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	<title>L’Iva per cassa è operativa - Confartigianato Imprese</title>
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	<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
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	<title>L’Iva per cassa è operativa - Confartigianato Imprese</title>
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		<title>Mancano 316mila tecnici in IA, il 51% del totale richiesto dalle imprese</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 18 Agosto 2026·LAVORO Mancano 316mila tecnici in IA, il 51% del totale richiesto dalle imprese Immagine creata con [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7580 post type-post status-publish format-standard hentry category-fisco" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Fisco</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2009</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’Iva per cassa è operativa</h1>
</div>
</div>
<p>Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli con un volume di affari non superiore a 200.000 euro l’anno, possono posticipare il versamento dell’Iva fino all’effettivo pagamento della fattura da parte del proprio cliente, evitando così di anticipare l’imposta all’erario. L’importante agevolazione, prevista dall’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito dalla legge 2/2009, rientra tra le misure che Confartigianato ha sollecitato al Governo lo scorso autunno per consentire alle piccole imprese di fronteggiare la difficile crisi finanziaria. In sede di conversione in legge, dal decreto è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva l’applicazione del meccanismo al solo triennio 2009-2011, prevedendo la sua introduzione a regime. La possibilità di fruire del nuovo sistema di liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e a operazioni che presentano precise caratteristiche individuate nel decreto attuativo e previo il rispetto di alcune formalità. Possono scegliere il differimento i soggetti che esercitano l’attività d’impresa arte o professione che non si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i produttori agricoli, le attività di agriturismo, il settore editoriale, i servizi di editoria) e che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato &#8211; o, nel caso di inizio di attività, non prevedano di realizzare &#8211; un volume d’affari superiore a 200.000 euro. Il superamento di tale limite determina la cessazione del beneficio e l’impossibilità di emettere nuove fatture a Iva a esigibilità differita. Da qui la necessità per il contribuente di monitorare costantemente l’evoluzione del proprio volume d’affari. Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, sono escluse di conseguenza le operazioni effettuate nei confronti di privati e consumatori. Dal campo di applicazione del meccanismo risultano escluse anche le prestazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Secondo l’interpretazione di Confartigianato, tra i settori che possono beneficiare della misura rientrerebbero anche le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: il meccanismo che consente al settore di posticipare la registrazione delle fatture al trimestre solare successivo, infatti, non costituirebbe un regime speciale. Al riguardo, la Confederazione ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Per fruire del diritto di differire il versamento dell’Iva è sufficiente inserire in fattura un’annotazione del seguente tenore: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2”. Non è necessaria nessun’altra formalità. In mancanza di tale annotazione il Dl prevede espressamente che l’imposta si consideri ad esigibilità immediata. Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede che l’imposta divenga esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. Il momento del pagamento diventa quindi fondamentale per individuare il mese (o il trimestre) a cui fare riferimento per la liquidazione periodica dell’imposta. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una parte consente di salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti Iva, dall’altra introduce notevoli complicazioni nella gestione contabile delle imprese, in particolare per i soggetti in contabilità semplificata che dovranno registrare (ad esempio attraverso annotazioni sul documento) gli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di quelle ricevute emesse da soggetti che hanno adottato lo stesso meccanismo. In particolare, la necessità dell’annotazione scatta nel caso del pagamento parziale del corrispettivo che da diritto alla detrazione solo della quota Iva corrispondente alla percentuale pagata.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Conti pubblici verso la manovra 2027</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/conti-pubblici-verso-la-manovra-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 08:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[legge bilancio 2027]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 11 Agosto 2026·LEGGE DI BILANCIO Conti pubblici verso la manovra 2027   Le incertezze sull’evoluzione della crisi del Golfo, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7580 post type-post status-publish format-standard hentry category-fisco" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Fisco</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2009</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’Iva per cassa è operativa</h1>
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<p>Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli con un volume di affari non superiore a 200.000 euro l’anno, possono posticipare il versamento dell’Iva fino all’effettivo pagamento della fattura da parte del proprio cliente, evitando così di anticipare l’imposta all’erario. L’importante agevolazione, prevista dall’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito dalla legge 2/2009, rientra tra le misure che Confartigianato ha sollecitato al Governo lo scorso autunno per consentire alle piccole imprese di fronteggiare la difficile crisi finanziaria. In sede di conversione in legge, dal decreto è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva l’applicazione del meccanismo al solo triennio 2009-2011, prevedendo la sua introduzione a regime. La possibilità di fruire del nuovo sistema di liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e a operazioni che presentano precise caratteristiche individuate nel decreto attuativo e previo il rispetto di alcune formalità. Possono scegliere il differimento i soggetti che esercitano l’attività d’impresa arte o professione che non si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i produttori agricoli, le attività di agriturismo, il settore editoriale, i servizi di editoria) e che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato &#8211; o, nel caso di inizio di attività, non prevedano di realizzare &#8211; un volume d’affari superiore a 200.000 euro. Il superamento di tale limite determina la cessazione del beneficio e l’impossibilità di emettere nuove fatture a Iva a esigibilità differita. Da qui la necessità per il contribuente di monitorare costantemente l’evoluzione del proprio volume d’affari. Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, sono escluse di conseguenza le operazioni effettuate nei confronti di privati e consumatori. Dal campo di applicazione del meccanismo risultano escluse anche le prestazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Secondo l’interpretazione di Confartigianato, tra i settori che possono beneficiare della misura rientrerebbero anche le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: il meccanismo che consente al settore di posticipare la registrazione delle fatture al trimestre solare successivo, infatti, non costituirebbe un regime speciale. Al riguardo, la Confederazione ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Per fruire del diritto di differire il versamento dell’Iva è sufficiente inserire in fattura un’annotazione del seguente tenore: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2”. Non è necessaria nessun’altra formalità. In mancanza di tale annotazione il Dl prevede espressamente che l’imposta si consideri ad esigibilità immediata. Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede che l’imposta divenga esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. Il momento del pagamento diventa quindi fondamentale per individuare il mese (o il trimestre) a cui fare riferimento per la liquidazione periodica dell’imposta. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una parte consente di salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti Iva, dall’altra introduce notevoli complicazioni nella gestione contabile delle imprese, in particolare per i soggetti in contabilità semplificata che dovranno registrare (ad esempio attraverso annotazioni sul documento) gli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di quelle ricevute emesse da soggetti che hanno adottato lo stesso meccanismo. In particolare, la necessità dell’annotazione scatta nel caso del pagamento parziale del corrispettivo che da diritto alla detrazione solo della quota Iva corrispondente alla percentuale pagata.</p>
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		<title>Rialzo tassi BCE: il punto sul costo del credito e i prestiti alle piccole imprese</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[credito a pmi]]></category>
		<category><![CDATA[credito più costoso]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 10 Agosto 2026·CREDITO Rialzo tassi BCE: il punto sul costo del credito e i prestiti alle piccole imprese Il [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2009</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’Iva per cassa è operativa</h1>
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<p>Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli con un volume di affari non superiore a 200.000 euro l’anno, possono posticipare il versamento dell’Iva fino all’effettivo pagamento della fattura da parte del proprio cliente, evitando così di anticipare l’imposta all’erario. L’importante agevolazione, prevista dall’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito dalla legge 2/2009, rientra tra le misure che Confartigianato ha sollecitato al Governo lo scorso autunno per consentire alle piccole imprese di fronteggiare la difficile crisi finanziaria. In sede di conversione in legge, dal decreto è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva l’applicazione del meccanismo al solo triennio 2009-2011, prevedendo la sua introduzione a regime. La possibilità di fruire del nuovo sistema di liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e a operazioni che presentano precise caratteristiche individuate nel decreto attuativo e previo il rispetto di alcune formalità. Possono scegliere il differimento i soggetti che esercitano l’attività d’impresa arte o professione che non si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i produttori agricoli, le attività di agriturismo, il settore editoriale, i servizi di editoria) e che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato &#8211; o, nel caso di inizio di attività, non prevedano di realizzare &#8211; un volume d’affari superiore a 200.000 euro. Il superamento di tale limite determina la cessazione del beneficio e l’impossibilità di emettere nuove fatture a Iva a esigibilità differita. Da qui la necessità per il contribuente di monitorare costantemente l’evoluzione del proprio volume d’affari. Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, sono escluse di conseguenza le operazioni effettuate nei confronti di privati e consumatori. Dal campo di applicazione del meccanismo risultano escluse anche le prestazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Secondo l’interpretazione di Confartigianato, tra i settori che possono beneficiare della misura rientrerebbero anche le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: il meccanismo che consente al settore di posticipare la registrazione delle fatture al trimestre solare successivo, infatti, non costituirebbe un regime speciale. Al riguardo, la Confederazione ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Per fruire del diritto di differire il versamento dell’Iva è sufficiente inserire in fattura un’annotazione del seguente tenore: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2”. Non è necessaria nessun’altra formalità. In mancanza di tale annotazione il Dl prevede espressamente che l’imposta si consideri ad esigibilità immediata. Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede che l’imposta divenga esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. Il momento del pagamento diventa quindi fondamentale per individuare il mese (o il trimestre) a cui fare riferimento per la liquidazione periodica dell’imposta. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una parte consente di salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti Iva, dall’altra introduce notevoli complicazioni nella gestione contabile delle imprese, in particolare per i soggetti in contabilità semplificata che dovranno registrare (ad esempio attraverso annotazioni sul documento) gli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di quelle ricevute emesse da soggetti che hanno adottato lo stesso meccanismo. In particolare, la necessità dell’annotazione scatta nel caso del pagamento parziale del corrispettivo che da diritto alla detrazione solo della quota Iva corrispondente alla percentuale pagata.</p>
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		<title>Per le Pmi credito più scarso e costoso. In sette anni finanziamenti giù del 25,9%</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 08:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Home Page]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[credito]]></category>
		<category><![CDATA[nuova Artigiancassa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 10 Agosto 2026·CREDITO Per le Pmi credito più scarso e costoso. In sette anni finanziamenti giù del 25,9% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<p>Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli con un volume di affari non superiore a 200.000 euro l’anno, possono posticipare il versamento dell’Iva fino all’effettivo pagamento della fattura da parte del proprio cliente, evitando così di anticipare l’imposta all’erario. L’importante agevolazione, prevista dall’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito dalla legge 2/2009, rientra tra le misure che Confartigianato ha sollecitato al Governo lo scorso autunno per consentire alle piccole imprese di fronteggiare la difficile crisi finanziaria. In sede di conversione in legge, dal decreto è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva l’applicazione del meccanismo al solo triennio 2009-2011, prevedendo la sua introduzione a regime. La possibilità di fruire del nuovo sistema di liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e a operazioni che presentano precise caratteristiche individuate nel decreto attuativo e previo il rispetto di alcune formalità. Possono scegliere il differimento i soggetti che esercitano l’attività d’impresa arte o professione che non si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i produttori agricoli, le attività di agriturismo, il settore editoriale, i servizi di editoria) e che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato &#8211; o, nel caso di inizio di attività, non prevedano di realizzare &#8211; un volume d’affari superiore a 200.000 euro. Il superamento di tale limite determina la cessazione del beneficio e l’impossibilità di emettere nuove fatture a Iva a esigibilità differita. Da qui la necessità per il contribuente di monitorare costantemente l’evoluzione del proprio volume d’affari. Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, sono escluse di conseguenza le operazioni effettuate nei confronti di privati e consumatori. Dal campo di applicazione del meccanismo risultano escluse anche le prestazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Secondo l’interpretazione di Confartigianato, tra i settori che possono beneficiare della misura rientrerebbero anche le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: il meccanismo che consente al settore di posticipare la registrazione delle fatture al trimestre solare successivo, infatti, non costituirebbe un regime speciale. Al riguardo, la Confederazione ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Per fruire del diritto di differire il versamento dell’Iva è sufficiente inserire in fattura un’annotazione del seguente tenore: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2”. Non è necessaria nessun’altra formalità. In mancanza di tale annotazione il Dl prevede espressamente che l’imposta si consideri ad esigibilità immediata. Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede che l’imposta divenga esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. Il momento del pagamento diventa quindi fondamentale per individuare il mese (o il trimestre) a cui fare riferimento per la liquidazione periodica dell’imposta. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una parte consente di salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti Iva, dall’altra introduce notevoli complicazioni nella gestione contabile delle imprese, in particolare per i soggetti in contabilità semplificata che dovranno registrare (ad esempio attraverso annotazioni sul documento) gli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di quelle ricevute emesse da soggetti che hanno adottato lo stesso meccanismo. In particolare, la necessità dell’annotazione scatta nel caso del pagamento parziale del corrispettivo che da diritto alla detrazione solo della quota Iva corrispondente alla percentuale pagata.</p>
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		<title>Granelli a UnoMattina (Rai1): &#8216;L&#8217;Artiturismo che rilancia territori, imprese e Made in Italy&#8217;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/granelli-a-unomattina-rai1-lartiturismo-che-rilancia-territori-imprese-e-made-in-italy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 09:19:36 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 7 Agosto 2026·MEDIA Granelli a UnoMattina (Rai1): &#8216;L&#8217;Artiturismo che rilancia territori, imprese e Made in Italy&#8217; Un turismo diffuso, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7580 post type-post status-publish format-standard hentry category-fisco" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Fisco</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2009</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’Iva per cassa è operativa</h1>
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<p>Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli con un volume di affari non superiore a 200.000 euro l’anno, possono posticipare il versamento dell’Iva fino all’effettivo pagamento della fattura da parte del proprio cliente, evitando così di anticipare l’imposta all’erario. L’importante agevolazione, prevista dall’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito dalla legge 2/2009, rientra tra le misure che Confartigianato ha sollecitato al Governo lo scorso autunno per consentire alle piccole imprese di fronteggiare la difficile crisi finanziaria. In sede di conversione in legge, dal decreto è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva l’applicazione del meccanismo al solo triennio 2009-2011, prevedendo la sua introduzione a regime. La possibilità di fruire del nuovo sistema di liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e a operazioni che presentano precise caratteristiche individuate nel decreto attuativo e previo il rispetto di alcune formalità. Possono scegliere il differimento i soggetti che esercitano l’attività d’impresa arte o professione che non si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i produttori agricoli, le attività di agriturismo, il settore editoriale, i servizi di editoria) e che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato &#8211; o, nel caso di inizio di attività, non prevedano di realizzare &#8211; un volume d’affari superiore a 200.000 euro. Il superamento di tale limite determina la cessazione del beneficio e l’impossibilità di emettere nuove fatture a Iva a esigibilità differita. Da qui la necessità per il contribuente di monitorare costantemente l’evoluzione del proprio volume d’affari. Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, sono escluse di conseguenza le operazioni effettuate nei confronti di privati e consumatori. Dal campo di applicazione del meccanismo risultano escluse anche le prestazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Secondo l’interpretazione di Confartigianato, tra i settori che possono beneficiare della misura rientrerebbero anche le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: il meccanismo che consente al settore di posticipare la registrazione delle fatture al trimestre solare successivo, infatti, non costituirebbe un regime speciale. Al riguardo, la Confederazione ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Per fruire del diritto di differire il versamento dell’Iva è sufficiente inserire in fattura un’annotazione del seguente tenore: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2”. Non è necessaria nessun’altra formalità. In mancanza di tale annotazione il Dl prevede espressamente che l’imposta si consideri ad esigibilità immediata. Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede che l’imposta divenga esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. Il momento del pagamento diventa quindi fondamentale per individuare il mese (o il trimestre) a cui fare riferimento per la liquidazione periodica dell’imposta. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una parte consente di salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti Iva, dall’altra introduce notevoli complicazioni nella gestione contabile delle imprese, in particolare per i soggetti in contabilità semplificata che dovranno registrare (ad esempio attraverso annotazioni sul documento) gli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di quelle ricevute emesse da soggetti che hanno adottato lo stesso meccanismo. In particolare, la necessità dell’annotazione scatta nel caso del pagamento parziale del corrispettivo che da diritto alla detrazione solo della quota Iva corrispondente alla percentuale pagata.</p>
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		<title>Nel 2026 sono 205mila le imprese artigiane interessate da domanda turistica con 544mila addetti, il 16,7% dell’artigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/08/nel-2026-sono-205mila-le-imprese-artigiane-interessate-da-domanda-turistica-con-544mila-addetti-il-167-dellartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 13:28:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 4 Agosto 2026·TURISMO Nel 2026 sono 205mila le imprese artigiane interessate da domanda turistica con 544mila addetti, il 16,7% [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2009</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’Iva per cassa è operativa</h1>
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<p>Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli con un volume di affari non superiore a 200.000 euro l’anno, possono posticipare il versamento dell’Iva fino all’effettivo pagamento della fattura da parte del proprio cliente, evitando così di anticipare l’imposta all’erario. L’importante agevolazione, prevista dall’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito dalla legge 2/2009, rientra tra le misure che Confartigianato ha sollecitato al Governo lo scorso autunno per consentire alle piccole imprese di fronteggiare la difficile crisi finanziaria. In sede di conversione in legge, dal decreto è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva l’applicazione del meccanismo al solo triennio 2009-2011, prevedendo la sua introduzione a regime. La possibilità di fruire del nuovo sistema di liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e a operazioni che presentano precise caratteristiche individuate nel decreto attuativo e previo il rispetto di alcune formalità. Possono scegliere il differimento i soggetti che esercitano l’attività d’impresa arte o professione che non si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i produttori agricoli, le attività di agriturismo, il settore editoriale, i servizi di editoria) e che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato &#8211; o, nel caso di inizio di attività, non prevedano di realizzare &#8211; un volume d’affari superiore a 200.000 euro. Il superamento di tale limite determina la cessazione del beneficio e l’impossibilità di emettere nuove fatture a Iva a esigibilità differita. Da qui la necessità per il contribuente di monitorare costantemente l’evoluzione del proprio volume d’affari. Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, sono escluse di conseguenza le operazioni effettuate nei confronti di privati e consumatori. Dal campo di applicazione del meccanismo risultano escluse anche le prestazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Secondo l’interpretazione di Confartigianato, tra i settori che possono beneficiare della misura rientrerebbero anche le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: il meccanismo che consente al settore di posticipare la registrazione delle fatture al trimestre solare successivo, infatti, non costituirebbe un regime speciale. Al riguardo, la Confederazione ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Per fruire del diritto di differire il versamento dell’Iva è sufficiente inserire in fattura un’annotazione del seguente tenore: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2”. Non è necessaria nessun’altra formalità. In mancanza di tale annotazione il Dl prevede espressamente che l’imposta si consideri ad esigibilità immediata. Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede che l’imposta divenga esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. Il momento del pagamento diventa quindi fondamentale per individuare il mese (o il trimestre) a cui fare riferimento per la liquidazione periodica dell’imposta. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una parte consente di salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti Iva, dall’altra introduce notevoli complicazioni nella gestione contabile delle imprese, in particolare per i soggetti in contabilità semplificata che dovranno registrare (ad esempio attraverso annotazioni sul documento) gli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di quelle ricevute emesse da soggetti che hanno adottato lo stesso meccanismo. In particolare, la necessità dell’annotazione scatta nel caso del pagamento parziale del corrispettivo che da diritto alla detrazione solo della quota Iva corrispondente alla percentuale pagata.</p>
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		<title>L’undertourism cresce e piace al 21% dei vacanzieri. Protagonisti 205mila artigiani</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 08:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 4 Agosto 2026·TURISMO L’undertourism cresce e piace al 21% dei vacanzieri. Protagonisti 205mila artigiani &#160; Via dalla pazza [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7580 post type-post status-publish format-standard hentry category-fisco" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Fisco</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2009</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’Iva per cassa è operativa</h1>
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<p>Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli con un volume di affari non superiore a 200.000 euro l’anno, possono posticipare il versamento dell’Iva fino all’effettivo pagamento della fattura da parte del proprio cliente, evitando così di anticipare l’imposta all’erario. L’importante agevolazione, prevista dall’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito dalla legge 2/2009, rientra tra le misure che Confartigianato ha sollecitato al Governo lo scorso autunno per consentire alle piccole imprese di fronteggiare la difficile crisi finanziaria. In sede di conversione in legge, dal decreto è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva l’applicazione del meccanismo al solo triennio 2009-2011, prevedendo la sua introduzione a regime. La possibilità di fruire del nuovo sistema di liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e a operazioni che presentano precise caratteristiche individuate nel decreto attuativo e previo il rispetto di alcune formalità. Possono scegliere il differimento i soggetti che esercitano l’attività d’impresa arte o professione che non si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i produttori agricoli, le attività di agriturismo, il settore editoriale, i servizi di editoria) e che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato &#8211; o, nel caso di inizio di attività, non prevedano di realizzare &#8211; un volume d’affari superiore a 200.000 euro. Il superamento di tale limite determina la cessazione del beneficio e l’impossibilità di emettere nuove fatture a Iva a esigibilità differita. Da qui la necessità per il contribuente di monitorare costantemente l’evoluzione del proprio volume d’affari. Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, sono escluse di conseguenza le operazioni effettuate nei confronti di privati e consumatori. Dal campo di applicazione del meccanismo risultano escluse anche le prestazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Secondo l’interpretazione di Confartigianato, tra i settori che possono beneficiare della misura rientrerebbero anche le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: il meccanismo che consente al settore di posticipare la registrazione delle fatture al trimestre solare successivo, infatti, non costituirebbe un regime speciale. Al riguardo, la Confederazione ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Per fruire del diritto di differire il versamento dell’Iva è sufficiente inserire in fattura un’annotazione del seguente tenore: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2”. Non è necessaria nessun’altra formalità. In mancanza di tale annotazione il Dl prevede espressamente che l’imposta si consideri ad esigibilità immediata. Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede che l’imposta divenga esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. Il momento del pagamento diventa quindi fondamentale per individuare il mese (o il trimestre) a cui fare riferimento per la liquidazione periodica dell’imposta. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una parte consente di salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti Iva, dall’altra introduce notevoli complicazioni nella gestione contabile delle imprese, in particolare per i soggetti in contabilità semplificata che dovranno registrare (ad esempio attraverso annotazioni sul documento) gli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di quelle ricevute emesse da soggetti che hanno adottato lo stesso meccanismo. In particolare, la necessità dell’annotazione scatta nel caso del pagamento parziale del corrispettivo che da diritto alla detrazione solo della quota Iva corrispondente alla percentuale pagata.</p>
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		<title>Le Confederazioni artigiane: “Sì a confronto con Sindacati per difendere la buona contrattazione”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 17:23:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.confartigianato.it/?p=132471</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 29 Luglio 2026·LAVORO Le Confederazioni artigiane: “Sì a confronto con Sindacati per difendere la buona contrattazione” Confartigianato, CNA, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7580 post type-post status-publish format-standard hentry category-fisco" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Fisco</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2009</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’Iva per cassa è operativa</h1>
</div>
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<p>Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli con un volume di affari non superiore a 200.000 euro l’anno, possono posticipare il versamento dell’Iva fino all’effettivo pagamento della fattura da parte del proprio cliente, evitando così di anticipare l’imposta all’erario. L’importante agevolazione, prevista dall’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito dalla legge 2/2009, rientra tra le misure che Confartigianato ha sollecitato al Governo lo scorso autunno per consentire alle piccole imprese di fronteggiare la difficile crisi finanziaria. In sede di conversione in legge, dal decreto è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva l’applicazione del meccanismo al solo triennio 2009-2011, prevedendo la sua introduzione a regime. La possibilità di fruire del nuovo sistema di liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e a operazioni che presentano precise caratteristiche individuate nel decreto attuativo e previo il rispetto di alcune formalità. Possono scegliere il differimento i soggetti che esercitano l’attività d’impresa arte o professione che non si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i produttori agricoli, le attività di agriturismo, il settore editoriale, i servizi di editoria) e che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato &#8211; o, nel caso di inizio di attività, non prevedano di realizzare &#8211; un volume d’affari superiore a 200.000 euro. Il superamento di tale limite determina la cessazione del beneficio e l’impossibilità di emettere nuove fatture a Iva a esigibilità differita. Da qui la necessità per il contribuente di monitorare costantemente l’evoluzione del proprio volume d’affari. Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, sono escluse di conseguenza le operazioni effettuate nei confronti di privati e consumatori. Dal campo di applicazione del meccanismo risultano escluse anche le prestazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Secondo l’interpretazione di Confartigianato, tra i settori che possono beneficiare della misura rientrerebbero anche le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: il meccanismo che consente al settore di posticipare la registrazione delle fatture al trimestre solare successivo, infatti, non costituirebbe un regime speciale. Al riguardo, la Confederazione ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Per fruire del diritto di differire il versamento dell’Iva è sufficiente inserire in fattura un’annotazione del seguente tenore: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2”. Non è necessaria nessun’altra formalità. In mancanza di tale annotazione il Dl prevede espressamente che l’imposta si consideri ad esigibilità immediata. Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede che l’imposta divenga esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. Il momento del pagamento diventa quindi fondamentale per individuare il mese (o il trimestre) a cui fare riferimento per la liquidazione periodica dell’imposta. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una parte consente di salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti Iva, dall’altra introduce notevoli complicazioni nella gestione contabile delle imprese, in particolare per i soggetti in contabilità semplificata che dovranno registrare (ad esempio attraverso annotazioni sul documento) gli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di quelle ricevute emesse da soggetti che hanno adottato lo stesso meccanismo. In particolare, la necessità dell’annotazione scatta nel caso del pagamento parziale del corrispettivo che da diritto alla detrazione solo della quota Iva corrispondente alla percentuale pagata.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Imballaggi: sì al deposito cauzionale, ma costi e burocrazia non ricadano sulle piccole imprese</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/imballaggi-si-al-deposito-cauzionale-ma-costi-e-burocrazia-non-ricadano-sulle-piccole-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 14:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[imballaggi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 29 Luglio 2026·AMBIENTE Imballaggi: sì al deposito cauzionale, ma costi e burocrazia non ricadano sulle piccole imprese Confartigianato, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7580 post type-post status-publish format-standard hentry category-fisco" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Fisco</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2009</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’Iva per cassa è operativa</h1>
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<p>Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli con un volume di affari non superiore a 200.000 euro l’anno, possono posticipare il versamento dell’Iva fino all’effettivo pagamento della fattura da parte del proprio cliente, evitando così di anticipare l’imposta all’erario. L’importante agevolazione, prevista dall’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito dalla legge 2/2009, rientra tra le misure che Confartigianato ha sollecitato al Governo lo scorso autunno per consentire alle piccole imprese di fronteggiare la difficile crisi finanziaria. In sede di conversione in legge, dal decreto è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva l’applicazione del meccanismo al solo triennio 2009-2011, prevedendo la sua introduzione a regime. La possibilità di fruire del nuovo sistema di liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e a operazioni che presentano precise caratteristiche individuate nel decreto attuativo e previo il rispetto di alcune formalità. Possono scegliere il differimento i soggetti che esercitano l’attività d’impresa arte o professione che non si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i produttori agricoli, le attività di agriturismo, il settore editoriale, i servizi di editoria) e che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato &#8211; o, nel caso di inizio di attività, non prevedano di realizzare &#8211; un volume d’affari superiore a 200.000 euro. Il superamento di tale limite determina la cessazione del beneficio e l’impossibilità di emettere nuove fatture a Iva a esigibilità differita. Da qui la necessità per il contribuente di monitorare costantemente l’evoluzione del proprio volume d’affari. Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, sono escluse di conseguenza le operazioni effettuate nei confronti di privati e consumatori. Dal campo di applicazione del meccanismo risultano escluse anche le prestazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Secondo l’interpretazione di Confartigianato, tra i settori che possono beneficiare della misura rientrerebbero anche le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: il meccanismo che consente al settore di posticipare la registrazione delle fatture al trimestre solare successivo, infatti, non costituirebbe un regime speciale. Al riguardo, la Confederazione ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Per fruire del diritto di differire il versamento dell’Iva è sufficiente inserire in fattura un’annotazione del seguente tenore: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2”. Non è necessaria nessun’altra formalità. In mancanza di tale annotazione il Dl prevede espressamente che l’imposta si consideri ad esigibilità immediata. Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede che l’imposta divenga esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. Il momento del pagamento diventa quindi fondamentale per individuare il mese (o il trimestre) a cui fare riferimento per la liquidazione periodica dell’imposta. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una parte consente di salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti Iva, dall’altra introduce notevoli complicazioni nella gestione contabile delle imprese, in particolare per i soggetti in contabilità semplificata che dovranno registrare (ad esempio attraverso annotazioni sul documento) gli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di quelle ricevute emesse da soggetti che hanno adottato lo stesso meccanismo. In particolare, la necessità dell’annotazione scatta nel caso del pagamento parziale del corrispettivo che da diritto alla detrazione solo della quota Iva corrispondente alla percentuale pagata.</p>
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		<title>L&#8217;eccellenza artigiana dell&#8217;argento protagonista a UnoMattina (Rai1) con Bianca Guscelli</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/leccellenza-artigiana-dellargento-protagonista-a-unomattina-rai1-con-bianca-guscelli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 13:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[bianca guscelli]]></category>
		<category><![CDATA[brandimarte]]></category>
		<category><![CDATA[unomattina]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 29 Luglio 2026·MEDIA L&#8217;eccellenza artigiana dell&#8217;argento protagonista a UnoMattina (Rai1) con Bianca Guscelli L&#8217;artigianato artistico italiano è stato protagonista [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2009</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’Iva per cassa è operativa</h1>
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<p>Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli con un volume di affari non superiore a 200.000 euro l’anno, possono posticipare il versamento dell’Iva fino all’effettivo pagamento della fattura da parte del proprio cliente, evitando così di anticipare l’imposta all’erario. L’importante agevolazione, prevista dall’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito dalla legge 2/2009, rientra tra le misure che Confartigianato ha sollecitato al Governo lo scorso autunno per consentire alle piccole imprese di fronteggiare la difficile crisi finanziaria. In sede di conversione in legge, dal decreto è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva l’applicazione del meccanismo al solo triennio 2009-2011, prevedendo la sua introduzione a regime. La possibilità di fruire del nuovo sistema di liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e a operazioni che presentano precise caratteristiche individuate nel decreto attuativo e previo il rispetto di alcune formalità. Possono scegliere il differimento i soggetti che esercitano l’attività d’impresa arte o professione che non si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i produttori agricoli, le attività di agriturismo, il settore editoriale, i servizi di editoria) e che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato &#8211; o, nel caso di inizio di attività, non prevedano di realizzare &#8211; un volume d’affari superiore a 200.000 euro. Il superamento di tale limite determina la cessazione del beneficio e l’impossibilità di emettere nuove fatture a Iva a esigibilità differita. Da qui la necessità per il contribuente di monitorare costantemente l’evoluzione del proprio volume d’affari. Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, sono escluse di conseguenza le operazioni effettuate nei confronti di privati e consumatori. Dal campo di applicazione del meccanismo risultano escluse anche le prestazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Secondo l’interpretazione di Confartigianato, tra i settori che possono beneficiare della misura rientrerebbero anche le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: il meccanismo che consente al settore di posticipare la registrazione delle fatture al trimestre solare successivo, infatti, non costituirebbe un regime speciale. Al riguardo, la Confederazione ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Per fruire del diritto di differire il versamento dell’Iva è sufficiente inserire in fattura un’annotazione del seguente tenore: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2”. Non è necessaria nessun’altra formalità. In mancanza di tale annotazione il Dl prevede espressamente che l’imposta si consideri ad esigibilità immediata. Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede che l’imposta divenga esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. Il momento del pagamento diventa quindi fondamentale per individuare il mese (o il trimestre) a cui fare riferimento per la liquidazione periodica dell’imposta. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una parte consente di salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti Iva, dall’altra introduce notevoli complicazioni nella gestione contabile delle imprese, in particolare per i soggetti in contabilità semplificata che dovranno registrare (ad esempio attraverso annotazioni sul documento) gli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di quelle ricevute emesse da soggetti che hanno adottato lo stesso meccanismo. In particolare, la necessità dell’annotazione scatta nel caso del pagamento parziale del corrispettivo che da diritto alla detrazione solo della quota Iva corrispondente alla percentuale pagata.</p>
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		<title>Occupazione in rallentamento, con maggiore dinamismo per donne, Centro-Sud e costruzioni mentre si attenua il mismatch</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/occupazione-in-rallentamento-con-maggiore-dinamismo-per-donne-centro-sud-e-costruzioni-mentre-si-attenua-il-mismatch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 09:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro e Previdenza]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[carenza manodopera]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione femminile]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione sud]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 29 Luglio 2026·LAVORO Occupazione in rallentamento, con maggiore dinamismo per donne, Centro-Sud e costruzioni mentre si attenua il mismatch [&#8230;]</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2009</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’Iva per cassa è operativa</h1>
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<p>Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli con un volume di affari non superiore a 200.000 euro l’anno, possono posticipare il versamento dell’Iva fino all’effettivo pagamento della fattura da parte del proprio cliente, evitando così di anticipare l’imposta all’erario. L’importante agevolazione, prevista dall’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito dalla legge 2/2009, rientra tra le misure che Confartigianato ha sollecitato al Governo lo scorso autunno per consentire alle piccole imprese di fronteggiare la difficile crisi finanziaria. In sede di conversione in legge, dal decreto è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva l’applicazione del meccanismo al solo triennio 2009-2011, prevedendo la sua introduzione a regime. La possibilità di fruire del nuovo sistema di liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e a operazioni che presentano precise caratteristiche individuate nel decreto attuativo e previo il rispetto di alcune formalità. Possono scegliere il differimento i soggetti che esercitano l’attività d’impresa arte o professione che non si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i produttori agricoli, le attività di agriturismo, il settore editoriale, i servizi di editoria) e che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato &#8211; o, nel caso di inizio di attività, non prevedano di realizzare &#8211; un volume d’affari superiore a 200.000 euro. Il superamento di tale limite determina la cessazione del beneficio e l’impossibilità di emettere nuove fatture a Iva a esigibilità differita. Da qui la necessità per il contribuente di monitorare costantemente l’evoluzione del proprio volume d’affari. Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, sono escluse di conseguenza le operazioni effettuate nei confronti di privati e consumatori. Dal campo di applicazione del meccanismo risultano escluse anche le prestazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Secondo l’interpretazione di Confartigianato, tra i settori che possono beneficiare della misura rientrerebbero anche le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: il meccanismo che consente al settore di posticipare la registrazione delle fatture al trimestre solare successivo, infatti, non costituirebbe un regime speciale. Al riguardo, la Confederazione ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Per fruire del diritto di differire il versamento dell’Iva è sufficiente inserire in fattura un’annotazione del seguente tenore: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2”. Non è necessaria nessun’altra formalità. In mancanza di tale annotazione il Dl prevede espressamente che l’imposta si consideri ad esigibilità immediata. Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede che l’imposta divenga esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. Il momento del pagamento diventa quindi fondamentale per individuare il mese (o il trimestre) a cui fare riferimento per la liquidazione periodica dell’imposta. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una parte consente di salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti Iva, dall’altra introduce notevoli complicazioni nella gestione contabile delle imprese, in particolare per i soggetti in contabilità semplificata che dovranno registrare (ad esempio attraverso annotazioni sul documento) gli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di quelle ricevute emesse da soggetti che hanno adottato lo stesso meccanismo. In particolare, la necessità dell’annotazione scatta nel caso del pagamento parziale del corrispettivo che da diritto alla detrazione solo della quota Iva corrispondente alla percentuale pagata.</p>
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		<title>&#8216;Artigianale&#8217; non è per tutti: il MIMIT fa chiarezza sulle nuove norme al webinar di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/artigianale-non-e-per-tutti-il-mimit-fa-chiarezza-sulle-nuove-norme-al-webinar-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 08:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[artigianale]]></category>
		<category><![CDATA[legge annuale pmi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 29 Luglio 2026·MADE IN ITALY &#8216;Artigianale&#8217; non è per tutti: il MIMIT fa chiarezza sulle nuove norme al webinar [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7580 post type-post status-publish format-standard hentry category-fisco" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Fisco</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2009</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’Iva per cassa è operativa</h1>
</div>
</div>
<p>Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli con un volume di affari non superiore a 200.000 euro l’anno, possono posticipare il versamento dell’Iva fino all’effettivo pagamento della fattura da parte del proprio cliente, evitando così di anticipare l’imposta all’erario. L’importante agevolazione, prevista dall’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito dalla legge 2/2009, rientra tra le misure che Confartigianato ha sollecitato al Governo lo scorso autunno per consentire alle piccole imprese di fronteggiare la difficile crisi finanziaria. In sede di conversione in legge, dal decreto è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva l’applicazione del meccanismo al solo triennio 2009-2011, prevedendo la sua introduzione a regime. La possibilità di fruire del nuovo sistema di liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e a operazioni che presentano precise caratteristiche individuate nel decreto attuativo e previo il rispetto di alcune formalità. Possono scegliere il differimento i soggetti che esercitano l’attività d’impresa arte o professione che non si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i produttori agricoli, le attività di agriturismo, il settore editoriale, i servizi di editoria) e che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato &#8211; o, nel caso di inizio di attività, non prevedano di realizzare &#8211; un volume d’affari superiore a 200.000 euro. Il superamento di tale limite determina la cessazione del beneficio e l’impossibilità di emettere nuove fatture a Iva a esigibilità differita. Da qui la necessità per il contribuente di monitorare costantemente l’evoluzione del proprio volume d’affari. Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, sono escluse di conseguenza le operazioni effettuate nei confronti di privati e consumatori. Dal campo di applicazione del meccanismo risultano escluse anche le prestazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Secondo l’interpretazione di Confartigianato, tra i settori che possono beneficiare della misura rientrerebbero anche le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: il meccanismo che consente al settore di posticipare la registrazione delle fatture al trimestre solare successivo, infatti, non costituirebbe un regime speciale. Al riguardo, la Confederazione ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Per fruire del diritto di differire il versamento dell’Iva è sufficiente inserire in fattura un’annotazione del seguente tenore: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2”. Non è necessaria nessun’altra formalità. In mancanza di tale annotazione il Dl prevede espressamente che l’imposta si consideri ad esigibilità immediata. Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede che l’imposta divenga esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. Il momento del pagamento diventa quindi fondamentale per individuare il mese (o il trimestre) a cui fare riferimento per la liquidazione periodica dell’imposta. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una parte consente di salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti Iva, dall’altra introduce notevoli complicazioni nella gestione contabile delle imprese, in particolare per i soggetti in contabilità semplificata che dovranno registrare (ad esempio attraverso annotazioni sul documento) gli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di quelle ricevute emesse da soggetti che hanno adottato lo stesso meccanismo. In particolare, la necessità dell’annotazione scatta nel caso del pagamento parziale del corrispettivo che da diritto alla detrazione solo della quota Iva corrispondente alla percentuale pagata.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Navigazione incerta per le imprese nell’estate 2026. Il punto sulla congiuntura</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/navigazione-incerta-per-le-imprese-nellestate-2026-il-punto-sulla-congiuntura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 09:19:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[newsletter_B]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[analisi congiunturale]]></category>
		<category><![CDATA[costo dell'energia]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni.]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 27 Luglio 2026·CONGIUNTURA Navigazione incerta per le imprese nell’estate 2026. Il punto sulla congiuntura Le dinamiche dell’economia internazionale nell’estate [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7580 post type-post status-publish format-standard hentry category-fisco" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Fisco</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2009</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’Iva per cassa è operativa</h1>
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<p>Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli con un volume di affari non superiore a 200.000 euro l’anno, possono posticipare il versamento dell’Iva fino all’effettivo pagamento della fattura da parte del proprio cliente, evitando così di anticipare l’imposta all’erario. L’importante agevolazione, prevista dall’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito dalla legge 2/2009, rientra tra le misure che Confartigianato ha sollecitato al Governo lo scorso autunno per consentire alle piccole imprese di fronteggiare la difficile crisi finanziaria. In sede di conversione in legge, dal decreto è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva l’applicazione del meccanismo al solo triennio 2009-2011, prevedendo la sua introduzione a regime. La possibilità di fruire del nuovo sistema di liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e a operazioni che presentano precise caratteristiche individuate nel decreto attuativo e previo il rispetto di alcune formalità. Possono scegliere il differimento i soggetti che esercitano l’attività d’impresa arte o professione che non si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i produttori agricoli, le attività di agriturismo, il settore editoriale, i servizi di editoria) e che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato &#8211; o, nel caso di inizio di attività, non prevedano di realizzare &#8211; un volume d’affari superiore a 200.000 euro. Il superamento di tale limite determina la cessazione del beneficio e l’impossibilità di emettere nuove fatture a Iva a esigibilità differita. Da qui la necessità per il contribuente di monitorare costantemente l’evoluzione del proprio volume d’affari. Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, sono escluse di conseguenza le operazioni effettuate nei confronti di privati e consumatori. Dal campo di applicazione del meccanismo risultano escluse anche le prestazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Secondo l’interpretazione di Confartigianato, tra i settori che possono beneficiare della misura rientrerebbero anche le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: il meccanismo che consente al settore di posticipare la registrazione delle fatture al trimestre solare successivo, infatti, non costituirebbe un regime speciale. Al riguardo, la Confederazione ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Per fruire del diritto di differire il versamento dell’Iva è sufficiente inserire in fattura un’annotazione del seguente tenore: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2”. Non è necessaria nessun’altra formalità. In mancanza di tale annotazione il Dl prevede espressamente che l’imposta si consideri ad esigibilità immediata. Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede che l’imposta divenga esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. Il momento del pagamento diventa quindi fondamentale per individuare il mese (o il trimestre) a cui fare riferimento per la liquidazione periodica dell’imposta. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una parte consente di salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti Iva, dall’altra introduce notevoli complicazioni nella gestione contabile delle imprese, in particolare per i soggetti in contabilità semplificata che dovranno registrare (ad esempio attraverso annotazioni sul documento) gli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di quelle ricevute emesse da soggetti che hanno adottato lo stesso meccanismo. In particolare, la necessità dell’annotazione scatta nel caso del pagamento parziale del corrispettivo che da diritto alla detrazione solo della quota Iva corrispondente alla percentuale pagata.</p>
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		<title>Confartigianato su Il Foglio: &#8220;Il climate change costa all&#8217;Italia 7,5 miliardi l&#8217;anno&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/confartigianato-su-il-foglio-il-climate-change-costa-allitalia-75-miliardi-lanno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 05:40:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[climate change]]></category>
		<category><![CDATA[Il Foglio]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 25 Luglio 2026·MEDIA Confartigianato su Il Foglio: &#8220;Il climate change costa all&#8217;Italia 7,5 miliardi l&#8217;anno&#8221; Il cambiamento climatico mette [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="span12">
<div class="box-article-cat clearfix post-7580 post type-post status-publish format-standard hentry category-fisco" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Fisco</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2009</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’Iva per cassa è operativa</h1>
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<p>Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli con un volume di affari non superiore a 200.000 euro l’anno, possono posticipare il versamento dell’Iva fino all’effettivo pagamento della fattura da parte del proprio cliente, evitando così di anticipare l’imposta all’erario. L’importante agevolazione, prevista dall’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito dalla legge 2/2009, rientra tra le misure che Confartigianato ha sollecitato al Governo lo scorso autunno per consentire alle piccole imprese di fronteggiare la difficile crisi finanziaria. In sede di conversione in legge, dal decreto è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva l’applicazione del meccanismo al solo triennio 2009-2011, prevedendo la sua introduzione a regime. La possibilità di fruire del nuovo sistema di liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e a operazioni che presentano precise caratteristiche individuate nel decreto attuativo e previo il rispetto di alcune formalità. Possono scegliere il differimento i soggetti che esercitano l’attività d’impresa arte o professione che non si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i produttori agricoli, le attività di agriturismo, il settore editoriale, i servizi di editoria) e che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato &#8211; o, nel caso di inizio di attività, non prevedano di realizzare &#8211; un volume d’affari superiore a 200.000 euro. Il superamento di tale limite determina la cessazione del beneficio e l’impossibilità di emettere nuove fatture a Iva a esigibilità differita. Da qui la necessità per il contribuente di monitorare costantemente l’evoluzione del proprio volume d’affari. Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, sono escluse di conseguenza le operazioni effettuate nei confronti di privati e consumatori. Dal campo di applicazione del meccanismo risultano escluse anche le prestazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Secondo l’interpretazione di Confartigianato, tra i settori che possono beneficiare della misura rientrerebbero anche le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: il meccanismo che consente al settore di posticipare la registrazione delle fatture al trimestre solare successivo, infatti, non costituirebbe un regime speciale. Al riguardo, la Confederazione ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Per fruire del diritto di differire il versamento dell’Iva è sufficiente inserire in fattura un’annotazione del seguente tenore: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2”. Non è necessaria nessun’altra formalità. In mancanza di tale annotazione il Dl prevede espressamente che l’imposta si consideri ad esigibilità immediata. Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede che l’imposta divenga esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. Il momento del pagamento diventa quindi fondamentale per individuare il mese (o il trimestre) a cui fare riferimento per la liquidazione periodica dell’imposta. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una parte consente di salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti Iva, dall’altra introduce notevoli complicazioni nella gestione contabile delle imprese, in particolare per i soggetti in contabilità semplificata che dovranno registrare (ad esempio attraverso annotazioni sul documento) gli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di quelle ricevute emesse da soggetti che hanno adottato lo stesso meccanismo. In particolare, la necessità dell’annotazione scatta nel caso del pagamento parziale del corrispettivo che da diritto alla detrazione solo della quota Iva corrispondente alla percentuale pagata.</p>
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		<title>Crisi del Golfo, il punto sui prezzi dell’energia</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/crisi-del-golfo-il-punto-sui-prezzi-dellenergia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:11:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[costo energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 22 Luglio 2026·ENERGIA Crisi del Golfo, il punto sui prezzi dell’energia   L&#8217;andamento dei mercati energetici continua a essere [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2009</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’Iva per cassa è operativa</h1>
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<p>Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli con un volume di affari non superiore a 200.000 euro l’anno, possono posticipare il versamento dell’Iva fino all’effettivo pagamento della fattura da parte del proprio cliente, evitando così di anticipare l’imposta all’erario. L’importante agevolazione, prevista dall’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito dalla legge 2/2009, rientra tra le misure che Confartigianato ha sollecitato al Governo lo scorso autunno per consentire alle piccole imprese di fronteggiare la difficile crisi finanziaria. In sede di conversione in legge, dal decreto è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva l’applicazione del meccanismo al solo triennio 2009-2011, prevedendo la sua introduzione a regime. La possibilità di fruire del nuovo sistema di liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e a operazioni che presentano precise caratteristiche individuate nel decreto attuativo e previo il rispetto di alcune formalità. Possono scegliere il differimento i soggetti che esercitano l’attività d’impresa arte o professione che non si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i produttori agricoli, le attività di agriturismo, il settore editoriale, i servizi di editoria) e che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato &#8211; o, nel caso di inizio di attività, non prevedano di realizzare &#8211; un volume d’affari superiore a 200.000 euro. Il superamento di tale limite determina la cessazione del beneficio e l’impossibilità di emettere nuove fatture a Iva a esigibilità differita. Da qui la necessità per il contribuente di monitorare costantemente l’evoluzione del proprio volume d’affari. Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, sono escluse di conseguenza le operazioni effettuate nei confronti di privati e consumatori. Dal campo di applicazione del meccanismo risultano escluse anche le prestazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Secondo l’interpretazione di Confartigianato, tra i settori che possono beneficiare della misura rientrerebbero anche le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: il meccanismo che consente al settore di posticipare la registrazione delle fatture al trimestre solare successivo, infatti, non costituirebbe un regime speciale. Al riguardo, la Confederazione ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Per fruire del diritto di differire il versamento dell’Iva è sufficiente inserire in fattura un’annotazione del seguente tenore: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2”. Non è necessaria nessun’altra formalità. In mancanza di tale annotazione il Dl prevede espressamente che l’imposta si consideri ad esigibilità immediata. Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede che l’imposta divenga esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. Il momento del pagamento diventa quindi fondamentale per individuare il mese (o il trimestre) a cui fare riferimento per la liquidazione periodica dell’imposta. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una parte consente di salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti Iva, dall’altra introduce notevoli complicazioni nella gestione contabile delle imprese, in particolare per i soggetti in contabilità semplificata che dovranno registrare (ad esempio attraverso annotazioni sul documento) gli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di quelle ricevute emesse da soggetti che hanno adottato lo stesso meccanismo. In particolare, la necessità dell’annotazione scatta nel caso del pagamento parziale del corrispettivo che da diritto alla detrazione solo della quota Iva corrispondente alla percentuale pagata.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Le Confederazioni artigiane: &#8220;No all&#8217;obbligo di accreditare gli stipendi soltanto su conti correnti individuali&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/le-confederazioni-artigiane-no-allobbligo-di-accreditare-gli-stipendi-soltanto-su-conti-correnti-individuali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 13:25:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicati Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conto corrente bancario]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Comunicati stampa 21 Luglio 2026·LAVORO Le Confederazioni artigiane: &#8220;No all&#8217;obbligo di accreditare gli stipendi soltanto su conti correnti individuali&#8221; No [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7580 post type-post status-publish format-standard hentry category-fisco" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Fisco</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2009</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’Iva per cassa è operativa</h1>
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<p>Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli con un volume di affari non superiore a 200.000 euro l’anno, possono posticipare il versamento dell’Iva fino all’effettivo pagamento della fattura da parte del proprio cliente, evitando così di anticipare l’imposta all’erario. L’importante agevolazione, prevista dall’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito dalla legge 2/2009, rientra tra le misure che Confartigianato ha sollecitato al Governo lo scorso autunno per consentire alle piccole imprese di fronteggiare la difficile crisi finanziaria. In sede di conversione in legge, dal decreto è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva l’applicazione del meccanismo al solo triennio 2009-2011, prevedendo la sua introduzione a regime. La possibilità di fruire del nuovo sistema di liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e a operazioni che presentano precise caratteristiche individuate nel decreto attuativo e previo il rispetto di alcune formalità. Possono scegliere il differimento i soggetti che esercitano l’attività d’impresa arte o professione che non si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i produttori agricoli, le attività di agriturismo, il settore editoriale, i servizi di editoria) e che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato &#8211; o, nel caso di inizio di attività, non prevedano di realizzare &#8211; un volume d’affari superiore a 200.000 euro. Il superamento di tale limite determina la cessazione del beneficio e l’impossibilità di emettere nuove fatture a Iva a esigibilità differita. Da qui la necessità per il contribuente di monitorare costantemente l’evoluzione del proprio volume d’affari. Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, sono escluse di conseguenza le operazioni effettuate nei confronti di privati e consumatori. Dal campo di applicazione del meccanismo risultano escluse anche le prestazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Secondo l’interpretazione di Confartigianato, tra i settori che possono beneficiare della misura rientrerebbero anche le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: il meccanismo che consente al settore di posticipare la registrazione delle fatture al trimestre solare successivo, infatti, non costituirebbe un regime speciale. Al riguardo, la Confederazione ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Per fruire del diritto di differire il versamento dell’Iva è sufficiente inserire in fattura un’annotazione del seguente tenore: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2”. Non è necessaria nessun’altra formalità. In mancanza di tale annotazione il Dl prevede espressamente che l’imposta si consideri ad esigibilità immediata. Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede che l’imposta divenga esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. Il momento del pagamento diventa quindi fondamentale per individuare il mese (o il trimestre) a cui fare riferimento per la liquidazione periodica dell’imposta. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una parte consente di salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti Iva, dall’altra introduce notevoli complicazioni nella gestione contabile delle imprese, in particolare per i soggetti in contabilità semplificata che dovranno registrare (ad esempio attraverso annotazioni sul documento) gli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di quelle ricevute emesse da soggetti che hanno adottato lo stesso meccanismo. In particolare, la necessità dell’annotazione scatta nel caso del pagamento parziale del corrispettivo che da diritto alla detrazione solo della quota Iva corrispondente alla percentuale pagata.</p>
<div class="synved-social-container synved-social-container-follow" style="text-align: left"><a class="synved-social-button synved-social-button-follow synved-social-size-32 synved-social-resolution-single synved-social-provider-rss nolightbox" data-provider="rss" target="_blank" rel="nofollow" title="Subscribe to our RSS Feed" href="http://feeds.feedburner.com/Confartigianato" style="font-size: 0px;width:32px;height:32px;margin:0;margin-bottom:5px"><img decoding="async" alt="rss" title="Subscribe to our RSS Feed" class="synved-share-image synved-social-image synved-social-image-follow" width="32" height="32" style="display: inline;width:32px;height:32px;margin: 0;padding: 0;border: none;box-shadow: none" src="https://www.confartigianato.it/core/modules/d527b5e8d0/synved-social/image/social/regular/64x64/rss.png" /></a></div><p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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		<title>Trend made in Italy, pesano i cali in Germania, Medio Oriente e dazi USA nei settori MPI</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/trend-made-in-italy-pesano-i-cali-in-germania-medio-oriente-e-dazi-usa-nei-settori-mpi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 13:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conflitto medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[dazi Usa]]></category>
		<category><![CDATA[esportazioni]]></category>
		<category><![CDATA[guerra medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 20 Luglio 2026·EXPORT Trend made in Italy, pesano i cali in Germania, Medio Oriente e dazi USA nei settori [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2009</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’Iva per cassa è operativa</h1>
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<p>Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli con un volume di affari non superiore a 200.000 euro l’anno, possono posticipare il versamento dell’Iva fino all’effettivo pagamento della fattura da parte del proprio cliente, evitando così di anticipare l’imposta all’erario. L’importante agevolazione, prevista dall’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito dalla legge 2/2009, rientra tra le misure che Confartigianato ha sollecitato al Governo lo scorso autunno per consentire alle piccole imprese di fronteggiare la difficile crisi finanziaria. In sede di conversione in legge, dal decreto è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva l’applicazione del meccanismo al solo triennio 2009-2011, prevedendo la sua introduzione a regime. La possibilità di fruire del nuovo sistema di liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e a operazioni che presentano precise caratteristiche individuate nel decreto attuativo e previo il rispetto di alcune formalità. Possono scegliere il differimento i soggetti che esercitano l’attività d’impresa arte o professione che non si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i produttori agricoli, le attività di agriturismo, il settore editoriale, i servizi di editoria) e che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato &#8211; o, nel caso di inizio di attività, non prevedano di realizzare &#8211; un volume d’affari superiore a 200.000 euro. Il superamento di tale limite determina la cessazione del beneficio e l’impossibilità di emettere nuove fatture a Iva a esigibilità differita. Da qui la necessità per il contribuente di monitorare costantemente l’evoluzione del proprio volume d’affari. Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, sono escluse di conseguenza le operazioni effettuate nei confronti di privati e consumatori. Dal campo di applicazione del meccanismo risultano escluse anche le prestazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Secondo l’interpretazione di Confartigianato, tra i settori che possono beneficiare della misura rientrerebbero anche le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: il meccanismo che consente al settore di posticipare la registrazione delle fatture al trimestre solare successivo, infatti, non costituirebbe un regime speciale. Al riguardo, la Confederazione ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Per fruire del diritto di differire il versamento dell’Iva è sufficiente inserire in fattura un’annotazione del seguente tenore: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2”. Non è necessaria nessun’altra formalità. In mancanza di tale annotazione il Dl prevede espressamente che l’imposta si consideri ad esigibilità immediata. Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede che l’imposta divenga esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. Il momento del pagamento diventa quindi fondamentale per individuare il mese (o il trimestre) a cui fare riferimento per la liquidazione periodica dell’imposta. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una parte consente di salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti Iva, dall’altra introduce notevoli complicazioni nella gestione contabile delle imprese, in particolare per i soggetti in contabilità semplificata che dovranno registrare (ad esempio attraverso annotazioni sul documento) gli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di quelle ricevute emesse da soggetti che hanno adottato lo stesso meccanismo. In particolare, la necessità dell’annotazione scatta nel caso del pagamento parziale del corrispettivo che da diritto alla detrazione solo della quota Iva corrispondente alla percentuale pagata.</p>
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		<title>#artigianatochecresce &#8211; Artigianato digitale, IA, domanda di energia e competenze nel report di Confartigianato</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/artigianatochecresce-artigianato-digitale-ia-domanda-di-energia-e-competenze-nel-report-di-confartigianato/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:13:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artificiale]]></category>
		<category><![CDATA[intelligenza artigiana]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 15 Luglio 2026·INNOVAZIONE #artigianatochecresce &#8211; Artigianato digitale, IA, domanda di energia e competenze nel report di Confartigianato Alla fine [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7580 post type-post status-publish format-standard hentry category-fisco" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Fisco</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2009</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’Iva per cassa è operativa</h1>
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<p>Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli con un volume di affari non superiore a 200.000 euro l’anno, possono posticipare il versamento dell’Iva fino all’effettivo pagamento della fattura da parte del proprio cliente, evitando così di anticipare l’imposta all’erario. L’importante agevolazione, prevista dall’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito dalla legge 2/2009, rientra tra le misure che Confartigianato ha sollecitato al Governo lo scorso autunno per consentire alle piccole imprese di fronteggiare la difficile crisi finanziaria. In sede di conversione in legge, dal decreto è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva l’applicazione del meccanismo al solo triennio 2009-2011, prevedendo la sua introduzione a regime. La possibilità di fruire del nuovo sistema di liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e a operazioni che presentano precise caratteristiche individuate nel decreto attuativo e previo il rispetto di alcune formalità. Possono scegliere il differimento i soggetti che esercitano l’attività d’impresa arte o professione che non si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i produttori agricoli, le attività di agriturismo, il settore editoriale, i servizi di editoria) e che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato &#8211; o, nel caso di inizio di attività, non prevedano di realizzare &#8211; un volume d’affari superiore a 200.000 euro. Il superamento di tale limite determina la cessazione del beneficio e l’impossibilità di emettere nuove fatture a Iva a esigibilità differita. Da qui la necessità per il contribuente di monitorare costantemente l’evoluzione del proprio volume d’affari. Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, sono escluse di conseguenza le operazioni effettuate nei confronti di privati e consumatori. Dal campo di applicazione del meccanismo risultano escluse anche le prestazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Secondo l’interpretazione di Confartigianato, tra i settori che possono beneficiare della misura rientrerebbero anche le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: il meccanismo che consente al settore di posticipare la registrazione delle fatture al trimestre solare successivo, infatti, non costituirebbe un regime speciale. Al riguardo, la Confederazione ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Per fruire del diritto di differire il versamento dell’Iva è sufficiente inserire in fattura un’annotazione del seguente tenore: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2”. Non è necessaria nessun’altra formalità. In mancanza di tale annotazione il Dl prevede espressamente che l’imposta si consideri ad esigibilità immediata. Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede che l’imposta divenga esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. Il momento del pagamento diventa quindi fondamentale per individuare il mese (o il trimestre) a cui fare riferimento per la liquidazione periodica dell’imposta. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una parte consente di salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti Iva, dall’altra introduce notevoli complicazioni nella gestione contabile delle imprese, in particolare per i soggetti in contabilità semplificata che dovranno registrare (ad esempio attraverso annotazioni sul documento) gli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di quelle ricevute emesse da soggetti che hanno adottato lo stesso meccanismo. In particolare, la necessità dell’annotazione scatta nel caso del pagamento parziale del corrispettivo che da diritto alla detrazione solo della quota Iva corrispondente alla percentuale pagata.</p>
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		<title>Il Presidente Granelli a &#8216;Il confronto&#8217; (Rai2) sul futuro delle imprese: &#8220;Giovani e artigianato? Avanti, c&#8217;è posto&#8221;</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/il-presidente-granelli-a-il-confronto-rai2-sul-futuro-delle-imprese-giovani-e-artigianato-avanti-ce-posto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lorenza Manessi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 08:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Il confronto]]></category>
		<category><![CDATA[monica setta]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Notizie 14 Luglio 2026·MEDIA Il Presidente Granelli a &#8216;Il confronto&#8217; (Rai2) sul futuro delle imprese: &#8220;Giovani e artigianato? Avanti, c&#8217;è [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-article-cat clearfix post-7580 post type-post status-publish format-standard hentry category-fisco" style="background-color:#7BD0E6;color:#002E4A;"><span class="cat-icon"><img decoding="async" src="https://www.confartigianato.it/core/views/6977824424/img/svg/icona_ultime_notizie.svg" width="28" height="28" alt=""></span>Fisco</div>
<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2009</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’Iva per cassa è operativa</h1>
</div>
</div>
<p>Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli con un volume di affari non superiore a 200.000 euro l’anno, possono posticipare il versamento dell’Iva fino all’effettivo pagamento della fattura da parte del proprio cliente, evitando così di anticipare l’imposta all’erario. L’importante agevolazione, prevista dall’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito dalla legge 2/2009, rientra tra le misure che Confartigianato ha sollecitato al Governo lo scorso autunno per consentire alle piccole imprese di fronteggiare la difficile crisi finanziaria. In sede di conversione in legge, dal decreto è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva l’applicazione del meccanismo al solo triennio 2009-2011, prevedendo la sua introduzione a regime. La possibilità di fruire del nuovo sistema di liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e a operazioni che presentano precise caratteristiche individuate nel decreto attuativo e previo il rispetto di alcune formalità. Possono scegliere il differimento i soggetti che esercitano l’attività d’impresa arte o professione che non si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i produttori agricoli, le attività di agriturismo, il settore editoriale, i servizi di editoria) e che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato &#8211; o, nel caso di inizio di attività, non prevedano di realizzare &#8211; un volume d’affari superiore a 200.000 euro. Il superamento di tale limite determina la cessazione del beneficio e l’impossibilità di emettere nuove fatture a Iva a esigibilità differita. Da qui la necessità per il contribuente di monitorare costantemente l’evoluzione del proprio volume d’affari. Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, sono escluse di conseguenza le operazioni effettuate nei confronti di privati e consumatori. Dal campo di applicazione del meccanismo risultano escluse anche le prestazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Secondo l’interpretazione di Confartigianato, tra i settori che possono beneficiare della misura rientrerebbero anche le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: il meccanismo che consente al settore di posticipare la registrazione delle fatture al trimestre solare successivo, infatti, non costituirebbe un regime speciale. Al riguardo, la Confederazione ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Per fruire del diritto di differire il versamento dell’Iva è sufficiente inserire in fattura un’annotazione del seguente tenore: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2”. Non è necessaria nessun’altra formalità. In mancanza di tale annotazione il Dl prevede espressamente che l’imposta si consideri ad esigibilità immediata. Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede che l’imposta divenga esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. Il momento del pagamento diventa quindi fondamentale per individuare il mese (o il trimestre) a cui fare riferimento per la liquidazione periodica dell’imposta. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una parte consente di salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti Iva, dall’altra introduce notevoli complicazioni nella gestione contabile delle imprese, in particolare per i soggetti in contabilità semplificata che dovranno registrare (ad esempio attraverso annotazioni sul documento) gli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di quelle ricevute emesse da soggetti che hanno adottato lo stesso meccanismo. In particolare, la necessità dell’annotazione scatta nel caso del pagamento parziale del corrispettivo che da diritto alla detrazione solo della quota Iva corrispondente alla percentuale pagata.</p>
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		<title>Gelati: spesa di 1,8 miliardi € intercettata da 9.345 laboratori di gelateria, 2 su 3 artigiani</title>
		<link>https://www.confartigianato.it/2026/07/gelati-spesa-di-18-miliardi-e-intercettata-da-9-345-laboratori-di-gelateria-2-su-3-artigiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ivan Demenego]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 06:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[gelato artigianale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Studi 14 Luglio 2026·ALIMENTAZIONE Gelati: spesa di 1,8 miliardi € intercettata da 9.345 laboratori di gelateria, 2 su 3 artigiani [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.confartigianato.it/2009/04/liva-per-cassa-e-operativa/">L’Iva per cassa è operativa</a> proviene da <a href="https://www.confartigianato.it">Confartigianato Imprese</a>.</p>
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<div class="box-art-meta"><span class="meta-data">30 Aprile 2009</span></div>
<h1 class="headInModule single_post">L’Iva per cassa è operativa</h1>
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<p>Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli con un volume di affari non superiore a 200.000 euro l’anno, possono posticipare il versamento dell’Iva fino all’effettivo pagamento della fattura da parte del proprio cliente, evitando così di anticipare l’imposta all’erario. L’importante agevolazione, prevista dall’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito dalla legge 2/2009, rientra tra le misure che Confartigianato ha sollecitato al Governo lo scorso autunno per consentire alle piccole imprese di fronteggiare la difficile crisi finanziaria. In sede di conversione in legge, dal decreto è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva l’applicazione del meccanismo al solo triennio 2009-2011, prevedendo la sua introduzione a regime. La possibilità di fruire del nuovo sistema di liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e a operazioni che presentano precise caratteristiche individuate nel decreto attuativo e previo il rispetto di alcune formalità. Possono scegliere il differimento i soggetti che esercitano l’attività d’impresa arte o professione che non si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i produttori agricoli, le attività di agriturismo, il settore editoriale, i servizi di editoria) e che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato &#8211; o, nel caso di inizio di attività, non prevedano di realizzare &#8211; un volume d’affari superiore a 200.000 euro. Il superamento di tale limite determina la cessazione del beneficio e l’impossibilità di emettere nuove fatture a Iva a esigibilità differita. Da qui la necessità per il contribuente di monitorare costantemente l’evoluzione del proprio volume d’affari. Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, sono escluse di conseguenza le operazioni effettuate nei confronti di privati e consumatori. Dal campo di applicazione del meccanismo risultano escluse anche le prestazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Secondo l’interpretazione di Confartigianato, tra i settori che possono beneficiare della misura rientrerebbero anche le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: il meccanismo che consente al settore di posticipare la registrazione delle fatture al trimestre solare successivo, infatti, non costituirebbe un regime speciale. Al riguardo, la Confederazione ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Per fruire del diritto di differire il versamento dell’Iva è sufficiente inserire in fattura un’annotazione del seguente tenore: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2”. Non è necessaria nessun’altra formalità. In mancanza di tale annotazione il Dl prevede espressamente che l’imposta si consideri ad esigibilità immediata. Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede che l’imposta divenga esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. Il momento del pagamento diventa quindi fondamentale per individuare il mese (o il trimestre) a cui fare riferimento per la liquidazione periodica dell’imposta. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una parte consente di salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti Iva, dall’altra introduce notevoli complicazioni nella gestione contabile delle imprese, in particolare per i soggetti in contabilità semplificata che dovranno registrare (ad esempio attraverso annotazioni sul documento) gli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di quelle ricevute emesse da soggetti che hanno adottato lo stesso meccanismo. In particolare, la necessità dell’annotazione scatta nel caso del pagamento parziale del corrispettivo che da diritto alla detrazione solo della quota Iva corrispondente alla percentuale pagata.</p>
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		<title>L’Iva per cassa è operativa - Confartigianato Imprese </title>
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		<description>La più rappresentativa organizzazione italiana dell&#039;artigianato e della micro e piccola impresa</description>
		<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2009 22:00:00 +0000</lastBuildDate>
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