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	<title>Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail - Confartigianato Imprese</title>
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	<title>Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Mancano 316mila tecnici in IA, il 51% del totale richiesto dalle imprese. L&#8217;allarme sulla stampa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 18 Agosto 2026·LAVORO Mancano 316mila tecnici in IA, il 51% del totale richiesto dalle imprese. L&#8217;allarme sulla stampa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
</div>
</div>
<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Conti pubblici verso la manovra 2027</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/conti-pubblici-verso-la-manovra-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[legge bilancio 2027]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 11 Agosto 2026·LEGGE DI BILANCIO Conti pubblici verso la manovra 2027   Le incertezze sull’evoluzione della crisi del Golfo, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Rialzo tassi BCE: il punto sul costo del credito e i prestiti alle piccole imprese</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[credito a pmi]]></category>
		<category><![CDATA[credito più costoso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 10 Agosto 2026·CREDITO Rialzo tassi BCE: il punto sul costo del credito e i prestiti alle piccole imprese Il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Per le Pmi credito più scarso e costoso. In sette anni finanziamenti giù del 25,9%</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[nuova Artigiancassa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 10 Agosto 2026·CREDITO Per le Pmi credito più scarso e costoso. In sette anni finanziamenti giù del 25,9% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Granelli a UnoMattina (Rai1): &#8216;L&#8217;Artiturismo che rilancia territori, imprese e Made in Italy&#8217;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:19:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 7 Agosto 2026·MEDIA Granelli a UnoMattina (Rai1): &#8216;L&#8217;Artiturismo che rilancia territori, imprese e Made in Italy&#8217; Un turismo diffuso, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Nel 2026 sono 205mila le imprese artigiane interessate da domanda turistica con 544mila addetti, il 16,7% dell’artigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/nel-2026-sono-205mila-le-imprese-artigiane-interessate-da-domanda-turistica-con-544mila-addetti-il-167-dellartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 4 Agosto 2026·TURISMO Nel 2026 sono 205mila le imprese artigiane interessate da domanda turistica con 544mila addetti, il 16,7% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>L’undertourism cresce e piace al 21% dei vacanzieri. Protagonisti 205mila artigiani</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:34:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 4 Agosto 2026·TURISMO L’undertourism cresce e piace al 21% dei vacanzieri. Protagonisti 205mila artigiani &#160; Via dalla pazza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Le Confederazioni artigiane: “Sì a confronto con Sindacati per difendere la buona contrattazione”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 17:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 29 Luglio 2026·LAVORO Le Confederazioni artigiane: “Sì a confronto con Sindacati per difendere la buona contrattazione” Confartigianato, CNA, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Imballaggi: sì al deposito cauzionale, ma costi e burocrazia non ricadano sulle piccole imprese</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/imballaggi-si-al-deposito-cauzionale-ma-costi-e-burocrazia-non-ricadano-sulle-piccole-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 14:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 29 Luglio 2026·AMBIENTE Imballaggi: sì al deposito cauzionale, ma costi e burocrazia non ricadano sulle piccole imprese Confartigianato, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>L&#8217;eccellenza artigiana dell&#8217;argento protagonista a UnoMattina (Rai1) con Bianca Guscelli</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/leccellenza-artigiana-dellargento-protagonista-a-unomattina-rai1-con-bianca-guscelli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bianca guscelli]]></category>
		<category><![CDATA[brandimarte]]></category>
		<category><![CDATA[unomattina]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 29 Luglio 2026·MEDIA L&#8217;eccellenza artigiana dell&#8217;argento protagonista a UnoMattina (Rai1) con Bianca Guscelli L&#8217;artigianato artistico italiano è stato protagonista [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Occupazione in rallentamento, con maggiore dinamismo per donne, Centro-Sud e costruzioni mentre si attenua il mismatch</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/occupazione-in-rallentamento-con-maggiore-dinamismo-per-donne-centro-sud-e-costruzioni-mentre-si-attenua-il-mismatch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[carenza manodopera]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 29 Luglio 2026·LAVORO Occupazione in rallentamento, con maggiore dinamismo per donne, Centro-Sud e costruzioni mentre si attenua il mismatch [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>&#8216;Artigianale&#8217; non è per tutti: il MIMIT fa chiarezza sulle nuove norme al webinar di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/artigianale-non-e-per-tutti-il-mimit-fa-chiarezza-sulle-nuove-norme-al-webinar-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 08:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[artigianale]]></category>
		<category><![CDATA[legge annuale pmi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 29 Luglio 2026·MADE IN ITALY &#8216;Artigianale&#8217; non è per tutti: il MIMIT fa chiarezza sulle nuove norme al webinar [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Aprile 2008</span></div>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Navigazione incerta per le imprese nell’estate 2026. Il punto sulla congiuntura</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/navigazione-incerta-per-le-imprese-nellestate-2026-il-punto-sulla-congiuntura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[analisi congiunturale]]></category>
		<category><![CDATA[costo dell'energia]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni.]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studi 27 Luglio 2026·CONGIUNTURA Navigazione incerta per le imprese nell’estate 2026. Il punto sulla congiuntura Le dinamiche dell’economia internazionale nell’estate [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Confartigianato su Il Foglio: &#8220;Il climate change costa all&#8217;Italia 7,5 miliardi l&#8217;anno&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/confartigianato-su-il-foglio-il-climate-change-costa-allitalia-75-miliardi-lanno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Il Foglio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 25 Luglio 2026·MEDIA Confartigianato su Il Foglio: &#8220;Il climate change costa all&#8217;Italia 7,5 miliardi l&#8217;anno&#8221; Il cambiamento climatico mette [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Crisi del Golfo, il punto sui prezzi dell’energia</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/crisi-del-golfo-il-punto-sui-prezzi-dellenergia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[costo energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 22 Luglio 2026·ENERGIA Crisi del Golfo, il punto sui prezzi dell’energia   L&#8217;andamento dei mercati energetici continua a essere [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Le Confederazioni artigiane: &#8220;No all&#8217;obbligo di accreditare gli stipendi soltanto su conti correnti individuali&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/le-confederazioni-artigiane-no-allobbligo-di-accreditare-gli-stipendi-soltanto-su-conti-correnti-individuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 13:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente bancario]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 21 Luglio 2026·LAVORO Le Confederazioni artigiane: &#8220;No all&#8217;obbligo di accreditare gli stipendi soltanto su conti correnti individuali&#8221; No [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Trend made in Italy, pesano i cali in Germania, Medio Oriente e dazi USA nei settori MPI</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/trend-made-in-italy-pesano-i-cali-in-germania-medio-oriente-e-dazi-usa-nei-settori-mpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[dazi Usa]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 20 Luglio 2026·EXPORT Trend made in Italy, pesano i cali in Germania, Medio Oriente e dazi USA nei settori [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>#artigianatochecresce &#8211; Artigianato digitale, IA, domanda di energia e competenze nel report di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/artigianatochecresce-artigianato-digitale-ia-domanda-di-energia-e-competenze-nel-report-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artigiana]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Luglio 2026·INNOVAZIONE #artigianatochecresce &#8211; Artigianato digitale, IA, domanda di energia e competenze nel report di Confartigianato Alla fine [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/04/non-ha-effetto-sul-durc-la-rateizzazione-dei-debiti-inail/">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli a &#8216;Il confronto&#8217; (Rai2) sul futuro delle imprese: &#8220;Giovani e artigianato? Avanti, c&#8217;è posto&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/il-presidente-granelli-a-il-confronto-rai2-sul-futuro-delle-imprese-giovani-e-artigianato-avanti-ce-posto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Il confronto]]></category>
		<category><![CDATA[monica setta]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 14 Luglio 2026·MEDIA Il Presidente Granelli a &#8216;Il confronto&#8217; (Rai2) sul futuro delle imprese: &#8220;Giovani e artigianato? Avanti, c&#8217;è [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Aprile 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail</h1>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Gelati: spesa di 1,8 miliardi € intercettata da 9.345 laboratori di gelateria, 2 su 3 artigiani</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/gelati-spesa-di-18-miliardi-e-intercettata-da-9-345-laboratori-di-gelateria-2-su-3-artigiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[gelato artigianale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 14 Luglio 2026·ALIMENTAZIONE Gelati: spesa di 1,8 miliardi € intercettata da 9.345 laboratori di gelateria, 2 su 3 artigiani [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7299 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Aprile 2008</span></div>
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<p>La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.</p>
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		<title>Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail - Confartigianato Imprese </title>
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		<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
		<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2008 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
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