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	<title>Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa - Confartigianato Imprese</title>
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	<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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	<title>Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Il Viceministro Leo a Confartigianato: “Dalla riforma della legge quadro dell’artigianato benefici per crescita e fisco”</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/il-viceministro-leo-a-confartigianato-dalla-riforma-della-legge-quadro-dellartigianato-benefici-per-crescita-e-fisco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 13:43:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 1 Ottobre 2026·FISCO Il Viceministro Leo a Confartigianato: “Dalla riforma della legge quadro dell’artigianato benefici per crescita e fisco” [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6801 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-impianti-2 tag-253 tag-impianti tag-ministero tag-sviluppo-economico" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</h1>
</div>
</div>
<p>Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI &#8211; La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI &#8211; Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE &#8211; La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell&#8217;UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell&#8217;Unione europea o che sono parti contraenti dell&#8217;accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE &#8211; Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA &#8211; Confartigianato, nella lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in cui l&#8217;azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all&#8217;utente l&#8217;energia elettrica, il gas e l&#8217;acqua”, mentre con il secondo si deve intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA &#8211; Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI &#8211; Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA &#8211; Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli su Il Foglio: &#8220;Quante paure infondate per la crescita degli artigiani&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/il-presidente-granelli-su-il-foglio-quante-paure-infondate-per-la-crescita-degli-artigiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 07:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_A]]></category>
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		<category><![CDATA[Il Foglio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Media 1 Ottobre 2026·RIFORMA LEGGE QUADRO Il Presidente Granelli su Il Foglio: &#8220;Quante paure infondate per la crescita degli artigiani&#8221; [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6801 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-impianti-2 tag-253 tag-impianti tag-ministero tag-sviluppo-economico" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</h1>
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<p>Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI &#8211; La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI &#8211; Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE &#8211; La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell&#8217;UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell&#8217;Unione europea o che sono parti contraenti dell&#8217;accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE &#8211; Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. 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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA &#8211; Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI &#8211; Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA &#8211; Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>
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		<title>Economia e imprese nelle strettoie del Medio Oriente e delle politiche economiche. L’analisi su IlSussidiario.net</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/economia-e-imprese-nelle-strettoie-del-medio-oriente-e-delle-politiche-economiche-lanalisi-su-ilsussidiario-net/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 13:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[ILSUSSIDIARIO.NET]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 30 Settembre 2026·MEDIA Economia e imprese nelle strettoie del Medio Oriente e delle politiche economiche. L’analisi su IlSussidiario.net L’economia [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</h1>
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<p>Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI &#8211; La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI &#8211; Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE &#8211; La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell&#8217;UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell&#8217;Unione europea o che sono parti contraenti dell&#8217;accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE &#8211; Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA &#8211; Confartigianato, nella lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in cui l&#8217;azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all&#8217;utente l&#8217;energia elettrica, il gas e l&#8217;acqua”, mentre con il secondo si deve intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA &#8211; Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI &#8211; Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA &#8211; Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Confartigianato e Zucchetti lanciano il progetto &#8220;Artigianato Digitale&#8221;. Siglato accordo strategico per l&#8217;innovazione delle Mpmi</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/confartigianato-e-zucchetti-lanciano-il-progetto-artigianato-digitale-siglato-accordo-strategico-per-linnovazione-delle-mpmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 11:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 30 Settembre 2026·INNOVAZIONE Confartigianato e Zucchetti lanciano il progetto &#8220;Artigianato Digitale&#8221;. Siglato accordo strategico per l&#8217;innovazione delle Mpmi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6801 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-impianti-2 tag-253 tag-impianti tag-ministero tag-sviluppo-economico" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</h1>
</div>
</div>
<p>Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI &#8211; La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI &#8211; Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE &#8211; La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell&#8217;UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell&#8217;Unione europea o che sono parti contraenti dell&#8217;accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE &#8211; Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA &#8211; Confartigianato, nella lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in cui l&#8217;azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all&#8217;utente l&#8217;energia elettrica, il gas e l&#8217;acqua”, mentre con il secondo si deve intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA &#8211; Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI &#8211; Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA &#8211; Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>
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		<title>Le Confederazioni artigiane: &#8220;In riforma legge quadro nessuna distorsione concorrenza&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/le-confederazioni-artigiane-in-riforma-legge-quadro-nessuna-distorsione-concorrenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 09:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
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		<category><![CDATA[Legge quadro artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[riforma legge quadro artigianato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 26 Settembre 2026·RIFORMA LEGGE QUADRO Le Confederazioni artigiane: &#8220;In riforma legge quadro nessuna distorsione concorrenza&#8221; «Il dibattito sulla [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</h1>
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<p>Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI &#8211; La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI &#8211; Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE &#8211; La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell&#8217;UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell&#8217;Unione europea o che sono parti contraenti dell&#8217;accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE &#8211; Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA &#8211; Confartigianato, nella lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in cui l&#8217;azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all&#8217;utente l&#8217;energia elettrica, il gas e l&#8217;acqua”, mentre con il secondo si deve intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA &#8211; Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI &#8211; Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA &#8211; Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>
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		<item>
		<title>Su Spirito artigiano le sfide per le imprese tra IA e competenze umane</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/su-spirito-artigiano-le-sfide-per-le-imprese-tra-ia-e-competenze-umane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 09:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Spirito artigiano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 25 Settembre 2026·MEDIA Su Spirito artigiano le sfide per le imprese tra IA e competenze umane Il nuovo numero [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</h1>
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<p>Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI &#8211; La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI &#8211; Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE &#8211; La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell&#8217;UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell&#8217;Unione europea o che sono parti contraenti dell&#8217;accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE &#8211; Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA &#8211; Confartigianato, nella lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in cui l&#8217;azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all&#8217;utente l&#8217;energia elettrica, il gas e l&#8217;acqua”, mentre con il secondo si deve intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA &#8211; Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI &#8211; Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA &#8211; Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Rotte marittime sotto pressione: 123,9 miliardi di euro di interscambio via nave con Asia e Oceania</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/rotte-marittime-sotto-pressione-1239-miliardi-di-euro-di-interscambio-via-nave-con-asia-e-oceania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 24 Settembre 2026·ESPORTAZIONI Rotte marittime sotto pressione: 123,9 miliardi di euro di interscambio via nave con Asia e Oceania [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6801 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-impianti-2 tag-253 tag-impianti tag-ministero tag-sviluppo-economico" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</h1>
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<p>Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI &#8211; La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI &#8211; Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE &#8211; La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell&#8217;UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell&#8217;Unione europea o che sono parti contraenti dell&#8217;accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE &#8211; Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA &#8211; Confartigianato, nella lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in cui l&#8217;azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all&#8217;utente l&#8217;energia elettrica, il gas e l&#8217;acqua”, mentre con il secondo si deve intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA &#8211; Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI &#8211; Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA &#8211; Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>
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		<title>Piccole imprese, grandi transizioni: Confartigianato &#8216;fa scuola&#8217; su energie e sostenibilità</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/piccole-imprese-grandi-transizioni-confartigianato-fa-scuola-su-energie-e-sostenibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 15:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 23 Settembre 2026·EVENTI Piccole imprese, grandi transizioni: Confartigianato &#8216;fa scuola&#8217; su energie e sostenibilità Energia, geopolitica, transizione ecologica, innovazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</h1>
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<p>Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI &#8211; La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI &#8211; Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE &#8211; La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell&#8217;UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell&#8217;Unione europea o che sono parti contraenti dell&#8217;accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE &#8211; Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA &#8211; Confartigianato, nella lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in cui l&#8217;azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all&#8217;utente l&#8217;energia elettrica, il gas e l&#8217;acqua”, mentre con il secondo si deve intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA &#8211; Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI &#8211; Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA &#8211; Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Con data center boom consumi elettrici: + 398 TWh entro il 2030 in Usa, Cina e Ue</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/con-data-center-boom-consumi-elettrici-398-twh-entro-il-2030-in-usa-cina-e-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 09:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 23 Settembre 2026·ENERGIA Con data center boom consumi elettrici: + 398 TWh entro il 2030 in Usa, Cina [&#8230;]</p>
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<p>Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI &#8211; La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI &#8211; Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE &#8211; La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell&#8217;UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell&#8217;Unione europea o che sono parti contraenti dell&#8217;accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE &#8211; Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA &#8211; Confartigianato, nella lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in cui l&#8217;azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all&#8217;utente l&#8217;energia elettrica, il gas e l&#8217;acqua”, mentre con il secondo si deve intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA &#8211; Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI &#8211; Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA &#8211; Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Deficit al 3,1% del PIL. Le sfide della politica fiscale verso la manovra 2027</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/deficit-al-31-del-pil-le-sfide-della-politica-fiscale-verso-la-manovra-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 13:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[costo energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[legge bilancio 2027]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 22 Settembre 2026·LEGGE BILANCIO 2026 Deficit al 3,1% del PIL. Le sfide della politica fiscale verso la manovra 2027 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6801 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-impianti-2 tag-253 tag-impianti tag-ministero tag-sviluppo-economico" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</h1>
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<p>Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI &#8211; La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI &#8211; Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE &#8211; La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell&#8217;UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell&#8217;Unione europea o che sono parti contraenti dell&#8217;accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE &#8211; Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA &#8211; Confartigianato, nella lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in cui l&#8217;azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all&#8217;utente l&#8217;energia elettrica, il gas e l&#8217;acqua”, mentre con il secondo si deve intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA &#8211; Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI &#8211; Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA &#8211; Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>La nostra intelligenza artigiana ispira il Festival di Sanremo. Bravo Stefano De Martino!</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/la-nostra-intelligenza-artigiana-fa-scuola-e-ispira-il-festival-di-sanremo-bravo-stefano-de-martino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Festival di Sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano De Martino]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 22 Settembre 2026·ATTUALITA&#039; La nostra intelligenza artigiana ispira il Festival di Sanremo. Bravo Stefano De Martino! A Sanremo quest’anno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</h1>
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<p>Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI &#8211; La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI &#8211; Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE &#8211; La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell&#8217;UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell&#8217;Unione europea o che sono parti contraenti dell&#8217;accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE &#8211; Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA &#8211; Confartigianato, nella lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in cui l&#8217;azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all&#8217;utente l&#8217;energia elettrica, il gas e l&#8217;acqua”, mentre con il secondo si deve intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA &#8211; Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI &#8211; Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA &#8211; Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Con crisi Golfo +1,8 miliardi in sei mesi la spesa per luce e gas delle famiglie italiane</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/con-crisi-golfo-18-miliardi-in-sei-mesi-la-spesa-per-luce-e-gas-delle-famiglie-italiane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 09:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 22 Settembre 2026·ENERGIA Con crisi Golfo +1,8 miliardi in sei mesi la spesa per luce e gas delle [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6801 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-impianti-2 tag-253 tag-impianti tag-ministero tag-sviluppo-economico" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</h1>
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<p>Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI &#8211; La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI &#8211; Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE &#8211; La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell&#8217;UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell&#8217;Unione europea o che sono parti contraenti dell&#8217;accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE &#8211; Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA &#8211; Confartigianato, nella lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in cui l&#8217;azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all&#8217;utente l&#8217;energia elettrica, il gas e l&#8217;acqua”, mentre con il secondo si deve intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA &#8211; Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI &#8211; Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA &#8211; Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Mpi pagano energia 3,7 miliardi in più della media Ue. Bollette gonfiate dal fisco: + 47,4% rispetto all’Ue</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/mpi-pagano-energia-37-miliardi-in-piu-della-media-ue-bollette-gonfiate-dal-fisco-474-rispetto-allue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 13:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 21 Settembre 2026·ENERGIA Mpi pagano energia 3,7 miliardi in più della media Ue. Bollette gonfiate dal fisco: + [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6801 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-impianti-2 tag-253 tag-impianti tag-ministero tag-sviluppo-economico" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</h1>
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<p>Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI &#8211; La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI &#8211; Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE &#8211; La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell&#8217;UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell&#8217;Unione europea o che sono parti contraenti dell&#8217;accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE &#8211; Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA &#8211; Confartigianato, nella lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in cui l&#8217;azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all&#8217;utente l&#8217;energia elettrica, il gas e l&#8217;acqua”, mentre con il secondo si deve intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA &#8211; Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI &#8211; Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA &#8211; Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Confartigianato e Rai: come raccontare l’eccellenza italiana ai &#8216;nuovi pubblici&#8217;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/confartigianato-e-rai-come-raccontare-leccellenza-italiana-ai-nuovi-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 19:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Mellone]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Giorgino]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 17 Settembre 2026·MEDIA Confartigianato e Rai: come raccontare l’eccellenza italiana ai &#8216;nuovi pubblici&#8217; Come raccontare l’eccellenza italiana, e in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</h1>
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<p>Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI &#8211; La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI &#8211; Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE &#8211; La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell&#8217;UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell&#8217;Unione europea o che sono parti contraenti dell&#8217;accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE &#8211; Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA &#8211; Confartigianato, nella lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in cui l&#8217;azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all&#8217;utente l&#8217;energia elettrica, il gas e l&#8217;acqua”, mentre con il secondo si deve intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA &#8211; Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI &#8211; Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA &#8211; Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>
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		<title>Granelli: &#8220;Da presidente von der Leyen indicazioni importanti per Pmi. Ora servono interventi concreti&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/granelli-da-presidente-von-der-leyen-indicazioni-importanti-per-pmi-ora-servono-interventi-concreti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ursula von der leyen]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 16 Settembre 2026·EUROPA Granelli: &#8220;Da presidente von der Leyen indicazioni importanti per Pmi. Ora servono interventi concreti&#8221; Meno burocrazia, energia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6801 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-impianti-2 tag-253 tag-impianti tag-ministero tag-sviluppo-economico" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</h1>
</div>
</div>
<p>Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI &#8211; La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI &#8211; Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE &#8211; La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell&#8217;UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell&#8217;Unione europea o che sono parti contraenti dell&#8217;accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE &#8211; Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA &#8211; Confartigianato, nella lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in cui l&#8217;azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all&#8217;utente l&#8217;energia elettrica, il gas e l&#8217;acqua”, mentre con il secondo si deve intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA &#8211; Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI &#8211; Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA &#8211; Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Ilva &#8211; Le Confederazioni artigiane: «Serve un pacchetto straordinario e una Legge Speciale per salvare Taranto»</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/ilva-le-confederazioni-artigiane-serve-un-pacchetto-straordinario-e-una-legge-speciale-per-salvare-taranto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ex ilva]]></category>
		<category><![CDATA[ilva]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 16 Settembre 2026·ILVA Ilva &#8211; Le Confederazioni artigiane: «Serve un pacchetto straordinario e una Legge Speciale per salvare [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6801 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-impianti-2 tag-253 tag-impianti tag-ministero tag-sviluppo-economico" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</h1>
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<p>Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI &#8211; La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI &#8211; Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE &#8211; La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell&#8217;UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell&#8217;Unione europea o che sono parti contraenti dell&#8217;accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE &#8211; Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA &#8211; Confartigianato, nella lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in cui l&#8217;azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all&#8217;utente l&#8217;energia elettrica, il gas e l&#8217;acqua”, mentre con il secondo si deve intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA &#8211; Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI &#8211; Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA &#8211; Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Energie e sostenibilità alla 22ª edizione di Confartigianato High School</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 16 Settembre 2026·EVENTI Energie e sostenibilità alla 22ª edizione di Confartigianato High School Le grandi trasformazioni degli scenari geopolitici, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6801 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-impianti-2 tag-253 tag-impianti tag-ministero tag-sviluppo-economico" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</h1>
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<p>Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI &#8211; La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI &#8211; Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE &#8211; La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell&#8217;UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell&#8217;Unione europea o che sono parti contraenti dell&#8217;accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE &#8211; Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA &#8211; Confartigianato, nella lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in cui l&#8217;azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all&#8217;utente l&#8217;energia elettrica, il gas e l&#8217;acqua”, mentre con il secondo si deve intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA &#8211; Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI &#8211; Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA &#8211; Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>
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		<title>&#8220;Seize the change. Futuri sostenibili&#8221; è l&#8217;evento di apertura della Settimana per l&#8217;Energia e la Sostenibilità 2026</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/seize-the-change-futuri-sostenibili-e-levento-di-apertura-della-settimana-per-lenergia-e-la-sostenibilita-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Cassieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 13:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[seize the change]]></category>
		<category><![CDATA[settimana energia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 16 Settembre 2026·SETTIMANA ENERGIA &#8220;Seize the change. Futuri sostenibili&#8221; è l&#8217;evento di apertura della Settimana per l&#8217;Energia e la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6801 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-impianti-2 tag-253 tag-impianti tag-ministero tag-sviluppo-economico" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</h1>
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</div>
<p>Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI &#8211; La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI &#8211; Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE &#8211; La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell&#8217;UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell&#8217;Unione europea o che sono parti contraenti dell&#8217;accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE &#8211; Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA &#8211; Confartigianato, nella lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in cui l&#8217;azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all&#8217;utente l&#8217;energia elettrica, il gas e l&#8217;acqua”, mentre con il secondo si deve intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA &#8211; Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI &#8211; Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA &#8211; Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/impiantistica-il-ministero-fa-luce-sulla-nuova-normativa/">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Mercato del lavoro più inclusivo, con crescita spinta da lavoro stabile, donne, giovani e stranieri</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/mercato-del-lavoro-piu-inclusivo-con-crescita-spinta-da-lavoro-stabile-donne-giovani-e-stranieri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 13:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
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		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
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		<category><![CDATA[stranieri]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 15 Settembre 2026·LAVORO Mercato del lavoro più inclusivo, con crescita spinta da lavoro stabile, donne, giovani e stranieri Nel [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</h1>
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<p>Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI &#8211; La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI &#8211; Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE &#8211; La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell&#8217;UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell&#8217;Unione europea o che sono parti contraenti dell&#8217;accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE &#8211; Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA &#8211; Confartigianato, nella lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in cui l&#8217;azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all&#8217;utente l&#8217;energia elettrica, il gas e l&#8217;acqua”, mentre con il secondo si deve intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA &#8211; Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI &#8211; Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA &#8211; Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>
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			</item>
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		<title>UNATRAS chiede al Governo di riaprire urgentemente il confronto sul settore</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/unatras-chiede-al-governo-di-riaprire-urgentemente-il-confronto-sul-settore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 10:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Unatras]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Settembre 2026·AUTOTRASPORTO UNATRAS chiede al Governo di riaprire urgentemente il confronto sul settore La Presidenza di UNATRAS, il [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa</h1>
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<p>Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI &#8211; La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI &#8211; Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE &#8211; La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell&#8217;UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell&#8217;Unione europea o che sono parti contraenti dell&#8217;accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE &#8211; Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA &#8211; Confartigianato, nella lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in cui l&#8217;azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all&#8217;utente l&#8217;energia elettrica, il gas e l&#8217;acqua”, mentre con il secondo si deve intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA &#8211; Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI &#8211; Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA &#8211; Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.</p>
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		<title>Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa - Confartigianato Imprese </title>
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