Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro: arrivano i primi chiarimenti

Il Testo unico sulla Sicurezza del Lavoro arriva finalmente al capolinea. Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 30 aprile, si è concluso il lungo percorso di riformulazione del corpus normativo in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, che entrerà definitivamente in vigore a partire dal prossimo 15 maggio 2008. Sino a tale data, dunque, la ‘626’ non andrà in pensione. Prima che il provvedimento diventi operativo in tutte le sue parti dovrà passare, però, ancora del tempo. Fissata per il 1° agosto, trascorsi cioè 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto sulla Gazzetta Ufficiale, l’entrata in vigore del provvedimento cardine dell’intero sistema: le disposizioni in materia di “valutazione dei rischi”. Slittano dal 30 aprile 2008 al 30 aprile 2012 le misure in tema di protezione dei lavoratori dai rischi connessi all’esposizione ai campi elettromagnetici. Una posticipazione tecnica dovuta all’emanazione di una Direttiva UE (2008/46/Ce, in vigore dal 26 aprile 2008) che rappresenta il nuovo punto di riferimento in materia. Lo scorso 8 aprile Confartigianato ha convocato il Gruppo di Lavoro Nazionale sulla sicurezza per risolvere alcuni scogli interpretativi emersi dall’analisi del Testo Unico così come licenziato dal Governo. Di seguito le risposte ai quesiti che hanno una ricaduta pratica nell’attività delle imprese. COME SI FA PER ATTRIBUIRE CERTEZZA DI DATAZIONE AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI? – Il nuovo testo Unico sulla Sicurezza prevede l’obbligo di predisporre un “Documento di Valutazione dei Rischi” la cui stesura deve poter essere ricondotta ad una “data certa”. Una previsione da tenere in debito conto, visto che la sua inosservanza comporta conseguenze giuridicamente rilevanti. Se è vero, infatti, che si tratta di un obbligo impossibile da sottovalutare, lo è almeno altrettanto il fatto che gli strumenti a disposizione delle imprese per certificare la data di predisposizione del documento sono davvero pochi, soprattutto se non si vuole ricorrere alla validazione notarile, di sicura efficacia, ma dal costo rilevante. A seguito di un’attenta analisi, Confartigianato è giunta alla conclusione che uno strumento potenzialmente molto utile e a basso costo potrebbe essere rappresentato dalla posta elettronica. Secondo il parere del CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella P.A.) - sentito a riguardo - una via percorribile potrebbe essere quella della Posta Elettronica Certificata (PEC), un sistema che prevede il rilascio di una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. In sostanza, l’impresa convalida la data inviando a se stessa un messaggio PEC con allegato il Documento di Valutazione dei Rischi. Nel caso l’azienda non sia dotata del servizio PEC, può richiedere alla propria Associazione di appartenenza di effettuare l’invio, sempre a se stessa, del documento. In mancanza di un via libero ufficiale da parte dei Ministeri competenti all’utilizzo dell’e-mail ai fini della certificazione della data, il suggerimento è quello di rivolgersi comunque alla propria Associazione per valutare anche formule differenti. QUANDO UNA VIOLAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI È DEFINITA “REITERATA”? – La reiterazione di una violazione si ha quando un soggetto commette più di un illecito della ‘stessa indole’ (ovvero simile per natura dei fatti o modalità di condotta) nel corso di cinque anni. Elemento essenziale: la violazione deve essere stata accertata con provvedimento esecutivo. La reiterazione scatta anche quando più violazioni analoghe, sempre commesse nel quinquennio, vengano accertate con un unico provvedimento esecutivo. Un’eccezione alla regola, diversamente assoluta, si ha quando le violazioni sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili a una “programmazione unitaria”. Il pagamento delle sanzioni in forma ridotta blocca le pesanti conseguenze previste dalla legge, come l’emissione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione commessa in precedenza sia divenuto effettivo. SI APPLICANO LE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO AI FAMILIARI CHE COLLABORANO IN IMPRESE CON NATURA GIURIDICA DIVERSA DALL’ IMPRESA FAMILIARE? Ai “collaboratori familiari” in senso stretto, che rientrano cioè nella definizione di “impresa familiare” prevista dall’articolo 230 bis del Codice Civile, si applica l’articolo 21 del Testo Unico, che prevede l’equiparazione agli autonomi. Per i soggetti, sempre parenti, la cui collaborazione all’impresa non sia riconducibile a tale norma, si dovrà fare riferimento di volta in volta all’inquadramento giuslavoristico (dipendenti, soci, associati in partecipazione).


Siglato il nuovo contratto collettivo nazionale dei dipendenti delle imprese artigiane dei settori lavanderia e occhialeria

Confartigianato e le Federazioni di categoria Filtea-CGIL, Femca-CISL e Uilta-UIL hanno rinnovato il 30 aprile i contratti collettivi nazionali di lavoro delle imprese artigiane del settore lavanderia e del settore occhialeria. “Con questi due accordi – sottolinea il Vice Presidente di Confartigianato Gian Maria Rizzi, Delegato alle relazioni sindacali – si sta completando la tornata di rinnovi contrattuali nell’artigianato e le imprese si sono impegnate per adeguare i salari all'inflazione, nonostante la difficile fase congiunturale”. L’accordo per il settore lavanderie riguarda 50.000 lavoratori, quello per le occhialerie interessa 5.000 dipendenti. Gli incrementi salariali per entrambi i contratti sono pari al 9,39%. Per quanto riguarda le lavanderie è previsto un aumento medio mensile della retribuzione, riferito al 3° livello, pari a 99,98 euro, mentre per le occhialerie, l’aumento medio mensile, riferito al 3° livello, è pari a 101,46 euro. In entrambi i contratti viene disciplinato l’apprendistato professionalizzante, confermando il meccanismo della determinazione delle retribuzioni in percentuale crescente con l’anzianità di servizio. Prevista inoltre una maggiore possibilità per le imprese di utilizzare i contratti a termine e il part time.


CONTRATTI LAVANDERIA OCCHIALERIA

Rinnovati i contratti nazionali di lavoro per le imprese artigiane dei settori lavanderia e occhialeria


Impiantistica, il Ministero fa luce sulla nuova normativa

Il nuovo regolamento sugli impianti, il decreto interministeriale 37/08, è entrato in vigore lo scorso 27 marzo. Analizzando la nuova disciplina, però, Confartigianato ha rilevato otto punti su cui ha chiesto chiarimenti al Ministero dello sviluppo economico. Chiarimenti che, ovviamente, riguardano le più importanti novità, dall’estensione della disciplina ad ogni tipologia di edificio alla realizzazione degli impianti a regola d’arte, passando per la dichiarazione di conformità e la figura del responsabile tecnico. AMPLIAMENTO DELLA SFERA DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA A TUTTE LE CATEGORIE DI EDIFICI - La vecchia 46/90 poteva essere applicata soltanto agli edifici ad uso civile, escludendo quindi tutte le altre tipologie, edifici pubblici, industriali, agricoli e artigianali. La nuova 37/08, invece, estende l’applicabilità del regolamento a tutti gli edifici, pubblici o privati che siano. Alla luce di ciò, il Ministero dello Sviluppo economico ha confermato che “tutte le imprese regolarmente iscritte, che abbiano già svolto l’attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti escluse fino ad oggi dalla legge n. 46/90” hanno il diritto “di conseguire il riconoscimento dell’abilitazione all’esercizio delle attività classificate secondo l’iscrizione al Registro delle imprese o all’Albo provinciale delle imprese artigiane”. In caso di accertamento, poi, sarà compito delle Camere di Commercio e delle CPA, le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, verificare la reale attività svolta in precedenza dalle imprese. MATURAZIONE DEI REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI NELLE SITUAZIONI PENDENTI - Confartigianato ha posto l’attenzione del Ministero anche sui nuovi requisiti di qualificazione professionale introdotti dal nuovo regolamento, oggi innalzati e resi maggiormente selettivi. In particolare, i chiarimenti sollecitati dagli installatori artigiani riguardavano la validità dei requisiti maturati prima dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, quindi secondo le indicazioni della legge ormai superata quindi, e anche nel caso in cui la domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese venga presentata dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Il Ministero ha confermato quanto chiesto da Confartigianato, ed in particolare che varrà il periodo d’esperienza lavorativa per la qualificazione professionale e non la data di presentazione della domanda di iscrizione all’Albo. La Confederazione ha chiesto al Ministero di riconoscere un periodo transitorio per permettere ai responsabili tecnici che lavorano per più imprese, di scegliere l’azienda per la quale ricoprire l’incarico. Richiesta che il Ministero ha confermato. REALIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI A REGOLA D’ARTE - La 37/08 permette la realizzazione di impianti soltanto se realizzati a regola d’arte, secondo la normativa vigente. Ma una vecchia normativa sugli impianti, in particolare il Regolamento del 1991, prevedeva che si potessero adottare norme tecniche di realizzazione diverse dalla normativa vigente purché garantissero gli stessi standard di sicurezza. La risposta del Ministero non lascia spazi a dubbi: “La normativa tecnica applicabile è quella risultante dalle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo”. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ E RESPONSABILITÀ DELL’INSTALLATORE - Confartigianato ha chiesto un chiarimento sulla responsabilità dell’installatore per gli interventi effettuati su un impianto esistente. Per il Ministero, anche in questo caso, ci sono pochi dubbi. L’installatore che interviene su una parte dell’impianto, è responsabile solo ed esclusivamente del proprio intervento, confermando, però, che spetta all’installatore la verifica della compatibilità dei lavori con il resto dell’impianto. PUNTO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA - Confartigianato, nella lettera inviata al Ministero, ha chiesto anche l’esatta definizione di punto di consegna della fornitura e di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas. Il Ministero ha definito il primo come “il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas e l'acqua”, mentre con il secondo si deve intendere “l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori”. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA - Il nuovo regolamento prevede che, in assenza o irreperibilità della dichiarazione di conformità, gli installatori possano compilare la dichiarazione di rispondenza, considerato che le due documentazioni hanno lo stesso valore. Quello, cioè, di attestare la conformità dell’impianto alle normative di sicurezza vigenti al momento della realizzazione o dell’ultimo adeguamento alle norme. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI - Per quanto riguarda i requisiti tecnico-professionali, Confartigianato ha chiesto chiarimenti su due punti. In particolare, sul grado di laurea abilitante all’esercizio dell’attività e sulla necessità di porre un limite temporale entro il quale svolgere i tre anni di esperienza lavorativa. Una necessità che, secondo Confartigianato, nasce dalla continua evoluzione tecnologica del settore e, di conseguenza, dal costante aggiornamento dell’installatore. Il Ministero su quest’ultima richiesta non si è espresso, mentre ha confermato che la laurea necessaria per l’abilitazione all’attività è quella magistrale, e non la cosiddetta “laurea triennale” o di primo livello. DEPOSITO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA - Con la 37/08 viene introdotta anche una parziale semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese d’installazione. Per questo, se prima bisognava inviare una copia della dichiarazione di conformità degli impianti alla Camera di Commercio, ora bisogna consegnarla allo Sportello Unico comunale dell’edilizia. Un adempimento burocratico da assolvere in due casi: per la realizzazione di nuovi impianti o di rifacimento di un impianto già esistente. Se per la prima circostanza il Ministero ha confermato che, come previsto dal Testo Unico sull’edilizia (DPR 380/01) per le disposizioni sul rilascio del permesso di costruire e sulla DIA-edilizia, “il progetto degli impianti da realizzare va presentato dal medesimo soggetto contestualmente al progetto edilizio”. Per la seconda circostanza, invece, il Ministero ha confermato l’interpretazione di Confartigianato, secondo la quale, per rifacimento, si deve intendere esclusivamente la trasformazione dell’impianto e non l’ampliamento o gli interventi di manutenzione straordinaria.


Al via le nuove regole su assegni, libretti e cash

Cambiano le regole per l’emissione degli assegni e per l’uso di contanti e libretti di risparmio. Dal 30 aprile scatta l’obbligo di emettere cheque con la clausola “non trasferibile” per importi dai 5.000 euro in su. Prevista una mini tassa di 1,5 euro ad assegno qualora si vogliano emettere titoli ‘liberi’. Scompare l’intestazione “a me medesimo”, se non per l’incasso di contanti da parte della stessa persona che li ha emessi. Si riduce da 12.500 euro a 5.000 euro la soglia del divieto di trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari (o postali), titoli al portatore. Sono queste alcune delle nuove regole messe a punto dal Ministero dell’Economia per contrastare il riciclaggio dei proventi da attività criminose e il finanziamento del terrorismo. In sostanza, la stretta tende a limitare le operazioni opache. Alcuni esempi: i post-datati, da sempre fuori legge, ma da altrettanto tempo strumento di pagamento tanto diffuso quanto illecito, di fatto scompaiono, ostacolati dai molti vincoli imposti dalla nuova normativa, allo stesso modo sono intralciati i pagamenti in contanti e le girate multiple dei titoli, fino ad ora sostanzialmente ‘anonime’. Una maggior trasparenza che, secondo il Ministero dell’Economia, garantirà anche un maggior livello di sicurezza nel caso di furto o di smarrimento dei titoli e una più agevole tracciabilità delle transazioni da parte degli organi di controllo. L’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha così riassunto i principali cambiamenti: LIMITE A 5 MILA EURO - Gli assegni bancari, circolari o postali con un importo pari o superiore a 5.000 euro dovranno riportare la clausola “non trasferibile”; ARRIVANO I ‘NUOVI’ ASSEGNI - I nuovi carnet di assegni distribuiti dalle banche saranno già muniti della dicitura “non trasferibile”. Quelli liberi si potranno avere richiedendoli in banca e pagando 1,50 euro di imposta di bollo per ciascun assegno o 15 euro per un blocchetto da 10; CHE FARE CON I ‘VECCHI’? - Gli assegni già in nostro possesso possiamo usarli fino al loro esaurimento. Per importi pari o superiori a 5mila euro è necessario inserire la clausola “non trasferibile”; STOP AL 'ME MEDESIMO' - Limiti anche per la pratica degli assegni a ‘me medesimo’ o a ‘m.m.’: da mercoledì possono essere girati per l’incasso soltanto presso uno sportello bancario o postale, vengono considerati ‘non trasferibili’ e possono essere incassati unicamente dall’emittente che non può girarli ad altri; PER LA GIRATA SERVE IL CODICE FISCALE - Obbligo di indicare il codice fiscale di chi effettua la girata, pena la sua nullità (nel caso di una società, il codice fiscale della ditta). La banca potrà pagare l'assegno solo se tutte le girate avranno i relativi codici fiscali; LIBRETTI - Il tetto di 5 mila euro va applicato anche per il saldo dei libretti al portatore che non deve superare i 4.999 euro. Per portare i vecchi libretti al di sotto della soglia di 5 mila euro (fino ad oggi fissata a 12.500 euro) ci sarà oltre un anno di tempo, fino al 30 giugno 2009. Per chi usa in modo scorretto gli assegni sono previste sanzioni che vanno dall'1% al 40% del totale dell'importo trasferito. Sanzioni anche per chi non regolarizza gli importi per i libretti al portatore entro il 30 giugno 2009: si va dal 10 al 20% del saldo del libretto.


Firmato il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per i dipendenti delle 3.000 imprese artigiane del settore ceramica Confartigianato: “Buon accordo per flessibilità e valorizzazione dell’apprendistato professionalizzante”

Le Organizzazioni di categoria dell’artigianato (Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai) ed i Sindacati di categoria (Femca-Cisl, Filcea-Cgil, Uilcem-Uil) hanno siglato Leggere di più