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	<title>Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro - Confartigianato Imprese</title>
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	<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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	<title>Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Confartigianato e Rai: come raccontare l’eccellenza italiana ai &#8216;nuovi pubblici&#8217;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/confartigianato-e-rai-come-raccontare-leccellenza-italiana-ai-nuovi-pubblici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 19:57:54 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 17 Settembre 2026·MEDIA Confartigianato e Rai: come raccontare l’eccellenza italiana ai &#8216;nuovi pubblici&#8217; Come raccontare l’eccellenza italiana, e in [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7203 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria tag-sicurezza-sul-lavoro-2" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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</div>
<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Granelli: &#8220;Da presidente von der Leyen indicazioni importanti per Pmi. Ora servono interventi concreti&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/granelli-da-presidente-von-der-leyen-indicazioni-importanti-per-pmi-ora-servono-interventi-concreti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:54:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
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		<category><![CDATA[ursula von der leyen]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 16 Settembre 2026·EUROPA Granelli: &#8220;Da presidente von der Leyen indicazioni importanti per Pmi. Ora servono interventi concreti&#8221; Meno burocrazia, energia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7203 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria tag-sicurezza-sul-lavoro-2" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>Ilva &#8211; Le Confederazioni artigiane: «Serve un pacchetto straordinario e una Legge Speciale per salvare Taranto»</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/ilva-le-confederazioni-artigiane-serve-un-pacchetto-straordinario-e-una-legge-speciale-per-salvare-taranto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 15:46:00 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 16 Settembre 2026·ILVA Ilva &#8211; Le Confederazioni artigiane: «Serve un pacchetto straordinario e una Legge Speciale per salvare [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>Energie e sostenibilità alla 22ª edizione di Confartigianato High School</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 14:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_A]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Energies and Sustainability Confartigianato High School]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 16 Settembre 2026·EVENTI Energie e sostenibilità alla 22ª edizione di Confartigianato High School Le grandi trasformazioni degli scenari geopolitici, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>&#8220;Seize the change. Futuri sostenibili&#8221; è l&#8217;evento di apertura della Settimana per l&#8217;Energia e la Sostenibilità 2026</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/seize-the-change-futuri-sostenibili-e-levento-di-apertura-della-settimana-per-lenergia-e-la-sostenibilita-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Cassieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 13:52:01 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Milano]]></category>
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<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Mercato del lavoro più inclusivo, con crescita spinta da lavoro stabile, donne, giovani e stranieri</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 13:46:46 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 15 Settembre 2026·LAVORO Mercato del lavoro più inclusivo, con crescita spinta da lavoro stabile, donne, giovani e stranieri Nel [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>UNATRAS chiede al Governo di riaprire urgentemente il confronto sul settore</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 10:07:53 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Unatras]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Settembre 2026·AUTOTRASPORTO UNATRAS chiede al Governo di riaprire urgentemente il confronto sul settore La Presidenza di UNATRAS, il [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>In &#8216;100 Storie Italiane di Sport&#8217; la nostra eccellenza manifatturiera tra vela e sport d’acqua</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/in-100-storie-italiane-di-sport-la-nostra-eccellenza-manifatturiera-tra-vela-e-sport-dacqua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 18:20:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[farnesina]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 14 Settembre 2026·MADE IN ITALY In &#8216;100 Storie Italiane di Sport&#8217; la nostra eccellenza manifatturiera tra vela e sport [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7203 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria tag-sicurezza-sul-lavoro-2" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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</div>
<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Maestri d’Eccellenza 2026, premiati a Roma i talenti dell’artigianato italiano</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 16:37:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 14 Settembre 2026·MODA Maestri d’Eccellenza 2026, premiati a Roma i talenti dell’artigianato italiano Carlo Colombo, Lorenzo Seghezzi, Mirei Monticelli, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>Confartigianato a Bruxelles celebra 80 anni di storia e di futuro in Italia e in Europa</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/confartigianato-a-bruxelles-celebra-80-anni-di-storia-e-di-futuro-in-italia-e-in-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 10:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Antonella Sberna]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 11 Settembre 2026·EUROPA Confartigianato a Bruxelles celebra 80 anni di storia e di futuro in Italia e in Europa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>Piccole imprese protagoniste dell&#8217;internazionalizzazione, Confartigianato al Forum PMI Italia &#8211; America Latina di Buenos Aires</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/piccole-imprese-protagoniste-dellinternazionalizzazione-confartigianato-al-forum-pmi-italia-america-latina-di-buenos-aires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Cassieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[buenos aires]]></category>
		<category><![CDATA[forum PMI Italia - America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[IILA]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 10 Settembre 2026·MERCATI ESTERI Piccole imprese protagoniste dell&#8217;internazionalizzazione, Confartigianato al Forum PMI Italia &#8211; America Latina di Buenos Aires [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>Pagamenti digitali, nel 2025 con le carte transati su POS e da remoto 505 miliardi di euro, con 392 transazioni al secondo</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/pagamenti-digitali-nel-2025-con-le-carte-transati-su-pos-e-da-remoto-505-miliardi-di-euro-con-392-transazioni-al-secondo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 14:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[pagamenti digitali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 10 Settembre 2026·PAGAMENTI Pagamenti digitali, nel 2025 con le carte transati su POS e da remoto 505 miliardi di [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7203 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria tag-sicurezza-sul-lavoro-2" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
</div>
</div>
<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Granelli su rialzo tassi Bce: “Con nuova stretta sul credito a rischio investimenti Mpi”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 12:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 10 Settembre 2026·CREDITO Granelli su rialzo tassi Bce: “Con nuova stretta sul credito a rischio investimenti Mpi” «Il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>A Bruxelles il Presidente Granelli incontra la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 12:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[luca crosetto]]></category>
		<category><![CDATA[Roberta Metsola]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 9 Settembre 2026·EUROPA A Bruxelles il Presidente Granelli incontra la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola Ruolo delle micro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>Ex Ilva: positiva l’attenzione del Governo. Ora confronto reale e risposte concrete</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 19:17:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[ex ilva]]></category>
		<category><![CDATA[ilva]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 8 Settembre 2026·EX ILVA Ex Ilva: positiva l’attenzione del Governo. Ora confronto reale e risposte concrete Confartigianato, CNA [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>A &#8216;Match Point&#8217; Confartigianato entra nelle sfide del futuro</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/a-match-point-confartigianato-entra-nelle-sfide-del-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 15:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[match point]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 8 Settembre 2026·EVENTI A &#8216;Match Point&#8217; Confartigianato entra nelle sfide del futuro Confartigianato vuole stare pienamente ‘dentro’ le grandi [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7203 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria tag-sicurezza-sul-lavoro-2" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
</div>
</div>
<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Match Point 2026, la partita del futuro: intelligenza artificiale, forza delle piccole imprese e sfide per l’Europa</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/match-point-2026-la-partita-del-futuro-intelligenza-artificiale-forza-delle-piccole-imprese-e-sfide-per-leuropa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 13:09:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[match point]]></category>
		<category><![CDATA[rapporto]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 8 Settembre 2026·EVENTI Match Point 2026, la partita del futuro: intelligenza artificiale, forza delle piccole imprese e sfide per [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7203 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria tag-sicurezza-sul-lavoro-2" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>“Trame di rinascita”: ad Amalfi la moda Made in Italy diventa strumento di emancipazione e riscatto per le donne</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/09/trame-di-rinascita-ad-amalfi-la-moda-made-in-italy-diventa-strumento-di-emancipazione-e-riscatto-per-le-donne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabrizio Cassieri]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 08:50:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[amalfi]]></category>
		<category><![CDATA[donne impresa]]></category>
		<category><![CDATA[premio trame di rinascita]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 5 Settembre 2026·DONNE IMPRESA “Trame di rinascita”: ad Amalfi la moda Made in Italy diventa strumento di emancipazione e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>Confartigianato al Bike Festival di Misano, al fianco degli artigiani della bicicletta</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 17:20:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[cargo byke]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 4 Settembre 2026·INIZIATIVE Confartigianato al Bike Festival di Misano, al fianco degli artigiani della bicicletta Confartigianato è al fianco [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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</div>
<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>Confartigianato Motori: tra i premiati 2026 il campione del mondo Lando Norris</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 15:48:39 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[LANDO NORRIS]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Confartigianato Motori]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 4 Settembre 2026·MOTORI Confartigianato Motori: tra i premiati 2026 il campione del mondo Lando Norris Il campione del mondo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro - Confartigianato Imprese </title>
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		<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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