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	<title>Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro - Confartigianato Imprese</title>
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	<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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	<title>Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Aggregazione in consorzi e reti d&#8217;impresa per conquistare il mercato degli appalti pubblici</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 18 Giugno 2026 Aggregazione in consorzi e reti d&#8217;impresa per conquistare il mercato degli appalti pubblici Le micro, piccole [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7203 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria tag-sicurezza-sul-lavoro-2" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Artigianale sì, ma soltanto se sei artigiano. Utili chiarimenti dal Mimit sulla nuova legge</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 12:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[artigianale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 17 Giugno 2026·MADE IN ITALY Artigianale sì, ma soltanto se sei artigiano. Utili chiarimenti dal Mimit sulla nuova [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7203 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria tag-sicurezza-sul-lavoro-2" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
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<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>In vista un accordo per la riapertura di Hormuz. Il conto di oltre cento giorni di crisi</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 10:57:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
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		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 17 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE In vista un accordo per la riapertura di Hormuz. Il conto di oltre cento [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>Dalla crisi del Golfo ai cantieri: le tendenze dell’edilizia nel report di Confartigianato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 13:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 15 Giugno 2026·COSTRUZIONI Dalla crisi del Golfo ai cantieri: le tendenze dell’edilizia nel report di Confartigianato   A metà [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Dal Piano per l’Export 40 milioni di euro per le micro e piccole imprese colpite dalla crisi di Hormuz</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/dal-piano-per-lexport-40-milioni-di-euro-per-le-micro-e-piccole-imprese-colpite-dalla-crisi-di-hormuz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:24:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[HORMUZ]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE Dal Piano per l’Export 40 milioni di euro per le micro e piccole imprese [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>Il Presidente Granelli: &#8220;L&#8217;artigianato è motore del turismo diffuso e sostenibile che valorizza il brand Italia&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/il-presidente-granelli-lartigianato-e-motore-del-turismo-diffuso-e-sostenibile-che-valorizza-il-brand-italia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 10:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Vespa]]></category>
		<category><![CDATA[forum in masseria]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 14 Giugno 2026·TURISMO Il Presidente Granelli: &#8220;L&#8217;artigianato è motore del turismo diffuso e sostenibile che valorizza il brand Italia&#8221; [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>Transizione 5.0: al via le prenotazioni per il nuovo iperammortamento</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/transizione-5-0-al-via-le-prenotazioni-per-il-nuovo-iperammortamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[iperammortamento]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione 5.0]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026·TRANSIZIONE 5.0 Transizione 5.0: al via le prenotazioni per il nuovo iperammortamento Al via lo strumento per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>Lucio Caracciolo (Limes): “Il futuro è nella storia del nostro artigianato e nella cultura profonda dell&#8217;Italia&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/lucio-caracciolo-limes-il-futuro-e-nella-storia-del-nostro-artigianato-e-nella-cultura-profonda-dellitalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 12:52:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[limes]]></category>
		<category><![CDATA[lucio caracciolo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026·EVENTI Lucio Caracciolo (Limes): “Il futuro è nella storia del nostro artigianato e nella cultura profonda dell&#8217;Italia&#8221; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7203 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria tag-sicurezza-sul-lavoro-2" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
</div>
</div>
<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Trappole col fiocco e soffitti di cristallo: focus di Spirito artigiano sulla condizione femminile</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/trappole-col-fiocco-e-soffitti-di-cristallo-focus-di-spirito-artigiano-sulla-condizione-femminile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 09:43:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Spirito artigiano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 12 Giugno 2026 Trappole col fiocco e soffitti di cristallo: focus di Spirito artigiano sulla condizione femminile Al centro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Bassa crescita dell’Italia: i nodi da sciogliere nell’audizione di Confartigianato alla Camera</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 06:30:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[audizione Camera]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 12 Giugno 2026·PIL Bassa crescita dell’Italia: i nodi da sciogliere nell’audizione di Confartigianato alla Camera Sulla dinamica del PIL [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>Con aumento tassi BCE a rischio investimenti delle piccole imprese in transizioni digitale e green</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/con-aumento-tassi-bce-a-rischio-investimenti-delle-piccole-imprese-in-transizioni-digitale-e-green/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:22:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_A]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 11 Giugno 2026·CREDITO Con aumento tassi BCE a rischio investimenti delle piccole imprese in transizioni digitale e green [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<item>
		<title>Confartigianato e Symbola celebrano l&#8217;artigianato protagonista del futuro del made in Italy tra design, sostenibilità e innovazione</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/confartigianato-e-symbola-celebrano-lartigianato-simbolo-del-futuro-del-made-in-italy-tra-design-sostenibilita-e-innovazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Mantova]]></category>
		<category><![CDATA[symbola]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 11 Giugno 2026·MADE IN ITALY Confartigianato e Symbola celebrano l&#8217;artigianato protagonista del futuro del made in Italy tra design, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7203 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria tag-sicurezza-sul-lavoro-2" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
</div>
</div>
<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Burocrazia e normativa complessa pesano sulla qualità dei servizi pubblici: Italia al 26° posto in Ue</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/burocrazia-e-normativa-complessa-pesano-sulla-qualita-dei-servizi-pubblici-italia-al-26-posto-in-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 06:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[burocrazia]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica amministrazione]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 10 Giugno 2026·PA Burocrazia e normativa complessa pesano sulla qualità dei servizi pubblici: Italia al 26° posto in Ue [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/il-forum-sulla-sostenibilita-di-confartigianato-per-uno-sviluppo-inclusivo-e-a-misura-duomo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 10:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_A]]></category>
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		<category><![CDATA[forum sostenibilità]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 9 Giugno 2026·EVENTI Il Forum sulla Sostenibilità di Confartigianato per uno sviluppo inclusivo e a misura d&#8217;uomo Confartigianato punta [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>Moda, congiuntura ancora debole e i timori per gli investimenti</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/moda-congiuntura-ancora-debole-e-i-timori-per-gli-investimenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 12:11:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 8 Giugno 2026·MODA Moda, congiuntura ancora debole e i timori per gli investimenti Nel primo trimestre del 2026 la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>Artigianato aumentato e Made in Italy: l’11 giugno a Mantova l’evento conclusivo della campagna con Symbola</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/artigianato-aumentato-e-made-in-italy-l11-giugno-a-mantova-levento-conclusivo-della-campagna-con-symbola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 11:17:16 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 8 Giugno 2026·MADE IN ITALY Artigianato aumentato e Made in Italy: l’11 giugno a Mantova l’evento conclusivo della campagna [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7203 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria tag-sicurezza-sul-lavoro-2" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
</div>
</div>
<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Confartigianato rinnova il proprio impegno nell’Alleanza europea per l’apprendistato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 11:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 5 Giugno 2026·FORMAZIONE Confartigianato rinnova il proprio impegno nell’Alleanza europea per l’apprendistato Oggi a Roma, nell’ambito dell’high-level event della [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7203 post type-post status-publish format-standard hentry category-senza-categoria tag-sicurezza-sul-lavoro-2" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Senza categoria</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>A Bruxelles SMEunited definisce le priorità strategiche per rafforzare il ruolo delle Pmi in Europa</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 10:15:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 5 Giugno 2026·EUROPA A Bruxelles SMEunited definisce le priorità strategiche per rafforzare il ruolo delle Pmi in Europa Due [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/11/sicurezza-sul-lavoro-le-nuove-letture-del-ministero-del-lavoro/">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>In due mesi di guerra perso un terzo (-33,0%) del made in Italy in Medio Oriente. Il punto sulla crisi di Hormuz</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/06/in-due-mesi-di-guerra-perso-un-terzo-330-del-made-in-italy-in-medio-oriente-il-punto-sulla-crisi-di-hormuz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 3 Giugno 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE In due mesi di guerra perso un terzo (-33,0%) del made in Italy in [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>Granelli a ReStart (Rai3): &#8220;Il lavoro c’è ed è artigiano. Investiamo sulle competenze dei giovani&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 09:22:32 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[annalisa bruchi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 1 Giugno 2026·MEDIA Granelli a ReStart (Rai3): &#8220;Il lavoro c’è ed è artigiano. Investiamo sulle competenze dei giovani&#8221; Il [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">28 Novembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro</h1>
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<p>Una nuova circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indirizzata alle strutture degli Ispettorati del Lavoro, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti sull’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla Legge n.123/2007, in vigore dallo scorso 25 agosto. La circolare n. 24/2007 mette in primo piano l’interpretazione dell’articolo 5 della Legge 123 che specifica la platea e i presupposti per l’applicazione della “Sospensione dell’attività imprenditoriale”. Secondo il documento, il provvedimento interdittivo si applica anche al comparto edile. Una interpretazione fortemente contestata nei giorni scorsi da ANAEPA Confartigianato che ha ribadito come la nuova lettura sovverta quelle fornite in precedenza gettando l’intero comparto nel caos interpretativo. Il documento prosegue chiarendo che per “reiterate violazioni in materia di sicurezza”, si intendono violazioni plurime accertate successivamente all’entrata in vigore della Legge 123, di conseguenza dopo il 25 agosto. Chiarito, quindi, che la norma non ha carattere retroattivo. La circolare non chiarisce invece cosa si debba intendere per violazioni “gravi”, genericamente definite come “violazioni che giustificano l’adozione del provvedimento interdittivo in quanto ledono i principi fondamentali del sistema prevenzionale e mettono a repentaglio gli stessi interessi generali dell’ordinamento”. Una definizione piuttosto fumosa che rinvia a una più dettagliata che sarà stilata in accordo con le Regioni. Confermato, invece, che l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività fa capo agli ispettori del lavoro solo nei settori di loro specifica competenza (costruzioni edili e di genio civile, lavoro in sotterraneo e gallerie, subacquei, ferroviari e nel settore delle radiazioni ionizzanti). Nuove indicazioni anche per quanto riguardo il “Documento unico di valutazione dei rischi interferenti”. L’impresa committente dovrà stilarlo per tutti i lavori in appalto, sia quelli realizzati internamente all’azienda sia quelli esterni, se questi ultimi possono essere considerati essenziali alla produzione, e rilevanti per la sicurezza. Per quanto riguarda il diritto da parte delle rappresentanze dei lavoratori di prendere visione del documento di valutazione dei rischi, non emergono argomentazioni originali in grado di modificare l’interpretazione corrente. Il “datore di lavoro – si legge nel documento &#8211; è tenuto a consegnare materialmente copia del documento nonché del registro infortuni al Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”. Fermi restando l’obbligo da parte dei Rappresentati dei lavoratori di utilizzare le informazioni contenute nei documenti solo per esercitare le funzioni loro riservate, e l’imposizione di trattare i dati con riservatezza e segretezza. Per quanto riguarda l’obbligo del datore di lavoro di fornire il tesserino di riconoscimento al personale, introdotto dall’articolo 6 della Legge 123 anche per le attività non edili, si chiarisce che esso si applica solo negli appalti “interni”, ovvero in quegli ambiti di lavoro dove la compresenza di personale che proviene da diverse aziende rende problematica l’individuazione dell’identità dei lavoratori. I lavoratori, da parte loro, sono “tenuti a portare indosso in chiara evidenza la tessera di riconoscimento”. Nessun obbligo di esposizione del tesserino se le attività di produzione/erogazione di prodotti o servizi oggetto di appalto, sono effettuate nel ristretto ambito aziendale dell’impresa appaltatrice. La circolare non chiarisce se la norma trova applicazione anche nelle “fasi di passaggio” come consegne e forniture. Secondo Confartigianato, in una prospettiva cautelativa, si deduce che l’obbligo permane nel caso della compresenza dei vari lavoratori presso l’impresa appaltante (appalti direttamente realizzati nel luogo di pertinenza del cliente o in fase di scambio e operazioni congiunte tra impresa appaltante e appaltatrice).</p>
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		<title>Sicurezza sul lavoro: le nuove “letture” del Ministero del lavoro - Confartigianato Imprese </title>
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		<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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