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	<title>Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Automotive e meccanica: luci e ombre di una ripresa ancora fragile</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:05:03 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 2 Luglio 2026·CONGIUNTURA Automotive e meccanica: luci e ombre di una ripresa ancora fragile I comparti dell’automotive e della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/06/ici-i-chiarimenti-ufficiali-delle-finanze/">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7363 post type-post status-publish format-standard hentry category-fisco" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Fisco</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">6 Giugno 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</h1>
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<p>Arrivano i chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’esenzione dall’ICI sulla prima casa, misura introdotta dal Governo Berlusconi con il Decreto Legge 93/2008. A pochi giorni dalla data di scadenza del versamento dell’acconto sull’imposta per l’anno 2008 (16 giugno), il Dipartimento delle Finanze riepiloga e chiarisce le condizioni che permettono di fruire della misura, e scioglie alcuni nodi interpretativi, come, ad esempio quello relativo alle unità immobiliari in comproprietà, alle pertinenze dell’abitazione principale e agli immobili assimilati alla stessa. Confermato che la misura non riguarderà le abitazioni signorili (A1), le ville (A8), i castelli e i palazzi storici (A9). L’oggetto dell’esenzione è ben inquadrato fin dalla premessa: “L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, in sostanza, quella in cui il soggetto ha la residenza anagrafica. In realtà i soggetti possono essere più di uno, come nell’ipotesi di un immobile che rappresenta l’abitazione principale per più comproprietari. In tal caso l’esenzione spetta a ciascun comproprietario. Restando alla fattispecie della comproprietà, se l’unità immobiliare costituisce l’abitazione principale solo per alcuni comproprietari, l’esenzione riguarda solo i soggetti che l’hanno adibita ad abitazione principale. Prevista anche l’eventualità di un’abitazione indicata come principale solo per una parte dell’anno: l’esenzione è concessa unicamente per tale periodo. La risoluzione ministeriale conferma che l’esenzione dall’ICI riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale. Questo in via generale. Infatti se il Comune in cui ricade l’immobile ha disciplinato le pertinenze, ad esempio limitandole ad un numero massimo o a determinate categorie catastali, o stabilendo distanze massime dall’abitazione principale, l’esclusione dall’imposta riguarda solo le pertinenze considerate tali dai singoli regolamenti. Sempre in tema di regolamenti comunali, è chiarito che l’esenzione si applica a tutti gli immobili che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali attraverso un apposita regolamentazione. Ma solo se l’assimilazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 maggio 2008). Diversamente l’imposta è dovuta. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affrontano anche il caso dell’esenzione dell’ICI sul “tetto coniugale”, quando il matrimonio è naufragato. Se il proprietario dell’immobile non ne risulta assegnatario, e se lo stesso non possiede un altro immobile destinato ad abitazione principale in quel comune, l’ICI non risulta applicabile.</p>
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		<title>Internazionalizzazione decisiva per le piccole imprese. Servono strumenti più accessibili</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 17:51:06 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 1 Luglio 2026·MERCATI ESTERI Internazionalizzazione decisiva per le piccole imprese. Servono strumenti più accessibili La nuova fase dell’economia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/06/ici-i-chiarimenti-ufficiali-delle-finanze/">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</h1>
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<p>Arrivano i chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’esenzione dall’ICI sulla prima casa, misura introdotta dal Governo Berlusconi con il Decreto Legge 93/2008. A pochi giorni dalla data di scadenza del versamento dell’acconto sull’imposta per l’anno 2008 (16 giugno), il Dipartimento delle Finanze riepiloga e chiarisce le condizioni che permettono di fruire della misura, e scioglie alcuni nodi interpretativi, come, ad esempio quello relativo alle unità immobiliari in comproprietà, alle pertinenze dell’abitazione principale e agli immobili assimilati alla stessa. Confermato che la misura non riguarderà le abitazioni signorili (A1), le ville (A8), i castelli e i palazzi storici (A9). L’oggetto dell’esenzione è ben inquadrato fin dalla premessa: “L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, in sostanza, quella in cui il soggetto ha la residenza anagrafica. In realtà i soggetti possono essere più di uno, come nell’ipotesi di un immobile che rappresenta l’abitazione principale per più comproprietari. In tal caso l’esenzione spetta a ciascun comproprietario. Restando alla fattispecie della comproprietà, se l’unità immobiliare costituisce l’abitazione principale solo per alcuni comproprietari, l’esenzione riguarda solo i soggetti che l’hanno adibita ad abitazione principale. Prevista anche l’eventualità di un’abitazione indicata come principale solo per una parte dell’anno: l’esenzione è concessa unicamente per tale periodo. La risoluzione ministeriale conferma che l’esenzione dall’ICI riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale. Questo in via generale. Infatti se il Comune in cui ricade l’immobile ha disciplinato le pertinenze, ad esempio limitandole ad un numero massimo o a determinate categorie catastali, o stabilendo distanze massime dall’abitazione principale, l’esclusione dall’imposta riguarda solo le pertinenze considerate tali dai singoli regolamenti. Sempre in tema di regolamenti comunali, è chiarito che l’esenzione si applica a tutti gli immobili che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali attraverso un apposita regolamentazione. Ma solo se l’assimilazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 maggio 2008). Diversamente l’imposta è dovuta. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affrontano anche il caso dell’esenzione dell’ICI sul “tetto coniugale”, quando il matrimonio è naufragato. Se il proprietario dell’immobile non ne risulta assegnatario, e se lo stesso non possiede un altro immobile destinato ad abitazione principale in quel comune, l’ICI non risulta applicabile.</p>
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		<title>Alla Camera presentato il progetto &#8216;Trame di Rinascita&#8217;: formazione e artigianato per le donne vittime di violenza</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:30:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 1 Luglio 2026 Alla Camera presentato il progetto &#8216;Trame di Rinascita&#8217;: formazione e artigianato per le donne vittime di [&#8230;]</p>
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<p>Arrivano i chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’esenzione dall’ICI sulla prima casa, misura introdotta dal Governo Berlusconi con il Decreto Legge 93/2008. A pochi giorni dalla data di scadenza del versamento dell’acconto sull’imposta per l’anno 2008 (16 giugno), il Dipartimento delle Finanze riepiloga e chiarisce le condizioni che permettono di fruire della misura, e scioglie alcuni nodi interpretativi, come, ad esempio quello relativo alle unità immobiliari in comproprietà, alle pertinenze dell’abitazione principale e agli immobili assimilati alla stessa. Confermato che la misura non riguarderà le abitazioni signorili (A1), le ville (A8), i castelli e i palazzi storici (A9). L’oggetto dell’esenzione è ben inquadrato fin dalla premessa: “L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, in sostanza, quella in cui il soggetto ha la residenza anagrafica. In realtà i soggetti possono essere più di uno, come nell’ipotesi di un immobile che rappresenta l’abitazione principale per più comproprietari. In tal caso l’esenzione spetta a ciascun comproprietario. Restando alla fattispecie della comproprietà, se l’unità immobiliare costituisce l’abitazione principale solo per alcuni comproprietari, l’esenzione riguarda solo i soggetti che l’hanno adibita ad abitazione principale. Prevista anche l’eventualità di un’abitazione indicata come principale solo per una parte dell’anno: l’esenzione è concessa unicamente per tale periodo. La risoluzione ministeriale conferma che l’esenzione dall’ICI riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale. Questo in via generale. Infatti se il Comune in cui ricade l’immobile ha disciplinato le pertinenze, ad esempio limitandole ad un numero massimo o a determinate categorie catastali, o stabilendo distanze massime dall’abitazione principale, l’esclusione dall’imposta riguarda solo le pertinenze considerate tali dai singoli regolamenti. Sempre in tema di regolamenti comunali, è chiarito che l’esenzione si applica a tutti gli immobili che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali attraverso un apposita regolamentazione. Ma solo se l’assimilazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 maggio 2008). Diversamente l’imposta è dovuta. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affrontano anche il caso dell’esenzione dell’ICI sul “tetto coniugale”, quando il matrimonio è naufragato. Se il proprietario dell’immobile non ne risulta assegnatario, e se lo stesso non possiede un altro immobile destinato ad abitazione principale in quel comune, l’ICI non risulta applicabile.</p>
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		<title>Le incertezze dell’estate 2026 pesano su manifattura e made in Italy. L’analisi su IlSussidiario.net</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:48:45 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 30 Giugno 2026·MEDIA Le incertezze dell’estate 2026 pesano su manifattura e made in Italy. L’analisi su IlSussidiario.net L&#8217;estate del [&#8230;]</p>
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<p>Arrivano i chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’esenzione dall’ICI sulla prima casa, misura introdotta dal Governo Berlusconi con il Decreto Legge 93/2008. A pochi giorni dalla data di scadenza del versamento dell’acconto sull’imposta per l’anno 2008 (16 giugno), il Dipartimento delle Finanze riepiloga e chiarisce le condizioni che permettono di fruire della misura, e scioglie alcuni nodi interpretativi, come, ad esempio quello relativo alle unità immobiliari in comproprietà, alle pertinenze dell’abitazione principale e agli immobili assimilati alla stessa. Confermato che la misura non riguarderà le abitazioni signorili (A1), le ville (A8), i castelli e i palazzi storici (A9). L’oggetto dell’esenzione è ben inquadrato fin dalla premessa: “L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, in sostanza, quella in cui il soggetto ha la residenza anagrafica. In realtà i soggetti possono essere più di uno, come nell’ipotesi di un immobile che rappresenta l’abitazione principale per più comproprietari. In tal caso l’esenzione spetta a ciascun comproprietario. Restando alla fattispecie della comproprietà, se l’unità immobiliare costituisce l’abitazione principale solo per alcuni comproprietari, l’esenzione riguarda solo i soggetti che l’hanno adibita ad abitazione principale. Prevista anche l’eventualità di un’abitazione indicata come principale solo per una parte dell’anno: l’esenzione è concessa unicamente per tale periodo. La risoluzione ministeriale conferma che l’esenzione dall’ICI riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale. Questo in via generale. Infatti se il Comune in cui ricade l’immobile ha disciplinato le pertinenze, ad esempio limitandole ad un numero massimo o a determinate categorie catastali, o stabilendo distanze massime dall’abitazione principale, l’esclusione dall’imposta riguarda solo le pertinenze considerate tali dai singoli regolamenti. Sempre in tema di regolamenti comunali, è chiarito che l’esenzione si applica a tutti gli immobili che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali attraverso un apposita regolamentazione. Ma solo se l’assimilazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 maggio 2008). Diversamente l’imposta è dovuta. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affrontano anche il caso dell’esenzione dell’ICI sul “tetto coniugale”, quando il matrimonio è naufragato. Se il proprietario dell’immobile non ne risulta assegnatario, e se lo stesso non possiede un altro immobile destinato ad abitazione principale in quel comune, l’ICI non risulta applicabile.</p>
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		<title>Al Forum di Confartigianato la sostenibilità è inclusione, equità, adattamento intelligente, motore di business</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[forum sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 26 Giugno 2026·EVENTI Al Forum di Confartigianato la sostenibilità è inclusione, equità, adattamento intelligente, motore di business La sostenibilità [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">6 Giugno 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</h1>
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<p>Arrivano i chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’esenzione dall’ICI sulla prima casa, misura introdotta dal Governo Berlusconi con il Decreto Legge 93/2008. A pochi giorni dalla data di scadenza del versamento dell’acconto sull’imposta per l’anno 2008 (16 giugno), il Dipartimento delle Finanze riepiloga e chiarisce le condizioni che permettono di fruire della misura, e scioglie alcuni nodi interpretativi, come, ad esempio quello relativo alle unità immobiliari in comproprietà, alle pertinenze dell’abitazione principale e agli immobili assimilati alla stessa. Confermato che la misura non riguarderà le abitazioni signorili (A1), le ville (A8), i castelli e i palazzi storici (A9). L’oggetto dell’esenzione è ben inquadrato fin dalla premessa: “L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, in sostanza, quella in cui il soggetto ha la residenza anagrafica. In realtà i soggetti possono essere più di uno, come nell’ipotesi di un immobile che rappresenta l’abitazione principale per più comproprietari. In tal caso l’esenzione spetta a ciascun comproprietario. Restando alla fattispecie della comproprietà, se l’unità immobiliare costituisce l’abitazione principale solo per alcuni comproprietari, l’esenzione riguarda solo i soggetti che l’hanno adibita ad abitazione principale. Prevista anche l’eventualità di un’abitazione indicata come principale solo per una parte dell’anno: l’esenzione è concessa unicamente per tale periodo. La risoluzione ministeriale conferma che l’esenzione dall’ICI riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale. Questo in via generale. Infatti se il Comune in cui ricade l’immobile ha disciplinato le pertinenze, ad esempio limitandole ad un numero massimo o a determinate categorie catastali, o stabilendo distanze massime dall’abitazione principale, l’esclusione dall’imposta riguarda solo le pertinenze considerate tali dai singoli regolamenti. Sempre in tema di regolamenti comunali, è chiarito che l’esenzione si applica a tutti gli immobili che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali attraverso un apposita regolamentazione. Ma solo se l’assimilazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 maggio 2008). Diversamente l’imposta è dovuta. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affrontano anche il caso dell’esenzione dell’ICI sul “tetto coniugale”, quando il matrimonio è naufragato. Se il proprietario dell’immobile non ne risulta assegnatario, e se lo stesso non possiede un altro immobile destinato ad abitazione principale in quel comune, l’ICI non risulta applicabile.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/06/ici-i-chiarimenti-ufficiali-delle-finanze/">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Forum sulla Sostenibilità: il report con le evidenze su territori, persone e innovazione</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/forum-sulla-sostenibilita-il-report-con-le-evidenze-su-territori-persone-e-innovazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 06:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[forum sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio studi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 26 Giugno 2026·EVENTI Forum sulla Sostenibilità: il report con le evidenze su territori, persone e innovazione Nella giornata di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/06/ici-i-chiarimenti-ufficiali-delle-finanze/">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</h1>
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<p>Arrivano i chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’esenzione dall’ICI sulla prima casa, misura introdotta dal Governo Berlusconi con il Decreto Legge 93/2008. A pochi giorni dalla data di scadenza del versamento dell’acconto sull’imposta per l’anno 2008 (16 giugno), il Dipartimento delle Finanze riepiloga e chiarisce le condizioni che permettono di fruire della misura, e scioglie alcuni nodi interpretativi, come, ad esempio quello relativo alle unità immobiliari in comproprietà, alle pertinenze dell’abitazione principale e agli immobili assimilati alla stessa. Confermato che la misura non riguarderà le abitazioni signorili (A1), le ville (A8), i castelli e i palazzi storici (A9). L’oggetto dell’esenzione è ben inquadrato fin dalla premessa: “L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, in sostanza, quella in cui il soggetto ha la residenza anagrafica. In realtà i soggetti possono essere più di uno, come nell’ipotesi di un immobile che rappresenta l’abitazione principale per più comproprietari. In tal caso l’esenzione spetta a ciascun comproprietario. Restando alla fattispecie della comproprietà, se l’unità immobiliare costituisce l’abitazione principale solo per alcuni comproprietari, l’esenzione riguarda solo i soggetti che l’hanno adibita ad abitazione principale. Prevista anche l’eventualità di un’abitazione indicata come principale solo per una parte dell’anno: l’esenzione è concessa unicamente per tale periodo. La risoluzione ministeriale conferma che l’esenzione dall’ICI riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale. Questo in via generale. Infatti se il Comune in cui ricade l’immobile ha disciplinato le pertinenze, ad esempio limitandole ad un numero massimo o a determinate categorie catastali, o stabilendo distanze massime dall’abitazione principale, l’esclusione dall’imposta riguarda solo le pertinenze considerate tali dai singoli regolamenti. Sempre in tema di regolamenti comunali, è chiarito che l’esenzione si applica a tutti gli immobili che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali attraverso un apposita regolamentazione. Ma solo se l’assimilazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 maggio 2008). Diversamente l’imposta è dovuta. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affrontano anche il caso dell’esenzione dell’ICI sul “tetto coniugale”, quando il matrimonio è naufragato. Se il proprietario dell’immobile non ne risulta assegnatario, e se lo stesso non possiede un altro immobile destinato ad abitazione principale in quel comune, l’ICI non risulta applicabile.</p>
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		<title>Granelli a InBlu2000: “Crisi in Medio Oriente pesa su costi energia, export e investimenti delle Pmi”</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/granelli-a-inblu2000-crisi-in-medio-oriente-pesa-su-costi-energia-export-e-investimenti-delle-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[InBlu2000]]></category>
		<category><![CDATA[RadioInBlu]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 24 Giugno 2026·MEDIA Granelli a InBlu2000: “Crisi in Medio Oriente pesa su costi energia, export e investimenti delle Pmi” [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/06/ici-i-chiarimenti-ufficiali-delle-finanze/">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</h1>
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<p>Arrivano i chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’esenzione dall’ICI sulla prima casa, misura introdotta dal Governo Berlusconi con il Decreto Legge 93/2008. A pochi giorni dalla data di scadenza del versamento dell’acconto sull’imposta per l’anno 2008 (16 giugno), il Dipartimento delle Finanze riepiloga e chiarisce le condizioni che permettono di fruire della misura, e scioglie alcuni nodi interpretativi, come, ad esempio quello relativo alle unità immobiliari in comproprietà, alle pertinenze dell’abitazione principale e agli immobili assimilati alla stessa. Confermato che la misura non riguarderà le abitazioni signorili (A1), le ville (A8), i castelli e i palazzi storici (A9). L’oggetto dell’esenzione è ben inquadrato fin dalla premessa: “L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, in sostanza, quella in cui il soggetto ha la residenza anagrafica. In realtà i soggetti possono essere più di uno, come nell’ipotesi di un immobile che rappresenta l’abitazione principale per più comproprietari. In tal caso l’esenzione spetta a ciascun comproprietario. Restando alla fattispecie della comproprietà, se l’unità immobiliare costituisce l’abitazione principale solo per alcuni comproprietari, l’esenzione riguarda solo i soggetti che l’hanno adibita ad abitazione principale. Prevista anche l’eventualità di un’abitazione indicata come principale solo per una parte dell’anno: l’esenzione è concessa unicamente per tale periodo. La risoluzione ministeriale conferma che l’esenzione dall’ICI riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale. Questo in via generale. Infatti se il Comune in cui ricade l’immobile ha disciplinato le pertinenze, ad esempio limitandole ad un numero massimo o a determinate categorie catastali, o stabilendo distanze massime dall’abitazione principale, l’esclusione dall’imposta riguarda solo le pertinenze considerate tali dai singoli regolamenti. Sempre in tema di regolamenti comunali, è chiarito che l’esenzione si applica a tutti gli immobili che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali attraverso un apposita regolamentazione. Ma solo se l’assimilazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 maggio 2008). Diversamente l’imposta è dovuta. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affrontano anche il caso dell’esenzione dell’ICI sul “tetto coniugale”, quando il matrimonio è naufragato. Se il proprietario dell’immobile non ne risulta assegnatario, e se lo stesso non possiede un altro immobile destinato ad abitazione principale in quel comune, l’ICI non risulta applicabile.</p>
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		<title>Granelli a &#8216;4 di Sera&#8217; (Rete 4): &#8220;Le crisi geopolitiche presentano il conto alle nostre imprese&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/granelli-a-4-di-sera-rete-4-le-crisi-geopolitiche-presentano-il-conto-alle-nostre-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[4 di sera]]></category>
		<category><![CDATA[rete 4]]></category>
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<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/06/ici-i-chiarimenti-ufficiali-delle-finanze/">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</h1>
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<p>Arrivano i chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’esenzione dall’ICI sulla prima casa, misura introdotta dal Governo Berlusconi con il Decreto Legge 93/2008. A pochi giorni dalla data di scadenza del versamento dell’acconto sull’imposta per l’anno 2008 (16 giugno), il Dipartimento delle Finanze riepiloga e chiarisce le condizioni che permettono di fruire della misura, e scioglie alcuni nodi interpretativi, come, ad esempio quello relativo alle unità immobiliari in comproprietà, alle pertinenze dell’abitazione principale e agli immobili assimilati alla stessa. Confermato che la misura non riguarderà le abitazioni signorili (A1), le ville (A8), i castelli e i palazzi storici (A9). L’oggetto dell’esenzione è ben inquadrato fin dalla premessa: “L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, in sostanza, quella in cui il soggetto ha la residenza anagrafica. In realtà i soggetti possono essere più di uno, come nell’ipotesi di un immobile che rappresenta l’abitazione principale per più comproprietari. In tal caso l’esenzione spetta a ciascun comproprietario. Restando alla fattispecie della comproprietà, se l’unità immobiliare costituisce l’abitazione principale solo per alcuni comproprietari, l’esenzione riguarda solo i soggetti che l’hanno adibita ad abitazione principale. Prevista anche l’eventualità di un’abitazione indicata come principale solo per una parte dell’anno: l’esenzione è concessa unicamente per tale periodo. La risoluzione ministeriale conferma che l’esenzione dall’ICI riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale. Questo in via generale. Infatti se il Comune in cui ricade l’immobile ha disciplinato le pertinenze, ad esempio limitandole ad un numero massimo o a determinate categorie catastali, o stabilendo distanze massime dall’abitazione principale, l’esclusione dall’imposta riguarda solo le pertinenze considerate tali dai singoli regolamenti. Sempre in tema di regolamenti comunali, è chiarito che l’esenzione si applica a tutti gli immobili che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali attraverso un apposita regolamentazione. Ma solo se l’assimilazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 maggio 2008). Diversamente l’imposta è dovuta. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affrontano anche il caso dell’esenzione dell’ICI sul “tetto coniugale”, quando il matrimonio è naufragato. Se il proprietario dell’immobile non ne risulta assegnatario, e se lo stesso non possiede un altro immobile destinato ad abitazione principale in quel comune, l’ICI non risulta applicabile.</p>
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		<title>Le incertezze dell’estate 2026 per economia e imprese: il punto nel webinar del 6 luglio</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/le-incertezze-dellestate-2026-per-economia-e-imprese-il-punto-nel-webinar-del-6-luglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[analisi congiunturale]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[congiuntura]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 23 Giugno 2026·CONGIUNTURA Le incertezze dell’estate 2026 per economia e imprese: il punto nel webinar del 6 luglio Le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/06/ici-i-chiarimenti-ufficiali-delle-finanze/">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<p>Arrivano i chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’esenzione dall’ICI sulla prima casa, misura introdotta dal Governo Berlusconi con il Decreto Legge 93/2008. A pochi giorni dalla data di scadenza del versamento dell’acconto sull’imposta per l’anno 2008 (16 giugno), il Dipartimento delle Finanze riepiloga e chiarisce le condizioni che permettono di fruire della misura, e scioglie alcuni nodi interpretativi, come, ad esempio quello relativo alle unità immobiliari in comproprietà, alle pertinenze dell’abitazione principale e agli immobili assimilati alla stessa. Confermato che la misura non riguarderà le abitazioni signorili (A1), le ville (A8), i castelli e i palazzi storici (A9). L’oggetto dell’esenzione è ben inquadrato fin dalla premessa: “L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, in sostanza, quella in cui il soggetto ha la residenza anagrafica. In realtà i soggetti possono essere più di uno, come nell’ipotesi di un immobile che rappresenta l’abitazione principale per più comproprietari. In tal caso l’esenzione spetta a ciascun comproprietario. Restando alla fattispecie della comproprietà, se l’unità immobiliare costituisce l’abitazione principale solo per alcuni comproprietari, l’esenzione riguarda solo i soggetti che l’hanno adibita ad abitazione principale. Prevista anche l’eventualità di un’abitazione indicata come principale solo per una parte dell’anno: l’esenzione è concessa unicamente per tale periodo. La risoluzione ministeriale conferma che l’esenzione dall’ICI riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale. Questo in via generale. Infatti se il Comune in cui ricade l’immobile ha disciplinato le pertinenze, ad esempio limitandole ad un numero massimo o a determinate categorie catastali, o stabilendo distanze massime dall’abitazione principale, l’esclusione dall’imposta riguarda solo le pertinenze considerate tali dai singoli regolamenti. Sempre in tema di regolamenti comunali, è chiarito che l’esenzione si applica a tutti gli immobili che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali attraverso un apposita regolamentazione. Ma solo se l’assimilazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 maggio 2008). Diversamente l’imposta è dovuta. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affrontano anche il caso dell’esenzione dell’ICI sul “tetto coniugale”, quando il matrimonio è naufragato. Se il proprietario dell’immobile non ne risulta assegnatario, e se lo stesso non possiede un altro immobile destinato ad abitazione principale in quel comune, l’ICI non risulta applicabile.</p>
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		<title>Aggregazione in consorzi e reti d&#8217;impresa per conquistare il mercato degli appalti pubblici</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/aggregazione-in-consorzi-e-reti-dimpresa-per-conquistare-il-mercato-degli-appalti-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[4CNetWork]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Piga]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Carretti]]></category>
		<category><![CDATA[orep]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 18 Giugno 2026 Aggregazione in consorzi e reti d&#8217;impresa per conquistare il mercato degli appalti pubblici Le micro, piccole [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">6 Giugno 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</h1>
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<p>Arrivano i chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’esenzione dall’ICI sulla prima casa, misura introdotta dal Governo Berlusconi con il Decreto Legge 93/2008. A pochi giorni dalla data di scadenza del versamento dell’acconto sull’imposta per l’anno 2008 (16 giugno), il Dipartimento delle Finanze riepiloga e chiarisce le condizioni che permettono di fruire della misura, e scioglie alcuni nodi interpretativi, come, ad esempio quello relativo alle unità immobiliari in comproprietà, alle pertinenze dell’abitazione principale e agli immobili assimilati alla stessa. Confermato che la misura non riguarderà le abitazioni signorili (A1), le ville (A8), i castelli e i palazzi storici (A9). L’oggetto dell’esenzione è ben inquadrato fin dalla premessa: “L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, in sostanza, quella in cui il soggetto ha la residenza anagrafica. In realtà i soggetti possono essere più di uno, come nell’ipotesi di un immobile che rappresenta l’abitazione principale per più comproprietari. In tal caso l’esenzione spetta a ciascun comproprietario. Restando alla fattispecie della comproprietà, se l’unità immobiliare costituisce l’abitazione principale solo per alcuni comproprietari, l’esenzione riguarda solo i soggetti che l’hanno adibita ad abitazione principale. Prevista anche l’eventualità di un’abitazione indicata come principale solo per una parte dell’anno: l’esenzione è concessa unicamente per tale periodo. La risoluzione ministeriale conferma che l’esenzione dall’ICI riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale. Questo in via generale. Infatti se il Comune in cui ricade l’immobile ha disciplinato le pertinenze, ad esempio limitandole ad un numero massimo o a determinate categorie catastali, o stabilendo distanze massime dall’abitazione principale, l’esclusione dall’imposta riguarda solo le pertinenze considerate tali dai singoli regolamenti. Sempre in tema di regolamenti comunali, è chiarito che l’esenzione si applica a tutti gli immobili che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali attraverso un apposita regolamentazione. Ma solo se l’assimilazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 maggio 2008). Diversamente l’imposta è dovuta. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affrontano anche il caso dell’esenzione dell’ICI sul “tetto coniugale”, quando il matrimonio è naufragato. Se il proprietario dell’immobile non ne risulta assegnatario, e se lo stesso non possiede un altro immobile destinato ad abitazione principale in quel comune, l’ICI non risulta applicabile.</p>
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		<title>Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/il-forum-sulla-sostenibilita-di-confartigianato-per-uno-sviluppo-inclusivo-e-a-misura-duomo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[forum sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 18 Giugno 2026·EVENTI Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo Confartigianato punta [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</h1>
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<p>Arrivano i chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’esenzione dall’ICI sulla prima casa, misura introdotta dal Governo Berlusconi con il Decreto Legge 93/2008. A pochi giorni dalla data di scadenza del versamento dell’acconto sull’imposta per l’anno 2008 (16 giugno), il Dipartimento delle Finanze riepiloga e chiarisce le condizioni che permettono di fruire della misura, e scioglie alcuni nodi interpretativi, come, ad esempio quello relativo alle unità immobiliari in comproprietà, alle pertinenze dell’abitazione principale e agli immobili assimilati alla stessa. Confermato che la misura non riguarderà le abitazioni signorili (A1), le ville (A8), i castelli e i palazzi storici (A9). L’oggetto dell’esenzione è ben inquadrato fin dalla premessa: “L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, in sostanza, quella in cui il soggetto ha la residenza anagrafica. In realtà i soggetti possono essere più di uno, come nell’ipotesi di un immobile che rappresenta l’abitazione principale per più comproprietari. In tal caso l’esenzione spetta a ciascun comproprietario. Restando alla fattispecie della comproprietà, se l’unità immobiliare costituisce l’abitazione principale solo per alcuni comproprietari, l’esenzione riguarda solo i soggetti che l’hanno adibita ad abitazione principale. Prevista anche l’eventualità di un’abitazione indicata come principale solo per una parte dell’anno: l’esenzione è concessa unicamente per tale periodo. La risoluzione ministeriale conferma che l’esenzione dall’ICI riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale. Questo in via generale. Infatti se il Comune in cui ricade l’immobile ha disciplinato le pertinenze, ad esempio limitandole ad un numero massimo o a determinate categorie catastali, o stabilendo distanze massime dall’abitazione principale, l’esclusione dall’imposta riguarda solo le pertinenze considerate tali dai singoli regolamenti. Sempre in tema di regolamenti comunali, è chiarito che l’esenzione si applica a tutti gli immobili che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali attraverso un apposita regolamentazione. Ma solo se l’assimilazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 maggio 2008). Diversamente l’imposta è dovuta. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affrontano anche il caso dell’esenzione dell’ICI sul “tetto coniugale”, quando il matrimonio è naufragato. Se il proprietario dell’immobile non ne risulta assegnatario, e se lo stesso non possiede un altro immobile destinato ad abitazione principale in quel comune, l’ICI non risulta applicabile.</p>
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		<title>Artigianale sì, ma soltanto se sei artigiano. Utili chiarimenti dal Mimit sulla nuova legge</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/artigianale-si-ma-soltanto-se-sei-artigiano-utili-chiarimenti-dal-mimit-sulla-nuova-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[artigianale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 17 Giugno 2026·MADE IN ITALY Artigianale sì, ma soltanto se sei artigiano. Utili chiarimenti dal Mimit sulla nuova [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/06/ici-i-chiarimenti-ufficiali-delle-finanze/">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</h1>
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<p>Arrivano i chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’esenzione dall’ICI sulla prima casa, misura introdotta dal Governo Berlusconi con il Decreto Legge 93/2008. A pochi giorni dalla data di scadenza del versamento dell’acconto sull’imposta per l’anno 2008 (16 giugno), il Dipartimento delle Finanze riepiloga e chiarisce le condizioni che permettono di fruire della misura, e scioglie alcuni nodi interpretativi, come, ad esempio quello relativo alle unità immobiliari in comproprietà, alle pertinenze dell’abitazione principale e agli immobili assimilati alla stessa. Confermato che la misura non riguarderà le abitazioni signorili (A1), le ville (A8), i castelli e i palazzi storici (A9). L’oggetto dell’esenzione è ben inquadrato fin dalla premessa: “L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, in sostanza, quella in cui il soggetto ha la residenza anagrafica. In realtà i soggetti possono essere più di uno, come nell’ipotesi di un immobile che rappresenta l’abitazione principale per più comproprietari. In tal caso l’esenzione spetta a ciascun comproprietario. Restando alla fattispecie della comproprietà, se l’unità immobiliare costituisce l’abitazione principale solo per alcuni comproprietari, l’esenzione riguarda solo i soggetti che l’hanno adibita ad abitazione principale. Prevista anche l’eventualità di un’abitazione indicata come principale solo per una parte dell’anno: l’esenzione è concessa unicamente per tale periodo. La risoluzione ministeriale conferma che l’esenzione dall’ICI riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale. Questo in via generale. Infatti se il Comune in cui ricade l’immobile ha disciplinato le pertinenze, ad esempio limitandole ad un numero massimo o a determinate categorie catastali, o stabilendo distanze massime dall’abitazione principale, l’esclusione dall’imposta riguarda solo le pertinenze considerate tali dai singoli regolamenti. Sempre in tema di regolamenti comunali, è chiarito che l’esenzione si applica a tutti gli immobili che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali attraverso un apposita regolamentazione. Ma solo se l’assimilazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 maggio 2008). Diversamente l’imposta è dovuta. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affrontano anche il caso dell’esenzione dell’ICI sul “tetto coniugale”, quando il matrimonio è naufragato. Se il proprietario dell’immobile non ne risulta assegnatario, e se lo stesso non possiede un altro immobile destinato ad abitazione principale in quel comune, l’ICI non risulta applicabile.</p>
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		<title>In vista un accordo per la riapertura di Hormuz. Il conto di oltre cento giorni di crisi</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/in-vista-un-accordo-per-la-riapertura-di-hormuz-il-conto-di-oltre-cento-giorni-di-crisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[HORMUZ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 17 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE In vista un accordo per la riapertura di Hormuz. Il conto di oltre cento [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/06/ici-i-chiarimenti-ufficiali-delle-finanze/">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">6 Giugno 2008</span></div>
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<p>Arrivano i chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’esenzione dall’ICI sulla prima casa, misura introdotta dal Governo Berlusconi con il Decreto Legge 93/2008. A pochi giorni dalla data di scadenza del versamento dell’acconto sull’imposta per l’anno 2008 (16 giugno), il Dipartimento delle Finanze riepiloga e chiarisce le condizioni che permettono di fruire della misura, e scioglie alcuni nodi interpretativi, come, ad esempio quello relativo alle unità immobiliari in comproprietà, alle pertinenze dell’abitazione principale e agli immobili assimilati alla stessa. Confermato che la misura non riguarderà le abitazioni signorili (A1), le ville (A8), i castelli e i palazzi storici (A9). L’oggetto dell’esenzione è ben inquadrato fin dalla premessa: “L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, in sostanza, quella in cui il soggetto ha la residenza anagrafica. In realtà i soggetti possono essere più di uno, come nell’ipotesi di un immobile che rappresenta l’abitazione principale per più comproprietari. In tal caso l’esenzione spetta a ciascun comproprietario. Restando alla fattispecie della comproprietà, se l’unità immobiliare costituisce l’abitazione principale solo per alcuni comproprietari, l’esenzione riguarda solo i soggetti che l’hanno adibita ad abitazione principale. Prevista anche l’eventualità di un’abitazione indicata come principale solo per una parte dell’anno: l’esenzione è concessa unicamente per tale periodo. La risoluzione ministeriale conferma che l’esenzione dall’ICI riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale. Questo in via generale. Infatti se il Comune in cui ricade l’immobile ha disciplinato le pertinenze, ad esempio limitandole ad un numero massimo o a determinate categorie catastali, o stabilendo distanze massime dall’abitazione principale, l’esclusione dall’imposta riguarda solo le pertinenze considerate tali dai singoli regolamenti. Sempre in tema di regolamenti comunali, è chiarito che l’esenzione si applica a tutti gli immobili che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali attraverso un apposita regolamentazione. Ma solo se l’assimilazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 maggio 2008). Diversamente l’imposta è dovuta. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affrontano anche il caso dell’esenzione dell’ICI sul “tetto coniugale”, quando il matrimonio è naufragato. Se il proprietario dell’immobile non ne risulta assegnatario, e se lo stesso non possiede un altro immobile destinato ad abitazione principale in quel comune, l’ICI non risulta applicabile.</p>
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		<title>Dalla crisi del Golfo ai cantieri: le tendenze dell’edilizia nel report di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/dalla-crisi-del-golfo-ai-cantieri-le-tendenze-delledilizia-nel-report-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 13:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 15 Giugno 2026·COSTRUZIONI Dalla crisi del Golfo ai cantieri: le tendenze dell’edilizia nel report di Confartigianato   A metà [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/06/ici-i-chiarimenti-ufficiali-delle-finanze/">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">6 Giugno 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</h1>
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<p>Arrivano i chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’esenzione dall’ICI sulla prima casa, misura introdotta dal Governo Berlusconi con il Decreto Legge 93/2008. A pochi giorni dalla data di scadenza del versamento dell’acconto sull’imposta per l’anno 2008 (16 giugno), il Dipartimento delle Finanze riepiloga e chiarisce le condizioni che permettono di fruire della misura, e scioglie alcuni nodi interpretativi, come, ad esempio quello relativo alle unità immobiliari in comproprietà, alle pertinenze dell’abitazione principale e agli immobili assimilati alla stessa. Confermato che la misura non riguarderà le abitazioni signorili (A1), le ville (A8), i castelli e i palazzi storici (A9). L’oggetto dell’esenzione è ben inquadrato fin dalla premessa: “L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, in sostanza, quella in cui il soggetto ha la residenza anagrafica. In realtà i soggetti possono essere più di uno, come nell’ipotesi di un immobile che rappresenta l’abitazione principale per più comproprietari. In tal caso l’esenzione spetta a ciascun comproprietario. Restando alla fattispecie della comproprietà, se l’unità immobiliare costituisce l’abitazione principale solo per alcuni comproprietari, l’esenzione riguarda solo i soggetti che l’hanno adibita ad abitazione principale. Prevista anche l’eventualità di un’abitazione indicata come principale solo per una parte dell’anno: l’esenzione è concessa unicamente per tale periodo. La risoluzione ministeriale conferma che l’esenzione dall’ICI riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale. Questo in via generale. Infatti se il Comune in cui ricade l’immobile ha disciplinato le pertinenze, ad esempio limitandole ad un numero massimo o a determinate categorie catastali, o stabilendo distanze massime dall’abitazione principale, l’esclusione dall’imposta riguarda solo le pertinenze considerate tali dai singoli regolamenti. Sempre in tema di regolamenti comunali, è chiarito che l’esenzione si applica a tutti gli immobili che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali attraverso un apposita regolamentazione. Ma solo se l’assimilazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 maggio 2008). Diversamente l’imposta è dovuta. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affrontano anche il caso dell’esenzione dell’ICI sul “tetto coniugale”, quando il matrimonio è naufragato. Se il proprietario dell’immobile non ne risulta assegnatario, e se lo stesso non possiede un altro immobile destinato ad abitazione principale in quel comune, l’ICI non risulta applicabile.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/06/ici-i-chiarimenti-ufficiali-delle-finanze/">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Dal Piano per l’Export 40 milioni di euro per le micro e piccole imprese colpite dalla crisi di Hormuz</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/dal-piano-per-lexport-40-milioni-di-euro-per-le-micro-e-piccole-imprese-colpite-dalla-crisi-di-hormuz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[HORMUZ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE Dal Piano per l’Export 40 milioni di euro per le micro e piccole imprese [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">6 Giugno 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</h1>
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<p>Arrivano i chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’esenzione dall’ICI sulla prima casa, misura introdotta dal Governo Berlusconi con il Decreto Legge 93/2008. A pochi giorni dalla data di scadenza del versamento dell’acconto sull’imposta per l’anno 2008 (16 giugno), il Dipartimento delle Finanze riepiloga e chiarisce le condizioni che permettono di fruire della misura, e scioglie alcuni nodi interpretativi, come, ad esempio quello relativo alle unità immobiliari in comproprietà, alle pertinenze dell’abitazione principale e agli immobili assimilati alla stessa. Confermato che la misura non riguarderà le abitazioni signorili (A1), le ville (A8), i castelli e i palazzi storici (A9). L’oggetto dell’esenzione è ben inquadrato fin dalla premessa: “L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, in sostanza, quella in cui il soggetto ha la residenza anagrafica. In realtà i soggetti possono essere più di uno, come nell’ipotesi di un immobile che rappresenta l’abitazione principale per più comproprietari. In tal caso l’esenzione spetta a ciascun comproprietario. Restando alla fattispecie della comproprietà, se l’unità immobiliare costituisce l’abitazione principale solo per alcuni comproprietari, l’esenzione riguarda solo i soggetti che l’hanno adibita ad abitazione principale. Prevista anche l’eventualità di un’abitazione indicata come principale solo per una parte dell’anno: l’esenzione è concessa unicamente per tale periodo. La risoluzione ministeriale conferma che l’esenzione dall’ICI riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale. Questo in via generale. Infatti se il Comune in cui ricade l’immobile ha disciplinato le pertinenze, ad esempio limitandole ad un numero massimo o a determinate categorie catastali, o stabilendo distanze massime dall’abitazione principale, l’esclusione dall’imposta riguarda solo le pertinenze considerate tali dai singoli regolamenti. Sempre in tema di regolamenti comunali, è chiarito che l’esenzione si applica a tutti gli immobili che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali attraverso un apposita regolamentazione. Ma solo se l’assimilazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 maggio 2008). Diversamente l’imposta è dovuta. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affrontano anche il caso dell’esenzione dell’ICI sul “tetto coniugale”, quando il matrimonio è naufragato. Se il proprietario dell’immobile non ne risulta assegnatario, e se lo stesso non possiede un altro immobile destinato ad abitazione principale in quel comune, l’ICI non risulta applicabile.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli: &#8220;L&#8217;artigianato è motore del turismo diffuso e sostenibile che valorizza il brand Italia&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/il-presidente-granelli-lartigianato-e-motore-del-turismo-diffuso-e-sostenibile-che-valorizza-il-brand-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Vespa]]></category>
		<category><![CDATA[forum in masseria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 14 Giugno 2026·TURISMO Il Presidente Granelli: &#8220;L&#8217;artigianato è motore del turismo diffuso e sostenibile che valorizza il brand Italia&#8221; [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</h1>
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<p>Arrivano i chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’esenzione dall’ICI sulla prima casa, misura introdotta dal Governo Berlusconi con il Decreto Legge 93/2008. A pochi giorni dalla data di scadenza del versamento dell’acconto sull’imposta per l’anno 2008 (16 giugno), il Dipartimento delle Finanze riepiloga e chiarisce le condizioni che permettono di fruire della misura, e scioglie alcuni nodi interpretativi, come, ad esempio quello relativo alle unità immobiliari in comproprietà, alle pertinenze dell’abitazione principale e agli immobili assimilati alla stessa. Confermato che la misura non riguarderà le abitazioni signorili (A1), le ville (A8), i castelli e i palazzi storici (A9). L’oggetto dell’esenzione è ben inquadrato fin dalla premessa: “L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, in sostanza, quella in cui il soggetto ha la residenza anagrafica. In realtà i soggetti possono essere più di uno, come nell’ipotesi di un immobile che rappresenta l’abitazione principale per più comproprietari. In tal caso l’esenzione spetta a ciascun comproprietario. Restando alla fattispecie della comproprietà, se l’unità immobiliare costituisce l’abitazione principale solo per alcuni comproprietari, l’esenzione riguarda solo i soggetti che l’hanno adibita ad abitazione principale. Prevista anche l’eventualità di un’abitazione indicata come principale solo per una parte dell’anno: l’esenzione è concessa unicamente per tale periodo. La risoluzione ministeriale conferma che l’esenzione dall’ICI riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale. Questo in via generale. Infatti se il Comune in cui ricade l’immobile ha disciplinato le pertinenze, ad esempio limitandole ad un numero massimo o a determinate categorie catastali, o stabilendo distanze massime dall’abitazione principale, l’esclusione dall’imposta riguarda solo le pertinenze considerate tali dai singoli regolamenti. Sempre in tema di regolamenti comunali, è chiarito che l’esenzione si applica a tutti gli immobili che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali attraverso un apposita regolamentazione. Ma solo se l’assimilazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 maggio 2008). Diversamente l’imposta è dovuta. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affrontano anche il caso dell’esenzione dell’ICI sul “tetto coniugale”, quando il matrimonio è naufragato. Se il proprietario dell’immobile non ne risulta assegnatario, e se lo stesso non possiede un altro immobile destinato ad abitazione principale in quel comune, l’ICI non risulta applicabile.</p>
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		<title>Transizione 5.0: al via le prenotazioni per il nuovo iperammortamento</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/transizione-5-0-al-via-le-prenotazioni-per-il-nuovo-iperammortamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[iperammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione 5.0]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026·TRANSIZIONE 5.0 Transizione 5.0: al via le prenotazioni per il nuovo iperammortamento Al via lo strumento per [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</h1>
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<p>Arrivano i chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’esenzione dall’ICI sulla prima casa, misura introdotta dal Governo Berlusconi con il Decreto Legge 93/2008. A pochi giorni dalla data di scadenza del versamento dell’acconto sull’imposta per l’anno 2008 (16 giugno), il Dipartimento delle Finanze riepiloga e chiarisce le condizioni che permettono di fruire della misura, e scioglie alcuni nodi interpretativi, come, ad esempio quello relativo alle unità immobiliari in comproprietà, alle pertinenze dell’abitazione principale e agli immobili assimilati alla stessa. Confermato che la misura non riguarderà le abitazioni signorili (A1), le ville (A8), i castelli e i palazzi storici (A9). L’oggetto dell’esenzione è ben inquadrato fin dalla premessa: “L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, in sostanza, quella in cui il soggetto ha la residenza anagrafica. In realtà i soggetti possono essere più di uno, come nell’ipotesi di un immobile che rappresenta l’abitazione principale per più comproprietari. In tal caso l’esenzione spetta a ciascun comproprietario. Restando alla fattispecie della comproprietà, se l’unità immobiliare costituisce l’abitazione principale solo per alcuni comproprietari, l’esenzione riguarda solo i soggetti che l’hanno adibita ad abitazione principale. Prevista anche l’eventualità di un’abitazione indicata come principale solo per una parte dell’anno: l’esenzione è concessa unicamente per tale periodo. La risoluzione ministeriale conferma che l’esenzione dall’ICI riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale. Questo in via generale. Infatti se il Comune in cui ricade l’immobile ha disciplinato le pertinenze, ad esempio limitandole ad un numero massimo o a determinate categorie catastali, o stabilendo distanze massime dall’abitazione principale, l’esclusione dall’imposta riguarda solo le pertinenze considerate tali dai singoli regolamenti. Sempre in tema di regolamenti comunali, è chiarito che l’esenzione si applica a tutti gli immobili che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali attraverso un apposita regolamentazione. Ma solo se l’assimilazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 maggio 2008). Diversamente l’imposta è dovuta. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affrontano anche il caso dell’esenzione dell’ICI sul “tetto coniugale”, quando il matrimonio è naufragato. Se il proprietario dell’immobile non ne risulta assegnatario, e se lo stesso non possiede un altro immobile destinato ad abitazione principale in quel comune, l’ICI non risulta applicabile.</p>
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		<title>Lucio Caracciolo (Limes): “Il futuro è nella storia del nostro artigianato e nella cultura profonda dell&#8217;Italia&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[limes]]></category>
		<category><![CDATA[lucio caracciolo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026·EVENTI Lucio Caracciolo (Limes): “Il futuro è nella storia del nostro artigianato e nella cultura profonda dell&#8217;Italia&#8221; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/06/ici-i-chiarimenti-ufficiali-delle-finanze/">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<p>Arrivano i chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’esenzione dall’ICI sulla prima casa, misura introdotta dal Governo Berlusconi con il Decreto Legge 93/2008. A pochi giorni dalla data di scadenza del versamento dell’acconto sull’imposta per l’anno 2008 (16 giugno), il Dipartimento delle Finanze riepiloga e chiarisce le condizioni che permettono di fruire della misura, e scioglie alcuni nodi interpretativi, come, ad esempio quello relativo alle unità immobiliari in comproprietà, alle pertinenze dell’abitazione principale e agli immobili assimilati alla stessa. Confermato che la misura non riguarderà le abitazioni signorili (A1), le ville (A8), i castelli e i palazzi storici (A9). L’oggetto dell’esenzione è ben inquadrato fin dalla premessa: “L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, in sostanza, quella in cui il soggetto ha la residenza anagrafica. In realtà i soggetti possono essere più di uno, come nell’ipotesi di un immobile che rappresenta l’abitazione principale per più comproprietari. In tal caso l’esenzione spetta a ciascun comproprietario. Restando alla fattispecie della comproprietà, se l’unità immobiliare costituisce l’abitazione principale solo per alcuni comproprietari, l’esenzione riguarda solo i soggetti che l’hanno adibita ad abitazione principale. Prevista anche l’eventualità di un’abitazione indicata come principale solo per una parte dell’anno: l’esenzione è concessa unicamente per tale periodo. La risoluzione ministeriale conferma che l’esenzione dall’ICI riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale. Questo in via generale. Infatti se il Comune in cui ricade l’immobile ha disciplinato le pertinenze, ad esempio limitandole ad un numero massimo o a determinate categorie catastali, o stabilendo distanze massime dall’abitazione principale, l’esclusione dall’imposta riguarda solo le pertinenze considerate tali dai singoli regolamenti. Sempre in tema di regolamenti comunali, è chiarito che l’esenzione si applica a tutti gli immobili che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali attraverso un apposita regolamentazione. Ma solo se l’assimilazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 maggio 2008). Diversamente l’imposta è dovuta. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affrontano anche il caso dell’esenzione dell’ICI sul “tetto coniugale”, quando il matrimonio è naufragato. Se il proprietario dell’immobile non ne risulta assegnatario, e se lo stesso non possiede un altro immobile destinato ad abitazione principale in quel comune, l’ICI non risulta applicabile.</p>
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		<title>Trappole col fiocco e soffitti di cristallo: focus di Spirito artigiano sulla condizione femminile</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/trappole-col-fiocco-e-soffitti-di-cristallo-focus-di-spirito-artigiano-sulla-condizione-femminile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Spirito artigiano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026 Trappole col fiocco e soffitti di cristallo: focus di Spirito artigiano sulla condizione femminile Al centro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/06/ici-i-chiarimenti-ufficiali-delle-finanze/">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">6 Giugno 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</h1>
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<p>Arrivano i chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’esenzione dall’ICI sulla prima casa, misura introdotta dal Governo Berlusconi con il Decreto Legge 93/2008. A pochi giorni dalla data di scadenza del versamento dell’acconto sull’imposta per l’anno 2008 (16 giugno), il Dipartimento delle Finanze riepiloga e chiarisce le condizioni che permettono di fruire della misura, e scioglie alcuni nodi interpretativi, come, ad esempio quello relativo alle unità immobiliari in comproprietà, alle pertinenze dell’abitazione principale e agli immobili assimilati alla stessa. Confermato che la misura non riguarderà le abitazioni signorili (A1), le ville (A8), i castelli e i palazzi storici (A9). L’oggetto dell’esenzione è ben inquadrato fin dalla premessa: “L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, in sostanza, quella in cui il soggetto ha la residenza anagrafica. In realtà i soggetti possono essere più di uno, come nell’ipotesi di un immobile che rappresenta l’abitazione principale per più comproprietari. In tal caso l’esenzione spetta a ciascun comproprietario. Restando alla fattispecie della comproprietà, se l’unità immobiliare costituisce l’abitazione principale solo per alcuni comproprietari, l’esenzione riguarda solo i soggetti che l’hanno adibita ad abitazione principale. Prevista anche l’eventualità di un’abitazione indicata come principale solo per una parte dell’anno: l’esenzione è concessa unicamente per tale periodo. La risoluzione ministeriale conferma che l’esenzione dall’ICI riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale. Questo in via generale. Infatti se il Comune in cui ricade l’immobile ha disciplinato le pertinenze, ad esempio limitandole ad un numero massimo o a determinate categorie catastali, o stabilendo distanze massime dall’abitazione principale, l’esclusione dall’imposta riguarda solo le pertinenze considerate tali dai singoli regolamenti. Sempre in tema di regolamenti comunali, è chiarito che l’esenzione si applica a tutti gli immobili che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali attraverso un apposita regolamentazione. Ma solo se l’assimilazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 maggio 2008). Diversamente l’imposta è dovuta. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affrontano anche il caso dell’esenzione dell’ICI sul “tetto coniugale”, quando il matrimonio è naufragato. Se il proprietario dell’immobile non ne risulta assegnatario, e se lo stesso non possiede un altro immobile destinato ad abitazione principale in quel comune, l’ICI non risulta applicabile.</p>
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		<title>Bassa crescita dell’Italia: i nodi da sciogliere nell’audizione di Confartigianato alla Camera</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 06:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[audizione Camera]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 12 Giugno 2026·PIL Bassa crescita dell’Italia: i nodi da sciogliere nell’audizione di Confartigianato alla Camera Sulla dinamica del PIL [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/06/ici-i-chiarimenti-ufficiali-delle-finanze/">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze</h1>
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<p>Arrivano i chiarimenti ufficiali del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’esenzione dall’ICI sulla prima casa, misura introdotta dal Governo Berlusconi con il Decreto Legge 93/2008. A pochi giorni dalla data di scadenza del versamento dell’acconto sull’imposta per l’anno 2008 (16 giugno), il Dipartimento delle Finanze riepiloga e chiarisce le condizioni che permettono di fruire della misura, e scioglie alcuni nodi interpretativi, come, ad esempio quello relativo alle unità immobiliari in comproprietà, alle pertinenze dell’abitazione principale e agli immobili assimilati alla stessa. Confermato che la misura non riguarderà le abitazioni signorili (A1), le ville (A8), i castelli e i palazzi storici (A9). L’oggetto dell’esenzione è ben inquadrato fin dalla premessa: “L’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, in sostanza, quella in cui il soggetto ha la residenza anagrafica. In realtà i soggetti possono essere più di uno, come nell’ipotesi di un immobile che rappresenta l’abitazione principale per più comproprietari. In tal caso l’esenzione spetta a ciascun comproprietario. Restando alla fattispecie della comproprietà, se l’unità immobiliare costituisce l’abitazione principale solo per alcuni comproprietari, l’esenzione riguarda solo i soggetti che l’hanno adibita ad abitazione principale. Prevista anche l’eventualità di un’abitazione indicata come principale solo per una parte dell’anno: l’esenzione è concessa unicamente per tale periodo. La risoluzione ministeriale conferma che l’esenzione dall’ICI riguarda anche le pertinenze dell’abitazione principale. Questo in via generale. Infatti se il Comune in cui ricade l’immobile ha disciplinato le pertinenze, ad esempio limitandole ad un numero massimo o a determinate categorie catastali, o stabilendo distanze massime dall’abitazione principale, l’esclusione dall’imposta riguarda solo le pertinenze considerate tali dai singoli regolamenti. Sempre in tema di regolamenti comunali, è chiarito che l’esenzione si applica a tutti gli immobili che il Comune ha assimilato alle abitazioni principali attraverso un apposita regolamentazione. Ma solo se l’assimilazione è avvenuta prima dell’entrata in vigore del decreto legge (29 maggio 2008). Diversamente l’imposta è dovuta. I chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze affrontano anche il caso dell’esenzione dell’ICI sul “tetto coniugale”, quando il matrimonio è naufragato. Se il proprietario dell’immobile non ne risulta assegnatario, e se lo stesso non possiede un altro immobile destinato ad abitazione principale in quel comune, l’ICI non risulta applicabile.</p>
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		<title>Ici: i chiarimenti ufficiali delle finanze - Confartigianato Imprese </title>
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		<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
		<lastBuildDate>Thu, 05 Jun 2008 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
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