18 Aprile 2008, h. 00:00

Per gli autotrasportatori arriva la doppia patente

Arriva la Carta di qualificazione del conducente (CQC), che sostituisce nel porta documenti degli autotrasportatori il Certificato di abilitazione professionale. Dal 5 aprile è in vigore la norma, contenuta nel decreto legislativo 286/2005, che introduce l’obbligo del nuovo documento per tutti i professionisti dell’autotrasporto muniti di patente C, C+E, D e D+E a partire dal 10 settembre 2008. Per gli operatori del trasporto persone, invece, il CQC scatterà solo tra un anno, a partire dal 10 settembre 2009. Per taxisti o conducenti di vetture a noleggio, al contrario, non cambia niente. Per loro continuerà ad essere richiesto il Cap di tipo Kb. La carta, che sostituirà gradualmente i certificati kc e kd, avrà una validità di cinque anni e sarà rilasciata ai nuovi autisti, dopo il superamento di un esame. Questo, nel tempo. All’inizio, infatti, il documento sostituirà automaticamente il CAP, senza costringere gli autotrasportatori a sedersi nuovamente dietro ai banchi di scuola. La richiesta del rilascio d’ufficio, varrà anche per i certificati di abilitazione conseguiti dopo il 5/04/2007. Termine ultimo per la presentazione delle domande di “conversione”: 4 aprile 2010. Le domande andranno presentate all’Ufficio della Motorizzazione Civile che le evaderà secondo l’ordine di presentazione. La sostituzione del Cap “per documentazione”, è una novità introdotta da un apposito decreto datato 20/03/2008, che modifica l’articolo 2, comma 1, del decreto interministeriale 7 febbraio 2007, che subordinava il rilascio del CQC al superamento di un esame di “valutazione delle conoscenze”. La modifica era stata richiesta da Confartigianato Trasporti, che aveva evidenziato come la mancata istituzione di appositi corsi di formazione rendesse di fatto inapplicabile la norma. Cambia il documento, ma le sanzioni previste dal Codice della Strada per gli autisti alla guida senza aver conseguito il Cap, o con il Cap scaduto, si applicano integralmente anche ai nuovi possessori del CQC. Per quanto riguarda l’eventuale perdita di ‘punti patente’, per le infrazioni che prevedono tale misura, il Ministero dell’Interno ha fornito le prime indicazioni. “Quando una violazione è commessa alla guida di un veicolo che richiede, oltre alla patente, anche la carta di qualificazione o il Cap tipo kb, la decurtazione di punti si applica su questi documenti”. Con una sola eccezione: quando l’autista ma non è ancora in possesso della CQC. In questo caso i punti vengono tolti dalla patente posseduta. Fino all’entrata in vigore definitiva della riforma, il taglio dei punti dalla CQC potrà avvenire solo se è il conducente a esibire il documento al momento del controllo. Trattandosi di un periodo ‘transitorio’ gli organi di vigilanza non potranno chiedere l’esibizione della patente professionale, visto che il suo possesso non è ancora obbligatorio. Un’ulteriore precisazione riguarda i neo patentati. Quando a commettere un’infrazione che comporta la perdita di punti sulla patente è un neo patentato (in questo caso i punti sottratti raddoppiano), il Ministero degli Interni precisa che “il riferimento è alla data di rilascio della licenza di guida ordinaria e non alla data di rilascio della carta di qualificazione del conducente”.

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