30 Aprile 2009, h. 00:00

L’Iva per cassa è operativa

Dal 28 aprile i piccoli contribuenti, quelli con un volume di affari non superiore a 200.000 euro l’anno, possono posticipare il versamento dell’Iva fino all’effettivo pagamento della fattura da parte del proprio cliente, evitando così di anticipare l’imposta all’erario. L’importante agevolazione, prevista dall’articolo 7 del Dl n.185/2008, convertito dalla legge 2/2009, rientra tra le misure che Confartigianato ha sollecitato al Governo lo scorso autunno per consentire alle piccole imprese di fronteggiare la difficile crisi finanziaria. In sede di conversione in legge, dal decreto è stato eliminato il limite temporale che circoscriveva l’applicazione del meccanismo al solo triennio 2009-2011, prevedendo la sua introduzione a regime. La possibilità di fruire del nuovo sistema di liquidazione dell’Iva si applica a soggetti e a operazioni che presentano precise caratteristiche individuate nel decreto attuativo e previo il rispetto di alcune formalità. Possono scegliere il differimento i soggetti che esercitano l’attività d’impresa arte o professione che non si avvalgano di regimi speciali di applicazione dell’Iva (tra questi i produttori agricoli, le attività di agriturismo, il settore editoriale, i servizi di editoria) e che nell’anno solare precedente non abbiano realizzato – o, nel caso di inizio di attività, non prevedano di realizzare – un volume d’affari superiore a 200.000 euro. Il superamento di tale limite determina la cessazione del beneficio e l’impossibilità di emettere nuove fatture a Iva a esigibilità differita. Da qui la necessità per il contribuente di monitorare costantemente l’evoluzione del proprio volume d’affari. Il sistema si applica solo alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti di soggetti IVA, sono escluse di conseguenza le operazioni effettuate nei confronti di privati e consumatori. Dal campo di applicazione del meccanismo risultano escluse anche le prestazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta mediante l’applicazione dell’inversione contabile. Secondo l’interpretazione di Confartigianato, tra i settori che possono beneficiare della misura rientrerebbero anche le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi: il meccanismo che consente al settore di posticipare la registrazione delle fatture al trimestre solare successivo, infatti, non costituirebbe un regime speciale. Al riguardo, la Confederazione ha chiesto un chiarimento all’Agenzia delle Entrate. Per fruire del diritto di differire il versamento dell’Iva è sufficiente inserire in fattura un’annotazione del seguente tenore: “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.185 del 2008 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2”. Non è necessaria nessun’altra formalità. In mancanza di tale annotazione il Dl prevede espressamente che l’imposta si consideri ad esigibilità immediata. Il meccanismo dell’Iva per cassa prevede che l’imposta divenga esigibile solo al momento del pagamento da parte del committente/cessionario del corrispettivo dovuto. Il momento del pagamento diventa quindi fondamentale per individuare il mese (o il trimestre) a cui fare riferimento per la liquidazione periodica dell’imposta. Trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile, a prescindere dall’avvenuto pagamento del corrispettivo. L’introduzione dell’Iva per cassa, se da una parte consente di salvaguardare l’equilibrio finanziario dei soggetti Iva, dall’altra introduce notevoli complicazioni nella gestione contabile delle imprese, in particolare per i soggetti in contabilità semplificata che dovranno registrare (ad esempio attraverso annotazioni sul documento) gli incassi delle fatture emesse per le quali si sono avvalsi del nuovo regime come pure dei pagamenti (ai fini della detraibilità dell’Iva) di quelle ricevute emesse da soggetti che hanno adottato lo stesso meccanismo. In particolare, la necessità dell’annotazione scatta nel caso del pagamento parziale del corrispettivo che da diritto alla detrazione solo della quota Iva corrispondente alla percentuale pagata.

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