11 Dicembre 2008, h. 00:00

Centri servizi e Caf valorizzati dal Libro Unico del Lavoro

Si delinea ormai con precisione il quadro della disciplina del Libro Unico del Lavoro, il nuovo documento istituito dal Governo nell’ambito delle semplificazioni introdotte con la manovra d’estate – in vigore dal 9 luglio e attualmente in fase di regime transitorio – che a partire dal 16 febbraio 2008 sostituirà i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori d’impresa. Il Ministero del Lavoro nei giorni scorsi ha pubblicato un Vademecum che affronta punto per punto le questioni tecniche che ancora non avevano trovato una soluzione nelle precedenti circolari interpretative. In particolare, si chiarisce che le imprese artigiane e le altre piccole imprese, anche cooperative, possono delegare gli adempimenti in materia di Libro Unico ai servizi ed ai Caf costituiti dalle rispettive Associazioni di categoria. Uno dei principali nodi sciolti dal Ministero riguarda, infatti, i soggetti abilitati alla tenuta del LUL. La lista è breve, i soggetti sono solo due: i professionisti (identificati dall’articolo 1, comma 1, della Legge n.12/79) ed i Servizi/CAF delle Associazioni di categoria (art. 1, comma 4, della Legge n.12/79). Niente da fare per i CED. A questo riguardo il Vademecum specifica che i Centri elaborazione dati non possono essere titolari dell’autorizzazione alla numerazione unica; possono invece eseguire operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi e del calendario presenze utilizzando la numerazione unica del professionista o dei professioni che li assistono. In sostanza, il Vademecum sgombra il campo da interpretazioni che miravano a considerare i Centri servizi meri Ced, e come tale esclusi dalla tenuta del LUL. Al contrario, il Vademecum riconosce che i Centri servizi delle Associazioni di categoria e i Caf sono abilitati a detenere il LUL qualunque sia la loro forma societaria.

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