Autotrasporto: Orario di lavoro vigilato speciale
Dal 1° gennaio un nuovo adempimento è andato ad alimentare la filiera dei controlli sull’orario di lavoro del personale ‘mobile’ dell’autotrasporto. Dopo cronotachigrafi, fogli registrazione, carta del conducente, sezione presenze del libro paga, che certificano tutti la stessa cosa, ovvero quante ore passa al volante un autotrasportatore, adesso spunta il registro orario di lavoro. Sul fatto che si tratti di una duplicazione di adempimenti che già da tempo le aziende di autotrasporto assolvono, lo ha confermato anche il Ministero del Lavoro nel corso degli incontri promossi da Confartigianato Trasporti per verificare l’esistenza delle condizioni per risolvere la questione a livello tecnico, in sostanza non dando corso all’iniziativa. La disponibilità al dialogo c’è stata, la soluzione no: l’istituzione del registro, prevista dall’articolo 8 del Decreto legislativo n.234 del 19 novembre 2007, in attuazione della Legge delega n. 77 del 20 giugno 2007, và dunque avanti. Con un’apposita circolare, la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito il 30 gennaio 2008 i primi chiarimenti operativi. Innanzi tutto è stato chiarito che la disposizione riguarda esclusivamente le imprese dell’autotrasporto. Nessun obbligo di registrazione per il personale ‘mobile’ di un altro genere di impresa. Per quanto riguarda le caratteristiche e lo schema formale del registro da utilizzare, la circolare dispone che possa essere utilizzato qualunque registro che contenga le generalità, il numero di matricola del lavoratore e il numero di ore complessive di attività, distinte in ordinarie e straordinarie. Previsto per il documento, il divieto di rimozione e l’obbligo di esibizione al personale di vigilanza. Nel caso di impossibilità di registrazione dell’orario di lavoro giornaliero (se, ad esempio il lavoratore non è rientrato), è previsto che l’annotazione possa essere effettuata entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento delle retribuzioni. Dal punto di vista sanzionatorio, la circolare elenca i possibili comportamenti che possono far scattare la sanzione amministrativa, compresa tra 250 e 1500 euro. Tra queste: omessa istituzione, omessa o tardiva vidimazione, omessa esibizione, incompleta o inesatta registrazione, rimozione dalla sede legale. Sul fronte delle multe una buona notizia. Grazie all’intervento di Confartigianato Trasporti il Ministero del Lavoro ha chiarito che per il momento le sanzioni sono ‘congelate’. Si applicheranno solo dopo l’emanazione delle disposizioni attuative.
Le nuove norme dell’ “Ambiente”
Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.
Gpl e Metano: Incentivi a tutto gas
Anche per quest’anno il Governo ha confermato gli incentivi per la trasformazione a Gpl o metano dei veicoli alimentati benzina. Il nuovo contributo, operativo dal 1° gennaio 2008, è di 350 euro per l’installazione di impianti a Gpl e di 500 euro per quelli a metano. Estesa la platea dei beneficiari: se fino a tutto il 2007 potevano accedere ai contributi del Ministero dello Sviluppo Economico gli autoveicoli Euro 0, Euro 1 e quelli trasformati a gas entro tre anni dall’immatricolazione, con il 2008 il beneficio viene esteso alle autovetture di tutte le categorie (da Euro 0 a Euro 5 non ancora prodotte), e di tutte le età. Invariate l’entità del fondo (52 milioni di euro) e le tariffe massime di installazione, bloccate al listino concordato a giugno 2007 dalle Associazioni di impianti di conversione, installatori, riparatori d’auto artigiani e il Ministero dello Sviluppo Economico. Anche per il 2008 gli installatori potranno prenotare gli incentivi attraverso il sistema informatico messo a disposizione dal Consorzio Ecogas (www.ecogas.it) e nuovamente riceveranno i fondi ministeriali sotto forma di credito di imposta. La principale novità della campagna di installazione 2008 riguarda la modalità con cui gli installatori possono richiedere l’Attestato di Approvazione degli incentivi al Consorzio Ecogas. La modalità, prima unica, adesso raddoppia. La prima procedura, concordata anche con Confartigianato Autoriparazione sia per caratteristiche che per costi di gestione, permette agli operatori di elaborare e trasmettere in via informatica i dati degli interventi di trasformazione, riducendo così i tempi di ’lavorazione’ della pratica. Il meccanismo, piuttosto intuitivo, prevede l’ingresso in un’area web dedicata, dove l’operatore potrà prenotare gli incentivi, integrare la prenotazione, stampare il modulo riepilogativo e tutta la documentazione necessaria (autocertificazione, regolamenti), controllare lo stato delle proprie pratiche. Il programma permette, inoltre, di verificare in tempo reale le motivazioni per pratiche eventualmente sospese o annullate. Chi si avvarrà di questa procedura potrà inviare via e-mail o fax la documentazione per integrare pratiche incomplete così da accorciare i tempi dell’approvazione. Per quanto riguarda la stampa dell’attestato, questa costerà 25,00 euro + iva. Una nota importante: solo le officine che utilizzeranno questa procedura potranno fruire del credito di imposta attraverso i soggetti (costruttori, rivenditori, stazioni di servizio) che hanno scelto di utilizzare il Consorzio Ecogas come gestore dei loro crediti. La seconda procedura, definita ‘minima’, permette agli operatori di effettuare le prenotazione degli incentivi in una sezione generica del programma, quindi non espressamente dedicata alla loro azienda. Il sistema permetterà di stampare il codice di prenotazione, essenziale per risalire alla pratica. Una volta inseriti tutti i dati si potrà stampare il modulo riepilogativo ed effettuare la spedizione di tutta la documentazione cartacea presso il Consorzio. Il costo della gestione e produzione dell’Attestato di Approvazione verrà addebitato direttamente alle officine dai costruttori aderenti al Consorzio. In una sezione specifica sarà possibile verificare i codici delle prenotazioni e il loro status. Tre le possibilità: sospesa, annullata, approvata. Le motivazioni della sospensione e dell’annullamento potranno essere richieste attraverso i canali messi a disposizione dal Consorzio Ecogas. In caso di pratiche incomplete, l’integrazione potrà essere effettuata esclusivamente inviando i nuovi documenti attraverso la posta.
Lavoratori non comunitari già residenti, resta l’obbligo del “modello Q”
I datori di lavoro che assumono un lavoratore extracomunitario già residente in Italia mantengono l’obbligo di trasmettere il contratto di soggiorno, il cosiddetto “modello Q”, alla Prefettura - UTG Sportello Unico per l’immigrazione. E’ quanto si legge in una nota diffusa lo scorso 29 gennaio 2008 dal Ministero dell’Interno con l’intento di risolvere i dubbi dei tanti datori di lavoro che stanno affrontando la “rivoluzione telematica” degli adempimenti burocratici che regolano il rapporto tra datori di lavoro, dipendenti non comunitari, non soltanto per quelli al primo ingresso in Italia, e pubblica amministrazione. L’entrata in vigore del “Decreto ministeriale sulle comunicazioni obbligatorie on line”, avvenuta lo scorso 11 gennaio su iniziativa del Ministero del Lavoro, da una parte aveva semplificato le procedure amministrative per l’assunzione dei lavoratori non comunitari già residenti in Italia, ma dall’altra aveva lasciato più di un punto oscuro su quelle stesse procedure a carico dei datori di lavoro. Con la nota dello scorso gennaio, dunque, il Ministero dell’Interno, oltre a confermare l’obbligo dell’invio del contratto di soggiorno da parte dei datori di lavoro, ha anche chiarito gli altri adempimenti che spettano agli imprenditori che puntano sulla manodopera non comunitaria. Con l’invio del “modello Q”, i datori di lavoro indicano anche l’adeguatezza dell’alloggio del lavoratore, l’impegno a comunicare le condizioni e le eventuali variazioni del contratto di lavoro e gli estremi del permesso di soggiorno del neo assunto. In più, al datore di lavoro spetterà la copertura delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel proprio Paese. L’obbligo dell’invio del “modello Q” rimane, dunque, perché attraverso questo adempimento vengono forniti alla pubblica amministrazione informazioni e dati necessari che attualmente non rientrano in nessuna altra comunicazione obbligatoria, annullando quindi la cosiddetta “pluriefficacia” delle comunicazioni on line. La nota del Viminale, infine, precisa che si sta lavorando per permettere l’acquisizione dei “modelli Q” anche per via telematica dallo Sportello Unico per l’immigrazione e per “inserire i contenuti del modello Q nel modello di comunicazione obbligatoria”.
Redditi Il Presidente di Confartigianato Guerrini: “Positiva capacità di reazione delle piccole imprese. No a letture che alimentano contrapposizioni”
“Meravigliano i commenti alla tendenze registrate dalla Banca d’Italia sui redditi delle famiglie italiane. Così si rischia di alimentare assurde contrapposizioni sociali, Leggere di più
COMUNUCATO STAMPA -
Redditi - Il Presidente di Confartigianato Guerrini: Positiva capacità di reazione delle piccole imprese. No a letture che alimentano contrapposizioni