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	<title>Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo - Confartigianato Imprese</title>
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	<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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	<title>Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>La buona contrattazione al centro del confronto avviato con Cgil, Cisl, Uil</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 20:32:12 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 6 Maggio 2026·LAVORO La buona contrattazione al centro del confronto avviato con Cgil, Cisl, Uil Il 6 maggio a [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6753 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-lavoro-e-previdenza tag-durc" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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		<title>Crisi di Hormuz: il punto sul trend dei prezzi delle commodities</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/05/crisi-di-horumz-il-punto-sul-trend-dei-prezzi-delle-commodities/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 13:27:23 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[studi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 5 Maggio 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE Crisi di Hormuz: il punto sul trend dei prezzi delle commodities  Gli scontri nello [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). 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Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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		<title>Piano Casa è strategico per Italia e rilancio Pmi costruzioni. Valorizzare filiere a km 0</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 17:33:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[piano casa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 30 Aprile 2026·COSTRUZIONI Piano Casa è strategico per Italia e rilancio Pmi costruzioni. Valorizzare filiere a km 0 [&#8230;]</p>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). 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Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Il Tax Reform Index di Confartigianato: riforma fiscale attuata al 65%. In prima pagina su IlSole24Ore</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/riforma-fiscale-attuata-al-65-confartigianato-presenta-il-tax-reform-index/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 06:36:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Leo]]></category>
		<category><![CDATA[Tax Reform Index]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Carbone]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 30 Aprile 2026·FISCO Il Tax Reform Index di Confartigianato: riforma fiscale attuata al 65%. In prima pagina su IlSole24Ore [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6753 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-lavoro-e-previdenza tag-durc" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
</div>
</div>
<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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		<title>Confartigianato porta a Londra le eccellenze artigiane alla prima edizione di “Real Italian Food &#038; Wine Experience”</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/confartigianato-porta-a-londra-le-eccellenze-artigiane-alla-prima-edizione-di-real-italian-food-wine-experience/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 14:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Real Italian Food & Wine Experience]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 29 Aprile 2026·MERCATI ESTERI Confartigianato porta a Londra le eccellenze artigiane alla prima edizione di “Real Italian Food &#038; [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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		<item>
		<title>Dl lavoro &#8211; Bene incentivi, ma servono misure a lungo termine e senza limiti uso per Pmi</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/dl-lavoro-bene-incentivi-ma-servono-misure-a-lungo-termine-e-senza-limiti-uso-per-pmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 17:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[dl lavoro]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 28 Aprile 2026·LAVORO Dl lavoro &#8211; Bene incentivi, ma servono misure a lungo termine e senza limiti uso [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Verso 1° maggio: in quattro anni di elevata turbolenza cresce a doppia cifra (+11,2%) il lavoro dipendente stabile</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/verso-1-maggio-in-quattro-anni-di-elevata-turbolenza-cresce-a-doppia-cifra-112-il-lavoro-dipendente-stabile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:09:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[studi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 28 Aprile 2026·LAVORO Verso 1° maggio: in quattro anni di elevata turbolenza cresce a doppia cifra (+11,2%) il lavoro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6753 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-lavoro-e-previdenza tag-durc" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Bene la semplificazione degli incentivi. Ma la riforma non rimanga sospesa</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/bene-la-semplificazione-degli-incentivi-ma-la-riforma-non-rimanga-sospesa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 10:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[riforma incentivi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 28 Aprile 2026·INCENTIVI Bene la semplificazione degli incentivi. Ma la riforma non rimanga sospesa “Una riforma necessaria per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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		<title>Su DFP condivisibile prudenza Governo. Urgono misure su energia, credito, competitività</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 07:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[DFP 2026]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 28 Aprile 2026·DFP 2026 Su DFP condivisibile prudenza Governo. Urgono misure su energia, credito, competitività Confartigianato, Cna e [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6753 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-lavoro-e-previdenza tag-durc" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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</div>
<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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		<title>Confartigianato presenta il Tax Reform Index: come cambia il fisco per artigiani e Mpi</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/confartigianato-presenta-il-tax-reform-index-come-cambia-il-fisco-per-artigiani-e-mpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 14:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Fabio Tamburini]]></category>
		<category><![CDATA[giancarlo giorgetti]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Marie Del Bo]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Leo]]></category>
		<category><![CDATA[Tax Reform Index]]></category>
		<category><![CDATA[Vincenzo Carbone]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 27 Aprile 2026·EVENTI Confartigianato presenta il Tax Reform Index: come cambia il fisco per artigiani e Mpi A quasi [&#8230;]</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Jacopo Poli è &#8216;Maestro del Made in Italy&#8217;: premiata impresa di Confartigianato Vicenza</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/jacopo-poli-e-maestro-del-made-in-italy-premiata-leccellenza-di-confartigianato-vicenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 21:47:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Territorio]]></category>
		<category><![CDATA[jacopo poli]]></category>
		<category><![CDATA[poli distillerie]]></category>
		<category><![CDATA[Premio Maestro del made in Italy]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 24 Aprile 2026·MADE IN ITALY Jacopo Poli è &#8216;Maestro del Made in Italy&#8217;: premiata impresa di Confartigianato Vicenza Jacopo [&#8230;]</p>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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		<title>Indicazioni Geografiche: a Bruxelles Confartigianato fa il punto sulle nuove tutele per i prodotti artigiani</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/indicazioni-geografiche-a-bruxelles-confartigianato-fa-il-punto-sulle-nuove-tutele-per-i-prodotti-artigiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 11:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 24 Aprile 2026·MADE IN ITALY Indicazioni Geografiche: a Bruxelles Confartigianato fa il punto sulle nuove tutele per i prodotti [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6753 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-lavoro-e-previdenza tag-durc" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
</div>
</div>
<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Confartigianato conquista Hong Kong con moda e gioielleria tra artigianalità e innovazione</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/confartigianato-conquista-hong-kong-con-moda-e-gioielleria-tra-artigianalita-e-innovazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:48:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[ice agenzia]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 24 Aprile 2026·MERCATI ESTERI Confartigianato conquista Hong Kong con moda e gioielleria tra artigianalità e innovazione Si è conclusa [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). 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Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Nel 2025 la produzione di mobili sale del 3,5% vs +0,7% Ue. Il report di Confartigianato al Salone del Mobile a Milano</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/nel-2025-la-produzione-di-mobili-sale-del-35-vs-07-ue-il-report-di-confartigianato-al-salone-del-mobile-a-milano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 10:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[salone del mobile]]></category>
		<category><![CDATA[studi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 24 Aprile 2026·LEGNO E ARREDO Nel 2025 la produzione di mobili sale del 3,5% vs +0,7% Ue. Il report [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). 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Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Al Mimit con il Ministro Urso al via la campagna nazionale &#8216;Artigianato, futuro del made in Italy&#8217;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/oggi-al-mimit-con-il-ministro-urso-al-via-la-campagna-nazionale-artigianato-futuro-del-made-in-italy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 14:49:47 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[adolfo urso]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata nazionale del made in Italy]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 23 Aprile 2026·MADE IN ITALY Al Mimit con il Ministro Urso al via la campagna nazionale &#8216;Artigianato, futuro del [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6753 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-lavoro-e-previdenza tag-durc" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
</div>
</div>
<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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		<title>Confartigianato sul Documento finanza pubblica 2026: “Serve risposta Ue su energia e vincoli bilancio”</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/confartigianato-sul-documento-finanza-pubblica-2026-serve-risposta-ue-su-energia-e-vincoli-bilancio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 14:49:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_A]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[DFP 2026]]></category>
		<category><![CDATA[giancarlo giorgetti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 22 Aprile 2026·DFP 2026 Confartigianato sul Documento finanza pubblica 2026: “Serve risposta Ue su energia e vincoli bilancio” [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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			</item>
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		<title>Granelli: &#8220;Bene proposta Sen. De Carlo di aggiungere ‘artigianato&#8217; a denominazione Commissione Industria Senato&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/granelli-bene-proposta-sen-de-carlo-di-aggiungere-artigianato-a-denominazione-commissione-industria-senato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 12:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Luca De Carlo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 22 Aprile 2026·SENATO Granelli: &#8220;Bene proposta Sen. De Carlo di aggiungere ‘artigianato&#8217; a denominazione Commissione Industria Senato&#8221; “Accogliamo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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</div>
<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Le Confederazioni artigiane in audizione alla Camera: &#8220;Pmi siano al centro di politiche Ue&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/le-confederazioni-artigiane-in-audizione-alla-camera-pmi-siano-al-centro-di-politiche-ue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 22 Aprile 2026·EUROPA Le Confederazioni artigiane in audizione alla Camera: &#8220;Pmi siano al centro di politiche Ue&#8221; Sostegno [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6753 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-lavoro-e-previdenza tag-durc" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Granelli a “Unomattina” (Rai1): “Più tutele per i veri artigiani e nuove opportunità per i giovani”</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/granelli-a-unomattina-rai1-piu-tutele-per-i-veri-artigiani-e-nuove-opportunita-per-i-giovani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:10:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[rai1]]></category>
		<category><![CDATA[unomattina]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 22 Aprile 2026·MEDIA Granelli a “Unomattina” (Rai1): “Più tutele per i veri artigiani e nuove opportunità per i giovani” [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2007/12/durc-pubblicato-in-gazzetta-ufficiale-il-decreto-attuativo/">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Alta vocazione artigiana, fattore chiave della leadership europea del Design. Il report di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/alta-vocazione-artigiana-fattore-chiave-della-leadership-europea-del-design-il-report-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 12:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[salone del mobile]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 21 Aprile 2026·LEGNO E ARREDO Alta vocazione artigiana, fattore chiave della leadership europea del Design. Il report di Confartigianato [&#8230;]</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6753 post type-post status-publish format-standard hentry category-categorie category-edilizia category-lavoro-e-previdenza tag-durc" style="background-color:#B8C2CF;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_categorie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Categorie</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">5 Dicembre 2007</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo</h1>
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<p>Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.</p>
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