15 Aprile 2008, h. 00:00

Autotrasporto: esteso fino al limite di 58 ore l’orario di lavoro degli autisti ‘discontinui’

Ritoccato il contratto collettivo nazionale degli operatori mobili dell’autotrasporto nella parte che riguarda l’orario di lavoro. Le modifiche introducono uno speciale regime orario per gli autisti ‘discontinui’, quelli il cui tempo di lavoro non coincide con i tempi di presenza in azienda. In base a tali modifiche si allunga la durata media settimanale della prestazione lavorativa che potrà essere estesa fino a 58 ore settimanali (compreso lo straordinario), con punte massime di 61 ore settimanali, su un periodo di sei mesi. Il nuovo regime orario è subordinato alla stipula di un accordo sindacale. La novità è stata introdotta da un’intesa tra i sindacati dei lavoratori e le parti datoriali, sottoscritta lo scorso 3 aprile, con la quale sono stati armonizzati gli articoli 11 e 11 bis del CCNL vigente con le nuove regole introdotte dal Decreto legislativo n. 234/2007, che ha recepito – anche se con grande ritardo – la direttiva europea n. 152/2002 che ha fissato precisi limiti all’orario di lavoro degli autisti. Il Decreto legislativo conferma i vincoli contenuti nella direttiva della UE: l’orario di lavoro degli autisti non può superare le 48 ore settimanali di media nell’arco di 4 mesi e le 60 ore nella singola settimana, fatti salvi i “limiti più ampi previsti dalla contrattazione collettiva”. E’ proprio grazie alla ‘finestra’ prevista dal Decreto, che affida la definizione dell’orario lavorativo alla contrattazione tra le parti, che è stato introdotto il regime speciale per gli autisti discontinui. E se l’accordo tra le parti non viene raggiunto? In questo caso la prestazione complessiva del lavoratore discontinuo rientra nei limiti generali, alla pari di qualsiasi altro autista (media settimanale di 48 ore). Per quanto riguarda il livello di sottoscrizione degli accordi in questione, in principio era previsto solo il livello aziendale. Grazie all’intervento di Confartigianato Trasporti è stata inserita una Nota a verbale in calce all’articolo 11 bis dell’accordo, che prevede un’importante deroga per le imprese che occupano fino a 8 dipendenti: “Per le aziende che occupano fino a 8 dipendenti gli accordi di cui all’art.11 e 11 bis possono essere stipulati dalle Associazioni cui aderiscono le imprese con le rappresentanze territoriali congiunte delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. Tali accordi dovranno indicare il nominativo delle aziende cui gli accordi stessi si riferiscono”.

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