrata in vigore della legge – arrivano a seguito della pressante azione Confederale e di Confartigianato Trasporti che ha ottenuto il risultato di semplificare l’adempimento. Che si tratti di una norma non chiara lo ha riconosciuto lo stesso Ministero del Lavoro, che nella circolare ha sottolineato le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame”. La circolare innanzi tutto ridefinisce il campo di applicazione della normativa, che si restringe rispetto alle precedenti indicazioni: si “applica esclusivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”. Scompare l’obbligo per le imprese di autotrasporto di istituire un nuovo registro. Per essere in regola è sufficiente utilizzare il libro paga, sezione presenze, “purché vidimato, oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della Direzione provinciale del lavoro”. Semplificate anche le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro. Vista “l’evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile”, è possibile riepilogare mensilmente le ore di lavoro effettuate, distinte in ordinarie e straordinarie. Una possibilità – specifica il Ministero – “condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, analogici o digitali”. Precisata anche la scadenza per compilare il riepilogo, che deve avvenire “entro il mese successivo a quello di riferimento”. Resta ferma l’entità delle sanzioni amministrative, sempre comprese tra 250 e 1500 euro. Quello che cambia è l’atteggiamento del Ministero del Lavoro che riconosce che l’emanazione tardiva delle disposizioni attuative della norma ha esposto molti autotrasportatori al rischio sanzione. Da qui l’invito agli Uffici territoriali e agli Organi di vigilanza e controllo a “valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.</p>
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		<title>In vista un accordo per la riapertura di Hormuz. Il conto di oltre cento giorni di crisi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[HORMUZ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 17 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE In vista un accordo per la riapertura di Hormuz. Il conto di oltre cento [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/03/registro-orario-dellautotrasporto-il-ministero-semplifica/">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Marzo 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</h1>
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<p>La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è tornata sulla contestata norma che ha introdotto il registro dell’orario di lavoro per l’autotrasporto, fornendo nuove indicazioni. I chiarimenti operativi, che integrano le disposizioni attuative emanate lo scorso 30 gennaio – con un mese di ritardo rispetto all’entrata in vigore della legge – arrivano a seguito della pressante azione Confederale e di Confartigianato Trasporti che ha ottenuto il risultato di semplificare l’adempimento. Che si tratti di una norma non chiara lo ha riconosciuto lo stesso Ministero del Lavoro, che nella circolare ha sottolineato le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame”. La circolare innanzi tutto ridefinisce il campo di applicazione della normativa, che si restringe rispetto alle precedenti indicazioni: si “applica esclusivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”. Scompare l’obbligo per le imprese di autotrasporto di istituire un nuovo registro. Per essere in regola è sufficiente utilizzare il libro paga, sezione presenze, “purché vidimato, oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della Direzione provinciale del lavoro”. Semplificate anche le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro. Vista “l’evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile”, è possibile riepilogare mensilmente le ore di lavoro effettuate, distinte in ordinarie e straordinarie. Una possibilità – specifica il Ministero – “condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, analogici o digitali”. Precisata anche la scadenza per compilare il riepilogo, che deve avvenire “entro il mese successivo a quello di riferimento”. Resta ferma l’entità delle sanzioni amministrative, sempre comprese tra 250 e 1500 euro. Quello che cambia è l’atteggiamento del Ministero del Lavoro che riconosce che l’emanazione tardiva delle disposizioni attuative della norma ha esposto molti autotrasportatori al rischio sanzione. Da qui l’invito agli Uffici territoriali e agli Organi di vigilanza e controllo a “valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.</p>
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		<title>Dalla crisi del Golfo ai cantieri: le tendenze dell’edilizia nel report di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/dalla-crisi-del-golfo-ai-cantieri-le-tendenze-delledilizia-nel-report-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 13:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 15 Giugno 2026·COSTRUZIONI Dalla crisi del Golfo ai cantieri: le tendenze dell’edilizia nel report di Confartigianato   A metà [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/03/registro-orario-dellautotrasporto-il-ministero-semplifica/">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6790 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-logistica-e-mobilita category-trasporti" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Marzo 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</h1>
</div>
</div>
<p>La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è tornata sulla contestata norma che ha introdotto il registro dell’orario di lavoro per l’autotrasporto, fornendo nuove indicazioni. I chiarimenti operativi, che integrano le disposizioni attuative emanate lo scorso 30 gennaio – con un mese di ritardo rispetto all’entrata in vigore della legge – arrivano a seguito della pressante azione Confederale e di Confartigianato Trasporti che ha ottenuto il risultato di semplificare l’adempimento. Che si tratti di una norma non chiara lo ha riconosciuto lo stesso Ministero del Lavoro, che nella circolare ha sottolineato le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame”. La circolare innanzi tutto ridefinisce il campo di applicazione della normativa, che si restringe rispetto alle precedenti indicazioni: si “applica esclusivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”. Scompare l’obbligo per le imprese di autotrasporto di istituire un nuovo registro. Per essere in regola è sufficiente utilizzare il libro paga, sezione presenze, “purché vidimato, oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della Direzione provinciale del lavoro”. Semplificate anche le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro. Vista “l’evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile”, è possibile riepilogare mensilmente le ore di lavoro effettuate, distinte in ordinarie e straordinarie. Una possibilità – specifica il Ministero – “condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, analogici o digitali”. Precisata anche la scadenza per compilare il riepilogo, che deve avvenire “entro il mese successivo a quello di riferimento”. Resta ferma l’entità delle sanzioni amministrative, sempre comprese tra 250 e 1500 euro. Quello che cambia è l’atteggiamento del Ministero del Lavoro che riconosce che l’emanazione tardiva delle disposizioni attuative della norma ha esposto molti autotrasportatori al rischio sanzione. Da qui l’invito agli Uffici territoriali e agli Organi di vigilanza e controllo a “valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/03/registro-orario-dellautotrasporto-il-ministero-semplifica/">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Dal Piano per l’Export 40 milioni di euro per le micro e piccole imprese colpite dalla crisi di Hormuz</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/dal-piano-per-lexport-40-milioni-di-euro-per-le-micro-e-piccole-imprese-colpite-dalla-crisi-di-hormuz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[HORMUZ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE Dal Piano per l’Export 40 milioni di euro per le micro e piccole imprese [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/03/registro-orario-dellautotrasporto-il-ministero-semplifica/">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Marzo 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</h1>
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<p>La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è tornata sulla contestata norma che ha introdotto il registro dell’orario di lavoro per l’autotrasporto, fornendo nuove indicazioni. I chiarimenti operativi, che integrano le disposizioni attuative emanate lo scorso 30 gennaio – con un mese di ritardo rispetto all’entrata in vigore della legge – arrivano a seguito della pressante azione Confederale e di Confartigianato Trasporti che ha ottenuto il risultato di semplificare l’adempimento. Che si tratti di una norma non chiara lo ha riconosciuto lo stesso Ministero del Lavoro, che nella circolare ha sottolineato le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame”. La circolare innanzi tutto ridefinisce il campo di applicazione della normativa, che si restringe rispetto alle precedenti indicazioni: si “applica esclusivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”. Scompare l’obbligo per le imprese di autotrasporto di istituire un nuovo registro. Per essere in regola è sufficiente utilizzare il libro paga, sezione presenze, “purché vidimato, oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della Direzione provinciale del lavoro”. Semplificate anche le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro. Vista “l’evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile”, è possibile riepilogare mensilmente le ore di lavoro effettuate, distinte in ordinarie e straordinarie. Una possibilità – specifica il Ministero – “condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, analogici o digitali”. Precisata anche la scadenza per compilare il riepilogo, che deve avvenire “entro il mese successivo a quello di riferimento”. Resta ferma l’entità delle sanzioni amministrative, sempre comprese tra 250 e 1500 euro. Quello che cambia è l’atteggiamento del Ministero del Lavoro che riconosce che l’emanazione tardiva delle disposizioni attuative della norma ha esposto molti autotrasportatori al rischio sanzione. Da qui l’invito agli Uffici territoriali e agli Organi di vigilanza e controllo a “valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/03/registro-orario-dellautotrasporto-il-ministero-semplifica/">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli: &#8220;L&#8217;artigianato è motore del turismo diffuso e sostenibile che valorizza il brand Italia&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/il-presidente-granelli-lartigianato-e-motore-del-turismo-diffuso-e-sostenibile-che-valorizza-il-brand-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Vespa]]></category>
		<category><![CDATA[forum in masseria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 14 Giugno 2026·TURISMO Il Presidente Granelli: &#8220;L&#8217;artigianato è motore del turismo diffuso e sostenibile che valorizza il brand Italia&#8221; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/03/registro-orario-dellautotrasporto-il-ministero-semplifica/">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Marzo 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</h1>
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<p>La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è tornata sulla contestata norma che ha introdotto il registro dell’orario di lavoro per l’autotrasporto, fornendo nuove indicazioni. I chiarimenti operativi, che integrano le disposizioni attuative emanate lo scorso 30 gennaio – con un mese di ritardo rispetto all’entrata in vigore della legge – arrivano a seguito della pressante azione Confederale e di Confartigianato Trasporti che ha ottenuto il risultato di semplificare l’adempimento. Che si tratti di una norma non chiara lo ha riconosciuto lo stesso Ministero del Lavoro, che nella circolare ha sottolineato le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame”. La circolare innanzi tutto ridefinisce il campo di applicazione della normativa, che si restringe rispetto alle precedenti indicazioni: si “applica esclusivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”. Scompare l’obbligo per le imprese di autotrasporto di istituire un nuovo registro. Per essere in regola è sufficiente utilizzare il libro paga, sezione presenze, “purché vidimato, oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della Direzione provinciale del lavoro”. Semplificate anche le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro. Vista “l’evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile”, è possibile riepilogare mensilmente le ore di lavoro effettuate, distinte in ordinarie e straordinarie. Una possibilità – specifica il Ministero – “condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, analogici o digitali”. Precisata anche la scadenza per compilare il riepilogo, che deve avvenire “entro il mese successivo a quello di riferimento”. Resta ferma l’entità delle sanzioni amministrative, sempre comprese tra 250 e 1500 euro. Quello che cambia è l’atteggiamento del Ministero del Lavoro che riconosce che l’emanazione tardiva delle disposizioni attuative della norma ha esposto molti autotrasportatori al rischio sanzione. Da qui l’invito agli Uffici territoriali e agli Organi di vigilanza e controllo a “valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.</p>
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		<title>Transizione 5.0: al via le prenotazioni per il nuovo iperammortamento</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[iperammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione 5.0]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026·TRANSIZIONE 5.0 Transizione 5.0: al via le prenotazioni per il nuovo iperammortamento Al via lo strumento per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/03/registro-orario-dellautotrasporto-il-ministero-semplifica/">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Marzo 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</h1>
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<p>La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è tornata sulla contestata norma che ha introdotto il registro dell’orario di lavoro per l’autotrasporto, fornendo nuove indicazioni. I chiarimenti operativi, che integrano le disposizioni attuative emanate lo scorso 30 gennaio – con un mese di ritardo rispetto all’entrata in vigore della legge – arrivano a seguito della pressante azione Confederale e di Confartigianato Trasporti che ha ottenuto il risultato di semplificare l’adempimento. Che si tratti di una norma non chiara lo ha riconosciuto lo stesso Ministero del Lavoro, che nella circolare ha sottolineato le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame”. La circolare innanzi tutto ridefinisce il campo di applicazione della normativa, che si restringe rispetto alle precedenti indicazioni: si “applica esclusivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”. Scompare l’obbligo per le imprese di autotrasporto di istituire un nuovo registro. Per essere in regola è sufficiente utilizzare il libro paga, sezione presenze, “purché vidimato, oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della Direzione provinciale del lavoro”. Semplificate anche le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro. Vista “l’evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile”, è possibile riepilogare mensilmente le ore di lavoro effettuate, distinte in ordinarie e straordinarie. Una possibilità – specifica il Ministero – “condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, analogici o digitali”. Precisata anche la scadenza per compilare il riepilogo, che deve avvenire “entro il mese successivo a quello di riferimento”. Resta ferma l’entità delle sanzioni amministrative, sempre comprese tra 250 e 1500 euro. Quello che cambia è l’atteggiamento del Ministero del Lavoro che riconosce che l’emanazione tardiva delle disposizioni attuative della norma ha esposto molti autotrasportatori al rischio sanzione. Da qui l’invito agli Uffici territoriali e agli Organi di vigilanza e controllo a “valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.</p>
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		<title>Lucio Caracciolo (Limes): “Il futuro è nella storia del nostro artigianato e nella cultura profonda dell&#8217;Italia&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[limes]]></category>
		<category><![CDATA[lucio caracciolo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026·EVENTI Lucio Caracciolo (Limes): “Il futuro è nella storia del nostro artigianato e nella cultura profonda dell&#8217;Italia&#8221; [&#8230;]</p>
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<p>La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è tornata sulla contestata norma che ha introdotto il registro dell’orario di lavoro per l’autotrasporto, fornendo nuove indicazioni. I chiarimenti operativi, che integrano le disposizioni attuative emanate lo scorso 30 gennaio – con un mese di ritardo rispetto all’entrata in vigore della legge – arrivano a seguito della pressante azione Confederale e di Confartigianato Trasporti che ha ottenuto il risultato di semplificare l’adempimento. Che si tratti di una norma non chiara lo ha riconosciuto lo stesso Ministero del Lavoro, che nella circolare ha sottolineato le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame”. La circolare innanzi tutto ridefinisce il campo di applicazione della normativa, che si restringe rispetto alle precedenti indicazioni: si “applica esclusivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”. Scompare l’obbligo per le imprese di autotrasporto di istituire un nuovo registro. Per essere in regola è sufficiente utilizzare il libro paga, sezione presenze, “purché vidimato, oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della Direzione provinciale del lavoro”. Semplificate anche le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro. Vista “l’evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile”, è possibile riepilogare mensilmente le ore di lavoro effettuate, distinte in ordinarie e straordinarie. Una possibilità – specifica il Ministero – “condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, analogici o digitali”. Precisata anche la scadenza per compilare il riepilogo, che deve avvenire “entro il mese successivo a quello di riferimento”. Resta ferma l’entità delle sanzioni amministrative, sempre comprese tra 250 e 1500 euro. Quello che cambia è l’atteggiamento del Ministero del Lavoro che riconosce che l’emanazione tardiva delle disposizioni attuative della norma ha esposto molti autotrasportatori al rischio sanzione. Da qui l’invito agli Uffici territoriali e agli Organi di vigilanza e controllo a “valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/03/registro-orario-dellautotrasporto-il-ministero-semplifica/">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Trappole col fiocco e soffitti di cristallo: focus di Spirito artigiano sulla condizione femminile</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/trappole-col-fiocco-e-soffitti-di-cristallo-focus-di-spirito-artigiano-sulla-condizione-femminile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Spirito artigiano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026 Trappole col fiocco e soffitti di cristallo: focus di Spirito artigiano sulla condizione femminile Al centro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/03/registro-orario-dellautotrasporto-il-ministero-semplifica/">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6790 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-logistica-e-mobilita category-trasporti" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Marzo 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</h1>
</div>
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<p>La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è tornata sulla contestata norma che ha introdotto il registro dell’orario di lavoro per l’autotrasporto, fornendo nuove indicazioni. I chiarimenti operativi, che integrano le disposizioni attuative emanate lo scorso 30 gennaio – con un mese di ritardo rispetto all’entrata in vigore della legge – arrivano a seguito della pressante azione Confederale e di Confartigianato Trasporti che ha ottenuto il risultato di semplificare l’adempimento. Che si tratti di una norma non chiara lo ha riconosciuto lo stesso Ministero del Lavoro, che nella circolare ha sottolineato le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame”. La circolare innanzi tutto ridefinisce il campo di applicazione della normativa, che si restringe rispetto alle precedenti indicazioni: si “applica esclusivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”. Scompare l’obbligo per le imprese di autotrasporto di istituire un nuovo registro. Per essere in regola è sufficiente utilizzare il libro paga, sezione presenze, “purché vidimato, oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della Direzione provinciale del lavoro”. Semplificate anche le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro. Vista “l’evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile”, è possibile riepilogare mensilmente le ore di lavoro effettuate, distinte in ordinarie e straordinarie. Una possibilità – specifica il Ministero – “condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, analogici o digitali”. Precisata anche la scadenza per compilare il riepilogo, che deve avvenire “entro il mese successivo a quello di riferimento”. Resta ferma l’entità delle sanzioni amministrative, sempre comprese tra 250 e 1500 euro. Quello che cambia è l’atteggiamento del Ministero del Lavoro che riconosce che l’emanazione tardiva delle disposizioni attuative della norma ha esposto molti autotrasportatori al rischio sanzione. Da qui l’invito agli Uffici territoriali e agli Organi di vigilanza e controllo a “valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.</p>
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		<title>Bassa crescita dell’Italia: i nodi da sciogliere nell’audizione di Confartigianato alla Camera</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 06:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[audizione Camera]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 12 Giugno 2026·PIL Bassa crescita dell’Italia: i nodi da sciogliere nell’audizione di Confartigianato alla Camera Sulla dinamica del PIL [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/03/registro-orario-dellautotrasporto-il-ministero-semplifica/">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Marzo 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica”</h1>
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<p>La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è tornata sulla contestata norma che ha introdotto il registro dell’orario di lavoro per l’autotrasporto, fornendo nuove indicazioni. I chiarimenti operativi, che integrano le disposizioni attuative emanate lo scorso 30 gennaio – con un mese di ritardo rispetto all’entrata in vigore della legge – arrivano a seguito della pressante azione Confederale e di Confartigianato Trasporti che ha ottenuto il risultato di semplificare l’adempimento. Che si tratti di una norma non chiara lo ha riconosciuto lo stesso Ministero del Lavoro, che nella circolare ha sottolineato le “evidenti difficoltà interpretative del dettato normativo in esame”. La circolare innanzi tutto ridefinisce il campo di applicazione della normativa, che si restringe rispetto alle precedenti indicazioni: si “applica esclusivamente al trasporto su strada di merci effettuato da veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente”. Scompare l’obbligo per le imprese di autotrasporto di istituire un nuovo registro. Per essere in regola è sufficiente utilizzare il libro paga, sezione presenze, “purché vidimato, oltre che dall’Istituto assicuratore, anche da parte della Direzione provinciale del lavoro”. Semplificate anche le modalità di annotazione delle registrazioni e dei tempi di compilazione del registro. Vista “l’evidente difficoltà operativa di una registrazione quotidiana dell’effettivo orario complessivo svolto dal lavoratore mobile”, è possibile riepilogare mensilmente le ore di lavoro effettuate, distinte in ordinarie e straordinarie. Una possibilità – specifica il Ministero – “condizionata alla conservazione di tutta la documentazione dei cronotachigrafi, analogici o digitali”. Precisata anche la scadenza per compilare il riepilogo, che deve avvenire “entro il mese successivo a quello di riferimento”. Resta ferma l’entità delle sanzioni amministrative, sempre comprese tra 250 e 1500 euro. Quello che cambia è l’atteggiamento del Ministero del Lavoro che riconosce che l’emanazione tardiva delle disposizioni attuative della norma ha esposto molti autotrasportatori al rischio sanzione. Da qui l’invito agli Uffici territoriali e agli Organi di vigilanza e controllo a “valutare con particolare attenzione gli eventuali scritti difensivi e le argomentazioni avanzate dai trasgressori, ai fini di una possibile adozione di provvedimenti di archiviazione relativi alle sanzioni irrogate antecedentemente ai chiarimenti forniti”.</p>
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		<title>Registro orario dell’autotrasporto: il Ministero “semplifica” - Confartigianato Imprese </title>
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		<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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