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	<title>Per gli apprendisti paga in percentuale - Confartigianato Imprese</title>
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	<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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	<title>Per gli apprendisti paga in percentuale - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Il Viceministro Leo a Confartigianato: “Dalla riforma della legge quadro dell’artigianato benefici per crescita e fisco”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 13:43:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 1 Ottobre 2026·FISCO Il Viceministro Leo a Confartigianato: “Dalla riforma della legge quadro dell’artigianato benefici per crescita e fisco” [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
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<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli su Il Foglio: &#8220;Quante paure infondate per la crescita degli artigiani&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/il-presidente-granelli-su-il-foglio-quante-paure-infondate-per-la-crescita-degli-artigiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 07:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_A]]></category>
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		<category><![CDATA[Il Foglio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Media 1 Ottobre 2026·RIFORMA LEGGE QUADRO Il Presidente Granelli su Il Foglio: &#8220;Quante paure infondate per la crescita degli artigiani&#8221; [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
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<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
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		<title>Economia e imprese nelle strettoie del Medio Oriente e delle politiche economiche. L’analisi su IlSussidiario.net</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/economia-e-imprese-nelle-strettoie-del-medio-oriente-e-delle-politiche-economiche-lanalisi-su-ilsussidiario-net/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 13:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
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		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[ILSUSSIDIARIO.NET]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 30 Settembre 2026·MEDIA Economia e imprese nelle strettoie del Medio Oriente e delle politiche economiche. L’analisi su IlSussidiario.net L’economia [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
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		<title>Confartigianato e Zucchetti lanciano il progetto &#8220;Artigianato Digitale&#8221;. Siglato accordo strategico per l&#8217;innovazione delle Mpmi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 11:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
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		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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		<category><![CDATA[Zucchetti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 30 Settembre 2026·INNOVAZIONE Confartigianato e Zucchetti lanciano il progetto &#8220;Artigianato Digitale&#8221;. Siglato accordo strategico per l&#8217;innovazione delle Mpmi [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
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<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Le Confederazioni artigiane: &#8220;In riforma legge quadro nessuna distorsione concorrenza&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/le-confederazioni-artigiane-in-riforma-legge-quadro-nessuna-distorsione-concorrenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 09:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Legge quadro artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[riforma legge quadro artigianato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 26 Settembre 2026·RIFORMA LEGGE QUADRO Le Confederazioni artigiane: &#8220;In riforma legge quadro nessuna distorsione concorrenza&#8221; «Il dibattito sulla [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
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<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
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		<title>Su Spirito artigiano le sfide per le imprese tra IA e competenze umane</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/su-spirito-artigiano-le-sfide-per-le-imprese-tra-ia-e-competenze-umane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 09:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Spirito artigiano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 25 Settembre 2026·MEDIA Su Spirito artigiano le sfide per le imprese tra IA e competenze umane Il nuovo numero [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
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<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
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		<title>Rotte marittime sotto pressione: 123,9 miliardi di euro di interscambio via nave con Asia e Oceania</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/rotte-marittime-sotto-pressione-1239-miliardi-di-euro-di-interscambio-via-nave-con-asia-e-oceania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 24 Settembre 2026·ESPORTAZIONI Rotte marittime sotto pressione: 123,9 miliardi di euro di interscambio via nave con Asia e Oceania [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
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<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
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		<title>Piccole imprese, grandi transizioni: Confartigianato &#8216;fa scuola&#8217; su energie e sostenibilità</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/piccole-imprese-grandi-transizioni-confartigianato-fa-scuola-su-energie-e-sostenibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 15:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=133243</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 23 Settembre 2026·EVENTI Piccole imprese, grandi transizioni: Confartigianato &#8216;fa scuola&#8217; su energie e sostenibilità Energia, geopolitica, transizione ecologica, innovazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
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<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Con data center boom consumi elettrici: + 398 TWh entro il 2030 in Usa, Cina e Ue</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/con-data-center-boom-consumi-elettrici-398-twh-entro-il-2030-in-usa-cina-e-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 09:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 23 Settembre 2026·ENERGIA Con data center boom consumi elettrici: + 398 TWh entro il 2030 in Usa, Cina [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
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<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
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		<title>Deficit al 3,1% del PIL. Le sfide della politica fiscale verso la manovra 2027</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 13:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[costo energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[legge bilancio 2027]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 22 Settembre 2026·LEGGE BILANCIO 2026 Deficit al 3,1% del PIL. Le sfide della politica fiscale verso la manovra 2027 [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
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		<title>La nostra intelligenza artigiana ispira il Festival di Sanremo. Bravo Stefano De Martino!</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/la-nostra-intelligenza-artigiana-fa-scuola-e-ispira-il-festival-di-sanremo-bravo-stefano-de-martino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Festival di Sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano De Martino]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 22 Settembre 2026·ATTUALITA&#039; La nostra intelligenza artigiana ispira il Festival di Sanremo. Bravo Stefano De Martino! A Sanremo quest’anno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
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		<title>Con crisi Golfo +1,8 miliardi in sei mesi la spesa per luce e gas delle famiglie italiane</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 09:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 22 Settembre 2026·ENERGIA Con crisi Golfo +1,8 miliardi in sei mesi la spesa per luce e gas delle [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
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<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Mpi pagano energia 3,7 miliardi in più della media Ue. Bollette gonfiate dal fisco: + 47,4% rispetto all’Ue</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/mpi-pagano-energia-37-miliardi-in-piu-della-media-ue-bollette-gonfiate-dal-fisco-474-rispetto-allue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 13:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 21 Settembre 2026·ENERGIA Mpi pagano energia 3,7 miliardi in più della media Ue. Bollette gonfiate dal fisco: + [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
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<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
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		<title>Confartigianato e Rai: come raccontare l’eccellenza italiana ai &#8216;nuovi pubblici&#8217;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/confartigianato-e-rai-come-raccontare-leccellenza-italiana-ai-nuovi-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 19:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Mellone]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Giorgino]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 17 Settembre 2026·MEDIA Confartigianato e Rai: come raccontare l’eccellenza italiana ai &#8216;nuovi pubblici&#8217; Come raccontare l’eccellenza italiana, e in [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
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<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
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		<title>Granelli: &#8220;Da presidente von der Leyen indicazioni importanti per Pmi. Ora servono interventi concreti&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/granelli-da-presidente-von-der-leyen-indicazioni-importanti-per-pmi-ora-servono-interventi-concreti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ursula von der leyen]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 16 Settembre 2026·EUROPA Granelli: &#8220;Da presidente von der Leyen indicazioni importanti per Pmi. Ora servono interventi concreti&#8221; Meno burocrazia, energia [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
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<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
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		<title>Ilva &#8211; Le Confederazioni artigiane: «Serve un pacchetto straordinario e una Legge Speciale per salvare Taranto»</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/ilva-le-confederazioni-artigiane-serve-un-pacchetto-straordinario-e-una-legge-speciale-per-salvare-taranto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ex ilva]]></category>
		<category><![CDATA[ilva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=133121</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 16 Settembre 2026·ILVA Ilva &#8211; Le Confederazioni artigiane: «Serve un pacchetto straordinario e una Legge Speciale per salvare [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
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<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Energie e sostenibilità alla 22ª edizione di Confartigianato High School</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/energie-e-sostenibilita-alla-22a-edizione-di-confartigianato-high-school/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 16 Settembre 2026·EVENTI Energie e sostenibilità alla 22ª edizione di Confartigianato High School Le grandi trasformazioni degli scenari geopolitici, [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
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		<title>&#8220;Seize the change. Futuri sostenibili&#8221; è l&#8217;evento di apertura della Settimana per l&#8217;Energia e la Sostenibilità 2026</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/seize-the-change-futuri-sostenibili-e-levento-di-apertura-della-settimana-per-lenergia-e-la-sostenibilita-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Cassieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 13:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[seize the change]]></category>
		<category><![CDATA[settimana energia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 16 Settembre 2026·SETTIMANA ENERGIA &#8220;Seize the change. Futuri sostenibili&#8221; è l&#8217;evento di apertura della Settimana per l&#8217;Energia e la [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
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		<title>Mercato del lavoro più inclusivo, con crescita spinta da lavoro stabile, donne, giovani e stranieri</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/mercato-del-lavoro-piu-inclusivo-con-crescita-spinta-da-lavoro-stabile-donne-giovani-e-stranieri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 13:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[stranieri]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 15 Settembre 2026·LAVORO Mercato del lavoro più inclusivo, con crescita spinta da lavoro stabile, donne, giovani e stranieri Nel [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
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<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
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		<title>UNATRAS chiede al Governo di riaprire urgentemente il confronto sul settore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 10:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Unatras]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Settembre 2026·AUTOTRASPORTO UNATRAS chiede al Governo di riaprire urgentemente il confronto sul settore La Presidenza di UNATRAS, il [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
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<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
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