INFORMAZIONI GENERALI
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(SPOSTAMENTI) Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?
- Residenza
La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.
- Domicilio
Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.
- Abitazione
Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione del dpcm, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze), tuttavia sempre con esclusione delle seconde case utilizzate per le vacanze. Per fare un ulteriore esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si riuniscono ad esso con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per ricongiungersi nella stessa abitazione in cui sono soliti ritrovarsi.
(Fonte: FAQ Governo del 7 gennaio 2021)
(SPOSTAMENTI) In base alle disposizioni in vigore, è consentito recarsi in un’altra Regione per turismo?
Gli spostamenti per turismo verso un’altra Regione non sono consentiti fino al 15 gennaio 2021 compreso.
(Fonte: FAQ Governo del 7 gennaio 2021)
(SPOSTAMENTI) Quali sono le regole sugli spostamenti fino al 15 gennaio? Sarà consentito andare a trovare amici o parenti?
Fino al 15 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti verso una Regione o Provincia Autonoma diversa dalla propria, ad eccezione di quelli dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità. È comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, tranne che per le seconde case fuori dalla Regione o Provincia Autonoma. La possibilità di spostarsi, anche per andare a trovare amici o parenti, varia in relazione ai giorni, al luogo di partenza e alla destinazione del proprio spostamento. In particolare:
- il 7 e l’8 gennaio
tra le 5.00 e le 22.00, sarà possibile spostarsi liberamente all’interno della propria Regione, quindi anche fare visita a parenti o amici nella stessa Regione. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti o delle persone che si spostano. Nelle eventuali zone arancioni ci si potrà spostare liberamente, e quindi far visita ad amici o parenti, solo all’interno del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00; oltre tali orari e al di fuori del proprio Comune ci si potrà spostare solo per lavoro, salute o necessità. Nelle eventuali zone rosse saranno consentiti gli spostamenti per lavoro, salute o necessità; inoltre, sarà consentito spostarsi in ambito comunale verso una sola abitazione privata una volta al giorno, fra le 5.00 e le 22.00, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
- il 9 e il 10 gennaio
si applicano in tutto il territorio nazionale le maggiori restrizioni previste per le “zone arancioni”. Tra le 5.00 e le 22.00, sarà possibile spostarsi liberamente all’interno del proprio Comune, quindi anche per andare a far visita a parenti e amici. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti all'interno dello stesso Comune o del numero di persone che si spostano. Gli spostamenti verso altri Comuni e in altri orari saranno invece consentiti solo per motivi di lavoro, salute o necessità, quindi non per fare visita a parenti o amici. Nelle eventuali zone rosse saranno consentiti gli spostamenti per lavoro, salute o necessità; inoltre, sarà consentito spostarsi in ambito comunale verso una sola abitazione privata una volta al giorno, fra le 5.00 e le 22.00, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
- dall’11 al 15 gennaio
tra le 5.00 e le 22.00, sarà possibile spostarsi liberamente all’interno della propria Regione, quindi anche fare visita a parenti o amici nella stessa Regione. Non sono previsti limiti al numero degli spostamenti o delle persone che si spostano. Nelle eventuali zone arancioni ci si potrà spostare liberamente, e quindi far visita ad amici o parenti, solo all’interno del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00; oltre tali orari e al di fuori del proprio Comune ci si potrà spostare solo per lavoro, salute o necessità. Nelle eventuali zone rosse saranno consentiti gli spostamenti per lavoro, salute o necessità; inoltre, sarà consentito spostarsi in ambito comunale verso una sola abitazione privata una volta al giorno, fra le 5.00 e le 22.00, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio
sarà possibile, anche nelle zone arancioni, per chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti, spostarsi liberamente, tra le 5.00 e le 22.00, entro i 30 km dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia: di conseguenza, sarà possibile anche andare a fare visita ad amici e parenti entro questi limiti orari e territoriali. Nelle eventuali zone rosse, tali spostamenti saranno consentiti verso una sola abitazione privata una volta al giorno, nei limiti di due persone oltre ai minori di anni 14, alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Fonte: FAQ Governo del 7 gennaio 2021
(SPOSTAMENTI) Come posso sapere se uno dei miei spostamenti rientra tra quelli ammissibili per “motivi di necessità”?
La valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(Fonte: FAQ Governo del 21 dicembre 2020)
(SPOSTAMENTI) Sarà possibile spostarsi per tornare al proprio luogo di lavoro o per motivi di necessità o di salute?
Sì, gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità sono sempre possibili, senza distinzione tra giorni e orari.
(Fonte: FAQ Governo del 21 dicembre 2020)
(SPOSTAMENTI) In caso di violazione dei più stringenti divieti di spostamento previsti dal dpcm durante le prossime festività si applica comunque la consueta sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro?
Sì, come previsto dall’art.1, comma 3, del cosiddetto “decreto Natale” (decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172), la sanzione applicabile è quella amministrativa, da 400 a 1.000 euro, eventualmente aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l’utilizzo di un veicolo.
(Fonte: FAQ Governo del 21 dicembre 2020)
(SPOSTAMENTI) In caso di accertamento di una violazione alle prescrizioni dei dpcm che non ritengo motivato, come posso far valere le mie ragioni?
La valutazione circa la sussistenza di motivi giustificativi, e in particolare quelli per le situazioni di necessità, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi in ciascuna vicenda concreta, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei dpcm, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(Fonte: FAQ Governo del 18 dicembre 2020)
(ATTIVITA’ MOTORIA INDIVIDUALE) Alla luce del DPCM del 3 dicembre 2020, una società che ha ad oggetto “attività motoria individuale”, classificata con codice Ateco 96.09.09, rientra tra le attività consentite?
Occorre innanzitutto chiarire cosa si intenda per “attività motoria individuale”. Se con tale espressione si intende l’attività svolta da istruttore verso un unico soggetto, all’interno di una struttura al chiuso, questa è da considerarsi sospesa ai sensi del DPCM del 3 dicembre 2020.
Infatti, l’art. 1, co. 10, lett. f) del decreto citato ha sospeso le attività delle palestre (…) fatta eccezione per quelle che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza.
Lo stesso decreto ha specificato che, ferma restando la sospensione delle palestre, l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni.
Risulta chiaro, pertanto, che l’attività sportiva in locali chiusi e con la presenza di un allenatore non è consentita.
A tal riguardo, si consideri che con il termine “palestra” si intende qualunque locale attrezzato per praticare sport al chiuso (indoor), sia individuali che di squadra.
In senso analogo si è espresso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella FAQ, pubblicata sul sito proprio istituzionale, relativa ai personal trainer, ove ha specificato che:
“Gli studi di personal training one to one potranno continuare solo quelle attività che possano fungere da presidio sanitario obbligatorio (fisioterapia o riabilitazione) o erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (…) oppure i personal training svolti all’aperto, mantenendo le distanze di sicurezza”.
Pertanto, tale attività sarà consentita solo se svolta all’aperto ed in osservanza del distanziamento sociale.
Si segnala, infine, che il codice Ateco indicato nel quesito, il 96.09.09, fa riferimento a “Altre attività di servizi per la persona nca”, mentre il codice Ateco specifico per i “Corsi sportivi e ricreativi" in cui rientrano anche l’attività di istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi è il numero 85.51.00.
(Fonte: Confartigianato risposta del 17/12/20)
(SPOSTAMENTI) Alla luce del DPCM del 3 dicembre 2020, è sempre onere del soggetto interessato (imprenditore o lavoratore) dimostrare che il proprio spostamento è giustificato da ”comprovate esigenze lavorative”?
Si, è sempre onere del soggetto interessato dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono di giustificare lo spostamento nei casi in cui vi siano limitazioni imposte dal DPCM del 3 dicembre 2020.
Questo onere si applica in via generale a tutti gli spostamenti, quindi anche agli spostamenti, motivati da esigenze di lavoro, dell’imprenditore o dei suoi dipendenti.
In tal senso si riportano due specifiche FAQ del Governo che evidenziamo come:
- il soggetto che si sposta deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
- è sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
In conclusione, per giustificare lo spostamento per motivi di lavoro (dell’imprenditore o dei lavoratori) è sempre necessario utilizzare l’autocertificazione, dichiarando che lo spostamento è dovuto ad esigenze lavorative. E’, inoltre, opportuno circostanziare quanto autocertificato con ulteriori documenti, quali: scontrini, fatture, documenti di trasporto, ordini, prenotazioni, tesserini o altri elementi che facilitino la verifica da parte delle forze dell’ordine. Nel caso di spostamenti del lavoratore l’impresa potrà, inoltre, rilasciare al proprio dipendente un documento che dichiari che il soggetto lavora presso l’azienda.
(Fonte: Confartigianato risposta del 17 dicembre 2020)
(SPOSTAMENTI) Nelle aree rosse si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, ma solo per acquistare prodotti rientranti nelle categorie espressamente previste dal Dpcm 3 dicembre 2020, la cui lista è disponibile nell'allegato 23.
(Fonte: Faq Governo del 9 novembre 2020 – aggiornata al DPCM 3 dicembre 2020)
(UTILIZZO MASCHERINE) È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina?
No. È fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nelle situazioni previste. A tali fini, possono essere utilizzate anche mascherine “di comunità”, monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso (Fonte: FAQ Governo del 20 novembre 2020)
(UTILIZZO MASCHERINE) Quando e dove si deve indossare la mascherina?
I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.
L’obbligo non è previsto per:
- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:
- mentre si effettua l’attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.
Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi (Fonte: FAQ Governo del 20 novembre 2020)
(SPOSTAMENTI) Nelle zone arancioni devo acquistare un bene durevole (ad esempio un’automobile, una cucina, una cameretta, una scrivania, etc.) di una certa marca che non è disponibile nel mio Comune. Posso recarmi in un altro Comune per fare i miei acquisti?
Sì, laddove il proprio Comune non disponga di appositi punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
(Fonte: FAQ Governo del 25 novembre 2020)
(LAVORO) Nelle zone gialle, arancioni e rosse è possibile attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile?
Sì. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile a distanza (Fonte: FAQ Governo del 23 novembre 2020)
(LAVORO) – Nelle zone gialle, arancioni e rosse il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile?
No. Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (Fonte: FAQ Governo del 23 novembre 2021)
(EVENTI/CERIMONIE/RIUNIONI) Nelle zone gialle, arancioni e rosse sono consentite le tumulazioni e le sepolture?
Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento (Fonte: FAQ Governo del 23 novembre 2020)
(SPOSTAMENTI) Nelle zone rosse durante i propri spostamenti, è consentito transitare nei territori delle aree con restrizioni diverse dalla propria?
Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (arancione o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute. È inoltre consentito se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista (Fonte: FAQ Governo del 20 novembre 2020)
(SPOSTAMENTI) Nelle zone arancioni durante i propri spostamenti, è consentito transitare nei territori delle aree con restrizioni diverse dalla propria?
Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (rossa o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento verso Comuni o Regioni differenti, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune). È inoltre consentito se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista (Fonte: FAQ Governo del 20 novembre 2020)
(SPOSTAMENTI) Nelle zone gialle durante i propri spostamenti, è consentito transitare nei territori delle aree con restrizioni diverse dalla propria?
Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (rossa o arancione) è consentito liberamente, dalle ore 5.00 alle ore 22.00, se si è diretti verso altri territori ricompresi nell’area gialla, senza necessità di motivazione. Dalle 22.00 alle 5.00 è consentito esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Esclusivamente per le stesse comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute è consentito anche, 24 ore su 24, il transito con destinazione finale nell’area arancione o in quella rossa. (Fonte: FAQ Governo del 20 novembre 2020)
(SPOSTAMENTI) Nelle aree rosse posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito?
Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.
Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
(Fonte: Faq Governo del 17/11/2020)
(SPOSTAMENTI) Nelle zone arancioni posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito?
Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.
Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
(Fonte: Faq Governo del 17 novembre 2020)
(SPOSTAMENTI) Nelle aree rosse se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.
(Fonte: Faq Governo del 9/11/2020)
(SPOSTAMENTI) Con riferimento alle aree rosse cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
(Fonte: Faq Governo del 9/11/2020)
(SPOSTAMENTI) Nelle aree rosse gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?
Si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
(Fonte: Faq Governo del 9/11/2020)
(SPOSTAMENTI) Nelle aree rosse quali sono le regole valide nella mia area per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti?
All’interno dell’area rossa è vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi (inclusi quelli dell’area gialla o arancione), ad eccezione degli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità (per esempio l’acquisto di beni necessari) o motivi di salute.
Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso.
Sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
È comunque consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.
Senza una valida ragione per uscire, è obbligatorio restare a casa, per il bene di tutti.
(Fonte: Faq Governo del 9/11/2020)
(SPOSTAMENTI) Nelle aree gialle, arancioni e rosse posso usare l’automobile con persone non conviventi?
Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
(Faq Governo del 9/11/2020)
(SPOSTAMENTI) Nelle zone arancioni chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì, si potrà rientrare, comunque, per la prima volta, dopo il 6 novembre 2020. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo negli ambiti e per i motivi chiariti alla FAQ n. 1 relativa alle regole sugli spostamenti.
(Fonte: Faq Governo del 9/11/2020)
(SPOSTAMENTI) Nelle aree arancioni se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”
In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.
(Fonte: Faq Governo del 9 novembre 2020)
(SPOSTAMENTI) Con riferimento alle aree arancioni cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
(Fonte: Faq Governo del 9/11/2020)
(SPOSTAMENTI) Nelle aree arancioni può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.
(Fonte: Faq Governo del 9/11/2020)
(SPOSTAMENTI) Nelle aree arancioni gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?
Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
(Fonte: Faq Governo del 9/11/2020)
(SPOSTAMENTI) Quali sono le regole valide nelle aree arancioni per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti?
Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).
Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.
(Fonte: Faq Governo del 9/11/2020)
(SPOSTAMENTI) Nelle aree gialle, arancioni e rosse per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?
Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
(Fonte: Faq Governo del 9/11/2020)
(SPOSTAMENTI) Nelle aree gialle chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì.
(Fonte: Faq Governo del 9/11/2020)
(SPOSTAMENTI) Nelle aree gialle se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.
(Fonte: Faq Governo del 9/11/2020)
(EVENTI/CERIMONIE/RIUNIONI) Nelle aree gialle, arancioni e rosse nella nozione delle fiere, vietate dal Dpcm, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale?
Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.
(Fonte: Faq Governo del 9/11/2020)
(EVENTI/CERIMONIE/RIUNIONI) Nelle aree gialle, arancioni e rosse e consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?
Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
(Fonte: Faq Governo del 9 novembre 2020)
(SPOSTAMENTI) Con riferimento alle aree gialle cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
(Fonte: Faq Governo del 7/11/2020)
(SPOSTAMENTI) Nelle aree gialle si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.
(Fonte: Faq Governo del 7/11/2020)
(SPOSTAMENTI) Nelle aree gialle è possibile fare la spesa in un comune diverso da quello in cui si abita?
Sì, purché entrambi i comuni si trovino nell’area gialla.
(Fonte: Faq Governo del 7/11/2020)
(SPOSTAMENTI) Nella aree gialle, arancioni e rosse chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?
No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.
(Fonte: Faq Governo del 7/11/2020)
(SPOSTAMENTI) Nelle aree gialle gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?
Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare i propri spostamenti. Dalle 22 alle 5, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
(Fonte: Faq Governo del 7/11/2020)
(SPOSTAMENTI) Quali sono le regole valide nelle aree gialle per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti?
Nell’area gialla è consentito spostarsi dalle 5 alle 22 senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
(Fonte: Faq Governo del 7/11/2020)
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