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	<title>Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio - Confartigianato Imprese</title>
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	<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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	<title>Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Il Viceministro Leo a Confartigianato: “Dalla riforma della legge quadro dell’artigianato benefici per crescita e fisco”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 13:43:16 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Maurizio Leo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 1 Ottobre 2026·FISCO Il Viceministro Leo a Confartigianato: “Dalla riforma della legge quadro dell’artigianato benefici per crescita e fisco” [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/libro-unico-del-lavoro-chiarite-le-sanzioni-applicabili-nel-periodo-transitorio/">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7488 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</h1>
</div>
</div>
<p>Il Ministero del Lavoro, accogliendo una richiesta di Confartigianato, ha sgombrato il campo dai dubbi interpretativi in materia di Libro Unico del Lavoro, in particolare sulle sanzioni applicabili nel periodo transitorio 25 giugno-18 agosto 2008. L’importante chiarimento, contenuto in una nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva diramata alle strutture periferiche il 30 ottobre, cita testualmente le motivazioni alla base dell’atto: “Circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli interventi di loro competenza”. In sostanza, il Ministero invita i propri uffici territoriali a non dare corso a tutti i verbali, anche quelli che non siano stati oggetto di scritti difensivi, per i quali siano state applicate sanzioni differenti da quelle indicate nella nota ministeriale. Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda proprio la più pesante delle conseguenze pecuniarie: la maxi sanzione compresa tra 4.000 e 12.000 euro prevista per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori. A partire dal 25 giugno tale sanzione non è più applicabile (abrogata dall’art.39, comma 10 lett. J); trova invece applicazione l’art.195 del DPR 1124/1965 che prevede una sanzione da 125 a 770 euro. Ma bisogna fare attenzione: l’abolizione della maxi sanzione riguarda unicamente le “condotte poste in essere dal 25 giugno 2008”, il che significa che continuerà ad essere applicata per quelle precedenti tale data, anche se contestate successivamente al 25 giugno 2008. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato a un consulente la tenuta del libro paga-sezione presenze o del Libro unico del lavoro, l’omessa esibizione al personale ispettivo di detti libri obbligatori può essere sanzionata solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla richiesta. Nuovi termini anche per sanzioni relative alle violazioni connesse all’obbligo di aggiornamento del libro paga-sezione presenze e del neo istituito LUL, che andranno effettuate entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (es. lavoro straordinario, assenze per malattia etc.) c’è più tempo: entro il 16 del mese “ulteriormente” successivo.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli su Il Foglio: &#8220;Quante paure infondate per la crescita degli artigiani&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/il-presidente-granelli-su-il-foglio-quante-paure-infondate-per-la-crescita-degli-artigiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 07:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
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		<category><![CDATA[Il Foglio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Media 1 Ottobre 2026·RIFORMA LEGGE QUADRO Il Presidente Granelli su Il Foglio: &#8220;Quante paure infondate per la crescita degli artigiani&#8221; [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7488 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<h1 class="headInModule single_post">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</h1>
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<p>Il Ministero del Lavoro, accogliendo una richiesta di Confartigianato, ha sgombrato il campo dai dubbi interpretativi in materia di Libro Unico del Lavoro, in particolare sulle sanzioni applicabili nel periodo transitorio 25 giugno-18 agosto 2008. L’importante chiarimento, contenuto in una nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva diramata alle strutture periferiche il 30 ottobre, cita testualmente le motivazioni alla base dell’atto: “Circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli interventi di loro competenza”. In sostanza, il Ministero invita i propri uffici territoriali a non dare corso a tutti i verbali, anche quelli che non siano stati oggetto di scritti difensivi, per i quali siano state applicate sanzioni differenti da quelle indicate nella nota ministeriale. Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda proprio la più pesante delle conseguenze pecuniarie: la maxi sanzione compresa tra 4.000 e 12.000 euro prevista per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori. A partire dal 25 giugno tale sanzione non è più applicabile (abrogata dall’art.39, comma 10 lett. J); trova invece applicazione l’art.195 del DPR 1124/1965 che prevede una sanzione da 125 a 770 euro. Ma bisogna fare attenzione: l’abolizione della maxi sanzione riguarda unicamente le “condotte poste in essere dal 25 giugno 2008”, il che significa che continuerà ad essere applicata per quelle precedenti tale data, anche se contestate successivamente al 25 giugno 2008. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato a un consulente la tenuta del libro paga-sezione presenze o del Libro unico del lavoro, l’omessa esibizione al personale ispettivo di detti libri obbligatori può essere sanzionata solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla richiesta. Nuovi termini anche per sanzioni relative alle violazioni connesse all’obbligo di aggiornamento del libro paga-sezione presenze e del neo istituito LUL, che andranno effettuate entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (es. lavoro straordinario, assenze per malattia etc.) c’è più tempo: entro il 16 del mese “ulteriormente” successivo.</p>
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		<title>Economia e imprese nelle strettoie del Medio Oriente e delle politiche economiche. L’analisi su IlSussidiario.net</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/economia-e-imprese-nelle-strettoie-del-medio-oriente-e-delle-politiche-economiche-lanalisi-su-ilsussidiario-net/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 13:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 30 Settembre 2026·MEDIA Economia e imprese nelle strettoie del Medio Oriente e delle politiche economiche. L’analisi su IlSussidiario.net L’economia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/libro-unico-del-lavoro-chiarite-le-sanzioni-applicabili-nel-periodo-transitorio/">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7488 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<h1 class="headInModule single_post">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</h1>
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<p>Il Ministero del Lavoro, accogliendo una richiesta di Confartigianato, ha sgombrato il campo dai dubbi interpretativi in materia di Libro Unico del Lavoro, in particolare sulle sanzioni applicabili nel periodo transitorio 25 giugno-18 agosto 2008. L’importante chiarimento, contenuto in una nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva diramata alle strutture periferiche il 30 ottobre, cita testualmente le motivazioni alla base dell’atto: “Circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli interventi di loro competenza”. In sostanza, il Ministero invita i propri uffici territoriali a non dare corso a tutti i verbali, anche quelli che non siano stati oggetto di scritti difensivi, per i quali siano state applicate sanzioni differenti da quelle indicate nella nota ministeriale. Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda proprio la più pesante delle conseguenze pecuniarie: la maxi sanzione compresa tra 4.000 e 12.000 euro prevista per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori. A partire dal 25 giugno tale sanzione non è più applicabile (abrogata dall’art.39, comma 10 lett. J); trova invece applicazione l’art.195 del DPR 1124/1965 che prevede una sanzione da 125 a 770 euro. Ma bisogna fare attenzione: l’abolizione della maxi sanzione riguarda unicamente le “condotte poste in essere dal 25 giugno 2008”, il che significa che continuerà ad essere applicata per quelle precedenti tale data, anche se contestate successivamente al 25 giugno 2008. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato a un consulente la tenuta del libro paga-sezione presenze o del Libro unico del lavoro, l’omessa esibizione al personale ispettivo di detti libri obbligatori può essere sanzionata solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla richiesta. Nuovi termini anche per sanzioni relative alle violazioni connesse all’obbligo di aggiornamento del libro paga-sezione presenze e del neo istituito LUL, che andranno effettuate entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (es. lavoro straordinario, assenze per malattia etc.) c’è più tempo: entro il 16 del mese “ulteriormente” successivo.</p>
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		<title>Confartigianato e Zucchetti lanciano il progetto &#8220;Artigianato Digitale&#8221;. Siglato accordo strategico per l&#8217;innovazione delle Mpmi</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/confartigianato-e-zucchetti-lanciano-il-progetto-artigianato-digitale-siglato-accordo-strategico-per-linnovazione-delle-mpmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 11:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
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		<category><![CDATA[Zucchetti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 30 Settembre 2026·INNOVAZIONE Confartigianato e Zucchetti lanciano il progetto &#8220;Artigianato Digitale&#8221;. Siglato accordo strategico per l&#8217;innovazione delle Mpmi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/libro-unico-del-lavoro-chiarite-le-sanzioni-applicabili-nel-periodo-transitorio/">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7488 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<h1 class="headInModule single_post">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</h1>
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<p>Il Ministero del Lavoro, accogliendo una richiesta di Confartigianato, ha sgombrato il campo dai dubbi interpretativi in materia di Libro Unico del Lavoro, in particolare sulle sanzioni applicabili nel periodo transitorio 25 giugno-18 agosto 2008. L’importante chiarimento, contenuto in una nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva diramata alle strutture periferiche il 30 ottobre, cita testualmente le motivazioni alla base dell’atto: “Circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli interventi di loro competenza”. In sostanza, il Ministero invita i propri uffici territoriali a non dare corso a tutti i verbali, anche quelli che non siano stati oggetto di scritti difensivi, per i quali siano state applicate sanzioni differenti da quelle indicate nella nota ministeriale. Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda proprio la più pesante delle conseguenze pecuniarie: la maxi sanzione compresa tra 4.000 e 12.000 euro prevista per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori. A partire dal 25 giugno tale sanzione non è più applicabile (abrogata dall’art.39, comma 10 lett. J); trova invece applicazione l’art.195 del DPR 1124/1965 che prevede una sanzione da 125 a 770 euro. Ma bisogna fare attenzione: l’abolizione della maxi sanzione riguarda unicamente le “condotte poste in essere dal 25 giugno 2008”, il che significa che continuerà ad essere applicata per quelle precedenti tale data, anche se contestate successivamente al 25 giugno 2008. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato a un consulente la tenuta del libro paga-sezione presenze o del Libro unico del lavoro, l’omessa esibizione al personale ispettivo di detti libri obbligatori può essere sanzionata solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla richiesta. Nuovi termini anche per sanzioni relative alle violazioni connesse all’obbligo di aggiornamento del libro paga-sezione presenze e del neo istituito LUL, che andranno effettuate entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (es. lavoro straordinario, assenze per malattia etc.) c’è più tempo: entro il 16 del mese “ulteriormente” successivo.</p>
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		<title>Le Confederazioni artigiane: &#8220;In riforma legge quadro nessuna distorsione concorrenza&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/le-confederazioni-artigiane-in-riforma-legge-quadro-nessuna-distorsione-concorrenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 09:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
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		<category><![CDATA[Legge quadro artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[riforma legge quadro artigianato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 26 Settembre 2026·RIFORMA LEGGE QUADRO Le Confederazioni artigiane: &#8220;In riforma legge quadro nessuna distorsione concorrenza&#8221; «Il dibattito sulla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/libro-unico-del-lavoro-chiarite-le-sanzioni-applicabili-nel-periodo-transitorio/">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7488 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</h1>
</div>
</div>
<p>Il Ministero del Lavoro, accogliendo una richiesta di Confartigianato, ha sgombrato il campo dai dubbi interpretativi in materia di Libro Unico del Lavoro, in particolare sulle sanzioni applicabili nel periodo transitorio 25 giugno-18 agosto 2008. L’importante chiarimento, contenuto in una nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva diramata alle strutture periferiche il 30 ottobre, cita testualmente le motivazioni alla base dell’atto: “Circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli interventi di loro competenza”. In sostanza, il Ministero invita i propri uffici territoriali a non dare corso a tutti i verbali, anche quelli che non siano stati oggetto di scritti difensivi, per i quali siano state applicate sanzioni differenti da quelle indicate nella nota ministeriale. Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda proprio la più pesante delle conseguenze pecuniarie: la maxi sanzione compresa tra 4.000 e 12.000 euro prevista per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori. A partire dal 25 giugno tale sanzione non è più applicabile (abrogata dall’art.39, comma 10 lett. J); trova invece applicazione l’art.195 del DPR 1124/1965 che prevede una sanzione da 125 a 770 euro. Ma bisogna fare attenzione: l’abolizione della maxi sanzione riguarda unicamente le “condotte poste in essere dal 25 giugno 2008”, il che significa che continuerà ad essere applicata per quelle precedenti tale data, anche se contestate successivamente al 25 giugno 2008. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato a un consulente la tenuta del libro paga-sezione presenze o del Libro unico del lavoro, l’omessa esibizione al personale ispettivo di detti libri obbligatori può essere sanzionata solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla richiesta. Nuovi termini anche per sanzioni relative alle violazioni connesse all’obbligo di aggiornamento del libro paga-sezione presenze e del neo istituito LUL, che andranno effettuate entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (es. lavoro straordinario, assenze per malattia etc.) c’è più tempo: entro il 16 del mese “ulteriormente” successivo.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/libro-unico-del-lavoro-chiarite-le-sanzioni-applicabili-nel-periodo-transitorio/">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Su Spirito artigiano le sfide per le imprese tra IA e competenze umane</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 09:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Spirito artigiano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 25 Settembre 2026·MEDIA Su Spirito artigiano le sfide per le imprese tra IA e competenze umane Il nuovo numero [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/libro-unico-del-lavoro-chiarite-le-sanzioni-applicabili-nel-periodo-transitorio/">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7488 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</h1>
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</div>
<p>Il Ministero del Lavoro, accogliendo una richiesta di Confartigianato, ha sgombrato il campo dai dubbi interpretativi in materia di Libro Unico del Lavoro, in particolare sulle sanzioni applicabili nel periodo transitorio 25 giugno-18 agosto 2008. L’importante chiarimento, contenuto in una nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva diramata alle strutture periferiche il 30 ottobre, cita testualmente le motivazioni alla base dell’atto: “Circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli interventi di loro competenza”. In sostanza, il Ministero invita i propri uffici territoriali a non dare corso a tutti i verbali, anche quelli che non siano stati oggetto di scritti difensivi, per i quali siano state applicate sanzioni differenti da quelle indicate nella nota ministeriale. Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda proprio la più pesante delle conseguenze pecuniarie: la maxi sanzione compresa tra 4.000 e 12.000 euro prevista per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori. A partire dal 25 giugno tale sanzione non è più applicabile (abrogata dall’art.39, comma 10 lett. J); trova invece applicazione l’art.195 del DPR 1124/1965 che prevede una sanzione da 125 a 770 euro. Ma bisogna fare attenzione: l’abolizione della maxi sanzione riguarda unicamente le “condotte poste in essere dal 25 giugno 2008”, il che significa che continuerà ad essere applicata per quelle precedenti tale data, anche se contestate successivamente al 25 giugno 2008. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato a un consulente la tenuta del libro paga-sezione presenze o del Libro unico del lavoro, l’omessa esibizione al personale ispettivo di detti libri obbligatori può essere sanzionata solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla richiesta. Nuovi termini anche per sanzioni relative alle violazioni connesse all’obbligo di aggiornamento del libro paga-sezione presenze e del neo istituito LUL, che andranno effettuate entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (es. lavoro straordinario, assenze per malattia etc.) c’è più tempo: entro il 16 del mese “ulteriormente” successivo.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/libro-unico-del-lavoro-chiarite-le-sanzioni-applicabili-nel-periodo-transitorio/">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Rotte marittime sotto pressione: 123,9 miliardi di euro di interscambio via nave con Asia e Oceania</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/rotte-marittime-sotto-pressione-1239-miliardi-di-euro-di-interscambio-via-nave-con-asia-e-oceania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 24 Settembre 2026·ESPORTAZIONI Rotte marittime sotto pressione: 123,9 miliardi di euro di interscambio via nave con Asia e Oceania [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7488 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<h1 class="headInModule single_post">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</h1>
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<p>Il Ministero del Lavoro, accogliendo una richiesta di Confartigianato, ha sgombrato il campo dai dubbi interpretativi in materia di Libro Unico del Lavoro, in particolare sulle sanzioni applicabili nel periodo transitorio 25 giugno-18 agosto 2008. L’importante chiarimento, contenuto in una nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva diramata alle strutture periferiche il 30 ottobre, cita testualmente le motivazioni alla base dell’atto: “Circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli interventi di loro competenza”. In sostanza, il Ministero invita i propri uffici territoriali a non dare corso a tutti i verbali, anche quelli che non siano stati oggetto di scritti difensivi, per i quali siano state applicate sanzioni differenti da quelle indicate nella nota ministeriale. Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda proprio la più pesante delle conseguenze pecuniarie: la maxi sanzione compresa tra 4.000 e 12.000 euro prevista per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori. A partire dal 25 giugno tale sanzione non è più applicabile (abrogata dall’art.39, comma 10 lett. J); trova invece applicazione l’art.195 del DPR 1124/1965 che prevede una sanzione da 125 a 770 euro. Ma bisogna fare attenzione: l’abolizione della maxi sanzione riguarda unicamente le “condotte poste in essere dal 25 giugno 2008”, il che significa che continuerà ad essere applicata per quelle precedenti tale data, anche se contestate successivamente al 25 giugno 2008. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato a un consulente la tenuta del libro paga-sezione presenze o del Libro unico del lavoro, l’omessa esibizione al personale ispettivo di detti libri obbligatori può essere sanzionata solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla richiesta. Nuovi termini anche per sanzioni relative alle violazioni connesse all’obbligo di aggiornamento del libro paga-sezione presenze e del neo istituito LUL, che andranno effettuate entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (es. lavoro straordinario, assenze per malattia etc.) c’è più tempo: entro il 16 del mese “ulteriormente” successivo.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/libro-unico-del-lavoro-chiarite-le-sanzioni-applicabili-nel-periodo-transitorio/">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Piccole imprese, grandi transizioni: Confartigianato &#8216;fa scuola&#8217; su energie e sostenibilità</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 15:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 23 Settembre 2026·EVENTI Piccole imprese, grandi transizioni: Confartigianato &#8216;fa scuola&#8217; su energie e sostenibilità Energia, geopolitica, transizione ecologica, innovazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/libro-unico-del-lavoro-chiarite-le-sanzioni-applicabili-nel-periodo-transitorio/">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7488 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</h1>
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<p>Il Ministero del Lavoro, accogliendo una richiesta di Confartigianato, ha sgombrato il campo dai dubbi interpretativi in materia di Libro Unico del Lavoro, in particolare sulle sanzioni applicabili nel periodo transitorio 25 giugno-18 agosto 2008. L’importante chiarimento, contenuto in una nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva diramata alle strutture periferiche il 30 ottobre, cita testualmente le motivazioni alla base dell’atto: “Circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli interventi di loro competenza”. In sostanza, il Ministero invita i propri uffici territoriali a non dare corso a tutti i verbali, anche quelli che non siano stati oggetto di scritti difensivi, per i quali siano state applicate sanzioni differenti da quelle indicate nella nota ministeriale. Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda proprio la più pesante delle conseguenze pecuniarie: la maxi sanzione compresa tra 4.000 e 12.000 euro prevista per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori. A partire dal 25 giugno tale sanzione non è più applicabile (abrogata dall’art.39, comma 10 lett. J); trova invece applicazione l’art.195 del DPR 1124/1965 che prevede una sanzione da 125 a 770 euro. Ma bisogna fare attenzione: l’abolizione della maxi sanzione riguarda unicamente le “condotte poste in essere dal 25 giugno 2008”, il che significa che continuerà ad essere applicata per quelle precedenti tale data, anche se contestate successivamente al 25 giugno 2008. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato a un consulente la tenuta del libro paga-sezione presenze o del Libro unico del lavoro, l’omessa esibizione al personale ispettivo di detti libri obbligatori può essere sanzionata solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla richiesta. Nuovi termini anche per sanzioni relative alle violazioni connesse all’obbligo di aggiornamento del libro paga-sezione presenze e del neo istituito LUL, che andranno effettuate entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (es. lavoro straordinario, assenze per malattia etc.) c’è più tempo: entro il 16 del mese “ulteriormente” successivo.</p>
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		<title>Con data center boom consumi elettrici: + 398 TWh entro il 2030 in Usa, Cina e Ue</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 09:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=133238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 23 Settembre 2026·ENERGIA Con data center boom consumi elettrici: + 398 TWh entro il 2030 in Usa, Cina [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/libro-unico-del-lavoro-chiarite-le-sanzioni-applicabili-nel-periodo-transitorio/">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7488 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</h1>
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</div>
<p>Il Ministero del Lavoro, accogliendo una richiesta di Confartigianato, ha sgombrato il campo dai dubbi interpretativi in materia di Libro Unico del Lavoro, in particolare sulle sanzioni applicabili nel periodo transitorio 25 giugno-18 agosto 2008. L’importante chiarimento, contenuto in una nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva diramata alle strutture periferiche il 30 ottobre, cita testualmente le motivazioni alla base dell’atto: “Circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli interventi di loro competenza”. In sostanza, il Ministero invita i propri uffici territoriali a non dare corso a tutti i verbali, anche quelli che non siano stati oggetto di scritti difensivi, per i quali siano state applicate sanzioni differenti da quelle indicate nella nota ministeriale. Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda proprio la più pesante delle conseguenze pecuniarie: la maxi sanzione compresa tra 4.000 e 12.000 euro prevista per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori. A partire dal 25 giugno tale sanzione non è più applicabile (abrogata dall’art.39, comma 10 lett. J); trova invece applicazione l’art.195 del DPR 1124/1965 che prevede una sanzione da 125 a 770 euro. Ma bisogna fare attenzione: l’abolizione della maxi sanzione riguarda unicamente le “condotte poste in essere dal 25 giugno 2008”, il che significa che continuerà ad essere applicata per quelle precedenti tale data, anche se contestate successivamente al 25 giugno 2008. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato a un consulente la tenuta del libro paga-sezione presenze o del Libro unico del lavoro, l’omessa esibizione al personale ispettivo di detti libri obbligatori può essere sanzionata solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla richiesta. Nuovi termini anche per sanzioni relative alle violazioni connesse all’obbligo di aggiornamento del libro paga-sezione presenze e del neo istituito LUL, che andranno effettuate entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (es. lavoro straordinario, assenze per malattia etc.) c’è più tempo: entro il 16 del mese “ulteriormente” successivo.</p>
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		<title>Deficit al 3,1% del PIL. Le sfide della politica fiscale verso la manovra 2027</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/deficit-al-31-del-pil-le-sfide-della-politica-fiscale-verso-la-manovra-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 13:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[costo energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[legge bilancio 2027]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 22 Settembre 2026·LEGGE BILANCIO 2026 Deficit al 3,1% del PIL. Le sfide della politica fiscale verso la manovra 2027 [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/libro-unico-del-lavoro-chiarite-le-sanzioni-applicabili-nel-periodo-transitorio/">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7488 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</h1>
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<p>Il Ministero del Lavoro, accogliendo una richiesta di Confartigianato, ha sgombrato il campo dai dubbi interpretativi in materia di Libro Unico del Lavoro, in particolare sulle sanzioni applicabili nel periodo transitorio 25 giugno-18 agosto 2008. L’importante chiarimento, contenuto in una nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva diramata alle strutture periferiche il 30 ottobre, cita testualmente le motivazioni alla base dell’atto: “Circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli interventi di loro competenza”. In sostanza, il Ministero invita i propri uffici territoriali a non dare corso a tutti i verbali, anche quelli che non siano stati oggetto di scritti difensivi, per i quali siano state applicate sanzioni differenti da quelle indicate nella nota ministeriale. Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda proprio la più pesante delle conseguenze pecuniarie: la maxi sanzione compresa tra 4.000 e 12.000 euro prevista per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori. A partire dal 25 giugno tale sanzione non è più applicabile (abrogata dall’art.39, comma 10 lett. J); trova invece applicazione l’art.195 del DPR 1124/1965 che prevede una sanzione da 125 a 770 euro. Ma bisogna fare attenzione: l’abolizione della maxi sanzione riguarda unicamente le “condotte poste in essere dal 25 giugno 2008”, il che significa che continuerà ad essere applicata per quelle precedenti tale data, anche se contestate successivamente al 25 giugno 2008. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato a un consulente la tenuta del libro paga-sezione presenze o del Libro unico del lavoro, l’omessa esibizione al personale ispettivo di detti libri obbligatori può essere sanzionata solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla richiesta. Nuovi termini anche per sanzioni relative alle violazioni connesse all’obbligo di aggiornamento del libro paga-sezione presenze e del neo istituito LUL, che andranno effettuate entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (es. lavoro straordinario, assenze per malattia etc.) c’è più tempo: entro il 16 del mese “ulteriormente” successivo.</p>
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		<title>La nostra intelligenza artigiana ispira il Festival di Sanremo. Bravo Stefano De Martino!</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/la-nostra-intelligenza-artigiana-fa-scuola-e-ispira-il-festival-di-sanremo-bravo-stefano-de-martino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Festival di Sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano De Martino]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 22 Settembre 2026·ATTUALITA&#039; La nostra intelligenza artigiana ispira il Festival di Sanremo. Bravo Stefano De Martino! A Sanremo quest’anno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/libro-unico-del-lavoro-chiarite-le-sanzioni-applicabili-nel-periodo-transitorio/">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7488 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<h1 class="headInModule single_post">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</h1>
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<p>Il Ministero del Lavoro, accogliendo una richiesta di Confartigianato, ha sgombrato il campo dai dubbi interpretativi in materia di Libro Unico del Lavoro, in particolare sulle sanzioni applicabili nel periodo transitorio 25 giugno-18 agosto 2008. L’importante chiarimento, contenuto in una nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva diramata alle strutture periferiche il 30 ottobre, cita testualmente le motivazioni alla base dell’atto: “Circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli interventi di loro competenza”. In sostanza, il Ministero invita i propri uffici territoriali a non dare corso a tutti i verbali, anche quelli che non siano stati oggetto di scritti difensivi, per i quali siano state applicate sanzioni differenti da quelle indicate nella nota ministeriale. Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda proprio la più pesante delle conseguenze pecuniarie: la maxi sanzione compresa tra 4.000 e 12.000 euro prevista per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori. A partire dal 25 giugno tale sanzione non è più applicabile (abrogata dall’art.39, comma 10 lett. J); trova invece applicazione l’art.195 del DPR 1124/1965 che prevede una sanzione da 125 a 770 euro. Ma bisogna fare attenzione: l’abolizione della maxi sanzione riguarda unicamente le “condotte poste in essere dal 25 giugno 2008”, il che significa che continuerà ad essere applicata per quelle precedenti tale data, anche se contestate successivamente al 25 giugno 2008. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato a un consulente la tenuta del libro paga-sezione presenze o del Libro unico del lavoro, l’omessa esibizione al personale ispettivo di detti libri obbligatori può essere sanzionata solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla richiesta. Nuovi termini anche per sanzioni relative alle violazioni connesse all’obbligo di aggiornamento del libro paga-sezione presenze e del neo istituito LUL, che andranno effettuate entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (es. lavoro straordinario, assenze per malattia etc.) c’è più tempo: entro il 16 del mese “ulteriormente” successivo.</p>
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		<title>Con crisi Golfo +1,8 miliardi in sei mesi la spesa per luce e gas delle famiglie italiane</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/con-crisi-golfo-18-miliardi-in-sei-mesi-la-spesa-per-luce-e-gas-delle-famiglie-italiane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 09:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 22 Settembre 2026·ENERGIA Con crisi Golfo +1,8 miliardi in sei mesi la spesa per luce e gas delle [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7488 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<p>Il Ministero del Lavoro, accogliendo una richiesta di Confartigianato, ha sgombrato il campo dai dubbi interpretativi in materia di Libro Unico del Lavoro, in particolare sulle sanzioni applicabili nel periodo transitorio 25 giugno-18 agosto 2008. L’importante chiarimento, contenuto in una nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva diramata alle strutture periferiche il 30 ottobre, cita testualmente le motivazioni alla base dell’atto: “Circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli interventi di loro competenza”. In sostanza, il Ministero invita i propri uffici territoriali a non dare corso a tutti i verbali, anche quelli che non siano stati oggetto di scritti difensivi, per i quali siano state applicate sanzioni differenti da quelle indicate nella nota ministeriale. Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda proprio la più pesante delle conseguenze pecuniarie: la maxi sanzione compresa tra 4.000 e 12.000 euro prevista per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori. A partire dal 25 giugno tale sanzione non è più applicabile (abrogata dall’art.39, comma 10 lett. J); trova invece applicazione l’art.195 del DPR 1124/1965 che prevede una sanzione da 125 a 770 euro. Ma bisogna fare attenzione: l’abolizione della maxi sanzione riguarda unicamente le “condotte poste in essere dal 25 giugno 2008”, il che significa che continuerà ad essere applicata per quelle precedenti tale data, anche se contestate successivamente al 25 giugno 2008. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato a un consulente la tenuta del libro paga-sezione presenze o del Libro unico del lavoro, l’omessa esibizione al personale ispettivo di detti libri obbligatori può essere sanzionata solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla richiesta. Nuovi termini anche per sanzioni relative alle violazioni connesse all’obbligo di aggiornamento del libro paga-sezione presenze e del neo istituito LUL, che andranno effettuate entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (es. lavoro straordinario, assenze per malattia etc.) c’è più tempo: entro il 16 del mese “ulteriormente” successivo.</p>
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		<title>Mpi pagano energia 3,7 miliardi in più della media Ue. Bollette gonfiate dal fisco: + 47,4% rispetto all’Ue</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/mpi-pagano-energia-37-miliardi-in-piu-della-media-ue-bollette-gonfiate-dal-fisco-474-rispetto-allue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 13:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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<p>Il Ministero del Lavoro, accogliendo una richiesta di Confartigianato, ha sgombrato il campo dai dubbi interpretativi in materia di Libro Unico del Lavoro, in particolare sulle sanzioni applicabili nel periodo transitorio 25 giugno-18 agosto 2008. L’importante chiarimento, contenuto in una nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva diramata alle strutture periferiche il 30 ottobre, cita testualmente le motivazioni alla base dell’atto: “Circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli interventi di loro competenza”. In sostanza, il Ministero invita i propri uffici territoriali a non dare corso a tutti i verbali, anche quelli che non siano stati oggetto di scritti difensivi, per i quali siano state applicate sanzioni differenti da quelle indicate nella nota ministeriale. Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda proprio la più pesante delle conseguenze pecuniarie: la maxi sanzione compresa tra 4.000 e 12.000 euro prevista per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori. A partire dal 25 giugno tale sanzione non è più applicabile (abrogata dall’art.39, comma 10 lett. J); trova invece applicazione l’art.195 del DPR 1124/1965 che prevede una sanzione da 125 a 770 euro. Ma bisogna fare attenzione: l’abolizione della maxi sanzione riguarda unicamente le “condotte poste in essere dal 25 giugno 2008”, il che significa che continuerà ad essere applicata per quelle precedenti tale data, anche se contestate successivamente al 25 giugno 2008. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato a un consulente la tenuta del libro paga-sezione presenze o del Libro unico del lavoro, l’omessa esibizione al personale ispettivo di detti libri obbligatori può essere sanzionata solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla richiesta. Nuovi termini anche per sanzioni relative alle violazioni connesse all’obbligo di aggiornamento del libro paga-sezione presenze e del neo istituito LUL, che andranno effettuate entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (es. lavoro straordinario, assenze per malattia etc.) c’è più tempo: entro il 16 del mese “ulteriormente” successivo.</p>
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		<title>Confartigianato e Rai: come raccontare l’eccellenza italiana ai &#8216;nuovi pubblici&#8217;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/confartigianato-e-rai-come-raccontare-leccellenza-italiana-ai-nuovi-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 19:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Mellone]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Giorgino]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 17 Settembre 2026·MEDIA Confartigianato e Rai: come raccontare l’eccellenza italiana ai &#8216;nuovi pubblici&#8217; Come raccontare l’eccellenza italiana, e in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/libro-unico-del-lavoro-chiarite-le-sanzioni-applicabili-nel-periodo-transitorio/">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7488 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</h1>
</div>
</div>
<p>Il Ministero del Lavoro, accogliendo una richiesta di Confartigianato, ha sgombrato il campo dai dubbi interpretativi in materia di Libro Unico del Lavoro, in particolare sulle sanzioni applicabili nel periodo transitorio 25 giugno-18 agosto 2008. L’importante chiarimento, contenuto in una nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva diramata alle strutture periferiche il 30 ottobre, cita testualmente le motivazioni alla base dell’atto: “Circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli interventi di loro competenza”. In sostanza, il Ministero invita i propri uffici territoriali a non dare corso a tutti i verbali, anche quelli che non siano stati oggetto di scritti difensivi, per i quali siano state applicate sanzioni differenti da quelle indicate nella nota ministeriale. Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda proprio la più pesante delle conseguenze pecuniarie: la maxi sanzione compresa tra 4.000 e 12.000 euro prevista per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori. A partire dal 25 giugno tale sanzione non è più applicabile (abrogata dall’art.39, comma 10 lett. J); trova invece applicazione l’art.195 del DPR 1124/1965 che prevede una sanzione da 125 a 770 euro. Ma bisogna fare attenzione: l’abolizione della maxi sanzione riguarda unicamente le “condotte poste in essere dal 25 giugno 2008”, il che significa che continuerà ad essere applicata per quelle precedenti tale data, anche se contestate successivamente al 25 giugno 2008. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato a un consulente la tenuta del libro paga-sezione presenze o del Libro unico del lavoro, l’omessa esibizione al personale ispettivo di detti libri obbligatori può essere sanzionata solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla richiesta. Nuovi termini anche per sanzioni relative alle violazioni connesse all’obbligo di aggiornamento del libro paga-sezione presenze e del neo istituito LUL, che andranno effettuate entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (es. lavoro straordinario, assenze per malattia etc.) c’è più tempo: entro il 16 del mese “ulteriormente” successivo.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/libro-unico-del-lavoro-chiarite-le-sanzioni-applicabili-nel-periodo-transitorio/">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Granelli: &#8220;Da presidente von der Leyen indicazioni importanti per Pmi. Ora servono interventi concreti&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/granelli-da-presidente-von-der-leyen-indicazioni-importanti-per-pmi-ora-servono-interventi-concreti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ursula von der leyen]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 16 Settembre 2026·EUROPA Granelli: &#8220;Da presidente von der Leyen indicazioni importanti per Pmi. Ora servono interventi concreti&#8221; Meno burocrazia, energia [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7488 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</h1>
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</div>
<p>Il Ministero del Lavoro, accogliendo una richiesta di Confartigianato, ha sgombrato il campo dai dubbi interpretativi in materia di Libro Unico del Lavoro, in particolare sulle sanzioni applicabili nel periodo transitorio 25 giugno-18 agosto 2008. L’importante chiarimento, contenuto in una nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva diramata alle strutture periferiche il 30 ottobre, cita testualmente le motivazioni alla base dell’atto: “Circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli interventi di loro competenza”. In sostanza, il Ministero invita i propri uffici territoriali a non dare corso a tutti i verbali, anche quelli che non siano stati oggetto di scritti difensivi, per i quali siano state applicate sanzioni differenti da quelle indicate nella nota ministeriale. Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda proprio la più pesante delle conseguenze pecuniarie: la maxi sanzione compresa tra 4.000 e 12.000 euro prevista per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori. A partire dal 25 giugno tale sanzione non è più applicabile (abrogata dall’art.39, comma 10 lett. J); trova invece applicazione l’art.195 del DPR 1124/1965 che prevede una sanzione da 125 a 770 euro. Ma bisogna fare attenzione: l’abolizione della maxi sanzione riguarda unicamente le “condotte poste in essere dal 25 giugno 2008”, il che significa che continuerà ad essere applicata per quelle precedenti tale data, anche se contestate successivamente al 25 giugno 2008. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato a un consulente la tenuta del libro paga-sezione presenze o del Libro unico del lavoro, l’omessa esibizione al personale ispettivo di detti libri obbligatori può essere sanzionata solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla richiesta. Nuovi termini anche per sanzioni relative alle violazioni connesse all’obbligo di aggiornamento del libro paga-sezione presenze e del neo istituito LUL, che andranno effettuate entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (es. lavoro straordinario, assenze per malattia etc.) c’è più tempo: entro il 16 del mese “ulteriormente” successivo.</p>
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		<title>Ilva &#8211; Le Confederazioni artigiane: «Serve un pacchetto straordinario e una Legge Speciale per salvare Taranto»</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/ilva-le-confederazioni-artigiane-serve-un-pacchetto-straordinario-e-una-legge-speciale-per-salvare-taranto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ex ilva]]></category>
		<category><![CDATA[ilva]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 16 Settembre 2026·ILVA Ilva &#8211; Le Confederazioni artigiane: «Serve un pacchetto straordinario e una Legge Speciale per salvare [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7488 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</h1>
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<p>Il Ministero del Lavoro, accogliendo una richiesta di Confartigianato, ha sgombrato il campo dai dubbi interpretativi in materia di Libro Unico del Lavoro, in particolare sulle sanzioni applicabili nel periodo transitorio 25 giugno-18 agosto 2008. L’importante chiarimento, contenuto in una nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva diramata alle strutture periferiche il 30 ottobre, cita testualmente le motivazioni alla base dell’atto: “Circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli interventi di loro competenza”. In sostanza, il Ministero invita i propri uffici territoriali a non dare corso a tutti i verbali, anche quelli che non siano stati oggetto di scritti difensivi, per i quali siano state applicate sanzioni differenti da quelle indicate nella nota ministeriale. Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda proprio la più pesante delle conseguenze pecuniarie: la maxi sanzione compresa tra 4.000 e 12.000 euro prevista per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori. A partire dal 25 giugno tale sanzione non è più applicabile (abrogata dall’art.39, comma 10 lett. J); trova invece applicazione l’art.195 del DPR 1124/1965 che prevede una sanzione da 125 a 770 euro. Ma bisogna fare attenzione: l’abolizione della maxi sanzione riguarda unicamente le “condotte poste in essere dal 25 giugno 2008”, il che significa che continuerà ad essere applicata per quelle precedenti tale data, anche se contestate successivamente al 25 giugno 2008. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato a un consulente la tenuta del libro paga-sezione presenze o del Libro unico del lavoro, l’omessa esibizione al personale ispettivo di detti libri obbligatori può essere sanzionata solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla richiesta. Nuovi termini anche per sanzioni relative alle violazioni connesse all’obbligo di aggiornamento del libro paga-sezione presenze e del neo istituito LUL, che andranno effettuate entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (es. lavoro straordinario, assenze per malattia etc.) c’è più tempo: entro il 16 del mese “ulteriormente” successivo.</p>
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		<title>Energie e sostenibilità alla 22ª edizione di Confartigianato High School</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/energie-e-sostenibilita-alla-22a-edizione-di-confartigianato-high-school/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 16 Settembre 2026·EVENTI Energie e sostenibilità alla 22ª edizione di Confartigianato High School Le grandi trasformazioni degli scenari geopolitici, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/libro-unico-del-lavoro-chiarite-le-sanzioni-applicabili-nel-periodo-transitorio/">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7488 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</h1>
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<p>Il Ministero del Lavoro, accogliendo una richiesta di Confartigianato, ha sgombrato il campo dai dubbi interpretativi in materia di Libro Unico del Lavoro, in particolare sulle sanzioni applicabili nel periodo transitorio 25 giugno-18 agosto 2008. L’importante chiarimento, contenuto in una nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva diramata alle strutture periferiche il 30 ottobre, cita testualmente le motivazioni alla base dell’atto: “Circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli interventi di loro competenza”. In sostanza, il Ministero invita i propri uffici territoriali a non dare corso a tutti i verbali, anche quelli che non siano stati oggetto di scritti difensivi, per i quali siano state applicate sanzioni differenti da quelle indicate nella nota ministeriale. Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda proprio la più pesante delle conseguenze pecuniarie: la maxi sanzione compresa tra 4.000 e 12.000 euro prevista per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori. A partire dal 25 giugno tale sanzione non è più applicabile (abrogata dall’art.39, comma 10 lett. J); trova invece applicazione l’art.195 del DPR 1124/1965 che prevede una sanzione da 125 a 770 euro. Ma bisogna fare attenzione: l’abolizione della maxi sanzione riguarda unicamente le “condotte poste in essere dal 25 giugno 2008”, il che significa che continuerà ad essere applicata per quelle precedenti tale data, anche se contestate successivamente al 25 giugno 2008. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato a un consulente la tenuta del libro paga-sezione presenze o del Libro unico del lavoro, l’omessa esibizione al personale ispettivo di detti libri obbligatori può essere sanzionata solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla richiesta. Nuovi termini anche per sanzioni relative alle violazioni connesse all’obbligo di aggiornamento del libro paga-sezione presenze e del neo istituito LUL, che andranno effettuate entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (es. lavoro straordinario, assenze per malattia etc.) c’è più tempo: entro il 16 del mese “ulteriormente” successivo.</p>
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		<title>&#8220;Seize the change. Futuri sostenibili&#8221; è l&#8217;evento di apertura della Settimana per l&#8217;Energia e la Sostenibilità 2026</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/seize-the-change-futuri-sostenibili-e-levento-di-apertura-della-settimana-per-lenergia-e-la-sostenibilita-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Cassieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 13:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[seize the change]]></category>
		<category><![CDATA[settimana energia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 16 Settembre 2026·SETTIMANA ENERGIA &#8220;Seize the change. Futuri sostenibili&#8221; è l&#8217;evento di apertura della Settimana per l&#8217;Energia e la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/libro-unico-del-lavoro-chiarite-le-sanzioni-applicabili-nel-periodo-transitorio/">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</h1>
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<p>Il Ministero del Lavoro, accogliendo una richiesta di Confartigianato, ha sgombrato il campo dai dubbi interpretativi in materia di Libro Unico del Lavoro, in particolare sulle sanzioni applicabili nel periodo transitorio 25 giugno-18 agosto 2008. L’importante chiarimento, contenuto in una nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva diramata alle strutture periferiche il 30 ottobre, cita testualmente le motivazioni alla base dell’atto: “Circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli interventi di loro competenza”. In sostanza, il Ministero invita i propri uffici territoriali a non dare corso a tutti i verbali, anche quelli che non siano stati oggetto di scritti difensivi, per i quali siano state applicate sanzioni differenti da quelle indicate nella nota ministeriale. Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda proprio la più pesante delle conseguenze pecuniarie: la maxi sanzione compresa tra 4.000 e 12.000 euro prevista per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori. A partire dal 25 giugno tale sanzione non è più applicabile (abrogata dall’art.39, comma 10 lett. J); trova invece applicazione l’art.195 del DPR 1124/1965 che prevede una sanzione da 125 a 770 euro. Ma bisogna fare attenzione: l’abolizione della maxi sanzione riguarda unicamente le “condotte poste in essere dal 25 giugno 2008”, il che significa che continuerà ad essere applicata per quelle precedenti tale data, anche se contestate successivamente al 25 giugno 2008. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato a un consulente la tenuta del libro paga-sezione presenze o del Libro unico del lavoro, l’omessa esibizione al personale ispettivo di detti libri obbligatori può essere sanzionata solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla richiesta. Nuovi termini anche per sanzioni relative alle violazioni connesse all’obbligo di aggiornamento del libro paga-sezione presenze e del neo istituito LUL, che andranno effettuate entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (es. lavoro straordinario, assenze per malattia etc.) c’è più tempo: entro il 16 del mese “ulteriormente” successivo.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/libro-unico-del-lavoro-chiarite-le-sanzioni-applicabili-nel-periodo-transitorio/">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Mercato del lavoro più inclusivo, con crescita spinta da lavoro stabile, donne, giovani e stranieri</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/mercato-del-lavoro-piu-inclusivo-con-crescita-spinta-da-lavoro-stabile-donne-giovani-e-stranieri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 13:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
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		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 15 Settembre 2026·LAVORO Mercato del lavoro più inclusivo, con crescita spinta da lavoro stabile, donne, giovani e stranieri Nel [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/libro-unico-del-lavoro-chiarite-le-sanzioni-applicabili-nel-periodo-transitorio/">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7488 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">11 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</h1>
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<p>Il Ministero del Lavoro, accogliendo una richiesta di Confartigianato, ha sgombrato il campo dai dubbi interpretativi in materia di Libro Unico del Lavoro, in particolare sulle sanzioni applicabili nel periodo transitorio 25 giugno-18 agosto 2008. L’importante chiarimento, contenuto in una nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva diramata alle strutture periferiche il 30 ottobre, cita testualmente le motivazioni alla base dell’atto: “Circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli interventi di loro competenza”. In sostanza, il Ministero invita i propri uffici territoriali a non dare corso a tutti i verbali, anche quelli che non siano stati oggetto di scritti difensivi, per i quali siano state applicate sanzioni differenti da quelle indicate nella nota ministeriale. Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda proprio la più pesante delle conseguenze pecuniarie: la maxi sanzione compresa tra 4.000 e 12.000 euro prevista per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori. A partire dal 25 giugno tale sanzione non è più applicabile (abrogata dall’art.39, comma 10 lett. J); trova invece applicazione l’art.195 del DPR 1124/1965 che prevede una sanzione da 125 a 770 euro. Ma bisogna fare attenzione: l’abolizione della maxi sanzione riguarda unicamente le “condotte poste in essere dal 25 giugno 2008”, il che significa che continuerà ad essere applicata per quelle precedenti tale data, anche se contestate successivamente al 25 giugno 2008. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato a un consulente la tenuta del libro paga-sezione presenze o del Libro unico del lavoro, l’omessa esibizione al personale ispettivo di detti libri obbligatori può essere sanzionata solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla richiesta. Nuovi termini anche per sanzioni relative alle violazioni connesse all’obbligo di aggiornamento del libro paga-sezione presenze e del neo istituito LUL, che andranno effettuate entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (es. lavoro straordinario, assenze per malattia etc.) c’è più tempo: entro il 16 del mese “ulteriormente” successivo.</p>
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		<title>UNATRAS chiede al Governo di riaprire urgentemente il confronto sul settore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 10:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Unatras]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Settembre 2026·AUTOTRASPORTO UNATRAS chiede al Governo di riaprire urgentemente il confronto sul settore La Presidenza di UNATRAS, il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/libro-unico-del-lavoro-chiarite-le-sanzioni-applicabili-nel-periodo-transitorio/">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio</h1>
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<p>Il Ministero del Lavoro, accogliendo una richiesta di Confartigianato, ha sgombrato il campo dai dubbi interpretativi in materia di Libro Unico del Lavoro, in particolare sulle sanzioni applicabili nel periodo transitorio 25 giugno-18 agosto 2008. L’importante chiarimento, contenuto in una nota della Direzione generale per l’Attività Ispettiva diramata alle strutture periferiche il 30 ottobre, cita testualmente le motivazioni alla base dell’atto: “Circoscrivere le conseguenze degli accertamenti ispettivi effettuati in tale periodo e dare istruzioni agli uffici legali e del contenzioso in relazione agli interventi di loro competenza”. In sostanza, il Ministero invita i propri uffici territoriali a non dare corso a tutti i verbali, anche quelli che non siano stati oggetto di scritti difensivi, per i quali siano state applicate sanzioni differenti da quelle indicate nella nota ministeriale. Il primo punto chiarito dal Ministero riguarda proprio la più pesante delle conseguenze pecuniarie: la maxi sanzione compresa tra 4.000 e 12.000 euro prevista per le violazioni relative alla mancata istituzione, esibizione e tenuta dei libri obbligatori. A partire dal 25 giugno tale sanzione non è più applicabile (abrogata dall’art.39, comma 10 lett. J); trova invece applicazione l’art.195 del DPR 1124/1965 che prevede una sanzione da 125 a 770 euro. Ma bisogna fare attenzione: l’abolizione della maxi sanzione riguarda unicamente le “condotte poste in essere dal 25 giugno 2008”, il che significa che continuerà ad essere applicata per quelle precedenti tale data, anche se contestate successivamente al 25 giugno 2008. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia affidato a un consulente la tenuta del libro paga-sezione presenze o del Libro unico del lavoro, l’omessa esibizione al personale ispettivo di detti libri obbligatori può essere sanzionata solo dopo che sono trascorsi 15 giorni dalla richiesta. Nuovi termini anche per sanzioni relative alle violazioni connesse all’obbligo di aggiornamento del libro paga-sezione presenze e del neo istituito LUL, che andranno effettuate entro e non oltre il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per la registrazione dei dati variabili delle retribuzioni (es. lavoro straordinario, assenze per malattia etc.) c’è più tempo: entro il 16 del mese “ulteriormente” successivo.</p>
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		<title>Libro Unico del Lavoro, chiarite le sanzioni applicabili nel periodo transitorio - Confartigianato Imprese </title>
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		<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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