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	<title>Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail - Confartigianato Imprese</title>
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	<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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	<title>Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Automotive e meccanica: luci e ombre di una ripresa ancora fragile</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:05:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 2 Luglio 2026·CONGIUNTURA Automotive e meccanica: luci e ombre di una ripresa ancora fragile I comparti dell’automotive e della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Internazionalizzazione decisiva per le piccole imprese. Servono strumenti più accessibili</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 17:51:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 1 Luglio 2026·MERCATI ESTERI Internazionalizzazione decisiva per le piccole imprese. Servono strumenti più accessibili La nuova fase dell’economia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Alla Camera presentato il progetto &#8216;Trame di Rinascita&#8217;: formazione e artigianato per le donne vittime di violenza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 1 Luglio 2026 Alla Camera presentato il progetto &#8216;Trame di Rinascita&#8217;: formazione e artigianato per le donne vittime di [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Le incertezze dell’estate 2026 pesano su manifattura e made in Italy. L’analisi su IlSussidiario.net</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:48:45 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
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		<category><![CDATA[rapporto ufficio studi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 30 Giugno 2026·MEDIA Le incertezze dell’estate 2026 pesano su manifattura e made in Italy. L’analisi su IlSussidiario.net L&#8217;estate del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Al Forum di Confartigianato la sostenibilità è inclusione, equità, adattamento intelligente, motore di business</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/al-forum-di-confartigianato-la-sostenibilita-e-inclusione-equita-adattamento-intelligente-motore-di-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[forum sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 26 Giugno 2026·EVENTI Al Forum di Confartigianato la sostenibilità è inclusione, equità, adattamento intelligente, motore di business La sostenibilità [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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</div>
<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Forum sulla Sostenibilità: il report con le evidenze su territori, persone e innovazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 06:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[forum sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio studi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 26 Giugno 2026·EVENTI Forum sulla Sostenibilità: il report con le evidenze su territori, persone e innovazione Nella giornata di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Granelli a InBlu2000: “Crisi in Medio Oriente pesa su costi energia, export e investimenti delle Pmi”</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/granelli-a-inblu2000-crisi-in-medio-oriente-pesa-su-costi-energia-export-e-investimenti-delle-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[InBlu2000]]></category>
		<category><![CDATA[RadioInBlu]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 24 Giugno 2026·MEDIA Granelli a InBlu2000: “Crisi in Medio Oriente pesa su costi energia, export e investimenti delle Pmi” [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Granelli a &#8216;4 di Sera&#8217; (Rete 4): &#8220;Le crisi geopolitiche presentano il conto alle nostre imprese&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/granelli-a-4-di-sera-rete-4-le-crisi-geopolitiche-presentano-il-conto-alle-nostre-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[4 di sera]]></category>
		<category><![CDATA[rete 4]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 24 Giugno 2026·MEDIA Granelli a &#8216;4 di Sera&#8217; (Rete 4): &#8220;Le crisi geopolitiche presentano il conto alle nostre imprese&#8221; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Le incertezze dell’estate 2026 per economia e imprese: il punto nel webinar del 6 luglio</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/le-incertezze-dellestate-2026-per-economia-e-imprese-il-punto-nel-webinar-del-6-luglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[analisi congiunturale]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[congiuntura]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 23 Giugno 2026·CONGIUNTURA Le incertezze dell’estate 2026 per economia e imprese: il punto nel webinar del 6 luglio Le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Aggregazione in consorzi e reti d&#8217;impresa per conquistare il mercato degli appalti pubblici</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/aggregazione-in-consorzi-e-reti-dimpresa-per-conquistare-il-mercato-degli-appalti-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[4CNetWork]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Piga]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Carretti]]></category>
		<category><![CDATA[orep]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 18 Giugno 2026 Aggregazione in consorzi e reti d&#8217;impresa per conquistare il mercato degli appalti pubblici Le micro, piccole [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/il-forum-sulla-sostenibilita-di-confartigianato-per-uno-sviluppo-inclusivo-e-a-misura-duomo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[forum sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 18 Giugno 2026·EVENTI Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo Confartigianato punta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Artigianale sì, ma soltanto se sei artigiano. Utili chiarimenti dal Mimit sulla nuova legge</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/artigianale-si-ma-soltanto-se-sei-artigiano-utili-chiarimenti-dal-mimit-sulla-nuova-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[artigianale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 17 Giugno 2026·MADE IN ITALY Artigianale sì, ma soltanto se sei artigiano. Utili chiarimenti dal Mimit sulla nuova [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>In vista un accordo per la riapertura di Hormuz. Il conto di oltre cento giorni di crisi</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/in-vista-un-accordo-per-la-riapertura-di-hormuz-il-conto-di-oltre-cento-giorni-di-crisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[HORMUZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 17 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE In vista un accordo per la riapertura di Hormuz. Il conto di oltre cento [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Aprile 2008</span></div>
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</div>
<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Dalla crisi del Golfo ai cantieri: le tendenze dell’edilizia nel report di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/dalla-crisi-del-golfo-ai-cantieri-le-tendenze-delledilizia-nel-report-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 13:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 15 Giugno 2026·COSTRUZIONI Dalla crisi del Golfo ai cantieri: le tendenze dell’edilizia nel report di Confartigianato   A metà [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Dal Piano per l’Export 40 milioni di euro per le micro e piccole imprese colpite dalla crisi di Hormuz</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/dal-piano-per-lexport-40-milioni-di-euro-per-le-micro-e-piccole-imprese-colpite-dalla-crisi-di-hormuz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[HORMUZ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE Dal Piano per l’Export 40 milioni di euro per le micro e piccole imprese [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli: &#8220;L&#8217;artigianato è motore del turismo diffuso e sostenibile che valorizza il brand Italia&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/il-presidente-granelli-lartigianato-e-motore-del-turismo-diffuso-e-sostenibile-che-valorizza-il-brand-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Vespa]]></category>
		<category><![CDATA[forum in masseria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 14 Giugno 2026·TURISMO Il Presidente Granelli: &#8220;L&#8217;artigianato è motore del turismo diffuso e sostenibile che valorizza il brand Italia&#8221; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Transizione 5.0: al via le prenotazioni per il nuovo iperammortamento</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/transizione-5-0-al-via-le-prenotazioni-per-il-nuovo-iperammortamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[iperammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione 5.0]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026·TRANSIZIONE 5.0 Transizione 5.0: al via le prenotazioni per il nuovo iperammortamento Al via lo strumento per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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</div>
<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Lucio Caracciolo (Limes): “Il futuro è nella storia del nostro artigianato e nella cultura profonda dell&#8217;Italia&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/lucio-caracciolo-limes-il-futuro-e-nella-storia-del-nostro-artigianato-e-nella-cultura-profonda-dellitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[limes]]></category>
		<category><![CDATA[lucio caracciolo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026·EVENTI Lucio Caracciolo (Limes): “Il futuro è nella storia del nostro artigianato e nella cultura profonda dell&#8217;Italia&#8221; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Trappole col fiocco e soffitti di cristallo: focus di Spirito artigiano sulla condizione femminile</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/trappole-col-fiocco-e-soffitti-di-cristallo-focus-di-spirito-artigiano-sulla-condizione-femminile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Spirito artigiano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026 Trappole col fiocco e soffitti di cristallo: focus di Spirito artigiano sulla condizione femminile Al centro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Bassa crescita dell’Italia: i nodi da sciogliere nell’audizione di Confartigianato alla Camera</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 06:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[audizione Camera]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 12 Giugno 2026·PIL Bassa crescita dell’Italia: i nodi da sciogliere nell’audizione di Confartigianato alla Camera Sulla dinamica del PIL [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail - Confartigianato Imprese </title>
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		<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
		<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2008 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
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