17 Dicembre 2007, h. 00:00

Sicurezza sul lavoro: entro l’inverno i decreti attuativi

Per il via al Testo unico delle leggi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, non bisognerà attendere fino alla ‘scadenza naturale’ della delega del Governo, fissata per maggio 2008. L’intenzione del Ministro Damiano è quella di accelerare il più possibile la stesura dei decreti applicativi e di varare le nuove norme entro gennaio 2008. Nessun decreto ad hoc, dunque, a seguito dell’incidente all’acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ma tempi più stretti per la messa punto del provvedimento e per la sua definitiva emanazione. Nei giorni scorsi è stata distribuita alle parti sociali la prima bozza del testo, relativa al titolo I della delega. Il documento è stato discusso il 17 dicembre nel corso di un tavolo di confronto convocato dal Governo. “L’incontro con le parti – ha dichiarato il ministro del Lavoro – è stato molto positivo e parte dalla condivisione della linea di azione del Governo che ha scelto di non procedere con legislazione di emergenza per affrontare un tema così delicato”. Il prossimo appuntamento è stato fissato per la settimana di Natale, quando le Organizzazione di rappresentanza dei lavoratori e i sindacati presenteranno al Governo le loro osservazioni. Obiettivo: chiudere i lavori entro il prossimo 31 gennaio, dopo altri due incontri fissati per l’8 e l’11 gennaio. Come anticipato dal ministro Damiano, il testo conferma sostanzialmente i contenuti delle leggi 626/94 e 123/07, definite dallo stesso “buone leggi, che richiedono solo di essere applicate”. Da una prima analisi compiuta da Confartiginanto, risulta che il testo attualizza i principi della legge delega ricalcando in buona parte lo schema del decreto legislativo 626/94. Il quadro complessivo è sicuramente più organico e ‘compiuto’, grazie a una suddivisione più logica dei capi e delle sezioni, all’integrazione in un solo testo delle disposizioni immediatamente operative della Legge 123/07 (sospensione dell’attività, appalti, responsabilità dell’impresa, aumento dell’organico degli Ispettori del lavoro), e al miglior coordinamento dei vari decreti ministeriali in vigore, effettuata direttamente o con rimandi espliciti. Di contro molti passaggi del documento necessitano ancora di essere messi fuoco, vuoi per la mancanza di parti fondamentali del testo (recepimenti di direttive, apparato sanzionatorio, abrogazioni, allegati tecnici), vuoi per l’indeterminatezza di alcuni riferimenti importanti (bilateralità, ricorso a decretazione futura). Di seguito le principali novità del testo. COMPETENZE ISTITUZIONALI: I Ministeri del Lavoro e della Salute presiederanno due distinti organi consultivi, il primo per le problematiche tecniche del lavoro, il secondo per la vigilanza. Istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione e, a livello regionale, i comitati di coordinamento. FORMAZIONE: Resi strutturali gli interventi per promuovere la cultura della sicurezza. Centrale il ruolo dell’Inail che dovrà finanziare attività formative ed investimenti nel settore. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO: Chiaramente suddivisi in delegabili e non delegabili. Tra questi ultimi: la valutazione dei rischi, l’elaborazione del documento sugli stessi, la designazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. ESTENSIONE DI OBBLIGHI A LAVORATORI AUTONOMI E COMPONENTI IMPRESA FAMILIARE: Obbligo anche per queste due tipologie di lavoratori di utilizzare attrezzature di lavoro conformi, munirsi di dispositivi di protezione individuale, tesserino di riconoscimento in caso di appalto. Ancora non indicate le sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni. Oltre agli obblighi, previste alcune facoltà: effettuare sorveglianza sanitaria e partecipare a corsi di formazione. SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: Imprenditori e lavoratori autonomi soggetti ad un “sistema di qualificazione”, basato su esperienza, competenza e conoscenza acquisite tramite formazione. Le modalità della disposizione sono scarsamente precisate. Il sistema potrà risultare vincolante per la partecipazione a gare d’appalto o per l’accesso a contributi. VALUTAZIONE DEI RISCHI: Confermata la deroga per le imprese fino a 10 dipendenti: regime di autocertificazione non oltre il 30 giugno 2010. SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: Confermato e consolidato il quadro vigente. Semplificate le condizioni per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione previste dall’art. 10 comma 2 del D.Lgs 626/94: scompaiono la dichiarazione di capacità professionale, la dichiarazione dell’assolvimento degli obblighi di valutazione dei rischi, la relazione sull’andamento infortunistico aziendale. Rimangono obbligatori l’obbligo della formazione (scompare l’attestazione) e l’aggiornamento periodico. FORMAZIONE: La formazione viene trattata in modo non dissimile a quanto già previsto dalle leggi vigenti. SORVEGLIANZA SANITARIA: Approfondito il capo V del D.Lgs. 626/94, sul quale opera un intervento organico, intervenendo anche con norme di tipo contrattuale (il medico competente può essere inquadrato anche come collaboratore, superando l’interpretazione secondo la quale avrebbe dovuto essere inquadrato come dipendente). RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: Mantenuto l’impianto generale: fino a 15 dipendenti possibilità di individuare esternamente o eleggere internamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Sopra i 15 dipendenti obbligo di eleggere internamente il RSL. Introdotta la nuova figura del RSL di sito produttivo (grandi impianti siderurgici, porti, centri intermodali). Riconfermato il ruolo degli organi paritetici.

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