5 Dicembre 2007, h. 00:00

Durc: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo

Il 30 Novembre 2007 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che disciplina le modalità di rilascio del Durc, il Documento unico di regolarità contributiva. Il Decreto, che entrerà in vigore il 30 Dicembre 2007, contiene diverse novità. In attesa dei chiarimenti sollecitati da Confartigianato al Ministero del lavoro e agli Istituti previdenziali, ecco elencati di seguito gli aspetti principali del documento attuativo. L’articolo 1 del Decreto stabilisce che il Durc condizioni la possibilità dei datori di lavoro, anche non imprenditori, e in tutti i settori, di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla legislazione comunitaria in materia di lavoro e legislazione sociale. Il Durc è richiesto, inoltre, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi nei seguenti casi: appalti di opere pubbliche, appalti di servizi pubblici, appalti di forniture pubbliche, lavori privati in edilizia per i quali c’è l’obbligo della denuncia di inizio di attività o che sono soggetti al rilascio di una concessione. Sono ancora diverse le questioni lasciate in sospeso da questo primo articolo. In cima a tutte la mancanza dell’elenco ufficiale delle agevolazioni contributive vincolate al rilascio del Durc, e se tra queste rientrino i benefici connessi al contratto di apprendistato. Con l’articolo 2 si stabilisce che il Documento è rilasciato dall’Inps e dall’Inail, oltre che da altri Enti previdenziali in convenzione. Per quanto riguarda l’edilizia il Decreto prevede che il Durc possa essere emesso anche dalle Casse edili, purché costituite da una o più associazioni di datori o di prestatori di lavoro, “che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Introdotta in via sperimentale per un periodo di 24 mesi la possibilità per gli Enti bilaterali di rilasciare il Durc per i datori di lavoro aderenti. Una buona notizia che arriva a seguito delle pressanti richieste di Confartigianato. L’articolo 3 disciplina le modalità di rilascio del Durc ed individua i soggetti richiedenti. Nell’ambito delle procedure d’appalto, il Durc può essere richiesto dal datore di lavoro interessato e, in relazione agli appaltatori e subappaltatori, dalle Amministrazioni pubbliche (o dai soggetti privati a rilevanza pubblica) e dalle società di attestazione e qualificazione (SOA). Il comma quarto introduce un’importante previsione richiesta dalla Confederazione: se l’Istituto previdenziale che rilascia il documento è lo stesso soggetto che riconosce il beneficio contributivo o agisce come stazione appaltante, la verifica avviene direttamente senza necessità di rilasciare il documento. Il contenuto del Durc è stabilito dall’articolo 4, mentre l’articolo 5 indica le condizioni che devono ricorrere perché venga attestata la regolarità contributiva. Requisiti necessari: correttezza degli adempimenti periodici; corrispondenza tra versamenti effettuati e quelli dovuti accertati dagli Istituti; richiesta di rateizzazione con parere favorevole; sospensione dei pagamenti a seguito di disposizione legislative; istanza di compensazione per la quale il credito sia stato documentato. Per quanto riguarda il comparto dell’edilizia, la regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile sussiste nei seguenti casi: versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti; dichiarazione, per ciascun operaio, del numero delle ore lavorate e non lavorate (non inferiore a quello contrattuale), con specifica dei motivi di eventuali assenze; richiesta di rateizzazione alla Cassa edile, che abbia già incassato il parere favorevole. I tempi di rilascio del Durc sono fissati dall’articolo 6: trenta giorni se a rilasciare il documento sono gli Istituti previdenziali, mentre Casse edili e Enti bilaterali lo rilasciano nei termini previsti dalla convenzione. L’articolo 7 dispone che il Durc ha la validità, in via generale, di un mese, e di tre mesi nel settore degli appalti privati. In assenza dei requisiti è prevista una procedura di regolarizzazione entro 15 giorni. Alle cause che non impediscono il rilascio del Durc, è dedicato l’articolo 8. Il documento può essere emesso anche in caso di crediti iscritti a ruolo per i quali sia pendente ricorso giudiziario o amministrativo. Se il credito non è iscritto a ruolo il Durc può essere rilasciato fino al momento della decisione del ricorso (se in presenza di contenzioso amministrativo) e, in caso di giudizio, sino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, fatta salva l’ipotesi di un provvedimento esecutivo emesso dal giudice. In caso di partecipazione alle gare d’appalto, il Durc può essere rilasciato anche in presenza di uno scostamento tra somme dovute e versate inferiore o pari al 5%. Nell’articolo 9 sono elencate le violazioni penali o amministrative che impediscono il rilascio del Durc per periodi predeterminati. Una nota d’obbligo: le cause ostative si riferiscono esclusivamente a fatti commessi successivamente all’entrata in vigore del Decreto. In caso di “Omicidio colposo” (art. 589, comma 2 c.p.), o “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.)” il periodo di non rilascio è di 24 mesi. In caso di “Lesioni personali colpose” (art. 590, comma 3 c.p.): 18 mesi. Dodici mesi di sospensione per violazioni in tema di sicurezza sul lavoro; otto mesi se ad essere violate sono le norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari, sei mesi in caso di lavoro irregolare, tre mesi in caso di violazione dei turni di riposo settimanali. L’articolo 10 dispone l’entrata in vigore del Decreto, fissato per il 30 Dicembre 2007. – BOX – NO DI ANAEPA CONFARTIGIANATO AL DECRETO SUL DURC – ANAEPA Confartigianato ha contestato con forza il decreto che detta i termini e le modalità di rilascio del Documento unico di regolarità contributiva. Secondo Anaepa, nonostante l’estensione del Durc a tutti i settori che richiedono benefici e incentivi, il comparto edile continua ad essere il più penalizzato dalla norma. “Il decreto introduce, in aggiunta alla mancata regolarità contributiva, un elenco di violazioni in presenza delle quali non viene rilasciato il Durc per periodi variabili da 3 a 24 mesi. Nel caso dell’edilizia le sanzioni sono assolutamente sproporzionate alle violazioni”. I Presidenti delle Associazioni della Consulta delle Costruzioni, tra loro il Presidente di Anaepa Confartigianato, proseguono segnalando un secondo aspetto della norma che introduce un intollerabile elemento di differenza tra le imprese del comparto edile e quelle degli altri settori lavorativi. “Se a un’impresa di un altro settore non viene rilasciato il Durc, questa perde unicamente il diritto a benefici e contributi, e continua a svolgere l’attività, mentre un’impresa edile che ‘perde’ il Durc non può lavorare, visto che il documento è necessario sia per partecipare agli appalti pubblici che per i lavori privati”.

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