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	<title>CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici - Confartigianato Imprese</title>
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	<title>CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Aggregazione in consorzi e reti d&#8217;impresa per conquistare il mercato degli appalti pubblici</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:11:52 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>newsletter_A 18 Giugno 2026 Aggregazione in consorzi e reti d&#8217;impresa per conquistare il mercato degli appalti pubblici Le micro, piccole [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-79555 post type-post status-publish format-standard hentry category-autoriparazione category-categorie tag-coronavirus tag-pneumatici-fuori-uso" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Autoriparazione</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Aprile 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-44745 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg" alt="" width="700" height="301" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>In merito alle misure restrittive disposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, pubblichiamo di seguito considerazioni e indicazioni alle <strong>imprese della filiera pneumatici</strong> condivise da <strong>Confartigianato Autoriparazione</strong> e da Cna, Fedrpneus, Aniasa, Airp, Assogomma.<span id="more-79555"></span></p>
<p>Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.<br /> Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.<br /> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell&#8217;allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5.<br /> Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell&#8217;allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.<br /> Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.<br /> Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti<strong> considerazioni ed indirizzi:</strong><br /> 1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di &#8220;stare a casa&#8221;, salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;</p>
<p>2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;</p>
<p>3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.</p>
<p>L&#8217;avvio del cambio stagionale avviene quest&#8217;anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.<br /> Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.</p>
<p><strong>DOMANDE FREQUENTI</strong><br /> 1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale? No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.</p>
<p>2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni? Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.</p>
<p>3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti? Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.</p>
<p>4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme? No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.</p>
<p>5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente? Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/il-forum-sulla-sostenibilita-di-confartigianato-per-uno-sviluppo-inclusivo-e-a-misura-duomo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_A]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[forum sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 18 Giugno 2026·EVENTI Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo Confartigianato punta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-79555 post type-post status-publish format-standard hentry category-autoriparazione category-categorie tag-coronavirus tag-pneumatici-fuori-uso" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Autoriparazione</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Aprile 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-44745 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg" alt="" width="700" height="301" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>In merito alle misure restrittive disposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, pubblichiamo di seguito considerazioni e indicazioni alle <strong>imprese della filiera pneumatici</strong> condivise da <strong>Confartigianato Autoriparazione</strong> e da Cna, Fedrpneus, Aniasa, Airp, Assogomma.<span id="more-79555"></span></p>
<p>Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.<br /> Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.<br /> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell&#8217;allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5.<br /> Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell&#8217;allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.<br /> Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.<br /> Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti<strong> considerazioni ed indirizzi:</strong><br /> 1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di &#8220;stare a casa&#8221;, salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;</p>
<p>2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;</p>
<p>3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.</p>
<p>L&#8217;avvio del cambio stagionale avviene quest&#8217;anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.<br /> Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.</p>
<p><strong>DOMANDE FREQUENTI</strong><br /> 1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale? No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.</p>
<p>2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni? Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.</p>
<p>3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti? Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.</p>
<p>4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme? No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.</p>
<p>5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente? Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.</p>
<p>&nbsp;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Artigianale sì, ma soltanto se sei artigiano. Utili chiarimenti dal Mimit sulla nuova legge</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[artigianale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 17 Giugno 2026·MADE IN ITALY Artigianale sì, ma soltanto se sei artigiano. Utili chiarimenti dal Mimit sulla nuova [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Aprile 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-44745 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg" alt="" width="700" height="301" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>In merito alle misure restrittive disposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, pubblichiamo di seguito considerazioni e indicazioni alle <strong>imprese della filiera pneumatici</strong> condivise da <strong>Confartigianato Autoriparazione</strong> e da Cna, Fedrpneus, Aniasa, Airp, Assogomma.<span id="more-79555"></span></p>
<p>Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.<br /> Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.<br /> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell&#8217;allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5.<br /> Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell&#8217;allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.<br /> Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.<br /> Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti<strong> considerazioni ed indirizzi:</strong><br /> 1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di &#8220;stare a casa&#8221;, salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;</p>
<p>2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;</p>
<p>3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.</p>
<p>L&#8217;avvio del cambio stagionale avviene quest&#8217;anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.<br /> Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.</p>
<p><strong>DOMANDE FREQUENTI</strong><br /> 1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale? No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.</p>
<p>2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni? Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.</p>
<p>3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti? Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.</p>
<p>4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme? No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.</p>
<p>5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente? Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>In vista un accordo per la riapertura di Hormuz. Il conto di oltre cento giorni di crisi</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/in-vista-un-accordo-per-la-riapertura-di-hormuz-il-conto-di-oltre-cento-giorni-di-crisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
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		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
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		<category><![CDATA[HORMUZ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 17 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE In vista un accordo per la riapertura di Hormuz. Il conto di oltre cento [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-79555 post type-post status-publish format-standard hentry category-autoriparazione category-categorie tag-coronavirus tag-pneumatici-fuori-uso" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Autoriparazione</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Aprile 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-44745 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg" alt="" width="700" height="301" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>In merito alle misure restrittive disposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, pubblichiamo di seguito considerazioni e indicazioni alle <strong>imprese della filiera pneumatici</strong> condivise da <strong>Confartigianato Autoriparazione</strong> e da Cna, Fedrpneus, Aniasa, Airp, Assogomma.<span id="more-79555"></span></p>
<p>Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.<br /> Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.<br /> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell&#8217;allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5.<br /> Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell&#8217;allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.<br /> Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.<br /> Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti<strong> considerazioni ed indirizzi:</strong><br /> 1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di &#8220;stare a casa&#8221;, salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;</p>
<p>2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;</p>
<p>3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.</p>
<p>L&#8217;avvio del cambio stagionale avviene quest&#8217;anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.<br /> Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.</p>
<p><strong>DOMANDE FREQUENTI</strong><br /> 1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale? No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.</p>
<p>2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni? Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.</p>
<p>3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti? Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.</p>
<p>4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme? No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.</p>
<p>5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente? Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.</p>
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<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Dalla crisi del Golfo ai cantieri: le tendenze dell’edilizia nel report di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/dalla-crisi-del-golfo-ai-cantieri-le-tendenze-delledilizia-nel-report-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 13:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 15 Giugno 2026·COSTRUZIONI Dalla crisi del Golfo ai cantieri: le tendenze dell’edilizia nel report di Confartigianato   A metà [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-79555 post type-post status-publish format-standard hentry category-autoriparazione category-categorie tag-coronavirus tag-pneumatici-fuori-uso" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Autoriparazione</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Aprile 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</h1>
</div>
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<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-44745 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg" alt="" width="700" height="301" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>In merito alle misure restrittive disposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, pubblichiamo di seguito considerazioni e indicazioni alle <strong>imprese della filiera pneumatici</strong> condivise da <strong>Confartigianato Autoriparazione</strong> e da Cna, Fedrpneus, Aniasa, Airp, Assogomma.<span id="more-79555"></span></p>
<p>Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.<br /> Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.<br /> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell&#8217;allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5.<br /> Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell&#8217;allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.<br /> Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.<br /> Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti<strong> considerazioni ed indirizzi:</strong><br /> 1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di &#8220;stare a casa&#8221;, salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;</p>
<p>2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;</p>
<p>3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.</p>
<p>L&#8217;avvio del cambio stagionale avviene quest&#8217;anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.<br /> Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.</p>
<p><strong>DOMANDE FREQUENTI</strong><br /> 1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale? No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.</p>
<p>2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni? Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.</p>
<p>3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti? Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.</p>
<p>4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme? No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.</p>
<p>5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente? Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Dal Piano per l’Export 40 milioni di euro per le micro e piccole imprese colpite dalla crisi di Hormuz</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/dal-piano-per-lexport-40-milioni-di-euro-per-le-micro-e-piccole-imprese-colpite-dalla-crisi-di-hormuz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[HORMUZ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE Dal Piano per l’Export 40 milioni di euro per le micro e piccole imprese [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-79555 post type-post status-publish format-standard hentry category-autoriparazione category-categorie tag-coronavirus tag-pneumatici-fuori-uso" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Autoriparazione</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Aprile 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-44745 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg" alt="" width="700" height="301" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>In merito alle misure restrittive disposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, pubblichiamo di seguito considerazioni e indicazioni alle <strong>imprese della filiera pneumatici</strong> condivise da <strong>Confartigianato Autoriparazione</strong> e da Cna, Fedrpneus, Aniasa, Airp, Assogomma.<span id="more-79555"></span></p>
<p>Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.<br /> Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.<br /> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell&#8217;allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5.<br /> Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell&#8217;allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.<br /> Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.<br /> Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti<strong> considerazioni ed indirizzi:</strong><br /> 1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di &#8220;stare a casa&#8221;, salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;</p>
<p>2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;</p>
<p>3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.</p>
<p>L&#8217;avvio del cambio stagionale avviene quest&#8217;anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.<br /> Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.</p>
<p><strong>DOMANDE FREQUENTI</strong><br /> 1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale? No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.</p>
<p>2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni? Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.</p>
<p>3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti? Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.</p>
<p>4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme? No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.</p>
<p>5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente? Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.</p>
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		<item>
		<title>Il Presidente Granelli: &#8220;L&#8217;artigianato è motore del turismo diffuso e sostenibile che valorizza il brand Italia&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/il-presidente-granelli-lartigianato-e-motore-del-turismo-diffuso-e-sostenibile-che-valorizza-il-brand-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Vespa]]></category>
		<category><![CDATA[forum in masseria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 14 Giugno 2026·TURISMO Il Presidente Granelli: &#8220;L&#8217;artigianato è motore del turismo diffuso e sostenibile che valorizza il brand Italia&#8221; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-79555 post type-post status-publish format-standard hentry category-autoriparazione category-categorie tag-coronavirus tag-pneumatici-fuori-uso" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Autoriparazione</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Aprile 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-44745 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg" alt="" width="700" height="301" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>In merito alle misure restrittive disposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, pubblichiamo di seguito considerazioni e indicazioni alle <strong>imprese della filiera pneumatici</strong> condivise da <strong>Confartigianato Autoriparazione</strong> e da Cna, Fedrpneus, Aniasa, Airp, Assogomma.<span id="more-79555"></span></p>
<p>Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.<br /> Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.<br /> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell&#8217;allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5.<br /> Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell&#8217;allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.<br /> Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.<br /> Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti<strong> considerazioni ed indirizzi:</strong><br /> 1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di &#8220;stare a casa&#8221;, salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;</p>
<p>2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;</p>
<p>3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.</p>
<p>L&#8217;avvio del cambio stagionale avviene quest&#8217;anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.<br /> Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.</p>
<p><strong>DOMANDE FREQUENTI</strong><br /> 1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale? No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.</p>
<p>2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni? Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.</p>
<p>3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti? Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.</p>
<p>4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme? No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.</p>
<p>5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente? Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.</p>
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<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Transizione 5.0: al via le prenotazioni per il nuovo iperammortamento</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/transizione-5-0-al-via-le-prenotazioni-per-il-nuovo-iperammortamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[iperammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione 5.0]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026·TRANSIZIONE 5.0 Transizione 5.0: al via le prenotazioni per il nuovo iperammortamento Al via lo strumento per [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-79555 post type-post status-publish format-standard hentry category-autoriparazione category-categorie tag-coronavirus tag-pneumatici-fuori-uso" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Autoriparazione</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Aprile 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-44745 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg" alt="" width="700" height="301" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>In merito alle misure restrittive disposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, pubblichiamo di seguito considerazioni e indicazioni alle <strong>imprese della filiera pneumatici</strong> condivise da <strong>Confartigianato Autoriparazione</strong> e da Cna, Fedrpneus, Aniasa, Airp, Assogomma.<span id="more-79555"></span></p>
<p>Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.<br /> Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.<br /> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell&#8217;allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5.<br /> Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell&#8217;allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.<br /> Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.<br /> Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti<strong> considerazioni ed indirizzi:</strong><br /> 1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di &#8220;stare a casa&#8221;, salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;</p>
<p>2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;</p>
<p>3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.</p>
<p>L&#8217;avvio del cambio stagionale avviene quest&#8217;anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.<br /> Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.</p>
<p><strong>DOMANDE FREQUENTI</strong><br /> 1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale? No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.</p>
<p>2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni? Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.</p>
<p>3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti? Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.</p>
<p>4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme? No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.</p>
<p>5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente? Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<item>
		<title>Lucio Caracciolo (Limes): “Il futuro è nella storia del nostro artigianato e nella cultura profonda dell&#8217;Italia&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/lucio-caracciolo-limes-il-futuro-e-nella-storia-del-nostro-artigianato-e-nella-cultura-profonda-dellitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[limes]]></category>
		<category><![CDATA[lucio caracciolo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026·EVENTI Lucio Caracciolo (Limes): “Il futuro è nella storia del nostro artigianato e nella cultura profonda dell&#8217;Italia&#8221; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-79555 post type-post status-publish format-standard hentry category-autoriparazione category-categorie tag-coronavirus tag-pneumatici-fuori-uso" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Autoriparazione</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Aprile 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-44745 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg" alt="" width="700" height="301" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>In merito alle misure restrittive disposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, pubblichiamo di seguito considerazioni e indicazioni alle <strong>imprese della filiera pneumatici</strong> condivise da <strong>Confartigianato Autoriparazione</strong> e da Cna, Fedrpneus, Aniasa, Airp, Assogomma.<span id="more-79555"></span></p>
<p>Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.<br /> Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.<br /> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell&#8217;allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5.<br /> Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell&#8217;allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.<br /> Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.<br /> Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti<strong> considerazioni ed indirizzi:</strong><br /> 1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di &#8220;stare a casa&#8221;, salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;</p>
<p>2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;</p>
<p>3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.</p>
<p>L&#8217;avvio del cambio stagionale avviene quest&#8217;anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.<br /> Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.</p>
<p><strong>DOMANDE FREQUENTI</strong><br /> 1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale? No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.</p>
<p>2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni? Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.</p>
<p>3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti? Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.</p>
<p>4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme? No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.</p>
<p>5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente? Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.</p>
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<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Trappole col fiocco e soffitti di cristallo: focus di Spirito artigiano sulla condizione femminile</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/trappole-col-fiocco-e-soffitti-di-cristallo-focus-di-spirito-artigiano-sulla-condizione-femminile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Spirito artigiano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026 Trappole col fiocco e soffitti di cristallo: focus di Spirito artigiano sulla condizione femminile Al centro [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Aprile 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-44745 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg" alt="" width="700" height="301" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>In merito alle misure restrittive disposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, pubblichiamo di seguito considerazioni e indicazioni alle <strong>imprese della filiera pneumatici</strong> condivise da <strong>Confartigianato Autoriparazione</strong> e da Cna, Fedrpneus, Aniasa, Airp, Assogomma.<span id="more-79555"></span></p>
<p>Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.<br /> Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.<br /> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell&#8217;allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5.<br /> Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell&#8217;allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.<br /> Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.<br /> Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti<strong> considerazioni ed indirizzi:</strong><br /> 1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di &#8220;stare a casa&#8221;, salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;</p>
<p>2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;</p>
<p>3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.</p>
<p>L&#8217;avvio del cambio stagionale avviene quest&#8217;anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.<br /> Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.</p>
<p><strong>DOMANDE FREQUENTI</strong><br /> 1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale? No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.</p>
<p>2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni? Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.</p>
<p>3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti? Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.</p>
<p>4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme? No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.</p>
<p>5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente? Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Bassa crescita dell’Italia: i nodi da sciogliere nell’audizione di Confartigianato alla Camera</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/bassa-crescita-dellitalia-i-nodi-da-sciogliere-nellaudizione-di-confartigianato-alla-camera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 06:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[audizione Camera]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 12 Giugno 2026·PIL Bassa crescita dell’Italia: i nodi da sciogliere nell’audizione di Confartigianato alla Camera Sulla dinamica del PIL [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-79555 post type-post status-publish format-standard hentry category-autoriparazione category-categorie tag-coronavirus tag-pneumatici-fuori-uso" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Autoriparazione</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Aprile 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-44745 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg" alt="" width="700" height="301" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>In merito alle misure restrittive disposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, pubblichiamo di seguito considerazioni e indicazioni alle <strong>imprese della filiera pneumatici</strong> condivise da <strong>Confartigianato Autoriparazione</strong> e da Cna, Fedrpneus, Aniasa, Airp, Assogomma.<span id="more-79555"></span></p>
<p>Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.<br /> Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.<br /> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell&#8217;allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5.<br /> Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell&#8217;allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.<br /> Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.<br /> Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti<strong> considerazioni ed indirizzi:</strong><br /> 1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di &#8220;stare a casa&#8221;, salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;</p>
<p>2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;</p>
<p>3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.</p>
<p>L&#8217;avvio del cambio stagionale avviene quest&#8217;anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.<br /> Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.</p>
<p><strong>DOMANDE FREQUENTI</strong><br /> 1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale? No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.</p>
<p>2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni? Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.</p>
<p>3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti? Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.</p>
<p>4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme? No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.</p>
<p>5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente? Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.</p>
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<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<item>
		<title>Con aumento tassi BCE a rischio investimenti delle piccole imprese in transizioni digitale e green</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/con-aumento-tassi-bce-a-rischio-investimenti-delle-piccole-imprese-in-transizioni-digitale-e-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 11 Giugno 2026·CREDITO Con aumento tassi BCE a rischio investimenti delle piccole imprese in transizioni digitale e green [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-79555 post type-post status-publish format-standard hentry category-autoriparazione category-categorie tag-coronavirus tag-pneumatici-fuori-uso" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Autoriparazione</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Aprile 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-44745 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg" alt="" width="700" height="301" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>In merito alle misure restrittive disposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, pubblichiamo di seguito considerazioni e indicazioni alle <strong>imprese della filiera pneumatici</strong> condivise da <strong>Confartigianato Autoriparazione</strong> e da Cna, Fedrpneus, Aniasa, Airp, Assogomma.<span id="more-79555"></span></p>
<p>Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.<br /> Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.<br /> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell&#8217;allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5.<br /> Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell&#8217;allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.<br /> Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.<br /> Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti<strong> considerazioni ed indirizzi:</strong><br /> 1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di &#8220;stare a casa&#8221;, salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;</p>
<p>2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;</p>
<p>3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.</p>
<p>L&#8217;avvio del cambio stagionale avviene quest&#8217;anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.<br /> Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.</p>
<p><strong>DOMANDE FREQUENTI</strong><br /> 1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale? No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.</p>
<p>2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni? Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.</p>
<p>3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti? Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.</p>
<p>4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme? No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.</p>
<p>5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente? Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.</p>
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<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Confartigianato e Symbola celebrano l&#8217;artigianato protagonista del futuro del made in Italy tra design, sostenibilità e innovazione</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/confartigianato-e-symbola-celebrano-lartigianato-simbolo-del-futuro-del-made-in-italy-tra-design-sostenibilita-e-innovazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Mantova]]></category>
		<category><![CDATA[symbola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 11 Giugno 2026·MADE IN ITALY Confartigianato e Symbola celebrano l&#8217;artigianato protagonista del futuro del made in Italy tra design, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-79555 post type-post status-publish format-standard hentry category-autoriparazione category-categorie tag-coronavirus tag-pneumatici-fuori-uso" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Autoriparazione</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Aprile 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-44745 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg" alt="" width="700" height="301" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>In merito alle misure restrittive disposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, pubblichiamo di seguito considerazioni e indicazioni alle <strong>imprese della filiera pneumatici</strong> condivise da <strong>Confartigianato Autoriparazione</strong> e da Cna, Fedrpneus, Aniasa, Airp, Assogomma.<span id="more-79555"></span></p>
<p>Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.<br /> Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.<br /> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell&#8217;allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5.<br /> Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell&#8217;allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.<br /> Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.<br /> Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti<strong> considerazioni ed indirizzi:</strong><br /> 1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di &#8220;stare a casa&#8221;, salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;</p>
<p>2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;</p>
<p>3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.</p>
<p>L&#8217;avvio del cambio stagionale avviene quest&#8217;anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.<br /> Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.</p>
<p><strong>DOMANDE FREQUENTI</strong><br /> 1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale? No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.</p>
<p>2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni? Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.</p>
<p>3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti? Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.</p>
<p>4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme? No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.</p>
<p>5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente? Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Burocrazia e normativa complessa pesano sulla qualità dei servizi pubblici: Italia al 26° posto in Ue</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/burocrazia-e-normativa-complessa-pesano-sulla-qualita-dei-servizi-pubblici-italia-al-26-posto-in-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[burocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 10 Giugno 2026·PA Burocrazia e normativa complessa pesano sulla qualità dei servizi pubblici: Italia al 26° posto in Ue [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-79555 post type-post status-publish format-standard hentry category-autoriparazione category-categorie tag-coronavirus tag-pneumatici-fuori-uso" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Autoriparazione</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Aprile 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-44745 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg" alt="" width="700" height="301" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>In merito alle misure restrittive disposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, pubblichiamo di seguito considerazioni e indicazioni alle <strong>imprese della filiera pneumatici</strong> condivise da <strong>Confartigianato Autoriparazione</strong> e da Cna, Fedrpneus, Aniasa, Airp, Assogomma.<span id="more-79555"></span></p>
<p>Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.<br /> Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.<br /> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell&#8217;allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5.<br /> Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell&#8217;allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.<br /> Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.<br /> Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti<strong> considerazioni ed indirizzi:</strong><br /> 1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di &#8220;stare a casa&#8221;, salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;</p>
<p>2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;</p>
<p>3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.</p>
<p>L&#8217;avvio del cambio stagionale avviene quest&#8217;anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.<br /> Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.</p>
<p><strong>DOMANDE FREQUENTI</strong><br /> 1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale? No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.</p>
<p>2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni? Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.</p>
<p>3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti? Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.</p>
<p>4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme? No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.</p>
<p>5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente? Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.</p>
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<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Moda, congiuntura ancora debole e i timori per gli investimenti</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/moda-congiuntura-ancora-debole-e-i-timori-per-gli-investimenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studi 8 Giugno 2026·MODA Moda, congiuntura ancora debole e i timori per gli investimenti Nel primo trimestre del 2026 la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-79555 post type-post status-publish format-standard hentry category-autoriparazione category-categorie tag-coronavirus tag-pneumatici-fuori-uso" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Autoriparazione</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Aprile 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-44745 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg" alt="" width="700" height="301" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>In merito alle misure restrittive disposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, pubblichiamo di seguito considerazioni e indicazioni alle <strong>imprese della filiera pneumatici</strong> condivise da <strong>Confartigianato Autoriparazione</strong> e da Cna, Fedrpneus, Aniasa, Airp, Assogomma.<span id="more-79555"></span></p>
<p>Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.<br /> Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.<br /> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell&#8217;allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5.<br /> Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell&#8217;allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.<br /> Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.<br /> Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti<strong> considerazioni ed indirizzi:</strong><br /> 1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di &#8220;stare a casa&#8221;, salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;</p>
<p>2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;</p>
<p>3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.</p>
<p>L&#8217;avvio del cambio stagionale avviene quest&#8217;anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.<br /> Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.</p>
<p><strong>DOMANDE FREQUENTI</strong><br /> 1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale? No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.</p>
<p>2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni? Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.</p>
<p>3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti? Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.</p>
<p>4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme? No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.</p>
<p>5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente? Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Artigianato aumentato e Made in Italy: l’11 giugno a Mantova l’evento conclusivo della campagna con Symbola</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/artigianato-aumentato-e-made-in-italy-l11-giugno-a-mantova-levento-conclusivo-della-campagna-con-symbola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 11:17:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[sy]]></category>
		<category><![CDATA[symbola]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 8 Giugno 2026·MADE IN ITALY Artigianato aumentato e Made in Italy: l’11 giugno a Mantova l’evento conclusivo della campagna [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-79555 post type-post status-publish format-standard hentry category-autoriparazione category-categorie tag-coronavirus tag-pneumatici-fuori-uso" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Autoriparazione</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Aprile 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-44745 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg" alt="" width="700" height="301" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>In merito alle misure restrittive disposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, pubblichiamo di seguito considerazioni e indicazioni alle <strong>imprese della filiera pneumatici</strong> condivise da <strong>Confartigianato Autoriparazione</strong> e da Cna, Fedrpneus, Aniasa, Airp, Assogomma.<span id="more-79555"></span></p>
<p>Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.<br /> Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.<br /> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell&#8217;allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5.<br /> Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell&#8217;allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.<br /> Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.<br /> Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti<strong> considerazioni ed indirizzi:</strong><br /> 1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di &#8220;stare a casa&#8221;, salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;</p>
<p>2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;</p>
<p>3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.</p>
<p>L&#8217;avvio del cambio stagionale avviene quest&#8217;anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.<br /> Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.</p>
<p><strong>DOMANDE FREQUENTI</strong><br /> 1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale? No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.</p>
<p>2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni? Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.</p>
<p>3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti? Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.</p>
<p>4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme? No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.</p>
<p>5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente? Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.</p>
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<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Confartigianato rinnova il proprio impegno nell’Alleanza europea per l’apprendistato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[alleanza europea apprendistato]]></category>
		<category><![CDATA[apprendistato]]></category>
		<category><![CDATA[EAFA]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 5 Giugno 2026·FORMAZIONE Confartigianato rinnova il proprio impegno nell’Alleanza europea per l’apprendistato Oggi a Roma, nell’ambito dell’high-level event della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-79555 post type-post status-publish format-standard hentry category-autoriparazione category-categorie tag-coronavirus tag-pneumatici-fuori-uso" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Autoriparazione</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Aprile 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</h1>
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</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-44745 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg" alt="" width="700" height="301" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>In merito alle misure restrittive disposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, pubblichiamo di seguito considerazioni e indicazioni alle <strong>imprese della filiera pneumatici</strong> condivise da <strong>Confartigianato Autoriparazione</strong> e da Cna, Fedrpneus, Aniasa, Airp, Assogomma.<span id="more-79555"></span></p>
<p>Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.<br /> Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.<br /> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell&#8217;allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5.<br /> Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell&#8217;allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.<br /> Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.<br /> Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti<strong> considerazioni ed indirizzi:</strong><br /> 1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di &#8220;stare a casa&#8221;, salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;</p>
<p>2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;</p>
<p>3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.</p>
<p>L&#8217;avvio del cambio stagionale avviene quest&#8217;anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.<br /> Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.</p>
<p><strong>DOMANDE FREQUENTI</strong><br /> 1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale? No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.</p>
<p>2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni? Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.</p>
<p>3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti? Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.</p>
<p>4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme? No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.</p>
<p>5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente? Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>A Bruxelles SMEunited definisce le priorità strategiche per rafforzare il ruolo delle Pmi in Europa</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/a-bruxelles-smeunited-definisce-le-priorita-strategiche-per-rafforzare-il-ruolo-delle-pmi-in-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[davide galli]]></category>
		<category><![CDATA[SMEunited]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=131639</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 5 Giugno 2026·EUROPA A Bruxelles SMEunited definisce le priorità strategiche per rafforzare il ruolo delle Pmi in Europa Due [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-79555 post type-post status-publish format-standard hentry category-autoriparazione category-categorie tag-coronavirus tag-pneumatici-fuori-uso" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Autoriparazione</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Aprile 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-44745 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg" alt="" width="700" height="301" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>In merito alle misure restrittive disposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, pubblichiamo di seguito considerazioni e indicazioni alle <strong>imprese della filiera pneumatici</strong> condivise da <strong>Confartigianato Autoriparazione</strong> e da Cna, Fedrpneus, Aniasa, Airp, Assogomma.<span id="more-79555"></span></p>
<p>Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.<br /> Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.<br /> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell&#8217;allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5.<br /> Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell&#8217;allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.<br /> Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.<br /> Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti<strong> considerazioni ed indirizzi:</strong><br /> 1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di &#8220;stare a casa&#8221;, salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;</p>
<p>2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;</p>
<p>3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.</p>
<p>L&#8217;avvio del cambio stagionale avviene quest&#8217;anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.<br /> Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.</p>
<p><strong>DOMANDE FREQUENTI</strong><br /> 1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale? No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.</p>
<p>2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni? Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.</p>
<p>3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti? Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.</p>
<p>4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme? No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.</p>
<p>5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente? Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>In due mesi di guerra perso un terzo (-33,0%) del made in Italy in Medio Oriente. Il punto sulla crisi di Hormuz</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/in-due-mesi-di-guerra-perso-un-terzo-330-del-made-in-italy-in-medio-oriente-il-punto-sulla-crisi-di-hormuz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 3 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE In due mesi di guerra perso un terzo (-33,0%) del made in Italy in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-79555 post type-post status-publish format-standard hentry category-autoriparazione category-categorie tag-coronavirus tag-pneumatici-fuori-uso" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Autoriparazione</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Aprile 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-44745 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg" alt="" width="700" height="301" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>In merito alle misure restrittive disposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, pubblichiamo di seguito considerazioni e indicazioni alle <strong>imprese della filiera pneumatici</strong> condivise da <strong>Confartigianato Autoriparazione</strong> e da Cna, Fedrpneus, Aniasa, Airp, Assogomma.<span id="more-79555"></span></p>
<p>Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.<br /> Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.<br /> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell&#8217;allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5.<br /> Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell&#8217;allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.<br /> Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.<br /> Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti<strong> considerazioni ed indirizzi:</strong><br /> 1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di &#8220;stare a casa&#8221;, salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;</p>
<p>2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;</p>
<p>3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.</p>
<p>L&#8217;avvio del cambio stagionale avviene quest&#8217;anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.<br /> Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.</p>
<p><strong>DOMANDE FREQUENTI</strong><br /> 1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale? No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.</p>
<p>2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni? Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.</p>
<p>3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti? Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.</p>
<p>4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme? No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.</p>
<p>5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente? Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Granelli a ReStart (Rai3): &#8220;Il lavoro c’è ed è artigiano. Investiamo sulle competenze dei giovani&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/granelli-a-restart-rai3-il-lavoro-ce-ed-e-artigiano-investiamo-sulle-competenze-dei-giovani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:22:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[annalisa bruchi]]></category>
		<category><![CDATA[restart]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 1 Giugno 2026·MEDIA Granelli a ReStart (Rai3): &#8220;Il lavoro c’è ed è artigiano. Investiamo sulle competenze dei giovani&#8221; Il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/04/coronavirus-le-indicazioni-alle-imprese-della-filiera-pneumatici/">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Aprile 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-44745 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg" alt="" width="700" height="301" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/06/car-tyres-63928_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>In merito alle misure restrittive disposte dal Governo per contenere il contagio da Covid-19, pubblichiamo di seguito considerazioni e indicazioni alle <strong>imprese della filiera pneumatici</strong> condivise da <strong>Confartigianato Autoriparazione</strong> e da Cna, Fedrpneus, Aniasa, Airp, Assogomma.<span id="more-79555"></span></p>
<p>Il nuovo DPCM del 10 aprile 2020 ha sostanzialmente ribadito le misure restrittive introdotte dai precedenti DPCM e Decreti in materia, prorogando il termine di scadenza al 3 maggio 2020.<br /> Il principio regolatore (vedi art.1) è consentire solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, con espresso divieto alle persone fisiche di spostarsi in un comune diverso rispetto a quello in cui si trovano salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.<br /> Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (vedi art. 1 comma z) fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate nell&#8217;allegato 1 (tra queste non figurano il commercio di parti ed accessori per autoveicoli). Queste attività sono tenute ad assicurare, oltre alla distanza di sicurezza di un metro, che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. È, inoltre, raccomandata l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5.<br /> Sono sospese, inoltre, le attività produttive e commerciali, salvo quelle indicate nell&#8217;allegato 3 (tra queste figurano le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli e di commercio al dettaglio di parti per autoveicoli). Le attività non sospese (art. 2 punto 10) devono rispettare i contenuti del protocollo relativo alle misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.<br /> Come noto, in materia di circolazione stradale le normative vigenti ed in particolare quella che regola la circolazione durante il periodo invernale prevedono (vedi circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014) che al termine del periodo di vigenza delle Ordinanze invernali (15 aprile) sia necessario provvedere allo smontaggio dei pneumatici invernali ed al rimontaggio di pneumatici estivi, a partire dal 16 aprile ed entro il 15 maggio compreso. Tale necessità diventa un obbligo per quei veicoli che montano pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione, pena la non conformità alle specifiche di omologazione del veicolo indicate nella carta di circolazione che prevedono una serie di possibili sanzioni.<br /> Coloro i quali dispongono di pneumatici invernali con codice di velocità pieno possono effettuare la sostituzione dei loro pneumatici invernali anche in tempi successivi senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>Tutto ciò premesso, le Associazioni firmatarie esprimono le seguenti<strong> considerazioni ed indirizzi:</strong><br /> 1. devono essere rispettate le prescrizioni governative che impongono ai cittadini di &#8220;stare a casa&#8221;, salvo eccezioni contemplate nel DPCM del 10 aprile 2020;</p>
<p>2. i gommisti possono svolgere la loro attività di manutenzione, riparazione e commercio al dettaglio, a condizione che rispettino le misure di contrasto alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro (vedi protocollo 14 marzo 2020). È altresì consigliabile che vengano assicurate le prescrizioni relative alle attività commerciali di dettaglio ed in particolare che siano effettuati ingressi in modo dilazionato evitando alle persone di sostare più del tempo necessario (vedi DPCM 10 aprile 2020, all.5). Una buona pratica potrebbe essere quella di operare su appuntamento;</p>
<p>3. gli utenti che sono in grado di giustificare lo spostamento dalla loro abitazione per le ragioni ammesse dal DPCM 10 aprile 2020 o da eventuali nuovi decreti “di alleggerimento”, che potrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni, sono tenuti al rispetto del Codice della Strada ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014.</p>
<p>L&#8217;avvio del cambio stagionale avviene quest&#8217;anno in condizioni di lavoro e di sicurezza del tutto eccezionali che condizioneranno i tempi per il montaggio e lo smontaggio delle gomme.<br /> Non è escluso che, laddove non si riuscisse a perfezionare il cambio gomme a tempo debito, le Associazioni di categoria firmatarie della presente si faranno carico di richiedere eventuali eccezionali e limitate proroghe di tempo.</p>
<p><strong>DOMANDE FREQUENTI</strong><br /> 1. Sono un automobilista, dal 16 aprile posso recarmi dal gommista per effettuare il cambio stagionale? No, come prevede il DPCM 10 aprile 2020, dobbiamo “restare a casa”, ad eccezione di coloro i quali abbiano comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute, per i quali è possibile effettuare lo spostamento dal proprio domicilio. Tali soggetti in grado di fornire comprovata motivazione al loro spostamento possono utilizzare il loro veicolo che deve rispettare le norme del Codice della Strada, ivi compresa la circolare del Ministero dei Trasporti del 17 gennaio 2014 che disciplina il cambio stagionale dei pneumatici.</p>
<p>2. Sono un gommista, posso continuare a rimanere aperto? e a quali condizioni? Si certo, l’attività di manutenzione, autoriparazione e vendita al dettaglio di parti ed accessori per autoveicoli rientra tra quelle ritenute essenziali e come tale può essere esercitata, ivi compresa quella del gommista. Per poter svolgere tale attività è necessario rispettare le misure di contenimento alla diffusione del virus negli ambienti di lavoro contenute nel protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e sindacati.</p>
<p>3. Sono un gommista, devo adottare misure di sicurezza particolari nei confronti di miei clienti? Si, è necessario rispettare alcune regole di carattere generale, come la distanza di almeno un metro, tenendo conto che gli ingressi nell&#8217;esercizio avvengano in modo dilazionato e che venga impedito alle persone di sostare più del tempo necessario. Si raccomanda l&#8217;applicazione delle misure di sicurezza di cui all&#8217;allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020. È quindi fortemente consigliato operare per appuntamento.</p>
<p>4. Sono un gommista, posso chiamare i miei clienti che hanno montati pneumatici invernali e condividere un appuntamento per il cambio gomme? No, sono i clienti che dispongono dei requisiti per poter effettuare lo spostamento dal loro domicilio che possono contattare la rivendita per organizzare il cambio gomme. In tale caso il gommista dovrà prevedere un appuntamento che consenta di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dal DPCM 10 aprile 2020.</p>
<p>5. Sono un soggetto che dispone di un’officina mobile. Posso effettuare il montaggio e smontaggio delle gomme invernali presso il domicilio del cliente? Innanzitutto occorre verificare se il soggetto dispone dei codici ATECO autorizzati per la manutenzione e riparazione di veicoli. Inoltre va considerato il principio ispiratore delle norme di restrizione COVID19 che impone a tutte le persone di stare a casa. Infine, il DPCM 10 aprile 2020 e le normative precedenti vietano il commercio di ambulanti. Tutto ciò premesso, non si ritiene tale attività conforme alla normativa di riferimento a meno che il soggetto cliente non rientri nelle fattispecie per le quali sono ammesse deroghe.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>CORONAVIRUS – Le indicazioni alle imprese della filiera pneumatici - Confartigianato Imprese </title>
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