14 Novembre 2008, h. 00:00

Niente sospensione dell’attività imprenditoriale per le microimprese

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 30 del 12 novembre 2008, circoscrive il campo di applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (invitando il personale ispettivo a non adottarlo in caso di violazioni commesse da microimprese) e fornisce nuovi chiarimenti in merito ai tempi di decorrenza dello stesso. La circolare chiarisce prima di tutto la nozione di micro-impresa definendola “una realtà minima composta da un solo dipendente”. Una definizione creata ad hoc, ‘atecnica’ – è scritto nella circolare – ben lontana da quella prevista dalla normativa europea che ne identifica i connotati nella dimensione aziendale al di sotto dei 10 dipendenti. Nel caso di microimpresa, dunque, il Ministero ribadisce l’opportunità di non adottare il provvedimento di sospensione, fatta salva l’ipotesi in cui il lavoratore interessato svolga attività particolarmente rischiose. Tra le attività giudicate a rischio, la circolare indica esplicitamente solo l’edilizia, facendo poi un richiamo anche ad “altre attività comportanti rischi specifici” non meglio identificate. La circolare specifica, inoltre, che in questa circostanza “l’ispettore provvederà comunque ad assegnare al datore di lavoro un termine breve sia per la regolarizzazione del lavoratore in nero, sia per l’eventuale sottoposizione dello stesso alla sorveglianza sanitaria ove ne sussistano i presupposti”. Il secondo chiarimento fornito dal Ministero del Lavoro concerne i tempi di decorrenza del provvedimento di sospensione. La circolare specifica che il provvedimento deve essere adottato già in sede di prima verifica ispettiva, anche se gli effetti della misura (chiusura dell’attività) scattano solo a decorrere dalle ore 12.00 del giorno successivo a quello dell’accertamento, salvi i casi di ‘pericolo imminente’ o ‘grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi’. Se la scadenza cade in un giorno di chiusura dell’ufficio o in un giorno festivo, la data slitta automaticamente al primo giorno lavorativo utile. Il Ministero del Lavoro motiva il differimento dell’efficacia del provvedimento con la necessità di concedere al personale ispettivo un margine di tempo più ampio per verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’adozione della misura. Qualora dalla verifica della documentazione non emergano irregolarità che giustifichino la chiusura dell’attività, gli ispettori devono adottare un provvedimento di annullamento. Nel caso in cui, invece, le comunicazioni di assunzioni presentate siano successive all’ispezione, ma effettuate entro le ore 12.00 del giorno successivo, la circolare precisa che il provvedimento di sospensione conserva i suoi effetti. Per la revoca del provvedimento, infatti, è necessaria la piena regolarizzazione del personale oltre al pagamento di una sanzione di 2.500 euro. La circolare precisa anche che il differimento dell’efficacia del provvedimento alle ore 12.00 del giorno successivo, non consente al lavoratore irregolare di continuare a prestare l’attività lavorativa fino all’effettiva regolarizzazione.

rss