<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Per gli apprendisti paga in percentuale - Confartigianato Imprese</title>
	<atom:link href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/</link>
	<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2008 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/cropped-logo_Confartigianato_Tavola-disegno-1-32x32.png</url>
	<title>Per gli apprendisti paga in percentuale - Confartigianato Imprese</title>
	<link>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le incertezze dell’estate 2026 per economia e imprese: il punto nel webinar del 6 luglio</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/le-incertezze-dellestate-2026-per-economia-e-imprese-il-punto-nel-webinar-del-6-luglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[analisi congiunturale]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[congiuntura]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131972</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studi 23 Giugno 2026·CONGIUNTURA Le incertezze dell’estate 2026 per economia e imprese: il punto nel webinar del 6 luglio Le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
</div>
</div>
<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aggregazione in consorzi e reti d&#8217;impresa per conquistare il mercato degli appalti pubblici</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/aggregazione-in-consorzi-e-reti-dimpresa-per-conquistare-il-mercato-degli-appalti-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_A]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[4CNetWork]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Piga]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Carretti]]></category>
		<category><![CDATA[orep]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131875</guid>

					<description><![CDATA[<p>newsletter_A 18 Giugno 2026 Aggregazione in consorzi e reti d&#8217;impresa per conquistare il mercato degli appalti pubblici Le micro, piccole [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
</div>
</div>
<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/il-forum-sulla-sostenibilita-di-confartigianato-per-uno-sviluppo-inclusivo-e-a-misura-duomo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_A]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[forum sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131676</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 18 Giugno 2026·EVENTI Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo Confartigianato punta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
</div>
</div>
<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artigianale sì, ma soltanto se sei artigiano. Utili chiarimenti dal Mimit sulla nuova legge</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/artigianale-si-ma-soltanto-se-sei-artigiano-utili-chiarimenti-dal-mimit-sulla-nuova-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[artigianale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 17 Giugno 2026·MADE IN ITALY Artigianale sì, ma soltanto se sei artigiano. Utili chiarimenti dal Mimit sulla nuova [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
</div>
</div>
<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In vista un accordo per la riapertura di Hormuz. Il conto di oltre cento giorni di crisi</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/in-vista-un-accordo-per-la-riapertura-di-hormuz-il-conto-di-oltre-cento-giorni-di-crisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[HORMUZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131851</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 17 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE In vista un accordo per la riapertura di Hormuz. Il conto di oltre cento [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
</div>
</div>
<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dalla crisi del Golfo ai cantieri: le tendenze dell’edilizia nel report di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/dalla-crisi-del-golfo-ai-cantieri-le-tendenze-delledilizia-nel-report-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 13:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131811</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studi 15 Giugno 2026·COSTRUZIONI Dalla crisi del Golfo ai cantieri: le tendenze dell’edilizia nel report di Confartigianato   A metà [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
</div>
</div>
<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dal Piano per l’Export 40 milioni di euro per le micro e piccole imprese colpite dalla crisi di Hormuz</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/dal-piano-per-lexport-40-milioni-di-euro-per-le-micro-e-piccole-imprese-colpite-dalla-crisi-di-hormuz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[HORMUZ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131789</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE Dal Piano per l’Export 40 milioni di euro per le micro e piccole imprese [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
</div>
</div>
<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Presidente Granelli: &#8220;L&#8217;artigianato è motore del turismo diffuso e sostenibile che valorizza il brand Italia&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/il-presidente-granelli-lartigianato-e-motore-del-turismo-diffuso-e-sostenibile-che-valorizza-il-brand-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Vespa]]></category>
		<category><![CDATA[forum in masseria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 14 Giugno 2026·TURISMO Il Presidente Granelli: &#8220;L&#8217;artigianato è motore del turismo diffuso e sostenibile che valorizza il brand Italia&#8221; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
</div>
</div>
<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transizione 5.0: al via le prenotazioni per il nuovo iperammortamento</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/transizione-5-0-al-via-le-prenotazioni-per-il-nuovo-iperammortamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[iperammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione 5.0]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131774</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026·TRANSIZIONE 5.0 Transizione 5.0: al via le prenotazioni per il nuovo iperammortamento Al via lo strumento per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
</div>
</div>
<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lucio Caracciolo (Limes): “Il futuro è nella storia del nostro artigianato e nella cultura profonda dell&#8217;Italia&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/lucio-caracciolo-limes-il-futuro-e-nella-storia-del-nostro-artigianato-e-nella-cultura-profonda-dellitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[limes]]></category>
		<category><![CDATA[lucio caracciolo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131767</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026·EVENTI Lucio Caracciolo (Limes): “Il futuro è nella storia del nostro artigianato e nella cultura profonda dell&#8217;Italia&#8221; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
</div>
</div>
<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trappole col fiocco e soffitti di cristallo: focus di Spirito artigiano sulla condizione femminile</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/trappole-col-fiocco-e-soffitti-di-cristallo-focus-di-spirito-artigiano-sulla-condizione-femminile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Spirito artigiano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131753</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026 Trappole col fiocco e soffitti di cristallo: focus di Spirito artigiano sulla condizione femminile Al centro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
</div>
</div>
<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bassa crescita dell’Italia: i nodi da sciogliere nell’audizione di Confartigianato alla Camera</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/bassa-crescita-dellitalia-i-nodi-da-sciogliere-nellaudizione-di-confartigianato-alla-camera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 06:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[audizione Camera]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131748</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studi 12 Giugno 2026·PIL Bassa crescita dell’Italia: i nodi da sciogliere nell’audizione di Confartigianato alla Camera Sulla dinamica del PIL [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
</div>
</div>
<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Con aumento tassi BCE a rischio investimenti delle piccole imprese in transizioni digitale e green</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/con-aumento-tassi-bce-a-rischio-investimenti-delle-piccole-imprese-in-transizioni-digitale-e-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 11 Giugno 2026·CREDITO Con aumento tassi BCE a rischio investimenti delle piccole imprese in transizioni digitale e green [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
</div>
</div>
<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confartigianato e Symbola celebrano l&#8217;artigianato protagonista del futuro del made in Italy tra design, sostenibilità e innovazione</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/confartigianato-e-symbola-celebrano-lartigianato-simbolo-del-futuro-del-made-in-italy-tra-design-sostenibilita-e-innovazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Mantova]]></category>
		<category><![CDATA[symbola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 11 Giugno 2026·MADE IN ITALY Confartigianato e Symbola celebrano l&#8217;artigianato protagonista del futuro del made in Italy tra design, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
</div>
</div>
<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Burocrazia e normativa complessa pesano sulla qualità dei servizi pubblici: Italia al 26° posto in Ue</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/burocrazia-e-normativa-complessa-pesano-sulla-qualita-dei-servizi-pubblici-italia-al-26-posto-in-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[burocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studi 10 Giugno 2026·PA Burocrazia e normativa complessa pesano sulla qualità dei servizi pubblici: Italia al 26° posto in Ue [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
</div>
</div>
<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Moda, congiuntura ancora debole e i timori per gli investimenti</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/moda-congiuntura-ancora-debole-e-i-timori-per-gli-investimenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studi 8 Giugno 2026·MODA Moda, congiuntura ancora debole e i timori per gli investimenti Nel primo trimestre del 2026 la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
</div>
</div>
<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artigianato aumentato e Made in Italy: l’11 giugno a Mantova l’evento conclusivo della campagna con Symbola</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/artigianato-aumentato-e-made-in-italy-l11-giugno-a-mantova-levento-conclusivo-della-campagna-con-symbola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 11:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[sy]]></category>
		<category><![CDATA[symbola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 8 Giugno 2026·MADE IN ITALY Artigianato aumentato e Made in Italy: l’11 giugno a Mantova l’evento conclusivo della campagna [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
</div>
</div>
<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confartigianato rinnova il proprio impegno nell’Alleanza europea per l’apprendistato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/confartigianato-rinnova-il-proprio-impegno-nellalleanza-europea-per-lapprendistato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[alleanza europea apprendistato]]></category>
		<category><![CDATA[apprendistato]]></category>
		<category><![CDATA[EAFA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 5 Giugno 2026·FORMAZIONE Confartigianato rinnova il proprio impegno nell’Alleanza europea per l’apprendistato Oggi a Roma, nell’ambito dell’high-level event della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
</div>
</div>
<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Bruxelles SMEunited definisce le priorità strategiche per rafforzare il ruolo delle Pmi in Europa</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/a-bruxelles-smeunited-definisce-le-priorita-strategiche-per-rafforzare-il-ruolo-delle-pmi-in-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[davide galli]]></category>
		<category><![CDATA[SMEunited]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 5 Giugno 2026·EUROPA A Bruxelles SMEunited definisce le priorità strategiche per rafforzare il ruolo delle Pmi in Europa Due [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
</div>
</div>
<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In due mesi di guerra perso un terzo (-33,0%) del made in Italy in Medio Oriente. Il punto sulla crisi di Hormuz</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/in-due-mesi-di-guerra-perso-un-terzo-330-del-made-in-italy-in-medio-oriente-il-punto-sulla-crisi-di-hormuz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studi 3 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE In due mesi di guerra perso un terzo (-33,0%) del made in Italy in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7489 post type-post status-publish format-standard hentry category-lavoro-e-previdenza" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Lavoro e Previdenza</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Novembre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Per gli apprendisti paga in percentuale</h1>
</div>
</div>
<p>Il sottoinquadramento può coesistere con la gradualità retributiva. In caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro se la stessa non è erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Sono queste le due principali novità in tema di apprendistato professionalizzante contenute nella circolare n.27/2008 diramata lo scorso 11 novembre dal Ministero del Lavoro. La circolare, in entrambi i casi, avvalora le posizioni da sempre sostenute da Confartigianato e sgombra il campo da interpretazioni che si ponevano apertamente in contrasto con le disposizioni normative in materia, e in particolare con le regolamentazioni contrattuali dell’apprendistato vigenti nel comparto artigiano. Sul dietro front del Ministero del Lavoro pesano gli interpelli che Confartigianato ha inoltrato in questi anni alla Direzione Generale per l’attività ispettiva. La circolare fornisce risposte organiche ad alcuni dei principali dubbi interpretativi sollevati dalla Confederazione. Per quanto attiene al sottoinquadramento del lavoratore e ai profili retributivi, la circolare supera completamente il precedente orientamento che di fatto escludeva la possibilità di retribuire gli apprendisti in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Una interpretazione che accoglieva un’istanza del sindacato che proponeva la sostituzione della previgente disciplina sulla percentualizzazione con un sistema retributivo che prendesse come base di partenza una retribuzione pari a quella prevista per due livelli al di sotto del livello di destinazione finale dell’apprendista. La circolare conferma pienamente la posizione confederale che ha già trovato larga applicazione nella recente tornata di rinnovi contrattuali dell’artigianato: è possibile combinare le due previsioni e quindi, utilizzare i due livelli di sotto inquadramento sia come ‘tetto’, sia come ‘soglia’ della progressione percentuale. Pertanto, l’apprendista può ricevere nel corso del rapporto una retribuzione in percentuale inferiore rispetto al livello di sotto inquadramento, a condizione che tale livello sia comunque il punto di arrivo minimo della progressione retributiva. La circolare affronta e chiarisce anche la questione della responsabilità del datore di lavoro in caso di mancata erogazione della formazione, distinguendo tra formazione esclusivamente aziendale e formazione esterna. In particolare, la circolare segnala che in caso di formazione esterna viene meno la responsabilità del datore di lavoro, qualora la stessa non sia erogata per mancanza di offerta formativa pubblica. Al contrario, nel caso di formazione esclusivamente aziendale, il datore è responsabile dell’erogazione della formazione e non può essere esonerato da tale responsabilità per mancanza di formazione pubblica esterna. In caso di formazione dell’apprendista esclusivamente aziendale, la circolare affida ai contratti collettivi la facoltà di ridurre le ore di formazione di base tecnico-professionale, rispetto al monte ore annuale complessivo di 120 ore. Tra le altre questioni affrontate dalla circolare ministeriale c’è anche quella relativa alla durata del contratto (la contrattazione collettiva nazionale o regionale potrà stabilire una durata inferiore ai due anni, sempre nel rispetto della qualificazione da conseguire. Resta invece fermo il limite massimo di 6 anni). Connessa alla durata del contratto la tematica della trasformazione anticipata del rapporto. In questo caso il Ministero del Lavoro chiarisce che non sussistono limiti giuridici per la trasformazione in qualunque momento del rapporto di apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di trasformazione anticipata, il datore di lavoro ha diritto a conservare per tutto l’anno successivo alla data della trasformazione i benefici previsti dall’art. 21, comma 6, della legge n.56/1987.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/">Per gli apprendisti paga in percentuale</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	
</channel>
</rss><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
	<channel>
		<title>Per gli apprendisti paga in percentuale - Confartigianato Imprese </title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2008/11/per-gli-apprendisti-paga-in-percentuale/</link>
		<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
		<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2008 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
		<language>it-IT</language>
		

			</channel>
</rss>