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	<title>CORONAVIRUS - Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge - Confartigianato Imprese</title>
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	<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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	<title>CORONAVIRUS - Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all&#8217;Assemblea di Confartigianato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 14:49:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_A]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Assemblea 2026]]></category>
		<category><![CDATA[giorgia meloni]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 23 Ottobre 2026·EVENTI Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all&#8217;Assemblea di Confartigianato Si svolge mercoledì 28 ottobre, a Roma, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-78178 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-news category-senza-categoria tag-coronavirus" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Notizie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">26 Marzo 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-77901 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Il 24 marzo il <strong>Consiglio dei Ministri,</strong> su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha <strong>approvato</strong> un <a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf"><strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>.</a> Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, <span id="more-78178"></span>ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le <strong>misure</strong> previste dal decreto stesso.</p>
<p>L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.</p>
<p>Ecco il testo del <strong>Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>. Clicca <strong><a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf">QUI</a></strong></p>
<p>Tra le <strong>misure adottabili</strong> rientrano:</p>
<p>&#8211; la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;<br /> &#8211; la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;<br /> &#8211; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;<br /> &#8211; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei <strong>servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale</strong>;<br /> &#8211; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;<br /> &#8211; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle <strong>attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti</strong>, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;<br /> &#8211; la <strong>limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo</strong>;<br /> &#8211; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;<br /> &#8211; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.</p>
<p>Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che <strong>siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri</strong>, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.</p>
<p>È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.</p>
<p>Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.</p>
<p>Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.</p>
<p>Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per <strong>pubblici esercizi o attività produttive o commerciali</strong>, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>
<p>La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all&#8217;articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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			</item>
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		<title>Confartigianato a NetZero Milan 2026: gli ostacoli all’elettrificazione delle piccole imprese</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/confartigianato-a-netzero-milan-2026-gli-ostacoli-allelettrificazione-delle-piccole-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Cassieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 13:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[netzero milan]]></category>
		<category><![CDATA[valentina bagozzi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 22 Ottobre 2026·ENERGIA Confartigianato a NetZero Milan 2026: gli ostacoli all’elettrificazione delle piccole imprese Lo scorso 20 ottobre, Confartigianato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-78178 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-news category-senza-categoria tag-coronavirus" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Notizie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">26 Marzo 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-77901 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Il 24 marzo il <strong>Consiglio dei Ministri,</strong> su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha <strong>approvato</strong> un <a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf"><strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>.</a> Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, <span id="more-78178"></span>ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le <strong>misure</strong> previste dal decreto stesso.</p>
<p>L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.</p>
<p>Ecco il testo del <strong>Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>. Clicca <strong><a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf">QUI</a></strong></p>
<p>Tra le <strong>misure adottabili</strong> rientrano:</p>
<p>&#8211; la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;<br /> &#8211; la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;<br /> &#8211; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;<br /> &#8211; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei <strong>servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale</strong>;<br /> &#8211; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;<br /> &#8211; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle <strong>attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti</strong>, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;<br /> &#8211; la <strong>limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo</strong>;<br /> &#8211; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;<br /> &#8211; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.</p>
<p>Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che <strong>siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri</strong>, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.</p>
<p>È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.</p>
<p>Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.</p>
<p>Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.</p>
<p>Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per <strong>pubblici esercizi o attività produttive o commerciali</strong>, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>
<p>La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all&#8217;articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).</p>
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		<title>Il 24 ottobre Linea Verde Start ad Ancona con i valori artigiani che costruiscono il futuro</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/linea-verde-start-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 08:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_A]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[linea verde start]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=129985</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 21 Ottobre 2026·MEDIA Il 24 ottobre Linea Verde Start ad Ancona con i valori artigiani che costruiscono il futuro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">26 Marzo 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</h1>
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<p>Il 24 marzo il <strong>Consiglio dei Ministri,</strong> su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha <strong>approvato</strong> un <a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf"><strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>.</a> Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, <span id="more-78178"></span>ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le <strong>misure</strong> previste dal decreto stesso.</p>
<p>L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.</p>
<p>Ecco il testo del <strong>Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>. Clicca <strong><a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf">QUI</a></strong></p>
<p>Tra le <strong>misure adottabili</strong> rientrano:</p>
<p>&#8211; la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;<br /> &#8211; la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;<br /> &#8211; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;<br /> &#8211; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei <strong>servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale</strong>;<br /> &#8211; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;<br /> &#8211; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle <strong>attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti</strong>, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;<br /> &#8211; la <strong>limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo</strong>;<br /> &#8211; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;<br /> &#8211; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.</p>
<p>Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che <strong>siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri</strong>, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.</p>
<p>È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.</p>
<p>Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.</p>
<p>Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.</p>
<p>Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per <strong>pubblici esercizi o attività produttive o commerciali</strong>, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>
<p>La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all&#8217;articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Spread del 23% del costo dell&#8217;energia elettrica per una piccola impresa manifatturiera italiana</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/spread-del-23-del-costo-dellenergia-elettrica-per-una-piccola-impresa-manifatturiera-italiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 07:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[costo energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 21 Ottobre 2026·ENERGIA Spread del 23% del costo dell&#8217;energia elettrica per una piccola impresa manifatturiera italiana  Dal 19 al [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-78178 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-news category-senza-categoria tag-coronavirus" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Notizie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">26 Marzo 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-77901 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Il 24 marzo il <strong>Consiglio dei Ministri,</strong> su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha <strong>approvato</strong> un <a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf"><strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>.</a> Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, <span id="more-78178"></span>ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le <strong>misure</strong> previste dal decreto stesso.</p>
<p>L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.</p>
<p>Ecco il testo del <strong>Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>. Clicca <strong><a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf">QUI</a></strong></p>
<p>Tra le <strong>misure adottabili</strong> rientrano:</p>
<p>&#8211; la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;<br /> &#8211; la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;<br /> &#8211; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;<br /> &#8211; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei <strong>servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale</strong>;<br /> &#8211; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;<br /> &#8211; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle <strong>attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti</strong>, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;<br /> &#8211; la <strong>limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo</strong>;<br /> &#8211; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;<br /> &#8211; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.</p>
<p>Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che <strong>siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri</strong>, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.</p>
<p>È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.</p>
<p>Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.</p>
<p>Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.</p>
<p>Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per <strong>pubblici esercizi o attività produttive o commerciali</strong>, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>
<p>La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all&#8217;articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>&#8220;Percorsi Accoglienti&#8221;, le botteghe che raccontano l’Italia e fanno rete con il territorio</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/percorsi-accoglienti-le-botteghe-che-raccontano-litalia-e-fanno-rete-con-il-territorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Cassieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 14:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Ancos Aps]]></category>
		<category><![CDATA[percorsi accoglienti]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo esperienziale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 20 Ottobre 2026·TURISMO &#8220;Percorsi Accoglienti&#8221;, le botteghe che raccontano l’Italia e fanno rete con il territorio C’è un’Italia che [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-78178 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-news category-senza-categoria tag-coronavirus" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Notizie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">26 Marzo 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-77901 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Il 24 marzo il <strong>Consiglio dei Ministri,</strong> su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha <strong>approvato</strong> un <a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf"><strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>.</a> Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, <span id="more-78178"></span>ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le <strong>misure</strong> previste dal decreto stesso.</p>
<p>L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.</p>
<p>Ecco il testo del <strong>Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>. Clicca <strong><a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf">QUI</a></strong></p>
<p>Tra le <strong>misure adottabili</strong> rientrano:</p>
<p>&#8211; la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;<br /> &#8211; la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;<br /> &#8211; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;<br /> &#8211; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei <strong>servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale</strong>;<br /> &#8211; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;<br /> &#8211; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle <strong>attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti</strong>, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;<br /> &#8211; la <strong>limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo</strong>;<br /> &#8211; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;<br /> &#8211; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.</p>
<p>Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che <strong>siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri</strong>, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.</p>
<p>È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.</p>
<p>Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.</p>
<p>Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.</p>
<p>Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per <strong>pubblici esercizi o attività produttive o commerciali</strong>, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>
<p>La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all&#8217;articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<item>
		<title>Confartigianato al TTG di Rimini: l’artigianato al centro del turismo esperienziale</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/confartigianato-al-ttg-di-rimini-lartigianato-al-centro-del-turismo-esperienziale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 13:40:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ttg travel experience]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 17 Ottobre 2026·TURISMO Confartigianato al TTG di Rimini: l’artigianato al centro del turismo esperienziale Mettere al centro le persone, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-78178 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-news category-senza-categoria tag-coronavirus" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Notizie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">26 Marzo 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-77901 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Il 24 marzo il <strong>Consiglio dei Ministri,</strong> su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha <strong>approvato</strong> un <a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf"><strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>.</a> Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, <span id="more-78178"></span>ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le <strong>misure</strong> previste dal decreto stesso.</p>
<p>L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.</p>
<p>Ecco il testo del <strong>Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>. Clicca <strong><a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf">QUI</a></strong></p>
<p>Tra le <strong>misure adottabili</strong> rientrano:</p>
<p>&#8211; la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;<br /> &#8211; la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;<br /> &#8211; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;<br /> &#8211; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei <strong>servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale</strong>;<br /> &#8211; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;<br /> &#8211; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle <strong>attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti</strong>, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;<br /> &#8211; la <strong>limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo</strong>;<br /> &#8211; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;<br /> &#8211; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.</p>
<p>Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che <strong>siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri</strong>, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.</p>
<p>È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.</p>
<p>Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.</p>
<p>Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.</p>
<p>Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per <strong>pubblici esercizi o attività produttive o commerciali</strong>, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>
<p>La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all&#8217;articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Energia e sostenibilità: al via la Settimana di Confartigianato con eventi in tutta Italia</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/energia-e-sostenibilita-al-via-la-settimana-di-confartigianato-con-eventi-in-tutta-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 06:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Il Foglio]]></category>
		<category><![CDATA[settimana energia 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 17 Ottobre 2026·SETTIMANA ENERGIA Energia e sostenibilità: al via la Settimana di Confartigianato con eventi in tutta Italia Oggi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-78178 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-news category-senza-categoria tag-coronavirus" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Notizie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">26 Marzo 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-77901 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Il 24 marzo il <strong>Consiglio dei Ministri,</strong> su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha <strong>approvato</strong> un <a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf"><strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>.</a> Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, <span id="more-78178"></span>ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le <strong>misure</strong> previste dal decreto stesso.</p>
<p>L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.</p>
<p>Ecco il testo del <strong>Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>. Clicca <strong><a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf">QUI</a></strong></p>
<p>Tra le <strong>misure adottabili</strong> rientrano:</p>
<p>&#8211; la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;<br /> &#8211; la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;<br /> &#8211; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;<br /> &#8211; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei <strong>servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale</strong>;<br /> &#8211; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;<br /> &#8211; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle <strong>attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti</strong>, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;<br /> &#8211; la <strong>limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo</strong>;<br /> &#8211; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;<br /> &#8211; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.</p>
<p>Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che <strong>siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri</strong>, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.</p>
<p>È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.</p>
<p>Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.</p>
<p>Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.</p>
<p>Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per <strong>pubblici esercizi o attività produttive o commerciali</strong>, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>
<p>La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all&#8217;articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Innovazione in crescita, soprattutto nelle piccole imprese. Il report dell’Istat</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/innovazione-in-crescita-soprattutto-nelle-piccole-imprese-il-report-dellistat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 08:39:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione tecnologica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=133594</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studi 15 Ottobre 2026·INNOVAZIONE Innovazione in crescita, soprattutto nelle piccole imprese. Il report dell’Istat Secondo l’Istat, nel recente report “L’innovazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
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<div class="box-article-cat clearfix post-78178 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-news category-senza-categoria tag-coronavirus" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Notizie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">26 Marzo 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-77901 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Il 24 marzo il <strong>Consiglio dei Ministri,</strong> su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha <strong>approvato</strong> un <a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf"><strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>.</a> Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, <span id="more-78178"></span>ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le <strong>misure</strong> previste dal decreto stesso.</p>
<p>L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.</p>
<p>Ecco il testo del <strong>Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>. Clicca <strong><a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf">QUI</a></strong></p>
<p>Tra le <strong>misure adottabili</strong> rientrano:</p>
<p>&#8211; la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;<br /> &#8211; la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;<br /> &#8211; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;<br /> &#8211; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei <strong>servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale</strong>;<br /> &#8211; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;<br /> &#8211; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle <strong>attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti</strong>, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;<br /> &#8211; la <strong>limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo</strong>;<br /> &#8211; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;<br /> &#8211; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.</p>
<p>Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che <strong>siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri</strong>, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.</p>
<p>È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.</p>
<p>Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.</p>
<p>Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.</p>
<p>Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per <strong>pubblici esercizi o attività produttive o commerciali</strong>, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>
<p>La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all&#8217;articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La giornalista Maria Latella a Confartigianato: «Riprendiamoci l’orgoglio del Made in Italy»</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/la-giornalista-maria-latella-a-confartigianato-riprendiamoci-lorgoglio-del-made-in-italy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 15:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Mellone]]></category>
		<category><![CDATA[maria latella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=133579</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 14 Ottobre 2026·EVENTI La giornalista Maria Latella a Confartigianato: «Riprendiamoci l’orgoglio del Made in Italy» Valorizzare il saper fare [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-78178 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-news category-senza-categoria tag-coronavirus" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Notizie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">26 Marzo 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-77901 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Il 24 marzo il <strong>Consiglio dei Ministri,</strong> su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha <strong>approvato</strong> un <a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf"><strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>.</a> Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, <span id="more-78178"></span>ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le <strong>misure</strong> previste dal decreto stesso.</p>
<p>L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.</p>
<p>Ecco il testo del <strong>Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>. Clicca <strong><a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf">QUI</a></strong></p>
<p>Tra le <strong>misure adottabili</strong> rientrano:</p>
<p>&#8211; la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;<br /> &#8211; la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;<br /> &#8211; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;<br /> &#8211; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei <strong>servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale</strong>;<br /> &#8211; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;<br /> &#8211; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle <strong>attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti</strong>, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;<br /> &#8211; la <strong>limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo</strong>;<br /> &#8211; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;<br /> &#8211; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.</p>
<p>Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che <strong>siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri</strong>, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.</p>
<p>È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.</p>
<p>Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.</p>
<p>Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.</p>
<p>Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per <strong>pubblici esercizi o attività produttive o commerciali</strong>, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>
<p>La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all&#8217;articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<item>
		<title>A Milano, scuola e impresa affollano il teatro Strehler per &#8220;Seize the change. Futuri sostenibili&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/a-milano-scuola-e-impresa-affollano-il-teatro-strehler-per-seize-the-change-futuri-sostenibili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Cassieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 13:28:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[seize the change]]></category>
		<category><![CDATA[settimana energia 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=133525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 13 Ottobre 2026·SETTIMANA ENERGIA A Milano, scuola e impresa affollano il teatro Strehler per &#8220;Seize the change. Futuri sostenibili&#8221; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-78178 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-news category-senza-categoria tag-coronavirus" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Notizie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">26 Marzo 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-77901 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Il 24 marzo il <strong>Consiglio dei Ministri,</strong> su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha <strong>approvato</strong> un <a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf"><strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>.</a> Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, <span id="more-78178"></span>ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le <strong>misure</strong> previste dal decreto stesso.</p>
<p>L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.</p>
<p>Ecco il testo del <strong>Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>. Clicca <strong><a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf">QUI</a></strong></p>
<p>Tra le <strong>misure adottabili</strong> rientrano:</p>
<p>&#8211; la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;<br /> &#8211; la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;<br /> &#8211; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;<br /> &#8211; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei <strong>servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale</strong>;<br /> &#8211; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;<br /> &#8211; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle <strong>attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti</strong>, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;<br /> &#8211; la <strong>limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo</strong>;<br /> &#8211; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;<br /> &#8211; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.</p>
<p>Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che <strong>siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri</strong>, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.</p>
<p>È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.</p>
<p>Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.</p>
<p>Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.</p>
<p>Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per <strong>pubblici esercizi o attività produttive o commerciali</strong>, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>
<p>La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all&#8217;articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Green skill, introvabili 1,6 milioni di lavoratori. Il report di Confartigianato all’evento ‘Seize the Change’</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/green-skill-introvabili-16-milioni-di-lavoratori-il-report-di-confartigianato-allevento-seize-the-change/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 15:12:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[seize the change]]></category>
		<category><![CDATA[SETTIMANA ENERGIA E SOSTENIBILITA' 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=133518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 12 Ottobre 2026·SETTIMANA ENERGIA Green skill, introvabili 1,6 milioni di lavoratori. Il report di Confartigianato all’evento ‘Seize the [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">26 Marzo 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-77901 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Il 24 marzo il <strong>Consiglio dei Ministri,</strong> su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha <strong>approvato</strong> un <a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf"><strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>.</a> Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, <span id="more-78178"></span>ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le <strong>misure</strong> previste dal decreto stesso.</p>
<p>L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.</p>
<p>Ecco il testo del <strong>Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>. Clicca <strong><a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf">QUI</a></strong></p>
<p>Tra le <strong>misure adottabili</strong> rientrano:</p>
<p>&#8211; la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;<br /> &#8211; la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;<br /> &#8211; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;<br /> &#8211; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei <strong>servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale</strong>;<br /> &#8211; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;<br /> &#8211; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle <strong>attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti</strong>, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;<br /> &#8211; la <strong>limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo</strong>;<br /> &#8211; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;<br /> &#8211; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.</p>
<p>Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che <strong>siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri</strong>, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.</p>
<p>È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.</p>
<p>Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.</p>
<p>Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.</p>
<p>Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per <strong>pubblici esercizi o attività produttive o commerciali</strong>, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>
<p>La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all&#8217;articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<item>
		<title>&#8220;Seize the change. Futuri sostenibili&#8221; è l&#8217;evento di apertura della Settimana per l&#8217;Energia e la Sostenibilità 2026</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/seize-the-change-futuri-sostenibili-e-levento-di-apertura-della-settimana-per-lenergia-e-la-sostenibilita-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Cassieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 11:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Milano]]></category>
		<category><![CDATA[seize the change]]></category>
		<category><![CDATA[settimana energia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Ottobre 2026·SETTIMANA ENERGIA &#8220;Seize the change. Futuri sostenibili&#8221; è l&#8217;evento di apertura della Settimana per l&#8217;Energia e la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-78178 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-news category-senza-categoria tag-coronavirus" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Notizie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">26 Marzo 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-77901 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Il 24 marzo il <strong>Consiglio dei Ministri,</strong> su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha <strong>approvato</strong> un <a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf"><strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>.</a> Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, <span id="more-78178"></span>ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le <strong>misure</strong> previste dal decreto stesso.</p>
<p>L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.</p>
<p>Ecco il testo del <strong>Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>. Clicca <strong><a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf">QUI</a></strong></p>
<p>Tra le <strong>misure adottabili</strong> rientrano:</p>
<p>&#8211; la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;<br /> &#8211; la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;<br /> &#8211; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;<br /> &#8211; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei <strong>servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale</strong>;<br /> &#8211; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;<br /> &#8211; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle <strong>attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti</strong>, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;<br /> &#8211; la <strong>limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo</strong>;<br /> &#8211; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;<br /> &#8211; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.</p>
<p>Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che <strong>siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri</strong>, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.</p>
<p>È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.</p>
<p>Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.</p>
<p>Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.</p>
<p>Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per <strong>pubblici esercizi o attività produttive o commerciali</strong>, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>
<p>La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all&#8217;articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>A Open Jam i Giovani Imprenditori Confartigianato raccontano agli studenti il valore del fare impresa</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/a-open-jam-i-giovani-imprenditori-confartigianato-raccontano-agli-studenti-il-valore-del-fare-impresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Cassieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 12:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[giovani imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[open jam]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 9 Ottobre 2026·GIOVANI IMPRENDITORI A Open Jam i Giovani Imprenditori Confartigianato raccontano agli studenti il valore del fare impresa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-78178 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-news category-senza-categoria tag-coronavirus" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Notizie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">26 Marzo 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-77901 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Il 24 marzo il <strong>Consiglio dei Ministri,</strong> su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha <strong>approvato</strong> un <a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf"><strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>.</a> Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, <span id="more-78178"></span>ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le <strong>misure</strong> previste dal decreto stesso.</p>
<p>L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.</p>
<p>Ecco il testo del <strong>Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>. Clicca <strong><a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf">QUI</a></strong></p>
<p>Tra le <strong>misure adottabili</strong> rientrano:</p>
<p>&#8211; la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;<br /> &#8211; la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;<br /> &#8211; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;<br /> &#8211; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei <strong>servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale</strong>;<br /> &#8211; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;<br /> &#8211; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle <strong>attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti</strong>, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;<br /> &#8211; la <strong>limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo</strong>;<br /> &#8211; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;<br /> &#8211; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.</p>
<p>Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che <strong>siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri</strong>, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.</p>
<p>È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.</p>
<p>Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.</p>
<p>Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.</p>
<p>Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per <strong>pubblici esercizi o attività produttive o commerciali</strong>, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>
<p>La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all&#8217;articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>A metà 2026 persiste il calo (-3,6%) dei prestiti alle piccole imprese. Le tendenze per regione</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/a-meta-2026-persiste-il-calo-36-dei-prestiti-alle-piccole-imprese-le-tendenze-per-regione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 12:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito a pmi]]></category>
		<category><![CDATA[studi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studii 8 Ottobre 2026·CREDITO A metà 2026 persiste il calo (-3,6%) dei prestiti alle piccole imprese. Le tendenze per regione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-78178 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-news category-senza-categoria tag-coronavirus" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Notizie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">26 Marzo 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-77901 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Il 24 marzo il <strong>Consiglio dei Ministri,</strong> su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha <strong>approvato</strong> un <a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf"><strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>.</a> Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, <span id="more-78178"></span>ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le <strong>misure</strong> previste dal decreto stesso.</p>
<p>L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.</p>
<p>Ecco il testo del <strong>Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>. Clicca <strong><a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf">QUI</a></strong></p>
<p>Tra le <strong>misure adottabili</strong> rientrano:</p>
<p>&#8211; la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;<br /> &#8211; la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;<br /> &#8211; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;<br /> &#8211; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei <strong>servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale</strong>;<br /> &#8211; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;<br /> &#8211; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle <strong>attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti</strong>, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;<br /> &#8211; la <strong>limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo</strong>;<br /> &#8211; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;<br /> &#8211; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.</p>
<p>Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che <strong>siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri</strong>, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.</p>
<p>È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.</p>
<p>Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.</p>
<p>Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.</p>
<p>Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per <strong>pubblici esercizi o attività produttive o commerciali</strong>, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>
<p>La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all&#8217;articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>La campagna fiscale 2026 del CAAF Confartigianato si chiude con numeri in aumento e un’assistenza sempre più qualificata</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/la-campagna-fiscale-2026-del-caaf-confartigianato-si-chiude-con-numeri-in-aumento-e-unassistenza-sempre-piu-qualificata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Cassieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 11:22:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[caaf]]></category>
		<category><![CDATA[campagna fiscale 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 8 Ottobre 2026·CAAF La campagna fiscale 2026 del CAAF Confartigianato si chiude con numeri in aumento e un’assistenza sempre [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-78178 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-news category-senza-categoria tag-coronavirus" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Notizie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">26 Marzo 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-77901 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Il 24 marzo il <strong>Consiglio dei Ministri,</strong> su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha <strong>approvato</strong> un <a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf"><strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>.</a> Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, <span id="more-78178"></span>ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le <strong>misure</strong> previste dal decreto stesso.</p>
<p>L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.</p>
<p>Ecco il testo del <strong>Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>. Clicca <strong><a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf">QUI</a></strong></p>
<p>Tra le <strong>misure adottabili</strong> rientrano:</p>
<p>&#8211; la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;<br /> &#8211; la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;<br /> &#8211; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;<br /> &#8211; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei <strong>servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale</strong>;<br /> &#8211; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;<br /> &#8211; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle <strong>attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti</strong>, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;<br /> &#8211; la <strong>limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo</strong>;<br /> &#8211; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;<br /> &#8211; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.</p>
<p>Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che <strong>siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri</strong>, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.</p>
<p>È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.</p>
<p>Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.</p>
<p>Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.</p>
<p>Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per <strong>pubblici esercizi o attività produttive o commerciali</strong>, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>
<p>La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all&#8217;articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).</p>
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			</item>
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		<title>Con Intesa Sanpaolo un patto per la crescita delle piccole imprese e dei territori. Nuovo piano da 20 miliardi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 10:37:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[anna roscio]]></category>
		<category><![CDATA[carlo messina]]></category>
		<category><![CDATA[INTESA SANPAOLO]]></category>
		<category><![CDATA[stefano barrese]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 8 Ottobre 2026·CREDITO Con Intesa Sanpaolo un patto per la crescita delle piccole imprese e dei territori. Nuovo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">26 Marzo 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-77901 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Il 24 marzo il <strong>Consiglio dei Ministri,</strong> su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha <strong>approvato</strong> un <a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf"><strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>.</a> Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, <span id="more-78178"></span>ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le <strong>misure</strong> previste dal decreto stesso.</p>
<p>L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.</p>
<p>Ecco il testo del <strong>Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>. Clicca <strong><a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf">QUI</a></strong></p>
<p>Tra le <strong>misure adottabili</strong> rientrano:</p>
<p>&#8211; la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;<br /> &#8211; la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;<br /> &#8211; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;<br /> &#8211; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei <strong>servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale</strong>;<br /> &#8211; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;<br /> &#8211; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle <strong>attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti</strong>, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;<br /> &#8211; la <strong>limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo</strong>;<br /> &#8211; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;<br /> &#8211; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.</p>
<p>Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che <strong>siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri</strong>, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.</p>
<p>È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.</p>
<p>Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.</p>
<p>Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.</p>
<p>Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per <strong>pubblici esercizi o attività produttive o commerciali</strong>, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>
<p>La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all&#8217;articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<item>
		<title>Export delle MPI, Confartigianato: “Creare le condizioni per competere sui mercati internazionali”</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/export-delle-mpi-confartigianato-creare-le-condizioni-per-competere-sui-mercati-internazionali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 12:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[fabio mereu]]></category>
		<category><![CDATA[maeci]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 7 Ottobre 2026·MERCATI ESTERI Export delle MPI, Confartigianato: “Creare le condizioni per competere sui mercati internazionali” “Le micro e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-78178 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-news category-senza-categoria tag-coronavirus" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Notizie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">26 Marzo 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-77901 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Il 24 marzo il <strong>Consiglio dei Ministri,</strong> su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha <strong>approvato</strong> un <a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf"><strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>.</a> Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, <span id="more-78178"></span>ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le <strong>misure</strong> previste dal decreto stesso.</p>
<p>L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.</p>
<p>Ecco il testo del <strong>Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>. Clicca <strong><a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf">QUI</a></strong></p>
<p>Tra le <strong>misure adottabili</strong> rientrano:</p>
<p>&#8211; la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;<br /> &#8211; la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;<br /> &#8211; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;<br /> &#8211; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei <strong>servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale</strong>;<br /> &#8211; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;<br /> &#8211; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle <strong>attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti</strong>, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;<br /> &#8211; la <strong>limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo</strong>;<br /> &#8211; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;<br /> &#8211; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.</p>
<p>Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che <strong>siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri</strong>, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.</p>
<p>È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.</p>
<p>Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.</p>
<p>Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.</p>
<p>Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per <strong>pubblici esercizi o attività produttive o commerciali</strong>, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>
<p>La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all&#8217;articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Tra Ministero dell&#8217;Istruzione e Confartigianato alleanza scuola-impresa per costruire il futuro dei giovani</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/tra-ministero-dellistruzione-e-confartigianato-alleanza-scuola-impresa-per-costruire-il-futuro-dei-giovani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 16:53:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[giovani imprenditori confartigianato]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Valditara]]></category>
		<category><![CDATA[Riccardo Porta]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 6 Ottobre 2026·GIOVANI IMPRENDITORI Tra Ministero dell&#8217;Istruzione e Confartigianato alleanza scuola-impresa per costruire il futuro dei giovani Meno giovani, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-78178 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-news category-senza-categoria tag-coronavirus" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Notizie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">26 Marzo 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-77901 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Il 24 marzo il <strong>Consiglio dei Ministri,</strong> su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha <strong>approvato</strong> un <a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf"><strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>.</a> Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, <span id="more-78178"></span>ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le <strong>misure</strong> previste dal decreto stesso.</p>
<p>L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.</p>
<p>Ecco il testo del <strong>Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>. Clicca <strong><a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf">QUI</a></strong></p>
<p>Tra le <strong>misure adottabili</strong> rientrano:</p>
<p>&#8211; la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;<br /> &#8211; la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;<br /> &#8211; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;<br /> &#8211; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei <strong>servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale</strong>;<br /> &#8211; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;<br /> &#8211; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle <strong>attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti</strong>, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;<br /> &#8211; la <strong>limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo</strong>;<br /> &#8211; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;<br /> &#8211; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.</p>
<p>Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che <strong>siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri</strong>, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.</p>
<p>È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.</p>
<p>Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.</p>
<p>Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.</p>
<p>Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per <strong>pubblici esercizi o attività produttive o commerciali</strong>, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>
<p>La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all&#8217;articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto al top dell’Indice Confartigianato Youth Friendly 2026: le opportunità per i giovani tra impresa e lavoro</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/lombardia-emilia-romagna-e-veneto-al-top-dellindice-confartigianato-youth-friendly-2026-le-opportunita-per-i-giovani-tra-impresa-e-lavoro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 11:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 6 Ottobre 2026·GIOVANI IMPRENDITORI Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto al top dell’Indice Confartigianato Youth Friendly 2026: le opportunità per i [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-78178 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-news category-senza-categoria tag-coronavirus" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Notizie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">26 Marzo 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</h1>
</div>
</div>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-77901 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Il 24 marzo il <strong>Consiglio dei Ministri,</strong> su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha <strong>approvato</strong> un <a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf"><strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>.</a> Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, <span id="more-78178"></span>ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le <strong>misure</strong> previste dal decreto stesso.</p>
<p>L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.</p>
<p>Ecco il testo del <strong>Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>. Clicca <strong><a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf">QUI</a></strong></p>
<p>Tra le <strong>misure adottabili</strong> rientrano:</p>
<p>&#8211; la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;<br /> &#8211; la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;<br /> &#8211; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;<br /> &#8211; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei <strong>servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale</strong>;<br /> &#8211; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;<br /> &#8211; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle <strong>attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti</strong>, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;<br /> &#8211; la <strong>limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo</strong>;<br /> &#8211; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;<br /> &#8211; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.</p>
<p>Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che <strong>siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri</strong>, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.</p>
<p>È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.</p>
<p>Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.</p>
<p>Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.</p>
<p>Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per <strong>pubblici esercizi o attività produttive o commerciali</strong>, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>
<p>La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all&#8217;articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Il Viceministro Leo a Confartigianato: “Dalla riforma della legge quadro dell’artigianato benefici per crescita e fisco”</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/10/il-viceministro-leo-a-confartigianato-dalla-riforma-della-legge-quadro-dellartigianato-benefici-per-crescita-e-fisco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 13:43:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Leo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 1 Ottobre 2026·FISCO Il Viceministro Leo a Confartigianato: “Dalla riforma della legge quadro dell’artigianato benefici per crescita e fisco” [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2020/03/coronavirus-il-governo-vara-una-nuova-stretta-sanzioni-piu-dure-contro-le-violazioni/">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-78178 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail hentry category-news category-senza-categoria tag-coronavirus" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Notizie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">26 Marzo 2020</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">CORONAVIRUS &#8211; Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge</h1>
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<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-77901 size-full" src="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg" alt="" width="700" height="300" srcset="https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta.jpg 700w, https://www.confartigianato.it/storage/2020/03/gazzetta-300x129.jpg 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" /></p>
<p>Il 24 marzo il <strong>Consiglio dei Ministri,</strong> su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute, Roberto Speranza, ha <strong>approvato</strong> un <a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf"><strong>decreto-legge che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19</strong>.</a> Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, <span id="more-78178"></span>ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le <strong>misure</strong> previste dal decreto stesso.</p>
<p>L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.</p>
<p>Ecco il testo del <strong>Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale</strong>. Clicca <strong><a href="https://www.confartigianato.it/storage/2017/05/ATTO-COMPLETO-___.pdf">QUI</a></strong></p>
<p>Tra le <strong>misure adottabili</strong> rientrano:</p>
<p>&#8211; la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;<br /> &#8211; la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;<br /> &#8211; la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;<br /> &#8211; la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei <strong>servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale</strong>;<br /> &#8211; la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;<br /> &#8211; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;<br /> &#8211; la limitazione, la sospensione o la chiusura delle <strong>attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti</strong>, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;<br /> &#8211; la <strong>limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo</strong>;<br /> &#8211; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;<br /> &#8211; l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.</p>
<p>Il decreto, inoltre, disciplina le procedure per l’adozione di tali misure, prevedendo che <strong>siano introdotte con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri</strong>, su proposta del Ministro della salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l’intero territorio nazionale.</p>
<p>È previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza.</p>
<p>Le ordinanze ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.</p>
<p>Il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato riferisce ogni 15 giorni alle Camere sulle misure adottate.</p>
<p>Infine, il testo prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento sia punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.</p>
<p>Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per <strong>pubblici esercizi o attività produttive o commerciali</strong>, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.</p>
<p>La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la pena di cui all&#8217;articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale (reclusione da uno a cinque anni).</p>
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		<title>CORONAVIRUS - Il Governo vara una nuova stretta. Sanzioni più dure contro le violazioni. Il testo del Decreto legge - Confartigianato Imprese </title>
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		<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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