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	<title>Le nuove norme dell’ “Ambiente” - Confartigianato Imprese</title>
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	<title>Le nuove norme dell’ “Ambiente” - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Al Forum di Confartigianato la sostenibilità è inclusione, equità, adattamento intelligente, motore di business</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 15:26:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 26 Giugno 2026·EVENTI Al Forum di Confartigianato la sostenibilità è inclusione, equità, adattamento intelligente, motore di business La sostenibilità [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/01/le-nuove-norme-dell-ambiente/">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
</div>
</div>
<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Forum sulla Sostenibilità: il report con le evidenze su territori, persone e innovazione</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 06:30:50 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 26 Giugno 2026·EVENTI Forum sulla Sostenibilità: il report con le evidenze su territori, persone e innovazione Nella giornata di [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Granelli a InBlu2000: “Crisi in Medio Oriente pesa su costi energia, export e investimenti delle Pmi”</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/granelli-a-inblu2000-crisi-in-medio-oriente-pesa-su-costi-energia-export-e-investimenti-delle-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:00:40 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 24 Giugno 2026·MEDIA Granelli a InBlu2000: “Crisi in Medio Oriente pesa su costi energia, export e investimenti delle Pmi” [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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		<title>Granelli a &#8216;4 di Sera&#8217; (Rete 4): &#8220;Le crisi geopolitiche presentano il conto alle nostre imprese&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/granelli-a-4-di-sera-rete-4-le-crisi-geopolitiche-presentano-il-conto-alle-nostre-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:00:14 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 24 Giugno 2026·MEDIA Granelli a &#8216;4 di Sera&#8217; (Rete 4): &#8220;Le crisi geopolitiche presentano il conto alle nostre imprese&#8221; [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Le incertezze dell’estate 2026 per economia e imprese: il punto nel webinar del 6 luglio</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 13:25:27 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[analisi congiunturale]]></category>
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		<category><![CDATA[congiuntura]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 23 Giugno 2026·CONGIUNTURA Le incertezze dell’estate 2026 per economia e imprese: il punto nel webinar del 6 luglio Le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/01/le-nuove-norme-dell-ambiente/">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Aggregazione in consorzi e reti d&#8217;impresa per conquistare il mercato degli appalti pubblici</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/aggregazione-in-consorzi-e-reti-dimpresa-per-conquistare-il-mercato-degli-appalti-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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		<category><![CDATA[Gustavo Piga]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 18 Giugno 2026 Aggregazione in consorzi e reti d&#8217;impresa per conquistare il mercato degli appalti pubblici Le micro, piccole [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/01/le-nuove-norme-dell-ambiente/">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/il-forum-sulla-sostenibilita-di-confartigianato-per-uno-sviluppo-inclusivo-e-a-misura-duomo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 10:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[forum sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 18 Giugno 2026·EVENTI Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo Confartigianato punta [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Artigianale sì, ma soltanto se sei artigiano. Utili chiarimenti dal Mimit sulla nuova legge</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[artigianale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 17 Giugno 2026·MADE IN ITALY Artigianale sì, ma soltanto se sei artigiano. Utili chiarimenti dal Mimit sulla nuova [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/01/le-nuove-norme-dell-ambiente/">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7245 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
</div>
</div>
<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/01/le-nuove-norme-dell-ambiente/">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>In vista un accordo per la riapertura di Hormuz. Il conto di oltre cento giorni di crisi</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/in-vista-un-accordo-per-la-riapertura-di-hormuz-il-conto-di-oltre-cento-giorni-di-crisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[HORMUZ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 17 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE In vista un accordo per la riapertura di Hormuz. Il conto di oltre cento [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Dalla crisi del Golfo ai cantieri: le tendenze dell’edilizia nel report di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/dalla-crisi-del-golfo-ai-cantieri-le-tendenze-delledilizia-nel-report-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 13:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 15 Giugno 2026·COSTRUZIONI Dalla crisi del Golfo ai cantieri: le tendenze dell’edilizia nel report di Confartigianato   A metà [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Dal Piano per l’Export 40 milioni di euro per le micro e piccole imprese colpite dalla crisi di Hormuz</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[HORMUZ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE Dal Piano per l’Export 40 milioni di euro per le micro e piccole imprese [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli: &#8220;L&#8217;artigianato è motore del turismo diffuso e sostenibile che valorizza il brand Italia&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/il-presidente-granelli-lartigianato-e-motore-del-turismo-diffuso-e-sostenibile-che-valorizza-il-brand-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Vespa]]></category>
		<category><![CDATA[forum in masseria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 14 Giugno 2026·TURISMO Il Presidente Granelli: &#8220;L&#8217;artigianato è motore del turismo diffuso e sostenibile che valorizza il brand Italia&#8221; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/01/le-nuove-norme-dell-ambiente/">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/01/le-nuove-norme-dell-ambiente/">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Transizione 5.0: al via le prenotazioni per il nuovo iperammortamento</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/transizione-5-0-al-via-le-prenotazioni-per-il-nuovo-iperammortamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[iperammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione 5.0]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026·TRANSIZIONE 5.0 Transizione 5.0: al via le prenotazioni per il nuovo iperammortamento Al via lo strumento per [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Lucio Caracciolo (Limes): “Il futuro è nella storia del nostro artigianato e nella cultura profonda dell&#8217;Italia&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/lucio-caracciolo-limes-il-futuro-e-nella-storia-del-nostro-artigianato-e-nella-cultura-profonda-dellitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[limes]]></category>
		<category><![CDATA[lucio caracciolo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026·EVENTI Lucio Caracciolo (Limes): “Il futuro è nella storia del nostro artigianato e nella cultura profonda dell&#8217;Italia&#8221; [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Trappole col fiocco e soffitti di cristallo: focus di Spirito artigiano sulla condizione femminile</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/trappole-col-fiocco-e-soffitti-di-cristallo-focus-di-spirito-artigiano-sulla-condizione-femminile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Spirito artigiano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026 Trappole col fiocco e soffitti di cristallo: focus di Spirito artigiano sulla condizione femminile Al centro [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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</div>
<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/01/le-nuove-norme-dell-ambiente/">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Bassa crescita dell’Italia: i nodi da sciogliere nell’audizione di Confartigianato alla Camera</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/bassa-crescita-dellitalia-i-nodi-da-sciogliere-nellaudizione-di-confartigianato-alla-camera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 06:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[audizione Camera]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 12 Giugno 2026·PIL Bassa crescita dell’Italia: i nodi da sciogliere nell’audizione di Confartigianato alla Camera Sulla dinamica del PIL [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/01/le-nuove-norme-dell-ambiente/">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Con aumento tassi BCE a rischio investimenti delle piccole imprese in transizioni digitale e green</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/con-aumento-tassi-bce-a-rischio-investimenti-delle-piccole-imprese-in-transizioni-digitale-e-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 11 Giugno 2026·CREDITO Con aumento tassi BCE a rischio investimenti delle piccole imprese in transizioni digitale e green [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Confartigianato e Symbola celebrano l&#8217;artigianato protagonista del futuro del made in Italy tra design, sostenibilità e innovazione</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/confartigianato-e-symbola-celebrano-lartigianato-simbolo-del-futuro-del-made-in-italy-tra-design-sostenibilita-e-innovazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Mantova]]></category>
		<category><![CDATA[symbola]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 11 Giugno 2026·MADE IN ITALY Confartigianato e Symbola celebrano l&#8217;artigianato protagonista del futuro del made in Italy tra design, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/01/le-nuove-norme-dell-ambiente/">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<item>
		<title>Burocrazia e normativa complessa pesano sulla qualità dei servizi pubblici: Italia al 26° posto in Ue</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/burocrazia-e-normativa-complessa-pesano-sulla-qualita-dei-servizi-pubblici-italia-al-26-posto-in-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[burocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 10 Giugno 2026·PA Burocrazia e normativa complessa pesano sulla qualità dei servizi pubblici: Italia al 26° posto in Ue [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/01/le-nuove-norme-dell-ambiente/">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7245 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Moda, congiuntura ancora debole e i timori per gli investimenti</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/moda-congiuntura-ancora-debole-e-i-timori-per-gli-investimenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 8 Giugno 2026·MODA Moda, congiuntura ancora debole e i timori per gli investimenti Nel primo trimestre del 2026 la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/01/le-nuove-norme-dell-ambiente/">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Le nuove norme dell’ “Ambiente” - Confartigianato Imprese </title>
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		<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
		<lastBuildDate>Wed, 30 Jan 2008 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
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