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Concessioni demaniali, Confartigianato al MIT: ‘Correggere il bando-tipo per evitare distorsioni del mercato’

Il 13 luglio il Presidente di Confartigianato Imprese Demaniali Mauro Vanni ha partecipato al tavolo di lavoro di consultazione istituito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per la redazione del bando-tipo per l’affidamento delle concessioni demaniali di cui alla legge 5 agosto 2022, n. 118. L’incontro, convocato dopo le riunioni tecniche preliminari intercorse con regioni, province e comuni, aveva lo scopo di provare a raggiungere un accordo definitivo sul bando-tipo che detterà i criteri con cui andranno fatte le gare.

In base alle nuove regole le concessioni avranno una durata da 5 a 20 anni, a seconda degli investimenti messi sul piatto; saranno riconosciute premialità a chi ha maturato una comprovata esperienza nel settore e a chi offrirà tariffe agevolate per il turismo sociale (anziani, famiglie, ecc.); saranno previsti indennizzi sugli investimenti non ancora ammortizzati per gli operatori attuali che dovessero uscire sconfitti dai bandi; sarà garantita la “continuità del servizio” con la possibilità per i partecipanti di presentare un’offerta anche per beni e servizi esistenti secondo il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

In particolare, il Presidente Vanni ha evidenziato una serie di criticità che rischiano di danneggiare i piccoli imprenditori e penalizzare la concorrenza. Confartigianato Imprese Demaniali chiede quindi una revisione immediata del testo per eliminare i criteri distorsivi, cancellare le cause di esclusione extra-legali e sopprimere la gara al rialzo sui canoni, ripristinando la piena tutela della parità di trattamento e della massima partecipazione.

La prima criticità arriva dal punteggio che si vuole assegnare a hotel, resort, villaggi turistici fronte spiaggia: 8 punti su un totale di 100, anche se l’imprenditore non ha mai gestito stabilimenti balneari. Questo significa favorire gli alberghi in prima fila e scatenare una guerra dei prezzi, creando uno svantaggio strutturale insuperabile per i nuovi aspiranti concessionari che presentano un progetto balneare autonomo e generando un monopolio post-gara, rendendo gli altri albergatori della zona commerciali dipendenti dal vincitore.

Stessa criticità genera il vantaggio previsto per le concessioni confinanti: premiare chi ha già una concessione adiacente e offre servizi integrati (come diving o noleggio barche) esclude di fatto i fornitori terzi del territorio dal mercato a valle. Si finisce per premiare la mera posizione geografica fortunata anziché la qualità intrinseca del progetto.

A seguire, l’incertezza sulla reale natura giuridica del provvedimento. L’articolo 8 del D.L. 32/2026 introduce, infatti, questo modello con l’obiettivo di uniformare le gare su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, il testo non chiarisce se si tratti di un atto vincolante per i Comuni o di un semplice orientamento facoltativo. Senza una precisa cornice giuridica, le amministrazioni locali rischiano di applicare le regole in modo frammentato. Questo scenario ricreerebbe la disparità di trattamento tra territori che la norma stessa voleva combattere, esponendo i futuri bandi a un’ondata inevitabile di ricorsi e contenziosi legali.

Altro aspetto problematico riguarda il fatto che il bando-tipo inserisce requisiti di ammissione aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge delega sulla concorrenza (Legge 118/2022). Nello specifico, subordina la partecipazione alla regolarità nel pagamento dei canoni passati e all’assenza di condanne per occupazione abusiva del demanio. Confartigianato ha evidenziato che la legge richiama esclusivamente gli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici. Trattandosi di un elenco di cause di esclusione tassativo per legge, qualsiasi aggiunta esterna deve essere considerata nulla. Introdurre nuovi paletti viola i principi europei di massima partecipazione e di libero accesso al mercato.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione tecnica c’è il rischio di creare forti barriere all’ingresso.

Il criterio del fatturato per valutare l’esperienza pregressa, se interpretato in senso esclusivamente penalizzerebbe chi ha gestito spiagge piccole o con litorali poco profondi, favorendo chi ha operato in aree strutturalmente più ampie e redditizie, a prescindere dal reale merito imprenditoriale.

Infine, critica la posizione di Confartigianato Imprese Demaniali anche sulla previsione che il bando-tipo preveda l’assegnazione di punteggi economici basati sul rialzo del canone concessorio proposto in gara. Confartigianato ha smontato la legittimità di questa scelta dimostrando che non ha alcun fondamento nella Legge 118/2022. La legge prevede la competizione economica esclusivamente sull’importo dell’indennizzo da pagare al gestore uscente. I canoni demaniali sono invece regolati a livello nazionale dal D.L. 400/1993, che stabilisce parametri fissi e uniformi. Permettere una gara al rialzo sui canoni non solo viola la norma primaria, ma avvantaggia i grandi gruppi d’investimento finanziario, estromettendo le micro e piccole imprese che non hanno la stessa solidità di cassa per rilanciare sul canone.

 

 

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