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	<title>Ricerca agevolata per le imprese - Confartigianato Imprese</title>
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	<title>Ricerca agevolata per le imprese - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Mancano 316mila tecnici in IA, il 51% del totale richiesto dalle imprese. L&#8217;allarme sulla stampa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 18 Agosto 2026·LAVORO Mancano 316mila tecnici in IA, il 51% del totale richiesto dalle imprese. L&#8217;allarme sulla stampa [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7320 post type-post status-publish format-standard hentry category-fisco" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Fisco</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/05/ricerca-agevolata-per-le-imprese/">Ricerca agevolata per le imprese</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Conti pubblici verso la manovra 2027</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/conti-pubblici-verso-la-manovra-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[legge bilancio 2027]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 11 Agosto 2026·LEGGE DI BILANCIO Conti pubblici verso la manovra 2027   Le incertezze sull’evoluzione della crisi del Golfo, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/05/ricerca-agevolata-per-le-imprese/">Ricerca agevolata per le imprese</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Rialzo tassi BCE: il punto sul costo del credito e i prestiti alle piccole imprese</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/rialzo-tassi-bce-il-punto-sul-costo-del-credito-e-i-prestiti-alle-piccole-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[credito a pmi]]></category>
		<category><![CDATA[credito più costoso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 10 Agosto 2026·CREDITO Rialzo tassi BCE: il punto sul costo del credito e i prestiti alle piccole imprese Il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/05/ricerca-agevolata-per-le-imprese/">Ricerca agevolata per le imprese</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Per le Pmi credito più scarso e costoso. In sette anni finanziamenti giù del 25,9%</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[nuova Artigiancassa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 10 Agosto 2026·CREDITO Per le Pmi credito più scarso e costoso. In sette anni finanziamenti giù del 25,9% [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Granelli a UnoMattina (Rai1): &#8216;L&#8217;Artiturismo che rilancia territori, imprese e Made in Italy&#8217;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/granelli-a-unomattina-rai1-lartiturismo-che-rilancia-territori-imprese-e-made-in-italy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
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		<category><![CDATA[artiturismo]]></category>
		<category><![CDATA[marco granelli]]></category>
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		<category><![CDATA[unomattina]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 7 Agosto 2026·MEDIA Granelli a UnoMattina (Rai1): &#8216;L&#8217;Artiturismo che rilancia territori, imprese e Made in Italy&#8217; Un turismo diffuso, [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/05/ricerca-agevolata-per-le-imprese/">Ricerca agevolata per le imprese</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Nel 2026 sono 205mila le imprese artigiane interessate da domanda turistica con 544mila addetti, il 16,7% dell’artigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/nel-2026-sono-205mila-le-imprese-artigiane-interessate-da-domanda-turistica-con-544mila-addetti-il-167-dellartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 4 Agosto 2026·TURISMO Nel 2026 sono 205mila le imprese artigiane interessate da domanda turistica con 544mila addetti, il 16,7% [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>L’undertourism cresce e piace al 21% dei vacanzieri. Protagonisti 205mila artigiani</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/lundertourism-cresce-e-piace-al-21-dei-vacanzieri-protagonisti-204mila-artigiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_A]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 4 Agosto 2026·TURISMO L’undertourism cresce e piace al 21% dei vacanzieri. Protagonisti 205mila artigiani &#160; Via dalla pazza [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Le Confederazioni artigiane: “Sì a confronto con Sindacati per difendere la buona contrattazione”</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/le-confederazioni-artigiane-si-a-confronto-con-sindacati-per-difendere-la-buona-contrattazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 17:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 29 Luglio 2026·LAVORO Le Confederazioni artigiane: “Sì a confronto con Sindacati per difendere la buona contrattazione” Confartigianato, CNA, [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Imballaggi: sì al deposito cauzionale, ma costi e burocrazia non ricadano sulle piccole imprese</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/imballaggi-si-al-deposito-cauzionale-ma-costi-e-burocrazia-non-ricadano-sulle-piccole-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 14:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 29 Luglio 2026·AMBIENTE Imballaggi: sì al deposito cauzionale, ma costi e burocrazia non ricadano sulle piccole imprese Confartigianato, [&#8230;]</p>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>L&#8217;eccellenza artigiana dell&#8217;argento protagonista a UnoMattina (Rai1) con Bianca Guscelli</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/leccellenza-artigiana-dellargento-protagonista-a-unomattina-rai1-con-bianca-guscelli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bianca guscelli]]></category>
		<category><![CDATA[brandimarte]]></category>
		<category><![CDATA[unomattina]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 29 Luglio 2026·MEDIA L&#8217;eccellenza artigiana dell&#8217;argento protagonista a UnoMattina (Rai1) con Bianca Guscelli L&#8217;artigianato artistico italiano è stato protagonista [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Occupazione in rallentamento, con maggiore dinamismo per donne, Centro-Sud e costruzioni mentre si attenua il mismatch</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/occupazione-in-rallentamento-con-maggiore-dinamismo-per-donne-centro-sud-e-costruzioni-mentre-si-attenua-il-mismatch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 29 Luglio 2026·LAVORO Occupazione in rallentamento, con maggiore dinamismo per donne, Centro-Sud e costruzioni mentre si attenua il mismatch [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>&#8216;Artigianale&#8217; non è per tutti: il MIMIT fa chiarezza sulle nuove norme al webinar di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/artigianale-non-e-per-tutti-il-mimit-fa-chiarezza-sulle-nuove-norme-al-webinar-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 08:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[artigianale]]></category>
		<category><![CDATA[legge annuale pmi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 29 Luglio 2026·MADE IN ITALY &#8216;Artigianale&#8217; non è per tutti: il MIMIT fa chiarezza sulle nuove norme al webinar [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/05/ricerca-agevolata-per-le-imprese/">Ricerca agevolata per le imprese</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Navigazione incerta per le imprese nell’estate 2026. Il punto sulla congiuntura</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/navigazione-incerta-per-le-imprese-nellestate-2026-il-punto-sulla-congiuntura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
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		<category><![CDATA[analisi congiunturale]]></category>
		<category><![CDATA[costo dell'energia]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni.]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 27 Luglio 2026·CONGIUNTURA Navigazione incerta per le imprese nell’estate 2026. Il punto sulla congiuntura Le dinamiche dell’economia internazionale nell’estate [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/05/ricerca-agevolata-per-le-imprese/">Ricerca agevolata per le imprese</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Confartigianato su Il Foglio: &#8220;Il climate change costa all&#8217;Italia 7,5 miliardi l&#8217;anno&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/confartigianato-su-il-foglio-il-climate-change-costa-allitalia-75-miliardi-lanno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Il Foglio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 25 Luglio 2026·MEDIA Confartigianato su Il Foglio: &#8220;Il climate change costa all&#8217;Italia 7,5 miliardi l&#8217;anno&#8221; Il cambiamento climatico mette [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Crisi del Golfo, il punto sui prezzi dell’energia</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/crisi-del-golfo-il-punto-sui-prezzi-dellenergia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[costo energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 22 Luglio 2026·ENERGIA Crisi del Golfo, il punto sui prezzi dell’energia   L&#8217;andamento dei mercati energetici continua a essere [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Le Confederazioni artigiane: &#8220;No all&#8217;obbligo di accreditare gli stipendi soltanto su conti correnti individuali&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/le-confederazioni-artigiane-no-allobbligo-di-accreditare-gli-stipendi-soltanto-su-conti-correnti-individuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 13:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente bancario]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 21 Luglio 2026·LAVORO Le Confederazioni artigiane: &#8220;No all&#8217;obbligo di accreditare gli stipendi soltanto su conti correnti individuali&#8221; No [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Trend made in Italy, pesano i cali in Germania, Medio Oriente e dazi USA nei settori MPI</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/trend-made-in-italy-pesano-i-cali-in-germania-medio-oriente-e-dazi-usa-nei-settori-mpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[dazi Usa]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 20 Luglio 2026·EXPORT Trend made in Italy, pesano i cali in Germania, Medio Oriente e dazi USA nei settori [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>#artigianatochecresce &#8211; Artigianato digitale, IA, domanda di energia e competenze nel report di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/artigianatochecresce-artigianato-digitale-ia-domanda-di-energia-e-competenze-nel-report-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artigiana]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Luglio 2026·INNOVAZIONE #artigianatochecresce &#8211; Artigianato digitale, IA, domanda di energia e competenze nel report di Confartigianato Alla fine [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli a &#8216;Il confronto&#8217; (Rai2) sul futuro delle imprese: &#8220;Giovani e artigianato? Avanti, c&#8217;è posto&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/il-presidente-granelli-a-il-confronto-rai2-sul-futuro-delle-imprese-giovani-e-artigianato-avanti-ce-posto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Il confronto]]></category>
		<category><![CDATA[monica setta]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 14 Luglio 2026·MEDIA Il Presidente Granelli a &#8216;Il confronto&#8217; (Rai2) sul futuro delle imprese: &#8220;Giovani e artigianato? Avanti, c&#8217;è [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">13 Maggio 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Ricerca agevolata per le imprese</h1>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Gelati: spesa di 1,8 miliardi € intercettata da 9.345 laboratori di gelateria, 2 su 3 artigiani</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/gelati-spesa-di-18-miliardi-e-intercettata-da-9-345-laboratori-di-gelateria-2-su-3-artigiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[gelato artigianale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 14 Luglio 2026·ALIMENTAZIONE Gelati: spesa di 1,8 miliardi € intercettata da 9.345 laboratori di gelateria, 2 su 3 artigiani [&#8230;]</p>
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<p>Diventa finalmente concreta la possibilità per le imprese di recuperare parte dei costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo. L’agevolazione, erogata sotto forma di credito di imposta, è prevista dalla Finanziaria 2007 per i periodi di imposta dal 2007 al 2009, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta. Nessuna limitazione per quanto riguarda il settore di attività e la natura giuridica delle imprese ammesse al beneficio. Ad essere escluse sono solo le imprese in difficoltà. L’agevolazione è pari al 10% dei costi sostenuti, percentuale che sale al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito di imposta è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte dirette e dell’Irap dovute per il periodo in cui le spese sono state sostenute. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso. In sostanza, nell’anno in cui sono state sostenute le spese il credito va scomputato direttamente dagli importi dovuti, solo un’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione a decorrere dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 28 marzo 2008 che ha dato attuazione all’articolo 1, commi da 280 a 282 della legge n. 296 del 2006, fissa anche quali sono le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione delle imprese e le modalità di verifica dell&#8217;effettività delle spese e dei costi. Per quanto riguarda le attività di ricerca il Decreto precisa che queste devono essere comprese nella ricerca di base, ricerca applicata o industriale, sviluppo sperimentale. I costi ammessi all’agevolazione sono quelli relativi ai costi del personale (limitatamente a ricercatori e tecnici), all’ammortamento di strumenti e attrezzature di laboratorio e fabbricati (questi ultimi esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca), alla ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza (utilizzati solo ai fini di ricerca e sviluppo), le spese generali (nella misura massima pari al 10% delle spese per il personale), i costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l’attività di ricerca e sviluppo. Spetterà all’Agenzia delle entrate vigilare sulla corretta fruizione dell’agevolazione, disponendo controlli che potranno essere effettuati anche con la collaborazione del Ministero dello Sviluppo economico. Le imprese dovranno conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l’effettività delle spese portate a credito d’imposta. La documentazione andrà predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e controfirmata da un revisore dei conti, o da analoga figura professionale.</p>
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		<title>Ricerca agevolata per le imprese - Confartigianato Imprese </title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2008/05/ricerca-agevolata-per-le-imprese/</link>
		<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
		<lastBuildDate>Mon, 12 May 2008 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
		<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
		<language>it-IT</language>
		

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