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	<title>Le nuove norme dell’ “Ambiente” - Confartigianato Imprese</title>
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	<title>Le nuove norme dell’ “Ambiente” - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Confartigianato a Bruxelles celebra 80 anni di storia e di futuro in Italia e in Europa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 10:52:18 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 11 Settembre 2026·EUROPA Confartigianato a Bruxelles celebra 80 anni di storia e di futuro in Italia e in Europa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/01/le-nuove-norme-dell-ambiente/">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7245 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
</div>
</div>
<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Piccole imprese protagoniste dell&#8217;internazionalizzazione, Confartigianato al Forum PMI Italia &#8211; America Latina di Buenos Aires</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/piccole-imprese-protagoniste-dellinternazionalizzazione-confartigianato-al-forum-pmi-italia-america-latina-di-buenos-aires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Cassieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 10 Settembre 2026·MERCATI ESTERI Piccole imprese protagoniste dell&#8217;internazionalizzazione, Confartigianato al Forum PMI Italia &#8211; America Latina di Buenos Aires [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7245 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
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<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Pagamenti digitali, nel 2025 con le carte transati su POS e da remoto 505 miliardi di euro, con 392 transazioni al secondo</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/pagamenti-digitali-nel-2025-con-le-carte-transati-su-pos-e-da-remoto-505-miliardi-di-euro-con-392-transazioni-al-secondo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 10 Settembre 2026·PAGAMENTI Pagamenti digitali, nel 2025 con le carte transati su POS e da remoto 505 miliardi di [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Granelli su rialzo tassi Bce: “Con nuova stretta sul credito a rischio investimenti Mpi”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 12:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
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		<category><![CDATA[tacci bce]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 10 Settembre 2026·CREDITO Granelli su rialzo tassi Bce: “Con nuova stretta sul credito a rischio investimenti Mpi” «Il [&#8230;]</p>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>A Bruxelles il Presidente Granelli incontra la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/a-bruxelles-il-presidente-granelli-incontra-la-presidente-del-parlamento-europeo-roberta-metsola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 12:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 9 Settembre 2026·EUROPA A Bruxelles il Presidente Granelli incontra la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola Ruolo delle micro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/01/le-nuove-norme-dell-ambiente/">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Ex Ilva: positiva l’attenzione del Governo. Ora confronto reale e risposte concrete</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/ex-ilva-positiva-lattenzione-del-governo-ora-confronto-reale-e-risposte-concrete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 19:17:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 8 Settembre 2026·EX ILVA Ex Ilva: positiva l’attenzione del Governo. Ora confronto reale e risposte concrete Confartigianato, CNA [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>A &#8216;Match Point&#8217; Confartigianato entra nelle sfide del futuro</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/a-match-point-confartigianato-entra-nelle-sfide-del-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 15:23:37 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 8 Settembre 2026·EVENTI A &#8216;Match Point&#8217; Confartigianato entra nelle sfide del futuro Confartigianato vuole stare pienamente ‘dentro’ le grandi [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Match Point 2026, la partita del futuro: intelligenza artificiale, forza delle piccole imprese e sfide per l’Europa</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/match-point-2026-la-partita-del-futuro-intelligenza-artificiale-forza-delle-piccole-imprese-e-sfide-per-leuropa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 13:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 8 Settembre 2026·EVENTI Match Point 2026, la partita del futuro: intelligenza artificiale, forza delle piccole imprese e sfide per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/01/le-nuove-norme-dell-ambiente/">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7245 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/01/le-nuove-norme-dell-ambiente/">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>“Trame di rinascita”: ad Amalfi la moda Made in Italy diventa strumento di emancipazione e riscatto per le donne</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/trame-di-rinascita-ad-amalfi-la-moda-made-in-italy-diventa-strumento-di-emancipazione-e-riscatto-per-le-donne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Cassieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 08:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[amalfi]]></category>
		<category><![CDATA[donne impresa]]></category>
		<category><![CDATA[premio trame di rinascita]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 5 Settembre 2026·DONNE IMPRESA “Trame di rinascita”: ad Amalfi la moda Made in Italy diventa strumento di emancipazione e [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7245 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Confartigianato al Bike Festival di Misano, al fianco degli artigiani della bicicletta</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/confartigianato-al-bike-festival-di-misano-al-fianco-degli-artigiani-della-bicicletta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 17:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[cargo byke]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 4 Settembre 2026·INIZIATIVE Confartigianato al Bike Festival di Misano, al fianco degli artigiani della bicicletta Confartigianato è al fianco [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Confartigianato Motori: tra i premiati 2026 il campione del mondo Lando Norris</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[LANDO NORRIS]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Confartigianato Motori]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 4 Settembre 2026·MOTORI Confartigianato Motori: tra i premiati 2026 il campione del mondo Lando Norris Il campione del mondo [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>ALPI Design Awards 2026, aperte le candidature al premio dedicato ad artigianato e design per la montagna</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/alpi-design-awards-2026-aperte-le-candidature-al-premio-dedicato-ad-artigianato-e-design-per-la-montagna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 09:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[montagna]]></category>
		<category><![CDATA[premio alpi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>EVENTI 4 Settembre 2026·MONTAGNA ALPI Design Awards 2026, aperte le candidature al premio dedicato ad artigianato e design per la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/01/le-nuove-norme-dell-ambiente/">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7245 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
</div>
</div>
<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>È online il podcast dei Giovani Imprenditori di Confartigianato con tante storie di eccellenza artigiana</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/e-online-il-podcast-dei-giovani-imprenditori-di-confartigianato-con-tante-storie-di-eccellenza-artigiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Cassieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 14:02:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[fare impresa che storia]]></category>
		<category><![CDATA[giovani imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 3 Settembre 2026·GIOVANI IMPRENDITORI È online il podcast dei Giovani Imprenditori di Confartigianato con tante storie di eccellenza artigiana [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Premio Confartigianato Motori a Monza: 70mila imprese artigiane, tre su quattro nell’autoriparazione</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/premio-confartigianato-motori-a-monza-70mila-imprese-artigiane-tre-su-quattro-nellautoriparazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 13:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[autoriparazione]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Confartigianato Motori]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 3 Settembre 2026·AUTORIPARAZIONE Premio Confartigianato Motori a Monza: 70mila imprese artigiane, tre su quattro nell’autoriparazione La filiera dell’auto attraversa [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli a “Camper” (Rai 1): «L’artigianato è il futuro che ha radici profonde»</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/il-presidente-granelli-a-camper-su-rai-1-lartigianato-e-il-futuro-che-ha-radici-profonde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 12:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[CAMPER]]></category>
		<category><![CDATA[marco granelli]]></category>
		<category><![CDATA[Rai 1]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 2 Settembre 2026·MEDIA Il Presidente Granelli a “Camper” (Rai 1): «L’artigianato è il futuro che ha radici profonde» «L’artigianato [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/01/le-nuove-norme-dell-ambiente/">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>PIL e lavoro tengono, ma energia e tassi frenano la ripresa. L’analisi su IlSussidiario.net</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/pil-e-lavoro-tengono-ma-energia-e-tassi-frenano-la-ripresa-lanalisi-su-ilsussidiario-net/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 09:39:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[ILSUSSIDIARIO.NET]]></category>
		<category><![CDATA[sussidiario.net]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 2 Settembre 2026·MEDIA PIL e lavoro tengono, ma energia e tassi frenano la ripresa. L’analisi su IlSussidiario.net La crescita [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/01/le-nuove-norme-dell-ambiente/">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7245 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/01/le-nuove-norme-dell-ambiente/">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Con guerra nel Golfo perso 23% di export italiano in Medio Oriente</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/con-guerra-nel-golfo-perso-23-di-export-italiano-in-medio-oriente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 08:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 28 Agosto 2026·MERCATI ESTERI Con guerra nel Golfo perso 23% di export italiano in Medio Oriente Le imprese [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Persi 2,2 miliardi di euro di made in Italy verso il Medio Oriente in quattro mesi di guerra, il 46% del calo dell’export UE</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/persi-22-miliardi-di-euro-di-made-in-italy-verso-il-medio-oriente-in-quattro-mesi-di-guerra-il-46-del-calo-dellexport-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 10:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 27 Agosto 2026·EXPORT Persi 2,2 miliardi di euro di made in Italy verso il Medio Oriente in quattro mesi [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Stop a 850mila finti artigiani: la legge c&#8217;è, ora le Regioni la applichino</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/stop-a-850mila-finti-artigiani-la-legge-ce-ora-le-regioni-la-applichino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 08:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 24 Agosto 2026·MADE IN ITALY Stop a 850mila finti artigiani: la legge c&#8217;è, ora le Regioni la applichino [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/01/le-nuove-norme-dell-ambiente/">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7245 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
</div>
</div>
<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Conti pubblici verso la manovra 2027</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/conti-pubblici-verso-la-manovra-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[legge bilancio 2027]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 11 Agosto 2026·LEGGE DI BILANCIO Conti pubblici verso la manovra 2027   Le incertezze sull’evoluzione della crisi del Golfo, [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">31 Gennaio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Le nuove norme dell’ “Ambiente”</h1>
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<p>Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.</p>
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		<title>Le nuove norme dell’ “Ambiente” - Confartigianato Imprese </title>
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		<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
		<lastBuildDate>Wed, 30 Jan 2008 23:00:00 +0000</lastBuildDate>
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