31 Agosto 2007, h. 00:00

Sospensione dell’attivita’ imprenditoriale in edilizia: indietro tutta.

Il Ministero del lavoro fa dietro front. La legge 3 agosto 2007, n.123 che estende a tutte le imprese la sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di violazione in materia di sicurezza, si applica anche alle imprese edili. Questa, almeno, l’interpretazione che il sottosegretario al Lavoro Antonio Montagnino, dà della norma, affidando il suo pensiero a un comunicato stampa. “Al di là di possibili diverse interpretazioni – si legge nel documento – appare evidente che l’art. 36 bis del decreto legge n. 223 del 2006 (convertito dalla legge n 248/2006) si applica soltanto nelle parti non modificate dall’art.5 della legge 3 agosto 2007 n.123. La possibilità per il personale ispettivo del Ministero del Lavoro di adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale anche in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro integra e quindi modifica quanto contenuto nel citato art. 36 bis. E’ dunque chiaro che l’art. 5 si riferisce anche alla possibilità di sospensione delle attività delle imprese edili”. Una vera doccia fredda, che colpisce un settore delicato come quello dell’edilizia, a un solo giorno dalla diramazione di una circolare della Direzione generale per l’Attività Ispettiva dello stesso ministero, di senso diametralmente opposto. “Il sottosegretario Montagnino, con una capriola verbale e ideologica – dichiara il segretario di ANAEPA Confartigianato Stefano Bastianoni -, ha esteso gli effetti della normativa anche all’edilizia. E’ veramente sorprendente, nei contenuti e nella forma. Sorprende soprattutto che lo abbia fatto attraverso un comunicato stampa che non è ancora tra le fonti del diritto. Il nostro comparto per poter operare ha bisogno di chiarezza e stabilità. Ma c’è poco da dire: il testo della legge è chiarissimo, quella del sottosegretario è una forzatura, è l’opposto di quanto contenuto nella circolare applicativa della legge”. Ma cosa c’è scritto nel documento ministeriale “sorpassato” dalle dichiarazioni del sottosegretario al Lavoro? Tra l’altro, che per l’applicazione dell’articolo 36 bis – integrato e modificato, secondo le dichiarazioni del senatore Montagnino, dall’articolo 5 della legge 3 agosto 2007 – le disposizioni sono sempre quelle impartite a suo tempo. Dalla circolare n. 29 del 28 settembre ’06, ad esempio. Dove si legge: “…Per quanto concerne l’oggetto del provvedimento di sospensione dei lavori si ritiene che lo stesso vada riferito ad ogni singola azienda che, nell’ambito del cantiere, presenti i presupposti di irregolarità individuati dalla disposizione in esame e non riguardi invece il cantiere considerato nella sua interezza, tranne evidentemente l’ipotesi in cui nel cantiere operi una sola azienda. Tale orientamento risponde alla logica di non penalizzare, con un provvedimento che sospenda la complessiva attività del cantiere, anche le imprese che in detto ambito operano in condizione di regolarità…” “Il sottosegretario ha fatto una ricostruzione personalissima – conclude il segretario di ANAEPA, Stefano Bastianoni -. Le norme come si sono succedute sono chiare, gli strumenti regolamentari applicativi sono stati emanati e si integrano perfettamente, in successione organica. E’ una forzatura e una distorsione di quanto contenuto nella legge – che fa rivivere l’articolo 36bis – e di quanto interpretato dagli organi competenti”.

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