24 Luglio 2009, h. 00:00

Rateizzazione delle cartelle esattoriali, Equitalia detta le regole

Diventa più semplice e meno costoso per le società di persone e per le ditte individuali richiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali: grazie all’intervento di Confartigianato è stato finalmente innalzato da 15.000 a 25.000 euro il limite oltre il quale occorre corredare l’istanza di rateizzazione con la certificazione dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa sottoscritta dai professionisti abilitati. L’importante semplificazione non è l’unica novità in materia delle ultime settimane. Una seconda novità arriva da Equitalia e riguarda le istanze di rateizzazione successive ad una già concessa. Una possibilità consentita a livello informale, ma fino a oggi non supportata da un quadro di regole chiare e definite. Equitalia, con una direttiva inviata ai propri Uffici territoriali l’8 luglio, ha rimediato alla mancanza. L’agente di riscossione può concedere un nuovo piano di ammortamento dopo aver riscontrato le “situazioni di oggettiva difficoltà” del contribuente e verificata la sussistenza degli stessi presupposti valutati in passato. Il contribuente, per fruire della dilazione, dovrà dimostrare di essere in regola con i pagamenti della precedente ripartizione del debito. A tal fine dovrà allegare all’istanza la copia dell’avvenuto pagamento dell’ultima rata (in senso cronologico) del piano di rateizzazione non ancora terminato. Scendendo nel dettaglio, per la richiesta di una seconda rateizzazione per importi superiori ai 5.000 euro, la direttiva di Equitalia prevede trattamenti differenziati a seconda che il richiedente sia una persona fisica (o titolare di ditta individuale in regime fiscale semplificato) oppure una Società di capitali. Nel caso di persone fisiche, gli accertamenti dovranno confermare la situazione di temporanea difficoltà del contribuente (anche attraverso l’analisi della situazione economica famigliare). Al termine delle verifiche gli uffici determineranno il nuovo numero di rate da concedere rapportando il debito complessivo (vecchio debito sommato al nuovo) alla certificazione ISEE. Il pagamento rateizzato relativo al precedente debito non subisce alcuna modifica. Anche per le Società di capitali, l’Agente della riscossione dovrà compiere alcune valutazioni preliminari, fermo restando il riscontro dell’effettiva temporanea difficoltà del contribuente. A differenza dei paramenti utilizzati nel caso delle persone fisiche e delle Società di persone, in questo caso vengono impiegati due indici: indice di liquidità e indice Alfa (dato dal rapporto tra valore della produzione e debito complessivo di cui si chiede la rateizzazione). Se non sono trascorsi più di sei mesi tra le due richieste di rateizzazione, il contribuente è dispensato dal fornire una nuova documentazione economico-patrimoniale. Per le sue valutazioni l’Agente delle riscossioni dovrà fare riferimento ai documenti forniti all’atto della prima domanda dal contribuente. La direttiva di Equitalia prende in esame anche l’ipotesi in cui l’importo complessivo del debito non superi i 5.000 euro: il numero delle rate è determinato automaticamente in base all’importo dovuto. Previsti tre scaglioni: fino a 2.000 euro (massimo 18 rate); tra 2001 e 3.500 euro (max 18 rate); da 3.501 a 5.000 euro (max 36 rate). Unica deroga allo schema, il caso in cui il contribuente richieda di effettuare il pagamento in un numero di rate inferiore a quello previsto.

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