3 Maggio 2005, h. 16:00

Riparazione danni da incidenti automobilistici Confartigianato mette in guardia i consumatori: Attenzione alla pubblicità ingannevole: la Convenzione Ania/Carrozzerie è cessata il 31 dicembre 2003 Consigli utili per il risarcimento del danno

L’Associazione Carrozzieri di Confartigianato invita i consumatori a diffidare delle carrozzerie che espongono riferimenti alla Convenzione tra l’Ania (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione) e le Organizzazioni Artigiane per la riparazione di danni da incidenti stradali.
La Convenzione – che prevedeva, tra l’altro, la possibilità di ottenere la riparazione del danno presso un’officina convenzionata senza anticipare i costi della riparazione – è infatti cessata il 31 dicembre 2003. Ma alcune officine continuano ancora oggi ad esporre locandine, targhe o insegne che reclamizzano tariffe vantaggiose applicabili grazie all’intesa tra Ania e autoriparatori.
Tali comportamenti sono stati condannati come ‘pubblicità ingannevole’ dall’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato. Stesso discorso vale per quelle carrozzerie che espongono diciture quali “Convenzione con tutte le Compagnie Assicuratrici”. E’ invece corretto, da parte delle carrozzerie, informare il cliente circa accordi con una o più Compagnie di assicurazione, che devono però essere espressamente citate.
L’Associazione Carrozzieri di Confartigianato ha fornito ampie informazioni circa la cessazione della Convenzione ed ha ripetutamente richiamato le officine associate ad eliminare qualsiasi riferimento alla ex Convenzione per non trarre in inganno i consumatori.
Inoltre, per continuare ad offrire agli automobilisti la possibilità di non farsi carico dell’aspetto economico dell’incidente, Confartigianato ricorda che è possibile la cessione del credito al carrozziere.
In caso di incidente, quindi, è possibile rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia, attraverso il quale attivare l’opzione ‘cessione del credito’ inviandone formale comunicazione, per raccomandata R/R, alla Compagnia assicuratrice, con allegata fotocopia dell’atto di cessione del credito in base agli articoli 1260 e segg. del Codice Civile. Il carrozziere – che su richiesta dell’avente diritto al risarcimento può farsi carico di questi passaggi – deve chiaramente informare il cliente della sua responsabilità a far fronte al pagamento nel caso in cui l’assicurazione non sia totalmente o parzialmente impegnata contrattualmente o qualora esistano condizioni di corresponsabilità.
Confartigianato ricorda che – in base alla nuova procedura di gestione dei reclami – qualora siano trascorsi 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento o 30 giorni in caso di sottoscrizione congiunta del modello CAI senza riscontri da parte della Compagnia, è possibile inoltrare un reclamo nei confronti della Compagnia stessa per posta, telefax o e-mail, o anche direttamente tramite internet nella sezione Uffici Gestione Reclami, che tutte le Assicurazioni sono tenute a mettere a disposizione.
Le controversie sulla quantificazione dei danni e delle prestazioni assicurative, sull’attribuzione di responsabilità a seguito di sinistri, rimangono di competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.

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