16 Maggio 2007, h. 16:51

Risarcimento diretto: riaffermato il principio di equità tra le imprese di autoriparazione e la libertà di scelta del danneggiato

Approvato dalla Commissione Attività produttive della Camera l’emendamento sollecitato da Confartigianato al Disegno di Legge “Misure per il cittadino consumatore e per agevolare le attività produttive e commerciali, nonché interventi in settori di rilevanza nazionale”.

L’emendamento –  finalizzato alla revisione del criterio di delega contenuto nel Codice delle Assicurazioni relativamente alla disciplina del risarcimento diretto – prevede l’inserimento all’interno dell’ art. 150 del Codice delle Assicurazioni dell’indicazione di “definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia”.

L’obiettivo fondamentale è quello di contrastare l’imposizione da parte delle Compagnie assicuratrici – nei casi di risarcimento in forma specifica – di carrozzerie preventivamente “convenzionate”. Un opzione che violerebbe apertamente il principio  di libero mercato e la concorrenza tra le imprese di autoriparazione, evitando il rischio reale di una mancanza di tutela dei diritti dell’assicurato dal punto di vista della qualità ed affidabilità della riparazione, elementi indispensabili ai fini della sicurezza stradale.

Si tratta di un passaggio di grande importanza per gli assicurati e per le imprese di carrozzeria, in linea con la tutela dei soggetti deboli sancita dalla Costituzione ed in ossequio al Codice Civile, come spesso ribadito dall’Associazione Nazionale Carrozzieri Confartigianato.

La precisazione di alcuni parametri fondamentali nell’applicazione del nuovo meccanismo si è resa necessaria per evitare distorte interpretazioni di quanto previsto dal Regolamento attuativo in ordine ai “benefici derivanti per gli assicurati” dall’ottimizzazione della gestione, dal controllo dei costi e dall’innovazione dei contratti assicurativi.

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