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	<title>Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo - Confartigianato Imprese</title>
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	<title>Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Conti pubblici verso la manovra 2027</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:00:15 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[legge bilancio 2027]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 11 Agosto 2026·LEGGE DI BILANCIO Conti pubblici verso la manovra 2027   Le incertezze sull’evoluzione della crisi del Golfo, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6753 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-lavoro-e-previdenza tag-durc" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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		<title>Rialzo tassi BCE: il punto sul costo del credito e i prestiti alle piccole imprese</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
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		<category><![CDATA[credito a pmi]]></category>
		<category><![CDATA[credito più costoso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 10 Agosto 2026·CREDITO Rialzo tassi BCE: il punto sul costo del credito e i prestiti alle piccole imprese Il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. 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Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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		<title>Per le Pmi credito più scarso e costoso. In sette anni finanziamenti giù del 25,9%</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[nuova Artigiancassa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 10 Agosto 2026·CREDITO Per le Pmi credito più scarso e costoso. In sette anni finanziamenti giù del 25,9% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). 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Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Granelli a UnoMattina (Rai1): &#8216;L&#8217;Artiturismo che rilancia territori, imprese e Made in Italy&#8217;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/granelli-a-unomattina-rai1-lartiturismo-che-rilancia-territori-imprese-e-made-in-italy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_A]]></category>
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		<category><![CDATA[artiturismo]]></category>
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		<category><![CDATA[unomattina]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 7 Agosto 2026·MEDIA Granelli a UnoMattina (Rai1): &#8216;L&#8217;Artiturismo che rilancia territori, imprese e Made in Italy&#8217; Un turismo diffuso, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="row-fluid">
<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-6753 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-lavoro-e-previdenza tag-durc" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
</div>
</div>
<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<item>
		<title>Nel 2026 sono 205mila le imprese artigiane interessate da domanda turistica con 544mila addetti, il 16,7% dell’artigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/nel-2026-sono-205mila-le-imprese-artigiane-interessate-da-domanda-turistica-con-544mila-addetti-il-167-dellartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 4 Agosto 2026·TURISMO Nel 2026 sono 205mila le imprese artigiane interessate da domanda turistica con 544mila addetti, il 16,7% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>L’undertourism cresce e piace al 21% dei vacanzieri. Protagonisti 205mila artigiani</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/lundertourism-cresce-e-piace-al-21-dei-vacanzieri-protagonisti-204mila-artigiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_A]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[overtourism]]></category>
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		<category><![CDATA[undertourism]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 4 Agosto 2026·TURISMO L’undertourism cresce e piace al 21% dei vacanzieri. Protagonisti 205mila artigiani &#160; Via dalla pazza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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</div>
<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Le Confederazioni artigiane: “Sì a confronto con Sindacati per difendere la buona contrattazione”</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/le-confederazioni-artigiane-si-a-confronto-con-sindacati-per-difendere-la-buona-contrattazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 17:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 29 Luglio 2026·LAVORO Le Confederazioni artigiane: “Sì a confronto con Sindacati per difendere la buona contrattazione” Confartigianato, CNA, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6753 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-lavoro-e-previdenza tag-durc" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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		<title>Imballaggi: sì al deposito cauzionale, ma costi e burocrazia non ricadano sulle piccole imprese</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/imballaggi-si-al-deposito-cauzionale-ma-costi-e-burocrazia-non-ricadano-sulle-piccole-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 14:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 29 Luglio 2026·AMBIENTE Imballaggi: sì al deposito cauzionale, ma costi e burocrazia non ricadano sulle piccole imprese Confartigianato, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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		<title>L&#8217;eccellenza artigiana dell&#8217;argento protagonista a UnoMattina (Rai1) con Bianca Guscelli</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/leccellenza-artigiana-dellargento-protagonista-a-unomattina-rai1-con-bianca-guscelli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bianca guscelli]]></category>
		<category><![CDATA[brandimarte]]></category>
		<category><![CDATA[unomattina]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 29 Luglio 2026·MEDIA L&#8217;eccellenza artigiana dell&#8217;argento protagonista a UnoMattina (Rai1) con Bianca Guscelli L&#8217;artigianato artistico italiano è stato protagonista [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6753 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-lavoro-e-previdenza tag-durc" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
</div>
</div>
<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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		<title>Occupazione in rallentamento, con maggiore dinamismo per donne, Centro-Sud e costruzioni mentre si attenua il mismatch</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/occupazione-in-rallentamento-con-maggiore-dinamismo-per-donne-centro-sud-e-costruzioni-mentre-si-attenua-il-mismatch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[carenza manodopera]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione femminile]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione sud]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 29 Luglio 2026·LAVORO Occupazione in rallentamento, con maggiore dinamismo per donne, Centro-Sud e costruzioni mentre si attenua il mismatch [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. 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Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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		<title>&#8216;Artigianale&#8217; non è per tutti: il MIMIT fa chiarezza sulle nuove norme al webinar di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/artigianale-non-e-per-tutti-il-mimit-fa-chiarezza-sulle-nuove-norme-al-webinar-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 08:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[artigianale]]></category>
		<category><![CDATA[legge annuale pmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notizie 29 Luglio 2026·MADE IN ITALY &#8216;Artigianale&#8217; non è per tutti: il MIMIT fa chiarezza sulle nuove norme al webinar [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. 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Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Navigazione incerta per le imprese nell’estate 2026. Il punto sulla congiuntura</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/navigazione-incerta-per-le-imprese-nellestate-2026-il-punto-sulla-congiuntura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[analisi congiunturale]]></category>
		<category><![CDATA[costo dell'energia]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni.]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 27 Luglio 2026·CONGIUNTURA Navigazione incerta per le imprese nell’estate 2026. Il punto sulla congiuntura Le dinamiche dell’economia internazionale nell’estate [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6753 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-lavoro-e-previdenza tag-durc" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
</div>
</div>
<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Confartigianato su Il Foglio: &#8220;Il climate change costa all&#8217;Italia 7,5 miliardi l&#8217;anno&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/confartigianato-su-il-foglio-il-climate-change-costa-allitalia-75-miliardi-lanno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Il Foglio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 25 Luglio 2026·MEDIA Confartigianato su Il Foglio: &#8220;Il climate change costa all&#8217;Italia 7,5 miliardi l&#8217;anno&#8221; Il cambiamento climatico mette [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6753 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-lavoro-e-previdenza tag-durc" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Crisi del Golfo, il punto sui prezzi dell’energia</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/crisi-del-golfo-il-punto-sui-prezzi-dellenergia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[costo energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132381</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studi 22 Luglio 2026·ENERGIA Crisi del Golfo, il punto sui prezzi dell’energia   L&#8217;andamento dei mercati energetici continua a essere [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Le Confederazioni artigiane: &#8220;No all&#8217;obbligo di accreditare gli stipendi soltanto su conti correnti individuali&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/le-confederazioni-artigiane-no-allobbligo-di-accreditare-gli-stipendi-soltanto-su-conti-correnti-individuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 13:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente bancario]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 21 Luglio 2026·LAVORO Le Confederazioni artigiane: &#8220;No all&#8217;obbligo di accreditare gli stipendi soltanto su conti correnti individuali&#8221; No [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6753 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-lavoro-e-previdenza tag-durc" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
</div>
</div>
<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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		<title>Trend made in Italy, pesano i cali in Germania, Medio Oriente e dazi USA nei settori MPI</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/trend-made-in-italy-pesano-i-cali-in-germania-medio-oriente-e-dazi-usa-nei-settori-mpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[dazi Usa]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 20 Luglio 2026·EXPORT Trend made in Italy, pesano i cali in Germania, Medio Oriente e dazi USA nei settori [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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		<title>#artigianatochecresce &#8211; Artigianato digitale, IA, domanda di energia e competenze nel report di Confartigianato</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artigiana]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Luglio 2026·INNOVAZIONE #artigianatochecresce &#8211; Artigianato digitale, IA, domanda di energia e competenze nel report di Confartigianato Alla fine [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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</div>
<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli a &#8216;Il confronto&#8217; (Rai2) sul futuro delle imprese: &#8220;Giovani e artigianato? Avanti, c&#8217;è posto&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/il-presidente-granelli-a-il-confronto-rai2-sul-futuro-delle-imprese-giovani-e-artigianato-avanti-ce-posto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Il confronto]]></category>
		<category><![CDATA[monica setta]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 14 Luglio 2026·MEDIA Il Presidente Granelli a &#8216;Il confronto&#8217; (Rai2) sul futuro delle imprese: &#8220;Giovani e artigianato? Avanti, c&#8217;è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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		<title>Gelati: spesa di 1,8 miliardi € intercettata da 9.345 laboratori di gelateria, 2 su 3 artigiani</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/gelati-spesa-di-18-miliardi-e-intercettata-da-9-345-laboratori-di-gelateria-2-su-3-artigiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[gelato artigianale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 14 Luglio 2026·ALIMENTAZIONE Gelati: spesa di 1,8 miliardi € intercettata da 9.345 laboratori di gelateria, 2 su 3 artigiani [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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		<item>
		<title>Accordo sulla rappresentanza e crisi di Hormuz: Granelli a Focus Economia (Radio24)</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/accordo-sulla-rappresentanza-e-crisi-di-hormuz-granelli-a-focus-economia-radio24/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 17:42:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[radio24]]></category>
		<category><![CDATA[sebastiano barisoni]]></category>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6753 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-lavoro-e-previdenza tag-durc" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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