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	<title>L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento - Confartigianato Imprese</title>
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	<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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	<title>L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Conti pubblici verso la manovra 2027</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[legge bilancio 2027]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 11 Agosto 2026·LEGGE DI BILANCIO Conti pubblici verso la manovra 2027   Le incertezze sull’evoluzione della crisi del Golfo, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7196 post type-post status-publish format-standard hentry category-credito-2 category-lavoro-e-previdenza tag-confartigianato tag-fallimento" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Credito</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">16 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</h1>
</div>
</div>
<p>Dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore le disposizioni correttive della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La normativa ha tenuto conto, oltre che delle proposte delle varie Associazioni di categoria, su tutte Confartigianato, anche dei problemi riscontrati nei tribunali nella fase di prima applicazione delle precedenti disposizioni. Confartigianato, considerate le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria artigiana, si è mossa per correggere in diversi punti la legge precedente, riscontrando, una volta approvata la manovra correttiva, molteplici risultati positivi. Quattro i principali risultati ottenuti: nuovi criteri di fallibilità, l’onere della prova che passa all’imprenditore debitore, la nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti, e l’estensione della “esdebitazione” nella fase transitoria. Ma procediamo con ordine. La prima vittoria ottenuta dalla Confederazione riguarda la definizione degli imprenditori non soggetti al fallimento. Con l’entrata in vigore della disciplina, infatti, non rientreranno nella fascia di fallibilità gli imprenditori che hanno registrato, nei tre esercizi precedenti la deposizione dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro, che, nello stesso periodo, hanno avuto ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro e che, infine, hanno un ammontare totale di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ai 500.000 euro. Successivamente, l’azione Confederale ha puntato l’attenzione sulla documentazione necessaria come prova di non fallibilità. Infatti, se prima spettava al creditore l’onere della prova, ora è il debitore a dover depositare presso il tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. A tal proposito però, è necessario evidenziare che, potendo contare su una contabilità semplificata, le micro e piccole imprese artigiane potrebbero essere escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, subordinatamente alla valutazione del tribunale fallimentare che potrà giudicare altri documenti fiscali redatti per la contabilità nonché il comportamento dell’imprenditore in sede istruttoria. Il terzo punto dell’azione di Confartigianato riguarda il rafforzamento del concordato preventivo per la ripresa dell’azienda in crisi. E’ stato infatti cancellato l’automatismo per cui scattava la domanda di fallimento in caso di inammissibilità, improcedibilità, rigetto o annullamento della domanda di concordato preventivo. Richiesta che ora deve essere espressamente avanzata dal creditore o dal pubblico ministero una volta accertati i criteri di fallibilità. Ma la novità più importante riguarda la possibilità, da parte delle piccole imprese artigiane, benché non soggette al fallimento, di poter concordare la ristrutturazione dei debiti con i creditori e con l’avallo del giudice. Uno strumento, del tutto innovativo, che permette di emergere dalla crisi finanziaria contrattando direttamente con i propri creditori e potendo contare su un periodo di sessanta giorni nel corso del quale non è possibile procedere ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore. L’ultimo punto riguarda la possibilità di liberare l’imprenditore dai debiti residui, la cosiddetta esdebitazione. Una possibilità a vantaggio degli imprenditori collaborativi che hanno già saldato buona parte dei propri creditori, e che permetterebbe loro di riprendere la propria attività imprenditoriale. Una via percorribile a tre condizioni: l’aver collaborato alla rapida soluzione della procedura fallimentare, non essere ricorso ad altre esdebitazioni negli ultimi dieci anni e non aver riportato cause penali per reati fiscali e finanziari. In tal senso, la modifica più importante voluta da Confartigianato, riguarda la possibilità di potersi avvalere di questo strumento contrattuale anche per le cause attualmente in giudicato, senza aspettare i lunghi tempi della giustizia fallimentare.</p>
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		<title>Rialzo tassi BCE: il punto sul costo del credito e i prestiti alle piccole imprese</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/rialzo-tassi-bce-il-punto-sul-costo-del-credito-e-i-prestiti-alle-piccole-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[credito a pmi]]></category>
		<category><![CDATA[credito più costoso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 10 Agosto 2026·CREDITO Rialzo tassi BCE: il punto sul costo del credito e i prestiti alle piccole imprese Il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7196 post type-post status-publish format-standard hentry category-credito-2 category-lavoro-e-previdenza tag-confartigianato tag-fallimento" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Credito</div>
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<h1 class="headInModule single_post">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</h1>
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<p>Dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore le disposizioni correttive della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La normativa ha tenuto conto, oltre che delle proposte delle varie Associazioni di categoria, su tutte Confartigianato, anche dei problemi riscontrati nei tribunali nella fase di prima applicazione delle precedenti disposizioni. Confartigianato, considerate le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria artigiana, si è mossa per correggere in diversi punti la legge precedente, riscontrando, una volta approvata la manovra correttiva, molteplici risultati positivi. Quattro i principali risultati ottenuti: nuovi criteri di fallibilità, l’onere della prova che passa all’imprenditore debitore, la nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti, e l’estensione della “esdebitazione” nella fase transitoria. Ma procediamo con ordine. La prima vittoria ottenuta dalla Confederazione riguarda la definizione degli imprenditori non soggetti al fallimento. Con l’entrata in vigore della disciplina, infatti, non rientreranno nella fascia di fallibilità gli imprenditori che hanno registrato, nei tre esercizi precedenti la deposizione dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro, che, nello stesso periodo, hanno avuto ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro e che, infine, hanno un ammontare totale di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ai 500.000 euro. Successivamente, l’azione Confederale ha puntato l’attenzione sulla documentazione necessaria come prova di non fallibilità. Infatti, se prima spettava al creditore l’onere della prova, ora è il debitore a dover depositare presso il tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. A tal proposito però, è necessario evidenziare che, potendo contare su una contabilità semplificata, le micro e piccole imprese artigiane potrebbero essere escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, subordinatamente alla valutazione del tribunale fallimentare che potrà giudicare altri documenti fiscali redatti per la contabilità nonché il comportamento dell’imprenditore in sede istruttoria. Il terzo punto dell’azione di Confartigianato riguarda il rafforzamento del concordato preventivo per la ripresa dell’azienda in crisi. E’ stato infatti cancellato l’automatismo per cui scattava la domanda di fallimento in caso di inammissibilità, improcedibilità, rigetto o annullamento della domanda di concordato preventivo. Richiesta che ora deve essere espressamente avanzata dal creditore o dal pubblico ministero una volta accertati i criteri di fallibilità. Ma la novità più importante riguarda la possibilità, da parte delle piccole imprese artigiane, benché non soggette al fallimento, di poter concordare la ristrutturazione dei debiti con i creditori e con l’avallo del giudice. Uno strumento, del tutto innovativo, che permette di emergere dalla crisi finanziaria contrattando direttamente con i propri creditori e potendo contare su un periodo di sessanta giorni nel corso del quale non è possibile procedere ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore. L’ultimo punto riguarda la possibilità di liberare l’imprenditore dai debiti residui, la cosiddetta esdebitazione. Una possibilità a vantaggio degli imprenditori collaborativi che hanno già saldato buona parte dei propri creditori, e che permetterebbe loro di riprendere la propria attività imprenditoriale. Una via percorribile a tre condizioni: l’aver collaborato alla rapida soluzione della procedura fallimentare, non essere ricorso ad altre esdebitazioni negli ultimi dieci anni e non aver riportato cause penali per reati fiscali e finanziari. In tal senso, la modifica più importante voluta da Confartigianato, riguarda la possibilità di potersi avvalere di questo strumento contrattuale anche per le cause attualmente in giudicato, senza aspettare i lunghi tempi della giustizia fallimentare.</p>
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		<title>Per le Pmi credito più scarso e costoso. In sette anni finanziamenti giù del 25,9%</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[nuova Artigiancassa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 10 Agosto 2026·CREDITO Per le Pmi credito più scarso e costoso. In sette anni finanziamenti giù del 25,9% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</h1>
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<p>Dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore le disposizioni correttive della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La normativa ha tenuto conto, oltre che delle proposte delle varie Associazioni di categoria, su tutte Confartigianato, anche dei problemi riscontrati nei tribunali nella fase di prima applicazione delle precedenti disposizioni. Confartigianato, considerate le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria artigiana, si è mossa per correggere in diversi punti la legge precedente, riscontrando, una volta approvata la manovra correttiva, molteplici risultati positivi. Quattro i principali risultati ottenuti: nuovi criteri di fallibilità, l’onere della prova che passa all’imprenditore debitore, la nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti, e l’estensione della “esdebitazione” nella fase transitoria. Ma procediamo con ordine. La prima vittoria ottenuta dalla Confederazione riguarda la definizione degli imprenditori non soggetti al fallimento. Con l’entrata in vigore della disciplina, infatti, non rientreranno nella fascia di fallibilità gli imprenditori che hanno registrato, nei tre esercizi precedenti la deposizione dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro, che, nello stesso periodo, hanno avuto ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro e che, infine, hanno un ammontare totale di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ai 500.000 euro. Successivamente, l’azione Confederale ha puntato l’attenzione sulla documentazione necessaria come prova di non fallibilità. Infatti, se prima spettava al creditore l’onere della prova, ora è il debitore a dover depositare presso il tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. A tal proposito però, è necessario evidenziare che, potendo contare su una contabilità semplificata, le micro e piccole imprese artigiane potrebbero essere escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, subordinatamente alla valutazione del tribunale fallimentare che potrà giudicare altri documenti fiscali redatti per la contabilità nonché il comportamento dell’imprenditore in sede istruttoria. Il terzo punto dell’azione di Confartigianato riguarda il rafforzamento del concordato preventivo per la ripresa dell’azienda in crisi. E’ stato infatti cancellato l’automatismo per cui scattava la domanda di fallimento in caso di inammissibilità, improcedibilità, rigetto o annullamento della domanda di concordato preventivo. Richiesta che ora deve essere espressamente avanzata dal creditore o dal pubblico ministero una volta accertati i criteri di fallibilità. Ma la novità più importante riguarda la possibilità, da parte delle piccole imprese artigiane, benché non soggette al fallimento, di poter concordare la ristrutturazione dei debiti con i creditori e con l’avallo del giudice. Uno strumento, del tutto innovativo, che permette di emergere dalla crisi finanziaria contrattando direttamente con i propri creditori e potendo contare su un periodo di sessanta giorni nel corso del quale non è possibile procedere ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore. L’ultimo punto riguarda la possibilità di liberare l’imprenditore dai debiti residui, la cosiddetta esdebitazione. Una possibilità a vantaggio degli imprenditori collaborativi che hanno già saldato buona parte dei propri creditori, e che permetterebbe loro di riprendere la propria attività imprenditoriale. Una via percorribile a tre condizioni: l’aver collaborato alla rapida soluzione della procedura fallimentare, non essere ricorso ad altre esdebitazioni negli ultimi dieci anni e non aver riportato cause penali per reati fiscali e finanziari. In tal senso, la modifica più importante voluta da Confartigianato, riguarda la possibilità di potersi avvalere di questo strumento contrattuale anche per le cause attualmente in giudicato, senza aspettare i lunghi tempi della giustizia fallimentare.</p>
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		<title>Granelli a UnoMattina (Rai1): &#8216;L&#8217;Artiturismo che rilancia territori, imprese e Made in Italy&#8217;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/granelli-a-unomattina-rai1-lartiturismo-che-rilancia-territori-imprese-e-made-in-italy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_A]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[artiturismo]]></category>
		<category><![CDATA[marco granelli]]></category>
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		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[unomattina]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 7 Agosto 2026·MEDIA Granelli a UnoMattina (Rai1): &#8216;L&#8217;Artiturismo che rilancia territori, imprese e Made in Italy&#8217; Un turismo diffuso, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<p>Dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore le disposizioni correttive della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La normativa ha tenuto conto, oltre che delle proposte delle varie Associazioni di categoria, su tutte Confartigianato, anche dei problemi riscontrati nei tribunali nella fase di prima applicazione delle precedenti disposizioni. Confartigianato, considerate le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria artigiana, si è mossa per correggere in diversi punti la legge precedente, riscontrando, una volta approvata la manovra correttiva, molteplici risultati positivi. Quattro i principali risultati ottenuti: nuovi criteri di fallibilità, l’onere della prova che passa all’imprenditore debitore, la nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti, e l’estensione della “esdebitazione” nella fase transitoria. Ma procediamo con ordine. La prima vittoria ottenuta dalla Confederazione riguarda la definizione degli imprenditori non soggetti al fallimento. Con l’entrata in vigore della disciplina, infatti, non rientreranno nella fascia di fallibilità gli imprenditori che hanno registrato, nei tre esercizi precedenti la deposizione dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro, che, nello stesso periodo, hanno avuto ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro e che, infine, hanno un ammontare totale di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ai 500.000 euro. Successivamente, l’azione Confederale ha puntato l’attenzione sulla documentazione necessaria come prova di non fallibilità. Infatti, se prima spettava al creditore l’onere della prova, ora è il debitore a dover depositare presso il tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. A tal proposito però, è necessario evidenziare che, potendo contare su una contabilità semplificata, le micro e piccole imprese artigiane potrebbero essere escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, subordinatamente alla valutazione del tribunale fallimentare che potrà giudicare altri documenti fiscali redatti per la contabilità nonché il comportamento dell’imprenditore in sede istruttoria. Il terzo punto dell’azione di Confartigianato riguarda il rafforzamento del concordato preventivo per la ripresa dell’azienda in crisi. E’ stato infatti cancellato l’automatismo per cui scattava la domanda di fallimento in caso di inammissibilità, improcedibilità, rigetto o annullamento della domanda di concordato preventivo. Richiesta che ora deve essere espressamente avanzata dal creditore o dal pubblico ministero una volta accertati i criteri di fallibilità. Ma la novità più importante riguarda la possibilità, da parte delle piccole imprese artigiane, benché non soggette al fallimento, di poter concordare la ristrutturazione dei debiti con i creditori e con l’avallo del giudice. Uno strumento, del tutto innovativo, che permette di emergere dalla crisi finanziaria contrattando direttamente con i propri creditori e potendo contare su un periodo di sessanta giorni nel corso del quale non è possibile procedere ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore. L’ultimo punto riguarda la possibilità di liberare l’imprenditore dai debiti residui, la cosiddetta esdebitazione. Una possibilità a vantaggio degli imprenditori collaborativi che hanno già saldato buona parte dei propri creditori, e che permetterebbe loro di riprendere la propria attività imprenditoriale. Una via percorribile a tre condizioni: l’aver collaborato alla rapida soluzione della procedura fallimentare, non essere ricorso ad altre esdebitazioni negli ultimi dieci anni e non aver riportato cause penali per reati fiscali e finanziari. In tal senso, la modifica più importante voluta da Confartigianato, riguarda la possibilità di potersi avvalere di questo strumento contrattuale anche per le cause attualmente in giudicato, senza aspettare i lunghi tempi della giustizia fallimentare.</p>
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		<title>Nel 2026 sono 205mila le imprese artigiane interessate da domanda turistica con 544mila addetti, il 16,7% dell’artigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/nel-2026-sono-205mila-le-imprese-artigiane-interessate-da-domanda-turistica-con-544mila-addetti-il-167-dellartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 4 Agosto 2026·TURISMO Nel 2026 sono 205mila le imprese artigiane interessate da domanda turistica con 544mila addetti, il 16,7% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</h1>
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<p>Dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore le disposizioni correttive della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La normativa ha tenuto conto, oltre che delle proposte delle varie Associazioni di categoria, su tutte Confartigianato, anche dei problemi riscontrati nei tribunali nella fase di prima applicazione delle precedenti disposizioni. Confartigianato, considerate le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria artigiana, si è mossa per correggere in diversi punti la legge precedente, riscontrando, una volta approvata la manovra correttiva, molteplici risultati positivi. Quattro i principali risultati ottenuti: nuovi criteri di fallibilità, l’onere della prova che passa all’imprenditore debitore, la nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti, e l’estensione della “esdebitazione” nella fase transitoria. Ma procediamo con ordine. La prima vittoria ottenuta dalla Confederazione riguarda la definizione degli imprenditori non soggetti al fallimento. Con l’entrata in vigore della disciplina, infatti, non rientreranno nella fascia di fallibilità gli imprenditori che hanno registrato, nei tre esercizi precedenti la deposizione dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro, che, nello stesso periodo, hanno avuto ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro e che, infine, hanno un ammontare totale di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ai 500.000 euro. Successivamente, l’azione Confederale ha puntato l’attenzione sulla documentazione necessaria come prova di non fallibilità. Infatti, se prima spettava al creditore l’onere della prova, ora è il debitore a dover depositare presso il tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. A tal proposito però, è necessario evidenziare che, potendo contare su una contabilità semplificata, le micro e piccole imprese artigiane potrebbero essere escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, subordinatamente alla valutazione del tribunale fallimentare che potrà giudicare altri documenti fiscali redatti per la contabilità nonché il comportamento dell’imprenditore in sede istruttoria. Il terzo punto dell’azione di Confartigianato riguarda il rafforzamento del concordato preventivo per la ripresa dell’azienda in crisi. E’ stato infatti cancellato l’automatismo per cui scattava la domanda di fallimento in caso di inammissibilità, improcedibilità, rigetto o annullamento della domanda di concordato preventivo. Richiesta che ora deve essere espressamente avanzata dal creditore o dal pubblico ministero una volta accertati i criteri di fallibilità. Ma la novità più importante riguarda la possibilità, da parte delle piccole imprese artigiane, benché non soggette al fallimento, di poter concordare la ristrutturazione dei debiti con i creditori e con l’avallo del giudice. Uno strumento, del tutto innovativo, che permette di emergere dalla crisi finanziaria contrattando direttamente con i propri creditori e potendo contare su un periodo di sessanta giorni nel corso del quale non è possibile procedere ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore. L’ultimo punto riguarda la possibilità di liberare l’imprenditore dai debiti residui, la cosiddetta esdebitazione. Una possibilità a vantaggio degli imprenditori collaborativi che hanno già saldato buona parte dei propri creditori, e che permetterebbe loro di riprendere la propria attività imprenditoriale. Una via percorribile a tre condizioni: l’aver collaborato alla rapida soluzione della procedura fallimentare, non essere ricorso ad altre esdebitazioni negli ultimi dieci anni e non aver riportato cause penali per reati fiscali e finanziari. In tal senso, la modifica più importante voluta da Confartigianato, riguarda la possibilità di potersi avvalere di questo strumento contrattuale anche per le cause attualmente in giudicato, senza aspettare i lunghi tempi della giustizia fallimentare.</p>
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		<title>L’undertourism cresce e piace al 21% dei vacanzieri. Protagonisti 205mila artigiani</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:34:51 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 4 Agosto 2026·TURISMO L’undertourism cresce e piace al 21% dei vacanzieri. Protagonisti 205mila artigiani &#160; Via dalla pazza [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">16 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</h1>
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<p>Dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore le disposizioni correttive della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La normativa ha tenuto conto, oltre che delle proposte delle varie Associazioni di categoria, su tutte Confartigianato, anche dei problemi riscontrati nei tribunali nella fase di prima applicazione delle precedenti disposizioni. Confartigianato, considerate le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria artigiana, si è mossa per correggere in diversi punti la legge precedente, riscontrando, una volta approvata la manovra correttiva, molteplici risultati positivi. Quattro i principali risultati ottenuti: nuovi criteri di fallibilità, l’onere della prova che passa all’imprenditore debitore, la nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti, e l’estensione della “esdebitazione” nella fase transitoria. Ma procediamo con ordine. La prima vittoria ottenuta dalla Confederazione riguarda la definizione degli imprenditori non soggetti al fallimento. Con l’entrata in vigore della disciplina, infatti, non rientreranno nella fascia di fallibilità gli imprenditori che hanno registrato, nei tre esercizi precedenti la deposizione dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro, che, nello stesso periodo, hanno avuto ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro e che, infine, hanno un ammontare totale di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ai 500.000 euro. Successivamente, l’azione Confederale ha puntato l’attenzione sulla documentazione necessaria come prova di non fallibilità. Infatti, se prima spettava al creditore l’onere della prova, ora è il debitore a dover depositare presso il tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. A tal proposito però, è necessario evidenziare che, potendo contare su una contabilità semplificata, le micro e piccole imprese artigiane potrebbero essere escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, subordinatamente alla valutazione del tribunale fallimentare che potrà giudicare altri documenti fiscali redatti per la contabilità nonché il comportamento dell’imprenditore in sede istruttoria. Il terzo punto dell’azione di Confartigianato riguarda il rafforzamento del concordato preventivo per la ripresa dell’azienda in crisi. E’ stato infatti cancellato l’automatismo per cui scattava la domanda di fallimento in caso di inammissibilità, improcedibilità, rigetto o annullamento della domanda di concordato preventivo. Richiesta che ora deve essere espressamente avanzata dal creditore o dal pubblico ministero una volta accertati i criteri di fallibilità. Ma la novità più importante riguarda la possibilità, da parte delle piccole imprese artigiane, benché non soggette al fallimento, di poter concordare la ristrutturazione dei debiti con i creditori e con l’avallo del giudice. Uno strumento, del tutto innovativo, che permette di emergere dalla crisi finanziaria contrattando direttamente con i propri creditori e potendo contare su un periodo di sessanta giorni nel corso del quale non è possibile procedere ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore. L’ultimo punto riguarda la possibilità di liberare l’imprenditore dai debiti residui, la cosiddetta esdebitazione. Una possibilità a vantaggio degli imprenditori collaborativi che hanno già saldato buona parte dei propri creditori, e che permetterebbe loro di riprendere la propria attività imprenditoriale. Una via percorribile a tre condizioni: l’aver collaborato alla rapida soluzione della procedura fallimentare, non essere ricorso ad altre esdebitazioni negli ultimi dieci anni e non aver riportato cause penali per reati fiscali e finanziari. In tal senso, la modifica più importante voluta da Confartigianato, riguarda la possibilità di potersi avvalere di questo strumento contrattuale anche per le cause attualmente in giudicato, senza aspettare i lunghi tempi della giustizia fallimentare.</p>
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		<title>Le Confederazioni artigiane: “Sì a confronto con Sindacati per difendere la buona contrattazione”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 17:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 29 Luglio 2026·LAVORO Le Confederazioni artigiane: “Sì a confronto con Sindacati per difendere la buona contrattazione” Confartigianato, CNA, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">16 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</h1>
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<p>Dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore le disposizioni correttive della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La normativa ha tenuto conto, oltre che delle proposte delle varie Associazioni di categoria, su tutte Confartigianato, anche dei problemi riscontrati nei tribunali nella fase di prima applicazione delle precedenti disposizioni. Confartigianato, considerate le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria artigiana, si è mossa per correggere in diversi punti la legge precedente, riscontrando, una volta approvata la manovra correttiva, molteplici risultati positivi. Quattro i principali risultati ottenuti: nuovi criteri di fallibilità, l’onere della prova che passa all’imprenditore debitore, la nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti, e l’estensione della “esdebitazione” nella fase transitoria. Ma procediamo con ordine. La prima vittoria ottenuta dalla Confederazione riguarda la definizione degli imprenditori non soggetti al fallimento. Con l’entrata in vigore della disciplina, infatti, non rientreranno nella fascia di fallibilità gli imprenditori che hanno registrato, nei tre esercizi precedenti la deposizione dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro, che, nello stesso periodo, hanno avuto ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro e che, infine, hanno un ammontare totale di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ai 500.000 euro. Successivamente, l’azione Confederale ha puntato l’attenzione sulla documentazione necessaria come prova di non fallibilità. Infatti, se prima spettava al creditore l’onere della prova, ora è il debitore a dover depositare presso il tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. A tal proposito però, è necessario evidenziare che, potendo contare su una contabilità semplificata, le micro e piccole imprese artigiane potrebbero essere escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, subordinatamente alla valutazione del tribunale fallimentare che potrà giudicare altri documenti fiscali redatti per la contabilità nonché il comportamento dell’imprenditore in sede istruttoria. Il terzo punto dell’azione di Confartigianato riguarda il rafforzamento del concordato preventivo per la ripresa dell’azienda in crisi. E’ stato infatti cancellato l’automatismo per cui scattava la domanda di fallimento in caso di inammissibilità, improcedibilità, rigetto o annullamento della domanda di concordato preventivo. Richiesta che ora deve essere espressamente avanzata dal creditore o dal pubblico ministero una volta accertati i criteri di fallibilità. Ma la novità più importante riguarda la possibilità, da parte delle piccole imprese artigiane, benché non soggette al fallimento, di poter concordare la ristrutturazione dei debiti con i creditori e con l’avallo del giudice. Uno strumento, del tutto innovativo, che permette di emergere dalla crisi finanziaria contrattando direttamente con i propri creditori e potendo contare su un periodo di sessanta giorni nel corso del quale non è possibile procedere ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore. L’ultimo punto riguarda la possibilità di liberare l’imprenditore dai debiti residui, la cosiddetta esdebitazione. Una possibilità a vantaggio degli imprenditori collaborativi che hanno già saldato buona parte dei propri creditori, e che permetterebbe loro di riprendere la propria attività imprenditoriale. Una via percorribile a tre condizioni: l’aver collaborato alla rapida soluzione della procedura fallimentare, non essere ricorso ad altre esdebitazioni negli ultimi dieci anni e non aver riportato cause penali per reati fiscali e finanziari. In tal senso, la modifica più importante voluta da Confartigianato, riguarda la possibilità di potersi avvalere di questo strumento contrattuale anche per le cause attualmente in giudicato, senza aspettare i lunghi tempi della giustizia fallimentare.</p>
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		<title>Imballaggi: sì al deposito cauzionale, ma costi e burocrazia non ricadano sulle piccole imprese</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 14:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 29 Luglio 2026·AMBIENTE Imballaggi: sì al deposito cauzionale, ma costi e burocrazia non ricadano sulle piccole imprese Confartigianato, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7196 post type-post status-publish format-standard hentry category-credito-2 category-lavoro-e-previdenza tag-confartigianato tag-fallimento" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Credito</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">16 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</h1>
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</div>
<p>Dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore le disposizioni correttive della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La normativa ha tenuto conto, oltre che delle proposte delle varie Associazioni di categoria, su tutte Confartigianato, anche dei problemi riscontrati nei tribunali nella fase di prima applicazione delle precedenti disposizioni. Confartigianato, considerate le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria artigiana, si è mossa per correggere in diversi punti la legge precedente, riscontrando, una volta approvata la manovra correttiva, molteplici risultati positivi. Quattro i principali risultati ottenuti: nuovi criteri di fallibilità, l’onere della prova che passa all’imprenditore debitore, la nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti, e l’estensione della “esdebitazione” nella fase transitoria. Ma procediamo con ordine. La prima vittoria ottenuta dalla Confederazione riguarda la definizione degli imprenditori non soggetti al fallimento. Con l’entrata in vigore della disciplina, infatti, non rientreranno nella fascia di fallibilità gli imprenditori che hanno registrato, nei tre esercizi precedenti la deposizione dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro, che, nello stesso periodo, hanno avuto ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro e che, infine, hanno un ammontare totale di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ai 500.000 euro. Successivamente, l’azione Confederale ha puntato l’attenzione sulla documentazione necessaria come prova di non fallibilità. Infatti, se prima spettava al creditore l’onere della prova, ora è il debitore a dover depositare presso il tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. A tal proposito però, è necessario evidenziare che, potendo contare su una contabilità semplificata, le micro e piccole imprese artigiane potrebbero essere escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, subordinatamente alla valutazione del tribunale fallimentare che potrà giudicare altri documenti fiscali redatti per la contabilità nonché il comportamento dell’imprenditore in sede istruttoria. Il terzo punto dell’azione di Confartigianato riguarda il rafforzamento del concordato preventivo per la ripresa dell’azienda in crisi. E’ stato infatti cancellato l’automatismo per cui scattava la domanda di fallimento in caso di inammissibilità, improcedibilità, rigetto o annullamento della domanda di concordato preventivo. Richiesta che ora deve essere espressamente avanzata dal creditore o dal pubblico ministero una volta accertati i criteri di fallibilità. Ma la novità più importante riguarda la possibilità, da parte delle piccole imprese artigiane, benché non soggette al fallimento, di poter concordare la ristrutturazione dei debiti con i creditori e con l’avallo del giudice. Uno strumento, del tutto innovativo, che permette di emergere dalla crisi finanziaria contrattando direttamente con i propri creditori e potendo contare su un periodo di sessanta giorni nel corso del quale non è possibile procedere ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore. L’ultimo punto riguarda la possibilità di liberare l’imprenditore dai debiti residui, la cosiddetta esdebitazione. Una possibilità a vantaggio degli imprenditori collaborativi che hanno già saldato buona parte dei propri creditori, e che permetterebbe loro di riprendere la propria attività imprenditoriale. Una via percorribile a tre condizioni: l’aver collaborato alla rapida soluzione della procedura fallimentare, non essere ricorso ad altre esdebitazioni negli ultimi dieci anni e non aver riportato cause penali per reati fiscali e finanziari. In tal senso, la modifica più importante voluta da Confartigianato, riguarda la possibilità di potersi avvalere di questo strumento contrattuale anche per le cause attualmente in giudicato, senza aspettare i lunghi tempi della giustizia fallimentare.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>L&#8217;eccellenza artigiana dell&#8217;argento protagonista a UnoMattina (Rai1) con Bianca Guscelli</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/leccellenza-artigiana-dellargento-protagonista-a-unomattina-rai1-con-bianca-guscelli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bianca guscelli]]></category>
		<category><![CDATA[brandimarte]]></category>
		<category><![CDATA[unomattina]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 29 Luglio 2026·MEDIA L&#8217;eccellenza artigiana dell&#8217;argento protagonista a UnoMattina (Rai1) con Bianca Guscelli L&#8217;artigianato artistico italiano è stato protagonista [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7196 post type-post status-publish format-standard hentry category-credito-2 category-lavoro-e-previdenza tag-confartigianato tag-fallimento" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Credito</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">16 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</h1>
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<p>Dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore le disposizioni correttive della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La normativa ha tenuto conto, oltre che delle proposte delle varie Associazioni di categoria, su tutte Confartigianato, anche dei problemi riscontrati nei tribunali nella fase di prima applicazione delle precedenti disposizioni. Confartigianato, considerate le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria artigiana, si è mossa per correggere in diversi punti la legge precedente, riscontrando, una volta approvata la manovra correttiva, molteplici risultati positivi. Quattro i principali risultati ottenuti: nuovi criteri di fallibilità, l’onere della prova che passa all’imprenditore debitore, la nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti, e l’estensione della “esdebitazione” nella fase transitoria. Ma procediamo con ordine. La prima vittoria ottenuta dalla Confederazione riguarda la definizione degli imprenditori non soggetti al fallimento. Con l’entrata in vigore della disciplina, infatti, non rientreranno nella fascia di fallibilità gli imprenditori che hanno registrato, nei tre esercizi precedenti la deposizione dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro, che, nello stesso periodo, hanno avuto ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro e che, infine, hanno un ammontare totale di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ai 500.000 euro. Successivamente, l’azione Confederale ha puntato l’attenzione sulla documentazione necessaria come prova di non fallibilità. Infatti, se prima spettava al creditore l’onere della prova, ora è il debitore a dover depositare presso il tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. A tal proposito però, è necessario evidenziare che, potendo contare su una contabilità semplificata, le micro e piccole imprese artigiane potrebbero essere escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, subordinatamente alla valutazione del tribunale fallimentare che potrà giudicare altri documenti fiscali redatti per la contabilità nonché il comportamento dell’imprenditore in sede istruttoria. Il terzo punto dell’azione di Confartigianato riguarda il rafforzamento del concordato preventivo per la ripresa dell’azienda in crisi. E’ stato infatti cancellato l’automatismo per cui scattava la domanda di fallimento in caso di inammissibilità, improcedibilità, rigetto o annullamento della domanda di concordato preventivo. Richiesta che ora deve essere espressamente avanzata dal creditore o dal pubblico ministero una volta accertati i criteri di fallibilità. Ma la novità più importante riguarda la possibilità, da parte delle piccole imprese artigiane, benché non soggette al fallimento, di poter concordare la ristrutturazione dei debiti con i creditori e con l’avallo del giudice. Uno strumento, del tutto innovativo, che permette di emergere dalla crisi finanziaria contrattando direttamente con i propri creditori e potendo contare su un periodo di sessanta giorni nel corso del quale non è possibile procedere ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore. L’ultimo punto riguarda la possibilità di liberare l’imprenditore dai debiti residui, la cosiddetta esdebitazione. Una possibilità a vantaggio degli imprenditori collaborativi che hanno già saldato buona parte dei propri creditori, e che permetterebbe loro di riprendere la propria attività imprenditoriale. Una via percorribile a tre condizioni: l’aver collaborato alla rapida soluzione della procedura fallimentare, non essere ricorso ad altre esdebitazioni negli ultimi dieci anni e non aver riportato cause penali per reati fiscali e finanziari. In tal senso, la modifica più importante voluta da Confartigianato, riguarda la possibilità di potersi avvalere di questo strumento contrattuale anche per le cause attualmente in giudicato, senza aspettare i lunghi tempi della giustizia fallimentare.</p>
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		<title>Occupazione in rallentamento, con maggiore dinamismo per donne, Centro-Sud e costruzioni mentre si attenua il mismatch</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/occupazione-in-rallentamento-con-maggiore-dinamismo-per-donne-centro-sud-e-costruzioni-mentre-si-attenua-il-mismatch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
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		<category><![CDATA[carenza manodopera]]></category>
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		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
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		<category><![CDATA[occupazione sud]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 29 Luglio 2026·LAVORO Occupazione in rallentamento, con maggiore dinamismo per donne, Centro-Sud e costruzioni mentre si attenua il mismatch [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">16 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</h1>
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<p>Dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore le disposizioni correttive della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La normativa ha tenuto conto, oltre che delle proposte delle varie Associazioni di categoria, su tutte Confartigianato, anche dei problemi riscontrati nei tribunali nella fase di prima applicazione delle precedenti disposizioni. Confartigianato, considerate le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria artigiana, si è mossa per correggere in diversi punti la legge precedente, riscontrando, una volta approvata la manovra correttiva, molteplici risultati positivi. Quattro i principali risultati ottenuti: nuovi criteri di fallibilità, l’onere della prova che passa all’imprenditore debitore, la nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti, e l’estensione della “esdebitazione” nella fase transitoria. Ma procediamo con ordine. La prima vittoria ottenuta dalla Confederazione riguarda la definizione degli imprenditori non soggetti al fallimento. Con l’entrata in vigore della disciplina, infatti, non rientreranno nella fascia di fallibilità gli imprenditori che hanno registrato, nei tre esercizi precedenti la deposizione dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro, che, nello stesso periodo, hanno avuto ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro e che, infine, hanno un ammontare totale di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ai 500.000 euro. Successivamente, l’azione Confederale ha puntato l’attenzione sulla documentazione necessaria come prova di non fallibilità. Infatti, se prima spettava al creditore l’onere della prova, ora è il debitore a dover depositare presso il tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. A tal proposito però, è necessario evidenziare che, potendo contare su una contabilità semplificata, le micro e piccole imprese artigiane potrebbero essere escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, subordinatamente alla valutazione del tribunale fallimentare che potrà giudicare altri documenti fiscali redatti per la contabilità nonché il comportamento dell’imprenditore in sede istruttoria. Il terzo punto dell’azione di Confartigianato riguarda il rafforzamento del concordato preventivo per la ripresa dell’azienda in crisi. E’ stato infatti cancellato l’automatismo per cui scattava la domanda di fallimento in caso di inammissibilità, improcedibilità, rigetto o annullamento della domanda di concordato preventivo. Richiesta che ora deve essere espressamente avanzata dal creditore o dal pubblico ministero una volta accertati i criteri di fallibilità. Ma la novità più importante riguarda la possibilità, da parte delle piccole imprese artigiane, benché non soggette al fallimento, di poter concordare la ristrutturazione dei debiti con i creditori e con l’avallo del giudice. Uno strumento, del tutto innovativo, che permette di emergere dalla crisi finanziaria contrattando direttamente con i propri creditori e potendo contare su un periodo di sessanta giorni nel corso del quale non è possibile procedere ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore. L’ultimo punto riguarda la possibilità di liberare l’imprenditore dai debiti residui, la cosiddetta esdebitazione. Una possibilità a vantaggio degli imprenditori collaborativi che hanno già saldato buona parte dei propri creditori, e che permetterebbe loro di riprendere la propria attività imprenditoriale. Una via percorribile a tre condizioni: l’aver collaborato alla rapida soluzione della procedura fallimentare, non essere ricorso ad altre esdebitazioni negli ultimi dieci anni e non aver riportato cause penali per reati fiscali e finanziari. In tal senso, la modifica più importante voluta da Confartigianato, riguarda la possibilità di potersi avvalere di questo strumento contrattuale anche per le cause attualmente in giudicato, senza aspettare i lunghi tempi della giustizia fallimentare.</p>
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		<title>&#8216;Artigianale&#8217; non è per tutti: il MIMIT fa chiarezza sulle nuove norme al webinar di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/artigianale-non-e-per-tutti-il-mimit-fa-chiarezza-sulle-nuove-norme-al-webinar-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 08:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[artigianale]]></category>
		<category><![CDATA[legge annuale pmi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 29 Luglio 2026·MADE IN ITALY &#8216;Artigianale&#8217; non è per tutti: il MIMIT fa chiarezza sulle nuove norme al webinar [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<p>Dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore le disposizioni correttive della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La normativa ha tenuto conto, oltre che delle proposte delle varie Associazioni di categoria, su tutte Confartigianato, anche dei problemi riscontrati nei tribunali nella fase di prima applicazione delle precedenti disposizioni. Confartigianato, considerate le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria artigiana, si è mossa per correggere in diversi punti la legge precedente, riscontrando, una volta approvata la manovra correttiva, molteplici risultati positivi. Quattro i principali risultati ottenuti: nuovi criteri di fallibilità, l’onere della prova che passa all’imprenditore debitore, la nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti, e l’estensione della “esdebitazione” nella fase transitoria. Ma procediamo con ordine. La prima vittoria ottenuta dalla Confederazione riguarda la definizione degli imprenditori non soggetti al fallimento. Con l’entrata in vigore della disciplina, infatti, non rientreranno nella fascia di fallibilità gli imprenditori che hanno registrato, nei tre esercizi precedenti la deposizione dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro, che, nello stesso periodo, hanno avuto ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro e che, infine, hanno un ammontare totale di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ai 500.000 euro. Successivamente, l’azione Confederale ha puntato l’attenzione sulla documentazione necessaria come prova di non fallibilità. Infatti, se prima spettava al creditore l’onere della prova, ora è il debitore a dover depositare presso il tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. A tal proposito però, è necessario evidenziare che, potendo contare su una contabilità semplificata, le micro e piccole imprese artigiane potrebbero essere escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, subordinatamente alla valutazione del tribunale fallimentare che potrà giudicare altri documenti fiscali redatti per la contabilità nonché il comportamento dell’imprenditore in sede istruttoria. Il terzo punto dell’azione di Confartigianato riguarda il rafforzamento del concordato preventivo per la ripresa dell’azienda in crisi. E’ stato infatti cancellato l’automatismo per cui scattava la domanda di fallimento in caso di inammissibilità, improcedibilità, rigetto o annullamento della domanda di concordato preventivo. Richiesta che ora deve essere espressamente avanzata dal creditore o dal pubblico ministero una volta accertati i criteri di fallibilità. Ma la novità più importante riguarda la possibilità, da parte delle piccole imprese artigiane, benché non soggette al fallimento, di poter concordare la ristrutturazione dei debiti con i creditori e con l’avallo del giudice. Uno strumento, del tutto innovativo, che permette di emergere dalla crisi finanziaria contrattando direttamente con i propri creditori e potendo contare su un periodo di sessanta giorni nel corso del quale non è possibile procedere ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore. L’ultimo punto riguarda la possibilità di liberare l’imprenditore dai debiti residui, la cosiddetta esdebitazione. Una possibilità a vantaggio degli imprenditori collaborativi che hanno già saldato buona parte dei propri creditori, e che permetterebbe loro di riprendere la propria attività imprenditoriale. Una via percorribile a tre condizioni: l’aver collaborato alla rapida soluzione della procedura fallimentare, non essere ricorso ad altre esdebitazioni negli ultimi dieci anni e non aver riportato cause penali per reati fiscali e finanziari. In tal senso, la modifica più importante voluta da Confartigianato, riguarda la possibilità di potersi avvalere di questo strumento contrattuale anche per le cause attualmente in giudicato, senza aspettare i lunghi tempi della giustizia fallimentare.</p>
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		<title>Navigazione incerta per le imprese nell’estate 2026. Il punto sulla congiuntura</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/navigazione-incerta-per-le-imprese-nellestate-2026-il-punto-sulla-congiuntura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[analisi congiunturale]]></category>
		<category><![CDATA[costo dell'energia]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni.]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 27 Luglio 2026·CONGIUNTURA Navigazione incerta per le imprese nell’estate 2026. Il punto sulla congiuntura Le dinamiche dell’economia internazionale nell’estate [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7196 post type-post status-publish format-standard hentry category-credito-2 category-lavoro-e-previdenza tag-confartigianato tag-fallimento" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Credito</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">16 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</h1>
</div>
</div>
<p>Dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore le disposizioni correttive della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La normativa ha tenuto conto, oltre che delle proposte delle varie Associazioni di categoria, su tutte Confartigianato, anche dei problemi riscontrati nei tribunali nella fase di prima applicazione delle precedenti disposizioni. Confartigianato, considerate le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria artigiana, si è mossa per correggere in diversi punti la legge precedente, riscontrando, una volta approvata la manovra correttiva, molteplici risultati positivi. Quattro i principali risultati ottenuti: nuovi criteri di fallibilità, l’onere della prova che passa all’imprenditore debitore, la nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti, e l’estensione della “esdebitazione” nella fase transitoria. Ma procediamo con ordine. La prima vittoria ottenuta dalla Confederazione riguarda la definizione degli imprenditori non soggetti al fallimento. Con l’entrata in vigore della disciplina, infatti, non rientreranno nella fascia di fallibilità gli imprenditori che hanno registrato, nei tre esercizi precedenti la deposizione dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro, che, nello stesso periodo, hanno avuto ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro e che, infine, hanno un ammontare totale di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ai 500.000 euro. Successivamente, l’azione Confederale ha puntato l’attenzione sulla documentazione necessaria come prova di non fallibilità. Infatti, se prima spettava al creditore l’onere della prova, ora è il debitore a dover depositare presso il tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. A tal proposito però, è necessario evidenziare che, potendo contare su una contabilità semplificata, le micro e piccole imprese artigiane potrebbero essere escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, subordinatamente alla valutazione del tribunale fallimentare che potrà giudicare altri documenti fiscali redatti per la contabilità nonché il comportamento dell’imprenditore in sede istruttoria. Il terzo punto dell’azione di Confartigianato riguarda il rafforzamento del concordato preventivo per la ripresa dell’azienda in crisi. E’ stato infatti cancellato l’automatismo per cui scattava la domanda di fallimento in caso di inammissibilità, improcedibilità, rigetto o annullamento della domanda di concordato preventivo. Richiesta che ora deve essere espressamente avanzata dal creditore o dal pubblico ministero una volta accertati i criteri di fallibilità. Ma la novità più importante riguarda la possibilità, da parte delle piccole imprese artigiane, benché non soggette al fallimento, di poter concordare la ristrutturazione dei debiti con i creditori e con l’avallo del giudice. Uno strumento, del tutto innovativo, che permette di emergere dalla crisi finanziaria contrattando direttamente con i propri creditori e potendo contare su un periodo di sessanta giorni nel corso del quale non è possibile procedere ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore. L’ultimo punto riguarda la possibilità di liberare l’imprenditore dai debiti residui, la cosiddetta esdebitazione. Una possibilità a vantaggio degli imprenditori collaborativi che hanno già saldato buona parte dei propri creditori, e che permetterebbe loro di riprendere la propria attività imprenditoriale. Una via percorribile a tre condizioni: l’aver collaborato alla rapida soluzione della procedura fallimentare, non essere ricorso ad altre esdebitazioni negli ultimi dieci anni e non aver riportato cause penali per reati fiscali e finanziari. In tal senso, la modifica più importante voluta da Confartigianato, riguarda la possibilità di potersi avvalere di questo strumento contrattuale anche per le cause attualmente in giudicato, senza aspettare i lunghi tempi della giustizia fallimentare.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Confartigianato su Il Foglio: &#8220;Il climate change costa all&#8217;Italia 7,5 miliardi l&#8217;anno&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/confartigianato-su-il-foglio-il-climate-change-costa-allitalia-75-miliardi-lanno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Il Foglio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 25 Luglio 2026·MEDIA Confartigianato su Il Foglio: &#8220;Il climate change costa all&#8217;Italia 7,5 miliardi l&#8217;anno&#8221; Il cambiamento climatico mette [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7196 post type-post status-publish format-standard hentry category-credito-2 category-lavoro-e-previdenza tag-confartigianato tag-fallimento" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Credito</div>
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<h1 class="headInModule single_post">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</h1>
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<p>Dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore le disposizioni correttive della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La normativa ha tenuto conto, oltre che delle proposte delle varie Associazioni di categoria, su tutte Confartigianato, anche dei problemi riscontrati nei tribunali nella fase di prima applicazione delle precedenti disposizioni. Confartigianato, considerate le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria artigiana, si è mossa per correggere in diversi punti la legge precedente, riscontrando, una volta approvata la manovra correttiva, molteplici risultati positivi. Quattro i principali risultati ottenuti: nuovi criteri di fallibilità, l’onere della prova che passa all’imprenditore debitore, la nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti, e l’estensione della “esdebitazione” nella fase transitoria. Ma procediamo con ordine. La prima vittoria ottenuta dalla Confederazione riguarda la definizione degli imprenditori non soggetti al fallimento. Con l’entrata in vigore della disciplina, infatti, non rientreranno nella fascia di fallibilità gli imprenditori che hanno registrato, nei tre esercizi precedenti la deposizione dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro, che, nello stesso periodo, hanno avuto ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro e che, infine, hanno un ammontare totale di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ai 500.000 euro. Successivamente, l’azione Confederale ha puntato l’attenzione sulla documentazione necessaria come prova di non fallibilità. Infatti, se prima spettava al creditore l’onere della prova, ora è il debitore a dover depositare presso il tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. A tal proposito però, è necessario evidenziare che, potendo contare su una contabilità semplificata, le micro e piccole imprese artigiane potrebbero essere escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, subordinatamente alla valutazione del tribunale fallimentare che potrà giudicare altri documenti fiscali redatti per la contabilità nonché il comportamento dell’imprenditore in sede istruttoria. Il terzo punto dell’azione di Confartigianato riguarda il rafforzamento del concordato preventivo per la ripresa dell’azienda in crisi. E’ stato infatti cancellato l’automatismo per cui scattava la domanda di fallimento in caso di inammissibilità, improcedibilità, rigetto o annullamento della domanda di concordato preventivo. Richiesta che ora deve essere espressamente avanzata dal creditore o dal pubblico ministero una volta accertati i criteri di fallibilità. Ma la novità più importante riguarda la possibilità, da parte delle piccole imprese artigiane, benché non soggette al fallimento, di poter concordare la ristrutturazione dei debiti con i creditori e con l’avallo del giudice. Uno strumento, del tutto innovativo, che permette di emergere dalla crisi finanziaria contrattando direttamente con i propri creditori e potendo contare su un periodo di sessanta giorni nel corso del quale non è possibile procedere ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore. L’ultimo punto riguarda la possibilità di liberare l’imprenditore dai debiti residui, la cosiddetta esdebitazione. Una possibilità a vantaggio degli imprenditori collaborativi che hanno già saldato buona parte dei propri creditori, e che permetterebbe loro di riprendere la propria attività imprenditoriale. Una via percorribile a tre condizioni: l’aver collaborato alla rapida soluzione della procedura fallimentare, non essere ricorso ad altre esdebitazioni negli ultimi dieci anni e non aver riportato cause penali per reati fiscali e finanziari. In tal senso, la modifica più importante voluta da Confartigianato, riguarda la possibilità di potersi avvalere di questo strumento contrattuale anche per le cause attualmente in giudicato, senza aspettare i lunghi tempi della giustizia fallimentare.</p>
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		<title>Crisi del Golfo, il punto sui prezzi dell’energia</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/crisi-del-golfo-il-punto-sui-prezzi-dellenergia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[costo energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 22 Luglio 2026·ENERGIA Crisi del Golfo, il punto sui prezzi dell’energia   L&#8217;andamento dei mercati energetici continua a essere [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</h1>
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<p>Dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore le disposizioni correttive della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La normativa ha tenuto conto, oltre che delle proposte delle varie Associazioni di categoria, su tutte Confartigianato, anche dei problemi riscontrati nei tribunali nella fase di prima applicazione delle precedenti disposizioni. Confartigianato, considerate le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria artigiana, si è mossa per correggere in diversi punti la legge precedente, riscontrando, una volta approvata la manovra correttiva, molteplici risultati positivi. Quattro i principali risultati ottenuti: nuovi criteri di fallibilità, l’onere della prova che passa all’imprenditore debitore, la nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti, e l’estensione della “esdebitazione” nella fase transitoria. Ma procediamo con ordine. La prima vittoria ottenuta dalla Confederazione riguarda la definizione degli imprenditori non soggetti al fallimento. Con l’entrata in vigore della disciplina, infatti, non rientreranno nella fascia di fallibilità gli imprenditori che hanno registrato, nei tre esercizi precedenti la deposizione dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro, che, nello stesso periodo, hanno avuto ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro e che, infine, hanno un ammontare totale di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ai 500.000 euro. Successivamente, l’azione Confederale ha puntato l’attenzione sulla documentazione necessaria come prova di non fallibilità. Infatti, se prima spettava al creditore l’onere della prova, ora è il debitore a dover depositare presso il tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. A tal proposito però, è necessario evidenziare che, potendo contare su una contabilità semplificata, le micro e piccole imprese artigiane potrebbero essere escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, subordinatamente alla valutazione del tribunale fallimentare che potrà giudicare altri documenti fiscali redatti per la contabilità nonché il comportamento dell’imprenditore in sede istruttoria. Il terzo punto dell’azione di Confartigianato riguarda il rafforzamento del concordato preventivo per la ripresa dell’azienda in crisi. E’ stato infatti cancellato l’automatismo per cui scattava la domanda di fallimento in caso di inammissibilità, improcedibilità, rigetto o annullamento della domanda di concordato preventivo. Richiesta che ora deve essere espressamente avanzata dal creditore o dal pubblico ministero una volta accertati i criteri di fallibilità. Ma la novità più importante riguarda la possibilità, da parte delle piccole imprese artigiane, benché non soggette al fallimento, di poter concordare la ristrutturazione dei debiti con i creditori e con l’avallo del giudice. Uno strumento, del tutto innovativo, che permette di emergere dalla crisi finanziaria contrattando direttamente con i propri creditori e potendo contare su un periodo di sessanta giorni nel corso del quale non è possibile procedere ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore. L’ultimo punto riguarda la possibilità di liberare l’imprenditore dai debiti residui, la cosiddetta esdebitazione. Una possibilità a vantaggio degli imprenditori collaborativi che hanno già saldato buona parte dei propri creditori, e che permetterebbe loro di riprendere la propria attività imprenditoriale. Una via percorribile a tre condizioni: l’aver collaborato alla rapida soluzione della procedura fallimentare, non essere ricorso ad altre esdebitazioni negli ultimi dieci anni e non aver riportato cause penali per reati fiscali e finanziari. In tal senso, la modifica più importante voluta da Confartigianato, riguarda la possibilità di potersi avvalere di questo strumento contrattuale anche per le cause attualmente in giudicato, senza aspettare i lunghi tempi della giustizia fallimentare.</p>
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		<title>Le Confederazioni artigiane: &#8220;No all&#8217;obbligo di accreditare gli stipendi soltanto su conti correnti individuali&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/le-confederazioni-artigiane-no-allobbligo-di-accreditare-gli-stipendi-soltanto-su-conti-correnti-individuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 13:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente bancario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 21 Luglio 2026·LAVORO Le Confederazioni artigiane: &#8220;No all&#8217;obbligo di accreditare gli stipendi soltanto su conti correnti individuali&#8221; No [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">16 Novembre 2007</span></div>
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<p>Dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore le disposizioni correttive della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La normativa ha tenuto conto, oltre che delle proposte delle varie Associazioni di categoria, su tutte Confartigianato, anche dei problemi riscontrati nei tribunali nella fase di prima applicazione delle precedenti disposizioni. Confartigianato, considerate le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria artigiana, si è mossa per correggere in diversi punti la legge precedente, riscontrando, una volta approvata la manovra correttiva, molteplici risultati positivi. Quattro i principali risultati ottenuti: nuovi criteri di fallibilità, l’onere della prova che passa all’imprenditore debitore, la nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti, e l’estensione della “esdebitazione” nella fase transitoria. Ma procediamo con ordine. La prima vittoria ottenuta dalla Confederazione riguarda la definizione degli imprenditori non soggetti al fallimento. Con l’entrata in vigore della disciplina, infatti, non rientreranno nella fascia di fallibilità gli imprenditori che hanno registrato, nei tre esercizi precedenti la deposizione dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro, che, nello stesso periodo, hanno avuto ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro e che, infine, hanno un ammontare totale di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ai 500.000 euro. Successivamente, l’azione Confederale ha puntato l’attenzione sulla documentazione necessaria come prova di non fallibilità. Infatti, se prima spettava al creditore l’onere della prova, ora è il debitore a dover depositare presso il tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. A tal proposito però, è necessario evidenziare che, potendo contare su una contabilità semplificata, le micro e piccole imprese artigiane potrebbero essere escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, subordinatamente alla valutazione del tribunale fallimentare che potrà giudicare altri documenti fiscali redatti per la contabilità nonché il comportamento dell’imprenditore in sede istruttoria. Il terzo punto dell’azione di Confartigianato riguarda il rafforzamento del concordato preventivo per la ripresa dell’azienda in crisi. E’ stato infatti cancellato l’automatismo per cui scattava la domanda di fallimento in caso di inammissibilità, improcedibilità, rigetto o annullamento della domanda di concordato preventivo. Richiesta che ora deve essere espressamente avanzata dal creditore o dal pubblico ministero una volta accertati i criteri di fallibilità. Ma la novità più importante riguarda la possibilità, da parte delle piccole imprese artigiane, benché non soggette al fallimento, di poter concordare la ristrutturazione dei debiti con i creditori e con l’avallo del giudice. Uno strumento, del tutto innovativo, che permette di emergere dalla crisi finanziaria contrattando direttamente con i propri creditori e potendo contare su un periodo di sessanta giorni nel corso del quale non è possibile procedere ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore. L’ultimo punto riguarda la possibilità di liberare l’imprenditore dai debiti residui, la cosiddetta esdebitazione. Una possibilità a vantaggio degli imprenditori collaborativi che hanno già saldato buona parte dei propri creditori, e che permetterebbe loro di riprendere la propria attività imprenditoriale. Una via percorribile a tre condizioni: l’aver collaborato alla rapida soluzione della procedura fallimentare, non essere ricorso ad altre esdebitazioni negli ultimi dieci anni e non aver riportato cause penali per reati fiscali e finanziari. In tal senso, la modifica più importante voluta da Confartigianato, riguarda la possibilità di potersi avvalere di questo strumento contrattuale anche per le cause attualmente in giudicato, senza aspettare i lunghi tempi della giustizia fallimentare.</p>
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		<title>Trend made in Italy, pesano i cali in Germania, Medio Oriente e dazi USA nei settori MPI</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/trend-made-in-italy-pesano-i-cali-in-germania-medio-oriente-e-dazi-usa-nei-settori-mpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[dazi Usa]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 20 Luglio 2026·EXPORT Trend made in Italy, pesano i cali in Germania, Medio Oriente e dazi USA nei settori [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7196 post type-post status-publish format-standard hentry category-credito-2 category-lavoro-e-previdenza tag-confartigianato tag-fallimento" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Credito</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">16 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</h1>
</div>
</div>
<p>Dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore le disposizioni correttive della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La normativa ha tenuto conto, oltre che delle proposte delle varie Associazioni di categoria, su tutte Confartigianato, anche dei problemi riscontrati nei tribunali nella fase di prima applicazione delle precedenti disposizioni. Confartigianato, considerate le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria artigiana, si è mossa per correggere in diversi punti la legge precedente, riscontrando, una volta approvata la manovra correttiva, molteplici risultati positivi. Quattro i principali risultati ottenuti: nuovi criteri di fallibilità, l’onere della prova che passa all’imprenditore debitore, la nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti, e l’estensione della “esdebitazione” nella fase transitoria. Ma procediamo con ordine. La prima vittoria ottenuta dalla Confederazione riguarda la definizione degli imprenditori non soggetti al fallimento. Con l’entrata in vigore della disciplina, infatti, non rientreranno nella fascia di fallibilità gli imprenditori che hanno registrato, nei tre esercizi precedenti la deposizione dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro, che, nello stesso periodo, hanno avuto ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro e che, infine, hanno un ammontare totale di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ai 500.000 euro. Successivamente, l’azione Confederale ha puntato l’attenzione sulla documentazione necessaria come prova di non fallibilità. Infatti, se prima spettava al creditore l’onere della prova, ora è il debitore a dover depositare presso il tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. A tal proposito però, è necessario evidenziare che, potendo contare su una contabilità semplificata, le micro e piccole imprese artigiane potrebbero essere escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, subordinatamente alla valutazione del tribunale fallimentare che potrà giudicare altri documenti fiscali redatti per la contabilità nonché il comportamento dell’imprenditore in sede istruttoria. Il terzo punto dell’azione di Confartigianato riguarda il rafforzamento del concordato preventivo per la ripresa dell’azienda in crisi. E’ stato infatti cancellato l’automatismo per cui scattava la domanda di fallimento in caso di inammissibilità, improcedibilità, rigetto o annullamento della domanda di concordato preventivo. Richiesta che ora deve essere espressamente avanzata dal creditore o dal pubblico ministero una volta accertati i criteri di fallibilità. Ma la novità più importante riguarda la possibilità, da parte delle piccole imprese artigiane, benché non soggette al fallimento, di poter concordare la ristrutturazione dei debiti con i creditori e con l’avallo del giudice. Uno strumento, del tutto innovativo, che permette di emergere dalla crisi finanziaria contrattando direttamente con i propri creditori e potendo contare su un periodo di sessanta giorni nel corso del quale non è possibile procedere ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore. L’ultimo punto riguarda la possibilità di liberare l’imprenditore dai debiti residui, la cosiddetta esdebitazione. Una possibilità a vantaggio degli imprenditori collaborativi che hanno già saldato buona parte dei propri creditori, e che permetterebbe loro di riprendere la propria attività imprenditoriale. Una via percorribile a tre condizioni: l’aver collaborato alla rapida soluzione della procedura fallimentare, non essere ricorso ad altre esdebitazioni negli ultimi dieci anni e non aver riportato cause penali per reati fiscali e finanziari. In tal senso, la modifica più importante voluta da Confartigianato, riguarda la possibilità di potersi avvalere di questo strumento contrattuale anche per le cause attualmente in giudicato, senza aspettare i lunghi tempi della giustizia fallimentare.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>#artigianatochecresce &#8211; Artigianato digitale, IA, domanda di energia e competenze nel report di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/artigianatochecresce-artigianato-digitale-ia-domanda-di-energia-e-competenze-nel-report-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artigiana]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Luglio 2026·INNOVAZIONE #artigianatochecresce &#8211; Artigianato digitale, IA, domanda di energia e competenze nel report di Confartigianato Alla fine [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7196 post type-post status-publish format-standard hentry category-credito-2 category-lavoro-e-previdenza tag-confartigianato tag-fallimento" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Credito</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">16 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</h1>
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<p>Dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore le disposizioni correttive della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La normativa ha tenuto conto, oltre che delle proposte delle varie Associazioni di categoria, su tutte Confartigianato, anche dei problemi riscontrati nei tribunali nella fase di prima applicazione delle precedenti disposizioni. Confartigianato, considerate le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria artigiana, si è mossa per correggere in diversi punti la legge precedente, riscontrando, una volta approvata la manovra correttiva, molteplici risultati positivi. Quattro i principali risultati ottenuti: nuovi criteri di fallibilità, l’onere della prova che passa all’imprenditore debitore, la nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti, e l’estensione della “esdebitazione” nella fase transitoria. Ma procediamo con ordine. La prima vittoria ottenuta dalla Confederazione riguarda la definizione degli imprenditori non soggetti al fallimento. Con l’entrata in vigore della disciplina, infatti, non rientreranno nella fascia di fallibilità gli imprenditori che hanno registrato, nei tre esercizi precedenti la deposizione dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro, che, nello stesso periodo, hanno avuto ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro e che, infine, hanno un ammontare totale di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ai 500.000 euro. Successivamente, l’azione Confederale ha puntato l’attenzione sulla documentazione necessaria come prova di non fallibilità. Infatti, se prima spettava al creditore l’onere della prova, ora è il debitore a dover depositare presso il tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. A tal proposito però, è necessario evidenziare che, potendo contare su una contabilità semplificata, le micro e piccole imprese artigiane potrebbero essere escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, subordinatamente alla valutazione del tribunale fallimentare che potrà giudicare altri documenti fiscali redatti per la contabilità nonché il comportamento dell’imprenditore in sede istruttoria. Il terzo punto dell’azione di Confartigianato riguarda il rafforzamento del concordato preventivo per la ripresa dell’azienda in crisi. E’ stato infatti cancellato l’automatismo per cui scattava la domanda di fallimento in caso di inammissibilità, improcedibilità, rigetto o annullamento della domanda di concordato preventivo. Richiesta che ora deve essere espressamente avanzata dal creditore o dal pubblico ministero una volta accertati i criteri di fallibilità. Ma la novità più importante riguarda la possibilità, da parte delle piccole imprese artigiane, benché non soggette al fallimento, di poter concordare la ristrutturazione dei debiti con i creditori e con l’avallo del giudice. Uno strumento, del tutto innovativo, che permette di emergere dalla crisi finanziaria contrattando direttamente con i propri creditori e potendo contare su un periodo di sessanta giorni nel corso del quale non è possibile procedere ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore. L’ultimo punto riguarda la possibilità di liberare l’imprenditore dai debiti residui, la cosiddetta esdebitazione. Una possibilità a vantaggio degli imprenditori collaborativi che hanno già saldato buona parte dei propri creditori, e che permetterebbe loro di riprendere la propria attività imprenditoriale. Una via percorribile a tre condizioni: l’aver collaborato alla rapida soluzione della procedura fallimentare, non essere ricorso ad altre esdebitazioni negli ultimi dieci anni e non aver riportato cause penali per reati fiscali e finanziari. In tal senso, la modifica più importante voluta da Confartigianato, riguarda la possibilità di potersi avvalere di questo strumento contrattuale anche per le cause attualmente in giudicato, senza aspettare i lunghi tempi della giustizia fallimentare.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli a &#8216;Il confronto&#8217; (Rai2) sul futuro delle imprese: &#8220;Giovani e artigianato? Avanti, c&#8217;è posto&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/il-presidente-granelli-a-il-confronto-rai2-sul-futuro-delle-imprese-giovani-e-artigianato-avanti-ce-posto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Il confronto]]></category>
		<category><![CDATA[monica setta]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 14 Luglio 2026·MEDIA Il Presidente Granelli a &#8216;Il confronto&#8217; (Rai2) sul futuro delle imprese: &#8220;Giovani e artigianato? Avanti, c&#8217;è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">16 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</h1>
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<p>Dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore le disposizioni correttive della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La normativa ha tenuto conto, oltre che delle proposte delle varie Associazioni di categoria, su tutte Confartigianato, anche dei problemi riscontrati nei tribunali nella fase di prima applicazione delle precedenti disposizioni. Confartigianato, considerate le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria artigiana, si è mossa per correggere in diversi punti la legge precedente, riscontrando, una volta approvata la manovra correttiva, molteplici risultati positivi. Quattro i principali risultati ottenuti: nuovi criteri di fallibilità, l’onere della prova che passa all’imprenditore debitore, la nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti, e l’estensione della “esdebitazione” nella fase transitoria. Ma procediamo con ordine. La prima vittoria ottenuta dalla Confederazione riguarda la definizione degli imprenditori non soggetti al fallimento. Con l’entrata in vigore della disciplina, infatti, non rientreranno nella fascia di fallibilità gli imprenditori che hanno registrato, nei tre esercizi precedenti la deposizione dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro, che, nello stesso periodo, hanno avuto ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro e che, infine, hanno un ammontare totale di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ai 500.000 euro. Successivamente, l’azione Confederale ha puntato l’attenzione sulla documentazione necessaria come prova di non fallibilità. Infatti, se prima spettava al creditore l’onere della prova, ora è il debitore a dover depositare presso il tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. A tal proposito però, è necessario evidenziare che, potendo contare su una contabilità semplificata, le micro e piccole imprese artigiane potrebbero essere escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, subordinatamente alla valutazione del tribunale fallimentare che potrà giudicare altri documenti fiscali redatti per la contabilità nonché il comportamento dell’imprenditore in sede istruttoria. Il terzo punto dell’azione di Confartigianato riguarda il rafforzamento del concordato preventivo per la ripresa dell’azienda in crisi. E’ stato infatti cancellato l’automatismo per cui scattava la domanda di fallimento in caso di inammissibilità, improcedibilità, rigetto o annullamento della domanda di concordato preventivo. Richiesta che ora deve essere espressamente avanzata dal creditore o dal pubblico ministero una volta accertati i criteri di fallibilità. Ma la novità più importante riguarda la possibilità, da parte delle piccole imprese artigiane, benché non soggette al fallimento, di poter concordare la ristrutturazione dei debiti con i creditori e con l’avallo del giudice. Uno strumento, del tutto innovativo, che permette di emergere dalla crisi finanziaria contrattando direttamente con i propri creditori e potendo contare su un periodo di sessanta giorni nel corso del quale non è possibile procedere ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore. L’ultimo punto riguarda la possibilità di liberare l’imprenditore dai debiti residui, la cosiddetta esdebitazione. Una possibilità a vantaggio degli imprenditori collaborativi che hanno già saldato buona parte dei propri creditori, e che permetterebbe loro di riprendere la propria attività imprenditoriale. Una via percorribile a tre condizioni: l’aver collaborato alla rapida soluzione della procedura fallimentare, non essere ricorso ad altre esdebitazioni negli ultimi dieci anni e non aver riportato cause penali per reati fiscali e finanziari. In tal senso, la modifica più importante voluta da Confartigianato, riguarda la possibilità di potersi avvalere di questo strumento contrattuale anche per le cause attualmente in giudicato, senza aspettare i lunghi tempi della giustizia fallimentare.</p>
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		<title>Gelati: spesa di 1,8 miliardi € intercettata da 9.345 laboratori di gelateria, 2 su 3 artigiani</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/gelati-spesa-di-18-miliardi-e-intercettata-da-9-345-laboratori-di-gelateria-2-su-3-artigiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[gelato artigianale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 14 Luglio 2026·ALIMENTAZIONE Gelati: spesa di 1,8 miliardi € intercettata da 9.345 laboratori di gelateria, 2 su 3 artigiani [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<p>Dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore le disposizioni correttive della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La normativa ha tenuto conto, oltre che delle proposte delle varie Associazioni di categoria, su tutte Confartigianato, anche dei problemi riscontrati nei tribunali nella fase di prima applicazione delle precedenti disposizioni. Confartigianato, considerate le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria artigiana, si è mossa per correggere in diversi punti la legge precedente, riscontrando, una volta approvata la manovra correttiva, molteplici risultati positivi. Quattro i principali risultati ottenuti: nuovi criteri di fallibilità, l’onere della prova che passa all’imprenditore debitore, la nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti, e l’estensione della “esdebitazione” nella fase transitoria. Ma procediamo con ordine. La prima vittoria ottenuta dalla Confederazione riguarda la definizione degli imprenditori non soggetti al fallimento. Con l’entrata in vigore della disciplina, infatti, non rientreranno nella fascia di fallibilità gli imprenditori che hanno registrato, nei tre esercizi precedenti la deposizione dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro, che, nello stesso periodo, hanno avuto ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro e che, infine, hanno un ammontare totale di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ai 500.000 euro. Successivamente, l’azione Confederale ha puntato l’attenzione sulla documentazione necessaria come prova di non fallibilità. Infatti, se prima spettava al creditore l’onere della prova, ora è il debitore a dover depositare presso il tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. A tal proposito però, è necessario evidenziare che, potendo contare su una contabilità semplificata, le micro e piccole imprese artigiane potrebbero essere escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, subordinatamente alla valutazione del tribunale fallimentare che potrà giudicare altri documenti fiscali redatti per la contabilità nonché il comportamento dell’imprenditore in sede istruttoria. Il terzo punto dell’azione di Confartigianato riguarda il rafforzamento del concordato preventivo per la ripresa dell’azienda in crisi. E’ stato infatti cancellato l’automatismo per cui scattava la domanda di fallimento in caso di inammissibilità, improcedibilità, rigetto o annullamento della domanda di concordato preventivo. Richiesta che ora deve essere espressamente avanzata dal creditore o dal pubblico ministero una volta accertati i criteri di fallibilità. Ma la novità più importante riguarda la possibilità, da parte delle piccole imprese artigiane, benché non soggette al fallimento, di poter concordare la ristrutturazione dei debiti con i creditori e con l’avallo del giudice. Uno strumento, del tutto innovativo, che permette di emergere dalla crisi finanziaria contrattando direttamente con i propri creditori e potendo contare su un periodo di sessanta giorni nel corso del quale non è possibile procedere ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore. L’ultimo punto riguarda la possibilità di liberare l’imprenditore dai debiti residui, la cosiddetta esdebitazione. Una possibilità a vantaggio degli imprenditori collaborativi che hanno già saldato buona parte dei propri creditori, e che permetterebbe loro di riprendere la propria attività imprenditoriale. Una via percorribile a tre condizioni: l’aver collaborato alla rapida soluzione della procedura fallimentare, non essere ricorso ad altre esdebitazioni negli ultimi dieci anni e non aver riportato cause penali per reati fiscali e finanziari. In tal senso, la modifica più importante voluta da Confartigianato, riguarda la possibilità di potersi avvalere di questo strumento contrattuale anche per le cause attualmente in giudicato, senza aspettare i lunghi tempi della giustizia fallimentare.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Accordo sulla rappresentanza e crisi di Hormuz: Granelli a Focus Economia (Radio24)</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/accordo-sulla-rappresentanza-e-crisi-di-hormuz-granelli-a-focus-economia-radio24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 17:42:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[radio24]]></category>
		<category><![CDATA[sebastiano barisoni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 13 Luglio 2026·MEDIA Accordo sulla rappresentanza e crisi di Hormuz: Granelli a Focus Economia (Radio24) Confartigianato ha sottoscritto l&#8217;accordo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/lazione-di-confartigianato-sulla-normativa-del-fallimento/">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7196 post type-post status-publish format-standard hentry category-credito-2 category-lavoro-e-previdenza tag-confartigianato tag-fallimento" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Credito</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">16 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento</h1>
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<p>Dal 1° gennaio 2008 entreranno in vigore le disposizioni correttive della disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali. La normativa ha tenuto conto, oltre che delle proposte delle varie Associazioni di categoria, su tutte Confartigianato, anche dei problemi riscontrati nei tribunali nella fase di prima applicazione delle precedenti disposizioni. Confartigianato, considerate le problematiche legate al mondo della piccola imprenditoria artigiana, si è mossa per correggere in diversi punti la legge precedente, riscontrando, una volta approvata la manovra correttiva, molteplici risultati positivi. Quattro i principali risultati ottenuti: nuovi criteri di fallibilità, l’onere della prova che passa all’imprenditore debitore, la nuova disciplina del concordato preventivo e degli accordi stragiudiziali di ristrutturazione dei debiti, e l’estensione della “esdebitazione” nella fase transitoria. Ma procediamo con ordine. La prima vittoria ottenuta dalla Confederazione riguarda la definizione degli imprenditori non soggetti al fallimento. Con l’entrata in vigore della disciplina, infatti, non rientreranno nella fascia di fallibilità gli imprenditori che hanno registrato, nei tre esercizi precedenti la deposizione dell’istanza di fallimento, un attivo patrimoniale non superiore ai 300.000 euro, che, nello stesso periodo, hanno avuto ricavi lordi annui non superiori ai 200.000 euro e che, infine, hanno un ammontare totale di debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ai 500.000 euro. Successivamente, l’azione Confederale ha puntato l’attenzione sulla documentazione necessaria come prova di non fallibilità. Infatti, se prima spettava al creditore l’onere della prova, ora è il debitore a dover depositare presso il tribunale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. A tal proposito però, è necessario evidenziare che, potendo contare su una contabilità semplificata, le micro e piccole imprese artigiane potrebbero essere escluse dal fallimento e dal concordato preventivo, subordinatamente alla valutazione del tribunale fallimentare che potrà giudicare altri documenti fiscali redatti per la contabilità nonché il comportamento dell’imprenditore in sede istruttoria. Il terzo punto dell’azione di Confartigianato riguarda il rafforzamento del concordato preventivo per la ripresa dell’azienda in crisi. E’ stato infatti cancellato l’automatismo per cui scattava la domanda di fallimento in caso di inammissibilità, improcedibilità, rigetto o annullamento della domanda di concordato preventivo. Richiesta che ora deve essere espressamente avanzata dal creditore o dal pubblico ministero una volta accertati i criteri di fallibilità. Ma la novità più importante riguarda la possibilità, da parte delle piccole imprese artigiane, benché non soggette al fallimento, di poter concordare la ristrutturazione dei debiti con i creditori e con l’avallo del giudice. Uno strumento, del tutto innovativo, che permette di emergere dalla crisi finanziaria contrattando direttamente con i propri creditori e potendo contare su un periodo di sessanta giorni nel corso del quale non è possibile procedere ad azioni esecutive sul patrimonio del debitore. L’ultimo punto riguarda la possibilità di liberare l’imprenditore dai debiti residui, la cosiddetta esdebitazione. Una possibilità a vantaggio degli imprenditori collaborativi che hanno già saldato buona parte dei propri creditori, e che permetterebbe loro di riprendere la propria attività imprenditoriale. Una via percorribile a tre condizioni: l’aver collaborato alla rapida soluzione della procedura fallimentare, non essere ricorso ad altre esdebitazioni negli ultimi dieci anni e non aver riportato cause penali per reati fiscali e finanziari. In tal senso, la modifica più importante voluta da Confartigianato, riguarda la possibilità di potersi avvalere di questo strumento contrattuale anche per le cause attualmente in giudicato, senza aspettare i lunghi tempi della giustizia fallimentare.</p>
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		<title>L’azione di Confartigianato sulla normativa del fallimento - Confartigianato Imprese </title>
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		<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
		<lastBuildDate>Thu, 15 Nov 2007 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
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