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	<title>EDILIZIA - Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti - Confartigianato Imprese</title>
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	<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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	<title>EDILIZIA - Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Conti pubblici verso la manovra 2027</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[legge bilancio 2027]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 11 Agosto 2026·LEGGE DI BILANCIO Conti pubblici verso la manovra 2027   Le incertezze sull’evoluzione della crisi del Golfo, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-50221 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia tag-appalti-pubblici" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">15 Febbraio 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</h1>
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</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-28330" src="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 2 febbraio a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui formula alcune proposte di modifica al nuovo Codice degli appalti. In particolare, le proposte dell’<strong>ANAC</strong>, che recepiscono integralmente le istanze promosse<span id="more-50221"></span> anche da <strong>ANAEPA-Confartigianato Edilizia</strong> in sede di audizione, riguardano il rating di impresa istituito dall’art. 83 comma 10 del Codice (D.lgs. 50/2016), gli organismi di attestazione all’art. 84 comma 4 e il rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte all’art. 95 comma 13.</p>
<p>Nel condividere i principi e le finalità sottese all’introduzione del rating di impresa, quale elemento idoneo a innescare un opportuno processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici, in un’ottica di <strong>efficientamento</strong> del sistema e di promozione della <strong>qualità </strong>degli <strong>operatori economici</strong>, l’Autorità evidenzia la necessità di diversi interventi di chiarimento, da una parte, e di correzione, dall’altra, al fine di consentire l’effettiva implementazione dell’istituto in perfetta coerenza con la sua precipua natura e la sua ratio.</p>
<p>Il <strong>rating di impresa</strong>, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su misure di <strong>premialità</strong>, ma anche di <strong>penalità</strong>, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole <strong>aggravio burocratico</strong> per le imprese e per le stazioni appaltanti. Senza contare che il sistema si applicherebbe solo ad un numero limitato di casi, rischiando di escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di <strong>qualificazione</strong> dei <strong>lavori</strong> mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).</p>
<p>Coerentemente con la tecnica della premialità, invece, l’accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su <strong>base volontaria</strong> e potrebbe essere utilizzato in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come <strong>criterio premiante</strong>, in luogo del<strong> rating di legalità</strong>. Quest’ultimo, infatti, non solo non è pertinente con il mercato degli appalti pubblici, ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione in tema di appalti.</p>
<p>Sia nel caso si utilizzi il rating di impresa ai fini della qualificazione sia nel caso che lo stesso venga considerato come elemento premiante per la valutazione dell’offerta, continua l’ANAC, “andrebbero espunti tutti quegli elementi spuri, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione, che, peraltro, presta il fianco a trattamenti discriminatori per determinate imprese, avuto riguardo ai diversi modelli adottati e alle differenti strutture possedute), e quello al rating di legalità (ciò che implica l’ingresso nel rating di impresa di elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità che coincidono sostanzialmente con quelli di cui all’art. 80). Per converso, andrebbe, invece, individuato un sistema che consenta di prendere in considerazione l’<strong>esperienza passata </strong>degli operatori economici già presenti sul mercato”.</p>
<p>La normativa vigente, infatti, in assenza di specificazioni al riguardo, induce a ritenere che la misurazione della performance debba avvenire con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Ciò con l’inevitabile risvolto di un azzeramento della <strong>storia professionale</strong> delle imprese che, in tal modo, ai fini del calcolo del rating verrebbero a trovarsi in una situazione di neutralità all’avvio del sistema. Di qui l’ipotesi di attribuire rilievo positivo all’assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro, ad esempio assenza di contenzioso meramente</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Rialzo tassi BCE: il punto sul costo del credito e i prestiti alle piccole imprese</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/rialzo-tassi-bce-il-punto-sul-costo-del-credito-e-i-prestiti-alle-piccole-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[credito a pmi]]></category>
		<category><![CDATA[credito più costoso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 10 Agosto 2026·CREDITO Rialzo tassi BCE: il punto sul costo del credito e i prestiti alle piccole imprese Il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-50221 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia tag-appalti-pubblici" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">15 Febbraio 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-28330" src="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 2 febbraio a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui formula alcune proposte di modifica al nuovo Codice degli appalti. In particolare, le proposte dell’<strong>ANAC</strong>, che recepiscono integralmente le istanze promosse<span id="more-50221"></span> anche da <strong>ANAEPA-Confartigianato Edilizia</strong> in sede di audizione, riguardano il rating di impresa istituito dall’art. 83 comma 10 del Codice (D.lgs. 50/2016), gli organismi di attestazione all’art. 84 comma 4 e il rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte all’art. 95 comma 13.</p>
<p>Nel condividere i principi e le finalità sottese all’introduzione del rating di impresa, quale elemento idoneo a innescare un opportuno processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici, in un’ottica di <strong>efficientamento</strong> del sistema e di promozione della <strong>qualità </strong>degli <strong>operatori economici</strong>, l’Autorità evidenzia la necessità di diversi interventi di chiarimento, da una parte, e di correzione, dall’altra, al fine di consentire l’effettiva implementazione dell’istituto in perfetta coerenza con la sua precipua natura e la sua ratio.</p>
<p>Il <strong>rating di impresa</strong>, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su misure di <strong>premialità</strong>, ma anche di <strong>penalità</strong>, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole <strong>aggravio burocratico</strong> per le imprese e per le stazioni appaltanti. Senza contare che il sistema si applicherebbe solo ad un numero limitato di casi, rischiando di escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di <strong>qualificazione</strong> dei <strong>lavori</strong> mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).</p>
<p>Coerentemente con la tecnica della premialità, invece, l’accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su <strong>base volontaria</strong> e potrebbe essere utilizzato in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come <strong>criterio premiante</strong>, in luogo del<strong> rating di legalità</strong>. Quest’ultimo, infatti, non solo non è pertinente con il mercato degli appalti pubblici, ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione in tema di appalti.</p>
<p>Sia nel caso si utilizzi il rating di impresa ai fini della qualificazione sia nel caso che lo stesso venga considerato come elemento premiante per la valutazione dell’offerta, continua l’ANAC, “andrebbero espunti tutti quegli elementi spuri, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione, che, peraltro, presta il fianco a trattamenti discriminatori per determinate imprese, avuto riguardo ai diversi modelli adottati e alle differenti strutture possedute), e quello al rating di legalità (ciò che implica l’ingresso nel rating di impresa di elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità che coincidono sostanzialmente con quelli di cui all’art. 80). Per converso, andrebbe, invece, individuato un sistema che consenta di prendere in considerazione l’<strong>esperienza passata </strong>degli operatori economici già presenti sul mercato”.</p>
<p>La normativa vigente, infatti, in assenza di specificazioni al riguardo, induce a ritenere che la misurazione della performance debba avvenire con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Ciò con l’inevitabile risvolto di un azzeramento della <strong>storia professionale</strong> delle imprese che, in tal modo, ai fini del calcolo del rating verrebbero a trovarsi in una situazione di neutralità all’avvio del sistema. Di qui l’ipotesi di attribuire rilievo positivo all’assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro, ad esempio assenza di contenzioso meramente</p>
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		<title>Per le Pmi credito più scarso e costoso. In sette anni finanziamenti giù del 25,9%</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
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		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[nuova Artigiancassa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 10 Agosto 2026·CREDITO Per le Pmi credito più scarso e costoso. In sette anni finanziamenti giù del 25,9% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">15 Febbraio 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-28330" src="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 2 febbraio a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui formula alcune proposte di modifica al nuovo Codice degli appalti. In particolare, le proposte dell’<strong>ANAC</strong>, che recepiscono integralmente le istanze promosse<span id="more-50221"></span> anche da <strong>ANAEPA-Confartigianato Edilizia</strong> in sede di audizione, riguardano il rating di impresa istituito dall’art. 83 comma 10 del Codice (D.lgs. 50/2016), gli organismi di attestazione all’art. 84 comma 4 e il rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte all’art. 95 comma 13.</p>
<p>Nel condividere i principi e le finalità sottese all’introduzione del rating di impresa, quale elemento idoneo a innescare un opportuno processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici, in un’ottica di <strong>efficientamento</strong> del sistema e di promozione della <strong>qualità </strong>degli <strong>operatori economici</strong>, l’Autorità evidenzia la necessità di diversi interventi di chiarimento, da una parte, e di correzione, dall’altra, al fine di consentire l’effettiva implementazione dell’istituto in perfetta coerenza con la sua precipua natura e la sua ratio.</p>
<p>Il <strong>rating di impresa</strong>, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su misure di <strong>premialità</strong>, ma anche di <strong>penalità</strong>, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole <strong>aggravio burocratico</strong> per le imprese e per le stazioni appaltanti. Senza contare che il sistema si applicherebbe solo ad un numero limitato di casi, rischiando di escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di <strong>qualificazione</strong> dei <strong>lavori</strong> mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).</p>
<p>Coerentemente con la tecnica della premialità, invece, l’accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su <strong>base volontaria</strong> e potrebbe essere utilizzato in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come <strong>criterio premiante</strong>, in luogo del<strong> rating di legalità</strong>. Quest’ultimo, infatti, non solo non è pertinente con il mercato degli appalti pubblici, ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione in tema di appalti.</p>
<p>Sia nel caso si utilizzi il rating di impresa ai fini della qualificazione sia nel caso che lo stesso venga considerato come elemento premiante per la valutazione dell’offerta, continua l’ANAC, “andrebbero espunti tutti quegli elementi spuri, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione, che, peraltro, presta il fianco a trattamenti discriminatori per determinate imprese, avuto riguardo ai diversi modelli adottati e alle differenti strutture possedute), e quello al rating di legalità (ciò che implica l’ingresso nel rating di impresa di elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità che coincidono sostanzialmente con quelli di cui all’art. 80). Per converso, andrebbe, invece, individuato un sistema che consenta di prendere in considerazione l’<strong>esperienza passata </strong>degli operatori economici già presenti sul mercato”.</p>
<p>La normativa vigente, infatti, in assenza di specificazioni al riguardo, induce a ritenere che la misurazione della performance debba avvenire con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Ciò con l’inevitabile risvolto di un azzeramento della <strong>storia professionale</strong> delle imprese che, in tal modo, ai fini del calcolo del rating verrebbero a trovarsi in una situazione di neutralità all’avvio del sistema. Di qui l’ipotesi di attribuire rilievo positivo all’assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro, ad esempio assenza di contenzioso meramente</p>
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		<title>Granelli a UnoMattina (Rai1): &#8216;L&#8217;Artiturismo che rilancia territori, imprese e Made in Italy&#8217;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/granelli-a-unomattina-rai1-lartiturismo-che-rilancia-territori-imprese-e-made-in-italy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
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		<category><![CDATA[artiturismo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 7 Agosto 2026·MEDIA Granelli a UnoMattina (Rai1): &#8216;L&#8217;Artiturismo che rilancia territori, imprese e Made in Italy&#8217; Un turismo diffuso, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-50221 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia tag-appalti-pubblici" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">15 Febbraio 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-28330" src="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 2 febbraio a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui formula alcune proposte di modifica al nuovo Codice degli appalti. In particolare, le proposte dell’<strong>ANAC</strong>, che recepiscono integralmente le istanze promosse<span id="more-50221"></span> anche da <strong>ANAEPA-Confartigianato Edilizia</strong> in sede di audizione, riguardano il rating di impresa istituito dall’art. 83 comma 10 del Codice (D.lgs. 50/2016), gli organismi di attestazione all’art. 84 comma 4 e il rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte all’art. 95 comma 13.</p>
<p>Nel condividere i principi e le finalità sottese all’introduzione del rating di impresa, quale elemento idoneo a innescare un opportuno processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici, in un’ottica di <strong>efficientamento</strong> del sistema e di promozione della <strong>qualità </strong>degli <strong>operatori economici</strong>, l’Autorità evidenzia la necessità di diversi interventi di chiarimento, da una parte, e di correzione, dall’altra, al fine di consentire l’effettiva implementazione dell’istituto in perfetta coerenza con la sua precipua natura e la sua ratio.</p>
<p>Il <strong>rating di impresa</strong>, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su misure di <strong>premialità</strong>, ma anche di <strong>penalità</strong>, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole <strong>aggravio burocratico</strong> per le imprese e per le stazioni appaltanti. Senza contare che il sistema si applicherebbe solo ad un numero limitato di casi, rischiando di escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di <strong>qualificazione</strong> dei <strong>lavori</strong> mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).</p>
<p>Coerentemente con la tecnica della premialità, invece, l’accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su <strong>base volontaria</strong> e potrebbe essere utilizzato in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come <strong>criterio premiante</strong>, in luogo del<strong> rating di legalità</strong>. Quest’ultimo, infatti, non solo non è pertinente con il mercato degli appalti pubblici, ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione in tema di appalti.</p>
<p>Sia nel caso si utilizzi il rating di impresa ai fini della qualificazione sia nel caso che lo stesso venga considerato come elemento premiante per la valutazione dell’offerta, continua l’ANAC, “andrebbero espunti tutti quegli elementi spuri, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione, che, peraltro, presta il fianco a trattamenti discriminatori per determinate imprese, avuto riguardo ai diversi modelli adottati e alle differenti strutture possedute), e quello al rating di legalità (ciò che implica l’ingresso nel rating di impresa di elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità che coincidono sostanzialmente con quelli di cui all’art. 80). Per converso, andrebbe, invece, individuato un sistema che consenta di prendere in considerazione l’<strong>esperienza passata </strong>degli operatori economici già presenti sul mercato”.</p>
<p>La normativa vigente, infatti, in assenza di specificazioni al riguardo, induce a ritenere che la misurazione della performance debba avvenire con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Ciò con l’inevitabile risvolto di un azzeramento della <strong>storia professionale</strong> delle imprese che, in tal modo, ai fini del calcolo del rating verrebbero a trovarsi in una situazione di neutralità all’avvio del sistema. Di qui l’ipotesi di attribuire rilievo positivo all’assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro, ad esempio assenza di contenzioso meramente</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Nel 2026 sono 205mila le imprese artigiane interessate da domanda turistica con 544mila addetti, il 16,7% dell’artigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/nel-2026-sono-205mila-le-imprese-artigiane-interessate-da-domanda-turistica-con-544mila-addetti-il-167-dellartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 4 Agosto 2026·TURISMO Nel 2026 sono 205mila le imprese artigiane interessate da domanda turistica con 544mila addetti, il 16,7% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-50221 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia tag-appalti-pubblici" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">15 Febbraio 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-28330" src="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 2 febbraio a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui formula alcune proposte di modifica al nuovo Codice degli appalti. In particolare, le proposte dell’<strong>ANAC</strong>, che recepiscono integralmente le istanze promosse<span id="more-50221"></span> anche da <strong>ANAEPA-Confartigianato Edilizia</strong> in sede di audizione, riguardano il rating di impresa istituito dall’art. 83 comma 10 del Codice (D.lgs. 50/2016), gli organismi di attestazione all’art. 84 comma 4 e il rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte all’art. 95 comma 13.</p>
<p>Nel condividere i principi e le finalità sottese all’introduzione del rating di impresa, quale elemento idoneo a innescare un opportuno processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici, in un’ottica di <strong>efficientamento</strong> del sistema e di promozione della <strong>qualità </strong>degli <strong>operatori economici</strong>, l’Autorità evidenzia la necessità di diversi interventi di chiarimento, da una parte, e di correzione, dall’altra, al fine di consentire l’effettiva implementazione dell’istituto in perfetta coerenza con la sua precipua natura e la sua ratio.</p>
<p>Il <strong>rating di impresa</strong>, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su misure di <strong>premialità</strong>, ma anche di <strong>penalità</strong>, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole <strong>aggravio burocratico</strong> per le imprese e per le stazioni appaltanti. Senza contare che il sistema si applicherebbe solo ad un numero limitato di casi, rischiando di escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di <strong>qualificazione</strong> dei <strong>lavori</strong> mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).</p>
<p>Coerentemente con la tecnica della premialità, invece, l’accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su <strong>base volontaria</strong> e potrebbe essere utilizzato in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come <strong>criterio premiante</strong>, in luogo del<strong> rating di legalità</strong>. Quest’ultimo, infatti, non solo non è pertinente con il mercato degli appalti pubblici, ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione in tema di appalti.</p>
<p>Sia nel caso si utilizzi il rating di impresa ai fini della qualificazione sia nel caso che lo stesso venga considerato come elemento premiante per la valutazione dell’offerta, continua l’ANAC, “andrebbero espunti tutti quegli elementi spuri, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione, che, peraltro, presta il fianco a trattamenti discriminatori per determinate imprese, avuto riguardo ai diversi modelli adottati e alle differenti strutture possedute), e quello al rating di legalità (ciò che implica l’ingresso nel rating di impresa di elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità che coincidono sostanzialmente con quelli di cui all’art. 80). Per converso, andrebbe, invece, individuato un sistema che consenta di prendere in considerazione l’<strong>esperienza passata </strong>degli operatori economici già presenti sul mercato”.</p>
<p>La normativa vigente, infatti, in assenza di specificazioni al riguardo, induce a ritenere che la misurazione della performance debba avvenire con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Ciò con l’inevitabile risvolto di un azzeramento della <strong>storia professionale</strong> delle imprese che, in tal modo, ai fini del calcolo del rating verrebbero a trovarsi in una situazione di neutralità all’avvio del sistema. Di qui l’ipotesi di attribuire rilievo positivo all’assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro, ad esempio assenza di contenzioso meramente</p>
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		<title>L’undertourism cresce e piace al 21% dei vacanzieri. Protagonisti 205mila artigiani</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/lundertourism-cresce-e-piace-al-21-dei-vacanzieri-protagonisti-204mila-artigiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_A]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
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		<category><![CDATA[undertourism]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 4 Agosto 2026·TURISMO L’undertourism cresce e piace al 21% dei vacanzieri. Protagonisti 205mila artigiani &#160; Via dalla pazza [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-50221 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia tag-appalti-pubblici" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">15 Febbraio 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-28330" src="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 2 febbraio a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui formula alcune proposte di modifica al nuovo Codice degli appalti. In particolare, le proposte dell’<strong>ANAC</strong>, che recepiscono integralmente le istanze promosse<span id="more-50221"></span> anche da <strong>ANAEPA-Confartigianato Edilizia</strong> in sede di audizione, riguardano il rating di impresa istituito dall’art. 83 comma 10 del Codice (D.lgs. 50/2016), gli organismi di attestazione all’art. 84 comma 4 e il rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte all’art. 95 comma 13.</p>
<p>Nel condividere i principi e le finalità sottese all’introduzione del rating di impresa, quale elemento idoneo a innescare un opportuno processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici, in un’ottica di <strong>efficientamento</strong> del sistema e di promozione della <strong>qualità </strong>degli <strong>operatori economici</strong>, l’Autorità evidenzia la necessità di diversi interventi di chiarimento, da una parte, e di correzione, dall’altra, al fine di consentire l’effettiva implementazione dell’istituto in perfetta coerenza con la sua precipua natura e la sua ratio.</p>
<p>Il <strong>rating di impresa</strong>, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su misure di <strong>premialità</strong>, ma anche di <strong>penalità</strong>, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole <strong>aggravio burocratico</strong> per le imprese e per le stazioni appaltanti. Senza contare che il sistema si applicherebbe solo ad un numero limitato di casi, rischiando di escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di <strong>qualificazione</strong> dei <strong>lavori</strong> mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).</p>
<p>Coerentemente con la tecnica della premialità, invece, l’accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su <strong>base volontaria</strong> e potrebbe essere utilizzato in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come <strong>criterio premiante</strong>, in luogo del<strong> rating di legalità</strong>. Quest’ultimo, infatti, non solo non è pertinente con il mercato degli appalti pubblici, ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione in tema di appalti.</p>
<p>Sia nel caso si utilizzi il rating di impresa ai fini della qualificazione sia nel caso che lo stesso venga considerato come elemento premiante per la valutazione dell’offerta, continua l’ANAC, “andrebbero espunti tutti quegli elementi spuri, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione, che, peraltro, presta il fianco a trattamenti discriminatori per determinate imprese, avuto riguardo ai diversi modelli adottati e alle differenti strutture possedute), e quello al rating di legalità (ciò che implica l’ingresso nel rating di impresa di elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità che coincidono sostanzialmente con quelli di cui all’art. 80). Per converso, andrebbe, invece, individuato un sistema che consenta di prendere in considerazione l’<strong>esperienza passata </strong>degli operatori economici già presenti sul mercato”.</p>
<p>La normativa vigente, infatti, in assenza di specificazioni al riguardo, induce a ritenere che la misurazione della performance debba avvenire con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Ciò con l’inevitabile risvolto di un azzeramento della <strong>storia professionale</strong> delle imprese che, in tal modo, ai fini del calcolo del rating verrebbero a trovarsi in una situazione di neutralità all’avvio del sistema. Di qui l’ipotesi di attribuire rilievo positivo all’assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro, ad esempio assenza di contenzioso meramente</p>
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		<title>Le Confederazioni artigiane: “Sì a confronto con Sindacati per difendere la buona contrattazione”</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/le-confederazioni-artigiane-si-a-confronto-con-sindacati-per-difendere-la-buona-contrattazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 17:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 29 Luglio 2026·LAVORO Le Confederazioni artigiane: “Sì a confronto con Sindacati per difendere la buona contrattazione” Confartigianato, CNA, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-28330" src="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 2 febbraio a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui formula alcune proposte di modifica al nuovo Codice degli appalti. In particolare, le proposte dell’<strong>ANAC</strong>, che recepiscono integralmente le istanze promosse<span id="more-50221"></span> anche da <strong>ANAEPA-Confartigianato Edilizia</strong> in sede di audizione, riguardano il rating di impresa istituito dall’art. 83 comma 10 del Codice (D.lgs. 50/2016), gli organismi di attestazione all’art. 84 comma 4 e il rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte all’art. 95 comma 13.</p>
<p>Nel condividere i principi e le finalità sottese all’introduzione del rating di impresa, quale elemento idoneo a innescare un opportuno processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici, in un’ottica di <strong>efficientamento</strong> del sistema e di promozione della <strong>qualità </strong>degli <strong>operatori economici</strong>, l’Autorità evidenzia la necessità di diversi interventi di chiarimento, da una parte, e di correzione, dall’altra, al fine di consentire l’effettiva implementazione dell’istituto in perfetta coerenza con la sua precipua natura e la sua ratio.</p>
<p>Il <strong>rating di impresa</strong>, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su misure di <strong>premialità</strong>, ma anche di <strong>penalità</strong>, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole <strong>aggravio burocratico</strong> per le imprese e per le stazioni appaltanti. Senza contare che il sistema si applicherebbe solo ad un numero limitato di casi, rischiando di escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di <strong>qualificazione</strong> dei <strong>lavori</strong> mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).</p>
<p>Coerentemente con la tecnica della premialità, invece, l’accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su <strong>base volontaria</strong> e potrebbe essere utilizzato in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come <strong>criterio premiante</strong>, in luogo del<strong> rating di legalità</strong>. Quest’ultimo, infatti, non solo non è pertinente con il mercato degli appalti pubblici, ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione in tema di appalti.</p>
<p>Sia nel caso si utilizzi il rating di impresa ai fini della qualificazione sia nel caso che lo stesso venga considerato come elemento premiante per la valutazione dell’offerta, continua l’ANAC, “andrebbero espunti tutti quegli elementi spuri, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione, che, peraltro, presta il fianco a trattamenti discriminatori per determinate imprese, avuto riguardo ai diversi modelli adottati e alle differenti strutture possedute), e quello al rating di legalità (ciò che implica l’ingresso nel rating di impresa di elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità che coincidono sostanzialmente con quelli di cui all’art. 80). Per converso, andrebbe, invece, individuato un sistema che consenta di prendere in considerazione l’<strong>esperienza passata </strong>degli operatori economici già presenti sul mercato”.</p>
<p>La normativa vigente, infatti, in assenza di specificazioni al riguardo, induce a ritenere che la misurazione della performance debba avvenire con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Ciò con l’inevitabile risvolto di un azzeramento della <strong>storia professionale</strong> delle imprese che, in tal modo, ai fini del calcolo del rating verrebbero a trovarsi in una situazione di neutralità all’avvio del sistema. Di qui l’ipotesi di attribuire rilievo positivo all’assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro, ad esempio assenza di contenzioso meramente</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Imballaggi: sì al deposito cauzionale, ma costi e burocrazia non ricadano sulle piccole imprese</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/imballaggi-si-al-deposito-cauzionale-ma-costi-e-burocrazia-non-ricadano-sulle-piccole-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 14:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 29 Luglio 2026·AMBIENTE Imballaggi: sì al deposito cauzionale, ma costi e burocrazia non ricadano sulle piccole imprese Confartigianato, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-50221 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia tag-appalti-pubblici" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">15 Febbraio 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-28330" src="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 2 febbraio a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui formula alcune proposte di modifica al nuovo Codice degli appalti. In particolare, le proposte dell’<strong>ANAC</strong>, che recepiscono integralmente le istanze promosse<span id="more-50221"></span> anche da <strong>ANAEPA-Confartigianato Edilizia</strong> in sede di audizione, riguardano il rating di impresa istituito dall’art. 83 comma 10 del Codice (D.lgs. 50/2016), gli organismi di attestazione all’art. 84 comma 4 e il rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte all’art. 95 comma 13.</p>
<p>Nel condividere i principi e le finalità sottese all’introduzione del rating di impresa, quale elemento idoneo a innescare un opportuno processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici, in un’ottica di <strong>efficientamento</strong> del sistema e di promozione della <strong>qualità </strong>degli <strong>operatori economici</strong>, l’Autorità evidenzia la necessità di diversi interventi di chiarimento, da una parte, e di correzione, dall’altra, al fine di consentire l’effettiva implementazione dell’istituto in perfetta coerenza con la sua precipua natura e la sua ratio.</p>
<p>Il <strong>rating di impresa</strong>, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su misure di <strong>premialità</strong>, ma anche di <strong>penalità</strong>, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole <strong>aggravio burocratico</strong> per le imprese e per le stazioni appaltanti. Senza contare che il sistema si applicherebbe solo ad un numero limitato di casi, rischiando di escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di <strong>qualificazione</strong> dei <strong>lavori</strong> mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).</p>
<p>Coerentemente con la tecnica della premialità, invece, l’accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su <strong>base volontaria</strong> e potrebbe essere utilizzato in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come <strong>criterio premiante</strong>, in luogo del<strong> rating di legalità</strong>. Quest’ultimo, infatti, non solo non è pertinente con il mercato degli appalti pubblici, ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione in tema di appalti.</p>
<p>Sia nel caso si utilizzi il rating di impresa ai fini della qualificazione sia nel caso che lo stesso venga considerato come elemento premiante per la valutazione dell’offerta, continua l’ANAC, “andrebbero espunti tutti quegli elementi spuri, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione, che, peraltro, presta il fianco a trattamenti discriminatori per determinate imprese, avuto riguardo ai diversi modelli adottati e alle differenti strutture possedute), e quello al rating di legalità (ciò che implica l’ingresso nel rating di impresa di elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità che coincidono sostanzialmente con quelli di cui all’art. 80). Per converso, andrebbe, invece, individuato un sistema che consenta di prendere in considerazione l’<strong>esperienza passata </strong>degli operatori economici già presenti sul mercato”.</p>
<p>La normativa vigente, infatti, in assenza di specificazioni al riguardo, induce a ritenere che la misurazione della performance debba avvenire con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Ciò con l’inevitabile risvolto di un azzeramento della <strong>storia professionale</strong> delle imprese che, in tal modo, ai fini del calcolo del rating verrebbero a trovarsi in una situazione di neutralità all’avvio del sistema. Di qui l’ipotesi di attribuire rilievo positivo all’assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro, ad esempio assenza di contenzioso meramente</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>L&#8217;eccellenza artigiana dell&#8217;argento protagonista a UnoMattina (Rai1) con Bianca Guscelli</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/leccellenza-artigiana-dellargento-protagonista-a-unomattina-rai1-con-bianca-guscelli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bianca guscelli]]></category>
		<category><![CDATA[brandimarte]]></category>
		<category><![CDATA[unomattina]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 29 Luglio 2026·MEDIA L&#8217;eccellenza artigiana dell&#8217;argento protagonista a UnoMattina (Rai1) con Bianca Guscelli L&#8217;artigianato artistico italiano è stato protagonista [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-50221 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia tag-appalti-pubblici" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">15 Febbraio 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-28330" src="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 2 febbraio a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui formula alcune proposte di modifica al nuovo Codice degli appalti. In particolare, le proposte dell’<strong>ANAC</strong>, che recepiscono integralmente le istanze promosse<span id="more-50221"></span> anche da <strong>ANAEPA-Confartigianato Edilizia</strong> in sede di audizione, riguardano il rating di impresa istituito dall’art. 83 comma 10 del Codice (D.lgs. 50/2016), gli organismi di attestazione all’art. 84 comma 4 e il rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte all’art. 95 comma 13.</p>
<p>Nel condividere i principi e le finalità sottese all’introduzione del rating di impresa, quale elemento idoneo a innescare un opportuno processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici, in un’ottica di <strong>efficientamento</strong> del sistema e di promozione della <strong>qualità </strong>degli <strong>operatori economici</strong>, l’Autorità evidenzia la necessità di diversi interventi di chiarimento, da una parte, e di correzione, dall’altra, al fine di consentire l’effettiva implementazione dell’istituto in perfetta coerenza con la sua precipua natura e la sua ratio.</p>
<p>Il <strong>rating di impresa</strong>, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su misure di <strong>premialità</strong>, ma anche di <strong>penalità</strong>, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole <strong>aggravio burocratico</strong> per le imprese e per le stazioni appaltanti. Senza contare che il sistema si applicherebbe solo ad un numero limitato di casi, rischiando di escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di <strong>qualificazione</strong> dei <strong>lavori</strong> mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).</p>
<p>Coerentemente con la tecnica della premialità, invece, l’accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su <strong>base volontaria</strong> e potrebbe essere utilizzato in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come <strong>criterio premiante</strong>, in luogo del<strong> rating di legalità</strong>. Quest’ultimo, infatti, non solo non è pertinente con il mercato degli appalti pubblici, ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione in tema di appalti.</p>
<p>Sia nel caso si utilizzi il rating di impresa ai fini della qualificazione sia nel caso che lo stesso venga considerato come elemento premiante per la valutazione dell’offerta, continua l’ANAC, “andrebbero espunti tutti quegli elementi spuri, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione, che, peraltro, presta il fianco a trattamenti discriminatori per determinate imprese, avuto riguardo ai diversi modelli adottati e alle differenti strutture possedute), e quello al rating di legalità (ciò che implica l’ingresso nel rating di impresa di elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità che coincidono sostanzialmente con quelli di cui all’art. 80). Per converso, andrebbe, invece, individuato un sistema che consenta di prendere in considerazione l’<strong>esperienza passata </strong>degli operatori economici già presenti sul mercato”.</p>
<p>La normativa vigente, infatti, in assenza di specificazioni al riguardo, induce a ritenere che la misurazione della performance debba avvenire con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Ciò con l’inevitabile risvolto di un azzeramento della <strong>storia professionale</strong> delle imprese che, in tal modo, ai fini del calcolo del rating verrebbero a trovarsi in una situazione di neutralità all’avvio del sistema. Di qui l’ipotesi di attribuire rilievo positivo all’assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro, ad esempio assenza di contenzioso meramente</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Occupazione in rallentamento, con maggiore dinamismo per donne, Centro-Sud e costruzioni mentre si attenua il mismatch</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/occupazione-in-rallentamento-con-maggiore-dinamismo-per-donne-centro-sud-e-costruzioni-mentre-si-attenua-il-mismatch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[carenza manodopera]]></category>
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		<category><![CDATA[occupazione femminile]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione sud]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 29 Luglio 2026·LAVORO Occupazione in rallentamento, con maggiore dinamismo per donne, Centro-Sud e costruzioni mentre si attenua il mismatch [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">15 Febbraio 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</h1>
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<p>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 2 febbraio a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui formula alcune proposte di modifica al nuovo Codice degli appalti. In particolare, le proposte dell’<strong>ANAC</strong>, che recepiscono integralmente le istanze promosse<span id="more-50221"></span> anche da <strong>ANAEPA-Confartigianato Edilizia</strong> in sede di audizione, riguardano il rating di impresa istituito dall’art. 83 comma 10 del Codice (D.lgs. 50/2016), gli organismi di attestazione all’art. 84 comma 4 e il rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte all’art. 95 comma 13.</p>
<p>Nel condividere i principi e le finalità sottese all’introduzione del rating di impresa, quale elemento idoneo a innescare un opportuno processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici, in un’ottica di <strong>efficientamento</strong> del sistema e di promozione della <strong>qualità </strong>degli <strong>operatori economici</strong>, l’Autorità evidenzia la necessità di diversi interventi di chiarimento, da una parte, e di correzione, dall’altra, al fine di consentire l’effettiva implementazione dell’istituto in perfetta coerenza con la sua precipua natura e la sua ratio.</p>
<p>Il <strong>rating di impresa</strong>, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su misure di <strong>premialità</strong>, ma anche di <strong>penalità</strong>, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole <strong>aggravio burocratico</strong> per le imprese e per le stazioni appaltanti. Senza contare che il sistema si applicherebbe solo ad un numero limitato di casi, rischiando di escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di <strong>qualificazione</strong> dei <strong>lavori</strong> mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).</p>
<p>Coerentemente con la tecnica della premialità, invece, l’accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su <strong>base volontaria</strong> e potrebbe essere utilizzato in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come <strong>criterio premiante</strong>, in luogo del<strong> rating di legalità</strong>. Quest’ultimo, infatti, non solo non è pertinente con il mercato degli appalti pubblici, ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione in tema di appalti.</p>
<p>Sia nel caso si utilizzi il rating di impresa ai fini della qualificazione sia nel caso che lo stesso venga considerato come elemento premiante per la valutazione dell’offerta, continua l’ANAC, “andrebbero espunti tutti quegli elementi spuri, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione, che, peraltro, presta il fianco a trattamenti discriminatori per determinate imprese, avuto riguardo ai diversi modelli adottati e alle differenti strutture possedute), e quello al rating di legalità (ciò che implica l’ingresso nel rating di impresa di elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità che coincidono sostanzialmente con quelli di cui all’art. 80). Per converso, andrebbe, invece, individuato un sistema che consenta di prendere in considerazione l’<strong>esperienza passata </strong>degli operatori economici già presenti sul mercato”.</p>
<p>La normativa vigente, infatti, in assenza di specificazioni al riguardo, induce a ritenere che la misurazione della performance debba avvenire con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Ciò con l’inevitabile risvolto di un azzeramento della <strong>storia professionale</strong> delle imprese che, in tal modo, ai fini del calcolo del rating verrebbero a trovarsi in una situazione di neutralità all’avvio del sistema. Di qui l’ipotesi di attribuire rilievo positivo all’assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro, ad esempio assenza di contenzioso meramente</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>&#8216;Artigianale&#8217; non è per tutti: il MIMIT fa chiarezza sulle nuove norme al webinar di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/artigianale-non-e-per-tutti-il-mimit-fa-chiarezza-sulle-nuove-norme-al-webinar-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 08:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[artigianale]]></category>
		<category><![CDATA[legge annuale pmi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 29 Luglio 2026·MADE IN ITALY &#8216;Artigianale&#8217; non è per tutti: il MIMIT fa chiarezza sulle nuove norme al webinar [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-50221 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia tag-appalti-pubblici" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">15 Febbraio 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-28330" src="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 2 febbraio a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui formula alcune proposte di modifica al nuovo Codice degli appalti. In particolare, le proposte dell’<strong>ANAC</strong>, che recepiscono integralmente le istanze promosse<span id="more-50221"></span> anche da <strong>ANAEPA-Confartigianato Edilizia</strong> in sede di audizione, riguardano il rating di impresa istituito dall’art. 83 comma 10 del Codice (D.lgs. 50/2016), gli organismi di attestazione all’art. 84 comma 4 e il rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte all’art. 95 comma 13.</p>
<p>Nel condividere i principi e le finalità sottese all’introduzione del rating di impresa, quale elemento idoneo a innescare un opportuno processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici, in un’ottica di <strong>efficientamento</strong> del sistema e di promozione della <strong>qualità </strong>degli <strong>operatori economici</strong>, l’Autorità evidenzia la necessità di diversi interventi di chiarimento, da una parte, e di correzione, dall’altra, al fine di consentire l’effettiva implementazione dell’istituto in perfetta coerenza con la sua precipua natura e la sua ratio.</p>
<p>Il <strong>rating di impresa</strong>, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su misure di <strong>premialità</strong>, ma anche di <strong>penalità</strong>, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole <strong>aggravio burocratico</strong> per le imprese e per le stazioni appaltanti. Senza contare che il sistema si applicherebbe solo ad un numero limitato di casi, rischiando di escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di <strong>qualificazione</strong> dei <strong>lavori</strong> mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).</p>
<p>Coerentemente con la tecnica della premialità, invece, l’accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su <strong>base volontaria</strong> e potrebbe essere utilizzato in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come <strong>criterio premiante</strong>, in luogo del<strong> rating di legalità</strong>. Quest’ultimo, infatti, non solo non è pertinente con il mercato degli appalti pubblici, ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione in tema di appalti.</p>
<p>Sia nel caso si utilizzi il rating di impresa ai fini della qualificazione sia nel caso che lo stesso venga considerato come elemento premiante per la valutazione dell’offerta, continua l’ANAC, “andrebbero espunti tutti quegli elementi spuri, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione, che, peraltro, presta il fianco a trattamenti discriminatori per determinate imprese, avuto riguardo ai diversi modelli adottati e alle differenti strutture possedute), e quello al rating di legalità (ciò che implica l’ingresso nel rating di impresa di elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità che coincidono sostanzialmente con quelli di cui all’art. 80). Per converso, andrebbe, invece, individuato un sistema che consenta di prendere in considerazione l’<strong>esperienza passata </strong>degli operatori economici già presenti sul mercato”.</p>
<p>La normativa vigente, infatti, in assenza di specificazioni al riguardo, induce a ritenere che la misurazione della performance debba avvenire con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Ciò con l’inevitabile risvolto di un azzeramento della <strong>storia professionale</strong> delle imprese che, in tal modo, ai fini del calcolo del rating verrebbero a trovarsi in una situazione di neutralità all’avvio del sistema. Di qui l’ipotesi di attribuire rilievo positivo all’assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro, ad esempio assenza di contenzioso meramente</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Navigazione incerta per le imprese nell’estate 2026. Il punto sulla congiuntura</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/navigazione-incerta-per-le-imprese-nellestate-2026-il-punto-sulla-congiuntura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[analisi congiunturale]]></category>
		<category><![CDATA[costo dell'energia]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni.]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 27 Luglio 2026·CONGIUNTURA Navigazione incerta per le imprese nell’estate 2026. Il punto sulla congiuntura Le dinamiche dell’economia internazionale nell’estate [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-50221 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia tag-appalti-pubblici" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">15 Febbraio 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-28330" src="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 2 febbraio a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui formula alcune proposte di modifica al nuovo Codice degli appalti. In particolare, le proposte dell’<strong>ANAC</strong>, che recepiscono integralmente le istanze promosse<span id="more-50221"></span> anche da <strong>ANAEPA-Confartigianato Edilizia</strong> in sede di audizione, riguardano il rating di impresa istituito dall’art. 83 comma 10 del Codice (D.lgs. 50/2016), gli organismi di attestazione all’art. 84 comma 4 e il rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte all’art. 95 comma 13.</p>
<p>Nel condividere i principi e le finalità sottese all’introduzione del rating di impresa, quale elemento idoneo a innescare un opportuno processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici, in un’ottica di <strong>efficientamento</strong> del sistema e di promozione della <strong>qualità </strong>degli <strong>operatori economici</strong>, l’Autorità evidenzia la necessità di diversi interventi di chiarimento, da una parte, e di correzione, dall’altra, al fine di consentire l’effettiva implementazione dell’istituto in perfetta coerenza con la sua precipua natura e la sua ratio.</p>
<p>Il <strong>rating di impresa</strong>, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su misure di <strong>premialità</strong>, ma anche di <strong>penalità</strong>, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole <strong>aggravio burocratico</strong> per le imprese e per le stazioni appaltanti. Senza contare che il sistema si applicherebbe solo ad un numero limitato di casi, rischiando di escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di <strong>qualificazione</strong> dei <strong>lavori</strong> mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).</p>
<p>Coerentemente con la tecnica della premialità, invece, l’accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su <strong>base volontaria</strong> e potrebbe essere utilizzato in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come <strong>criterio premiante</strong>, in luogo del<strong> rating di legalità</strong>. Quest’ultimo, infatti, non solo non è pertinente con il mercato degli appalti pubblici, ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione in tema di appalti.</p>
<p>Sia nel caso si utilizzi il rating di impresa ai fini della qualificazione sia nel caso che lo stesso venga considerato come elemento premiante per la valutazione dell’offerta, continua l’ANAC, “andrebbero espunti tutti quegli elementi spuri, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione, che, peraltro, presta il fianco a trattamenti discriminatori per determinate imprese, avuto riguardo ai diversi modelli adottati e alle differenti strutture possedute), e quello al rating di legalità (ciò che implica l’ingresso nel rating di impresa di elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità che coincidono sostanzialmente con quelli di cui all’art. 80). Per converso, andrebbe, invece, individuato un sistema che consenta di prendere in considerazione l’<strong>esperienza passata </strong>degli operatori economici già presenti sul mercato”.</p>
<p>La normativa vigente, infatti, in assenza di specificazioni al riguardo, induce a ritenere che la misurazione della performance debba avvenire con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Ciò con l’inevitabile risvolto di un azzeramento della <strong>storia professionale</strong> delle imprese che, in tal modo, ai fini del calcolo del rating verrebbero a trovarsi in una situazione di neutralità all’avvio del sistema. Di qui l’ipotesi di attribuire rilievo positivo all’assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro, ad esempio assenza di contenzioso meramente</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Confartigianato su Il Foglio: &#8220;Il climate change costa all&#8217;Italia 7,5 miliardi l&#8217;anno&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/confartigianato-su-il-foglio-il-climate-change-costa-allitalia-75-miliardi-lanno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Il Foglio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132434</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 25 Luglio 2026·MEDIA Confartigianato su Il Foglio: &#8220;Il climate change costa all&#8217;Italia 7,5 miliardi l&#8217;anno&#8221; Il cambiamento climatico mette [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-50221 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia tag-appalti-pubblici" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">15 Febbraio 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</h1>
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<p>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 2 febbraio a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui formula alcune proposte di modifica al nuovo Codice degli appalti. In particolare, le proposte dell’<strong>ANAC</strong>, che recepiscono integralmente le istanze promosse<span id="more-50221"></span> anche da <strong>ANAEPA-Confartigianato Edilizia</strong> in sede di audizione, riguardano il rating di impresa istituito dall’art. 83 comma 10 del Codice (D.lgs. 50/2016), gli organismi di attestazione all’art. 84 comma 4 e il rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte all’art. 95 comma 13.</p>
<p>Nel condividere i principi e le finalità sottese all’introduzione del rating di impresa, quale elemento idoneo a innescare un opportuno processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici, in un’ottica di <strong>efficientamento</strong> del sistema e di promozione della <strong>qualità </strong>degli <strong>operatori economici</strong>, l’Autorità evidenzia la necessità di diversi interventi di chiarimento, da una parte, e di correzione, dall’altra, al fine di consentire l’effettiva implementazione dell’istituto in perfetta coerenza con la sua precipua natura e la sua ratio.</p>
<p>Il <strong>rating di impresa</strong>, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su misure di <strong>premialità</strong>, ma anche di <strong>penalità</strong>, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole <strong>aggravio burocratico</strong> per le imprese e per le stazioni appaltanti. Senza contare che il sistema si applicherebbe solo ad un numero limitato di casi, rischiando di escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di <strong>qualificazione</strong> dei <strong>lavori</strong> mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).</p>
<p>Coerentemente con la tecnica della premialità, invece, l’accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su <strong>base volontaria</strong> e potrebbe essere utilizzato in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come <strong>criterio premiante</strong>, in luogo del<strong> rating di legalità</strong>. Quest’ultimo, infatti, non solo non è pertinente con il mercato degli appalti pubblici, ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione in tema di appalti.</p>
<p>Sia nel caso si utilizzi il rating di impresa ai fini della qualificazione sia nel caso che lo stesso venga considerato come elemento premiante per la valutazione dell’offerta, continua l’ANAC, “andrebbero espunti tutti quegli elementi spuri, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione, che, peraltro, presta il fianco a trattamenti discriminatori per determinate imprese, avuto riguardo ai diversi modelli adottati e alle differenti strutture possedute), e quello al rating di legalità (ciò che implica l’ingresso nel rating di impresa di elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità che coincidono sostanzialmente con quelli di cui all’art. 80). Per converso, andrebbe, invece, individuato un sistema che consenta di prendere in considerazione l’<strong>esperienza passata </strong>degli operatori economici già presenti sul mercato”.</p>
<p>La normativa vigente, infatti, in assenza di specificazioni al riguardo, induce a ritenere che la misurazione della performance debba avvenire con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Ciò con l’inevitabile risvolto di un azzeramento della <strong>storia professionale</strong> delle imprese che, in tal modo, ai fini del calcolo del rating verrebbero a trovarsi in una situazione di neutralità all’avvio del sistema. Di qui l’ipotesi di attribuire rilievo positivo all’assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro, ad esempio assenza di contenzioso meramente</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Crisi del Golfo, il punto sui prezzi dell’energia</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/crisi-del-golfo-il-punto-sui-prezzi-dellenergia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[costo energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 22 Luglio 2026·ENERGIA Crisi del Golfo, il punto sui prezzi dell’energia   L&#8217;andamento dei mercati energetici continua a essere [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-50221 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia tag-appalti-pubblici" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">15 Febbraio 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-28330" src="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 2 febbraio a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui formula alcune proposte di modifica al nuovo Codice degli appalti. In particolare, le proposte dell’<strong>ANAC</strong>, che recepiscono integralmente le istanze promosse<span id="more-50221"></span> anche da <strong>ANAEPA-Confartigianato Edilizia</strong> in sede di audizione, riguardano il rating di impresa istituito dall’art. 83 comma 10 del Codice (D.lgs. 50/2016), gli organismi di attestazione all’art. 84 comma 4 e il rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte all’art. 95 comma 13.</p>
<p>Nel condividere i principi e le finalità sottese all’introduzione del rating di impresa, quale elemento idoneo a innescare un opportuno processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici, in un’ottica di <strong>efficientamento</strong> del sistema e di promozione della <strong>qualità </strong>degli <strong>operatori economici</strong>, l’Autorità evidenzia la necessità di diversi interventi di chiarimento, da una parte, e di correzione, dall’altra, al fine di consentire l’effettiva implementazione dell’istituto in perfetta coerenza con la sua precipua natura e la sua ratio.</p>
<p>Il <strong>rating di impresa</strong>, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su misure di <strong>premialità</strong>, ma anche di <strong>penalità</strong>, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole <strong>aggravio burocratico</strong> per le imprese e per le stazioni appaltanti. Senza contare che il sistema si applicherebbe solo ad un numero limitato di casi, rischiando di escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di <strong>qualificazione</strong> dei <strong>lavori</strong> mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).</p>
<p>Coerentemente con la tecnica della premialità, invece, l’accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su <strong>base volontaria</strong> e potrebbe essere utilizzato in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come <strong>criterio premiante</strong>, in luogo del<strong> rating di legalità</strong>. Quest’ultimo, infatti, non solo non è pertinente con il mercato degli appalti pubblici, ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione in tema di appalti.</p>
<p>Sia nel caso si utilizzi il rating di impresa ai fini della qualificazione sia nel caso che lo stesso venga considerato come elemento premiante per la valutazione dell’offerta, continua l’ANAC, “andrebbero espunti tutti quegli elementi spuri, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione, che, peraltro, presta il fianco a trattamenti discriminatori per determinate imprese, avuto riguardo ai diversi modelli adottati e alle differenti strutture possedute), e quello al rating di legalità (ciò che implica l’ingresso nel rating di impresa di elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità che coincidono sostanzialmente con quelli di cui all’art. 80). Per converso, andrebbe, invece, individuato un sistema che consenta di prendere in considerazione l’<strong>esperienza passata </strong>degli operatori economici già presenti sul mercato”.</p>
<p>La normativa vigente, infatti, in assenza di specificazioni al riguardo, induce a ritenere che la misurazione della performance debba avvenire con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Ciò con l’inevitabile risvolto di un azzeramento della <strong>storia professionale</strong> delle imprese che, in tal modo, ai fini del calcolo del rating verrebbero a trovarsi in una situazione di neutralità all’avvio del sistema. Di qui l’ipotesi di attribuire rilievo positivo all’assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro, ad esempio assenza di contenzioso meramente</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<item>
		<title>Le Confederazioni artigiane: &#8220;No all&#8217;obbligo di accreditare gli stipendi soltanto su conti correnti individuali&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/le-confederazioni-artigiane-no-allobbligo-di-accreditare-gli-stipendi-soltanto-su-conti-correnti-individuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 13:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente bancario]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 21 Luglio 2026·LAVORO Le Confederazioni artigiane: &#8220;No all&#8217;obbligo di accreditare gli stipendi soltanto su conti correnti individuali&#8221; No [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-50221 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia tag-appalti-pubblici" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">15 Febbraio 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-28330" src="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 2 febbraio a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui formula alcune proposte di modifica al nuovo Codice degli appalti. In particolare, le proposte dell’<strong>ANAC</strong>, che recepiscono integralmente le istanze promosse<span id="more-50221"></span> anche da <strong>ANAEPA-Confartigianato Edilizia</strong> in sede di audizione, riguardano il rating di impresa istituito dall’art. 83 comma 10 del Codice (D.lgs. 50/2016), gli organismi di attestazione all’art. 84 comma 4 e il rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte all’art. 95 comma 13.</p>
<p>Nel condividere i principi e le finalità sottese all’introduzione del rating di impresa, quale elemento idoneo a innescare un opportuno processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici, in un’ottica di <strong>efficientamento</strong> del sistema e di promozione della <strong>qualità </strong>degli <strong>operatori economici</strong>, l’Autorità evidenzia la necessità di diversi interventi di chiarimento, da una parte, e di correzione, dall’altra, al fine di consentire l’effettiva implementazione dell’istituto in perfetta coerenza con la sua precipua natura e la sua ratio.</p>
<p>Il <strong>rating di impresa</strong>, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su misure di <strong>premialità</strong>, ma anche di <strong>penalità</strong>, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole <strong>aggravio burocratico</strong> per le imprese e per le stazioni appaltanti. Senza contare che il sistema si applicherebbe solo ad un numero limitato di casi, rischiando di escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di <strong>qualificazione</strong> dei <strong>lavori</strong> mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).</p>
<p>Coerentemente con la tecnica della premialità, invece, l’accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su <strong>base volontaria</strong> e potrebbe essere utilizzato in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come <strong>criterio premiante</strong>, in luogo del<strong> rating di legalità</strong>. Quest’ultimo, infatti, non solo non è pertinente con il mercato degli appalti pubblici, ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione in tema di appalti.</p>
<p>Sia nel caso si utilizzi il rating di impresa ai fini della qualificazione sia nel caso che lo stesso venga considerato come elemento premiante per la valutazione dell’offerta, continua l’ANAC, “andrebbero espunti tutti quegli elementi spuri, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione, che, peraltro, presta il fianco a trattamenti discriminatori per determinate imprese, avuto riguardo ai diversi modelli adottati e alle differenti strutture possedute), e quello al rating di legalità (ciò che implica l’ingresso nel rating di impresa di elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità che coincidono sostanzialmente con quelli di cui all’art. 80). Per converso, andrebbe, invece, individuato un sistema che consenta di prendere in considerazione l’<strong>esperienza passata </strong>degli operatori economici già presenti sul mercato”.</p>
<p>La normativa vigente, infatti, in assenza di specificazioni al riguardo, induce a ritenere che la misurazione della performance debba avvenire con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Ciò con l’inevitabile risvolto di un azzeramento della <strong>storia professionale</strong> delle imprese che, in tal modo, ai fini del calcolo del rating verrebbero a trovarsi in una situazione di neutralità all’avvio del sistema. Di qui l’ipotesi di attribuire rilievo positivo all’assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro, ad esempio assenza di contenzioso meramente</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<item>
		<title>Trend made in Italy, pesano i cali in Germania, Medio Oriente e dazi USA nei settori MPI</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/trend-made-in-italy-pesano-i-cali-in-germania-medio-oriente-e-dazi-usa-nei-settori-mpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[dazi Usa]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 20 Luglio 2026·EXPORT Trend made in Italy, pesano i cali in Germania, Medio Oriente e dazi USA nei settori [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-50221 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia tag-appalti-pubblici" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">15 Febbraio 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-28330" src="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 2 febbraio a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui formula alcune proposte di modifica al nuovo Codice degli appalti. In particolare, le proposte dell’<strong>ANAC</strong>, che recepiscono integralmente le istanze promosse<span id="more-50221"></span> anche da <strong>ANAEPA-Confartigianato Edilizia</strong> in sede di audizione, riguardano il rating di impresa istituito dall’art. 83 comma 10 del Codice (D.lgs. 50/2016), gli organismi di attestazione all’art. 84 comma 4 e il rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte all’art. 95 comma 13.</p>
<p>Nel condividere i principi e le finalità sottese all’introduzione del rating di impresa, quale elemento idoneo a innescare un opportuno processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici, in un’ottica di <strong>efficientamento</strong> del sistema e di promozione della <strong>qualità </strong>degli <strong>operatori economici</strong>, l’Autorità evidenzia la necessità di diversi interventi di chiarimento, da una parte, e di correzione, dall’altra, al fine di consentire l’effettiva implementazione dell’istituto in perfetta coerenza con la sua precipua natura e la sua ratio.</p>
<p>Il <strong>rating di impresa</strong>, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su misure di <strong>premialità</strong>, ma anche di <strong>penalità</strong>, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole <strong>aggravio burocratico</strong> per le imprese e per le stazioni appaltanti. Senza contare che il sistema si applicherebbe solo ad un numero limitato di casi, rischiando di escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di <strong>qualificazione</strong> dei <strong>lavori</strong> mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).</p>
<p>Coerentemente con la tecnica della premialità, invece, l’accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su <strong>base volontaria</strong> e potrebbe essere utilizzato in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come <strong>criterio premiante</strong>, in luogo del<strong> rating di legalità</strong>. Quest’ultimo, infatti, non solo non è pertinente con il mercato degli appalti pubblici, ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione in tema di appalti.</p>
<p>Sia nel caso si utilizzi il rating di impresa ai fini della qualificazione sia nel caso che lo stesso venga considerato come elemento premiante per la valutazione dell’offerta, continua l’ANAC, “andrebbero espunti tutti quegli elementi spuri, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione, che, peraltro, presta il fianco a trattamenti discriminatori per determinate imprese, avuto riguardo ai diversi modelli adottati e alle differenti strutture possedute), e quello al rating di legalità (ciò che implica l’ingresso nel rating di impresa di elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità che coincidono sostanzialmente con quelli di cui all’art. 80). Per converso, andrebbe, invece, individuato un sistema che consenta di prendere in considerazione l’<strong>esperienza passata </strong>degli operatori economici già presenti sul mercato”.</p>
<p>La normativa vigente, infatti, in assenza di specificazioni al riguardo, induce a ritenere che la misurazione della performance debba avvenire con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Ciò con l’inevitabile risvolto di un azzeramento della <strong>storia professionale</strong> delle imprese che, in tal modo, ai fini del calcolo del rating verrebbero a trovarsi in una situazione di neutralità all’avvio del sistema. Di qui l’ipotesi di attribuire rilievo positivo all’assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro, ad esempio assenza di contenzioso meramente</p>
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		<title>#artigianatochecresce &#8211; Artigianato digitale, IA, domanda di energia e competenze nel report di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/artigianatochecresce-artigianato-digitale-ia-domanda-di-energia-e-competenze-nel-report-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artigiana]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Luglio 2026·INNOVAZIONE #artigianatochecresce &#8211; Artigianato digitale, IA, domanda di energia e competenze nel report di Confartigianato Alla fine [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-50221 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia tag-appalti-pubblici" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">15 Febbraio 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-28330" src="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 2 febbraio a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui formula alcune proposte di modifica al nuovo Codice degli appalti. In particolare, le proposte dell’<strong>ANAC</strong>, che recepiscono integralmente le istanze promosse<span id="more-50221"></span> anche da <strong>ANAEPA-Confartigianato Edilizia</strong> in sede di audizione, riguardano il rating di impresa istituito dall’art. 83 comma 10 del Codice (D.lgs. 50/2016), gli organismi di attestazione all’art. 84 comma 4 e il rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte all’art. 95 comma 13.</p>
<p>Nel condividere i principi e le finalità sottese all’introduzione del rating di impresa, quale elemento idoneo a innescare un opportuno processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici, in un’ottica di <strong>efficientamento</strong> del sistema e di promozione della <strong>qualità </strong>degli <strong>operatori economici</strong>, l’Autorità evidenzia la necessità di diversi interventi di chiarimento, da una parte, e di correzione, dall’altra, al fine di consentire l’effettiva implementazione dell’istituto in perfetta coerenza con la sua precipua natura e la sua ratio.</p>
<p>Il <strong>rating di impresa</strong>, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su misure di <strong>premialità</strong>, ma anche di <strong>penalità</strong>, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole <strong>aggravio burocratico</strong> per le imprese e per le stazioni appaltanti. Senza contare che il sistema si applicherebbe solo ad un numero limitato di casi, rischiando di escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di <strong>qualificazione</strong> dei <strong>lavori</strong> mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).</p>
<p>Coerentemente con la tecnica della premialità, invece, l’accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su <strong>base volontaria</strong> e potrebbe essere utilizzato in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come <strong>criterio premiante</strong>, in luogo del<strong> rating di legalità</strong>. Quest’ultimo, infatti, non solo non è pertinente con il mercato degli appalti pubblici, ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione in tema di appalti.</p>
<p>Sia nel caso si utilizzi il rating di impresa ai fini della qualificazione sia nel caso che lo stesso venga considerato come elemento premiante per la valutazione dell’offerta, continua l’ANAC, “andrebbero espunti tutti quegli elementi spuri, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione, che, peraltro, presta il fianco a trattamenti discriminatori per determinate imprese, avuto riguardo ai diversi modelli adottati e alle differenti strutture possedute), e quello al rating di legalità (ciò che implica l’ingresso nel rating di impresa di elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità che coincidono sostanzialmente con quelli di cui all’art. 80). Per converso, andrebbe, invece, individuato un sistema che consenta di prendere in considerazione l’<strong>esperienza passata </strong>degli operatori economici già presenti sul mercato”.</p>
<p>La normativa vigente, infatti, in assenza di specificazioni al riguardo, induce a ritenere che la misurazione della performance debba avvenire con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Ciò con l’inevitabile risvolto di un azzeramento della <strong>storia professionale</strong> delle imprese che, in tal modo, ai fini del calcolo del rating verrebbero a trovarsi in una situazione di neutralità all’avvio del sistema. Di qui l’ipotesi di attribuire rilievo positivo all’assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro, ad esempio assenza di contenzioso meramente</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli a &#8216;Il confronto&#8217; (Rai2) sul futuro delle imprese: &#8220;Giovani e artigianato? Avanti, c&#8217;è posto&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/il-presidente-granelli-a-il-confronto-rai2-sul-futuro-delle-imprese-giovani-e-artigianato-avanti-ce-posto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Il confronto]]></category>
		<category><![CDATA[monica setta]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 14 Luglio 2026·MEDIA Il Presidente Granelli a &#8216;Il confronto&#8217; (Rai2) sul futuro delle imprese: &#8220;Giovani e artigianato? Avanti, c&#8217;è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-50221 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia tag-appalti-pubblici" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">15 Febbraio 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-28330" src="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 2 febbraio a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui formula alcune proposte di modifica al nuovo Codice degli appalti. In particolare, le proposte dell’<strong>ANAC</strong>, che recepiscono integralmente le istanze promosse<span id="more-50221"></span> anche da <strong>ANAEPA-Confartigianato Edilizia</strong> in sede di audizione, riguardano il rating di impresa istituito dall’art. 83 comma 10 del Codice (D.lgs. 50/2016), gli organismi di attestazione all’art. 84 comma 4 e il rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte all’art. 95 comma 13.</p>
<p>Nel condividere i principi e le finalità sottese all’introduzione del rating di impresa, quale elemento idoneo a innescare un opportuno processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici, in un’ottica di <strong>efficientamento</strong> del sistema e di promozione della <strong>qualità </strong>degli <strong>operatori economici</strong>, l’Autorità evidenzia la necessità di diversi interventi di chiarimento, da una parte, e di correzione, dall’altra, al fine di consentire l’effettiva implementazione dell’istituto in perfetta coerenza con la sua precipua natura e la sua ratio.</p>
<p>Il <strong>rating di impresa</strong>, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su misure di <strong>premialità</strong>, ma anche di <strong>penalità</strong>, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole <strong>aggravio burocratico</strong> per le imprese e per le stazioni appaltanti. Senza contare che il sistema si applicherebbe solo ad un numero limitato di casi, rischiando di escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di <strong>qualificazione</strong> dei <strong>lavori</strong> mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).</p>
<p>Coerentemente con la tecnica della premialità, invece, l’accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su <strong>base volontaria</strong> e potrebbe essere utilizzato in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come <strong>criterio premiante</strong>, in luogo del<strong> rating di legalità</strong>. Quest’ultimo, infatti, non solo non è pertinente con il mercato degli appalti pubblici, ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione in tema di appalti.</p>
<p>Sia nel caso si utilizzi il rating di impresa ai fini della qualificazione sia nel caso che lo stesso venga considerato come elemento premiante per la valutazione dell’offerta, continua l’ANAC, “andrebbero espunti tutti quegli elementi spuri, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione, che, peraltro, presta il fianco a trattamenti discriminatori per determinate imprese, avuto riguardo ai diversi modelli adottati e alle differenti strutture possedute), e quello al rating di legalità (ciò che implica l’ingresso nel rating di impresa di elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità che coincidono sostanzialmente con quelli di cui all’art. 80). Per converso, andrebbe, invece, individuato un sistema che consenta di prendere in considerazione l’<strong>esperienza passata </strong>degli operatori economici già presenti sul mercato”.</p>
<p>La normativa vigente, infatti, in assenza di specificazioni al riguardo, induce a ritenere che la misurazione della performance debba avvenire con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Ciò con l’inevitabile risvolto di un azzeramento della <strong>storia professionale</strong> delle imprese che, in tal modo, ai fini del calcolo del rating verrebbero a trovarsi in una situazione di neutralità all’avvio del sistema. Di qui l’ipotesi di attribuire rilievo positivo all’assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro, ad esempio assenza di contenzioso meramente</p>
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		<title>Gelati: spesa di 1,8 miliardi € intercettata da 9.345 laboratori di gelateria, 2 su 3 artigiani</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/gelati-spesa-di-18-miliardi-e-intercettata-da-9-345-laboratori-di-gelateria-2-su-3-artigiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[gelato artigianale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 14 Luglio 2026·ALIMENTAZIONE Gelati: spesa di 1,8 miliardi € intercettata da 9.345 laboratori di gelateria, 2 su 3 artigiani [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">15 Febbraio 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-28330" src="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 2 febbraio a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui formula alcune proposte di modifica al nuovo Codice degli appalti. In particolare, le proposte dell’<strong>ANAC</strong>, che recepiscono integralmente le istanze promosse<span id="more-50221"></span> anche da <strong>ANAEPA-Confartigianato Edilizia</strong> in sede di audizione, riguardano il rating di impresa istituito dall’art. 83 comma 10 del Codice (D.lgs. 50/2016), gli organismi di attestazione all’art. 84 comma 4 e il rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte all’art. 95 comma 13.</p>
<p>Nel condividere i principi e le finalità sottese all’introduzione del rating di impresa, quale elemento idoneo a innescare un opportuno processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici, in un’ottica di <strong>efficientamento</strong> del sistema e di promozione della <strong>qualità </strong>degli <strong>operatori economici</strong>, l’Autorità evidenzia la necessità di diversi interventi di chiarimento, da una parte, e di correzione, dall’altra, al fine di consentire l’effettiva implementazione dell’istituto in perfetta coerenza con la sua precipua natura e la sua ratio.</p>
<p>Il <strong>rating di impresa</strong>, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su misure di <strong>premialità</strong>, ma anche di <strong>penalità</strong>, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole <strong>aggravio burocratico</strong> per le imprese e per le stazioni appaltanti. Senza contare che il sistema si applicherebbe solo ad un numero limitato di casi, rischiando di escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di <strong>qualificazione</strong> dei <strong>lavori</strong> mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).</p>
<p>Coerentemente con la tecnica della premialità, invece, l’accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su <strong>base volontaria</strong> e potrebbe essere utilizzato in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come <strong>criterio premiante</strong>, in luogo del<strong> rating di legalità</strong>. Quest’ultimo, infatti, non solo non è pertinente con il mercato degli appalti pubblici, ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione in tema di appalti.</p>
<p>Sia nel caso si utilizzi il rating di impresa ai fini della qualificazione sia nel caso che lo stesso venga considerato come elemento premiante per la valutazione dell’offerta, continua l’ANAC, “andrebbero espunti tutti quegli elementi spuri, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione, che, peraltro, presta il fianco a trattamenti discriminatori per determinate imprese, avuto riguardo ai diversi modelli adottati e alle differenti strutture possedute), e quello al rating di legalità (ciò che implica l’ingresso nel rating di impresa di elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità che coincidono sostanzialmente con quelli di cui all’art. 80). Per converso, andrebbe, invece, individuato un sistema che consenta di prendere in considerazione l’<strong>esperienza passata </strong>degli operatori economici già presenti sul mercato”.</p>
<p>La normativa vigente, infatti, in assenza di specificazioni al riguardo, induce a ritenere che la misurazione della performance debba avvenire con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Ciò con l’inevitabile risvolto di un azzeramento della <strong>storia professionale</strong> delle imprese che, in tal modo, ai fini del calcolo del rating verrebbero a trovarsi in una situazione di neutralità all’avvio del sistema. Di qui l’ipotesi di attribuire rilievo positivo all’assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro, ad esempio assenza di contenzioso meramente</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Accordo sulla rappresentanza e crisi di Hormuz: Granelli a Focus Economia (Radio24)</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/accordo-sulla-rappresentanza-e-crisi-di-hormuz-granelli-a-focus-economia-radio24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 17:42:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[radio24]]></category>
		<category><![CDATA[sebastiano barisoni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 13 Luglio 2026·MEDIA Accordo sulla rappresentanza e crisi di Hormuz: Granelli a Focus Economia (Radio24) Confartigianato ha sottoscritto l&#8217;accordo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/02/edilizia-rating-di-impresa-e-anac-chieste-modifiche-al-nuovo-codice-appalti/">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">15 Febbraio 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">EDILIZIA &#8211; Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-28330" src="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2013/11/cranes-4811867_1280-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha inviato lo scorso 2 febbraio a Governo e Parlamento un atto di segnalazione con cui formula alcune proposte di modifica al nuovo Codice degli appalti. In particolare, le proposte dell’<strong>ANAC</strong>, che recepiscono integralmente le istanze promosse<span id="more-50221"></span> anche da <strong>ANAEPA-Confartigianato Edilizia</strong> in sede di audizione, riguardano il rating di impresa istituito dall’art. 83 comma 10 del Codice (D.lgs. 50/2016), gli organismi di attestazione all’art. 84 comma 4 e il rating di legalità come criterio premiale per la valutazione delle offerte all’art. 95 comma 13.</p>
<p>Nel condividere i principi e le finalità sottese all’introduzione del rating di impresa, quale elemento idoneo a innescare un opportuno processo di trasformazione del mercato dei contratti pubblici, in un’ottica di <strong>efficientamento</strong> del sistema e di promozione della <strong>qualità </strong>degli <strong>operatori economici</strong>, l’Autorità evidenzia la necessità di diversi interventi di chiarimento, da una parte, e di correzione, dall’altra, al fine di consentire l’effettiva implementazione dell’istituto in perfetta coerenza con la sua precipua natura e la sua ratio.</p>
<p>Il <strong>rating di impresa</strong>, così come descritto dalla vigente normativa, vale a dire costruito su misure di <strong>premialità</strong>, ma anche di <strong>penalità</strong>, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, rischia di risolversi in un notevole <strong>aggravio burocratico</strong> per le imprese e per le stazioni appaltanti. Senza contare che il sistema si applicherebbe solo ad un numero limitato di casi, rischiando di escludere una cospicua quota di mercato, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di <strong>qualificazione</strong> dei <strong>lavori</strong> mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).</p>
<p>Coerentemente con la tecnica della premialità, invece, l’accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su <strong>base volontaria</strong> e potrebbe essere utilizzato in sede di offerta economicamente più vantaggiosa come <strong>criterio premiante</strong>, in luogo del<strong> rating di legalità</strong>. Quest’ultimo, infatti, non solo non è pertinente con il mercato degli appalti pubblici, ma rischia di creare problemi di compatibilità con il diritto dell’Unione in tema di appalti.</p>
<p>Sia nel caso si utilizzi il rating di impresa ai fini della qualificazione sia nel caso che lo stesso venga considerato come elemento premiante per la valutazione dell’offerta, continua l’ANAC, “andrebbero espunti tutti quegli elementi spuri, quali il riferimento alla capacità strutturale delle imprese (già oggetto di valutazione in sede di qualificazione, che, peraltro, presta il fianco a trattamenti discriminatori per determinate imprese, avuto riguardo ai diversi modelli adottati e alle differenti strutture possedute), e quello al rating di legalità (ciò che implica l’ingresso nel rating di impresa di elementi soggettivi attinenti alla valutazione della moralità che coincidono sostanzialmente con quelli di cui all’art. 80). Per converso, andrebbe, invece, individuato un sistema che consenta di prendere in considerazione l’<strong>esperienza passata </strong>degli operatori economici già presenti sul mercato”.</p>
<p>La normativa vigente, infatti, in assenza di specificazioni al riguardo, induce a ritenere che la misurazione della performance debba avvenire con riferimento ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del Codice. Ciò con l’inevitabile risvolto di un azzeramento della <strong>storia professionale</strong> delle imprese che, in tal modo, ai fini del calcolo del rating verrebbero a trovarsi in una situazione di neutralità all’avvio del sistema. Di qui l’ipotesi di attribuire rilievo positivo all’assenza di elementi con valore penalizzante per il futuro, ad esempio assenza di contenzioso meramente</p>
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		<title>EDILIZIA - Rating di impresa e ANAC: chieste modifiche al nuovo codice appalti - Confartigianato Imprese </title>
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