24 Novembre 2005, h. 11:26

Caldaiette: la verità sulla manutenzione. Completamente errata l’interpretazione del Dlgs 192/05 da parte delle Associazioni dei consumatori I tempi di manutenzione non cambiano, diminuiscono i controlli e la sicurezza

Per effetto della nuova disposizione legislativa emessa il 19 agosto e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 settembre – Decreto legislativo 192 – viene modificata la periodicità dei controlli obbligatori che il proprietario, il conduttore o il terzo responsabile devono effettuare sull’impianto termico.

Tale modifica riguarda, pertanto, esclusivamente le operazioni di controllo e si riferisce, in particolare, agli impianti serviti da caldaie a gas di potenza inferiore a 35 kW.

La manutenzione sull’impianto, che l’articolo 7 del nuovo decreto conferma come obbligatoria, come del resto sono i controlli, deve, come fino ad oggi previsto, essere compiuta seguendo le istruzioni del costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio oppure, in assenza di entrambi, delle norme UNI e CEI che regolano la materia. In proposito è importante ricordare che la norma di riferimento è la UNI 10436. Solo in mancanza di tali disposizioni l’impianto è soggetto al controllo che la legge determina a cadenza biennale o quadriennale, a seconda della vetustà del generatore di calore, del tipo, oppure a seconda della sua collocazione in ambiente abitato o meno. Tali controlli, peraltro, devono essere eseguiti ogni qualvolta si provveda alla manutenzione secondo le istruzioni ed i tempi indicati dal costruttore dell’impianto o del fabbricante dell’apparecchio e dei componenti.

E’ quindi destituita di ogni fondamento l’informazione diffusa da alcune Associazioni dei consumatori che, parificando il controllo previsto dalla legge alla manutenzione, fanno coincidere i tempi della manutenzione con quelli del controllo di legge affermando che ora la manutenzione sarebbe diventata obbligatoria ogni due o quattro anni.

Le operazioni di manutenzione e la loro periodicità restano, quindi, legate alle istruzioni che devono essere rilasciate al consumatore in sede di consegna dell’impianto da parte del costruttore, ovvero alle istruzioni di corredo agli apparecchi ed ai componenti installati. Non cambia, pertanto, alcunché rispetto alla formulazione della normativa preesistente, che al comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n. 412, riportava pressoché la stessa definizione di cui al punto 1) dell’allegato L) al Dlgs 192/05.

In effetti l’obbligo della manutenzione annuale, fatte salve le istruzioni di costruttore o fabbricante, previsto originariamente dal comma 4 dell’articolo 11 del DPR 26 agosto 1993, n, 412, fu cancellato con la modifica introdotta dall’articolo 8 del DPR 21 dicembre 1999, n. 551. Operazione resa necessaria in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 90/396/CE sugli apparecchi a gas e dalle altre disposizioni sui prodotti e sui servizi che riservano  ai “produttori” il compito di impartire istruzioni sull’uso e sulla manutenzione del prodotto fabbricato o costruito.

E’ questa la corretta lettura dei testi legislativi a cui fare riferimento al fine di informare adeguatamente, non solo gli addetti ai lavori, ma anche gli stessi consumatori. Fare chiarezza su ciò che la legge realmente prevede consentirebbe infatti di evitare le polemiche che le dichiarazioni dei responsabili di alcune Associazioni dei consumatori hanno provocato in queste settimane.

Oltre a quanto finora evidenziato Assistal, Confartigianato, CNA e CASARTIGIANI esprimono sul nuovo dispositivo di legge un giudizio fortemente negativo dal momento che esso introduce obblighi ai quali difficilmente il sistema (imprese, istituzioni, consumatori) potrà far fronte, abbassa notevolmente gli standard di sicurezza degli impianti, prevede molte disposizioni di fatto irrealizzabili, inapplicabili o incomprensibili e  sarà, infine, causa di un notevole innalzamento dei costi a carico dei consumatori.

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