22 Ottobre 2008, h. 00:00

Stupefacenti e mansioni a “rischio”, via libera ai test sui lavoratori

La Conferenza permanente Stato-Regioni ha approvato il protocollo contenente le procedure per l’effettuazione obbligatoria di test antidroga per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano rischi particolari per la “sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”. In cima alla lista delle professioni considerate a rischio si trovano quelle del trasporto. Obbligo di screening per conducenti di autoveicoli (patenti C, D, E), taxi, veicoli da noleggio con conducente, trasporto merci pericolose su strada, addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci, oltre alle altre categorie di conducenti (natanti e treni) identificate dall’articolo 125 de DPR 309/1990, il cosiddetto Testo Unico sugli Stupefacenti. In base al protocollo, i lavoratori che svolgono mansioni pericolose sono sottoposti ad accertamento per escludere l’utilizzo – anche solo saltuario – di sostanze stupefacenti, prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, a cadenza annuale. Previsto anche l’accertamento nel caso in cui vi sia un “ragionevole dubbio” di una possibile assunzione di sostanze illecite. Nel caso dei conducenti di veicoli a motore, un incidente fa scattare automaticamente il “ragionevole dubbio” e quindi le analisi. E’ il datore il datore di lavoro a comunicare per iscritto al medico competente i nomi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di “assenza di tossicodipendenza” e a sostenerne il relativo onere economico. Il medico dispone i controlli entro trenta giorni dalla richiesta. Se l’esito del “test rapido eseguito sulle urine” è positivo (ma anche in caso di esito dubbio) il lavoratore viene considerato temporaneamente inidoneo alle mansioni. Il campione biologico prelevato viene inviato alla struttura sanitaria competente per la conferma del risultato. Contemporaneamente scatta un secondo livello di accertamenti (effettuati dal SER.T o da analoga struttura competente che prevedono sia esami clinici, sia accertamenti tossicologici e analitici) che mirano a valutare lo stato di dipendenza del soggetto dalle sostanze riscontrate. Se il servizio accerta la tossicodipendenza, il lavoratore dovrà sottoporsi a un percorso di recupero che renda possibile il suo reinserimento nell’attività lavorativa a rischio. In caso venga certificato l’utilizzo “occasionale” di stupefacenti, il lavoratore, prima di essere adibito nuovamente alla mansione a rischio dovrà sottostare a un periodo di monitoraggio cautelare “per un periodo congruo” per attestare il “positivo recupero”. Il monitoraggio proseguirà anche successivamente al ritorno al posto di lavoro.

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