18 Novembre 2021, h. 13:09

ALIMENTAZIONE – Il Consiglio di Stato conferma l’obbligo di confezionamento per il pane precotto


Il Consiglio di Stato ha confermato l’obbligo di “previo confezionamento” del pane parzialmente precotto e soggetto a completamento di cottura presso il punto vendita. La sentenza 7/10/21 n.6677 scioglie un nodo cruciale per il settore, esploso a gennaio 2021, quando i NAS hanno sequestrato in un supermercato di Lecce 23 Kg di pane precotto in vendita negli espositori durante un normale controllo ispettivo. Il sequestro è avvenuto dopo aver riscontrato che un cliente, senza dotarsi degli appositi guanti messi a disposizione dal punto vendita, aveva toccato diverse unità di pane precotto non preconfezionate all’interno dell’apposito erogatore prima di scegliere quella da acquistare. Successivamente, il TAR della Puglia ha rigettato il ricorso dell’operatore della distribuzione, dichiarando che i requisiti di sicurezza alimentare non possono essere rispettati nei casi in cui l’imballaggio dei prodotti sia ad opera del cliente che preleva il pane disposto in espositori self service.
A seguito della sentenza del Consiglio di Stato, quindi, diventa illegittima la modalità di confezionamento del pane precotto ad opera del cliente, in quanto non garantirebbe gli standard di igiene e di sicurezza alimentare. Viene perciò confermato l’obbligo di preconfezionamento opportunamente dotato di etichetta – realizzata secondo indicazioni previste dalla normativa vigente – che fornisca un’informazione completa al consumatore circa la natura del prodotto e l’obbligo di collocare il pane precotto in vendita in comparti separati da quelli in cui viene disposto quello fresco. In questo modo, il commercio del pane sfuso non fresco, prassi purtroppo frequente nella GDO, non potrà più comportare rischi per il consumatore che, ignaro, rischierebbe altrimenti di acquistare un prodotto precedentemente manipolato da altri clienti. La sentenza avrà infine un riscontro positivo su tutti i produttori di pane fresco artigianale e sulle imprese di panificazione, in quanto tali norme igienico-sanitarie sui prodotti industriali consentiranno al consumatore l’immediata loro riconoscibilità e distinzione dal pane fresco artigianale.

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