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	<title>PRODOTTI DA COSTRUZIONE - Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#039;uso dei cavi - Confartigianato Imprese</title>
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	<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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	<title>PRODOTTI DA COSTRUZIONE - Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#039;uso dei cavi - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Mancano 316mila tecnici in IA, il 51% del totale richiesto dalle imprese. L&#8217;allarme sulla stampa</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/mancano-316mila-tecnici-in-ia-il-51-del-totale-richiesto-dalle-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 18 Agosto 2026·LAVORO Mancano 316mila tecnici in IA, il 51% del totale richiesto dalle imprese. L&#8217;allarme sulla stampa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-54892 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-impianti-2 category-metalmeccanica-di-produzione tag-prodotti-da-costruzione" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Agosto 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-41163 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta-300x129.png 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Centinaia di imprese collegate e numerose Associazioni del Sistema Confartigianato hanno ascoltato in diretta le relazioni degli ospiti dell’edizione di <strong>&#8216;Impresa Diretta&#8217; su &#8220;Commercializzazione dei prodotti da costruzione: il Decreto Legislativo n. 106/2017&#8221;</strong>.<span id="more-54892"></span></p>
<p>I lavori sono stati aperti dal Vice Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, <strong>Fiorello Fioretti</strong> e dal Presidente di Confartigianato Elettricisti <strong>Adriano Stocco</strong>.</p>
<p>Le relazioni sono state svolte dall’<strong>Ing. Emanuele Renzi</strong>, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’<strong>Arch. Sergio Schiaroli</strong>, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica &#8211; Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’<strong>Ing. Cristina Timò</strong>, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.</p>
<p><strong>Il seminario, il primo che si svolge sul tema con questi relatori, mette finalmente fine alla confusione alimentata nelle ultime settimane sui cavi.</strong></p>
<p>Complice la conclusione del periodo di coesistenza della norma armonizzata relativa ai cavi, la EN 50575 (1 luglio 2017) e l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 prevista per il prossimo 9 agosto, si sono alimentati allarmismi non giustificati in merito, soprattutto, alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti le caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).</p>
<p>È necessario però fare delle precisazioni e delle premesse che con grande chiarezza sono state illustrate dall’ing. Renzi.</p>
<p>Il D. Lgs 106/2017 è stato emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento n. 305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione già vigore dal 1 luglio 2013. I regolamenti sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi nell&#8217;intera Unione europea e nel caso specifico il decreto attua le parti di regolamentazione demandate agli stati membri e non inserisce alcun obbligo o comportamento aggiuntivo rispetto a quanto non fosse già stato introdotto dal regolamento stesso.</p>
<p>Il decreto legislativo semplicemente predispone alcune strutture di governance per un migliore e stabile coordinamento tra amministrazioni semplificando e riordinando il quadro legislativo nazionale e introduce un sistema di “Controllo, vigilanza e sanzioni” che risponde, appunto, alla richiesta del legislatore europeo e alla pressante necessità di conferire credibilità al sistema della marcatura CE e al sistema di qualificazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento trova attuazione con le tantissime norme armonizzate e i cavi sono uno dei tanti prodotti da costruzioni.</p>
<p>Nello specifico la norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.</p>
<p>Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ciò vuol dire che, indipendentemente da tutto il resto, compreso il D. Lgs. 106/2017, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.</p>
<p>Prima immissione sul mercato vuol dire, così come definito dal regolamento, primo passaggio di proprietà dal fabbricante ad un altro soggetto anche a titolo non oneroso.</p>
<p><strong>L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017.</strong></p>
<p><strong>Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.</strong></p>
<p><strong>Cade così la principale criticità che pareva ingessare il sistema.</strong></p>
<p>L’arch. Schiaroli chiarisce poi che la norma 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. La norma quindi deve essere applicata in questi termini, facendo riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi. L’art. 20 del decreto legislativo che dettaglia le sanzioni, anche penali e che tanto ha messo in apprensione, fa riferimento espressamente alla violazione di un punto specifico qualora il prodotto non sia conforme.<br /> Chiarisce anche che <strong>tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. Ovviamente é fatto salvo l&#8217;impianto esistente.</strong></p>
<p>Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:</p>
<ul>
<li><strong>MACCHINE E BORDO MACCHINE</strong>: NO perché non sono opere di ingegneria civile</li>
<li><strong>UTILIZZATORI</strong>: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera</li>
<li><strong>IMPIANTI DI CANTIERE EDILE</strong>: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera</li>
<li><strong>FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI</strong>: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant&#8217;altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.</li>
</ul>
<p>Per altri esempi poi come le <strong>CABINE DI TRASFORMAZIONE</strong>, la risposta sarebbe di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento ma ci possono essere situazioni molto specifiche che si devono valutare di volta in volta.</p>
<p>Gli <strong>EDIFICI ESISTENTI</strong>, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento.</p>
<p>In merito alle dichiarazioni di conformità e ad eventuali contenziosi che potrebbero insorgere con collaudatori o committenza, ai fini della prevenzione incendi, l’unico riferimento è la regola tecnica presente nel codice di prevenzione incendi (art. 15, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139).</p>
<p>La norma tecnica, pur avendo un valore altissimo, rappresenta una indicazione a carattere non vincolante.</p>
<p>In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, abbiamo chiesto al CEI la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.</p>
<p>L’ing. Timò, quindi, precisa l’ambito di competenza del CEI e la volontà di voler dare indicazioni di buon senso e realistiche per aiutare l’utenza nazionale ad applicare la regola dell’arte. Nello specifico, applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8 tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento CPR. La variante 4, entrata in vigore il 1 giugno 2017, attiene alla progettazione e realizzazione degli impianti con prodotti CPR, ed è stata applicabile anche prima del 1 luglio 2017.</p>
<p>Il CEI, chiarisce, lavora a fronte di un consenso raggiunto nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato; pertanto l’eventuale richiesta di rivedere la nota alla variante 4, inserita in base al consenso raggiunto all’interno del Comitato Tecnico CEI 64, potrà essere condivisa con il comitato relativo e laddove appunto si trovi l’intesa, il CEI opererà di conseguenza nel rispetto del regolamento per gli Organi Tecnici. Il sistema Confartigianato non può quindi che esprimere soddisfazione poiché dal nostro punto di vista con il D. Lgs. 106/2017, che rappresenta solo il compimento del regolamento europeo, è stato fatto un buon lavoro. Forse le sanzioni potrebbero sembrare un po&#8217; alte ma il sistema delle responsabilità in edilizia è cosa seria e la scelta dei materiali fondamentale.</p>
<p>Nel considerando 1 del regolamento si trovano, infatti, le ragioni condivisibili di tali scelte <em>“Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l&#8217;ambiente.”</em></p>
<p>Quindi &#8220;molto rumore per nulla&#8221;? A ciascuno la propria conclusione.</p>
<p>L&#8217;occasione però è stata propizia per chiarire competenze, ruoli e funzioni. E la disponibilità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco e personale dei relatori è il segno che il dialogo collaborativo tra Istituzioni e operatori non solo è possibile ma porta a buoni risultati.</p>
<p>Clicca <strong><a href="http://www.aenetcast.com/Confart/Confartigianato170727.html">QUI </a></strong>per rivedere &#8216;Impresa Diretta&#8217;</p>
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		<title>Conti pubblici verso la manovra 2027</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/conti-pubblici-verso-la-manovra-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[legge bilancio 2027]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132565</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studi 11 Agosto 2026·LEGGE DI BILANCIO Conti pubblici verso la manovra 2027   Le incertezze sull’evoluzione della crisi del Golfo, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-54892 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-impianti-2 category-metalmeccanica-di-produzione tag-prodotti-da-costruzione" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Agosto 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-41163 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta-300x129.png 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Centinaia di imprese collegate e numerose Associazioni del Sistema Confartigianato hanno ascoltato in diretta le relazioni degli ospiti dell’edizione di <strong>&#8216;Impresa Diretta&#8217; su &#8220;Commercializzazione dei prodotti da costruzione: il Decreto Legislativo n. 106/2017&#8221;</strong>.<span id="more-54892"></span></p>
<p>I lavori sono stati aperti dal Vice Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, <strong>Fiorello Fioretti</strong> e dal Presidente di Confartigianato Elettricisti <strong>Adriano Stocco</strong>.</p>
<p>Le relazioni sono state svolte dall’<strong>Ing. Emanuele Renzi</strong>, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’<strong>Arch. Sergio Schiaroli</strong>, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica &#8211; Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’<strong>Ing. Cristina Timò</strong>, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.</p>
<p><strong>Il seminario, il primo che si svolge sul tema con questi relatori, mette finalmente fine alla confusione alimentata nelle ultime settimane sui cavi.</strong></p>
<p>Complice la conclusione del periodo di coesistenza della norma armonizzata relativa ai cavi, la EN 50575 (1 luglio 2017) e l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 prevista per il prossimo 9 agosto, si sono alimentati allarmismi non giustificati in merito, soprattutto, alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti le caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).</p>
<p>È necessario però fare delle precisazioni e delle premesse che con grande chiarezza sono state illustrate dall’ing. Renzi.</p>
<p>Il D. Lgs 106/2017 è stato emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento n. 305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione già vigore dal 1 luglio 2013. I regolamenti sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi nell&#8217;intera Unione europea e nel caso specifico il decreto attua le parti di regolamentazione demandate agli stati membri e non inserisce alcun obbligo o comportamento aggiuntivo rispetto a quanto non fosse già stato introdotto dal regolamento stesso.</p>
<p>Il decreto legislativo semplicemente predispone alcune strutture di governance per un migliore e stabile coordinamento tra amministrazioni semplificando e riordinando il quadro legislativo nazionale e introduce un sistema di “Controllo, vigilanza e sanzioni” che risponde, appunto, alla richiesta del legislatore europeo e alla pressante necessità di conferire credibilità al sistema della marcatura CE e al sistema di qualificazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento trova attuazione con le tantissime norme armonizzate e i cavi sono uno dei tanti prodotti da costruzioni.</p>
<p>Nello specifico la norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.</p>
<p>Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ciò vuol dire che, indipendentemente da tutto il resto, compreso il D. Lgs. 106/2017, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.</p>
<p>Prima immissione sul mercato vuol dire, così come definito dal regolamento, primo passaggio di proprietà dal fabbricante ad un altro soggetto anche a titolo non oneroso.</p>
<p><strong>L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017.</strong></p>
<p><strong>Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.</strong></p>
<p><strong>Cade così la principale criticità che pareva ingessare il sistema.</strong></p>
<p>L’arch. Schiaroli chiarisce poi che la norma 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. La norma quindi deve essere applicata in questi termini, facendo riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi. L’art. 20 del decreto legislativo che dettaglia le sanzioni, anche penali e che tanto ha messo in apprensione, fa riferimento espressamente alla violazione di un punto specifico qualora il prodotto non sia conforme.<br /> Chiarisce anche che <strong>tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. Ovviamente é fatto salvo l&#8217;impianto esistente.</strong></p>
<p>Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:</p>
<ul>
<li><strong>MACCHINE E BORDO MACCHINE</strong>: NO perché non sono opere di ingegneria civile</li>
<li><strong>UTILIZZATORI</strong>: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera</li>
<li><strong>IMPIANTI DI CANTIERE EDILE</strong>: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera</li>
<li><strong>FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI</strong>: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant&#8217;altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.</li>
</ul>
<p>Per altri esempi poi come le <strong>CABINE DI TRASFORMAZIONE</strong>, la risposta sarebbe di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento ma ci possono essere situazioni molto specifiche che si devono valutare di volta in volta.</p>
<p>Gli <strong>EDIFICI ESISTENTI</strong>, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento.</p>
<p>In merito alle dichiarazioni di conformità e ad eventuali contenziosi che potrebbero insorgere con collaudatori o committenza, ai fini della prevenzione incendi, l’unico riferimento è la regola tecnica presente nel codice di prevenzione incendi (art. 15, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139).</p>
<p>La norma tecnica, pur avendo un valore altissimo, rappresenta una indicazione a carattere non vincolante.</p>
<p>In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, abbiamo chiesto al CEI la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.</p>
<p>L’ing. Timò, quindi, precisa l’ambito di competenza del CEI e la volontà di voler dare indicazioni di buon senso e realistiche per aiutare l’utenza nazionale ad applicare la regola dell’arte. Nello specifico, applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8 tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento CPR. La variante 4, entrata in vigore il 1 giugno 2017, attiene alla progettazione e realizzazione degli impianti con prodotti CPR, ed è stata applicabile anche prima del 1 luglio 2017.</p>
<p>Il CEI, chiarisce, lavora a fronte di un consenso raggiunto nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato; pertanto l’eventuale richiesta di rivedere la nota alla variante 4, inserita in base al consenso raggiunto all’interno del Comitato Tecnico CEI 64, potrà essere condivisa con il comitato relativo e laddove appunto si trovi l’intesa, il CEI opererà di conseguenza nel rispetto del regolamento per gli Organi Tecnici. Il sistema Confartigianato non può quindi che esprimere soddisfazione poiché dal nostro punto di vista con il D. Lgs. 106/2017, che rappresenta solo il compimento del regolamento europeo, è stato fatto un buon lavoro. Forse le sanzioni potrebbero sembrare un po&#8217; alte ma il sistema delle responsabilità in edilizia è cosa seria e la scelta dei materiali fondamentale.</p>
<p>Nel considerando 1 del regolamento si trovano, infatti, le ragioni condivisibili di tali scelte <em>“Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l&#8217;ambiente.”</em></p>
<p>Quindi &#8220;molto rumore per nulla&#8221;? A ciascuno la propria conclusione.</p>
<p>L&#8217;occasione però è stata propizia per chiarire competenze, ruoli e funzioni. E la disponibilità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco e personale dei relatori è il segno che il dialogo collaborativo tra Istituzioni e operatori non solo è possibile ma porta a buoni risultati.</p>
<p>Clicca <strong><a href="http://www.aenetcast.com/Confart/Confartigianato170727.html">QUI </a></strong>per rivedere &#8216;Impresa Diretta&#8217;</p>
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					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
		<item>
		<title>Rialzo tassi BCE: il punto sul costo del credito e i prestiti alle piccole imprese</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/rialzo-tassi-bce-il-punto-sul-costo-del-credito-e-i-prestiti-alle-piccole-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[credito a pmi]]></category>
		<category><![CDATA[credito più costoso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132573</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studi 10 Agosto 2026·CREDITO Rialzo tassi BCE: il punto sul costo del credito e i prestiti alle piccole imprese Il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-54892 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-impianti-2 category-metalmeccanica-di-produzione tag-prodotti-da-costruzione" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Agosto 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-41163 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta-300x129.png 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Centinaia di imprese collegate e numerose Associazioni del Sistema Confartigianato hanno ascoltato in diretta le relazioni degli ospiti dell’edizione di <strong>&#8216;Impresa Diretta&#8217; su &#8220;Commercializzazione dei prodotti da costruzione: il Decreto Legislativo n. 106/2017&#8221;</strong>.<span id="more-54892"></span></p>
<p>I lavori sono stati aperti dal Vice Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, <strong>Fiorello Fioretti</strong> e dal Presidente di Confartigianato Elettricisti <strong>Adriano Stocco</strong>.</p>
<p>Le relazioni sono state svolte dall’<strong>Ing. Emanuele Renzi</strong>, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’<strong>Arch. Sergio Schiaroli</strong>, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica &#8211; Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’<strong>Ing. Cristina Timò</strong>, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.</p>
<p><strong>Il seminario, il primo che si svolge sul tema con questi relatori, mette finalmente fine alla confusione alimentata nelle ultime settimane sui cavi.</strong></p>
<p>Complice la conclusione del periodo di coesistenza della norma armonizzata relativa ai cavi, la EN 50575 (1 luglio 2017) e l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 prevista per il prossimo 9 agosto, si sono alimentati allarmismi non giustificati in merito, soprattutto, alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti le caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).</p>
<p>È necessario però fare delle precisazioni e delle premesse che con grande chiarezza sono state illustrate dall’ing. Renzi.</p>
<p>Il D. Lgs 106/2017 è stato emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento n. 305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione già vigore dal 1 luglio 2013. I regolamenti sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi nell&#8217;intera Unione europea e nel caso specifico il decreto attua le parti di regolamentazione demandate agli stati membri e non inserisce alcun obbligo o comportamento aggiuntivo rispetto a quanto non fosse già stato introdotto dal regolamento stesso.</p>
<p>Il decreto legislativo semplicemente predispone alcune strutture di governance per un migliore e stabile coordinamento tra amministrazioni semplificando e riordinando il quadro legislativo nazionale e introduce un sistema di “Controllo, vigilanza e sanzioni” che risponde, appunto, alla richiesta del legislatore europeo e alla pressante necessità di conferire credibilità al sistema della marcatura CE e al sistema di qualificazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento trova attuazione con le tantissime norme armonizzate e i cavi sono uno dei tanti prodotti da costruzioni.</p>
<p>Nello specifico la norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.</p>
<p>Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ciò vuol dire che, indipendentemente da tutto il resto, compreso il D. Lgs. 106/2017, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.</p>
<p>Prima immissione sul mercato vuol dire, così come definito dal regolamento, primo passaggio di proprietà dal fabbricante ad un altro soggetto anche a titolo non oneroso.</p>
<p><strong>L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017.</strong></p>
<p><strong>Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.</strong></p>
<p><strong>Cade così la principale criticità che pareva ingessare il sistema.</strong></p>
<p>L’arch. Schiaroli chiarisce poi che la norma 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. La norma quindi deve essere applicata in questi termini, facendo riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi. L’art. 20 del decreto legislativo che dettaglia le sanzioni, anche penali e che tanto ha messo in apprensione, fa riferimento espressamente alla violazione di un punto specifico qualora il prodotto non sia conforme.<br /> Chiarisce anche che <strong>tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. Ovviamente é fatto salvo l&#8217;impianto esistente.</strong></p>
<p>Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:</p>
<ul>
<li><strong>MACCHINE E BORDO MACCHINE</strong>: NO perché non sono opere di ingegneria civile</li>
<li><strong>UTILIZZATORI</strong>: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera</li>
<li><strong>IMPIANTI DI CANTIERE EDILE</strong>: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera</li>
<li><strong>FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI</strong>: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant&#8217;altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.</li>
</ul>
<p>Per altri esempi poi come le <strong>CABINE DI TRASFORMAZIONE</strong>, la risposta sarebbe di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento ma ci possono essere situazioni molto specifiche che si devono valutare di volta in volta.</p>
<p>Gli <strong>EDIFICI ESISTENTI</strong>, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento.</p>
<p>In merito alle dichiarazioni di conformità e ad eventuali contenziosi che potrebbero insorgere con collaudatori o committenza, ai fini della prevenzione incendi, l’unico riferimento è la regola tecnica presente nel codice di prevenzione incendi (art. 15, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139).</p>
<p>La norma tecnica, pur avendo un valore altissimo, rappresenta una indicazione a carattere non vincolante.</p>
<p>In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, abbiamo chiesto al CEI la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.</p>
<p>L’ing. Timò, quindi, precisa l’ambito di competenza del CEI e la volontà di voler dare indicazioni di buon senso e realistiche per aiutare l’utenza nazionale ad applicare la regola dell’arte. Nello specifico, applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8 tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento CPR. La variante 4, entrata in vigore il 1 giugno 2017, attiene alla progettazione e realizzazione degli impianti con prodotti CPR, ed è stata applicabile anche prima del 1 luglio 2017.</p>
<p>Il CEI, chiarisce, lavora a fronte di un consenso raggiunto nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato; pertanto l’eventuale richiesta di rivedere la nota alla variante 4, inserita in base al consenso raggiunto all’interno del Comitato Tecnico CEI 64, potrà essere condivisa con il comitato relativo e laddove appunto si trovi l’intesa, il CEI opererà di conseguenza nel rispetto del regolamento per gli Organi Tecnici. Il sistema Confartigianato non può quindi che esprimere soddisfazione poiché dal nostro punto di vista con il D. Lgs. 106/2017, che rappresenta solo il compimento del regolamento europeo, è stato fatto un buon lavoro. Forse le sanzioni potrebbero sembrare un po&#8217; alte ma il sistema delle responsabilità in edilizia è cosa seria e la scelta dei materiali fondamentale.</p>
<p>Nel considerando 1 del regolamento si trovano, infatti, le ragioni condivisibili di tali scelte <em>“Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l&#8217;ambiente.”</em></p>
<p>Quindi &#8220;molto rumore per nulla&#8221;? A ciascuno la propria conclusione.</p>
<p>L&#8217;occasione però è stata propizia per chiarire competenze, ruoli e funzioni. E la disponibilità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco e personale dei relatori è il segno che il dialogo collaborativo tra Istituzioni e operatori non solo è possibile ma porta a buoni risultati.</p>
<p>Clicca <strong><a href="http://www.aenetcast.com/Confart/Confartigianato170727.html">QUI </a></strong>per rivedere &#8216;Impresa Diretta&#8217;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Per le Pmi credito più scarso e costoso. In sette anni finanziamenti giù del 25,9%</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/per-le-pmi-credito-piu-scarso-e-costoso-in-sette-anni-finanziamenti-giu-del-259/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[nuova Artigiancassa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132556</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 10 Agosto 2026·CREDITO Per le Pmi credito più scarso e costoso. In sette anni finanziamenti giù del 25,9% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-54892 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-impianti-2 category-metalmeccanica-di-produzione tag-prodotti-da-costruzione" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Agosto 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</h1>
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</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-41163 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta-300x129.png 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Centinaia di imprese collegate e numerose Associazioni del Sistema Confartigianato hanno ascoltato in diretta le relazioni degli ospiti dell’edizione di <strong>&#8216;Impresa Diretta&#8217; su &#8220;Commercializzazione dei prodotti da costruzione: il Decreto Legislativo n. 106/2017&#8221;</strong>.<span id="more-54892"></span></p>
<p>I lavori sono stati aperti dal Vice Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, <strong>Fiorello Fioretti</strong> e dal Presidente di Confartigianato Elettricisti <strong>Adriano Stocco</strong>.</p>
<p>Le relazioni sono state svolte dall’<strong>Ing. Emanuele Renzi</strong>, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’<strong>Arch. Sergio Schiaroli</strong>, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica &#8211; Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’<strong>Ing. Cristina Timò</strong>, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.</p>
<p><strong>Il seminario, il primo che si svolge sul tema con questi relatori, mette finalmente fine alla confusione alimentata nelle ultime settimane sui cavi.</strong></p>
<p>Complice la conclusione del periodo di coesistenza della norma armonizzata relativa ai cavi, la EN 50575 (1 luglio 2017) e l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 prevista per il prossimo 9 agosto, si sono alimentati allarmismi non giustificati in merito, soprattutto, alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti le caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).</p>
<p>È necessario però fare delle precisazioni e delle premesse che con grande chiarezza sono state illustrate dall’ing. Renzi.</p>
<p>Il D. Lgs 106/2017 è stato emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento n. 305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione già vigore dal 1 luglio 2013. I regolamenti sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi nell&#8217;intera Unione europea e nel caso specifico il decreto attua le parti di regolamentazione demandate agli stati membri e non inserisce alcun obbligo o comportamento aggiuntivo rispetto a quanto non fosse già stato introdotto dal regolamento stesso.</p>
<p>Il decreto legislativo semplicemente predispone alcune strutture di governance per un migliore e stabile coordinamento tra amministrazioni semplificando e riordinando il quadro legislativo nazionale e introduce un sistema di “Controllo, vigilanza e sanzioni” che risponde, appunto, alla richiesta del legislatore europeo e alla pressante necessità di conferire credibilità al sistema della marcatura CE e al sistema di qualificazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento trova attuazione con le tantissime norme armonizzate e i cavi sono uno dei tanti prodotti da costruzioni.</p>
<p>Nello specifico la norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.</p>
<p>Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ciò vuol dire che, indipendentemente da tutto il resto, compreso il D. Lgs. 106/2017, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.</p>
<p>Prima immissione sul mercato vuol dire, così come definito dal regolamento, primo passaggio di proprietà dal fabbricante ad un altro soggetto anche a titolo non oneroso.</p>
<p><strong>L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017.</strong></p>
<p><strong>Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.</strong></p>
<p><strong>Cade così la principale criticità che pareva ingessare il sistema.</strong></p>
<p>L’arch. Schiaroli chiarisce poi che la norma 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. La norma quindi deve essere applicata in questi termini, facendo riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi. L’art. 20 del decreto legislativo che dettaglia le sanzioni, anche penali e che tanto ha messo in apprensione, fa riferimento espressamente alla violazione di un punto specifico qualora il prodotto non sia conforme.<br /> Chiarisce anche che <strong>tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. Ovviamente é fatto salvo l&#8217;impianto esistente.</strong></p>
<p>Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:</p>
<ul>
<li><strong>MACCHINE E BORDO MACCHINE</strong>: NO perché non sono opere di ingegneria civile</li>
<li><strong>UTILIZZATORI</strong>: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera</li>
<li><strong>IMPIANTI DI CANTIERE EDILE</strong>: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera</li>
<li><strong>FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI</strong>: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant&#8217;altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.</li>
</ul>
<p>Per altri esempi poi come le <strong>CABINE DI TRASFORMAZIONE</strong>, la risposta sarebbe di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento ma ci possono essere situazioni molto specifiche che si devono valutare di volta in volta.</p>
<p>Gli <strong>EDIFICI ESISTENTI</strong>, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento.</p>
<p>In merito alle dichiarazioni di conformità e ad eventuali contenziosi che potrebbero insorgere con collaudatori o committenza, ai fini della prevenzione incendi, l’unico riferimento è la regola tecnica presente nel codice di prevenzione incendi (art. 15, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139).</p>
<p>La norma tecnica, pur avendo un valore altissimo, rappresenta una indicazione a carattere non vincolante.</p>
<p>In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, abbiamo chiesto al CEI la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.</p>
<p>L’ing. Timò, quindi, precisa l’ambito di competenza del CEI e la volontà di voler dare indicazioni di buon senso e realistiche per aiutare l’utenza nazionale ad applicare la regola dell’arte. Nello specifico, applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8 tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento CPR. La variante 4, entrata in vigore il 1 giugno 2017, attiene alla progettazione e realizzazione degli impianti con prodotti CPR, ed è stata applicabile anche prima del 1 luglio 2017.</p>
<p>Il CEI, chiarisce, lavora a fronte di un consenso raggiunto nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato; pertanto l’eventuale richiesta di rivedere la nota alla variante 4, inserita in base al consenso raggiunto all’interno del Comitato Tecnico CEI 64, potrà essere condivisa con il comitato relativo e laddove appunto si trovi l’intesa, il CEI opererà di conseguenza nel rispetto del regolamento per gli Organi Tecnici. Il sistema Confartigianato non può quindi che esprimere soddisfazione poiché dal nostro punto di vista con il D. Lgs. 106/2017, che rappresenta solo il compimento del regolamento europeo, è stato fatto un buon lavoro. Forse le sanzioni potrebbero sembrare un po&#8217; alte ma il sistema delle responsabilità in edilizia è cosa seria e la scelta dei materiali fondamentale.</p>
<p>Nel considerando 1 del regolamento si trovano, infatti, le ragioni condivisibili di tali scelte <em>“Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l&#8217;ambiente.”</em></p>
<p>Quindi &#8220;molto rumore per nulla&#8221;? A ciascuno la propria conclusione.</p>
<p>L&#8217;occasione però è stata propizia per chiarire competenze, ruoli e funzioni. E la disponibilità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco e personale dei relatori è il segno che il dialogo collaborativo tra Istituzioni e operatori non solo è possibile ma porta a buoni risultati.</p>
<p>Clicca <strong><a href="http://www.aenetcast.com/Confart/Confartigianato170727.html">QUI </a></strong>per rivedere &#8216;Impresa Diretta&#8217;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Granelli a UnoMattina (Rai1): &#8216;L&#8217;Artiturismo che rilancia territori, imprese e Made in Italy&#8217;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/granelli-a-unomattina-rai1-lartiturismo-che-rilancia-territori-imprese-e-made-in-italy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_A]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[artiturismo]]></category>
		<category><![CDATA[marco granelli]]></category>
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		<category><![CDATA[unomattina]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 7 Agosto 2026·MEDIA Granelli a UnoMattina (Rai1): &#8216;L&#8217;Artiturismo che rilancia territori, imprese e Made in Italy&#8217; Un turismo diffuso, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-54892 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-impianti-2 category-metalmeccanica-di-produzione tag-prodotti-da-costruzione" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Agosto 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-41163 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta-300x129.png 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Centinaia di imprese collegate e numerose Associazioni del Sistema Confartigianato hanno ascoltato in diretta le relazioni degli ospiti dell’edizione di <strong>&#8216;Impresa Diretta&#8217; su &#8220;Commercializzazione dei prodotti da costruzione: il Decreto Legislativo n. 106/2017&#8221;</strong>.<span id="more-54892"></span></p>
<p>I lavori sono stati aperti dal Vice Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, <strong>Fiorello Fioretti</strong> e dal Presidente di Confartigianato Elettricisti <strong>Adriano Stocco</strong>.</p>
<p>Le relazioni sono state svolte dall’<strong>Ing. Emanuele Renzi</strong>, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’<strong>Arch. Sergio Schiaroli</strong>, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica &#8211; Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’<strong>Ing. Cristina Timò</strong>, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.</p>
<p><strong>Il seminario, il primo che si svolge sul tema con questi relatori, mette finalmente fine alla confusione alimentata nelle ultime settimane sui cavi.</strong></p>
<p>Complice la conclusione del periodo di coesistenza della norma armonizzata relativa ai cavi, la EN 50575 (1 luglio 2017) e l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 prevista per il prossimo 9 agosto, si sono alimentati allarmismi non giustificati in merito, soprattutto, alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti le caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).</p>
<p>È necessario però fare delle precisazioni e delle premesse che con grande chiarezza sono state illustrate dall’ing. Renzi.</p>
<p>Il D. Lgs 106/2017 è stato emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento n. 305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione già vigore dal 1 luglio 2013. I regolamenti sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi nell&#8217;intera Unione europea e nel caso specifico il decreto attua le parti di regolamentazione demandate agli stati membri e non inserisce alcun obbligo o comportamento aggiuntivo rispetto a quanto non fosse già stato introdotto dal regolamento stesso.</p>
<p>Il decreto legislativo semplicemente predispone alcune strutture di governance per un migliore e stabile coordinamento tra amministrazioni semplificando e riordinando il quadro legislativo nazionale e introduce un sistema di “Controllo, vigilanza e sanzioni” che risponde, appunto, alla richiesta del legislatore europeo e alla pressante necessità di conferire credibilità al sistema della marcatura CE e al sistema di qualificazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento trova attuazione con le tantissime norme armonizzate e i cavi sono uno dei tanti prodotti da costruzioni.</p>
<p>Nello specifico la norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.</p>
<p>Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ciò vuol dire che, indipendentemente da tutto il resto, compreso il D. Lgs. 106/2017, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.</p>
<p>Prima immissione sul mercato vuol dire, così come definito dal regolamento, primo passaggio di proprietà dal fabbricante ad un altro soggetto anche a titolo non oneroso.</p>
<p><strong>L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017.</strong></p>
<p><strong>Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.</strong></p>
<p><strong>Cade così la principale criticità che pareva ingessare il sistema.</strong></p>
<p>L’arch. Schiaroli chiarisce poi che la norma 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. La norma quindi deve essere applicata in questi termini, facendo riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi. L’art. 20 del decreto legislativo che dettaglia le sanzioni, anche penali e che tanto ha messo in apprensione, fa riferimento espressamente alla violazione di un punto specifico qualora il prodotto non sia conforme.<br /> Chiarisce anche che <strong>tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. Ovviamente é fatto salvo l&#8217;impianto esistente.</strong></p>
<p>Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:</p>
<ul>
<li><strong>MACCHINE E BORDO MACCHINE</strong>: NO perché non sono opere di ingegneria civile</li>
<li><strong>UTILIZZATORI</strong>: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera</li>
<li><strong>IMPIANTI DI CANTIERE EDILE</strong>: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera</li>
<li><strong>FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI</strong>: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant&#8217;altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.</li>
</ul>
<p>Per altri esempi poi come le <strong>CABINE DI TRASFORMAZIONE</strong>, la risposta sarebbe di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento ma ci possono essere situazioni molto specifiche che si devono valutare di volta in volta.</p>
<p>Gli <strong>EDIFICI ESISTENTI</strong>, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento.</p>
<p>In merito alle dichiarazioni di conformità e ad eventuali contenziosi che potrebbero insorgere con collaudatori o committenza, ai fini della prevenzione incendi, l’unico riferimento è la regola tecnica presente nel codice di prevenzione incendi (art. 15, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139).</p>
<p>La norma tecnica, pur avendo un valore altissimo, rappresenta una indicazione a carattere non vincolante.</p>
<p>In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, abbiamo chiesto al CEI la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.</p>
<p>L’ing. Timò, quindi, precisa l’ambito di competenza del CEI e la volontà di voler dare indicazioni di buon senso e realistiche per aiutare l’utenza nazionale ad applicare la regola dell’arte. Nello specifico, applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8 tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento CPR. La variante 4, entrata in vigore il 1 giugno 2017, attiene alla progettazione e realizzazione degli impianti con prodotti CPR, ed è stata applicabile anche prima del 1 luglio 2017.</p>
<p>Il CEI, chiarisce, lavora a fronte di un consenso raggiunto nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato; pertanto l’eventuale richiesta di rivedere la nota alla variante 4, inserita in base al consenso raggiunto all’interno del Comitato Tecnico CEI 64, potrà essere condivisa con il comitato relativo e laddove appunto si trovi l’intesa, il CEI opererà di conseguenza nel rispetto del regolamento per gli Organi Tecnici. Il sistema Confartigianato non può quindi che esprimere soddisfazione poiché dal nostro punto di vista con il D. Lgs. 106/2017, che rappresenta solo il compimento del regolamento europeo, è stato fatto un buon lavoro. Forse le sanzioni potrebbero sembrare un po&#8217; alte ma il sistema delle responsabilità in edilizia è cosa seria e la scelta dei materiali fondamentale.</p>
<p>Nel considerando 1 del regolamento si trovano, infatti, le ragioni condivisibili di tali scelte <em>“Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l&#8217;ambiente.”</em></p>
<p>Quindi &#8220;molto rumore per nulla&#8221;? A ciascuno la propria conclusione.</p>
<p>L&#8217;occasione però è stata propizia per chiarire competenze, ruoli e funzioni. E la disponibilità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco e personale dei relatori è il segno che il dialogo collaborativo tra Istituzioni e operatori non solo è possibile ma porta a buoni risultati.</p>
<p>Clicca <strong><a href="http://www.aenetcast.com/Confart/Confartigianato170727.html">QUI </a></strong>per rivedere &#8216;Impresa Diretta&#8217;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Nel 2026 sono 205mila le imprese artigiane interessate da domanda turistica con 544mila addetti, il 16,7% dell’artigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/nel-2026-sono-205mila-le-imprese-artigiane-interessate-da-domanda-turistica-con-544mila-addetti-il-167-dellartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132480</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studi 4 Agosto 2026·TURISMO Nel 2026 sono 205mila le imprese artigiane interessate da domanda turistica con 544mila addetti, il 16,7% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-54892 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-impianti-2 category-metalmeccanica-di-produzione tag-prodotti-da-costruzione" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Agosto 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-41163 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta-300x129.png 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Centinaia di imprese collegate e numerose Associazioni del Sistema Confartigianato hanno ascoltato in diretta le relazioni degli ospiti dell’edizione di <strong>&#8216;Impresa Diretta&#8217; su &#8220;Commercializzazione dei prodotti da costruzione: il Decreto Legislativo n. 106/2017&#8221;</strong>.<span id="more-54892"></span></p>
<p>I lavori sono stati aperti dal Vice Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, <strong>Fiorello Fioretti</strong> e dal Presidente di Confartigianato Elettricisti <strong>Adriano Stocco</strong>.</p>
<p>Le relazioni sono state svolte dall’<strong>Ing. Emanuele Renzi</strong>, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’<strong>Arch. Sergio Schiaroli</strong>, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica &#8211; Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’<strong>Ing. Cristina Timò</strong>, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.</p>
<p><strong>Il seminario, il primo che si svolge sul tema con questi relatori, mette finalmente fine alla confusione alimentata nelle ultime settimane sui cavi.</strong></p>
<p>Complice la conclusione del periodo di coesistenza della norma armonizzata relativa ai cavi, la EN 50575 (1 luglio 2017) e l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 prevista per il prossimo 9 agosto, si sono alimentati allarmismi non giustificati in merito, soprattutto, alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti le caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).</p>
<p>È necessario però fare delle precisazioni e delle premesse che con grande chiarezza sono state illustrate dall’ing. Renzi.</p>
<p>Il D. Lgs 106/2017 è stato emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento n. 305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione già vigore dal 1 luglio 2013. I regolamenti sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi nell&#8217;intera Unione europea e nel caso specifico il decreto attua le parti di regolamentazione demandate agli stati membri e non inserisce alcun obbligo o comportamento aggiuntivo rispetto a quanto non fosse già stato introdotto dal regolamento stesso.</p>
<p>Il decreto legislativo semplicemente predispone alcune strutture di governance per un migliore e stabile coordinamento tra amministrazioni semplificando e riordinando il quadro legislativo nazionale e introduce un sistema di “Controllo, vigilanza e sanzioni” che risponde, appunto, alla richiesta del legislatore europeo e alla pressante necessità di conferire credibilità al sistema della marcatura CE e al sistema di qualificazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento trova attuazione con le tantissime norme armonizzate e i cavi sono uno dei tanti prodotti da costruzioni.</p>
<p>Nello specifico la norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.</p>
<p>Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ciò vuol dire che, indipendentemente da tutto il resto, compreso il D. Lgs. 106/2017, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.</p>
<p>Prima immissione sul mercato vuol dire, così come definito dal regolamento, primo passaggio di proprietà dal fabbricante ad un altro soggetto anche a titolo non oneroso.</p>
<p><strong>L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017.</strong></p>
<p><strong>Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.</strong></p>
<p><strong>Cade così la principale criticità che pareva ingessare il sistema.</strong></p>
<p>L’arch. Schiaroli chiarisce poi che la norma 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. La norma quindi deve essere applicata in questi termini, facendo riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi. L’art. 20 del decreto legislativo che dettaglia le sanzioni, anche penali e che tanto ha messo in apprensione, fa riferimento espressamente alla violazione di un punto specifico qualora il prodotto non sia conforme.<br /> Chiarisce anche che <strong>tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. Ovviamente é fatto salvo l&#8217;impianto esistente.</strong></p>
<p>Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:</p>
<ul>
<li><strong>MACCHINE E BORDO MACCHINE</strong>: NO perché non sono opere di ingegneria civile</li>
<li><strong>UTILIZZATORI</strong>: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera</li>
<li><strong>IMPIANTI DI CANTIERE EDILE</strong>: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera</li>
<li><strong>FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI</strong>: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant&#8217;altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.</li>
</ul>
<p>Per altri esempi poi come le <strong>CABINE DI TRASFORMAZIONE</strong>, la risposta sarebbe di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento ma ci possono essere situazioni molto specifiche che si devono valutare di volta in volta.</p>
<p>Gli <strong>EDIFICI ESISTENTI</strong>, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento.</p>
<p>In merito alle dichiarazioni di conformità e ad eventuali contenziosi che potrebbero insorgere con collaudatori o committenza, ai fini della prevenzione incendi, l’unico riferimento è la regola tecnica presente nel codice di prevenzione incendi (art. 15, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139).</p>
<p>La norma tecnica, pur avendo un valore altissimo, rappresenta una indicazione a carattere non vincolante.</p>
<p>In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, abbiamo chiesto al CEI la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.</p>
<p>L’ing. Timò, quindi, precisa l’ambito di competenza del CEI e la volontà di voler dare indicazioni di buon senso e realistiche per aiutare l’utenza nazionale ad applicare la regola dell’arte. Nello specifico, applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8 tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento CPR. La variante 4, entrata in vigore il 1 giugno 2017, attiene alla progettazione e realizzazione degli impianti con prodotti CPR, ed è stata applicabile anche prima del 1 luglio 2017.</p>
<p>Il CEI, chiarisce, lavora a fronte di un consenso raggiunto nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato; pertanto l’eventuale richiesta di rivedere la nota alla variante 4, inserita in base al consenso raggiunto all’interno del Comitato Tecnico CEI 64, potrà essere condivisa con il comitato relativo e laddove appunto si trovi l’intesa, il CEI opererà di conseguenza nel rispetto del regolamento per gli Organi Tecnici. Il sistema Confartigianato non può quindi che esprimere soddisfazione poiché dal nostro punto di vista con il D. Lgs. 106/2017, che rappresenta solo il compimento del regolamento europeo, è stato fatto un buon lavoro. Forse le sanzioni potrebbero sembrare un po&#8217; alte ma il sistema delle responsabilità in edilizia è cosa seria e la scelta dei materiali fondamentale.</p>
<p>Nel considerando 1 del regolamento si trovano, infatti, le ragioni condivisibili di tali scelte <em>“Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l&#8217;ambiente.”</em></p>
<p>Quindi &#8220;molto rumore per nulla&#8221;? A ciascuno la propria conclusione.</p>
<p>L&#8217;occasione però è stata propizia per chiarire competenze, ruoli e funzioni. E la disponibilità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco e personale dei relatori è il segno che il dialogo collaborativo tra Istituzioni e operatori non solo è possibile ma porta a buoni risultati.</p>
<p>Clicca <strong><a href="http://www.aenetcast.com/Confart/Confartigianato170727.html">QUI </a></strong>per rivedere &#8216;Impresa Diretta&#8217;</p>
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					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
		<item>
		<title>L’undertourism cresce e piace al 21% dei vacanzieri. Protagonisti 205mila artigiani</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/lundertourism-cresce-e-piace-al-21-dei-vacanzieri-protagonisti-204mila-artigiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_A]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
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		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[undertourism]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 4 Agosto 2026·TURISMO L’undertourism cresce e piace al 21% dei vacanzieri. Protagonisti 205mila artigiani &#160; Via dalla pazza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-54892 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-impianti-2 category-metalmeccanica-di-produzione tag-prodotti-da-costruzione" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Agosto 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-41163 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta-300x129.png 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Centinaia di imprese collegate e numerose Associazioni del Sistema Confartigianato hanno ascoltato in diretta le relazioni degli ospiti dell’edizione di <strong>&#8216;Impresa Diretta&#8217; su &#8220;Commercializzazione dei prodotti da costruzione: il Decreto Legislativo n. 106/2017&#8221;</strong>.<span id="more-54892"></span></p>
<p>I lavori sono stati aperti dal Vice Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, <strong>Fiorello Fioretti</strong> e dal Presidente di Confartigianato Elettricisti <strong>Adriano Stocco</strong>.</p>
<p>Le relazioni sono state svolte dall’<strong>Ing. Emanuele Renzi</strong>, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’<strong>Arch. Sergio Schiaroli</strong>, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica &#8211; Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’<strong>Ing. Cristina Timò</strong>, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.</p>
<p><strong>Il seminario, il primo che si svolge sul tema con questi relatori, mette finalmente fine alla confusione alimentata nelle ultime settimane sui cavi.</strong></p>
<p>Complice la conclusione del periodo di coesistenza della norma armonizzata relativa ai cavi, la EN 50575 (1 luglio 2017) e l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 prevista per il prossimo 9 agosto, si sono alimentati allarmismi non giustificati in merito, soprattutto, alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti le caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).</p>
<p>È necessario però fare delle precisazioni e delle premesse che con grande chiarezza sono state illustrate dall’ing. Renzi.</p>
<p>Il D. Lgs 106/2017 è stato emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento n. 305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione già vigore dal 1 luglio 2013. I regolamenti sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi nell&#8217;intera Unione europea e nel caso specifico il decreto attua le parti di regolamentazione demandate agli stati membri e non inserisce alcun obbligo o comportamento aggiuntivo rispetto a quanto non fosse già stato introdotto dal regolamento stesso.</p>
<p>Il decreto legislativo semplicemente predispone alcune strutture di governance per un migliore e stabile coordinamento tra amministrazioni semplificando e riordinando il quadro legislativo nazionale e introduce un sistema di “Controllo, vigilanza e sanzioni” che risponde, appunto, alla richiesta del legislatore europeo e alla pressante necessità di conferire credibilità al sistema della marcatura CE e al sistema di qualificazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento trova attuazione con le tantissime norme armonizzate e i cavi sono uno dei tanti prodotti da costruzioni.</p>
<p>Nello specifico la norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.</p>
<p>Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ciò vuol dire che, indipendentemente da tutto il resto, compreso il D. Lgs. 106/2017, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.</p>
<p>Prima immissione sul mercato vuol dire, così come definito dal regolamento, primo passaggio di proprietà dal fabbricante ad un altro soggetto anche a titolo non oneroso.</p>
<p><strong>L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017.</strong></p>
<p><strong>Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.</strong></p>
<p><strong>Cade così la principale criticità che pareva ingessare il sistema.</strong></p>
<p>L’arch. Schiaroli chiarisce poi che la norma 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. La norma quindi deve essere applicata in questi termini, facendo riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi. L’art. 20 del decreto legislativo che dettaglia le sanzioni, anche penali e che tanto ha messo in apprensione, fa riferimento espressamente alla violazione di un punto specifico qualora il prodotto non sia conforme.<br /> Chiarisce anche che <strong>tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. Ovviamente é fatto salvo l&#8217;impianto esistente.</strong></p>
<p>Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:</p>
<ul>
<li><strong>MACCHINE E BORDO MACCHINE</strong>: NO perché non sono opere di ingegneria civile</li>
<li><strong>UTILIZZATORI</strong>: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera</li>
<li><strong>IMPIANTI DI CANTIERE EDILE</strong>: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera</li>
<li><strong>FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI</strong>: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant&#8217;altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.</li>
</ul>
<p>Per altri esempi poi come le <strong>CABINE DI TRASFORMAZIONE</strong>, la risposta sarebbe di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento ma ci possono essere situazioni molto specifiche che si devono valutare di volta in volta.</p>
<p>Gli <strong>EDIFICI ESISTENTI</strong>, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento.</p>
<p>In merito alle dichiarazioni di conformità e ad eventuali contenziosi che potrebbero insorgere con collaudatori o committenza, ai fini della prevenzione incendi, l’unico riferimento è la regola tecnica presente nel codice di prevenzione incendi (art. 15, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139).</p>
<p>La norma tecnica, pur avendo un valore altissimo, rappresenta una indicazione a carattere non vincolante.</p>
<p>In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, abbiamo chiesto al CEI la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.</p>
<p>L’ing. Timò, quindi, precisa l’ambito di competenza del CEI e la volontà di voler dare indicazioni di buon senso e realistiche per aiutare l’utenza nazionale ad applicare la regola dell’arte. Nello specifico, applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8 tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento CPR. La variante 4, entrata in vigore il 1 giugno 2017, attiene alla progettazione e realizzazione degli impianti con prodotti CPR, ed è stata applicabile anche prima del 1 luglio 2017.</p>
<p>Il CEI, chiarisce, lavora a fronte di un consenso raggiunto nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato; pertanto l’eventuale richiesta di rivedere la nota alla variante 4, inserita in base al consenso raggiunto all’interno del Comitato Tecnico CEI 64, potrà essere condivisa con il comitato relativo e laddove appunto si trovi l’intesa, il CEI opererà di conseguenza nel rispetto del regolamento per gli Organi Tecnici. Il sistema Confartigianato non può quindi che esprimere soddisfazione poiché dal nostro punto di vista con il D. Lgs. 106/2017, che rappresenta solo il compimento del regolamento europeo, è stato fatto un buon lavoro. Forse le sanzioni potrebbero sembrare un po&#8217; alte ma il sistema delle responsabilità in edilizia è cosa seria e la scelta dei materiali fondamentale.</p>
<p>Nel considerando 1 del regolamento si trovano, infatti, le ragioni condivisibili di tali scelte <em>“Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l&#8217;ambiente.”</em></p>
<p>Quindi &#8220;molto rumore per nulla&#8221;? A ciascuno la propria conclusione.</p>
<p>L&#8217;occasione però è stata propizia per chiarire competenze, ruoli e funzioni. E la disponibilità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco e personale dei relatori è il segno che il dialogo collaborativo tra Istituzioni e operatori non solo è possibile ma porta a buoni risultati.</p>
<p>Clicca <strong><a href="http://www.aenetcast.com/Confart/Confartigianato170727.html">QUI </a></strong>per rivedere &#8216;Impresa Diretta&#8217;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Le Confederazioni artigiane: “Sì a confronto con Sindacati per difendere la buona contrattazione”</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/le-confederazioni-artigiane-si-a-confronto-con-sindacati-per-difendere-la-buona-contrattazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 17:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 29 Luglio 2026·LAVORO Le Confederazioni artigiane: “Sì a confronto con Sindacati per difendere la buona contrattazione” Confartigianato, CNA, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-54892 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-impianti-2 category-metalmeccanica-di-produzione tag-prodotti-da-costruzione" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Agosto 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-41163 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta-300x129.png 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Centinaia di imprese collegate e numerose Associazioni del Sistema Confartigianato hanno ascoltato in diretta le relazioni degli ospiti dell’edizione di <strong>&#8216;Impresa Diretta&#8217; su &#8220;Commercializzazione dei prodotti da costruzione: il Decreto Legislativo n. 106/2017&#8221;</strong>.<span id="more-54892"></span></p>
<p>I lavori sono stati aperti dal Vice Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, <strong>Fiorello Fioretti</strong> e dal Presidente di Confartigianato Elettricisti <strong>Adriano Stocco</strong>.</p>
<p>Le relazioni sono state svolte dall’<strong>Ing. Emanuele Renzi</strong>, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’<strong>Arch. Sergio Schiaroli</strong>, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica &#8211; Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’<strong>Ing. Cristina Timò</strong>, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.</p>
<p><strong>Il seminario, il primo che si svolge sul tema con questi relatori, mette finalmente fine alla confusione alimentata nelle ultime settimane sui cavi.</strong></p>
<p>Complice la conclusione del periodo di coesistenza della norma armonizzata relativa ai cavi, la EN 50575 (1 luglio 2017) e l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 prevista per il prossimo 9 agosto, si sono alimentati allarmismi non giustificati in merito, soprattutto, alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti le caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).</p>
<p>È necessario però fare delle precisazioni e delle premesse che con grande chiarezza sono state illustrate dall’ing. Renzi.</p>
<p>Il D. Lgs 106/2017 è stato emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento n. 305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione già vigore dal 1 luglio 2013. I regolamenti sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi nell&#8217;intera Unione europea e nel caso specifico il decreto attua le parti di regolamentazione demandate agli stati membri e non inserisce alcun obbligo o comportamento aggiuntivo rispetto a quanto non fosse già stato introdotto dal regolamento stesso.</p>
<p>Il decreto legislativo semplicemente predispone alcune strutture di governance per un migliore e stabile coordinamento tra amministrazioni semplificando e riordinando il quadro legislativo nazionale e introduce un sistema di “Controllo, vigilanza e sanzioni” che risponde, appunto, alla richiesta del legislatore europeo e alla pressante necessità di conferire credibilità al sistema della marcatura CE e al sistema di qualificazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento trova attuazione con le tantissime norme armonizzate e i cavi sono uno dei tanti prodotti da costruzioni.</p>
<p>Nello specifico la norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.</p>
<p>Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ciò vuol dire che, indipendentemente da tutto il resto, compreso il D. Lgs. 106/2017, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.</p>
<p>Prima immissione sul mercato vuol dire, così come definito dal regolamento, primo passaggio di proprietà dal fabbricante ad un altro soggetto anche a titolo non oneroso.</p>
<p><strong>L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017.</strong></p>
<p><strong>Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.</strong></p>
<p><strong>Cade così la principale criticità che pareva ingessare il sistema.</strong></p>
<p>L’arch. Schiaroli chiarisce poi che la norma 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. La norma quindi deve essere applicata in questi termini, facendo riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi. L’art. 20 del decreto legislativo che dettaglia le sanzioni, anche penali e che tanto ha messo in apprensione, fa riferimento espressamente alla violazione di un punto specifico qualora il prodotto non sia conforme.<br /> Chiarisce anche che <strong>tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. Ovviamente é fatto salvo l&#8217;impianto esistente.</strong></p>
<p>Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:</p>
<ul>
<li><strong>MACCHINE E BORDO MACCHINE</strong>: NO perché non sono opere di ingegneria civile</li>
<li><strong>UTILIZZATORI</strong>: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera</li>
<li><strong>IMPIANTI DI CANTIERE EDILE</strong>: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera</li>
<li><strong>FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI</strong>: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant&#8217;altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.</li>
</ul>
<p>Per altri esempi poi come le <strong>CABINE DI TRASFORMAZIONE</strong>, la risposta sarebbe di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento ma ci possono essere situazioni molto specifiche che si devono valutare di volta in volta.</p>
<p>Gli <strong>EDIFICI ESISTENTI</strong>, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento.</p>
<p>In merito alle dichiarazioni di conformità e ad eventuali contenziosi che potrebbero insorgere con collaudatori o committenza, ai fini della prevenzione incendi, l’unico riferimento è la regola tecnica presente nel codice di prevenzione incendi (art. 15, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139).</p>
<p>La norma tecnica, pur avendo un valore altissimo, rappresenta una indicazione a carattere non vincolante.</p>
<p>In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, abbiamo chiesto al CEI la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.</p>
<p>L’ing. Timò, quindi, precisa l’ambito di competenza del CEI e la volontà di voler dare indicazioni di buon senso e realistiche per aiutare l’utenza nazionale ad applicare la regola dell’arte. Nello specifico, applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8 tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento CPR. La variante 4, entrata in vigore il 1 giugno 2017, attiene alla progettazione e realizzazione degli impianti con prodotti CPR, ed è stata applicabile anche prima del 1 luglio 2017.</p>
<p>Il CEI, chiarisce, lavora a fronte di un consenso raggiunto nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato; pertanto l’eventuale richiesta di rivedere la nota alla variante 4, inserita in base al consenso raggiunto all’interno del Comitato Tecnico CEI 64, potrà essere condivisa con il comitato relativo e laddove appunto si trovi l’intesa, il CEI opererà di conseguenza nel rispetto del regolamento per gli Organi Tecnici. Il sistema Confartigianato non può quindi che esprimere soddisfazione poiché dal nostro punto di vista con il D. Lgs. 106/2017, che rappresenta solo il compimento del regolamento europeo, è stato fatto un buon lavoro. Forse le sanzioni potrebbero sembrare un po&#8217; alte ma il sistema delle responsabilità in edilizia è cosa seria e la scelta dei materiali fondamentale.</p>
<p>Nel considerando 1 del regolamento si trovano, infatti, le ragioni condivisibili di tali scelte <em>“Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l&#8217;ambiente.”</em></p>
<p>Quindi &#8220;molto rumore per nulla&#8221;? A ciascuno la propria conclusione.</p>
<p>L&#8217;occasione però è stata propizia per chiarire competenze, ruoli e funzioni. E la disponibilità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco e personale dei relatori è il segno che il dialogo collaborativo tra Istituzioni e operatori non solo è possibile ma porta a buoni risultati.</p>
<p>Clicca <strong><a href="http://www.aenetcast.com/Confart/Confartigianato170727.html">QUI </a></strong>per rivedere &#8216;Impresa Diretta&#8217;</p>
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					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
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		<title>Imballaggi: sì al deposito cauzionale, ma costi e burocrazia non ricadano sulle piccole imprese</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/imballaggi-si-al-deposito-cauzionale-ma-costi-e-burocrazia-non-ricadano-sulle-piccole-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 14:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 29 Luglio 2026·AMBIENTE Imballaggi: sì al deposito cauzionale, ma costi e burocrazia non ricadano sulle piccole imprese Confartigianato, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-54892 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-impianti-2 category-metalmeccanica-di-produzione tag-prodotti-da-costruzione" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Agosto 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-41163 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta-300x129.png 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Centinaia di imprese collegate e numerose Associazioni del Sistema Confartigianato hanno ascoltato in diretta le relazioni degli ospiti dell’edizione di <strong>&#8216;Impresa Diretta&#8217; su &#8220;Commercializzazione dei prodotti da costruzione: il Decreto Legislativo n. 106/2017&#8221;</strong>.<span id="more-54892"></span></p>
<p>I lavori sono stati aperti dal Vice Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, <strong>Fiorello Fioretti</strong> e dal Presidente di Confartigianato Elettricisti <strong>Adriano Stocco</strong>.</p>
<p>Le relazioni sono state svolte dall’<strong>Ing. Emanuele Renzi</strong>, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’<strong>Arch. Sergio Schiaroli</strong>, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica &#8211; Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’<strong>Ing. Cristina Timò</strong>, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.</p>
<p><strong>Il seminario, il primo che si svolge sul tema con questi relatori, mette finalmente fine alla confusione alimentata nelle ultime settimane sui cavi.</strong></p>
<p>Complice la conclusione del periodo di coesistenza della norma armonizzata relativa ai cavi, la EN 50575 (1 luglio 2017) e l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 prevista per il prossimo 9 agosto, si sono alimentati allarmismi non giustificati in merito, soprattutto, alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti le caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).</p>
<p>È necessario però fare delle precisazioni e delle premesse che con grande chiarezza sono state illustrate dall’ing. Renzi.</p>
<p>Il D. Lgs 106/2017 è stato emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento n. 305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione già vigore dal 1 luglio 2013. I regolamenti sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi nell&#8217;intera Unione europea e nel caso specifico il decreto attua le parti di regolamentazione demandate agli stati membri e non inserisce alcun obbligo o comportamento aggiuntivo rispetto a quanto non fosse già stato introdotto dal regolamento stesso.</p>
<p>Il decreto legislativo semplicemente predispone alcune strutture di governance per un migliore e stabile coordinamento tra amministrazioni semplificando e riordinando il quadro legislativo nazionale e introduce un sistema di “Controllo, vigilanza e sanzioni” che risponde, appunto, alla richiesta del legislatore europeo e alla pressante necessità di conferire credibilità al sistema della marcatura CE e al sistema di qualificazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento trova attuazione con le tantissime norme armonizzate e i cavi sono uno dei tanti prodotti da costruzioni.</p>
<p>Nello specifico la norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.</p>
<p>Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ciò vuol dire che, indipendentemente da tutto il resto, compreso il D. Lgs. 106/2017, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.</p>
<p>Prima immissione sul mercato vuol dire, così come definito dal regolamento, primo passaggio di proprietà dal fabbricante ad un altro soggetto anche a titolo non oneroso.</p>
<p><strong>L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017.</strong></p>
<p><strong>Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.</strong></p>
<p><strong>Cade così la principale criticità che pareva ingessare il sistema.</strong></p>
<p>L’arch. Schiaroli chiarisce poi che la norma 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. La norma quindi deve essere applicata in questi termini, facendo riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi. L’art. 20 del decreto legislativo che dettaglia le sanzioni, anche penali e che tanto ha messo in apprensione, fa riferimento espressamente alla violazione di un punto specifico qualora il prodotto non sia conforme.<br /> Chiarisce anche che <strong>tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. Ovviamente é fatto salvo l&#8217;impianto esistente.</strong></p>
<p>Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:</p>
<ul>
<li><strong>MACCHINE E BORDO MACCHINE</strong>: NO perché non sono opere di ingegneria civile</li>
<li><strong>UTILIZZATORI</strong>: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera</li>
<li><strong>IMPIANTI DI CANTIERE EDILE</strong>: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera</li>
<li><strong>FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI</strong>: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant&#8217;altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.</li>
</ul>
<p>Per altri esempi poi come le <strong>CABINE DI TRASFORMAZIONE</strong>, la risposta sarebbe di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento ma ci possono essere situazioni molto specifiche che si devono valutare di volta in volta.</p>
<p>Gli <strong>EDIFICI ESISTENTI</strong>, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento.</p>
<p>In merito alle dichiarazioni di conformità e ad eventuali contenziosi che potrebbero insorgere con collaudatori o committenza, ai fini della prevenzione incendi, l’unico riferimento è la regola tecnica presente nel codice di prevenzione incendi (art. 15, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139).</p>
<p>La norma tecnica, pur avendo un valore altissimo, rappresenta una indicazione a carattere non vincolante.</p>
<p>In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, abbiamo chiesto al CEI la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.</p>
<p>L’ing. Timò, quindi, precisa l’ambito di competenza del CEI e la volontà di voler dare indicazioni di buon senso e realistiche per aiutare l’utenza nazionale ad applicare la regola dell’arte. Nello specifico, applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8 tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento CPR. La variante 4, entrata in vigore il 1 giugno 2017, attiene alla progettazione e realizzazione degli impianti con prodotti CPR, ed è stata applicabile anche prima del 1 luglio 2017.</p>
<p>Il CEI, chiarisce, lavora a fronte di un consenso raggiunto nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato; pertanto l’eventuale richiesta di rivedere la nota alla variante 4, inserita in base al consenso raggiunto all’interno del Comitato Tecnico CEI 64, potrà essere condivisa con il comitato relativo e laddove appunto si trovi l’intesa, il CEI opererà di conseguenza nel rispetto del regolamento per gli Organi Tecnici. Il sistema Confartigianato non può quindi che esprimere soddisfazione poiché dal nostro punto di vista con il D. Lgs. 106/2017, che rappresenta solo il compimento del regolamento europeo, è stato fatto un buon lavoro. Forse le sanzioni potrebbero sembrare un po&#8217; alte ma il sistema delle responsabilità in edilizia è cosa seria e la scelta dei materiali fondamentale.</p>
<p>Nel considerando 1 del regolamento si trovano, infatti, le ragioni condivisibili di tali scelte <em>“Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l&#8217;ambiente.”</em></p>
<p>Quindi &#8220;molto rumore per nulla&#8221;? A ciascuno la propria conclusione.</p>
<p>L&#8217;occasione però è stata propizia per chiarire competenze, ruoli e funzioni. E la disponibilità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco e personale dei relatori è il segno che il dialogo collaborativo tra Istituzioni e operatori non solo è possibile ma porta a buoni risultati.</p>
<p>Clicca <strong><a href="http://www.aenetcast.com/Confart/Confartigianato170727.html">QUI </a></strong>per rivedere &#8216;Impresa Diretta&#8217;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eccellenza artigiana dell&#8217;argento protagonista a UnoMattina (Rai1) con Bianca Guscelli</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/leccellenza-artigiana-dellargento-protagonista-a-unomattina-rai1-con-bianca-guscelli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bianca guscelli]]></category>
		<category><![CDATA[brandimarte]]></category>
		<category><![CDATA[unomattina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 29 Luglio 2026·MEDIA L&#8217;eccellenza artigiana dell&#8217;argento protagonista a UnoMattina (Rai1) con Bianca Guscelli L&#8217;artigianato artistico italiano è stato protagonista [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-54892 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-impianti-2 category-metalmeccanica-di-produzione tag-prodotti-da-costruzione" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Agosto 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</h1>
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</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-41163 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta-300x129.png 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Centinaia di imprese collegate e numerose Associazioni del Sistema Confartigianato hanno ascoltato in diretta le relazioni degli ospiti dell’edizione di <strong>&#8216;Impresa Diretta&#8217; su &#8220;Commercializzazione dei prodotti da costruzione: il Decreto Legislativo n. 106/2017&#8221;</strong>.<span id="more-54892"></span></p>
<p>I lavori sono stati aperti dal Vice Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, <strong>Fiorello Fioretti</strong> e dal Presidente di Confartigianato Elettricisti <strong>Adriano Stocco</strong>.</p>
<p>Le relazioni sono state svolte dall’<strong>Ing. Emanuele Renzi</strong>, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’<strong>Arch. Sergio Schiaroli</strong>, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica &#8211; Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’<strong>Ing. Cristina Timò</strong>, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.</p>
<p><strong>Il seminario, il primo che si svolge sul tema con questi relatori, mette finalmente fine alla confusione alimentata nelle ultime settimane sui cavi.</strong></p>
<p>Complice la conclusione del periodo di coesistenza della norma armonizzata relativa ai cavi, la EN 50575 (1 luglio 2017) e l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 prevista per il prossimo 9 agosto, si sono alimentati allarmismi non giustificati in merito, soprattutto, alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti le caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).</p>
<p>È necessario però fare delle precisazioni e delle premesse che con grande chiarezza sono state illustrate dall’ing. Renzi.</p>
<p>Il D. Lgs 106/2017 è stato emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento n. 305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione già vigore dal 1 luglio 2013. I regolamenti sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi nell&#8217;intera Unione europea e nel caso specifico il decreto attua le parti di regolamentazione demandate agli stati membri e non inserisce alcun obbligo o comportamento aggiuntivo rispetto a quanto non fosse già stato introdotto dal regolamento stesso.</p>
<p>Il decreto legislativo semplicemente predispone alcune strutture di governance per un migliore e stabile coordinamento tra amministrazioni semplificando e riordinando il quadro legislativo nazionale e introduce un sistema di “Controllo, vigilanza e sanzioni” che risponde, appunto, alla richiesta del legislatore europeo e alla pressante necessità di conferire credibilità al sistema della marcatura CE e al sistema di qualificazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento trova attuazione con le tantissime norme armonizzate e i cavi sono uno dei tanti prodotti da costruzioni.</p>
<p>Nello specifico la norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.</p>
<p>Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ciò vuol dire che, indipendentemente da tutto il resto, compreso il D. Lgs. 106/2017, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.</p>
<p>Prima immissione sul mercato vuol dire, così come definito dal regolamento, primo passaggio di proprietà dal fabbricante ad un altro soggetto anche a titolo non oneroso.</p>
<p><strong>L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017.</strong></p>
<p><strong>Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.</strong></p>
<p><strong>Cade così la principale criticità che pareva ingessare il sistema.</strong></p>
<p>L’arch. Schiaroli chiarisce poi che la norma 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. La norma quindi deve essere applicata in questi termini, facendo riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi. L’art. 20 del decreto legislativo che dettaglia le sanzioni, anche penali e che tanto ha messo in apprensione, fa riferimento espressamente alla violazione di un punto specifico qualora il prodotto non sia conforme.<br /> Chiarisce anche che <strong>tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. Ovviamente é fatto salvo l&#8217;impianto esistente.</strong></p>
<p>Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:</p>
<ul>
<li><strong>MACCHINE E BORDO MACCHINE</strong>: NO perché non sono opere di ingegneria civile</li>
<li><strong>UTILIZZATORI</strong>: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera</li>
<li><strong>IMPIANTI DI CANTIERE EDILE</strong>: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera</li>
<li><strong>FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI</strong>: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant&#8217;altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.</li>
</ul>
<p>Per altri esempi poi come le <strong>CABINE DI TRASFORMAZIONE</strong>, la risposta sarebbe di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento ma ci possono essere situazioni molto specifiche che si devono valutare di volta in volta.</p>
<p>Gli <strong>EDIFICI ESISTENTI</strong>, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento.</p>
<p>In merito alle dichiarazioni di conformità e ad eventuali contenziosi che potrebbero insorgere con collaudatori o committenza, ai fini della prevenzione incendi, l’unico riferimento è la regola tecnica presente nel codice di prevenzione incendi (art. 15, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139).</p>
<p>La norma tecnica, pur avendo un valore altissimo, rappresenta una indicazione a carattere non vincolante.</p>
<p>In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, abbiamo chiesto al CEI la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.</p>
<p>L’ing. Timò, quindi, precisa l’ambito di competenza del CEI e la volontà di voler dare indicazioni di buon senso e realistiche per aiutare l’utenza nazionale ad applicare la regola dell’arte. Nello specifico, applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8 tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento CPR. La variante 4, entrata in vigore il 1 giugno 2017, attiene alla progettazione e realizzazione degli impianti con prodotti CPR, ed è stata applicabile anche prima del 1 luglio 2017.</p>
<p>Il CEI, chiarisce, lavora a fronte di un consenso raggiunto nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato; pertanto l’eventuale richiesta di rivedere la nota alla variante 4, inserita in base al consenso raggiunto all’interno del Comitato Tecnico CEI 64, potrà essere condivisa con il comitato relativo e laddove appunto si trovi l’intesa, il CEI opererà di conseguenza nel rispetto del regolamento per gli Organi Tecnici. Il sistema Confartigianato non può quindi che esprimere soddisfazione poiché dal nostro punto di vista con il D. Lgs. 106/2017, che rappresenta solo il compimento del regolamento europeo, è stato fatto un buon lavoro. Forse le sanzioni potrebbero sembrare un po&#8217; alte ma il sistema delle responsabilità in edilizia è cosa seria e la scelta dei materiali fondamentale.</p>
<p>Nel considerando 1 del regolamento si trovano, infatti, le ragioni condivisibili di tali scelte <em>“Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l&#8217;ambiente.”</em></p>
<p>Quindi &#8220;molto rumore per nulla&#8221;? A ciascuno la propria conclusione.</p>
<p>L&#8217;occasione però è stata propizia per chiarire competenze, ruoli e funzioni. E la disponibilità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco e personale dei relatori è il segno che il dialogo collaborativo tra Istituzioni e operatori non solo è possibile ma porta a buoni risultati.</p>
<p>Clicca <strong><a href="http://www.aenetcast.com/Confart/Confartigianato170727.html">QUI </a></strong>per rivedere &#8216;Impresa Diretta&#8217;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Occupazione in rallentamento, con maggiore dinamismo per donne, Centro-Sud e costruzioni mentre si attenua il mismatch</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/occupazione-in-rallentamento-con-maggiore-dinamismo-per-donne-centro-sud-e-costruzioni-mentre-si-attenua-il-mismatch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
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		<category><![CDATA[occupazione sud]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 29 Luglio 2026·LAVORO Occupazione in rallentamento, con maggiore dinamismo per donne, Centro-Sud e costruzioni mentre si attenua il mismatch [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-54892 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-impianti-2 category-metalmeccanica-di-produzione tag-prodotti-da-costruzione" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Agosto 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-41163 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta-300x129.png 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Centinaia di imprese collegate e numerose Associazioni del Sistema Confartigianato hanno ascoltato in diretta le relazioni degli ospiti dell’edizione di <strong>&#8216;Impresa Diretta&#8217; su &#8220;Commercializzazione dei prodotti da costruzione: il Decreto Legislativo n. 106/2017&#8221;</strong>.<span id="more-54892"></span></p>
<p>I lavori sono stati aperti dal Vice Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, <strong>Fiorello Fioretti</strong> e dal Presidente di Confartigianato Elettricisti <strong>Adriano Stocco</strong>.</p>
<p>Le relazioni sono state svolte dall’<strong>Ing. Emanuele Renzi</strong>, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’<strong>Arch. Sergio Schiaroli</strong>, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica &#8211; Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’<strong>Ing. Cristina Timò</strong>, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.</p>
<p><strong>Il seminario, il primo che si svolge sul tema con questi relatori, mette finalmente fine alla confusione alimentata nelle ultime settimane sui cavi.</strong></p>
<p>Complice la conclusione del periodo di coesistenza della norma armonizzata relativa ai cavi, la EN 50575 (1 luglio 2017) e l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 prevista per il prossimo 9 agosto, si sono alimentati allarmismi non giustificati in merito, soprattutto, alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti le caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).</p>
<p>È necessario però fare delle precisazioni e delle premesse che con grande chiarezza sono state illustrate dall’ing. Renzi.</p>
<p>Il D. Lgs 106/2017 è stato emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento n. 305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione già vigore dal 1 luglio 2013. I regolamenti sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi nell&#8217;intera Unione europea e nel caso specifico il decreto attua le parti di regolamentazione demandate agli stati membri e non inserisce alcun obbligo o comportamento aggiuntivo rispetto a quanto non fosse già stato introdotto dal regolamento stesso.</p>
<p>Il decreto legislativo semplicemente predispone alcune strutture di governance per un migliore e stabile coordinamento tra amministrazioni semplificando e riordinando il quadro legislativo nazionale e introduce un sistema di “Controllo, vigilanza e sanzioni” che risponde, appunto, alla richiesta del legislatore europeo e alla pressante necessità di conferire credibilità al sistema della marcatura CE e al sistema di qualificazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento trova attuazione con le tantissime norme armonizzate e i cavi sono uno dei tanti prodotti da costruzioni.</p>
<p>Nello specifico la norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.</p>
<p>Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ciò vuol dire che, indipendentemente da tutto il resto, compreso il D. Lgs. 106/2017, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.</p>
<p>Prima immissione sul mercato vuol dire, così come definito dal regolamento, primo passaggio di proprietà dal fabbricante ad un altro soggetto anche a titolo non oneroso.</p>
<p><strong>L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017.</strong></p>
<p><strong>Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.</strong></p>
<p><strong>Cade così la principale criticità che pareva ingessare il sistema.</strong></p>
<p>L’arch. Schiaroli chiarisce poi che la norma 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. La norma quindi deve essere applicata in questi termini, facendo riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi. L’art. 20 del decreto legislativo che dettaglia le sanzioni, anche penali e che tanto ha messo in apprensione, fa riferimento espressamente alla violazione di un punto specifico qualora il prodotto non sia conforme.<br /> Chiarisce anche che <strong>tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. Ovviamente é fatto salvo l&#8217;impianto esistente.</strong></p>
<p>Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:</p>
<ul>
<li><strong>MACCHINE E BORDO MACCHINE</strong>: NO perché non sono opere di ingegneria civile</li>
<li><strong>UTILIZZATORI</strong>: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera</li>
<li><strong>IMPIANTI DI CANTIERE EDILE</strong>: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera</li>
<li><strong>FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI</strong>: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant&#8217;altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.</li>
</ul>
<p>Per altri esempi poi come le <strong>CABINE DI TRASFORMAZIONE</strong>, la risposta sarebbe di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento ma ci possono essere situazioni molto specifiche che si devono valutare di volta in volta.</p>
<p>Gli <strong>EDIFICI ESISTENTI</strong>, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento.</p>
<p>In merito alle dichiarazioni di conformità e ad eventuali contenziosi che potrebbero insorgere con collaudatori o committenza, ai fini della prevenzione incendi, l’unico riferimento è la regola tecnica presente nel codice di prevenzione incendi (art. 15, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139).</p>
<p>La norma tecnica, pur avendo un valore altissimo, rappresenta una indicazione a carattere non vincolante.</p>
<p>In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, abbiamo chiesto al CEI la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.</p>
<p>L’ing. Timò, quindi, precisa l’ambito di competenza del CEI e la volontà di voler dare indicazioni di buon senso e realistiche per aiutare l’utenza nazionale ad applicare la regola dell’arte. Nello specifico, applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8 tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento CPR. La variante 4, entrata in vigore il 1 giugno 2017, attiene alla progettazione e realizzazione degli impianti con prodotti CPR, ed è stata applicabile anche prima del 1 luglio 2017.</p>
<p>Il CEI, chiarisce, lavora a fronte di un consenso raggiunto nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato; pertanto l’eventuale richiesta di rivedere la nota alla variante 4, inserita in base al consenso raggiunto all’interno del Comitato Tecnico CEI 64, potrà essere condivisa con il comitato relativo e laddove appunto si trovi l’intesa, il CEI opererà di conseguenza nel rispetto del regolamento per gli Organi Tecnici. Il sistema Confartigianato non può quindi che esprimere soddisfazione poiché dal nostro punto di vista con il D. Lgs. 106/2017, che rappresenta solo il compimento del regolamento europeo, è stato fatto un buon lavoro. Forse le sanzioni potrebbero sembrare un po&#8217; alte ma il sistema delle responsabilità in edilizia è cosa seria e la scelta dei materiali fondamentale.</p>
<p>Nel considerando 1 del regolamento si trovano, infatti, le ragioni condivisibili di tali scelte <em>“Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l&#8217;ambiente.”</em></p>
<p>Quindi &#8220;molto rumore per nulla&#8221;? A ciascuno la propria conclusione.</p>
<p>L&#8217;occasione però è stata propizia per chiarire competenze, ruoli e funzioni. E la disponibilità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco e personale dei relatori è il segno che il dialogo collaborativo tra Istituzioni e operatori non solo è possibile ma porta a buoni risultati.</p>
<p>Clicca <strong><a href="http://www.aenetcast.com/Confart/Confartigianato170727.html">QUI </a></strong>per rivedere &#8216;Impresa Diretta&#8217;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>&#8216;Artigianale&#8217; non è per tutti: il MIMIT fa chiarezza sulle nuove norme al webinar di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/artigianale-non-e-per-tutti-il-mimit-fa-chiarezza-sulle-nuove-norme-al-webinar-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 08:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[artigianale]]></category>
		<category><![CDATA[legge annuale pmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 29 Luglio 2026·MADE IN ITALY &#8216;Artigianale&#8217; non è per tutti: il MIMIT fa chiarezza sulle nuove norme al webinar [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-54892 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-impianti-2 category-metalmeccanica-di-produzione tag-prodotti-da-costruzione" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Agosto 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</h1>
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</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-41163 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta-300x129.png 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Centinaia di imprese collegate e numerose Associazioni del Sistema Confartigianato hanno ascoltato in diretta le relazioni degli ospiti dell’edizione di <strong>&#8216;Impresa Diretta&#8217; su &#8220;Commercializzazione dei prodotti da costruzione: il Decreto Legislativo n. 106/2017&#8221;</strong>.<span id="more-54892"></span></p>
<p>I lavori sono stati aperti dal Vice Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, <strong>Fiorello Fioretti</strong> e dal Presidente di Confartigianato Elettricisti <strong>Adriano Stocco</strong>.</p>
<p>Le relazioni sono state svolte dall’<strong>Ing. Emanuele Renzi</strong>, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’<strong>Arch. Sergio Schiaroli</strong>, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica &#8211; Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’<strong>Ing. Cristina Timò</strong>, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.</p>
<p><strong>Il seminario, il primo che si svolge sul tema con questi relatori, mette finalmente fine alla confusione alimentata nelle ultime settimane sui cavi.</strong></p>
<p>Complice la conclusione del periodo di coesistenza della norma armonizzata relativa ai cavi, la EN 50575 (1 luglio 2017) e l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 prevista per il prossimo 9 agosto, si sono alimentati allarmismi non giustificati in merito, soprattutto, alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti le caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).</p>
<p>È necessario però fare delle precisazioni e delle premesse che con grande chiarezza sono state illustrate dall’ing. Renzi.</p>
<p>Il D. Lgs 106/2017 è stato emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento n. 305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione già vigore dal 1 luglio 2013. I regolamenti sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi nell&#8217;intera Unione europea e nel caso specifico il decreto attua le parti di regolamentazione demandate agli stati membri e non inserisce alcun obbligo o comportamento aggiuntivo rispetto a quanto non fosse già stato introdotto dal regolamento stesso.</p>
<p>Il decreto legislativo semplicemente predispone alcune strutture di governance per un migliore e stabile coordinamento tra amministrazioni semplificando e riordinando il quadro legislativo nazionale e introduce un sistema di “Controllo, vigilanza e sanzioni” che risponde, appunto, alla richiesta del legislatore europeo e alla pressante necessità di conferire credibilità al sistema della marcatura CE e al sistema di qualificazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento trova attuazione con le tantissime norme armonizzate e i cavi sono uno dei tanti prodotti da costruzioni.</p>
<p>Nello specifico la norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.</p>
<p>Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ciò vuol dire che, indipendentemente da tutto il resto, compreso il D. Lgs. 106/2017, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.</p>
<p>Prima immissione sul mercato vuol dire, così come definito dal regolamento, primo passaggio di proprietà dal fabbricante ad un altro soggetto anche a titolo non oneroso.</p>
<p><strong>L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017.</strong></p>
<p><strong>Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.</strong></p>
<p><strong>Cade così la principale criticità che pareva ingessare il sistema.</strong></p>
<p>L’arch. Schiaroli chiarisce poi che la norma 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. La norma quindi deve essere applicata in questi termini, facendo riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi. L’art. 20 del decreto legislativo che dettaglia le sanzioni, anche penali e che tanto ha messo in apprensione, fa riferimento espressamente alla violazione di un punto specifico qualora il prodotto non sia conforme.<br /> Chiarisce anche che <strong>tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. Ovviamente é fatto salvo l&#8217;impianto esistente.</strong></p>
<p>Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:</p>
<ul>
<li><strong>MACCHINE E BORDO MACCHINE</strong>: NO perché non sono opere di ingegneria civile</li>
<li><strong>UTILIZZATORI</strong>: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera</li>
<li><strong>IMPIANTI DI CANTIERE EDILE</strong>: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera</li>
<li><strong>FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI</strong>: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant&#8217;altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.</li>
</ul>
<p>Per altri esempi poi come le <strong>CABINE DI TRASFORMAZIONE</strong>, la risposta sarebbe di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento ma ci possono essere situazioni molto specifiche che si devono valutare di volta in volta.</p>
<p>Gli <strong>EDIFICI ESISTENTI</strong>, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento.</p>
<p>In merito alle dichiarazioni di conformità e ad eventuali contenziosi che potrebbero insorgere con collaudatori o committenza, ai fini della prevenzione incendi, l’unico riferimento è la regola tecnica presente nel codice di prevenzione incendi (art. 15, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139).</p>
<p>La norma tecnica, pur avendo un valore altissimo, rappresenta una indicazione a carattere non vincolante.</p>
<p>In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, abbiamo chiesto al CEI la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.</p>
<p>L’ing. Timò, quindi, precisa l’ambito di competenza del CEI e la volontà di voler dare indicazioni di buon senso e realistiche per aiutare l’utenza nazionale ad applicare la regola dell’arte. Nello specifico, applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8 tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento CPR. La variante 4, entrata in vigore il 1 giugno 2017, attiene alla progettazione e realizzazione degli impianti con prodotti CPR, ed è stata applicabile anche prima del 1 luglio 2017.</p>
<p>Il CEI, chiarisce, lavora a fronte di un consenso raggiunto nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato; pertanto l’eventuale richiesta di rivedere la nota alla variante 4, inserita in base al consenso raggiunto all’interno del Comitato Tecnico CEI 64, potrà essere condivisa con il comitato relativo e laddove appunto si trovi l’intesa, il CEI opererà di conseguenza nel rispetto del regolamento per gli Organi Tecnici. Il sistema Confartigianato non può quindi che esprimere soddisfazione poiché dal nostro punto di vista con il D. Lgs. 106/2017, che rappresenta solo il compimento del regolamento europeo, è stato fatto un buon lavoro. Forse le sanzioni potrebbero sembrare un po&#8217; alte ma il sistema delle responsabilità in edilizia è cosa seria e la scelta dei materiali fondamentale.</p>
<p>Nel considerando 1 del regolamento si trovano, infatti, le ragioni condivisibili di tali scelte <em>“Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l&#8217;ambiente.”</em></p>
<p>Quindi &#8220;molto rumore per nulla&#8221;? A ciascuno la propria conclusione.</p>
<p>L&#8217;occasione però è stata propizia per chiarire competenze, ruoli e funzioni. E la disponibilità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco e personale dei relatori è il segno che il dialogo collaborativo tra Istituzioni e operatori non solo è possibile ma porta a buoni risultati.</p>
<p>Clicca <strong><a href="http://www.aenetcast.com/Confart/Confartigianato170727.html">QUI </a></strong>per rivedere &#8216;Impresa Diretta&#8217;</p>
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					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
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		<title>Navigazione incerta per le imprese nell’estate 2026. Il punto sulla congiuntura</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/navigazione-incerta-per-le-imprese-nellestate-2026-il-punto-sulla-congiuntura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[analisi congiunturale]]></category>
		<category><![CDATA[costo dell'energia]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni.]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132439</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studi 27 Luglio 2026·CONGIUNTURA Navigazione incerta per le imprese nell’estate 2026. Il punto sulla congiuntura Le dinamiche dell’economia internazionale nell’estate [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-54892 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-impianti-2 category-metalmeccanica-di-produzione tag-prodotti-da-costruzione" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Agosto 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-41163 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta-300x129.png 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Centinaia di imprese collegate e numerose Associazioni del Sistema Confartigianato hanno ascoltato in diretta le relazioni degli ospiti dell’edizione di <strong>&#8216;Impresa Diretta&#8217; su &#8220;Commercializzazione dei prodotti da costruzione: il Decreto Legislativo n. 106/2017&#8221;</strong>.<span id="more-54892"></span></p>
<p>I lavori sono stati aperti dal Vice Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, <strong>Fiorello Fioretti</strong> e dal Presidente di Confartigianato Elettricisti <strong>Adriano Stocco</strong>.</p>
<p>Le relazioni sono state svolte dall’<strong>Ing. Emanuele Renzi</strong>, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’<strong>Arch. Sergio Schiaroli</strong>, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica &#8211; Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’<strong>Ing. Cristina Timò</strong>, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.</p>
<p><strong>Il seminario, il primo che si svolge sul tema con questi relatori, mette finalmente fine alla confusione alimentata nelle ultime settimane sui cavi.</strong></p>
<p>Complice la conclusione del periodo di coesistenza della norma armonizzata relativa ai cavi, la EN 50575 (1 luglio 2017) e l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 prevista per il prossimo 9 agosto, si sono alimentati allarmismi non giustificati in merito, soprattutto, alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti le caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).</p>
<p>È necessario però fare delle precisazioni e delle premesse che con grande chiarezza sono state illustrate dall’ing. Renzi.</p>
<p>Il D. Lgs 106/2017 è stato emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento n. 305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione già vigore dal 1 luglio 2013. I regolamenti sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi nell&#8217;intera Unione europea e nel caso specifico il decreto attua le parti di regolamentazione demandate agli stati membri e non inserisce alcun obbligo o comportamento aggiuntivo rispetto a quanto non fosse già stato introdotto dal regolamento stesso.</p>
<p>Il decreto legislativo semplicemente predispone alcune strutture di governance per un migliore e stabile coordinamento tra amministrazioni semplificando e riordinando il quadro legislativo nazionale e introduce un sistema di “Controllo, vigilanza e sanzioni” che risponde, appunto, alla richiesta del legislatore europeo e alla pressante necessità di conferire credibilità al sistema della marcatura CE e al sistema di qualificazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento trova attuazione con le tantissime norme armonizzate e i cavi sono uno dei tanti prodotti da costruzioni.</p>
<p>Nello specifico la norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.</p>
<p>Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ciò vuol dire che, indipendentemente da tutto il resto, compreso il D. Lgs. 106/2017, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.</p>
<p>Prima immissione sul mercato vuol dire, così come definito dal regolamento, primo passaggio di proprietà dal fabbricante ad un altro soggetto anche a titolo non oneroso.</p>
<p><strong>L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017.</strong></p>
<p><strong>Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.</strong></p>
<p><strong>Cade così la principale criticità che pareva ingessare il sistema.</strong></p>
<p>L’arch. Schiaroli chiarisce poi che la norma 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. La norma quindi deve essere applicata in questi termini, facendo riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi. L’art. 20 del decreto legislativo che dettaglia le sanzioni, anche penali e che tanto ha messo in apprensione, fa riferimento espressamente alla violazione di un punto specifico qualora il prodotto non sia conforme.<br /> Chiarisce anche che <strong>tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. Ovviamente é fatto salvo l&#8217;impianto esistente.</strong></p>
<p>Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:</p>
<ul>
<li><strong>MACCHINE E BORDO MACCHINE</strong>: NO perché non sono opere di ingegneria civile</li>
<li><strong>UTILIZZATORI</strong>: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera</li>
<li><strong>IMPIANTI DI CANTIERE EDILE</strong>: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera</li>
<li><strong>FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI</strong>: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant&#8217;altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.</li>
</ul>
<p>Per altri esempi poi come le <strong>CABINE DI TRASFORMAZIONE</strong>, la risposta sarebbe di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento ma ci possono essere situazioni molto specifiche che si devono valutare di volta in volta.</p>
<p>Gli <strong>EDIFICI ESISTENTI</strong>, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento.</p>
<p>In merito alle dichiarazioni di conformità e ad eventuali contenziosi che potrebbero insorgere con collaudatori o committenza, ai fini della prevenzione incendi, l’unico riferimento è la regola tecnica presente nel codice di prevenzione incendi (art. 15, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139).</p>
<p>La norma tecnica, pur avendo un valore altissimo, rappresenta una indicazione a carattere non vincolante.</p>
<p>In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, abbiamo chiesto al CEI la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.</p>
<p>L’ing. Timò, quindi, precisa l’ambito di competenza del CEI e la volontà di voler dare indicazioni di buon senso e realistiche per aiutare l’utenza nazionale ad applicare la regola dell’arte. Nello specifico, applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8 tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento CPR. La variante 4, entrata in vigore il 1 giugno 2017, attiene alla progettazione e realizzazione degli impianti con prodotti CPR, ed è stata applicabile anche prima del 1 luglio 2017.</p>
<p>Il CEI, chiarisce, lavora a fronte di un consenso raggiunto nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato; pertanto l’eventuale richiesta di rivedere la nota alla variante 4, inserita in base al consenso raggiunto all’interno del Comitato Tecnico CEI 64, potrà essere condivisa con il comitato relativo e laddove appunto si trovi l’intesa, il CEI opererà di conseguenza nel rispetto del regolamento per gli Organi Tecnici. Il sistema Confartigianato non può quindi che esprimere soddisfazione poiché dal nostro punto di vista con il D. Lgs. 106/2017, che rappresenta solo il compimento del regolamento europeo, è stato fatto un buon lavoro. Forse le sanzioni potrebbero sembrare un po&#8217; alte ma il sistema delle responsabilità in edilizia è cosa seria e la scelta dei materiali fondamentale.</p>
<p>Nel considerando 1 del regolamento si trovano, infatti, le ragioni condivisibili di tali scelte <em>“Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l&#8217;ambiente.”</em></p>
<p>Quindi &#8220;molto rumore per nulla&#8221;? A ciascuno la propria conclusione.</p>
<p>L&#8217;occasione però è stata propizia per chiarire competenze, ruoli e funzioni. E la disponibilità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco e personale dei relatori è il segno che il dialogo collaborativo tra Istituzioni e operatori non solo è possibile ma porta a buoni risultati.</p>
<p>Clicca <strong><a href="http://www.aenetcast.com/Confart/Confartigianato170727.html">QUI </a></strong>per rivedere &#8216;Impresa Diretta&#8217;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Confartigianato su Il Foglio: &#8220;Il climate change costa all&#8217;Italia 7,5 miliardi l&#8217;anno&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/confartigianato-su-il-foglio-il-climate-change-costa-allitalia-75-miliardi-lanno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Il Foglio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132434</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 25 Luglio 2026·MEDIA Confartigianato su Il Foglio: &#8220;Il climate change costa all&#8217;Italia 7,5 miliardi l&#8217;anno&#8221; Il cambiamento climatico mette [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-54892 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-impianti-2 category-metalmeccanica-di-produzione tag-prodotti-da-costruzione" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Agosto 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</h1>
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</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-41163 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta-300x129.png 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Centinaia di imprese collegate e numerose Associazioni del Sistema Confartigianato hanno ascoltato in diretta le relazioni degli ospiti dell’edizione di <strong>&#8216;Impresa Diretta&#8217; su &#8220;Commercializzazione dei prodotti da costruzione: il Decreto Legislativo n. 106/2017&#8221;</strong>.<span id="more-54892"></span></p>
<p>I lavori sono stati aperti dal Vice Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, <strong>Fiorello Fioretti</strong> e dal Presidente di Confartigianato Elettricisti <strong>Adriano Stocco</strong>.</p>
<p>Le relazioni sono state svolte dall’<strong>Ing. Emanuele Renzi</strong>, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’<strong>Arch. Sergio Schiaroli</strong>, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica &#8211; Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’<strong>Ing. Cristina Timò</strong>, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.</p>
<p><strong>Il seminario, il primo che si svolge sul tema con questi relatori, mette finalmente fine alla confusione alimentata nelle ultime settimane sui cavi.</strong></p>
<p>Complice la conclusione del periodo di coesistenza della norma armonizzata relativa ai cavi, la EN 50575 (1 luglio 2017) e l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 prevista per il prossimo 9 agosto, si sono alimentati allarmismi non giustificati in merito, soprattutto, alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti le caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).</p>
<p>È necessario però fare delle precisazioni e delle premesse che con grande chiarezza sono state illustrate dall’ing. Renzi.</p>
<p>Il D. Lgs 106/2017 è stato emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento n. 305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione già vigore dal 1 luglio 2013. I regolamenti sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi nell&#8217;intera Unione europea e nel caso specifico il decreto attua le parti di regolamentazione demandate agli stati membri e non inserisce alcun obbligo o comportamento aggiuntivo rispetto a quanto non fosse già stato introdotto dal regolamento stesso.</p>
<p>Il decreto legislativo semplicemente predispone alcune strutture di governance per un migliore e stabile coordinamento tra amministrazioni semplificando e riordinando il quadro legislativo nazionale e introduce un sistema di “Controllo, vigilanza e sanzioni” che risponde, appunto, alla richiesta del legislatore europeo e alla pressante necessità di conferire credibilità al sistema della marcatura CE e al sistema di qualificazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento trova attuazione con le tantissime norme armonizzate e i cavi sono uno dei tanti prodotti da costruzioni.</p>
<p>Nello specifico la norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.</p>
<p>Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ciò vuol dire che, indipendentemente da tutto il resto, compreso il D. Lgs. 106/2017, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.</p>
<p>Prima immissione sul mercato vuol dire, così come definito dal regolamento, primo passaggio di proprietà dal fabbricante ad un altro soggetto anche a titolo non oneroso.</p>
<p><strong>L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017.</strong></p>
<p><strong>Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.</strong></p>
<p><strong>Cade così la principale criticità che pareva ingessare il sistema.</strong></p>
<p>L’arch. Schiaroli chiarisce poi che la norma 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. La norma quindi deve essere applicata in questi termini, facendo riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi. L’art. 20 del decreto legislativo che dettaglia le sanzioni, anche penali e che tanto ha messo in apprensione, fa riferimento espressamente alla violazione di un punto specifico qualora il prodotto non sia conforme.<br /> Chiarisce anche che <strong>tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. Ovviamente é fatto salvo l&#8217;impianto esistente.</strong></p>
<p>Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:</p>
<ul>
<li><strong>MACCHINE E BORDO MACCHINE</strong>: NO perché non sono opere di ingegneria civile</li>
<li><strong>UTILIZZATORI</strong>: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera</li>
<li><strong>IMPIANTI DI CANTIERE EDILE</strong>: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera</li>
<li><strong>FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI</strong>: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant&#8217;altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.</li>
</ul>
<p>Per altri esempi poi come le <strong>CABINE DI TRASFORMAZIONE</strong>, la risposta sarebbe di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento ma ci possono essere situazioni molto specifiche che si devono valutare di volta in volta.</p>
<p>Gli <strong>EDIFICI ESISTENTI</strong>, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento.</p>
<p>In merito alle dichiarazioni di conformità e ad eventuali contenziosi che potrebbero insorgere con collaudatori o committenza, ai fini della prevenzione incendi, l’unico riferimento è la regola tecnica presente nel codice di prevenzione incendi (art. 15, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139).</p>
<p>La norma tecnica, pur avendo un valore altissimo, rappresenta una indicazione a carattere non vincolante.</p>
<p>In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, abbiamo chiesto al CEI la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.</p>
<p>L’ing. Timò, quindi, precisa l’ambito di competenza del CEI e la volontà di voler dare indicazioni di buon senso e realistiche per aiutare l’utenza nazionale ad applicare la regola dell’arte. Nello specifico, applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8 tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento CPR. La variante 4, entrata in vigore il 1 giugno 2017, attiene alla progettazione e realizzazione degli impianti con prodotti CPR, ed è stata applicabile anche prima del 1 luglio 2017.</p>
<p>Il CEI, chiarisce, lavora a fronte di un consenso raggiunto nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato; pertanto l’eventuale richiesta di rivedere la nota alla variante 4, inserita in base al consenso raggiunto all’interno del Comitato Tecnico CEI 64, potrà essere condivisa con il comitato relativo e laddove appunto si trovi l’intesa, il CEI opererà di conseguenza nel rispetto del regolamento per gli Organi Tecnici. Il sistema Confartigianato non può quindi che esprimere soddisfazione poiché dal nostro punto di vista con il D. Lgs. 106/2017, che rappresenta solo il compimento del regolamento europeo, è stato fatto un buon lavoro. Forse le sanzioni potrebbero sembrare un po&#8217; alte ma il sistema delle responsabilità in edilizia è cosa seria e la scelta dei materiali fondamentale.</p>
<p>Nel considerando 1 del regolamento si trovano, infatti, le ragioni condivisibili di tali scelte <em>“Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l&#8217;ambiente.”</em></p>
<p>Quindi &#8220;molto rumore per nulla&#8221;? A ciascuno la propria conclusione.</p>
<p>L&#8217;occasione però è stata propizia per chiarire competenze, ruoli e funzioni. E la disponibilità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco e personale dei relatori è il segno che il dialogo collaborativo tra Istituzioni e operatori non solo è possibile ma porta a buoni risultati.</p>
<p>Clicca <strong><a href="http://www.aenetcast.com/Confart/Confartigianato170727.html">QUI </a></strong>per rivedere &#8216;Impresa Diretta&#8217;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Crisi del Golfo, il punto sui prezzi dell’energia</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/crisi-del-golfo-il-punto-sui-prezzi-dellenergia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[costo energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studi 22 Luglio 2026·ENERGIA Crisi del Golfo, il punto sui prezzi dell’energia   L&#8217;andamento dei mercati energetici continua a essere [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-54892 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-impianti-2 category-metalmeccanica-di-produzione tag-prodotti-da-costruzione" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Agosto 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-41163 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta-300x129.png 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Centinaia di imprese collegate e numerose Associazioni del Sistema Confartigianato hanno ascoltato in diretta le relazioni degli ospiti dell’edizione di <strong>&#8216;Impresa Diretta&#8217; su &#8220;Commercializzazione dei prodotti da costruzione: il Decreto Legislativo n. 106/2017&#8221;</strong>.<span id="more-54892"></span></p>
<p>I lavori sono stati aperti dal Vice Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, <strong>Fiorello Fioretti</strong> e dal Presidente di Confartigianato Elettricisti <strong>Adriano Stocco</strong>.</p>
<p>Le relazioni sono state svolte dall’<strong>Ing. Emanuele Renzi</strong>, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’<strong>Arch. Sergio Schiaroli</strong>, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica &#8211; Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’<strong>Ing. Cristina Timò</strong>, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.</p>
<p><strong>Il seminario, il primo che si svolge sul tema con questi relatori, mette finalmente fine alla confusione alimentata nelle ultime settimane sui cavi.</strong></p>
<p>Complice la conclusione del periodo di coesistenza della norma armonizzata relativa ai cavi, la EN 50575 (1 luglio 2017) e l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 prevista per il prossimo 9 agosto, si sono alimentati allarmismi non giustificati in merito, soprattutto, alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti le caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).</p>
<p>È necessario però fare delle precisazioni e delle premesse che con grande chiarezza sono state illustrate dall’ing. Renzi.</p>
<p>Il D. Lgs 106/2017 è stato emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento n. 305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione già vigore dal 1 luglio 2013. I regolamenti sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi nell&#8217;intera Unione europea e nel caso specifico il decreto attua le parti di regolamentazione demandate agli stati membri e non inserisce alcun obbligo o comportamento aggiuntivo rispetto a quanto non fosse già stato introdotto dal regolamento stesso.</p>
<p>Il decreto legislativo semplicemente predispone alcune strutture di governance per un migliore e stabile coordinamento tra amministrazioni semplificando e riordinando il quadro legislativo nazionale e introduce un sistema di “Controllo, vigilanza e sanzioni” che risponde, appunto, alla richiesta del legislatore europeo e alla pressante necessità di conferire credibilità al sistema della marcatura CE e al sistema di qualificazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento trova attuazione con le tantissime norme armonizzate e i cavi sono uno dei tanti prodotti da costruzioni.</p>
<p>Nello specifico la norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.</p>
<p>Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ciò vuol dire che, indipendentemente da tutto il resto, compreso il D. Lgs. 106/2017, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.</p>
<p>Prima immissione sul mercato vuol dire, così come definito dal regolamento, primo passaggio di proprietà dal fabbricante ad un altro soggetto anche a titolo non oneroso.</p>
<p><strong>L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017.</strong></p>
<p><strong>Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.</strong></p>
<p><strong>Cade così la principale criticità che pareva ingessare il sistema.</strong></p>
<p>L’arch. Schiaroli chiarisce poi che la norma 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. La norma quindi deve essere applicata in questi termini, facendo riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi. L’art. 20 del decreto legislativo che dettaglia le sanzioni, anche penali e che tanto ha messo in apprensione, fa riferimento espressamente alla violazione di un punto specifico qualora il prodotto non sia conforme.<br /> Chiarisce anche che <strong>tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. Ovviamente é fatto salvo l&#8217;impianto esistente.</strong></p>
<p>Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:</p>
<ul>
<li><strong>MACCHINE E BORDO MACCHINE</strong>: NO perché non sono opere di ingegneria civile</li>
<li><strong>UTILIZZATORI</strong>: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera</li>
<li><strong>IMPIANTI DI CANTIERE EDILE</strong>: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera</li>
<li><strong>FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI</strong>: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant&#8217;altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.</li>
</ul>
<p>Per altri esempi poi come le <strong>CABINE DI TRASFORMAZIONE</strong>, la risposta sarebbe di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento ma ci possono essere situazioni molto specifiche che si devono valutare di volta in volta.</p>
<p>Gli <strong>EDIFICI ESISTENTI</strong>, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento.</p>
<p>In merito alle dichiarazioni di conformità e ad eventuali contenziosi che potrebbero insorgere con collaudatori o committenza, ai fini della prevenzione incendi, l’unico riferimento è la regola tecnica presente nel codice di prevenzione incendi (art. 15, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139).</p>
<p>La norma tecnica, pur avendo un valore altissimo, rappresenta una indicazione a carattere non vincolante.</p>
<p>In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, abbiamo chiesto al CEI la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.</p>
<p>L’ing. Timò, quindi, precisa l’ambito di competenza del CEI e la volontà di voler dare indicazioni di buon senso e realistiche per aiutare l’utenza nazionale ad applicare la regola dell’arte. Nello specifico, applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8 tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento CPR. La variante 4, entrata in vigore il 1 giugno 2017, attiene alla progettazione e realizzazione degli impianti con prodotti CPR, ed è stata applicabile anche prima del 1 luglio 2017.</p>
<p>Il CEI, chiarisce, lavora a fronte di un consenso raggiunto nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato; pertanto l’eventuale richiesta di rivedere la nota alla variante 4, inserita in base al consenso raggiunto all’interno del Comitato Tecnico CEI 64, potrà essere condivisa con il comitato relativo e laddove appunto si trovi l’intesa, il CEI opererà di conseguenza nel rispetto del regolamento per gli Organi Tecnici. Il sistema Confartigianato non può quindi che esprimere soddisfazione poiché dal nostro punto di vista con il D. Lgs. 106/2017, che rappresenta solo il compimento del regolamento europeo, è stato fatto un buon lavoro. Forse le sanzioni potrebbero sembrare un po&#8217; alte ma il sistema delle responsabilità in edilizia è cosa seria e la scelta dei materiali fondamentale.</p>
<p>Nel considerando 1 del regolamento si trovano, infatti, le ragioni condivisibili di tali scelte <em>“Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l&#8217;ambiente.”</em></p>
<p>Quindi &#8220;molto rumore per nulla&#8221;? A ciascuno la propria conclusione.</p>
<p>L&#8217;occasione però è stata propizia per chiarire competenze, ruoli e funzioni. E la disponibilità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco e personale dei relatori è il segno che il dialogo collaborativo tra Istituzioni e operatori non solo è possibile ma porta a buoni risultati.</p>
<p>Clicca <strong><a href="http://www.aenetcast.com/Confart/Confartigianato170727.html">QUI </a></strong>per rivedere &#8216;Impresa Diretta&#8217;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Le Confederazioni artigiane: &#8220;No all&#8217;obbligo di accreditare gli stipendi soltanto su conti correnti individuali&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/le-confederazioni-artigiane-no-allobbligo-di-accreditare-gli-stipendi-soltanto-su-conti-correnti-individuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 13:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente bancario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132377</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 21 Luglio 2026·LAVORO Le Confederazioni artigiane: &#8220;No all&#8217;obbligo di accreditare gli stipendi soltanto su conti correnti individuali&#8221; No [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-54892 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-impianti-2 category-metalmeccanica-di-produzione tag-prodotti-da-costruzione" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Agosto 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-41163 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta-300x129.png 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Centinaia di imprese collegate e numerose Associazioni del Sistema Confartigianato hanno ascoltato in diretta le relazioni degli ospiti dell’edizione di <strong>&#8216;Impresa Diretta&#8217; su &#8220;Commercializzazione dei prodotti da costruzione: il Decreto Legislativo n. 106/2017&#8221;</strong>.<span id="more-54892"></span></p>
<p>I lavori sono stati aperti dal Vice Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, <strong>Fiorello Fioretti</strong> e dal Presidente di Confartigianato Elettricisti <strong>Adriano Stocco</strong>.</p>
<p>Le relazioni sono state svolte dall’<strong>Ing. Emanuele Renzi</strong>, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’<strong>Arch. Sergio Schiaroli</strong>, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica &#8211; Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’<strong>Ing. Cristina Timò</strong>, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.</p>
<p><strong>Il seminario, il primo che si svolge sul tema con questi relatori, mette finalmente fine alla confusione alimentata nelle ultime settimane sui cavi.</strong></p>
<p>Complice la conclusione del periodo di coesistenza della norma armonizzata relativa ai cavi, la EN 50575 (1 luglio 2017) e l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 prevista per il prossimo 9 agosto, si sono alimentati allarmismi non giustificati in merito, soprattutto, alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti le caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).</p>
<p>È necessario però fare delle precisazioni e delle premesse che con grande chiarezza sono state illustrate dall’ing. Renzi.</p>
<p>Il D. Lgs 106/2017 è stato emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento n. 305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione già vigore dal 1 luglio 2013. I regolamenti sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi nell&#8217;intera Unione europea e nel caso specifico il decreto attua le parti di regolamentazione demandate agli stati membri e non inserisce alcun obbligo o comportamento aggiuntivo rispetto a quanto non fosse già stato introdotto dal regolamento stesso.</p>
<p>Il decreto legislativo semplicemente predispone alcune strutture di governance per un migliore e stabile coordinamento tra amministrazioni semplificando e riordinando il quadro legislativo nazionale e introduce un sistema di “Controllo, vigilanza e sanzioni” che risponde, appunto, alla richiesta del legislatore europeo e alla pressante necessità di conferire credibilità al sistema della marcatura CE e al sistema di qualificazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento trova attuazione con le tantissime norme armonizzate e i cavi sono uno dei tanti prodotti da costruzioni.</p>
<p>Nello specifico la norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.</p>
<p>Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ciò vuol dire che, indipendentemente da tutto il resto, compreso il D. Lgs. 106/2017, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.</p>
<p>Prima immissione sul mercato vuol dire, così come definito dal regolamento, primo passaggio di proprietà dal fabbricante ad un altro soggetto anche a titolo non oneroso.</p>
<p><strong>L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017.</strong></p>
<p><strong>Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.</strong></p>
<p><strong>Cade così la principale criticità che pareva ingessare il sistema.</strong></p>
<p>L’arch. Schiaroli chiarisce poi che la norma 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. La norma quindi deve essere applicata in questi termini, facendo riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi. L’art. 20 del decreto legislativo che dettaglia le sanzioni, anche penali e che tanto ha messo in apprensione, fa riferimento espressamente alla violazione di un punto specifico qualora il prodotto non sia conforme.<br /> Chiarisce anche che <strong>tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. Ovviamente é fatto salvo l&#8217;impianto esistente.</strong></p>
<p>Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:</p>
<ul>
<li><strong>MACCHINE E BORDO MACCHINE</strong>: NO perché non sono opere di ingegneria civile</li>
<li><strong>UTILIZZATORI</strong>: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera</li>
<li><strong>IMPIANTI DI CANTIERE EDILE</strong>: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera</li>
<li><strong>FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI</strong>: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant&#8217;altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.</li>
</ul>
<p>Per altri esempi poi come le <strong>CABINE DI TRASFORMAZIONE</strong>, la risposta sarebbe di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento ma ci possono essere situazioni molto specifiche che si devono valutare di volta in volta.</p>
<p>Gli <strong>EDIFICI ESISTENTI</strong>, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento.</p>
<p>In merito alle dichiarazioni di conformità e ad eventuali contenziosi che potrebbero insorgere con collaudatori o committenza, ai fini della prevenzione incendi, l’unico riferimento è la regola tecnica presente nel codice di prevenzione incendi (art. 15, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139).</p>
<p>La norma tecnica, pur avendo un valore altissimo, rappresenta una indicazione a carattere non vincolante.</p>
<p>In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, abbiamo chiesto al CEI la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.</p>
<p>L’ing. Timò, quindi, precisa l’ambito di competenza del CEI e la volontà di voler dare indicazioni di buon senso e realistiche per aiutare l’utenza nazionale ad applicare la regola dell’arte. Nello specifico, applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8 tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento CPR. La variante 4, entrata in vigore il 1 giugno 2017, attiene alla progettazione e realizzazione degli impianti con prodotti CPR, ed è stata applicabile anche prima del 1 luglio 2017.</p>
<p>Il CEI, chiarisce, lavora a fronte di un consenso raggiunto nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato; pertanto l’eventuale richiesta di rivedere la nota alla variante 4, inserita in base al consenso raggiunto all’interno del Comitato Tecnico CEI 64, potrà essere condivisa con il comitato relativo e laddove appunto si trovi l’intesa, il CEI opererà di conseguenza nel rispetto del regolamento per gli Organi Tecnici. Il sistema Confartigianato non può quindi che esprimere soddisfazione poiché dal nostro punto di vista con il D. Lgs. 106/2017, che rappresenta solo il compimento del regolamento europeo, è stato fatto un buon lavoro. Forse le sanzioni potrebbero sembrare un po&#8217; alte ma il sistema delle responsabilità in edilizia è cosa seria e la scelta dei materiali fondamentale.</p>
<p>Nel considerando 1 del regolamento si trovano, infatti, le ragioni condivisibili di tali scelte <em>“Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l&#8217;ambiente.”</em></p>
<p>Quindi &#8220;molto rumore per nulla&#8221;? A ciascuno la propria conclusione.</p>
<p>L&#8217;occasione però è stata propizia per chiarire competenze, ruoli e funzioni. E la disponibilità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco e personale dei relatori è il segno che il dialogo collaborativo tra Istituzioni e operatori non solo è possibile ma porta a buoni risultati.</p>
<p>Clicca <strong><a href="http://www.aenetcast.com/Confart/Confartigianato170727.html">QUI </a></strong>per rivedere &#8216;Impresa Diretta&#8217;</p>
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					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/feed/</wfw:commentRss>
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		<item>
		<title>Trend made in Italy, pesano i cali in Germania, Medio Oriente e dazi USA nei settori MPI</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/trend-made-in-italy-pesano-i-cali-in-germania-medio-oriente-e-dazi-usa-nei-settori-mpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[dazi Usa]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 20 Luglio 2026·EXPORT Trend made in Italy, pesano i cali in Germania, Medio Oriente e dazi USA nei settori [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-54892 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-impianti-2 category-metalmeccanica-di-produzione tag-prodotti-da-costruzione" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Agosto 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-41163 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta-300x129.png 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Centinaia di imprese collegate e numerose Associazioni del Sistema Confartigianato hanno ascoltato in diretta le relazioni degli ospiti dell’edizione di <strong>&#8216;Impresa Diretta&#8217; su &#8220;Commercializzazione dei prodotti da costruzione: il Decreto Legislativo n. 106/2017&#8221;</strong>.<span id="more-54892"></span></p>
<p>I lavori sono stati aperti dal Vice Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, <strong>Fiorello Fioretti</strong> e dal Presidente di Confartigianato Elettricisti <strong>Adriano Stocco</strong>.</p>
<p>Le relazioni sono state svolte dall’<strong>Ing. Emanuele Renzi</strong>, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’<strong>Arch. Sergio Schiaroli</strong>, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica &#8211; Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’<strong>Ing. Cristina Timò</strong>, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.</p>
<p><strong>Il seminario, il primo che si svolge sul tema con questi relatori, mette finalmente fine alla confusione alimentata nelle ultime settimane sui cavi.</strong></p>
<p>Complice la conclusione del periodo di coesistenza della norma armonizzata relativa ai cavi, la EN 50575 (1 luglio 2017) e l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 prevista per il prossimo 9 agosto, si sono alimentati allarmismi non giustificati in merito, soprattutto, alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti le caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).</p>
<p>È necessario però fare delle precisazioni e delle premesse che con grande chiarezza sono state illustrate dall’ing. Renzi.</p>
<p>Il D. Lgs 106/2017 è stato emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento n. 305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione già vigore dal 1 luglio 2013. I regolamenti sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi nell&#8217;intera Unione europea e nel caso specifico il decreto attua le parti di regolamentazione demandate agli stati membri e non inserisce alcun obbligo o comportamento aggiuntivo rispetto a quanto non fosse già stato introdotto dal regolamento stesso.</p>
<p>Il decreto legislativo semplicemente predispone alcune strutture di governance per un migliore e stabile coordinamento tra amministrazioni semplificando e riordinando il quadro legislativo nazionale e introduce un sistema di “Controllo, vigilanza e sanzioni” che risponde, appunto, alla richiesta del legislatore europeo e alla pressante necessità di conferire credibilità al sistema della marcatura CE e al sistema di qualificazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento trova attuazione con le tantissime norme armonizzate e i cavi sono uno dei tanti prodotti da costruzioni.</p>
<p>Nello specifico la norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.</p>
<p>Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ciò vuol dire che, indipendentemente da tutto il resto, compreso il D. Lgs. 106/2017, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.</p>
<p>Prima immissione sul mercato vuol dire, così come definito dal regolamento, primo passaggio di proprietà dal fabbricante ad un altro soggetto anche a titolo non oneroso.</p>
<p><strong>L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017.</strong></p>
<p><strong>Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.</strong></p>
<p><strong>Cade così la principale criticità che pareva ingessare il sistema.</strong></p>
<p>L’arch. Schiaroli chiarisce poi che la norma 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. La norma quindi deve essere applicata in questi termini, facendo riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi. L’art. 20 del decreto legislativo che dettaglia le sanzioni, anche penali e che tanto ha messo in apprensione, fa riferimento espressamente alla violazione di un punto specifico qualora il prodotto non sia conforme.<br /> Chiarisce anche che <strong>tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. Ovviamente é fatto salvo l&#8217;impianto esistente.</strong></p>
<p>Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:</p>
<ul>
<li><strong>MACCHINE E BORDO MACCHINE</strong>: NO perché non sono opere di ingegneria civile</li>
<li><strong>UTILIZZATORI</strong>: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera</li>
<li><strong>IMPIANTI DI CANTIERE EDILE</strong>: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera</li>
<li><strong>FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI</strong>: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant&#8217;altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.</li>
</ul>
<p>Per altri esempi poi come le <strong>CABINE DI TRASFORMAZIONE</strong>, la risposta sarebbe di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento ma ci possono essere situazioni molto specifiche che si devono valutare di volta in volta.</p>
<p>Gli <strong>EDIFICI ESISTENTI</strong>, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento.</p>
<p>In merito alle dichiarazioni di conformità e ad eventuali contenziosi che potrebbero insorgere con collaudatori o committenza, ai fini della prevenzione incendi, l’unico riferimento è la regola tecnica presente nel codice di prevenzione incendi (art. 15, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139).</p>
<p>La norma tecnica, pur avendo un valore altissimo, rappresenta una indicazione a carattere non vincolante.</p>
<p>In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, abbiamo chiesto al CEI la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.</p>
<p>L’ing. Timò, quindi, precisa l’ambito di competenza del CEI e la volontà di voler dare indicazioni di buon senso e realistiche per aiutare l’utenza nazionale ad applicare la regola dell’arte. Nello specifico, applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8 tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento CPR. La variante 4, entrata in vigore il 1 giugno 2017, attiene alla progettazione e realizzazione degli impianti con prodotti CPR, ed è stata applicabile anche prima del 1 luglio 2017.</p>
<p>Il CEI, chiarisce, lavora a fronte di un consenso raggiunto nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato; pertanto l’eventuale richiesta di rivedere la nota alla variante 4, inserita in base al consenso raggiunto all’interno del Comitato Tecnico CEI 64, potrà essere condivisa con il comitato relativo e laddove appunto si trovi l’intesa, il CEI opererà di conseguenza nel rispetto del regolamento per gli Organi Tecnici. Il sistema Confartigianato non può quindi che esprimere soddisfazione poiché dal nostro punto di vista con il D. Lgs. 106/2017, che rappresenta solo il compimento del regolamento europeo, è stato fatto un buon lavoro. Forse le sanzioni potrebbero sembrare un po&#8217; alte ma il sistema delle responsabilità in edilizia è cosa seria e la scelta dei materiali fondamentale.</p>
<p>Nel considerando 1 del regolamento si trovano, infatti, le ragioni condivisibili di tali scelte <em>“Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l&#8217;ambiente.”</em></p>
<p>Quindi &#8220;molto rumore per nulla&#8221;? A ciascuno la propria conclusione.</p>
<p>L&#8217;occasione però è stata propizia per chiarire competenze, ruoli e funzioni. E la disponibilità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco e personale dei relatori è il segno che il dialogo collaborativo tra Istituzioni e operatori non solo è possibile ma porta a buoni risultati.</p>
<p>Clicca <strong><a href="http://www.aenetcast.com/Confart/Confartigianato170727.html">QUI </a></strong>per rivedere &#8216;Impresa Diretta&#8217;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>#artigianatochecresce &#8211; Artigianato digitale, IA, domanda di energia e competenze nel report di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/artigianatochecresce-artigianato-digitale-ia-domanda-di-energia-e-competenze-nel-report-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artigiana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132328</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Luglio 2026·INNOVAZIONE #artigianatochecresce &#8211; Artigianato digitale, IA, domanda di energia e competenze nel report di Confartigianato Alla fine [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-54892 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-impianti-2 category-metalmeccanica-di-produzione tag-prodotti-da-costruzione" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Agosto 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</h1>
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</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-41163 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta-300x129.png 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Centinaia di imprese collegate e numerose Associazioni del Sistema Confartigianato hanno ascoltato in diretta le relazioni degli ospiti dell’edizione di <strong>&#8216;Impresa Diretta&#8217; su &#8220;Commercializzazione dei prodotti da costruzione: il Decreto Legislativo n. 106/2017&#8221;</strong>.<span id="more-54892"></span></p>
<p>I lavori sono stati aperti dal Vice Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, <strong>Fiorello Fioretti</strong> e dal Presidente di Confartigianato Elettricisti <strong>Adriano Stocco</strong>.</p>
<p>Le relazioni sono state svolte dall’<strong>Ing. Emanuele Renzi</strong>, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’<strong>Arch. Sergio Schiaroli</strong>, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica &#8211; Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’<strong>Ing. Cristina Timò</strong>, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.</p>
<p><strong>Il seminario, il primo che si svolge sul tema con questi relatori, mette finalmente fine alla confusione alimentata nelle ultime settimane sui cavi.</strong></p>
<p>Complice la conclusione del periodo di coesistenza della norma armonizzata relativa ai cavi, la EN 50575 (1 luglio 2017) e l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 prevista per il prossimo 9 agosto, si sono alimentati allarmismi non giustificati in merito, soprattutto, alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti le caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).</p>
<p>È necessario però fare delle precisazioni e delle premesse che con grande chiarezza sono state illustrate dall’ing. Renzi.</p>
<p>Il D. Lgs 106/2017 è stato emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento n. 305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione già vigore dal 1 luglio 2013. I regolamenti sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi nell&#8217;intera Unione europea e nel caso specifico il decreto attua le parti di regolamentazione demandate agli stati membri e non inserisce alcun obbligo o comportamento aggiuntivo rispetto a quanto non fosse già stato introdotto dal regolamento stesso.</p>
<p>Il decreto legislativo semplicemente predispone alcune strutture di governance per un migliore e stabile coordinamento tra amministrazioni semplificando e riordinando il quadro legislativo nazionale e introduce un sistema di “Controllo, vigilanza e sanzioni” che risponde, appunto, alla richiesta del legislatore europeo e alla pressante necessità di conferire credibilità al sistema della marcatura CE e al sistema di qualificazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento trova attuazione con le tantissime norme armonizzate e i cavi sono uno dei tanti prodotti da costruzioni.</p>
<p>Nello specifico la norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.</p>
<p>Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ciò vuol dire che, indipendentemente da tutto il resto, compreso il D. Lgs. 106/2017, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.</p>
<p>Prima immissione sul mercato vuol dire, così come definito dal regolamento, primo passaggio di proprietà dal fabbricante ad un altro soggetto anche a titolo non oneroso.</p>
<p><strong>L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017.</strong></p>
<p><strong>Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.</strong></p>
<p><strong>Cade così la principale criticità che pareva ingessare il sistema.</strong></p>
<p>L’arch. Schiaroli chiarisce poi che la norma 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. La norma quindi deve essere applicata in questi termini, facendo riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi. L’art. 20 del decreto legislativo che dettaglia le sanzioni, anche penali e che tanto ha messo in apprensione, fa riferimento espressamente alla violazione di un punto specifico qualora il prodotto non sia conforme.<br /> Chiarisce anche che <strong>tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. Ovviamente é fatto salvo l&#8217;impianto esistente.</strong></p>
<p>Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:</p>
<ul>
<li><strong>MACCHINE E BORDO MACCHINE</strong>: NO perché non sono opere di ingegneria civile</li>
<li><strong>UTILIZZATORI</strong>: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera</li>
<li><strong>IMPIANTI DI CANTIERE EDILE</strong>: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera</li>
<li><strong>FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI</strong>: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant&#8217;altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.</li>
</ul>
<p>Per altri esempi poi come le <strong>CABINE DI TRASFORMAZIONE</strong>, la risposta sarebbe di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento ma ci possono essere situazioni molto specifiche che si devono valutare di volta in volta.</p>
<p>Gli <strong>EDIFICI ESISTENTI</strong>, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento.</p>
<p>In merito alle dichiarazioni di conformità e ad eventuali contenziosi che potrebbero insorgere con collaudatori o committenza, ai fini della prevenzione incendi, l’unico riferimento è la regola tecnica presente nel codice di prevenzione incendi (art. 15, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139).</p>
<p>La norma tecnica, pur avendo un valore altissimo, rappresenta una indicazione a carattere non vincolante.</p>
<p>In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, abbiamo chiesto al CEI la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.</p>
<p>L’ing. Timò, quindi, precisa l’ambito di competenza del CEI e la volontà di voler dare indicazioni di buon senso e realistiche per aiutare l’utenza nazionale ad applicare la regola dell’arte. Nello specifico, applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8 tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento CPR. La variante 4, entrata in vigore il 1 giugno 2017, attiene alla progettazione e realizzazione degli impianti con prodotti CPR, ed è stata applicabile anche prima del 1 luglio 2017.</p>
<p>Il CEI, chiarisce, lavora a fronte di un consenso raggiunto nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato; pertanto l’eventuale richiesta di rivedere la nota alla variante 4, inserita in base al consenso raggiunto all’interno del Comitato Tecnico CEI 64, potrà essere condivisa con il comitato relativo e laddove appunto si trovi l’intesa, il CEI opererà di conseguenza nel rispetto del regolamento per gli Organi Tecnici. Il sistema Confartigianato non può quindi che esprimere soddisfazione poiché dal nostro punto di vista con il D. Lgs. 106/2017, che rappresenta solo il compimento del regolamento europeo, è stato fatto un buon lavoro. Forse le sanzioni potrebbero sembrare un po&#8217; alte ma il sistema delle responsabilità in edilizia è cosa seria e la scelta dei materiali fondamentale.</p>
<p>Nel considerando 1 del regolamento si trovano, infatti, le ragioni condivisibili di tali scelte <em>“Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l&#8217;ambiente.”</em></p>
<p>Quindi &#8220;molto rumore per nulla&#8221;? A ciascuno la propria conclusione.</p>
<p>L&#8217;occasione però è stata propizia per chiarire competenze, ruoli e funzioni. E la disponibilità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco e personale dei relatori è il segno che il dialogo collaborativo tra Istituzioni e operatori non solo è possibile ma porta a buoni risultati.</p>
<p>Clicca <strong><a href="http://www.aenetcast.com/Confart/Confartigianato170727.html">QUI </a></strong>per rivedere &#8216;Impresa Diretta&#8217;</p>
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					<wfw:commentRss>https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/feed/</wfw:commentRss>
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			</item>
		<item>
		<title>Il Presidente Granelli a &#8216;Il confronto&#8217; (Rai2) sul futuro delle imprese: &#8220;Giovani e artigianato? Avanti, c&#8217;è posto&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/il-presidente-granelli-a-il-confronto-rai2-sul-futuro-delle-imprese-giovani-e-artigianato-avanti-ce-posto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Il confronto]]></category>
		<category><![CDATA[monica setta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132266</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 14 Luglio 2026·MEDIA Il Presidente Granelli a &#8216;Il confronto&#8217; (Rai2) sul futuro delle imprese: &#8220;Giovani e artigianato? Avanti, c&#8217;è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-54892 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-impianti-2 category-metalmeccanica-di-produzione tag-prodotti-da-costruzione" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Agosto 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-41163 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta-300x129.png 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Centinaia di imprese collegate e numerose Associazioni del Sistema Confartigianato hanno ascoltato in diretta le relazioni degli ospiti dell’edizione di <strong>&#8216;Impresa Diretta&#8217; su &#8220;Commercializzazione dei prodotti da costruzione: il Decreto Legislativo n. 106/2017&#8221;</strong>.<span id="more-54892"></span></p>
<p>I lavori sono stati aperti dal Vice Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, <strong>Fiorello Fioretti</strong> e dal Presidente di Confartigianato Elettricisti <strong>Adriano Stocco</strong>.</p>
<p>Le relazioni sono state svolte dall’<strong>Ing. Emanuele Renzi</strong>, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’<strong>Arch. Sergio Schiaroli</strong>, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica &#8211; Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’<strong>Ing. Cristina Timò</strong>, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.</p>
<p><strong>Il seminario, il primo che si svolge sul tema con questi relatori, mette finalmente fine alla confusione alimentata nelle ultime settimane sui cavi.</strong></p>
<p>Complice la conclusione del periodo di coesistenza della norma armonizzata relativa ai cavi, la EN 50575 (1 luglio 2017) e l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 prevista per il prossimo 9 agosto, si sono alimentati allarmismi non giustificati in merito, soprattutto, alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti le caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).</p>
<p>È necessario però fare delle precisazioni e delle premesse che con grande chiarezza sono state illustrate dall’ing. Renzi.</p>
<p>Il D. Lgs 106/2017 è stato emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento n. 305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione già vigore dal 1 luglio 2013. I regolamenti sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi nell&#8217;intera Unione europea e nel caso specifico il decreto attua le parti di regolamentazione demandate agli stati membri e non inserisce alcun obbligo o comportamento aggiuntivo rispetto a quanto non fosse già stato introdotto dal regolamento stesso.</p>
<p>Il decreto legislativo semplicemente predispone alcune strutture di governance per un migliore e stabile coordinamento tra amministrazioni semplificando e riordinando il quadro legislativo nazionale e introduce un sistema di “Controllo, vigilanza e sanzioni” che risponde, appunto, alla richiesta del legislatore europeo e alla pressante necessità di conferire credibilità al sistema della marcatura CE e al sistema di qualificazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento trova attuazione con le tantissime norme armonizzate e i cavi sono uno dei tanti prodotti da costruzioni.</p>
<p>Nello specifico la norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.</p>
<p>Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ciò vuol dire che, indipendentemente da tutto il resto, compreso il D. Lgs. 106/2017, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.</p>
<p>Prima immissione sul mercato vuol dire, così come definito dal regolamento, primo passaggio di proprietà dal fabbricante ad un altro soggetto anche a titolo non oneroso.</p>
<p><strong>L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017.</strong></p>
<p><strong>Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.</strong></p>
<p><strong>Cade così la principale criticità che pareva ingessare il sistema.</strong></p>
<p>L’arch. Schiaroli chiarisce poi che la norma 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. La norma quindi deve essere applicata in questi termini, facendo riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi. L’art. 20 del decreto legislativo che dettaglia le sanzioni, anche penali e che tanto ha messo in apprensione, fa riferimento espressamente alla violazione di un punto specifico qualora il prodotto non sia conforme.<br /> Chiarisce anche che <strong>tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. Ovviamente é fatto salvo l&#8217;impianto esistente.</strong></p>
<p>Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:</p>
<ul>
<li><strong>MACCHINE E BORDO MACCHINE</strong>: NO perché non sono opere di ingegneria civile</li>
<li><strong>UTILIZZATORI</strong>: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera</li>
<li><strong>IMPIANTI DI CANTIERE EDILE</strong>: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera</li>
<li><strong>FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI</strong>: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant&#8217;altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.</li>
</ul>
<p>Per altri esempi poi come le <strong>CABINE DI TRASFORMAZIONE</strong>, la risposta sarebbe di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento ma ci possono essere situazioni molto specifiche che si devono valutare di volta in volta.</p>
<p>Gli <strong>EDIFICI ESISTENTI</strong>, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento.</p>
<p>In merito alle dichiarazioni di conformità e ad eventuali contenziosi che potrebbero insorgere con collaudatori o committenza, ai fini della prevenzione incendi, l’unico riferimento è la regola tecnica presente nel codice di prevenzione incendi (art. 15, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139).</p>
<p>La norma tecnica, pur avendo un valore altissimo, rappresenta una indicazione a carattere non vincolante.</p>
<p>In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, abbiamo chiesto al CEI la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.</p>
<p>L’ing. Timò, quindi, precisa l’ambito di competenza del CEI e la volontà di voler dare indicazioni di buon senso e realistiche per aiutare l’utenza nazionale ad applicare la regola dell’arte. Nello specifico, applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8 tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento CPR. La variante 4, entrata in vigore il 1 giugno 2017, attiene alla progettazione e realizzazione degli impianti con prodotti CPR, ed è stata applicabile anche prima del 1 luglio 2017.</p>
<p>Il CEI, chiarisce, lavora a fronte di un consenso raggiunto nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato; pertanto l’eventuale richiesta di rivedere la nota alla variante 4, inserita in base al consenso raggiunto all’interno del Comitato Tecnico CEI 64, potrà essere condivisa con il comitato relativo e laddove appunto si trovi l’intesa, il CEI opererà di conseguenza nel rispetto del regolamento per gli Organi Tecnici. Il sistema Confartigianato non può quindi che esprimere soddisfazione poiché dal nostro punto di vista con il D. Lgs. 106/2017, che rappresenta solo il compimento del regolamento europeo, è stato fatto un buon lavoro. Forse le sanzioni potrebbero sembrare un po&#8217; alte ma il sistema delle responsabilità in edilizia è cosa seria e la scelta dei materiali fondamentale.</p>
<p>Nel considerando 1 del regolamento si trovano, infatti, le ragioni condivisibili di tali scelte <em>“Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l&#8217;ambiente.”</em></p>
<p>Quindi &#8220;molto rumore per nulla&#8221;? A ciascuno la propria conclusione.</p>
<p>L&#8217;occasione però è stata propizia per chiarire competenze, ruoli e funzioni. E la disponibilità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco e personale dei relatori è il segno che il dialogo collaborativo tra Istituzioni e operatori non solo è possibile ma porta a buoni risultati.</p>
<p>Clicca <strong><a href="http://www.aenetcast.com/Confart/Confartigianato170727.html">QUI </a></strong>per rivedere &#8216;Impresa Diretta&#8217;</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Gelati: spesa di 1,8 miliardi € intercettata da 9.345 laboratori di gelateria, 2 su 3 artigiani</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/gelati-spesa-di-18-miliardi-e-intercettata-da-9-345-laboratori-di-gelateria-2-su-3-artigiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[gelato artigianale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studi 14 Luglio 2026·ALIMENTAZIONE Gelati: spesa di 1,8 miliardi € intercettata da 9.345 laboratori di gelateria, 2 su 3 artigiani [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2017/08/prodotti-da-costruzione-finalmente-chiarezza-sulle-nuove-norme-per-luso-dei-cavi/">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-54892 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-impianti-2 category-metalmeccanica-di-produzione tag-prodotti-da-costruzione" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">1 Agosto 2017</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">PRODOTTI DA COSTRUZIONE &#8211; Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#8217;uso dei cavi</h1>
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</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-41163 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta.png 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2016/02/Impresa_diretta-300x129.png 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />Centinaia di imprese collegate e numerose Associazioni del Sistema Confartigianato hanno ascoltato in diretta le relazioni degli ospiti dell’edizione di <strong>&#8216;Impresa Diretta&#8217; su &#8220;Commercializzazione dei prodotti da costruzione: il Decreto Legislativo n. 106/2017&#8221;</strong>.<span id="more-54892"></span></p>
<p>I lavori sono stati aperti dal Vice Presidente di Anaepa Confartigianato Edilizia, <strong>Fiorello Fioretti</strong> e dal Presidente di Confartigianato Elettricisti <strong>Adriano Stocco</strong>.</p>
<p>Le relazioni sono state svolte dall’<strong>Ing. Emanuele Renzi</strong>, dirigente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e coordinatore del Servizio Tecnico Centrale e dall’<strong>Arch. Sergio Schiaroli</strong>, dirigente del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica &#8211; Area II Normazione, notifica e controllo. In collegamento telefonico l’<strong>Ing. Cristina Timò</strong>, Direttore Tecnico del Comitato Elettrotecnico Italiano.</p>
<p><strong>Il seminario, il primo che si svolge sul tema con questi relatori, mette finalmente fine alla confusione alimentata nelle ultime settimane sui cavi.</strong></p>
<p>Complice la conclusione del periodo di coesistenza della norma armonizzata relativa ai cavi, la EN 50575 (1 luglio 2017) e l’entrata in vigore del D. Lgs. 106/2017 prevista per il prossimo 9 agosto, si sono alimentati allarmismi non giustificati in merito, soprattutto, alla gestione delle scorte di magazzino e alla possibilità di rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti le caso di utilizzo di cavi non marcati CE ai sensi del regolamento prodotti da costruzione (CPR).</p>
<p>È necessario però fare delle precisazioni e delle premesse che con grande chiarezza sono state illustrate dall’ing. Renzi.</p>
<p>Il D. Lgs 106/2017 è stato emanato per armonizzare la norma nazionale con quanto previsto dal Regolamento n. 305 del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione già vigore dal 1 luglio 2013. I regolamenti sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati in tutti i suoi elementi nell&#8217;intera Unione europea e nel caso specifico il decreto attua le parti di regolamentazione demandate agli stati membri e non inserisce alcun obbligo o comportamento aggiuntivo rispetto a quanto non fosse già stato introdotto dal regolamento stesso.</p>
<p>Il decreto legislativo semplicemente predispone alcune strutture di governance per un migliore e stabile coordinamento tra amministrazioni semplificando e riordinando il quadro legislativo nazionale e introduce un sistema di “Controllo, vigilanza e sanzioni” che risponde, appunto, alla richiesta del legislatore europeo e alla pressante necessità di conferire credibilità al sistema della marcatura CE e al sistema di qualificazione dei prodotti da costruzione. Il Regolamento trova attuazione con le tantissime norme armonizzate e i cavi sono uno dei tanti prodotti da costruzioni.</p>
<p>Nello specifico la norma armonizzata relativa ai cavi è la norma EN 50575 il cui periodo di coesistenza è durato dal 10 giugno 2016 al 1 luglio 2017. Il funzionamento delle norme armonizzate, predisposte specificatamente per ciascun prodotto da costruzione, è tale che i fabbricanti possono dall’inizio dell’applicabilità della norma, seppur in senso volontario, in coesistenza con le precedenti disposizioni e fino alla fine del periodo di coesistenza, immettere sul mercato sia i prodotti con le specifiche tecniche riportate nella norma armonizzata che gli altri.</p>
<p>Ciò vuol dire che alla fine del periodo di coesistenza, il prodotto per poter essere legalmente immesso sul mercato deve riportare la marcatura CE e deve essere dotato da DoP (Dichiarazione di Prestazione) prevista dal Regolamento. Ciò vuol dire che, indipendentemente da tutto il resto, compreso il D. Lgs. 106/2017, un cavo rientrante nel campo di applicazione della EN 50575 non può essere immesso sul mercato per la prima volta se non corredato da marcatura CE e DoP.</p>
<p>Prima immissione sul mercato vuol dire, così come definito dal regolamento, primo passaggio di proprietà dal fabbricante ad un altro soggetto anche a titolo non oneroso.</p>
<p><strong>L’art. 20 che parla di utilizzo, non vieta l’impiego di prodotti non marcati CE ma vieta l’impiego di prodotti non conformi al regolamento. Se un prodotto è stato legalmente immesso sul mercato prima della fine del periodo di coesistenza della norma armonizzata, quel prodotto rimane legalmente immesso sul mercato e quindi conforme al Regolamento e quindi al D. Lgs. 106/2017.</strong></p>
<p><strong>Tali prodotti possono quindi essere utilizzati senza limiti temporali non essendoci nessuna regola legislativa nazionale a carattere obbligatorio contraria.</strong></p>
<p><strong>Cade così la principale criticità che pareva ingessare il sistema.</strong></p>
<p>L’arch. Schiaroli chiarisce poi che la norma 50575 introduce i cavi elettrici nel Regolamento per la loro specifica caratteristica di comportamento e reazione al fuoco poiché può contribuire alla prevenzione incendi. La norma quindi deve essere applicata in questi termini, facendo riferimento alle regole tecniche di prevenzione incendi. L’art. 20 del decreto legislativo che dettaglia le sanzioni, anche penali e che tanto ha messo in apprensione, fa riferimento espressamente alla violazione di un punto specifico qualora il prodotto non sia conforme.<br /> Chiarisce anche che <strong>tutti i cavi che non vengono installati permanentemente in un’opera di costruzione o di ingegneria civile non sono prodotti da costruzione e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione del CPR. Ovviamente é fatto salvo l&#8217;impianto esistente.</strong></p>
<p>Si escludono poi alcuni ambiti di utilizzo dei CAVI CPR:</p>
<ul>
<li><strong>MACCHINE E BORDO MACCHINE</strong>: NO perché non sono opere di ingegneria civile</li>
<li><strong>UTILIZZATORI</strong>: NO quando non sono installati permanentemente in un’opera</li>
<li><strong>IMPIANTI DI CANTIERE EDILE</strong>: NO poiché sono opere temporanee e quindi i cavi non sono permanentemente installati in un opera</li>
<li><strong>FIERE, MOSTRE E MANIFESTAZIONI SE TEMPORANEE E MOBILI</strong>: NO. Ovviamente nel caso della struttura edilizia che dovesse ospitare fiere, mostre e quant&#8217;altro, essendo opera di ingegneria civile, si applicherebbe il regolamento.</li>
</ul>
<p>Per altri esempi poi come le <strong>CABINE DI TRASFORMAZIONE</strong>, la risposta sarebbe di esclusione dal campo di applicazione del Regolamento ma ci possono essere situazioni molto specifiche che si devono valutare di volta in volta.</p>
<p>Gli <strong>EDIFICI ESISTENTI</strong>, invece, rientrano a pieno titolo nel regolamento (sono opera di ingegneria civile) e pertanto valgono le disposizioni del regolamento.</p>
<p>In merito alle dichiarazioni di conformità e ad eventuali contenziosi che potrebbero insorgere con collaudatori o committenza, ai fini della prevenzione incendi, l’unico riferimento è la regola tecnica presente nel codice di prevenzione incendi (art. 15, D.Lgs. 8 marzo 2006 n. 139).</p>
<p>La norma tecnica, pur avendo un valore altissimo, rappresenta una indicazione a carattere non vincolante.</p>
<p>In merito alla variante 4 della norma CEI 64/8, che rappresenta la regola dell’arte, abbiamo chiesto al CEI la possibilità di rivedere la nota alla variante stessa che nei fatti limita l’utilizzo dei cavi legittimamente commercializzati ma non marcati CE fino al 31/12/2017.</p>
<p>L’ing. Timò, quindi, precisa l’ambito di competenza del CEI e la volontà di voler dare indicazioni di buon senso e realistiche per aiutare l’utenza nazionale ad applicare la regola dell’arte. Nello specifico, applicare le prescrizioni della Norma CEI 64-8 tenuto conto delle prescrizioni del Regolamento CPR. La variante 4, entrata in vigore il 1 giugno 2017, attiene alla progettazione e realizzazione degli impianti con prodotti CPR, ed è stata applicabile anche prima del 1 luglio 2017.</p>
<p>Il CEI, chiarisce, lavora a fronte di un consenso raggiunto nell’ambito dei comitati competenti per il tema trattato; pertanto l’eventuale richiesta di rivedere la nota alla variante 4, inserita in base al consenso raggiunto all’interno del Comitato Tecnico CEI 64, potrà essere condivisa con il comitato relativo e laddove appunto si trovi l’intesa, il CEI opererà di conseguenza nel rispetto del regolamento per gli Organi Tecnici. Il sistema Confartigianato non può quindi che esprimere soddisfazione poiché dal nostro punto di vista con il D. Lgs. 106/2017, che rappresenta solo il compimento del regolamento europeo, è stato fatto un buon lavoro. Forse le sanzioni potrebbero sembrare un po&#8217; alte ma il sistema delle responsabilità in edilizia è cosa seria e la scelta dei materiali fondamentale.</p>
<p>Nel considerando 1 del regolamento si trovano, infatti, le ragioni condivisibili di tali scelte <em>“Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l&#8217;ambiente.”</em></p>
<p>Quindi &#8220;molto rumore per nulla&#8221;? A ciascuno la propria conclusione.</p>
<p>L&#8217;occasione però è stata propizia per chiarire competenze, ruoli e funzioni. E la disponibilità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Ministero dell&#8217;Interno &#8211; Dipartimento dei Vigili del Fuoco e personale dei relatori è il segno che il dialogo collaborativo tra Istituzioni e operatori non solo è possibile ma porta a buoni risultati.</p>
<p>Clicca <strong><a href="http://www.aenetcast.com/Confart/Confartigianato170727.html">QUI </a></strong>per rivedere &#8216;Impresa Diretta&#8217;</p>
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		<title>PRODOTTI DA COSTRUZIONE - Finalmente chiarezza sulle nuove norme per l&#039;uso dei cavi - Confartigianato Imprese </title>
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