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	<title>Ricerca agevolata per le imprese - Confartigianato Imprese</title>
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	<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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	<title>Ricerca agevolata per le imprese - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Il Viceministro Leo a Confartigianato: “Dalla riforma della legge quadro dell’artigianato benefici per crescita e fisco”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 13:43:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 1 Ottobre 2026·FISCO Il Viceministro Leo a Confartigianato: “Dalla riforma della legge quadro dell’artigianato benefici per crescita e fisco” [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/05/ricerca-agevolata-per-le-imprese/">Ricerca agevolata per le imprese</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7320 post type-post status-publish format-standard hentry category-fisco" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Fisco</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli su Il Foglio: &#8220;Quante paure infondate per la crescita degli artigiani&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/il-presidente-granelli-su-il-foglio-quante-paure-infondate-per-la-crescita-degli-artigiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 07:55:24 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Media 1 Ottobre 2026·RIFORMA LEGGE QUADRO Il Presidente Granelli su Il Foglio: &#8220;Quante paure infondate per la crescita degli artigiani&#8221; [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Economia e imprese nelle strettoie del Medio Oriente e delle politiche economiche. L’analisi su IlSussidiario.net</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/economia-e-imprese-nelle-strettoie-del-medio-oriente-e-delle-politiche-economiche-lanalisi-su-ilsussidiario-net/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 13:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 30 Settembre 2026·MEDIA Economia e imprese nelle strettoie del Medio Oriente e delle politiche economiche. L’analisi su IlSussidiario.net L’economia [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Confartigianato e Zucchetti lanciano il progetto &#8220;Artigianato Digitale&#8221;. Siglato accordo strategico per l&#8217;innovazione delle Mpmi</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/confartigianato-e-zucchetti-lanciano-il-progetto-artigianato-digitale-siglato-accordo-strategico-per-linnovazione-delle-mpmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 11:13:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 30 Settembre 2026·INNOVAZIONE Confartigianato e Zucchetti lanciano il progetto &#8220;Artigianato Digitale&#8221;. Siglato accordo strategico per l&#8217;innovazione delle Mpmi [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Le Confederazioni artigiane: &#8220;In riforma legge quadro nessuna distorsione concorrenza&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2026 09:24:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
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		<category><![CDATA[Legge quadro artigianato]]></category>
		<category><![CDATA[riforma legge quadro artigianato]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 26 Settembre 2026·RIFORMA LEGGE QUADRO Le Confederazioni artigiane: &#8220;In riforma legge quadro nessuna distorsione concorrenza&#8221; «Il dibattito sulla [&#8230;]</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7320 post type-post status-publish format-standard hentry category-fisco" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Fisco</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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</div>
<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/05/ricerca-agevolata-per-le-imprese/">Ricerca agevolata per le imprese</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Su Spirito artigiano le sfide per le imprese tra IA e competenze umane</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/su-spirito-artigiano-le-sfide-per-le-imprese-tra-ia-e-competenze-umane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 09:55:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Spirito artigiano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 25 Settembre 2026·MEDIA Su Spirito artigiano le sfide per le imprese tra IA e competenze umane Il nuovo numero [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7320 post type-post status-publish format-standard hentry category-fisco" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Fisco</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Rotte marittime sotto pressione: 123,9 miliardi di euro di interscambio via nave con Asia e Oceania</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/rotte-marittime-sotto-pressione-1239-miliardi-di-euro-di-interscambio-via-nave-con-asia-e-oceania/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 24 Settembre 2026·ESPORTAZIONI Rotte marittime sotto pressione: 123,9 miliardi di euro di interscambio via nave con Asia e Oceania [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Piccole imprese, grandi transizioni: Confartigianato &#8216;fa scuola&#8217; su energie e sostenibilità</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/piccole-imprese-grandi-transizioni-confartigianato-fa-scuola-su-energie-e-sostenibilita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 15:05:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 23 Settembre 2026·EVENTI Piccole imprese, grandi transizioni: Confartigianato &#8216;fa scuola&#8217; su energie e sostenibilità Energia, geopolitica, transizione ecologica, innovazione [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Con data center boom consumi elettrici: + 398 TWh entro il 2030 in Usa, Cina e Ue</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 09:36:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=133238</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 23 Settembre 2026·ENERGIA Con data center boom consumi elettrici: + 398 TWh entro il 2030 in Usa, Cina [&#8230;]</p>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Deficit al 3,1% del PIL. Le sfide della politica fiscale verso la manovra 2027</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/deficit-al-31-del-pil-le-sfide-della-politica-fiscale-verso-la-manovra-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 13:05:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[costo energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[legge bilancio 2027]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 22 Settembre 2026·LEGGE BILANCIO 2026 Deficit al 3,1% del PIL. Le sfide della politica fiscale verso la manovra 2027 [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>La nostra intelligenza artigiana ispira il Festival di Sanremo. Bravo Stefano De Martino!</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/la-nostra-intelligenza-artigiana-fa-scuola-e-ispira-il-festival-di-sanremo-bravo-stefano-de-martino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 10:57:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Festival di Sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[Stefano De Martino]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 22 Settembre 2026·ATTUALITA&#039; La nostra intelligenza artigiana ispira il Festival di Sanremo. Bravo Stefano De Martino! A Sanremo quest’anno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/05/ricerca-agevolata-per-le-imprese/">Ricerca agevolata per le imprese</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Con crisi Golfo +1,8 miliardi in sei mesi la spesa per luce e gas delle famiglie italiane</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/con-crisi-golfo-18-miliardi-in-sei-mesi-la-spesa-per-luce-e-gas-delle-famiglie-italiane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 09:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 22 Settembre 2026·ENERGIA Con crisi Golfo +1,8 miliardi in sei mesi la spesa per luce e gas delle [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Mpi pagano energia 3,7 miliardi in più della media Ue. Bollette gonfiate dal fisco: + 47,4% rispetto all’Ue</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/mpi-pagano-energia-37-miliardi-in-piu-della-media-ue-bollette-gonfiate-dal-fisco-474-rispetto-allue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 13:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 21 Settembre 2026·ENERGIA Mpi pagano energia 3,7 miliardi in più della media Ue. Bollette gonfiate dal fisco: + [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/05/ricerca-agevolata-per-le-imprese/">Ricerca agevolata per le imprese</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Confartigianato e Rai: come raccontare l’eccellenza italiana ai &#8216;nuovi pubblici&#8217;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/confartigianato-e-rai-come-raccontare-leccellenza-italiana-ai-nuovi-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 19:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Mellone]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Giorgino]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 17 Settembre 2026·MEDIA Confartigianato e Rai: come raccontare l’eccellenza italiana ai &#8216;nuovi pubblici&#8217; Come raccontare l’eccellenza italiana, e in [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Granelli: &#8220;Da presidente von der Leyen indicazioni importanti per Pmi. Ora servono interventi concreti&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/granelli-da-presidente-von-der-leyen-indicazioni-importanti-per-pmi-ora-servono-interventi-concreti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ursula von der leyen]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 16 Settembre 2026·EUROPA Granelli: &#8220;Da presidente von der Leyen indicazioni importanti per Pmi. Ora servono interventi concreti&#8221; Meno burocrazia, energia [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Ilva &#8211; Le Confederazioni artigiane: «Serve un pacchetto straordinario e una Legge Speciale per salvare Taranto»</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/ilva-le-confederazioni-artigiane-serve-un-pacchetto-straordinario-e-una-legge-speciale-per-salvare-taranto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ex ilva]]></category>
		<category><![CDATA[ilva]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 16 Settembre 2026·ILVA Ilva &#8211; Le Confederazioni artigiane: «Serve un pacchetto straordinario e una Legge Speciale per salvare [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Energie e sostenibilità alla 22ª edizione di Confartigianato High School</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/energie-e-sostenibilita-alla-22a-edizione-di-confartigianato-high-school/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 16 Settembre 2026·EVENTI Energie e sostenibilità alla 22ª edizione di Confartigianato High School Le grandi trasformazioni degli scenari geopolitici, [&#8230;]</p>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>&#8220;Seize the change. Futuri sostenibili&#8221; è l&#8217;evento di apertura della Settimana per l&#8217;Energia e la Sostenibilità 2026</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/seize-the-change-futuri-sostenibili-e-levento-di-apertura-della-settimana-per-lenergia-e-la-sostenibilita-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Cassieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 13:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[seize the change]]></category>
		<category><![CDATA[settimana energia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 16 Settembre 2026·SETTIMANA ENERGIA &#8220;Seize the change. Futuri sostenibili&#8221; è l&#8217;evento di apertura della Settimana per l&#8217;Energia e la [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7320 post type-post status-publish format-standard hentry category-fisco" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Fisco</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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</div>
<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/05/ricerca-agevolata-per-le-imprese/">Ricerca agevolata per le imprese</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Mercato del lavoro più inclusivo, con crescita spinta da lavoro stabile, donne, giovani e stranieri</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/mercato-del-lavoro-piu-inclusivo-con-crescita-spinta-da-lavoro-stabile-donne-giovani-e-stranieri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 13:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[donne]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[stranieri]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 15 Settembre 2026·LAVORO Mercato del lavoro più inclusivo, con crescita spinta da lavoro stabile, donne, giovani e stranieri Nel [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/05/ricerca-agevolata-per-le-imprese/">Ricerca agevolata per le imprese</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7320 post type-post status-publish format-standard hentry category-fisco" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Fisco</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>UNATRAS chiede al Governo di riaprire urgentemente il confronto sul settore</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/unatras-chiede-al-governo-di-riaprire-urgentemente-il-confronto-sul-settore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 10:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Unatras]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Settembre 2026·AUTOTRASPORTO UNATRAS chiede al Governo di riaprire urgentemente il confronto sul settore La Presidenza di UNATRAS, il [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Ricerca agevolata per le imprese - Confartigianato Imprese </title>
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		<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
		<lastBuildDate>Mon, 12 May 2008 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
		<language>it-IT</language>
		

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