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	<title>Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi - Confartigianato Imprese</title>
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	<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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	<title>Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Accordo su rappresentanza e contrattazione: servono chiarezza su rappresentatività e impegno antidumping</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 16:51:20 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 10 Luglio 2026·LAVORO Accordo su rappresentanza e contrattazione: servono chiarezza su rappresentatività e impegno antidumping Le principali organizzazioni datoriali [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7222 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria tag-damiano tag-morti-sul-lavoro tag-sicurezza-sul-lavoro-2" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</h1>
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<p>Per il via al Testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non bisognerà attendere fino alla ‘scadenza naturale’ della delega del Governo, fissata per maggio 2008. L’intenzione del Ministro Damiano è quella di accelerare il più possibile la stesura dei decreti applicativi e di varare le nuove norme entro gennaio 2008. Nessun decreto ad hoc, dunque, a seguito dell’incidente all’acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ma tempi più stretti per la messa punto del provvedimento e per la sua definitiva emanazione. Nei giorni scorsi è stata distribuita alle parti sociali la prima bozza del testo, relativa al titolo I della delega. Il documento è stato discusso il 17 dicembre nel corso di un tavolo di confronto convocato dal Governo. “L’incontro con le parti – ha dichiarato il ministro del Lavoro – è stato molto positivo e parte dalla condivisione della linea di azione del Governo che ha scelto di non procedere con legislazione di emergenza per affrontare un tema così delicato”. Il prossimo appuntamento è stato fissato per la settimana di Natale, quando le Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e i sindacati presenteranno al Governo le loro osservazioni. Obiettivo: chiudere i lavori entro il prossimo 31 gennaio, dopo altri due incontri fissati per l’8 e l’11 gennaio. Come anticipato dal ministro Damiano, il testo conferma sostanzialmente i contenuti delle leggi 626/94 e 123/07, definite dallo stesso “buone leggi, che richiedono solo di essere applicate”. Da una prima analisi compiuta da Confartiginanto, risulta che il testo attualizza i principi della legge delega ricalcando in buona parte lo schema del decreto legislativo 626/94. Il quadro complessivo è sicuramente più organico e ‘compiuto’, grazie a una suddivisione più logica dei capi e delle sezioni, all’integrazione in un solo testo delle disposizioni immediatamente operative della Legge 123/07 (sospensione dell’attività, appalti, responsabilità dell’impresa, aumento dell’organico degli Ispettori del lavoro), e al miglior coordinamento dei vari decreti ministeriali in vigore, effettuata direttamente o con rimandi espliciti. Di contro molti passaggi del documento necessitano ancora di essere messi fuoco, vuoi per la mancanza di parti fondamentali del testo (recepimenti di direttive, apparato sanzionatorio, abrogazioni, allegati tecnici), vuoi per l’indeterminatezza di alcuni riferimenti importanti (bilateralità, ricorso a decretazione futura). Di seguito le principali novità del testo. COMPETENZE ISTITUZIONALI: I Ministeri del Lavoro e della Salute presiederanno due distinti organi consultivi, il primo per le problematiche tecniche del lavoro, il secondo per la vigilanza. Istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione e, a livello regionale, i comitati di coordinamento. FORMAZIONE: Resi strutturali gli interventi per promuovere la cultura della sicurezza. Centrale il ruolo dell’Inail che dovrà finanziare attività formative ed investimenti nel settore. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Chiaramente suddivisi in delegabili e non delegabili. Tra questi ultimi: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento sugli stessi, la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. ESTENSIONE DI OBBLIGHI A LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE: Obbligo anche per queste due tipologie di lavoratori di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento in caso di appalto. Ancora non indicate le sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni. Oltre agli obblighi, previste alcune facoltà: effettuare sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Imprenditori e lavoratori autonomi soggetti ad un “sistema di qualificazione”, basato su esperienza, competenza e conoscenza acquisite tramite formazione. Le modalità della disposizione sono scarsamente precisate. Il sistema potrà risultare vincolante per la partecipazione a gare d’appalto o per l’accesso a contributi. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Confermata la deroga per le imprese fino a 10 dipendenti: regime di autocertificazione non oltre il 30 giugno 2010. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Confermato e consolidato il quadro vigente. Semplificate le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 626/94: scompaiono la dichiarazione di capacità professionale, la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi, la relazione sull’andamento infortunistico aziendale. Rimangono obbligatori l’obbligo della formazione (scompare l’attestazione) e l’aggiornamento periodico. FORMAZIONE: La formazione viene trattata in modo non dissimile a quanto già previsto dalle leggi vigenti. SORVEGLIANZA SANITARIA: Approfondito il capo V del D.Lgs. 626/94, sul quale opera un intervento organico, intervenendo anche con norme di tipo contrattuale (il medico competente può essere inquadrato anche come collaboratore, superando l’interpretazione secondo la quale avrebbe dovuto essere inquadrato come dipendente). RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: Mantenuto l’impianto generale: fino a 15 dipendenti possibilità di individuare esternamente o eleggere internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sopra i 15 dipendenti obbligo di eleggere internamente il RSL. Introdotta la nuova figura del RSL di sito produttivo (grandi impianti siderurgici, porti, centri intermodali). Riconfermato il ruolo degli organi paritetici.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Premio Confartigianato Motori: presentata a Monza l&#8217;edizione 2026</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 12:28:13 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Premio Confatigianato Motori]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 10 Luglio 2026·MOTORI Premio Confartigianato Motori: presentata a Monza l&#8217;edizione 2026 Si è tenuta il 9 luglio a Monza, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</h1>
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<p>Per il via al Testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non bisognerà attendere fino alla ‘scadenza naturale’ della delega del Governo, fissata per maggio 2008. L’intenzione del Ministro Damiano è quella di accelerare il più possibile la stesura dei decreti applicativi e di varare le nuove norme entro gennaio 2008. Nessun decreto ad hoc, dunque, a seguito dell’incidente all’acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ma tempi più stretti per la messa punto del provvedimento e per la sua definitiva emanazione. Nei giorni scorsi è stata distribuita alle parti sociali la prima bozza del testo, relativa al titolo I della delega. Il documento è stato discusso il 17 dicembre nel corso di un tavolo di confronto convocato dal Governo. “L’incontro con le parti – ha dichiarato il ministro del Lavoro – è stato molto positivo e parte dalla condivisione della linea di azione del Governo che ha scelto di non procedere con legislazione di emergenza per affrontare un tema così delicato”. Il prossimo appuntamento è stato fissato per la settimana di Natale, quando le Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e i sindacati presenteranno al Governo le loro osservazioni. Obiettivo: chiudere i lavori entro il prossimo 31 gennaio, dopo altri due incontri fissati per l’8 e l’11 gennaio. Come anticipato dal ministro Damiano, il testo conferma sostanzialmente i contenuti delle leggi 626/94 e 123/07, definite dallo stesso “buone leggi, che richiedono solo di essere applicate”. Da una prima analisi compiuta da Confartiginanto, risulta che il testo attualizza i principi della legge delega ricalcando in buona parte lo schema del decreto legislativo 626/94. Il quadro complessivo è sicuramente più organico e ‘compiuto’, grazie a una suddivisione più logica dei capi e delle sezioni, all’integrazione in un solo testo delle disposizioni immediatamente operative della Legge 123/07 (sospensione dell’attività, appalti, responsabilità dell’impresa, aumento dell’organico degli Ispettori del lavoro), e al miglior coordinamento dei vari decreti ministeriali in vigore, effettuata direttamente o con rimandi espliciti. Di contro molti passaggi del documento necessitano ancora di essere messi fuoco, vuoi per la mancanza di parti fondamentali del testo (recepimenti di direttive, apparato sanzionatorio, abrogazioni, allegati tecnici), vuoi per l’indeterminatezza di alcuni riferimenti importanti (bilateralità, ricorso a decretazione futura). Di seguito le principali novità del testo. COMPETENZE ISTITUZIONALI: I Ministeri del Lavoro e della Salute presiederanno due distinti organi consultivi, il primo per le problematiche tecniche del lavoro, il secondo per la vigilanza. Istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione e, a livello regionale, i comitati di coordinamento. FORMAZIONE: Resi strutturali gli interventi per promuovere la cultura della sicurezza. Centrale il ruolo dell’Inail che dovrà finanziare attività formative ed investimenti nel settore. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Chiaramente suddivisi in delegabili e non delegabili. Tra questi ultimi: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento sugli stessi, la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. ESTENSIONE DI OBBLIGHI A LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE: Obbligo anche per queste due tipologie di lavoratori di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento in caso di appalto. Ancora non indicate le sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni. Oltre agli obblighi, previste alcune facoltà: effettuare sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Imprenditori e lavoratori autonomi soggetti ad un “sistema di qualificazione”, basato su esperienza, competenza e conoscenza acquisite tramite formazione. Le modalità della disposizione sono scarsamente precisate. Il sistema potrà risultare vincolante per la partecipazione a gare d’appalto o per l’accesso a contributi. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Confermata la deroga per le imprese fino a 10 dipendenti: regime di autocertificazione non oltre il 30 giugno 2010. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Confermato e consolidato il quadro vigente. Semplificate le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 626/94: scompaiono la dichiarazione di capacità professionale, la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi, la relazione sull’andamento infortunistico aziendale. Rimangono obbligatori l’obbligo della formazione (scompare l’attestazione) e l’aggiornamento periodico. FORMAZIONE: La formazione viene trattata in modo non dissimile a quanto già previsto dalle leggi vigenti. SORVEGLIANZA SANITARIA: Approfondito il capo V del D.Lgs. 626/94, sul quale opera un intervento organico, intervenendo anche con norme di tipo contrattuale (il medico competente può essere inquadrato anche come collaboratore, superando l’interpretazione secondo la quale avrebbe dovuto essere inquadrato come dipendente). 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		<title>La sanità del futuro nel nuovo numero di Spirito Artigiano</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 09:30:43 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Spirito artigiano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 10 Luglio 2026·MEDIA La sanità del futuro nel nuovo numero di Spirito Artigiano La salute come bene comune, la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</h1>
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<p>Per il via al Testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non bisognerà attendere fino alla ‘scadenza naturale’ della delega del Governo, fissata per maggio 2008. L’intenzione del Ministro Damiano è quella di accelerare il più possibile la stesura dei decreti applicativi e di varare le nuove norme entro gennaio 2008. Nessun decreto ad hoc, dunque, a seguito dell’incidente all’acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ma tempi più stretti per la messa punto del provvedimento e per la sua definitiva emanazione. Nei giorni scorsi è stata distribuita alle parti sociali la prima bozza del testo, relativa al titolo I della delega. Il documento è stato discusso il 17 dicembre nel corso di un tavolo di confronto convocato dal Governo. “L’incontro con le parti – ha dichiarato il ministro del Lavoro – è stato molto positivo e parte dalla condivisione della linea di azione del Governo che ha scelto di non procedere con legislazione di emergenza per affrontare un tema così delicato”. Il prossimo appuntamento è stato fissato per la settimana di Natale, quando le Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e i sindacati presenteranno al Governo le loro osservazioni. Obiettivo: chiudere i lavori entro il prossimo 31 gennaio, dopo altri due incontri fissati per l’8 e l’11 gennaio. Come anticipato dal ministro Damiano, il testo conferma sostanzialmente i contenuti delle leggi 626/94 e 123/07, definite dallo stesso “buone leggi, che richiedono solo di essere applicate”. Da una prima analisi compiuta da Confartiginanto, risulta che il testo attualizza i principi della legge delega ricalcando in buona parte lo schema del decreto legislativo 626/94. Il quadro complessivo è sicuramente più organico e ‘compiuto’, grazie a una suddivisione più logica dei capi e delle sezioni, all’integrazione in un solo testo delle disposizioni immediatamente operative della Legge 123/07 (sospensione dell’attività, appalti, responsabilità dell’impresa, aumento dell’organico degli Ispettori del lavoro), e al miglior coordinamento dei vari decreti ministeriali in vigore, effettuata direttamente o con rimandi espliciti. Di contro molti passaggi del documento necessitano ancora di essere messi fuoco, vuoi per la mancanza di parti fondamentali del testo (recepimenti di direttive, apparato sanzionatorio, abrogazioni, allegati tecnici), vuoi per l’indeterminatezza di alcuni riferimenti importanti (bilateralità, ricorso a decretazione futura). Di seguito le principali novità del testo. COMPETENZE ISTITUZIONALI: I Ministeri del Lavoro e della Salute presiederanno due distinti organi consultivi, il primo per le problematiche tecniche del lavoro, il secondo per la vigilanza. Istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione e, a livello regionale, i comitati di coordinamento. FORMAZIONE: Resi strutturali gli interventi per promuovere la cultura della sicurezza. Centrale il ruolo dell’Inail che dovrà finanziare attività formative ed investimenti nel settore. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Chiaramente suddivisi in delegabili e non delegabili. Tra questi ultimi: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento sugli stessi, la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. ESTENSIONE DI OBBLIGHI A LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE: Obbligo anche per queste due tipologie di lavoratori di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento in caso di appalto. Ancora non indicate le sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni. Oltre agli obblighi, previste alcune facoltà: effettuare sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Imprenditori e lavoratori autonomi soggetti ad un “sistema di qualificazione”, basato su esperienza, competenza e conoscenza acquisite tramite formazione. Le modalità della disposizione sono scarsamente precisate. Il sistema potrà risultare vincolante per la partecipazione a gare d’appalto o per l’accesso a contributi. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Confermata la deroga per le imprese fino a 10 dipendenti: regime di autocertificazione non oltre il 30 giugno 2010. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Confermato e consolidato il quadro vigente. Semplificate le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 626/94: scompaiono la dichiarazione di capacità professionale, la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi, la relazione sull’andamento infortunistico aziendale. Rimangono obbligatori l’obbligo della formazione (scompare l’attestazione) e l’aggiornamento periodico. FORMAZIONE: La formazione viene trattata in modo non dissimile a quanto già previsto dalle leggi vigenti. SORVEGLIANZA SANITARIA: Approfondito il capo V del D.Lgs. 626/94, sul quale opera un intervento organico, intervenendo anche con norme di tipo contrattuale (il medico competente può essere inquadrato anche come collaboratore, superando l’interpretazione secondo la quale avrebbe dovuto essere inquadrato come dipendente). RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: Mantenuto l’impianto generale: fino a 15 dipendenti possibilità di individuare esternamente o eleggere internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sopra i 15 dipendenti obbligo di eleggere internamente il RSL. Introdotta la nuova figura del RSL di sito produttivo (grandi impianti siderurgici, porti, centri intermodali). Riconfermato il ruolo degli organi paritetici.</p>
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		<title>Imprese e professioni chiedono il “Buono Digitale” per sostenere innovazione e competitività</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 15:38:28 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 9 Luglio 2026·INNOVAZIONE Imprese e professioni chiedono il “Buono Digitale” per sostenere innovazione e competitività Debutta il Manifesto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7222 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria tag-damiano tag-morti-sul-lavoro tag-sicurezza-sul-lavoro-2" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</h1>
</div>
</div>
<p>Per il via al Testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non bisognerà attendere fino alla ‘scadenza naturale’ della delega del Governo, fissata per maggio 2008. L’intenzione del Ministro Damiano è quella di accelerare il più possibile la stesura dei decreti applicativi e di varare le nuove norme entro gennaio 2008. Nessun decreto ad hoc, dunque, a seguito dell’incidente all’acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ma tempi più stretti per la messa punto del provvedimento e per la sua definitiva emanazione. Nei giorni scorsi è stata distribuita alle parti sociali la prima bozza del testo, relativa al titolo I della delega. Il documento è stato discusso il 17 dicembre nel corso di un tavolo di confronto convocato dal Governo. “L’incontro con le parti – ha dichiarato il ministro del Lavoro – è stato molto positivo e parte dalla condivisione della linea di azione del Governo che ha scelto di non procedere con legislazione di emergenza per affrontare un tema così delicato”. Il prossimo appuntamento è stato fissato per la settimana di Natale, quando le Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e i sindacati presenteranno al Governo le loro osservazioni. Obiettivo: chiudere i lavori entro il prossimo 31 gennaio, dopo altri due incontri fissati per l’8 e l’11 gennaio. Come anticipato dal ministro Damiano, il testo conferma sostanzialmente i contenuti delle leggi 626/94 e 123/07, definite dallo stesso “buone leggi, che richiedono solo di essere applicate”. Da una prima analisi compiuta da Confartiginanto, risulta che il testo attualizza i principi della legge delega ricalcando in buona parte lo schema del decreto legislativo 626/94. Il quadro complessivo è sicuramente più organico e ‘compiuto’, grazie a una suddivisione più logica dei capi e delle sezioni, all’integrazione in un solo testo delle disposizioni immediatamente operative della Legge 123/07 (sospensione dell’attività, appalti, responsabilità dell’impresa, aumento dell’organico degli Ispettori del lavoro), e al miglior coordinamento dei vari decreti ministeriali in vigore, effettuata direttamente o con rimandi espliciti. Di contro molti passaggi del documento necessitano ancora di essere messi fuoco, vuoi per la mancanza di parti fondamentali del testo (recepimenti di direttive, apparato sanzionatorio, abrogazioni, allegati tecnici), vuoi per l’indeterminatezza di alcuni riferimenti importanti (bilateralità, ricorso a decretazione futura). Di seguito le principali novità del testo. COMPETENZE ISTITUZIONALI: I Ministeri del Lavoro e della Salute presiederanno due distinti organi consultivi, il primo per le problematiche tecniche del lavoro, il secondo per la vigilanza. Istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione e, a livello regionale, i comitati di coordinamento. FORMAZIONE: Resi strutturali gli interventi per promuovere la cultura della sicurezza. Centrale il ruolo dell’Inail che dovrà finanziare attività formative ed investimenti nel settore. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Chiaramente suddivisi in delegabili e non delegabili. Tra questi ultimi: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento sugli stessi, la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. ESTENSIONE DI OBBLIGHI A LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE: Obbligo anche per queste due tipologie di lavoratori di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento in caso di appalto. Ancora non indicate le sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni. Oltre agli obblighi, previste alcune facoltà: effettuare sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Imprenditori e lavoratori autonomi soggetti ad un “sistema di qualificazione”, basato su esperienza, competenza e conoscenza acquisite tramite formazione. Le modalità della disposizione sono scarsamente precisate. Il sistema potrà risultare vincolante per la partecipazione a gare d’appalto o per l’accesso a contributi. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Confermata la deroga per le imprese fino a 10 dipendenti: regime di autocertificazione non oltre il 30 giugno 2010. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Confermato e consolidato il quadro vigente. Semplificate le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 626/94: scompaiono la dichiarazione di capacità professionale, la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi, la relazione sull’andamento infortunistico aziendale. Rimangono obbligatori l’obbligo della formazione (scompare l’attestazione) e l’aggiornamento periodico. FORMAZIONE: La formazione viene trattata in modo non dissimile a quanto già previsto dalle leggi vigenti. SORVEGLIANZA SANITARIA: Approfondito il capo V del D.Lgs. 626/94, sul quale opera un intervento organico, intervenendo anche con norme di tipo contrattuale (il medico competente può essere inquadrato anche come collaboratore, superando l’interpretazione secondo la quale avrebbe dovuto essere inquadrato come dipendente). RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: Mantenuto l’impianto generale: fino a 15 dipendenti possibilità di individuare esternamente o eleggere internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sopra i 15 dipendenti obbligo di eleggere internamente il RSL. Introdotta la nuova figura del RSL di sito produttivo (grandi impianti siderurgici, porti, centri intermodali). Riconfermato il ruolo degli organi paritetici.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Manifesto per l&#8217;Italia digitale: imprese e istituzioni presentano le proposte per la competitività del Paese</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/manifesto-per-litalia-digitale-imprese-e-istituzioni-presentano-le-proposte-per-la-competitivita-del-paese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 13:37:03 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 8 Luglio 2026·INNOVAZIONE Manifesto per l&#8217;Italia digitale: imprese e istituzioni presentano le proposte per la competitività del Paese Confartigianato, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7222 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria tag-damiano tag-morti-sul-lavoro tag-sicurezza-sul-lavoro-2" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</h1>
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<p>Per il via al Testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non bisognerà attendere fino alla ‘scadenza naturale’ della delega del Governo, fissata per maggio 2008. L’intenzione del Ministro Damiano è quella di accelerare il più possibile la stesura dei decreti applicativi e di varare le nuove norme entro gennaio 2008. Nessun decreto ad hoc, dunque, a seguito dell’incidente all’acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ma tempi più stretti per la messa punto del provvedimento e per la sua definitiva emanazione. Nei giorni scorsi è stata distribuita alle parti sociali la prima bozza del testo, relativa al titolo I della delega. Il documento è stato discusso il 17 dicembre nel corso di un tavolo di confronto convocato dal Governo. “L’incontro con le parti – ha dichiarato il ministro del Lavoro – è stato molto positivo e parte dalla condivisione della linea di azione del Governo che ha scelto di non procedere con legislazione di emergenza per affrontare un tema così delicato”. Il prossimo appuntamento è stato fissato per la settimana di Natale, quando le Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e i sindacati presenteranno al Governo le loro osservazioni. Obiettivo: chiudere i lavori entro il prossimo 31 gennaio, dopo altri due incontri fissati per l’8 e l’11 gennaio. Come anticipato dal ministro Damiano, il testo conferma sostanzialmente i contenuti delle leggi 626/94 e 123/07, definite dallo stesso “buone leggi, che richiedono solo di essere applicate”. Da una prima analisi compiuta da Confartiginanto, risulta che il testo attualizza i principi della legge delega ricalcando in buona parte lo schema del decreto legislativo 626/94. Il quadro complessivo è sicuramente più organico e ‘compiuto’, grazie a una suddivisione più logica dei capi e delle sezioni, all’integrazione in un solo testo delle disposizioni immediatamente operative della Legge 123/07 (sospensione dell’attività, appalti, responsabilità dell’impresa, aumento dell’organico degli Ispettori del lavoro), e al miglior coordinamento dei vari decreti ministeriali in vigore, effettuata direttamente o con rimandi espliciti. Di contro molti passaggi del documento necessitano ancora di essere messi fuoco, vuoi per la mancanza di parti fondamentali del testo (recepimenti di direttive, apparato sanzionatorio, abrogazioni, allegati tecnici), vuoi per l’indeterminatezza di alcuni riferimenti importanti (bilateralità, ricorso a decretazione futura). Di seguito le principali novità del testo. COMPETENZE ISTITUZIONALI: I Ministeri del Lavoro e della Salute presiederanno due distinti organi consultivi, il primo per le problematiche tecniche del lavoro, il secondo per la vigilanza. Istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione e, a livello regionale, i comitati di coordinamento. FORMAZIONE: Resi strutturali gli interventi per promuovere la cultura della sicurezza. Centrale il ruolo dell’Inail che dovrà finanziare attività formative ed investimenti nel settore. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Chiaramente suddivisi in delegabili e non delegabili. Tra questi ultimi: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento sugli stessi, la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. ESTENSIONE DI OBBLIGHI A LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE: Obbligo anche per queste due tipologie di lavoratori di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento in caso di appalto. Ancora non indicate le sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni. Oltre agli obblighi, previste alcune facoltà: effettuare sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Imprenditori e lavoratori autonomi soggetti ad un “sistema di qualificazione”, basato su esperienza, competenza e conoscenza acquisite tramite formazione. Le modalità della disposizione sono scarsamente precisate. Il sistema potrà risultare vincolante per la partecipazione a gare d’appalto o per l’accesso a contributi. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Confermata la deroga per le imprese fino a 10 dipendenti: regime di autocertificazione non oltre il 30 giugno 2010. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Confermato e consolidato il quadro vigente. Semplificate le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 626/94: scompaiono la dichiarazione di capacità professionale, la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi, la relazione sull’andamento infortunistico aziendale. Rimangono obbligatori l’obbligo della formazione (scompare l’attestazione) e l’aggiornamento periodico. FORMAZIONE: La formazione viene trattata in modo non dissimile a quanto già previsto dalle leggi vigenti. SORVEGLIANZA SANITARIA: Approfondito il capo V del D.Lgs. 626/94, sul quale opera un intervento organico, intervenendo anche con norme di tipo contrattuale (il medico competente può essere inquadrato anche come collaboratore, superando l’interpretazione secondo la quale avrebbe dovuto essere inquadrato come dipendente). RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: Mantenuto l’impianto generale: fino a 15 dipendenti possibilità di individuare esternamente o eleggere internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sopra i 15 dipendenti obbligo di eleggere internamente il RSL. Introdotta la nuova figura del RSL di sito produttivo (grandi impianti siderurgici, porti, centri intermodali). Riconfermato il ruolo degli organi paritetici.</p>
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		<title>&#8216;Artigianale&#8217; non è per tutti: il MIMIT fa chiarezza sulle nuove norme al webinar di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/artigianale-non-e-per-tutti-il-mimit-fa-chiarezza-sulle-nuove-norme-al-webinar-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 08:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
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		<category><![CDATA[artigianale]]></category>
		<category><![CDATA[legge annuale pmi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 7 Luglio 2026·MADE IN ITALY &#8216;Artigianale&#8217; non è per tutti: il MIMIT fa chiarezza sulle nuove norme al webinar [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</h1>
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<p>Per il via al Testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non bisognerà attendere fino alla ‘scadenza naturale’ della delega del Governo, fissata per maggio 2008. L’intenzione del Ministro Damiano è quella di accelerare il più possibile la stesura dei decreti applicativi e di varare le nuove norme entro gennaio 2008. Nessun decreto ad hoc, dunque, a seguito dell’incidente all’acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ma tempi più stretti per la messa punto del provvedimento e per la sua definitiva emanazione. Nei giorni scorsi è stata distribuita alle parti sociali la prima bozza del testo, relativa al titolo I della delega. Il documento è stato discusso il 17 dicembre nel corso di un tavolo di confronto convocato dal Governo. “L’incontro con le parti – ha dichiarato il ministro del Lavoro – è stato molto positivo e parte dalla condivisione della linea di azione del Governo che ha scelto di non procedere con legislazione di emergenza per affrontare un tema così delicato”. Il prossimo appuntamento è stato fissato per la settimana di Natale, quando le Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e i sindacati presenteranno al Governo le loro osservazioni. Obiettivo: chiudere i lavori entro il prossimo 31 gennaio, dopo altri due incontri fissati per l’8 e l’11 gennaio. Come anticipato dal ministro Damiano, il testo conferma sostanzialmente i contenuti delle leggi 626/94 e 123/07, definite dallo stesso “buone leggi, che richiedono solo di essere applicate”. Da una prima analisi compiuta da Confartiginanto, risulta che il testo attualizza i principi della legge delega ricalcando in buona parte lo schema del decreto legislativo 626/94. Il quadro complessivo è sicuramente più organico e ‘compiuto’, grazie a una suddivisione più logica dei capi e delle sezioni, all’integrazione in un solo testo delle disposizioni immediatamente operative della Legge 123/07 (sospensione dell’attività, appalti, responsabilità dell’impresa, aumento dell’organico degli Ispettori del lavoro), e al miglior coordinamento dei vari decreti ministeriali in vigore, effettuata direttamente o con rimandi espliciti. Di contro molti passaggi del documento necessitano ancora di essere messi fuoco, vuoi per la mancanza di parti fondamentali del testo (recepimenti di direttive, apparato sanzionatorio, abrogazioni, allegati tecnici), vuoi per l’indeterminatezza di alcuni riferimenti importanti (bilateralità, ricorso a decretazione futura). Di seguito le principali novità del testo. COMPETENZE ISTITUZIONALI: I Ministeri del Lavoro e della Salute presiederanno due distinti organi consultivi, il primo per le problematiche tecniche del lavoro, il secondo per la vigilanza. Istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione e, a livello regionale, i comitati di coordinamento. FORMAZIONE: Resi strutturali gli interventi per promuovere la cultura della sicurezza. Centrale il ruolo dell’Inail che dovrà finanziare attività formative ed investimenti nel settore. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Chiaramente suddivisi in delegabili e non delegabili. Tra questi ultimi: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento sugli stessi, la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. ESTENSIONE DI OBBLIGHI A LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE: Obbligo anche per queste due tipologie di lavoratori di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento in caso di appalto. Ancora non indicate le sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni. Oltre agli obblighi, previste alcune facoltà: effettuare sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Imprenditori e lavoratori autonomi soggetti ad un “sistema di qualificazione”, basato su esperienza, competenza e conoscenza acquisite tramite formazione. Le modalità della disposizione sono scarsamente precisate. Il sistema potrà risultare vincolante per la partecipazione a gare d’appalto o per l’accesso a contributi. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Confermata la deroga per le imprese fino a 10 dipendenti: regime di autocertificazione non oltre il 30 giugno 2010. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Confermato e consolidato il quadro vigente. Semplificate le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 626/94: scompaiono la dichiarazione di capacità professionale, la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi, la relazione sull’andamento infortunistico aziendale. Rimangono obbligatori l’obbligo della formazione (scompare l’attestazione) e l’aggiornamento periodico. FORMAZIONE: La formazione viene trattata in modo non dissimile a quanto già previsto dalle leggi vigenti. SORVEGLIANZA SANITARIA: Approfondito il capo V del D.Lgs. 626/94, sul quale opera un intervento organico, intervenendo anche con norme di tipo contrattuale (il medico competente può essere inquadrato anche come collaboratore, superando l’interpretazione secondo la quale avrebbe dovuto essere inquadrato come dipendente). RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: Mantenuto l’impianto generale: fino a 15 dipendenti possibilità di individuare esternamente o eleggere internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sopra i 15 dipendenti obbligo di eleggere internamente il RSL. Introdotta la nuova figura del RSL di sito produttivo (grandi impianti siderurgici, porti, centri intermodali). Riconfermato il ruolo degli organi paritetici.</p>
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		<title>Conti pubblici verso la manovra 2027 nel 38° report congiunturale di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/conti-pubblici-verso-la-manovra-2027-nel-38-report-congiunturale-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 13:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[analisi congiunturale]]></category>
		<category><![CDATA[studi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 6 Luglio 2026·CONGIUNTURA Conti pubblici verso la manovra 2027 nel 38° report congiunturale di Confartigianato   Le incertezze sull’evoluzione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<p>Per il via al Testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non bisognerà attendere fino alla ‘scadenza naturale’ della delega del Governo, fissata per maggio 2008. L’intenzione del Ministro Damiano è quella di accelerare il più possibile la stesura dei decreti applicativi e di varare le nuove norme entro gennaio 2008. Nessun decreto ad hoc, dunque, a seguito dell’incidente all’acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ma tempi più stretti per la messa punto del provvedimento e per la sua definitiva emanazione. Nei giorni scorsi è stata distribuita alle parti sociali la prima bozza del testo, relativa al titolo I della delega. Il documento è stato discusso il 17 dicembre nel corso di un tavolo di confronto convocato dal Governo. “L’incontro con le parti – ha dichiarato il ministro del Lavoro – è stato molto positivo e parte dalla condivisione della linea di azione del Governo che ha scelto di non procedere con legislazione di emergenza per affrontare un tema così delicato”. Il prossimo appuntamento è stato fissato per la settimana di Natale, quando le Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e i sindacati presenteranno al Governo le loro osservazioni. Obiettivo: chiudere i lavori entro il prossimo 31 gennaio, dopo altri due incontri fissati per l’8 e l’11 gennaio. Come anticipato dal ministro Damiano, il testo conferma sostanzialmente i contenuti delle leggi 626/94 e 123/07, definite dallo stesso “buone leggi, che richiedono solo di essere applicate”. Da una prima analisi compiuta da Confartiginanto, risulta che il testo attualizza i principi della legge delega ricalcando in buona parte lo schema del decreto legislativo 626/94. Il quadro complessivo è sicuramente più organico e ‘compiuto’, grazie a una suddivisione più logica dei capi e delle sezioni, all’integrazione in un solo testo delle disposizioni immediatamente operative della Legge 123/07 (sospensione dell’attività, appalti, responsabilità dell’impresa, aumento dell’organico degli Ispettori del lavoro), e al miglior coordinamento dei vari decreti ministeriali in vigore, effettuata direttamente o con rimandi espliciti. Di contro molti passaggi del documento necessitano ancora di essere messi fuoco, vuoi per la mancanza di parti fondamentali del testo (recepimenti di direttive, apparato sanzionatorio, abrogazioni, allegati tecnici), vuoi per l’indeterminatezza di alcuni riferimenti importanti (bilateralità, ricorso a decretazione futura). Di seguito le principali novità del testo. COMPETENZE ISTITUZIONALI: I Ministeri del Lavoro e della Salute presiederanno due distinti organi consultivi, il primo per le problematiche tecniche del lavoro, il secondo per la vigilanza. Istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione e, a livello regionale, i comitati di coordinamento. FORMAZIONE: Resi strutturali gli interventi per promuovere la cultura della sicurezza. Centrale il ruolo dell’Inail che dovrà finanziare attività formative ed investimenti nel settore. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Chiaramente suddivisi in delegabili e non delegabili. Tra questi ultimi: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento sugli stessi, la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. ESTENSIONE DI OBBLIGHI A LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE: Obbligo anche per queste due tipologie di lavoratori di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento in caso di appalto. Ancora non indicate le sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni. Oltre agli obblighi, previste alcune facoltà: effettuare sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Imprenditori e lavoratori autonomi soggetti ad un “sistema di qualificazione”, basato su esperienza, competenza e conoscenza acquisite tramite formazione. Le modalità della disposizione sono scarsamente precisate. Il sistema potrà risultare vincolante per la partecipazione a gare d’appalto o per l’accesso a contributi. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Confermata la deroga per le imprese fino a 10 dipendenti: regime di autocertificazione non oltre il 30 giugno 2010. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Confermato e consolidato il quadro vigente. Semplificate le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 626/94: scompaiono la dichiarazione di capacità professionale, la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi, la relazione sull’andamento infortunistico aziendale. Rimangono obbligatori l’obbligo della formazione (scompare l’attestazione) e l’aggiornamento periodico. FORMAZIONE: La formazione viene trattata in modo non dissimile a quanto già previsto dalle leggi vigenti. SORVEGLIANZA SANITARIA: Approfondito il capo V del D.Lgs. 626/94, sul quale opera un intervento organico, intervenendo anche con norme di tipo contrattuale (il medico competente può essere inquadrato anche come collaboratore, superando l’interpretazione secondo la quale avrebbe dovuto essere inquadrato come dipendente). RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: Mantenuto l’impianto generale: fino a 15 dipendenti possibilità di individuare esternamente o eleggere internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sopra i 15 dipendenti obbligo di eleggere internamente il RSL. Introdotta la nuova figura del RSL di sito produttivo (grandi impianti siderurgici, porti, centri intermodali). Riconfermato il ruolo degli organi paritetici.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Automotive e meccanica: luci e ombre di una ripresa ancora fragile</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 11:05:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[automotive]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[meccanica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 2 Luglio 2026·CONGIUNTURA Automotive e meccanica: luci e ombre di una ripresa ancora fragile I comparti dell’automotive e della [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</h1>
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<p>Per il via al Testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non bisognerà attendere fino alla ‘scadenza naturale’ della delega del Governo, fissata per maggio 2008. L’intenzione del Ministro Damiano è quella di accelerare il più possibile la stesura dei decreti applicativi e di varare le nuove norme entro gennaio 2008. Nessun decreto ad hoc, dunque, a seguito dell’incidente all’acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ma tempi più stretti per la messa punto del provvedimento e per la sua definitiva emanazione. Nei giorni scorsi è stata distribuita alle parti sociali la prima bozza del testo, relativa al titolo I della delega. Il documento è stato discusso il 17 dicembre nel corso di un tavolo di confronto convocato dal Governo. “L’incontro con le parti – ha dichiarato il ministro del Lavoro – è stato molto positivo e parte dalla condivisione della linea di azione del Governo che ha scelto di non procedere con legislazione di emergenza per affrontare un tema così delicato”. Il prossimo appuntamento è stato fissato per la settimana di Natale, quando le Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e i sindacati presenteranno al Governo le loro osservazioni. Obiettivo: chiudere i lavori entro il prossimo 31 gennaio, dopo altri due incontri fissati per l’8 e l’11 gennaio. Come anticipato dal ministro Damiano, il testo conferma sostanzialmente i contenuti delle leggi 626/94 e 123/07, definite dallo stesso “buone leggi, che richiedono solo di essere applicate”. Da una prima analisi compiuta da Confartiginanto, risulta che il testo attualizza i principi della legge delega ricalcando in buona parte lo schema del decreto legislativo 626/94. Il quadro complessivo è sicuramente più organico e ‘compiuto’, grazie a una suddivisione più logica dei capi e delle sezioni, all’integrazione in un solo testo delle disposizioni immediatamente operative della Legge 123/07 (sospensione dell’attività, appalti, responsabilità dell’impresa, aumento dell’organico degli Ispettori del lavoro), e al miglior coordinamento dei vari decreti ministeriali in vigore, effettuata direttamente o con rimandi espliciti. Di contro molti passaggi del documento necessitano ancora di essere messi fuoco, vuoi per la mancanza di parti fondamentali del testo (recepimenti di direttive, apparato sanzionatorio, abrogazioni, allegati tecnici), vuoi per l’indeterminatezza di alcuni riferimenti importanti (bilateralità, ricorso a decretazione futura). Di seguito le principali novità del testo. COMPETENZE ISTITUZIONALI: I Ministeri del Lavoro e della Salute presiederanno due distinti organi consultivi, il primo per le problematiche tecniche del lavoro, il secondo per la vigilanza. Istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione e, a livello regionale, i comitati di coordinamento. FORMAZIONE: Resi strutturali gli interventi per promuovere la cultura della sicurezza. Centrale il ruolo dell’Inail che dovrà finanziare attività formative ed investimenti nel settore. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Chiaramente suddivisi in delegabili e non delegabili. Tra questi ultimi: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento sugli stessi, la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. ESTENSIONE DI OBBLIGHI A LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE: Obbligo anche per queste due tipologie di lavoratori di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento in caso di appalto. Ancora non indicate le sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni. Oltre agli obblighi, previste alcune facoltà: effettuare sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Imprenditori e lavoratori autonomi soggetti ad un “sistema di qualificazione”, basato su esperienza, competenza e conoscenza acquisite tramite formazione. Le modalità della disposizione sono scarsamente precisate. Il sistema potrà risultare vincolante per la partecipazione a gare d’appalto o per l’accesso a contributi. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Confermata la deroga per le imprese fino a 10 dipendenti: regime di autocertificazione non oltre il 30 giugno 2010. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Confermato e consolidato il quadro vigente. Semplificate le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 626/94: scompaiono la dichiarazione di capacità professionale, la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi, la relazione sull’andamento infortunistico aziendale. Rimangono obbligatori l’obbligo della formazione (scompare l’attestazione) e l’aggiornamento periodico. FORMAZIONE: La formazione viene trattata in modo non dissimile a quanto già previsto dalle leggi vigenti. SORVEGLIANZA SANITARIA: Approfondito il capo V del D.Lgs. 626/94, sul quale opera un intervento organico, intervenendo anche con norme di tipo contrattuale (il medico competente può essere inquadrato anche come collaboratore, superando l’interpretazione secondo la quale avrebbe dovuto essere inquadrato come dipendente). RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: Mantenuto l’impianto generale: fino a 15 dipendenti possibilità di individuare esternamente o eleggere internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sopra i 15 dipendenti obbligo di eleggere internamente il RSL. Introdotta la nuova figura del RSL di sito produttivo (grandi impianti siderurgici, porti, centri intermodali). Riconfermato il ruolo degli organi paritetici.</p>
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		<title>Internazionalizzazione decisiva per le piccole imprese. Servono strumenti più accessibili</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/internazionalizzazione-decisiva-per-le-piccole-imprese-servono-strumenti-piu-accessibili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 17:51:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[mimt]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 1 Luglio 2026·MERCATI ESTERI Internazionalizzazione decisiva per le piccole imprese. Servono strumenti più accessibili La nuova fase dell’economia [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</h1>
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<p>Per il via al Testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non bisognerà attendere fino alla ‘scadenza naturale’ della delega del Governo, fissata per maggio 2008. L’intenzione del Ministro Damiano è quella di accelerare il più possibile la stesura dei decreti applicativi e di varare le nuove norme entro gennaio 2008. Nessun decreto ad hoc, dunque, a seguito dell’incidente all’acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ma tempi più stretti per la messa punto del provvedimento e per la sua definitiva emanazione. Nei giorni scorsi è stata distribuita alle parti sociali la prima bozza del testo, relativa al titolo I della delega. Il documento è stato discusso il 17 dicembre nel corso di un tavolo di confronto convocato dal Governo. “L’incontro con le parti – ha dichiarato il ministro del Lavoro – è stato molto positivo e parte dalla condivisione della linea di azione del Governo che ha scelto di non procedere con legislazione di emergenza per affrontare un tema così delicato”. Il prossimo appuntamento è stato fissato per la settimana di Natale, quando le Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e i sindacati presenteranno al Governo le loro osservazioni. Obiettivo: chiudere i lavori entro il prossimo 31 gennaio, dopo altri due incontri fissati per l’8 e l’11 gennaio. Come anticipato dal ministro Damiano, il testo conferma sostanzialmente i contenuti delle leggi 626/94 e 123/07, definite dallo stesso “buone leggi, che richiedono solo di essere applicate”. Da una prima analisi compiuta da Confartiginanto, risulta che il testo attualizza i principi della legge delega ricalcando in buona parte lo schema del decreto legislativo 626/94. Il quadro complessivo è sicuramente più organico e ‘compiuto’, grazie a una suddivisione più logica dei capi e delle sezioni, all’integrazione in un solo testo delle disposizioni immediatamente operative della Legge 123/07 (sospensione dell’attività, appalti, responsabilità dell’impresa, aumento dell’organico degli Ispettori del lavoro), e al miglior coordinamento dei vari decreti ministeriali in vigore, effettuata direttamente o con rimandi espliciti. Di contro molti passaggi del documento necessitano ancora di essere messi fuoco, vuoi per la mancanza di parti fondamentali del testo (recepimenti di direttive, apparato sanzionatorio, abrogazioni, allegati tecnici), vuoi per l’indeterminatezza di alcuni riferimenti importanti (bilateralità, ricorso a decretazione futura). Di seguito le principali novità del testo. COMPETENZE ISTITUZIONALI: I Ministeri del Lavoro e della Salute presiederanno due distinti organi consultivi, il primo per le problematiche tecniche del lavoro, il secondo per la vigilanza. Istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione e, a livello regionale, i comitati di coordinamento. FORMAZIONE: Resi strutturali gli interventi per promuovere la cultura della sicurezza. Centrale il ruolo dell’Inail che dovrà finanziare attività formative ed investimenti nel settore. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Chiaramente suddivisi in delegabili e non delegabili. Tra questi ultimi: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento sugli stessi, la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. ESTENSIONE DI OBBLIGHI A LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE: Obbligo anche per queste due tipologie di lavoratori di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento in caso di appalto. Ancora non indicate le sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni. Oltre agli obblighi, previste alcune facoltà: effettuare sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Imprenditori e lavoratori autonomi soggetti ad un “sistema di qualificazione”, basato su esperienza, competenza e conoscenza acquisite tramite formazione. Le modalità della disposizione sono scarsamente precisate. Il sistema potrà risultare vincolante per la partecipazione a gare d’appalto o per l’accesso a contributi. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Confermata la deroga per le imprese fino a 10 dipendenti: regime di autocertificazione non oltre il 30 giugno 2010. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Confermato e consolidato il quadro vigente. Semplificate le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 626/94: scompaiono la dichiarazione di capacità professionale, la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi, la relazione sull’andamento infortunistico aziendale. Rimangono obbligatori l’obbligo della formazione (scompare l’attestazione) e l’aggiornamento periodico. FORMAZIONE: La formazione viene trattata in modo non dissimile a quanto già previsto dalle leggi vigenti. SORVEGLIANZA SANITARIA: Approfondito il capo V del D.Lgs. 626/94, sul quale opera un intervento organico, intervenendo anche con norme di tipo contrattuale (il medico competente può essere inquadrato anche come collaboratore, superando l’interpretazione secondo la quale avrebbe dovuto essere inquadrato come dipendente). RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: Mantenuto l’impianto generale: fino a 15 dipendenti possibilità di individuare esternamente o eleggere internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sopra i 15 dipendenti obbligo di eleggere internamente il RSL. Introdotta la nuova figura del RSL di sito produttivo (grandi impianti siderurgici, porti, centri intermodali). Riconfermato il ruolo degli organi paritetici.</p>
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		<title>Alla Camera presentato il progetto &#8216;Trame di Rinascita&#8217;: formazione e artigianato per le donne vittime di violenza</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/alla-camera-presentato-il-progetto-trame-di-rinascita-formazione-e-artigianato-per-le-donne-vittime-di-violenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 1 Luglio 2026 Alla Camera presentato il progetto &#8216;Trame di Rinascita&#8217;: formazione e artigianato per le donne vittime di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</h1>
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<p>Per il via al Testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non bisognerà attendere fino alla ‘scadenza naturale’ della delega del Governo, fissata per maggio 2008. L’intenzione del Ministro Damiano è quella di accelerare il più possibile la stesura dei decreti applicativi e di varare le nuove norme entro gennaio 2008. Nessun decreto ad hoc, dunque, a seguito dell’incidente all’acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ma tempi più stretti per la messa punto del provvedimento e per la sua definitiva emanazione. Nei giorni scorsi è stata distribuita alle parti sociali la prima bozza del testo, relativa al titolo I della delega. Il documento è stato discusso il 17 dicembre nel corso di un tavolo di confronto convocato dal Governo. “L’incontro con le parti – ha dichiarato il ministro del Lavoro – è stato molto positivo e parte dalla condivisione della linea di azione del Governo che ha scelto di non procedere con legislazione di emergenza per affrontare un tema così delicato”. Il prossimo appuntamento è stato fissato per la settimana di Natale, quando le Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e i sindacati presenteranno al Governo le loro osservazioni. Obiettivo: chiudere i lavori entro il prossimo 31 gennaio, dopo altri due incontri fissati per l’8 e l’11 gennaio. Come anticipato dal ministro Damiano, il testo conferma sostanzialmente i contenuti delle leggi 626/94 e 123/07, definite dallo stesso “buone leggi, che richiedono solo di essere applicate”. Da una prima analisi compiuta da Confartiginanto, risulta che il testo attualizza i principi della legge delega ricalcando in buona parte lo schema del decreto legislativo 626/94. Il quadro complessivo è sicuramente più organico e ‘compiuto’, grazie a una suddivisione più logica dei capi e delle sezioni, all’integrazione in un solo testo delle disposizioni immediatamente operative della Legge 123/07 (sospensione dell’attività, appalti, responsabilità dell’impresa, aumento dell’organico degli Ispettori del lavoro), e al miglior coordinamento dei vari decreti ministeriali in vigore, effettuata direttamente o con rimandi espliciti. Di contro molti passaggi del documento necessitano ancora di essere messi fuoco, vuoi per la mancanza di parti fondamentali del testo (recepimenti di direttive, apparato sanzionatorio, abrogazioni, allegati tecnici), vuoi per l’indeterminatezza di alcuni riferimenti importanti (bilateralità, ricorso a decretazione futura). Di seguito le principali novità del testo. COMPETENZE ISTITUZIONALI: I Ministeri del Lavoro e della Salute presiederanno due distinti organi consultivi, il primo per le problematiche tecniche del lavoro, il secondo per la vigilanza. Istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione e, a livello regionale, i comitati di coordinamento. FORMAZIONE: Resi strutturali gli interventi per promuovere la cultura della sicurezza. Centrale il ruolo dell’Inail che dovrà finanziare attività formative ed investimenti nel settore. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Chiaramente suddivisi in delegabili e non delegabili. Tra questi ultimi: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento sugli stessi, la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. ESTENSIONE DI OBBLIGHI A LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE: Obbligo anche per queste due tipologie di lavoratori di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento in caso di appalto. Ancora non indicate le sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni. Oltre agli obblighi, previste alcune facoltà: effettuare sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Imprenditori e lavoratori autonomi soggetti ad un “sistema di qualificazione”, basato su esperienza, competenza e conoscenza acquisite tramite formazione. Le modalità della disposizione sono scarsamente precisate. Il sistema potrà risultare vincolante per la partecipazione a gare d’appalto o per l’accesso a contributi. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Confermata la deroga per le imprese fino a 10 dipendenti: regime di autocertificazione non oltre il 30 giugno 2010. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Confermato e consolidato il quadro vigente. Semplificate le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 626/94: scompaiono la dichiarazione di capacità professionale, la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi, la relazione sull’andamento infortunistico aziendale. Rimangono obbligatori l’obbligo della formazione (scompare l’attestazione) e l’aggiornamento periodico. FORMAZIONE: La formazione viene trattata in modo non dissimile a quanto già previsto dalle leggi vigenti. SORVEGLIANZA SANITARIA: Approfondito il capo V del D.Lgs. 626/94, sul quale opera un intervento organico, intervenendo anche con norme di tipo contrattuale (il medico competente può essere inquadrato anche come collaboratore, superando l’interpretazione secondo la quale avrebbe dovuto essere inquadrato come dipendente). RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: Mantenuto l’impianto generale: fino a 15 dipendenti possibilità di individuare esternamente o eleggere internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sopra i 15 dipendenti obbligo di eleggere internamente il RSL. Introdotta la nuova figura del RSL di sito produttivo (grandi impianti siderurgici, porti, centri intermodali). Riconfermato il ruolo degli organi paritetici.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Le incertezze dell’estate 2026 pesano su manifattura e made in Italy. L’analisi su IlSussidiario.net</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/le-incertezze-dellestate-2026-pesano-su-manifattura-e-made-in-italy-lanalisi-su-ilsussidiario-net/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 10:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[ILSUSSIDIARIO.NET]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto ufficio studi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 30 Giugno 2026·MEDIA Le incertezze dell’estate 2026 pesano su manifattura e made in Italy. L’analisi su IlSussidiario.net L&#8217;estate del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7222 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria tag-damiano tag-morti-sul-lavoro tag-sicurezza-sul-lavoro-2" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</h1>
</div>
</div>
<p>Per il via al Testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non bisognerà attendere fino alla ‘scadenza naturale’ della delega del Governo, fissata per maggio 2008. L’intenzione del Ministro Damiano è quella di accelerare il più possibile la stesura dei decreti applicativi e di varare le nuove norme entro gennaio 2008. Nessun decreto ad hoc, dunque, a seguito dell’incidente all’acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ma tempi più stretti per la messa punto del provvedimento e per la sua definitiva emanazione. Nei giorni scorsi è stata distribuita alle parti sociali la prima bozza del testo, relativa al titolo I della delega. Il documento è stato discusso il 17 dicembre nel corso di un tavolo di confronto convocato dal Governo. “L’incontro con le parti – ha dichiarato il ministro del Lavoro – è stato molto positivo e parte dalla condivisione della linea di azione del Governo che ha scelto di non procedere con legislazione di emergenza per affrontare un tema così delicato”. Il prossimo appuntamento è stato fissato per la settimana di Natale, quando le Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e i sindacati presenteranno al Governo le loro osservazioni. Obiettivo: chiudere i lavori entro il prossimo 31 gennaio, dopo altri due incontri fissati per l’8 e l’11 gennaio. Come anticipato dal ministro Damiano, il testo conferma sostanzialmente i contenuti delle leggi 626/94 e 123/07, definite dallo stesso “buone leggi, che richiedono solo di essere applicate”. Da una prima analisi compiuta da Confartiginanto, risulta che il testo attualizza i principi della legge delega ricalcando in buona parte lo schema del decreto legislativo 626/94. Il quadro complessivo è sicuramente più organico e ‘compiuto’, grazie a una suddivisione più logica dei capi e delle sezioni, all’integrazione in un solo testo delle disposizioni immediatamente operative della Legge 123/07 (sospensione dell’attività, appalti, responsabilità dell’impresa, aumento dell’organico degli Ispettori del lavoro), e al miglior coordinamento dei vari decreti ministeriali in vigore, effettuata direttamente o con rimandi espliciti. Di contro molti passaggi del documento necessitano ancora di essere messi fuoco, vuoi per la mancanza di parti fondamentali del testo (recepimenti di direttive, apparato sanzionatorio, abrogazioni, allegati tecnici), vuoi per l’indeterminatezza di alcuni riferimenti importanti (bilateralità, ricorso a decretazione futura). Di seguito le principali novità del testo. COMPETENZE ISTITUZIONALI: I Ministeri del Lavoro e della Salute presiederanno due distinti organi consultivi, il primo per le problematiche tecniche del lavoro, il secondo per la vigilanza. Istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione e, a livello regionale, i comitati di coordinamento. FORMAZIONE: Resi strutturali gli interventi per promuovere la cultura della sicurezza. Centrale il ruolo dell’Inail che dovrà finanziare attività formative ed investimenti nel settore. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Chiaramente suddivisi in delegabili e non delegabili. Tra questi ultimi: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento sugli stessi, la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. ESTENSIONE DI OBBLIGHI A LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE: Obbligo anche per queste due tipologie di lavoratori di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento in caso di appalto. Ancora non indicate le sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni. Oltre agli obblighi, previste alcune facoltà: effettuare sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Imprenditori e lavoratori autonomi soggetti ad un “sistema di qualificazione”, basato su esperienza, competenza e conoscenza acquisite tramite formazione. Le modalità della disposizione sono scarsamente precisate. Il sistema potrà risultare vincolante per la partecipazione a gare d’appalto o per l’accesso a contributi. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Confermata la deroga per le imprese fino a 10 dipendenti: regime di autocertificazione non oltre il 30 giugno 2010. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Confermato e consolidato il quadro vigente. Semplificate le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 626/94: scompaiono la dichiarazione di capacità professionale, la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi, la relazione sull’andamento infortunistico aziendale. Rimangono obbligatori l’obbligo della formazione (scompare l’attestazione) e l’aggiornamento periodico. FORMAZIONE: La formazione viene trattata in modo non dissimile a quanto già previsto dalle leggi vigenti. SORVEGLIANZA SANITARIA: Approfondito il capo V del D.Lgs. 626/94, sul quale opera un intervento organico, intervenendo anche con norme di tipo contrattuale (il medico competente può essere inquadrato anche come collaboratore, superando l’interpretazione secondo la quale avrebbe dovuto essere inquadrato come dipendente). RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: Mantenuto l’impianto generale: fino a 15 dipendenti possibilità di individuare esternamente o eleggere internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sopra i 15 dipendenti obbligo di eleggere internamente il RSL. Introdotta la nuova figura del RSL di sito produttivo (grandi impianti siderurgici, porti, centri intermodali). Riconfermato il ruolo degli organi paritetici.</p>
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		<title>Al Forum di Confartigianato la sostenibilità è inclusione, equità, adattamento intelligente, motore di business</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/al-forum-di-confartigianato-la-sostenibilita-e-inclusione-equita-adattamento-intelligente-motore-di-business/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[forum sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 26 Giugno 2026·EVENTI Al Forum di Confartigianato la sostenibilità è inclusione, equità, adattamento intelligente, motore di business La sostenibilità [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</h1>
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<p>Per il via al Testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non bisognerà attendere fino alla ‘scadenza naturale’ della delega del Governo, fissata per maggio 2008. L’intenzione del Ministro Damiano è quella di accelerare il più possibile la stesura dei decreti applicativi e di varare le nuove norme entro gennaio 2008. Nessun decreto ad hoc, dunque, a seguito dell’incidente all’acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ma tempi più stretti per la messa punto del provvedimento e per la sua definitiva emanazione. Nei giorni scorsi è stata distribuita alle parti sociali la prima bozza del testo, relativa al titolo I della delega. Il documento è stato discusso il 17 dicembre nel corso di un tavolo di confronto convocato dal Governo. “L’incontro con le parti – ha dichiarato il ministro del Lavoro – è stato molto positivo e parte dalla condivisione della linea di azione del Governo che ha scelto di non procedere con legislazione di emergenza per affrontare un tema così delicato”. Il prossimo appuntamento è stato fissato per la settimana di Natale, quando le Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e i sindacati presenteranno al Governo le loro osservazioni. Obiettivo: chiudere i lavori entro il prossimo 31 gennaio, dopo altri due incontri fissati per l’8 e l’11 gennaio. Come anticipato dal ministro Damiano, il testo conferma sostanzialmente i contenuti delle leggi 626/94 e 123/07, definite dallo stesso “buone leggi, che richiedono solo di essere applicate”. Da una prima analisi compiuta da Confartiginanto, risulta che il testo attualizza i principi della legge delega ricalcando in buona parte lo schema del decreto legislativo 626/94. Il quadro complessivo è sicuramente più organico e ‘compiuto’, grazie a una suddivisione più logica dei capi e delle sezioni, all’integrazione in un solo testo delle disposizioni immediatamente operative della Legge 123/07 (sospensione dell’attività, appalti, responsabilità dell’impresa, aumento dell’organico degli Ispettori del lavoro), e al miglior coordinamento dei vari decreti ministeriali in vigore, effettuata direttamente o con rimandi espliciti. Di contro molti passaggi del documento necessitano ancora di essere messi fuoco, vuoi per la mancanza di parti fondamentali del testo (recepimenti di direttive, apparato sanzionatorio, abrogazioni, allegati tecnici), vuoi per l’indeterminatezza di alcuni riferimenti importanti (bilateralità, ricorso a decretazione futura). Di seguito le principali novità del testo. COMPETENZE ISTITUZIONALI: I Ministeri del Lavoro e della Salute presiederanno due distinti organi consultivi, il primo per le problematiche tecniche del lavoro, il secondo per la vigilanza. Istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione e, a livello regionale, i comitati di coordinamento. FORMAZIONE: Resi strutturali gli interventi per promuovere la cultura della sicurezza. Centrale il ruolo dell’Inail che dovrà finanziare attività formative ed investimenti nel settore. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Chiaramente suddivisi in delegabili e non delegabili. Tra questi ultimi: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento sugli stessi, la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. ESTENSIONE DI OBBLIGHI A LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE: Obbligo anche per queste due tipologie di lavoratori di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento in caso di appalto. Ancora non indicate le sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni. Oltre agli obblighi, previste alcune facoltà: effettuare sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Imprenditori e lavoratori autonomi soggetti ad un “sistema di qualificazione”, basato su esperienza, competenza e conoscenza acquisite tramite formazione. Le modalità della disposizione sono scarsamente precisate. Il sistema potrà risultare vincolante per la partecipazione a gare d’appalto o per l’accesso a contributi. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Confermata la deroga per le imprese fino a 10 dipendenti: regime di autocertificazione non oltre il 30 giugno 2010. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Confermato e consolidato il quadro vigente. Semplificate le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 626/94: scompaiono la dichiarazione di capacità professionale, la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi, la relazione sull’andamento infortunistico aziendale. Rimangono obbligatori l’obbligo della formazione (scompare l’attestazione) e l’aggiornamento periodico. FORMAZIONE: La formazione viene trattata in modo non dissimile a quanto già previsto dalle leggi vigenti. SORVEGLIANZA SANITARIA: Approfondito il capo V del D.Lgs. 626/94, sul quale opera un intervento organico, intervenendo anche con norme di tipo contrattuale (il medico competente può essere inquadrato anche come collaboratore, superando l’interpretazione secondo la quale avrebbe dovuto essere inquadrato come dipendente). RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: Mantenuto l’impianto generale: fino a 15 dipendenti possibilità di individuare esternamente o eleggere internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sopra i 15 dipendenti obbligo di eleggere internamente il RSL. Introdotta la nuova figura del RSL di sito produttivo (grandi impianti siderurgici, porti, centri intermodali). Riconfermato il ruolo degli organi paritetici.</p>
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		<title>Forum sulla Sostenibilità: il report con le evidenze su territori, persone e innovazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 06:30:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[forum sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[ufficio studi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 26 Giugno 2026·EVENTI Forum sulla Sostenibilità: il report con le evidenze su territori, persone e innovazione Nella giornata di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</h1>
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<p>Per il via al Testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non bisognerà attendere fino alla ‘scadenza naturale’ della delega del Governo, fissata per maggio 2008. L’intenzione del Ministro Damiano è quella di accelerare il più possibile la stesura dei decreti applicativi e di varare le nuove norme entro gennaio 2008. Nessun decreto ad hoc, dunque, a seguito dell’incidente all’acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ma tempi più stretti per la messa punto del provvedimento e per la sua definitiva emanazione. Nei giorni scorsi è stata distribuita alle parti sociali la prima bozza del testo, relativa al titolo I della delega. Il documento è stato discusso il 17 dicembre nel corso di un tavolo di confronto convocato dal Governo. “L’incontro con le parti – ha dichiarato il ministro del Lavoro – è stato molto positivo e parte dalla condivisione della linea di azione del Governo che ha scelto di non procedere con legislazione di emergenza per affrontare un tema così delicato”. Il prossimo appuntamento è stato fissato per la settimana di Natale, quando le Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e i sindacati presenteranno al Governo le loro osservazioni. Obiettivo: chiudere i lavori entro il prossimo 31 gennaio, dopo altri due incontri fissati per l’8 e l’11 gennaio. Come anticipato dal ministro Damiano, il testo conferma sostanzialmente i contenuti delle leggi 626/94 e 123/07, definite dallo stesso “buone leggi, che richiedono solo di essere applicate”. Da una prima analisi compiuta da Confartiginanto, risulta che il testo attualizza i principi della legge delega ricalcando in buona parte lo schema del decreto legislativo 626/94. Il quadro complessivo è sicuramente più organico e ‘compiuto’, grazie a una suddivisione più logica dei capi e delle sezioni, all’integrazione in un solo testo delle disposizioni immediatamente operative della Legge 123/07 (sospensione dell’attività, appalti, responsabilità dell’impresa, aumento dell’organico degli Ispettori del lavoro), e al miglior coordinamento dei vari decreti ministeriali in vigore, effettuata direttamente o con rimandi espliciti. Di contro molti passaggi del documento necessitano ancora di essere messi fuoco, vuoi per la mancanza di parti fondamentali del testo (recepimenti di direttive, apparato sanzionatorio, abrogazioni, allegati tecnici), vuoi per l’indeterminatezza di alcuni riferimenti importanti (bilateralità, ricorso a decretazione futura). Di seguito le principali novità del testo. COMPETENZE ISTITUZIONALI: I Ministeri del Lavoro e della Salute presiederanno due distinti organi consultivi, il primo per le problematiche tecniche del lavoro, il secondo per la vigilanza. Istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione e, a livello regionale, i comitati di coordinamento. FORMAZIONE: Resi strutturali gli interventi per promuovere la cultura della sicurezza. Centrale il ruolo dell’Inail che dovrà finanziare attività formative ed investimenti nel settore. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Chiaramente suddivisi in delegabili e non delegabili. Tra questi ultimi: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento sugli stessi, la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. ESTENSIONE DI OBBLIGHI A LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE: Obbligo anche per queste due tipologie di lavoratori di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento in caso di appalto. Ancora non indicate le sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni. Oltre agli obblighi, previste alcune facoltà: effettuare sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Imprenditori e lavoratori autonomi soggetti ad un “sistema di qualificazione”, basato su esperienza, competenza e conoscenza acquisite tramite formazione. Le modalità della disposizione sono scarsamente precisate. Il sistema potrà risultare vincolante per la partecipazione a gare d’appalto o per l’accesso a contributi. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Confermata la deroga per le imprese fino a 10 dipendenti: regime di autocertificazione non oltre il 30 giugno 2010. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Confermato e consolidato il quadro vigente. Semplificate le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 626/94: scompaiono la dichiarazione di capacità professionale, la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi, la relazione sull’andamento infortunistico aziendale. Rimangono obbligatori l’obbligo della formazione (scompare l’attestazione) e l’aggiornamento periodico. FORMAZIONE: La formazione viene trattata in modo non dissimile a quanto già previsto dalle leggi vigenti. SORVEGLIANZA SANITARIA: Approfondito il capo V del D.Lgs. 626/94, sul quale opera un intervento organico, intervenendo anche con norme di tipo contrattuale (il medico competente può essere inquadrato anche come collaboratore, superando l’interpretazione secondo la quale avrebbe dovuto essere inquadrato come dipendente). RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: Mantenuto l’impianto generale: fino a 15 dipendenti possibilità di individuare esternamente o eleggere internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sopra i 15 dipendenti obbligo di eleggere internamente il RSL. Introdotta la nuova figura del RSL di sito produttivo (grandi impianti siderurgici, porti, centri intermodali). Riconfermato il ruolo degli organi paritetici.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Granelli a InBlu2000: “Crisi in Medio Oriente pesa su costi energia, export e investimenti delle Pmi”</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/granelli-a-inblu2000-crisi-in-medio-oriente-pesa-su-costi-energia-export-e-investimenti-delle-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[InBlu2000]]></category>
		<category><![CDATA[RadioInBlu]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 24 Giugno 2026·MEDIA Granelli a InBlu2000: “Crisi in Medio Oriente pesa su costi energia, export e investimenti delle Pmi” [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7222 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria tag-damiano tag-morti-sul-lavoro tag-sicurezza-sul-lavoro-2" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</h1>
</div>
</div>
<p>Per il via al Testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non bisognerà attendere fino alla ‘scadenza naturale’ della delega del Governo, fissata per maggio 2008. L’intenzione del Ministro Damiano è quella di accelerare il più possibile la stesura dei decreti applicativi e di varare le nuove norme entro gennaio 2008. Nessun decreto ad hoc, dunque, a seguito dell’incidente all’acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ma tempi più stretti per la messa punto del provvedimento e per la sua definitiva emanazione. Nei giorni scorsi è stata distribuita alle parti sociali la prima bozza del testo, relativa al titolo I della delega. Il documento è stato discusso il 17 dicembre nel corso di un tavolo di confronto convocato dal Governo. “L’incontro con le parti – ha dichiarato il ministro del Lavoro – è stato molto positivo e parte dalla condivisione della linea di azione del Governo che ha scelto di non procedere con legislazione di emergenza per affrontare un tema così delicato”. Il prossimo appuntamento è stato fissato per la settimana di Natale, quando le Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e i sindacati presenteranno al Governo le loro osservazioni. Obiettivo: chiudere i lavori entro il prossimo 31 gennaio, dopo altri due incontri fissati per l’8 e l’11 gennaio. Come anticipato dal ministro Damiano, il testo conferma sostanzialmente i contenuti delle leggi 626/94 e 123/07, definite dallo stesso “buone leggi, che richiedono solo di essere applicate”. Da una prima analisi compiuta da Confartiginanto, risulta che il testo attualizza i principi della legge delega ricalcando in buona parte lo schema del decreto legislativo 626/94. Il quadro complessivo è sicuramente più organico e ‘compiuto’, grazie a una suddivisione più logica dei capi e delle sezioni, all’integrazione in un solo testo delle disposizioni immediatamente operative della Legge 123/07 (sospensione dell’attività, appalti, responsabilità dell’impresa, aumento dell’organico degli Ispettori del lavoro), e al miglior coordinamento dei vari decreti ministeriali in vigore, effettuata direttamente o con rimandi espliciti. Di contro molti passaggi del documento necessitano ancora di essere messi fuoco, vuoi per la mancanza di parti fondamentali del testo (recepimenti di direttive, apparato sanzionatorio, abrogazioni, allegati tecnici), vuoi per l’indeterminatezza di alcuni riferimenti importanti (bilateralità, ricorso a decretazione futura). Di seguito le principali novità del testo. COMPETENZE ISTITUZIONALI: I Ministeri del Lavoro e della Salute presiederanno due distinti organi consultivi, il primo per le problematiche tecniche del lavoro, il secondo per la vigilanza. Istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione e, a livello regionale, i comitati di coordinamento. FORMAZIONE: Resi strutturali gli interventi per promuovere la cultura della sicurezza. Centrale il ruolo dell’Inail che dovrà finanziare attività formative ed investimenti nel settore. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Chiaramente suddivisi in delegabili e non delegabili. Tra questi ultimi: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento sugli stessi, la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. ESTENSIONE DI OBBLIGHI A LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE: Obbligo anche per queste due tipologie di lavoratori di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento in caso di appalto. Ancora non indicate le sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni. Oltre agli obblighi, previste alcune facoltà: effettuare sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Imprenditori e lavoratori autonomi soggetti ad un “sistema di qualificazione”, basato su esperienza, competenza e conoscenza acquisite tramite formazione. Le modalità della disposizione sono scarsamente precisate. Il sistema potrà risultare vincolante per la partecipazione a gare d’appalto o per l’accesso a contributi. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Confermata la deroga per le imprese fino a 10 dipendenti: regime di autocertificazione non oltre il 30 giugno 2010. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Confermato e consolidato il quadro vigente. Semplificate le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 626/94: scompaiono la dichiarazione di capacità professionale, la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi, la relazione sull’andamento infortunistico aziendale. Rimangono obbligatori l’obbligo della formazione (scompare l’attestazione) e l’aggiornamento periodico. FORMAZIONE: La formazione viene trattata in modo non dissimile a quanto già previsto dalle leggi vigenti. SORVEGLIANZA SANITARIA: Approfondito il capo V del D.Lgs. 626/94, sul quale opera un intervento organico, intervenendo anche con norme di tipo contrattuale (il medico competente può essere inquadrato anche come collaboratore, superando l’interpretazione secondo la quale avrebbe dovuto essere inquadrato come dipendente). RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: Mantenuto l’impianto generale: fino a 15 dipendenti possibilità di individuare esternamente o eleggere internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sopra i 15 dipendenti obbligo di eleggere internamente il RSL. Introdotta la nuova figura del RSL di sito produttivo (grandi impianti siderurgici, porti, centri intermodali). Riconfermato il ruolo degli organi paritetici.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Granelli a &#8216;4 di Sera&#8217; (Rete 4): &#8220;Le crisi geopolitiche presentano il conto alle nostre imprese&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/granelli-a-4-di-sera-rete-4-le-crisi-geopolitiche-presentano-il-conto-alle-nostre-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[4 di sera]]></category>
		<category><![CDATA[rete 4]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 24 Giugno 2026·MEDIA Granelli a &#8216;4 di Sera&#8217; (Rete 4): &#8220;Le crisi geopolitiche presentano il conto alle nostre imprese&#8221; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</h1>
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<p>Per il via al Testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non bisognerà attendere fino alla ‘scadenza naturale’ della delega del Governo, fissata per maggio 2008. L’intenzione del Ministro Damiano è quella di accelerare il più possibile la stesura dei decreti applicativi e di varare le nuove norme entro gennaio 2008. Nessun decreto ad hoc, dunque, a seguito dell’incidente all’acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ma tempi più stretti per la messa punto del provvedimento e per la sua definitiva emanazione. Nei giorni scorsi è stata distribuita alle parti sociali la prima bozza del testo, relativa al titolo I della delega. Il documento è stato discusso il 17 dicembre nel corso di un tavolo di confronto convocato dal Governo. “L’incontro con le parti – ha dichiarato il ministro del Lavoro – è stato molto positivo e parte dalla condivisione della linea di azione del Governo che ha scelto di non procedere con legislazione di emergenza per affrontare un tema così delicato”. Il prossimo appuntamento è stato fissato per la settimana di Natale, quando le Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e i sindacati presenteranno al Governo le loro osservazioni. Obiettivo: chiudere i lavori entro il prossimo 31 gennaio, dopo altri due incontri fissati per l’8 e l’11 gennaio. Come anticipato dal ministro Damiano, il testo conferma sostanzialmente i contenuti delle leggi 626/94 e 123/07, definite dallo stesso “buone leggi, che richiedono solo di essere applicate”. Da una prima analisi compiuta da Confartiginanto, risulta che il testo attualizza i principi della legge delega ricalcando in buona parte lo schema del decreto legislativo 626/94. Il quadro complessivo è sicuramente più organico e ‘compiuto’, grazie a una suddivisione più logica dei capi e delle sezioni, all’integrazione in un solo testo delle disposizioni immediatamente operative della Legge 123/07 (sospensione dell’attività, appalti, responsabilità dell’impresa, aumento dell’organico degli Ispettori del lavoro), e al miglior coordinamento dei vari decreti ministeriali in vigore, effettuata direttamente o con rimandi espliciti. Di contro molti passaggi del documento necessitano ancora di essere messi fuoco, vuoi per la mancanza di parti fondamentali del testo (recepimenti di direttive, apparato sanzionatorio, abrogazioni, allegati tecnici), vuoi per l’indeterminatezza di alcuni riferimenti importanti (bilateralità, ricorso a decretazione futura). Di seguito le principali novità del testo. COMPETENZE ISTITUZIONALI: I Ministeri del Lavoro e della Salute presiederanno due distinti organi consultivi, il primo per le problematiche tecniche del lavoro, il secondo per la vigilanza. Istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione e, a livello regionale, i comitati di coordinamento. FORMAZIONE: Resi strutturali gli interventi per promuovere la cultura della sicurezza. Centrale il ruolo dell’Inail che dovrà finanziare attività formative ed investimenti nel settore. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Chiaramente suddivisi in delegabili e non delegabili. Tra questi ultimi: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento sugli stessi, la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. ESTENSIONE DI OBBLIGHI A LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE: Obbligo anche per queste due tipologie di lavoratori di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento in caso di appalto. Ancora non indicate le sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni. Oltre agli obblighi, previste alcune facoltà: effettuare sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Imprenditori e lavoratori autonomi soggetti ad un “sistema di qualificazione”, basato su esperienza, competenza e conoscenza acquisite tramite formazione. Le modalità della disposizione sono scarsamente precisate. Il sistema potrà risultare vincolante per la partecipazione a gare d’appalto o per l’accesso a contributi. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Confermata la deroga per le imprese fino a 10 dipendenti: regime di autocertificazione non oltre il 30 giugno 2010. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Confermato e consolidato il quadro vigente. Semplificate le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 626/94: scompaiono la dichiarazione di capacità professionale, la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi, la relazione sull’andamento infortunistico aziendale. Rimangono obbligatori l’obbligo della formazione (scompare l’attestazione) e l’aggiornamento periodico. FORMAZIONE: La formazione viene trattata in modo non dissimile a quanto già previsto dalle leggi vigenti. SORVEGLIANZA SANITARIA: Approfondito il capo V del D.Lgs. 626/94, sul quale opera un intervento organico, intervenendo anche con norme di tipo contrattuale (il medico competente può essere inquadrato anche come collaboratore, superando l’interpretazione secondo la quale avrebbe dovuto essere inquadrato come dipendente). RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: Mantenuto l’impianto generale: fino a 15 dipendenti possibilità di individuare esternamente o eleggere internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sopra i 15 dipendenti obbligo di eleggere internamente il RSL. Introdotta la nuova figura del RSL di sito produttivo (grandi impianti siderurgici, porti, centri intermodali). Riconfermato il ruolo degli organi paritetici.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Le incertezze dell’estate 2026 per economia e imprese: il punto nel webinar del 6 luglio</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/le-incertezze-dellestate-2026-per-economia-e-imprese-il-punto-nel-webinar-del-6-luglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:25:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[analisi congiunturale]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[congiuntura]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 23 Giugno 2026·CONGIUNTURA Le incertezze dell’estate 2026 per economia e imprese: il punto nel webinar del 6 luglio Le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</h1>
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<p>Per il via al Testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non bisognerà attendere fino alla ‘scadenza naturale’ della delega del Governo, fissata per maggio 2008. L’intenzione del Ministro Damiano è quella di accelerare il più possibile la stesura dei decreti applicativi e di varare le nuove norme entro gennaio 2008. Nessun decreto ad hoc, dunque, a seguito dell’incidente all’acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ma tempi più stretti per la messa punto del provvedimento e per la sua definitiva emanazione. Nei giorni scorsi è stata distribuita alle parti sociali la prima bozza del testo, relativa al titolo I della delega. Il documento è stato discusso il 17 dicembre nel corso di un tavolo di confronto convocato dal Governo. “L’incontro con le parti – ha dichiarato il ministro del Lavoro – è stato molto positivo e parte dalla condivisione della linea di azione del Governo che ha scelto di non procedere con legislazione di emergenza per affrontare un tema così delicato”. Il prossimo appuntamento è stato fissato per la settimana di Natale, quando le Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e i sindacati presenteranno al Governo le loro osservazioni. Obiettivo: chiudere i lavori entro il prossimo 31 gennaio, dopo altri due incontri fissati per l’8 e l’11 gennaio. Come anticipato dal ministro Damiano, il testo conferma sostanzialmente i contenuti delle leggi 626/94 e 123/07, definite dallo stesso “buone leggi, che richiedono solo di essere applicate”. Da una prima analisi compiuta da Confartiginanto, risulta che il testo attualizza i principi della legge delega ricalcando in buona parte lo schema del decreto legislativo 626/94. Il quadro complessivo è sicuramente più organico e ‘compiuto’, grazie a una suddivisione più logica dei capi e delle sezioni, all’integrazione in un solo testo delle disposizioni immediatamente operative della Legge 123/07 (sospensione dell’attività, appalti, responsabilità dell’impresa, aumento dell’organico degli Ispettori del lavoro), e al miglior coordinamento dei vari decreti ministeriali in vigore, effettuata direttamente o con rimandi espliciti. Di contro molti passaggi del documento necessitano ancora di essere messi fuoco, vuoi per la mancanza di parti fondamentali del testo (recepimenti di direttive, apparato sanzionatorio, abrogazioni, allegati tecnici), vuoi per l’indeterminatezza di alcuni riferimenti importanti (bilateralità, ricorso a decretazione futura). Di seguito le principali novità del testo. COMPETENZE ISTITUZIONALI: I Ministeri del Lavoro e della Salute presiederanno due distinti organi consultivi, il primo per le problematiche tecniche del lavoro, il secondo per la vigilanza. Istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione e, a livello regionale, i comitati di coordinamento. FORMAZIONE: Resi strutturali gli interventi per promuovere la cultura della sicurezza. Centrale il ruolo dell’Inail che dovrà finanziare attività formative ed investimenti nel settore. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Chiaramente suddivisi in delegabili e non delegabili. Tra questi ultimi: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento sugli stessi, la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. ESTENSIONE DI OBBLIGHI A LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE: Obbligo anche per queste due tipologie di lavoratori di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento in caso di appalto. Ancora non indicate le sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni. Oltre agli obblighi, previste alcune facoltà: effettuare sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Imprenditori e lavoratori autonomi soggetti ad un “sistema di qualificazione”, basato su esperienza, competenza e conoscenza acquisite tramite formazione. Le modalità della disposizione sono scarsamente precisate. Il sistema potrà risultare vincolante per la partecipazione a gare d’appalto o per l’accesso a contributi. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Confermata la deroga per le imprese fino a 10 dipendenti: regime di autocertificazione non oltre il 30 giugno 2010. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Confermato e consolidato il quadro vigente. Semplificate le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 626/94: scompaiono la dichiarazione di capacità professionale, la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi, la relazione sull’andamento infortunistico aziendale. Rimangono obbligatori l’obbligo della formazione (scompare l’attestazione) e l’aggiornamento periodico. FORMAZIONE: La formazione viene trattata in modo non dissimile a quanto già previsto dalle leggi vigenti. SORVEGLIANZA SANITARIA: Approfondito il capo V del D.Lgs. 626/94, sul quale opera un intervento organico, intervenendo anche con norme di tipo contrattuale (il medico competente può essere inquadrato anche come collaboratore, superando l’interpretazione secondo la quale avrebbe dovuto essere inquadrato come dipendente). RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: Mantenuto l’impianto generale: fino a 15 dipendenti possibilità di individuare esternamente o eleggere internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sopra i 15 dipendenti obbligo di eleggere internamente il RSL. Introdotta la nuova figura del RSL di sito produttivo (grandi impianti siderurgici, porti, centri intermodali). Riconfermato il ruolo degli organi paritetici.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Aggregazione in consorzi e reti d&#8217;impresa per conquistare il mercato degli appalti pubblici</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/aggregazione-in-consorzi-e-reti-dimpresa-per-conquistare-il-mercato-degli-appalti-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[4CNetWork]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Piga]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo Carretti]]></category>
		<category><![CDATA[orep]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 18 Giugno 2026 Aggregazione in consorzi e reti d&#8217;impresa per conquistare il mercato degli appalti pubblici Le micro, piccole [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7222 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria tag-damiano tag-morti-sul-lavoro tag-sicurezza-sul-lavoro-2" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</h1>
</div>
</div>
<p>Per il via al Testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non bisognerà attendere fino alla ‘scadenza naturale’ della delega del Governo, fissata per maggio 2008. L’intenzione del Ministro Damiano è quella di accelerare il più possibile la stesura dei decreti applicativi e di varare le nuove norme entro gennaio 2008. Nessun decreto ad hoc, dunque, a seguito dell’incidente all’acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ma tempi più stretti per la messa punto del provvedimento e per la sua definitiva emanazione. Nei giorni scorsi è stata distribuita alle parti sociali la prima bozza del testo, relativa al titolo I della delega. Il documento è stato discusso il 17 dicembre nel corso di un tavolo di confronto convocato dal Governo. “L’incontro con le parti – ha dichiarato il ministro del Lavoro – è stato molto positivo e parte dalla condivisione della linea di azione del Governo che ha scelto di non procedere con legislazione di emergenza per affrontare un tema così delicato”. Il prossimo appuntamento è stato fissato per la settimana di Natale, quando le Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e i sindacati presenteranno al Governo le loro osservazioni. Obiettivo: chiudere i lavori entro il prossimo 31 gennaio, dopo altri due incontri fissati per l’8 e l’11 gennaio. Come anticipato dal ministro Damiano, il testo conferma sostanzialmente i contenuti delle leggi 626/94 e 123/07, definite dallo stesso “buone leggi, che richiedono solo di essere applicate”. Da una prima analisi compiuta da Confartiginanto, risulta che il testo attualizza i principi della legge delega ricalcando in buona parte lo schema del decreto legislativo 626/94. Il quadro complessivo è sicuramente più organico e ‘compiuto’, grazie a una suddivisione più logica dei capi e delle sezioni, all’integrazione in un solo testo delle disposizioni immediatamente operative della Legge 123/07 (sospensione dell’attività, appalti, responsabilità dell’impresa, aumento dell’organico degli Ispettori del lavoro), e al miglior coordinamento dei vari decreti ministeriali in vigore, effettuata direttamente o con rimandi espliciti. Di contro molti passaggi del documento necessitano ancora di essere messi fuoco, vuoi per la mancanza di parti fondamentali del testo (recepimenti di direttive, apparato sanzionatorio, abrogazioni, allegati tecnici), vuoi per l’indeterminatezza di alcuni riferimenti importanti (bilateralità, ricorso a decretazione futura). Di seguito le principali novità del testo. COMPETENZE ISTITUZIONALI: I Ministeri del Lavoro e della Salute presiederanno due distinti organi consultivi, il primo per le problematiche tecniche del lavoro, il secondo per la vigilanza. Istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione e, a livello regionale, i comitati di coordinamento. FORMAZIONE: Resi strutturali gli interventi per promuovere la cultura della sicurezza. Centrale il ruolo dell’Inail che dovrà finanziare attività formative ed investimenti nel settore. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Chiaramente suddivisi in delegabili e non delegabili. Tra questi ultimi: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento sugli stessi, la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. ESTENSIONE DI OBBLIGHI A LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE: Obbligo anche per queste due tipologie di lavoratori di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento in caso di appalto. Ancora non indicate le sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni. Oltre agli obblighi, previste alcune facoltà: effettuare sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Imprenditori e lavoratori autonomi soggetti ad un “sistema di qualificazione”, basato su esperienza, competenza e conoscenza acquisite tramite formazione. Le modalità della disposizione sono scarsamente precisate. Il sistema potrà risultare vincolante per la partecipazione a gare d’appalto o per l’accesso a contributi. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Confermata la deroga per le imprese fino a 10 dipendenti: regime di autocertificazione non oltre il 30 giugno 2010. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Confermato e consolidato il quadro vigente. Semplificate le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 626/94: scompaiono la dichiarazione di capacità professionale, la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi, la relazione sull’andamento infortunistico aziendale. Rimangono obbligatori l’obbligo della formazione (scompare l’attestazione) e l’aggiornamento periodico. FORMAZIONE: La formazione viene trattata in modo non dissimile a quanto già previsto dalle leggi vigenti. SORVEGLIANZA SANITARIA: Approfondito il capo V del D.Lgs. 626/94, sul quale opera un intervento organico, intervenendo anche con norme di tipo contrattuale (il medico competente può essere inquadrato anche come collaboratore, superando l’interpretazione secondo la quale avrebbe dovuto essere inquadrato come dipendente). RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: Mantenuto l’impianto generale: fino a 15 dipendenti possibilità di individuare esternamente o eleggere internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sopra i 15 dipendenti obbligo di eleggere internamente il RSL. Introdotta la nuova figura del RSL di sito produttivo (grandi impianti siderurgici, porti, centri intermodali). Riconfermato il ruolo degli organi paritetici.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/il-forum-sulla-sostenibilita-di-confartigianato-per-uno-sviluppo-inclusivo-e-a-misura-duomo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[forum sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 18 Giugno 2026·EVENTI Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo Confartigianato punta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7222 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria tag-damiano tag-morti-sul-lavoro tag-sicurezza-sul-lavoro-2" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</h1>
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<p>Per il via al Testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non bisognerà attendere fino alla ‘scadenza naturale’ della delega del Governo, fissata per maggio 2008. L’intenzione del Ministro Damiano è quella di accelerare il più possibile la stesura dei decreti applicativi e di varare le nuove norme entro gennaio 2008. Nessun decreto ad hoc, dunque, a seguito dell’incidente all’acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ma tempi più stretti per la messa punto del provvedimento e per la sua definitiva emanazione. Nei giorni scorsi è stata distribuita alle parti sociali la prima bozza del testo, relativa al titolo I della delega. Il documento è stato discusso il 17 dicembre nel corso di un tavolo di confronto convocato dal Governo. “L’incontro con le parti – ha dichiarato il ministro del Lavoro – è stato molto positivo e parte dalla condivisione della linea di azione del Governo che ha scelto di non procedere con legislazione di emergenza per affrontare un tema così delicato”. Il prossimo appuntamento è stato fissato per la settimana di Natale, quando le Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e i sindacati presenteranno al Governo le loro osservazioni. Obiettivo: chiudere i lavori entro il prossimo 31 gennaio, dopo altri due incontri fissati per l’8 e l’11 gennaio. Come anticipato dal ministro Damiano, il testo conferma sostanzialmente i contenuti delle leggi 626/94 e 123/07, definite dallo stesso “buone leggi, che richiedono solo di essere applicate”. Da una prima analisi compiuta da Confartiginanto, risulta che il testo attualizza i principi della legge delega ricalcando in buona parte lo schema del decreto legislativo 626/94. Il quadro complessivo è sicuramente più organico e ‘compiuto’, grazie a una suddivisione più logica dei capi e delle sezioni, all’integrazione in un solo testo delle disposizioni immediatamente operative della Legge 123/07 (sospensione dell’attività, appalti, responsabilità dell’impresa, aumento dell’organico degli Ispettori del lavoro), e al miglior coordinamento dei vari decreti ministeriali in vigore, effettuata direttamente o con rimandi espliciti. Di contro molti passaggi del documento necessitano ancora di essere messi fuoco, vuoi per la mancanza di parti fondamentali del testo (recepimenti di direttive, apparato sanzionatorio, abrogazioni, allegati tecnici), vuoi per l’indeterminatezza di alcuni riferimenti importanti (bilateralità, ricorso a decretazione futura). Di seguito le principali novità del testo. COMPETENZE ISTITUZIONALI: I Ministeri del Lavoro e della Salute presiederanno due distinti organi consultivi, il primo per le problematiche tecniche del lavoro, il secondo per la vigilanza. Istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione e, a livello regionale, i comitati di coordinamento. FORMAZIONE: Resi strutturali gli interventi per promuovere la cultura della sicurezza. Centrale il ruolo dell’Inail che dovrà finanziare attività formative ed investimenti nel settore. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Chiaramente suddivisi in delegabili e non delegabili. Tra questi ultimi: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento sugli stessi, la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. ESTENSIONE DI OBBLIGHI A LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE: Obbligo anche per queste due tipologie di lavoratori di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento in caso di appalto. Ancora non indicate le sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni. Oltre agli obblighi, previste alcune facoltà: effettuare sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Imprenditori e lavoratori autonomi soggetti ad un “sistema di qualificazione”, basato su esperienza, competenza e conoscenza acquisite tramite formazione. Le modalità della disposizione sono scarsamente precisate. Il sistema potrà risultare vincolante per la partecipazione a gare d’appalto o per l’accesso a contributi. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Confermata la deroga per le imprese fino a 10 dipendenti: regime di autocertificazione non oltre il 30 giugno 2010. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Confermato e consolidato il quadro vigente. Semplificate le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 626/94: scompaiono la dichiarazione di capacità professionale, la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi, la relazione sull’andamento infortunistico aziendale. Rimangono obbligatori l’obbligo della formazione (scompare l’attestazione) e l’aggiornamento periodico. FORMAZIONE: La formazione viene trattata in modo non dissimile a quanto già previsto dalle leggi vigenti. SORVEGLIANZA SANITARIA: Approfondito il capo V del D.Lgs. 626/94, sul quale opera un intervento organico, intervenendo anche con norme di tipo contrattuale (il medico competente può essere inquadrato anche come collaboratore, superando l’interpretazione secondo la quale avrebbe dovuto essere inquadrato come dipendente). RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: Mantenuto l’impianto generale: fino a 15 dipendenti possibilità di individuare esternamente o eleggere internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sopra i 15 dipendenti obbligo di eleggere internamente il RSL. Introdotta la nuova figura del RSL di sito produttivo (grandi impianti siderurgici, porti, centri intermodali). Riconfermato il ruolo degli organi paritetici.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Artigianale sì, ma soltanto se sei artigiano. Utili chiarimenti dal Mimit sulla nuova legge</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/artigianale-si-ma-soltanto-se-sei-artigiano-utili-chiarimenti-dal-mimit-sulla-nuova-legge/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[artigianale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 17 Giugno 2026·MADE IN ITALY Artigianale sì, ma soltanto se sei artigiano. Utili chiarimenti dal Mimit sulla nuova [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</h1>
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</div>
<p>Per il via al Testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non bisognerà attendere fino alla ‘scadenza naturale’ della delega del Governo, fissata per maggio 2008. L’intenzione del Ministro Damiano è quella di accelerare il più possibile la stesura dei decreti applicativi e di varare le nuove norme entro gennaio 2008. Nessun decreto ad hoc, dunque, a seguito dell’incidente all’acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ma tempi più stretti per la messa punto del provvedimento e per la sua definitiva emanazione. Nei giorni scorsi è stata distribuita alle parti sociali la prima bozza del testo, relativa al titolo I della delega. Il documento è stato discusso il 17 dicembre nel corso di un tavolo di confronto convocato dal Governo. “L’incontro con le parti – ha dichiarato il ministro del Lavoro – è stato molto positivo e parte dalla condivisione della linea di azione del Governo che ha scelto di non procedere con legislazione di emergenza per affrontare un tema così delicato”. Il prossimo appuntamento è stato fissato per la settimana di Natale, quando le Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e i sindacati presenteranno al Governo le loro osservazioni. Obiettivo: chiudere i lavori entro il prossimo 31 gennaio, dopo altri due incontri fissati per l’8 e l’11 gennaio. Come anticipato dal ministro Damiano, il testo conferma sostanzialmente i contenuti delle leggi 626/94 e 123/07, definite dallo stesso “buone leggi, che richiedono solo di essere applicate”. Da una prima analisi compiuta da Confartiginanto, risulta che il testo attualizza i principi della legge delega ricalcando in buona parte lo schema del decreto legislativo 626/94. Il quadro complessivo è sicuramente più organico e ‘compiuto’, grazie a una suddivisione più logica dei capi e delle sezioni, all’integrazione in un solo testo delle disposizioni immediatamente operative della Legge 123/07 (sospensione dell’attività, appalti, responsabilità dell’impresa, aumento dell’organico degli Ispettori del lavoro), e al miglior coordinamento dei vari decreti ministeriali in vigore, effettuata direttamente o con rimandi espliciti. Di contro molti passaggi del documento necessitano ancora di essere messi fuoco, vuoi per la mancanza di parti fondamentali del testo (recepimenti di direttive, apparato sanzionatorio, abrogazioni, allegati tecnici), vuoi per l’indeterminatezza di alcuni riferimenti importanti (bilateralità, ricorso a decretazione futura). Di seguito le principali novità del testo. COMPETENZE ISTITUZIONALI: I Ministeri del Lavoro e della Salute presiederanno due distinti organi consultivi, il primo per le problematiche tecniche del lavoro, il secondo per la vigilanza. Istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione e, a livello regionale, i comitati di coordinamento. FORMAZIONE: Resi strutturali gli interventi per promuovere la cultura della sicurezza. Centrale il ruolo dell’Inail che dovrà finanziare attività formative ed investimenti nel settore. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Chiaramente suddivisi in delegabili e non delegabili. Tra questi ultimi: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento sugli stessi, la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. ESTENSIONE DI OBBLIGHI A LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE: Obbligo anche per queste due tipologie di lavoratori di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento in caso di appalto. Ancora non indicate le sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni. Oltre agli obblighi, previste alcune facoltà: effettuare sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Imprenditori e lavoratori autonomi soggetti ad un “sistema di qualificazione”, basato su esperienza, competenza e conoscenza acquisite tramite formazione. Le modalità della disposizione sono scarsamente precisate. Il sistema potrà risultare vincolante per la partecipazione a gare d’appalto o per l’accesso a contributi. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Confermata la deroga per le imprese fino a 10 dipendenti: regime di autocertificazione non oltre il 30 giugno 2010. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Confermato e consolidato il quadro vigente. Semplificate le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 626/94: scompaiono la dichiarazione di capacità professionale, la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi, la relazione sull’andamento infortunistico aziendale. Rimangono obbligatori l’obbligo della formazione (scompare l’attestazione) e l’aggiornamento periodico. FORMAZIONE: La formazione viene trattata in modo non dissimile a quanto già previsto dalle leggi vigenti. SORVEGLIANZA SANITARIA: Approfondito il capo V del D.Lgs. 626/94, sul quale opera un intervento organico, intervenendo anche con norme di tipo contrattuale (il medico competente può essere inquadrato anche come collaboratore, superando l’interpretazione secondo la quale avrebbe dovuto essere inquadrato come dipendente). RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: Mantenuto l’impianto generale: fino a 15 dipendenti possibilità di individuare esternamente o eleggere internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sopra i 15 dipendenti obbligo di eleggere internamente il RSL. Introdotta la nuova figura del RSL di sito produttivo (grandi impianti siderurgici, porti, centri intermodali). Riconfermato il ruolo degli organi paritetici.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>In vista un accordo per la riapertura di Hormuz. Il conto di oltre cento giorni di crisi</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/in-vista-un-accordo-per-la-riapertura-di-hormuz-il-conto-di-oltre-cento-giorni-di-crisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[HORMUZ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 17 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE In vista un accordo per la riapertura di Hormuz. Il conto di oltre cento [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7222 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria tag-damiano tag-morti-sul-lavoro tag-sicurezza-sul-lavoro-2" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">17 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</h1>
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<p>Per il via al Testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non bisognerà attendere fino alla ‘scadenza naturale’ della delega del Governo, fissata per maggio 2008. L’intenzione del Ministro Damiano è quella di accelerare il più possibile la stesura dei decreti applicativi e di varare le nuove norme entro gennaio 2008. Nessun decreto ad hoc, dunque, a seguito dell’incidente all’acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ma tempi più stretti per la messa punto del provvedimento e per la sua definitiva emanazione. Nei giorni scorsi è stata distribuita alle parti sociali la prima bozza del testo, relativa al titolo I della delega. Il documento è stato discusso il 17 dicembre nel corso di un tavolo di confronto convocato dal Governo. “L’incontro con le parti – ha dichiarato il ministro del Lavoro – è stato molto positivo e parte dalla condivisione della linea di azione del Governo che ha scelto di non procedere con legislazione di emergenza per affrontare un tema così delicato”. Il prossimo appuntamento è stato fissato per la settimana di Natale, quando le Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e i sindacati presenteranno al Governo le loro osservazioni. Obiettivo: chiudere i lavori entro il prossimo 31 gennaio, dopo altri due incontri fissati per l’8 e l’11 gennaio. Come anticipato dal ministro Damiano, il testo conferma sostanzialmente i contenuti delle leggi 626/94 e 123/07, definite dallo stesso “buone leggi, che richiedono solo di essere applicate”. Da una prima analisi compiuta da Confartiginanto, risulta che il testo attualizza i principi della legge delega ricalcando in buona parte lo schema del decreto legislativo 626/94. Il quadro complessivo è sicuramente più organico e ‘compiuto’, grazie a una suddivisione più logica dei capi e delle sezioni, all’integrazione in un solo testo delle disposizioni immediatamente operative della Legge 123/07 (sospensione dell’attività, appalti, responsabilità dell’impresa, aumento dell’organico degli Ispettori del lavoro), e al miglior coordinamento dei vari decreti ministeriali in vigore, effettuata direttamente o con rimandi espliciti. Di contro molti passaggi del documento necessitano ancora di essere messi fuoco, vuoi per la mancanza di parti fondamentali del testo (recepimenti di direttive, apparato sanzionatorio, abrogazioni, allegati tecnici), vuoi per l’indeterminatezza di alcuni riferimenti importanti (bilateralità, ricorso a decretazione futura). Di seguito le principali novità del testo. COMPETENZE ISTITUZIONALI: I Ministeri del Lavoro e della Salute presiederanno due distinti organi consultivi, il primo per le problematiche tecniche del lavoro, il secondo per la vigilanza. Istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione e, a livello regionale, i comitati di coordinamento. FORMAZIONE: Resi strutturali gli interventi per promuovere la cultura della sicurezza. Centrale il ruolo dell’Inail che dovrà finanziare attività formative ed investimenti nel settore. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Chiaramente suddivisi in delegabili e non delegabili. Tra questi ultimi: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento sugli stessi, la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. ESTENSIONE DI OBBLIGHI A LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE: Obbligo anche per queste due tipologie di lavoratori di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento in caso di appalto. Ancora non indicate le sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni. Oltre agli obblighi, previste alcune facoltà: effettuare sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Imprenditori e lavoratori autonomi soggetti ad un “sistema di qualificazione”, basato su esperienza, competenza e conoscenza acquisite tramite formazione. Le modalità della disposizione sono scarsamente precisate. Il sistema potrà risultare vincolante per la partecipazione a gare d’appalto o per l’accesso a contributi. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Confermata la deroga per le imprese fino a 10 dipendenti: regime di autocertificazione non oltre il 30 giugno 2010. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Confermato e consolidato il quadro vigente. Semplificate le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 626/94: scompaiono la dichiarazione di capacità professionale, la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi, la relazione sull’andamento infortunistico aziendale. Rimangono obbligatori l’obbligo della formazione (scompare l’attestazione) e l’aggiornamento periodico. FORMAZIONE: La formazione viene trattata in modo non dissimile a quanto già previsto dalle leggi vigenti. SORVEGLIANZA SANITARIA: Approfondito il capo V del D.Lgs. 626/94, sul quale opera un intervento organico, intervenendo anche con norme di tipo contrattuale (il medico competente può essere inquadrato anche come collaboratore, superando l’interpretazione secondo la quale avrebbe dovuto essere inquadrato come dipendente). RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: Mantenuto l’impianto generale: fino a 15 dipendenti possibilità di individuare esternamente o eleggere internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sopra i 15 dipendenti obbligo di eleggere internamente il RSL. Introdotta la nuova figura del RSL di sito produttivo (grandi impianti siderurgici, porti, centri intermodali). Riconfermato il ruolo degli organi paritetici.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/sicurezza-sul-lavoro-entro-linverno-i-decreti-attuativi/">Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi - Confartigianato Imprese </title>
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		<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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