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	<title>Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori - Confartigianato Imprese</title>
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	<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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	<title>Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Le Confederazioni artigiane a Séjourné: ‘Industrial Accelerator Act includa Pmi per vera crescita’</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 18:32:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 8 Aprile 2026·EUROPA Le Confederazioni artigiane a Séjourné: ‘Industrial Accelerator Act includa Pmi per vera crescita’ L’Industrial Accelerator [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/10/stupefacenti-e-mansioni-a-rischio-via-libera-ai-test-sui-lavoratori/">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6864 post type-post status-publish format-standard hentry category-logistica-e-mobilita category-trasporti" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Logistica e mobilità</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">22 Ottobre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</h1>
</div>
</div>
<p>La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il protocollo contenente le procedure per l’effettuazione obbligatoria di test antidroga per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi particolari per la “sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. In cima alla lista delle professioni considerate a rischio si trovano quelle del trasporto. Obbligo di screening per conducenti di autoveicoli (patenti C, D, E), taxi, veicoli da noleggio con conducente, trasporto merci pericolose su strada, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, oltre alle altre categorie di conducenti (natanti e treni) identificate dall’articolo 125 de DPR 309/1990, il cosiddetto Testo Unico sugli Stupefacenti. In base al protocollo, i lavoratori che svolgono mansioni pericolose sono sottoposti ad accertamento per escludere l’utilizzo &#8211; anche solo saltuario &#8211; di sostanze stupefacenti, prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, a cadenza annuale. Previsto anche l’accertamento nel caso in cui vi sia un “ragionevole dubbio” di una possibile assunzione di sostanze illecite. Nel caso dei conducenti di veicoli a motore, un incidente fa scattare automaticamente il “ragionevole dubbio” e quindi le analisi. E’ il datore il datore di lavoro a comunicare per iscritto al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di “assenza di tossicodipendenza” e a sostenerne il relativo onere economico. Il medico dispone i controlli entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’esito del “test rapido eseguito sulle urine” è positivo (ma anche in caso di esito dubbio) il lavoratore viene considerato temporaneamente inidoneo alle mansioni. Il campione biologico prelevato viene inviato alla struttura sanitaria competente per la conferma del risultato. Contemporaneamente scatta un secondo livello di accertamenti (effettuati dal SER.T o da analoga struttura competente che prevedono sia esami clinici, sia accertamenti tossicologici e analitici) che mirano a valutare lo stato di dipendenza del soggetto dalle sostanze riscontrate. Se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero che renda possibile il suo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. In caso venga certificato l’utilizzo “occasionale” di stupefacenti, il lavoratore, prima di essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà sottostare a un periodo di monitoraggio cautelare “per un periodo congruo” per attestare il “positivo recupero”. Il monitoraggio proseguirà anche successivamente al ritorno al posto di lavoro.</p>
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		<title>Granelli a &#8217;10 Minuti&#8217; su Rete4 rilancia l&#8217;allarme costi e celebra lo stop ai finti artigiani</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/granelli-a-10-minuti-su-rete4-rilancia-lallarme-costi-e-celebra-lo-stop-ai-finti-artigiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 18:26:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
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		<category><![CDATA[10 minuti]]></category>
		<category><![CDATA[nicola porro]]></category>
		<category><![CDATA[rete 4]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 8 Aprile 2026·MEDIA Granelli a &#8217;10 Minuti&#8217; su Rete4 rilancia l&#8217;allarme costi e celebra lo stop ai finti artigiani [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/10/stupefacenti-e-mansioni-a-rischio-via-libera-ai-test-sui-lavoratori/">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">22 Ottobre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</h1>
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<p>La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il protocollo contenente le procedure per l’effettuazione obbligatoria di test antidroga per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi particolari per la “sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. In cima alla lista delle professioni considerate a rischio si trovano quelle del trasporto. Obbligo di screening per conducenti di autoveicoli (patenti C, D, E), taxi, veicoli da noleggio con conducente, trasporto merci pericolose su strada, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, oltre alle altre categorie di conducenti (natanti e treni) identificate dall’articolo 125 de DPR 309/1990, il cosiddetto Testo Unico sugli Stupefacenti. In base al protocollo, i lavoratori che svolgono mansioni pericolose sono sottoposti ad accertamento per escludere l’utilizzo &#8211; anche solo saltuario &#8211; di sostanze stupefacenti, prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, a cadenza annuale. Previsto anche l’accertamento nel caso in cui vi sia un “ragionevole dubbio” di una possibile assunzione di sostanze illecite. Nel caso dei conducenti di veicoli a motore, un incidente fa scattare automaticamente il “ragionevole dubbio” e quindi le analisi. E’ il datore il datore di lavoro a comunicare per iscritto al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di “assenza di tossicodipendenza” e a sostenerne il relativo onere economico. Il medico dispone i controlli entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’esito del “test rapido eseguito sulle urine” è positivo (ma anche in caso di esito dubbio) il lavoratore viene considerato temporaneamente inidoneo alle mansioni. Il campione biologico prelevato viene inviato alla struttura sanitaria competente per la conferma del risultato. Contemporaneamente scatta un secondo livello di accertamenti (effettuati dal SER.T o da analoga struttura competente che prevedono sia esami clinici, sia accertamenti tossicologici e analitici) che mirano a valutare lo stato di dipendenza del soggetto dalle sostanze riscontrate. Se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero che renda possibile il suo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. In caso venga certificato l’utilizzo “occasionale” di stupefacenti, il lavoratore, prima di essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà sottostare a un periodo di monitoraggio cautelare “per un periodo congruo” per attestare il “positivo recupero”. Il monitoraggio proseguirà anche successivamente al ritorno al posto di lavoro.</p>
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		<title>Bene proroga taglio accise, ma risorse insufficienti. Servono misure anche per trasporto persone</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 16:54:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 7 Aprile 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE Bene proroga taglio accise, ma risorse insufficienti. Servono misure anche per trasporto persone [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/10/stupefacenti-e-mansioni-a-rischio-via-libera-ai-test-sui-lavoratori/">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<h1 class="headInModule single_post">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</h1>
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<p>La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il protocollo contenente le procedure per l’effettuazione obbligatoria di test antidroga per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi particolari per la “sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. In cima alla lista delle professioni considerate a rischio si trovano quelle del trasporto. Obbligo di screening per conducenti di autoveicoli (patenti C, D, E), taxi, veicoli da noleggio con conducente, trasporto merci pericolose su strada, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, oltre alle altre categorie di conducenti (natanti e treni) identificate dall’articolo 125 de DPR 309/1990, il cosiddetto Testo Unico sugli Stupefacenti. In base al protocollo, i lavoratori che svolgono mansioni pericolose sono sottoposti ad accertamento per escludere l’utilizzo &#8211; anche solo saltuario &#8211; di sostanze stupefacenti, prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, a cadenza annuale. Previsto anche l’accertamento nel caso in cui vi sia un “ragionevole dubbio” di una possibile assunzione di sostanze illecite. Nel caso dei conducenti di veicoli a motore, un incidente fa scattare automaticamente il “ragionevole dubbio” e quindi le analisi. E’ il datore il datore di lavoro a comunicare per iscritto al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di “assenza di tossicodipendenza” e a sostenerne il relativo onere economico. Il medico dispone i controlli entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’esito del “test rapido eseguito sulle urine” è positivo (ma anche in caso di esito dubbio) il lavoratore viene considerato temporaneamente inidoneo alle mansioni. Il campione biologico prelevato viene inviato alla struttura sanitaria competente per la conferma del risultato. Contemporaneamente scatta un secondo livello di accertamenti (effettuati dal SER.T o da analoga struttura competente che prevedono sia esami clinici, sia accertamenti tossicologici e analitici) che mirano a valutare lo stato di dipendenza del soggetto dalle sostanze riscontrate. Se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero che renda possibile il suo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. In caso venga certificato l’utilizzo “occasionale” di stupefacenti, il lavoratore, prima di essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà sottostare a un periodo di monitoraggio cautelare “per un periodo congruo” per attestare il “positivo recupero”. Il monitoraggio proseguirà anche successivamente al ritorno al posto di lavoro.</p>
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		<title>Il 23 aprile Confartigianato lancia la Campagna &#8216;Artigianato, futuro del made in Italy&#8217;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 08:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata nazionale del made in Italy]]></category>
		<category><![CDATA[symbola]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 7 Aprile 2026·MADE IN ITALY Il 23 aprile Confartigianato lancia la Campagna &#8216;Artigianato, futuro del made in Italy&#8217; Anche [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/10/stupefacenti-e-mansioni-a-rischio-via-libera-ai-test-sui-lavoratori/">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">22 Ottobre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</h1>
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<p>La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il protocollo contenente le procedure per l’effettuazione obbligatoria di test antidroga per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi particolari per la “sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. In cima alla lista delle professioni considerate a rischio si trovano quelle del trasporto. Obbligo di screening per conducenti di autoveicoli (patenti C, D, E), taxi, veicoli da noleggio con conducente, trasporto merci pericolose su strada, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, oltre alle altre categorie di conducenti (natanti e treni) identificate dall’articolo 125 de DPR 309/1990, il cosiddetto Testo Unico sugli Stupefacenti. In base al protocollo, i lavoratori che svolgono mansioni pericolose sono sottoposti ad accertamento per escludere l’utilizzo &#8211; anche solo saltuario &#8211; di sostanze stupefacenti, prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, a cadenza annuale. Previsto anche l’accertamento nel caso in cui vi sia un “ragionevole dubbio” di una possibile assunzione di sostanze illecite. Nel caso dei conducenti di veicoli a motore, un incidente fa scattare automaticamente il “ragionevole dubbio” e quindi le analisi. E’ il datore il datore di lavoro a comunicare per iscritto al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di “assenza di tossicodipendenza” e a sostenerne il relativo onere economico. Il medico dispone i controlli entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’esito del “test rapido eseguito sulle urine” è positivo (ma anche in caso di esito dubbio) il lavoratore viene considerato temporaneamente inidoneo alle mansioni. Il campione biologico prelevato viene inviato alla struttura sanitaria competente per la conferma del risultato. Contemporaneamente scatta un secondo livello di accertamenti (effettuati dal SER.T o da analoga struttura competente che prevedono sia esami clinici, sia accertamenti tossicologici e analitici) che mirano a valutare lo stato di dipendenza del soggetto dalle sostanze riscontrate. Se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero che renda possibile il suo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. In caso venga certificato l’utilizzo “occasionale” di stupefacenti, il lavoratore, prima di essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà sottostare a un periodo di monitoraggio cautelare “per un periodo congruo” per attestare il “positivo recupero”. Il monitoraggio proseguirà anche successivamente al ritorno al posto di lavoro.</p>
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		<title>Granelli a Tgcom24 su caro-energia e crisi manodopera: &#8216;Servono scelte Ue forti e patto scuola-lavoro&#8217;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 12:30:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
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		<category><![CDATA[tgcom24]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Media 4 Aprile 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE Granelli a Tgcom24 su caro-energia e crisi manodopera: &#8216;Servono scelte Ue forti e patto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/10/stupefacenti-e-mansioni-a-rischio-via-libera-ai-test-sui-lavoratori/">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6864 post type-post status-publish format-standard hentry category-logistica-e-mobilita category-trasporti" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Logistica e mobilità</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">22 Ottobre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</h1>
</div>
</div>
<p>La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il protocollo contenente le procedure per l’effettuazione obbligatoria di test antidroga per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi particolari per la “sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. In cima alla lista delle professioni considerate a rischio si trovano quelle del trasporto. Obbligo di screening per conducenti di autoveicoli (patenti C, D, E), taxi, veicoli da noleggio con conducente, trasporto merci pericolose su strada, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, oltre alle altre categorie di conducenti (natanti e treni) identificate dall’articolo 125 de DPR 309/1990, il cosiddetto Testo Unico sugli Stupefacenti. In base al protocollo, i lavoratori che svolgono mansioni pericolose sono sottoposti ad accertamento per escludere l’utilizzo &#8211; anche solo saltuario &#8211; di sostanze stupefacenti, prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, a cadenza annuale. Previsto anche l’accertamento nel caso in cui vi sia un “ragionevole dubbio” di una possibile assunzione di sostanze illecite. Nel caso dei conducenti di veicoli a motore, un incidente fa scattare automaticamente il “ragionevole dubbio” e quindi le analisi. E’ il datore il datore di lavoro a comunicare per iscritto al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di “assenza di tossicodipendenza” e a sostenerne il relativo onere economico. Il medico dispone i controlli entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’esito del “test rapido eseguito sulle urine” è positivo (ma anche in caso di esito dubbio) il lavoratore viene considerato temporaneamente inidoneo alle mansioni. Il campione biologico prelevato viene inviato alla struttura sanitaria competente per la conferma del risultato. Contemporaneamente scatta un secondo livello di accertamenti (effettuati dal SER.T o da analoga struttura competente che prevedono sia esami clinici, sia accertamenti tossicologici e analitici) che mirano a valutare lo stato di dipendenza del soggetto dalle sostanze riscontrate. Se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero che renda possibile il suo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. In caso venga certificato l’utilizzo “occasionale” di stupefacenti, il lavoratore, prima di essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà sottostare a un periodo di monitoraggio cautelare “per un periodo congruo” per attestare il “positivo recupero”. Il monitoraggio proseguirà anche successivamente al ritorno al posto di lavoro.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/10/stupefacenti-e-mansioni-a-rischio-via-libera-ai-test-sui-lavoratori/">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli: &#8220;Buon lavoro al Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/il-presidente-granelli-buon-lavoro-al-ministro-del-turismo-gianmarco-mazzi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:54:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
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		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Gianmarco Mazzi]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 3 Aprile 2026·TURISMO Il Presidente Granelli: &#8220;Buon lavoro al Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi&#8221; “Esprimiamo i nostri migliori [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/10/stupefacenti-e-mansioni-a-rischio-via-libera-ai-test-sui-lavoratori/">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">22 Ottobre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</h1>
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<p>La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il protocollo contenente le procedure per l’effettuazione obbligatoria di test antidroga per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi particolari per la “sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. In cima alla lista delle professioni considerate a rischio si trovano quelle del trasporto. Obbligo di screening per conducenti di autoveicoli (patenti C, D, E), taxi, veicoli da noleggio con conducente, trasporto merci pericolose su strada, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, oltre alle altre categorie di conducenti (natanti e treni) identificate dall’articolo 125 de DPR 309/1990, il cosiddetto Testo Unico sugli Stupefacenti. In base al protocollo, i lavoratori che svolgono mansioni pericolose sono sottoposti ad accertamento per escludere l’utilizzo &#8211; anche solo saltuario &#8211; di sostanze stupefacenti, prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, a cadenza annuale. Previsto anche l’accertamento nel caso in cui vi sia un “ragionevole dubbio” di una possibile assunzione di sostanze illecite. Nel caso dei conducenti di veicoli a motore, un incidente fa scattare automaticamente il “ragionevole dubbio” e quindi le analisi. E’ il datore il datore di lavoro a comunicare per iscritto al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di “assenza di tossicodipendenza” e a sostenerne il relativo onere economico. Il medico dispone i controlli entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’esito del “test rapido eseguito sulle urine” è positivo (ma anche in caso di esito dubbio) il lavoratore viene considerato temporaneamente inidoneo alle mansioni. Il campione biologico prelevato viene inviato alla struttura sanitaria competente per la conferma del risultato. Contemporaneamente scatta un secondo livello di accertamenti (effettuati dal SER.T o da analoga struttura competente che prevedono sia esami clinici, sia accertamenti tossicologici e analitici) che mirano a valutare lo stato di dipendenza del soggetto dalle sostanze riscontrate. Se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero che renda possibile il suo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. In caso venga certificato l’utilizzo “occasionale” di stupefacenti, il lavoratore, prima di essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà sottostare a un periodo di monitoraggio cautelare “per un periodo congruo” per attestare il “positivo recupero”. Il monitoraggio proseguirà anche successivamente al ritorno al posto di lavoro.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/10/stupefacenti-e-mansioni-a-rischio-via-libera-ai-test-sui-lavoratori/">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Granelli: “Bene riduzione accise in Dl carburanti. Ma ora serve piano strutturale Ue per tutelare imprese”</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/granelli-bene-riduzione-accise-in-dl-carburanti-ma-ora-serve-piano-strutturale-ue-per-tutelare-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:29:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
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		<category><![CDATA[DL CARBURANTI]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 3 Aprile 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE Granelli: “Bene riduzione accise in Dl carburanti. Ma ora serve piano strutturale Ue [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/10/stupefacenti-e-mansioni-a-rischio-via-libera-ai-test-sui-lavoratori/">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">22 Ottobre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</h1>
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<p>La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il protocollo contenente le procedure per l’effettuazione obbligatoria di test antidroga per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi particolari per la “sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. In cima alla lista delle professioni considerate a rischio si trovano quelle del trasporto. Obbligo di screening per conducenti di autoveicoli (patenti C, D, E), taxi, veicoli da noleggio con conducente, trasporto merci pericolose su strada, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, oltre alle altre categorie di conducenti (natanti e treni) identificate dall’articolo 125 de DPR 309/1990, il cosiddetto Testo Unico sugli Stupefacenti. In base al protocollo, i lavoratori che svolgono mansioni pericolose sono sottoposti ad accertamento per escludere l’utilizzo &#8211; anche solo saltuario &#8211; di sostanze stupefacenti, prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, a cadenza annuale. Previsto anche l’accertamento nel caso in cui vi sia un “ragionevole dubbio” di una possibile assunzione di sostanze illecite. Nel caso dei conducenti di veicoli a motore, un incidente fa scattare automaticamente il “ragionevole dubbio” e quindi le analisi. E’ il datore il datore di lavoro a comunicare per iscritto al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di “assenza di tossicodipendenza” e a sostenerne il relativo onere economico. Il medico dispone i controlli entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’esito del “test rapido eseguito sulle urine” è positivo (ma anche in caso di esito dubbio) il lavoratore viene considerato temporaneamente inidoneo alle mansioni. Il campione biologico prelevato viene inviato alla struttura sanitaria competente per la conferma del risultato. Contemporaneamente scatta un secondo livello di accertamenti (effettuati dal SER.T o da analoga struttura competente che prevedono sia esami clinici, sia accertamenti tossicologici e analitici) che mirano a valutare lo stato di dipendenza del soggetto dalle sostanze riscontrate. Se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero che renda possibile il suo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. In caso venga certificato l’utilizzo “occasionale” di stupefacenti, il lavoratore, prima di essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà sottostare a un periodo di monitoraggio cautelare “per un periodo congruo” per attestare il “positivo recupero”. Il monitoraggio proseguirà anche successivamente al ritorno al posto di lavoro.</p>
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		<title>A Pasqua gli artigiani del food sfidano rincari di materie prime e energia e carenza di personale</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 08:00:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_A]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Buona Pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Gaggion]]></category>
		<category><![CDATA[pasqua]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 3 Aprile 2026·PASQUA A Pasqua gli artigiani del food sfidano rincari di materie prime e energia e carenza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/10/stupefacenti-e-mansioni-a-rischio-via-libera-ai-test-sui-lavoratori/">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">22 Ottobre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</h1>
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<p>La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il protocollo contenente le procedure per l’effettuazione obbligatoria di test antidroga per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi particolari per la “sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. In cima alla lista delle professioni considerate a rischio si trovano quelle del trasporto. Obbligo di screening per conducenti di autoveicoli (patenti C, D, E), taxi, veicoli da noleggio con conducente, trasporto merci pericolose su strada, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, oltre alle altre categorie di conducenti (natanti e treni) identificate dall’articolo 125 de DPR 309/1990, il cosiddetto Testo Unico sugli Stupefacenti. In base al protocollo, i lavoratori che svolgono mansioni pericolose sono sottoposti ad accertamento per escludere l’utilizzo &#8211; anche solo saltuario &#8211; di sostanze stupefacenti, prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, a cadenza annuale. Previsto anche l’accertamento nel caso in cui vi sia un “ragionevole dubbio” di una possibile assunzione di sostanze illecite. Nel caso dei conducenti di veicoli a motore, un incidente fa scattare automaticamente il “ragionevole dubbio” e quindi le analisi. E’ il datore il datore di lavoro a comunicare per iscritto al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di “assenza di tossicodipendenza” e a sostenerne il relativo onere economico. Il medico dispone i controlli entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’esito del “test rapido eseguito sulle urine” è positivo (ma anche in caso di esito dubbio) il lavoratore viene considerato temporaneamente inidoneo alle mansioni. Il campione biologico prelevato viene inviato alla struttura sanitaria competente per la conferma del risultato. Contemporaneamente scatta un secondo livello di accertamenti (effettuati dal SER.T o da analoga struttura competente che prevedono sia esami clinici, sia accertamenti tossicologici e analitici) che mirano a valutare lo stato di dipendenza del soggetto dalle sostanze riscontrate. Se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero che renda possibile il suo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. In caso venga certificato l’utilizzo “occasionale” di stupefacenti, il lavoratore, prima di essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà sottostare a un periodo di monitoraggio cautelare “per un periodo congruo” per attestare il “positivo recupero”. Il monitoraggio proseguirà anche successivamente al ritorno al posto di lavoro.</p>
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		<title>La pace come lavoro quotidiano: il nuovo numero di Spirito Artigiano</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/la-pace-come-lavoro-quotidiano-il-nuovo-numero-di-spirito-artigiano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 06:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Spirito artigiano]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 2 Aprile 2026·MEDIA La pace come lavoro quotidiano: il nuovo numero di Spirito Artigiano In un contesto internazionale segnato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/10/stupefacenti-e-mansioni-a-rischio-via-libera-ai-test-sui-lavoratori/">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">22 Ottobre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</h1>
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<p>La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il protocollo contenente le procedure per l’effettuazione obbligatoria di test antidroga per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi particolari per la “sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. In cima alla lista delle professioni considerate a rischio si trovano quelle del trasporto. Obbligo di screening per conducenti di autoveicoli (patenti C, D, E), taxi, veicoli da noleggio con conducente, trasporto merci pericolose su strada, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, oltre alle altre categorie di conducenti (natanti e treni) identificate dall’articolo 125 de DPR 309/1990, il cosiddetto Testo Unico sugli Stupefacenti. In base al protocollo, i lavoratori che svolgono mansioni pericolose sono sottoposti ad accertamento per escludere l’utilizzo &#8211; anche solo saltuario &#8211; di sostanze stupefacenti, prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, a cadenza annuale. Previsto anche l’accertamento nel caso in cui vi sia un “ragionevole dubbio” di una possibile assunzione di sostanze illecite. Nel caso dei conducenti di veicoli a motore, un incidente fa scattare automaticamente il “ragionevole dubbio” e quindi le analisi. E’ il datore il datore di lavoro a comunicare per iscritto al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di “assenza di tossicodipendenza” e a sostenerne il relativo onere economico. Il medico dispone i controlli entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’esito del “test rapido eseguito sulle urine” è positivo (ma anche in caso di esito dubbio) il lavoratore viene considerato temporaneamente inidoneo alle mansioni. Il campione biologico prelevato viene inviato alla struttura sanitaria competente per la conferma del risultato. Contemporaneamente scatta un secondo livello di accertamenti (effettuati dal SER.T o da analoga struttura competente che prevedono sia esami clinici, sia accertamenti tossicologici e analitici) che mirano a valutare lo stato di dipendenza del soggetto dalle sostanze riscontrate. Se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero che renda possibile il suo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. In caso venga certificato l’utilizzo “occasionale” di stupefacenti, il lavoratore, prima di essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà sottostare a un periodo di monitoraggio cautelare “per un periodo congruo” per attestare il “positivo recupero”. Il monitoraggio proseguirà anche successivamente al ritorno al posto di lavoro.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/10/stupefacenti-e-mansioni-a-rischio-via-libera-ai-test-sui-lavoratori/">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli: &#8220;Intervento del Governo su Transizione 5.0 ridà certezze alle imprese&#8221;</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 12:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 1 Aprile 2026·TRANSIZIONE 5.0 Il Presidente Granelli: &#8220;Intervento del Governo su Transizione 5.0 ridà certezze alle imprese&#8221; “Siamo [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">22 Ottobre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</h1>
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<p>La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il protocollo contenente le procedure per l’effettuazione obbligatoria di test antidroga per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi particolari per la “sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. In cima alla lista delle professioni considerate a rischio si trovano quelle del trasporto. Obbligo di screening per conducenti di autoveicoli (patenti C, D, E), taxi, veicoli da noleggio con conducente, trasporto merci pericolose su strada, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, oltre alle altre categorie di conducenti (natanti e treni) identificate dall’articolo 125 de DPR 309/1990, il cosiddetto Testo Unico sugli Stupefacenti. In base al protocollo, i lavoratori che svolgono mansioni pericolose sono sottoposti ad accertamento per escludere l’utilizzo &#8211; anche solo saltuario &#8211; di sostanze stupefacenti, prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, a cadenza annuale. Previsto anche l’accertamento nel caso in cui vi sia un “ragionevole dubbio” di una possibile assunzione di sostanze illecite. Nel caso dei conducenti di veicoli a motore, un incidente fa scattare automaticamente il “ragionevole dubbio” e quindi le analisi. E’ il datore il datore di lavoro a comunicare per iscritto al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di “assenza di tossicodipendenza” e a sostenerne il relativo onere economico. Il medico dispone i controlli entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’esito del “test rapido eseguito sulle urine” è positivo (ma anche in caso di esito dubbio) il lavoratore viene considerato temporaneamente inidoneo alle mansioni. Il campione biologico prelevato viene inviato alla struttura sanitaria competente per la conferma del risultato. Contemporaneamente scatta un secondo livello di accertamenti (effettuati dal SER.T o da analoga struttura competente che prevedono sia esami clinici, sia accertamenti tossicologici e analitici) che mirano a valutare lo stato di dipendenza del soggetto dalle sostanze riscontrate. Se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero che renda possibile il suo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. In caso venga certificato l’utilizzo “occasionale” di stupefacenti, il lavoratore, prima di essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà sottostare a un periodo di monitoraggio cautelare “per un periodo congruo” per attestare il “positivo recupero”. Il monitoraggio proseguirà anche successivamente al ritorno al posto di lavoro.</p>
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		<title>Artigianato della cura del verde: crescita a doppia cifra (+10,1%) in cinque anni. Il focus sul settore</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/artigianato-della-cura-del-verde-crescita-a-doppia-cifra-101-in-cinque-anni-il-focus-sul-settore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 10:25:24 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[giardinieri]]></category>
		<category><![CDATA[imprese del verde]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 1 Aprile 2026·CURA DEL VERDE Artigianato della cura del verde: crescita a doppia cifra (+10,1%) in cinque anni. Il [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">22 Ottobre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</h1>
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<p>La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il protocollo contenente le procedure per l’effettuazione obbligatoria di test antidroga per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi particolari per la “sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. In cima alla lista delle professioni considerate a rischio si trovano quelle del trasporto. Obbligo di screening per conducenti di autoveicoli (patenti C, D, E), taxi, veicoli da noleggio con conducente, trasporto merci pericolose su strada, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, oltre alle altre categorie di conducenti (natanti e treni) identificate dall’articolo 125 de DPR 309/1990, il cosiddetto Testo Unico sugli Stupefacenti. In base al protocollo, i lavoratori che svolgono mansioni pericolose sono sottoposti ad accertamento per escludere l’utilizzo &#8211; anche solo saltuario &#8211; di sostanze stupefacenti, prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, a cadenza annuale. Previsto anche l’accertamento nel caso in cui vi sia un “ragionevole dubbio” di una possibile assunzione di sostanze illecite. Nel caso dei conducenti di veicoli a motore, un incidente fa scattare automaticamente il “ragionevole dubbio” e quindi le analisi. E’ il datore il datore di lavoro a comunicare per iscritto al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di “assenza di tossicodipendenza” e a sostenerne il relativo onere economico. Il medico dispone i controlli entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’esito del “test rapido eseguito sulle urine” è positivo (ma anche in caso di esito dubbio) il lavoratore viene considerato temporaneamente inidoneo alle mansioni. Il campione biologico prelevato viene inviato alla struttura sanitaria competente per la conferma del risultato. Contemporaneamente scatta un secondo livello di accertamenti (effettuati dal SER.T o da analoga struttura competente che prevedono sia esami clinici, sia accertamenti tossicologici e analitici) che mirano a valutare lo stato di dipendenza del soggetto dalle sostanze riscontrate. Se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero che renda possibile il suo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. In caso venga certificato l’utilizzo “occasionale” di stupefacenti, il lavoratore, prima di essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà sottostare a un periodo di monitoraggio cautelare “per un periodo congruo” per attestare il “positivo recupero”. Il monitoraggio proseguirà anche successivamente al ritorno al posto di lavoro.</p>
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		<title>Stop ai finti artigiani: dal 7 aprile svolta storica voluta da Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/04/stop-ai-finti-artigiani-dal-7-aprile-svolta-storica-voluta-da-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 22:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
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		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 1 Aprile 2026·MADE IN ITALY Stop ai finti artigiani: dal 7 aprile svolta storica voluta da Confartigianato C’è una [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">22 Ottobre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</h1>
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<p>La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il protocollo contenente le procedure per l’effettuazione obbligatoria di test antidroga per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi particolari per la “sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. In cima alla lista delle professioni considerate a rischio si trovano quelle del trasporto. Obbligo di screening per conducenti di autoveicoli (patenti C, D, E), taxi, veicoli da noleggio con conducente, trasporto merci pericolose su strada, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, oltre alle altre categorie di conducenti (natanti e treni) identificate dall’articolo 125 de DPR 309/1990, il cosiddetto Testo Unico sugli Stupefacenti. In base al protocollo, i lavoratori che svolgono mansioni pericolose sono sottoposti ad accertamento per escludere l’utilizzo &#8211; anche solo saltuario &#8211; di sostanze stupefacenti, prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, a cadenza annuale. Previsto anche l’accertamento nel caso in cui vi sia un “ragionevole dubbio” di una possibile assunzione di sostanze illecite. Nel caso dei conducenti di veicoli a motore, un incidente fa scattare automaticamente il “ragionevole dubbio” e quindi le analisi. E’ il datore il datore di lavoro a comunicare per iscritto al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di “assenza di tossicodipendenza” e a sostenerne il relativo onere economico. Il medico dispone i controlli entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’esito del “test rapido eseguito sulle urine” è positivo (ma anche in caso di esito dubbio) il lavoratore viene considerato temporaneamente inidoneo alle mansioni. Il campione biologico prelevato viene inviato alla struttura sanitaria competente per la conferma del risultato. Contemporaneamente scatta un secondo livello di accertamenti (effettuati dal SER.T o da analoga struttura competente che prevedono sia esami clinici, sia accertamenti tossicologici e analitici) che mirano a valutare lo stato di dipendenza del soggetto dalle sostanze riscontrate. Se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero che renda possibile il suo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. In caso venga certificato l’utilizzo “occasionale” di stupefacenti, il lavoratore, prima di essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà sottostare a un periodo di monitoraggio cautelare “per un periodo congruo” per attestare il “positivo recupero”. Il monitoraggio proseguirà anche successivamente al ritorno al posto di lavoro.</p>
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		<title>Confartigianato e la sfida delle &#8216;Organizzazioni Aumentate&#8217;: il middle management motore del cambiamento</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 22:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[middle management]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 1 Aprile 2026·EVENTI Confartigianato e la sfida delle &#8216;Organizzazioni Aumentate&#8217;: il middle management motore del cambiamento Potenziare le capacità [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">22 Ottobre 2008</span></div>
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<p>La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il protocollo contenente le procedure per l’effettuazione obbligatoria di test antidroga per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi particolari per la “sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. In cima alla lista delle professioni considerate a rischio si trovano quelle del trasporto. Obbligo di screening per conducenti di autoveicoli (patenti C, D, E), taxi, veicoli da noleggio con conducente, trasporto merci pericolose su strada, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, oltre alle altre categorie di conducenti (natanti e treni) identificate dall’articolo 125 de DPR 309/1990, il cosiddetto Testo Unico sugli Stupefacenti. In base al protocollo, i lavoratori che svolgono mansioni pericolose sono sottoposti ad accertamento per escludere l’utilizzo &#8211; anche solo saltuario &#8211; di sostanze stupefacenti, prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, a cadenza annuale. Previsto anche l’accertamento nel caso in cui vi sia un “ragionevole dubbio” di una possibile assunzione di sostanze illecite. Nel caso dei conducenti di veicoli a motore, un incidente fa scattare automaticamente il “ragionevole dubbio” e quindi le analisi. E’ il datore il datore di lavoro a comunicare per iscritto al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di “assenza di tossicodipendenza” e a sostenerne il relativo onere economico. Il medico dispone i controlli entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’esito del “test rapido eseguito sulle urine” è positivo (ma anche in caso di esito dubbio) il lavoratore viene considerato temporaneamente inidoneo alle mansioni. Il campione biologico prelevato viene inviato alla struttura sanitaria competente per la conferma del risultato. Contemporaneamente scatta un secondo livello di accertamenti (effettuati dal SER.T o da analoga struttura competente che prevedono sia esami clinici, sia accertamenti tossicologici e analitici) che mirano a valutare lo stato di dipendenza del soggetto dalle sostanze riscontrate. Se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero che renda possibile il suo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. In caso venga certificato l’utilizzo “occasionale” di stupefacenti, il lavoratore, prima di essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà sottostare a un periodo di monitoraggio cautelare “per un periodo congruo” per attestare il “positivo recupero”. Il monitoraggio proseguirà anche successivamente al ritorno al posto di lavoro.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/10/stupefacenti-e-mansioni-a-rischio-via-libera-ai-test-sui-lavoratori/">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Guerra del Golfo: le criticità per le filiere di manifattura e costruzioni. Il punto nel webinar del 13 aprile</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/03/guerra-del-golfo-le-criticita-per-le-filiere-di-manifattura-e-costruzioni-il-punto-nel-webinar-del-13-aprile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 13:21:22 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 30 Marzo 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE Guerra del Golfo: le criticità per le filiere di manifattura e costruzioni. Il punto [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/10/stupefacenti-e-mansioni-a-rischio-via-libera-ai-test-sui-lavoratori/">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">22 Ottobre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</h1>
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<p>La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il protocollo contenente le procedure per l’effettuazione obbligatoria di test antidroga per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi particolari per la “sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. In cima alla lista delle professioni considerate a rischio si trovano quelle del trasporto. Obbligo di screening per conducenti di autoveicoli (patenti C, D, E), taxi, veicoli da noleggio con conducente, trasporto merci pericolose su strada, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, oltre alle altre categorie di conducenti (natanti e treni) identificate dall’articolo 125 de DPR 309/1990, il cosiddetto Testo Unico sugli Stupefacenti. In base al protocollo, i lavoratori che svolgono mansioni pericolose sono sottoposti ad accertamento per escludere l’utilizzo &#8211; anche solo saltuario &#8211; di sostanze stupefacenti, prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, a cadenza annuale. Previsto anche l’accertamento nel caso in cui vi sia un “ragionevole dubbio” di una possibile assunzione di sostanze illecite. Nel caso dei conducenti di veicoli a motore, un incidente fa scattare automaticamente il “ragionevole dubbio” e quindi le analisi. E’ il datore il datore di lavoro a comunicare per iscritto al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di “assenza di tossicodipendenza” e a sostenerne il relativo onere economico. Il medico dispone i controlli entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’esito del “test rapido eseguito sulle urine” è positivo (ma anche in caso di esito dubbio) il lavoratore viene considerato temporaneamente inidoneo alle mansioni. Il campione biologico prelevato viene inviato alla struttura sanitaria competente per la conferma del risultato. Contemporaneamente scatta un secondo livello di accertamenti (effettuati dal SER.T o da analoga struttura competente che prevedono sia esami clinici, sia accertamenti tossicologici e analitici) che mirano a valutare lo stato di dipendenza del soggetto dalle sostanze riscontrate. Se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero che renda possibile il suo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. In caso venga certificato l’utilizzo “occasionale” di stupefacenti, il lavoratore, prima di essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà sottostare a un periodo di monitoraggio cautelare “per un periodo congruo” per attestare il “positivo recupero”. Il monitoraggio proseguirà anche successivamente al ritorno al posto di lavoro.</p>
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		<title>Decreto fiscale, Confartigianato: “Penalizzati gli investimenti delle imprese su Transizione 5.0”</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/03/decreto-fiscale-confartigianato-penalizzati-gli-investimenti-delle-imprese-su-transizione-5-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 10:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fisco]]></category>
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		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Transizione 5.0]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 30 Marzo 2026·TRANSIZIONE 5.0 Decreto fiscale, Confartigianato: “Penalizzati gli investimenti delle imprese su Transizione 5.0” “Amara sorpresa dalla [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/10/stupefacenti-e-mansioni-a-rischio-via-libera-ai-test-sui-lavoratori/">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">22 Ottobre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</h1>
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<p>La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il protocollo contenente le procedure per l’effettuazione obbligatoria di test antidroga per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi particolari per la “sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. In cima alla lista delle professioni considerate a rischio si trovano quelle del trasporto. Obbligo di screening per conducenti di autoveicoli (patenti C, D, E), taxi, veicoli da noleggio con conducente, trasporto merci pericolose su strada, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, oltre alle altre categorie di conducenti (natanti e treni) identificate dall’articolo 125 de DPR 309/1990, il cosiddetto Testo Unico sugli Stupefacenti. In base al protocollo, i lavoratori che svolgono mansioni pericolose sono sottoposti ad accertamento per escludere l’utilizzo &#8211; anche solo saltuario &#8211; di sostanze stupefacenti, prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, a cadenza annuale. Previsto anche l’accertamento nel caso in cui vi sia un “ragionevole dubbio” di una possibile assunzione di sostanze illecite. Nel caso dei conducenti di veicoli a motore, un incidente fa scattare automaticamente il “ragionevole dubbio” e quindi le analisi. E’ il datore il datore di lavoro a comunicare per iscritto al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di “assenza di tossicodipendenza” e a sostenerne il relativo onere economico. Il medico dispone i controlli entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’esito del “test rapido eseguito sulle urine” è positivo (ma anche in caso di esito dubbio) il lavoratore viene considerato temporaneamente inidoneo alle mansioni. Il campione biologico prelevato viene inviato alla struttura sanitaria competente per la conferma del risultato. Contemporaneamente scatta un secondo livello di accertamenti (effettuati dal SER.T o da analoga struttura competente che prevedono sia esami clinici, sia accertamenti tossicologici e analitici) che mirano a valutare lo stato di dipendenza del soggetto dalle sostanze riscontrate. Se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero che renda possibile il suo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. In caso venga certificato l’utilizzo “occasionale” di stupefacenti, il lavoratore, prima di essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà sottostare a un periodo di monitoraggio cautelare “per un periodo congruo” per attestare il “positivo recupero”. Il monitoraggio proseguirà anche successivamente al ritorno al posto di lavoro.</p>
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		<title>Dalle botteghe alle strade bianche: Eroica e Confartigianato insieme per il Made in Italy</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Eroica]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 30 Marzo 2026·MADE IN ITALY Dalle botteghe alle strade bianche: Eroica e Confartigianato insieme per il Made in [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">22 Ottobre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</h1>
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<p>La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il protocollo contenente le procedure per l’effettuazione obbligatoria di test antidroga per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi particolari per la “sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. In cima alla lista delle professioni considerate a rischio si trovano quelle del trasporto. Obbligo di screening per conducenti di autoveicoli (patenti C, D, E), taxi, veicoli da noleggio con conducente, trasporto merci pericolose su strada, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, oltre alle altre categorie di conducenti (natanti e treni) identificate dall’articolo 125 de DPR 309/1990, il cosiddetto Testo Unico sugli Stupefacenti. In base al protocollo, i lavoratori che svolgono mansioni pericolose sono sottoposti ad accertamento per escludere l’utilizzo &#8211; anche solo saltuario &#8211; di sostanze stupefacenti, prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, a cadenza annuale. Previsto anche l’accertamento nel caso in cui vi sia un “ragionevole dubbio” di una possibile assunzione di sostanze illecite. Nel caso dei conducenti di veicoli a motore, un incidente fa scattare automaticamente il “ragionevole dubbio” e quindi le analisi. E’ il datore il datore di lavoro a comunicare per iscritto al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di “assenza di tossicodipendenza” e a sostenerne il relativo onere economico. Il medico dispone i controlli entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’esito del “test rapido eseguito sulle urine” è positivo (ma anche in caso di esito dubbio) il lavoratore viene considerato temporaneamente inidoneo alle mansioni. Il campione biologico prelevato viene inviato alla struttura sanitaria competente per la conferma del risultato. Contemporaneamente scatta un secondo livello di accertamenti (effettuati dal SER.T o da analoga struttura competente che prevedono sia esami clinici, sia accertamenti tossicologici e analitici) che mirano a valutare lo stato di dipendenza del soggetto dalle sostanze riscontrate. Se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero che renda possibile il suo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. In caso venga certificato l’utilizzo “occasionale” di stupefacenti, il lavoratore, prima di essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà sottostare a un periodo di monitoraggio cautelare “per un periodo congruo” per attestare il “positivo recupero”. Il monitoraggio proseguirà anche successivamente al ritorno al posto di lavoro.</p>
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		<title>L’alta qualità dei dolci pasquali, grazie a 37mila imprese artigiane e 1.699 prodotti della tradizione</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/03/lalta-qualita-dei-dolci-pasquali-grazie-a-37mila-imprese-artigiane-e-1-699-prodotti-della-tradizione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 10:54:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[pasqua]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 26 Marzo 2026·ALIMENTAZIONE L’alta qualità dei dolci pasquali, grazie a 37mila imprese artigiane e 1.699 prodotti della tradizione  A [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/10/stupefacenti-e-mansioni-a-rischio-via-libera-ai-test-sui-lavoratori/">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-6864 post type-post status-publish format-standard hentry category-logistica-e-mobilita category-trasporti" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Logistica e mobilità</div>
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<h1 class="headInModule single_post">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</h1>
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<p>La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il protocollo contenente le procedure per l’effettuazione obbligatoria di test antidroga per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi particolari per la “sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. In cima alla lista delle professioni considerate a rischio si trovano quelle del trasporto. Obbligo di screening per conducenti di autoveicoli (patenti C, D, E), taxi, veicoli da noleggio con conducente, trasporto merci pericolose su strada, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, oltre alle altre categorie di conducenti (natanti e treni) identificate dall’articolo 125 de DPR 309/1990, il cosiddetto Testo Unico sugli Stupefacenti. In base al protocollo, i lavoratori che svolgono mansioni pericolose sono sottoposti ad accertamento per escludere l’utilizzo &#8211; anche solo saltuario &#8211; di sostanze stupefacenti, prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, a cadenza annuale. Previsto anche l’accertamento nel caso in cui vi sia un “ragionevole dubbio” di una possibile assunzione di sostanze illecite. Nel caso dei conducenti di veicoli a motore, un incidente fa scattare automaticamente il “ragionevole dubbio” e quindi le analisi. E’ il datore il datore di lavoro a comunicare per iscritto al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di “assenza di tossicodipendenza” e a sostenerne il relativo onere economico. Il medico dispone i controlli entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’esito del “test rapido eseguito sulle urine” è positivo (ma anche in caso di esito dubbio) il lavoratore viene considerato temporaneamente inidoneo alle mansioni. Il campione biologico prelevato viene inviato alla struttura sanitaria competente per la conferma del risultato. Contemporaneamente scatta un secondo livello di accertamenti (effettuati dal SER.T o da analoga struttura competente che prevedono sia esami clinici, sia accertamenti tossicologici e analitici) che mirano a valutare lo stato di dipendenza del soggetto dalle sostanze riscontrate. Se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero che renda possibile il suo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. In caso venga certificato l’utilizzo “occasionale” di stupefacenti, il lavoratore, prima di essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà sottostare a un periodo di monitoraggio cautelare “per un periodo congruo” per attestare il “positivo recupero”. Il monitoraggio proseguirà anche successivamente al ritorno al posto di lavoro.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/10/stupefacenti-e-mansioni-a-rischio-via-libera-ai-test-sui-lavoratori/">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Il 28 marzo Linea Verde Start a Venezia,  unica al mondo per saperi e tradizioni</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 09:00:01 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 25 Marzo 2026·MEDIA Il 28 marzo Linea Verde Start a Venezia, unica al mondo per saperi e tradizioni Sabato [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/10/stupefacenti-e-mansioni-a-rischio-via-libera-ai-test-sui-lavoratori/">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">22 Ottobre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</h1>
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<p>La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il protocollo contenente le procedure per l’effettuazione obbligatoria di test antidroga per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi particolari per la “sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. In cima alla lista delle professioni considerate a rischio si trovano quelle del trasporto. Obbligo di screening per conducenti di autoveicoli (patenti C, D, E), taxi, veicoli da noleggio con conducente, trasporto merci pericolose su strada, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, oltre alle altre categorie di conducenti (natanti e treni) identificate dall’articolo 125 de DPR 309/1990, il cosiddetto Testo Unico sugli Stupefacenti. In base al protocollo, i lavoratori che svolgono mansioni pericolose sono sottoposti ad accertamento per escludere l’utilizzo &#8211; anche solo saltuario &#8211; di sostanze stupefacenti, prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, a cadenza annuale. Previsto anche l’accertamento nel caso in cui vi sia un “ragionevole dubbio” di una possibile assunzione di sostanze illecite. Nel caso dei conducenti di veicoli a motore, un incidente fa scattare automaticamente il “ragionevole dubbio” e quindi le analisi. E’ il datore il datore di lavoro a comunicare per iscritto al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di “assenza di tossicodipendenza” e a sostenerne il relativo onere economico. Il medico dispone i controlli entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’esito del “test rapido eseguito sulle urine” è positivo (ma anche in caso di esito dubbio) il lavoratore viene considerato temporaneamente inidoneo alle mansioni. Il campione biologico prelevato viene inviato alla struttura sanitaria competente per la conferma del risultato. Contemporaneamente scatta un secondo livello di accertamenti (effettuati dal SER.T o da analoga struttura competente che prevedono sia esami clinici, sia accertamenti tossicologici e analitici) che mirano a valutare lo stato di dipendenza del soggetto dalle sostanze riscontrate. Se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero che renda possibile il suo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. In caso venga certificato l’utilizzo “occasionale” di stupefacenti, il lavoratore, prima di essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà sottostare a un periodo di monitoraggio cautelare “per un periodo congruo” per attestare il “positivo recupero”. Il monitoraggio proseguirà anche successivamente al ritorno al posto di lavoro.</p>
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		<title>Il punto sulla guerra del Golfo: import GNL dal Qatar, rischi per costi energia e crescita</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/03/il-punto-sulla-guerra-del-golfo-import-gnl-dal-qatar-rischi-per-costi-energia-e-crescita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:26:27 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 23 Marzo 2026·GUERRA MEDIO ORIENTE Il punto sulla guerra del Golfo: import GNL dal Qatar, rischi per costi energia [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2008/10/stupefacenti-e-mansioni-a-rischio-via-libera-ai-test-sui-lavoratori/">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">22 Ottobre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</h1>
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<p>La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il protocollo contenente le procedure per l’effettuazione obbligatoria di test antidroga per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi particolari per la “sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. In cima alla lista delle professioni considerate a rischio si trovano quelle del trasporto. Obbligo di screening per conducenti di autoveicoli (patenti C, D, E), taxi, veicoli da noleggio con conducente, trasporto merci pericolose su strada, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, oltre alle altre categorie di conducenti (natanti e treni) identificate dall’articolo 125 de DPR 309/1990, il cosiddetto Testo Unico sugli Stupefacenti. In base al protocollo, i lavoratori che svolgono mansioni pericolose sono sottoposti ad accertamento per escludere l’utilizzo &#8211; anche solo saltuario &#8211; di sostanze stupefacenti, prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, a cadenza annuale. Previsto anche l’accertamento nel caso in cui vi sia un “ragionevole dubbio” di una possibile assunzione di sostanze illecite. Nel caso dei conducenti di veicoli a motore, un incidente fa scattare automaticamente il “ragionevole dubbio” e quindi le analisi. E’ il datore il datore di lavoro a comunicare per iscritto al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di “assenza di tossicodipendenza” e a sostenerne il relativo onere economico. Il medico dispone i controlli entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’esito del “test rapido eseguito sulle urine” è positivo (ma anche in caso di esito dubbio) il lavoratore viene considerato temporaneamente inidoneo alle mansioni. Il campione biologico prelevato viene inviato alla struttura sanitaria competente per la conferma del risultato. Contemporaneamente scatta un secondo livello di accertamenti (effettuati dal SER.T o da analoga struttura competente che prevedono sia esami clinici, sia accertamenti tossicologici e analitici) che mirano a valutare lo stato di dipendenza del soggetto dalle sostanze riscontrate. Se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero che renda possibile il suo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. In caso venga certificato l’utilizzo “occasionale” di stupefacenti, il lavoratore, prima di essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà sottostare a un periodo di monitoraggio cautelare “per un periodo congruo” per attestare il “positivo recupero”. Il monitoraggio proseguirà anche successivamente al ritorno al posto di lavoro.</p>
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		<title>Il principio “Think Small First” entra tra le priorità dei Capi di Stato e di Governo Ue</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:48:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa e Mercati Internazionali]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[‘Think Small First’]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 23 Marzo 2026·EUROPA Il principio “Think Small First” entra tra le priorità dei Capi di Stato e di Governo [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">22 Ottobre 2008</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori</h1>
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<p>La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il protocollo contenente le procedure per l’effettuazione obbligatoria di test antidroga per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi particolari per la “sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. In cima alla lista delle professioni considerate a rischio si trovano quelle del trasporto. Obbligo di screening per conducenti di autoveicoli (patenti C, D, E), taxi, veicoli da noleggio con conducente, trasporto merci pericolose su strada, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, oltre alle altre categorie di conducenti (natanti e treni) identificate dall’articolo 125 de DPR 309/1990, il cosiddetto Testo Unico sugli Stupefacenti. In base al protocollo, i lavoratori che svolgono mansioni pericolose sono sottoposti ad accertamento per escludere l’utilizzo &#8211; anche solo saltuario &#8211; di sostanze stupefacenti, prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, a cadenza annuale. Previsto anche l’accertamento nel caso in cui vi sia un “ragionevole dubbio” di una possibile assunzione di sostanze illecite. Nel caso dei conducenti di veicoli a motore, un incidente fa scattare automaticamente il “ragionevole dubbio” e quindi le analisi. E’ il datore il datore di lavoro a comunicare per iscritto al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di “assenza di tossicodipendenza” e a sostenerne il relativo onere economico. Il medico dispone i controlli entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’esito del “test rapido eseguito sulle urine” è positivo (ma anche in caso di esito dubbio) il lavoratore viene considerato temporaneamente inidoneo alle mansioni. Il campione biologico prelevato viene inviato alla struttura sanitaria competente per la conferma del risultato. Contemporaneamente scatta un secondo livello di accertamenti (effettuati dal SER.T o da analoga struttura competente che prevedono sia esami clinici, sia accertamenti tossicologici e analitici) che mirano a valutare lo stato di dipendenza del soggetto dalle sostanze riscontrate. Se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero che renda possibile il suo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. In caso venga certificato l’utilizzo “occasionale” di stupefacenti, il lavoratore, prima di essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà sottostare a un periodo di monitoraggio cautelare “per un periodo congruo” per attestare il “positivo recupero”. Il monitoraggio proseguirà anche successivamente al ritorno al posto di lavoro.</p>
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		<title>Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori - Confartigianato Imprese </title>
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		<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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