16 Gennaio 2008, h. 00:00

Per i “minimi” scatta il forfettone

E’ diventato operativo il regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi o marginali introdotto dalla Finanziaria 2008. Dal 1° gennaio, le persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni, non in maniera associata, hanno la possibilità di aderire al regime forfettario che sostituisce Irpef, Irap e Iva con un’imposta del 20% sul reddito. Può optare per il “forfettone” chi nel 2007 ha conseguito ricavi, o percepito compensi, inferiori a 30.000 euro lordi, non ha effettuato cessioni per le esportazioni, non ha sostenuto spese per lavoro dipendente (in sostanza non ha avuto dipendenti o collaboratori). Requisito altrettanto importante: non aver effettuato, nel triennio 2005-2007, acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro, tenendo conto anche dei beni acquisiti mediante contratti di appalto o di locazione, compresa quella finanziaria. Per aderire al nuovo regime non è necessaria alcuna comunicazione all’amministrazione fiscale, chi ne ha i requisiti può iniziare ad applicarlo autonomamente. Se da una parte il regime dei ‘minimi’ permette di tagliare gli adempimenti in tutti quei casi in cui la contabilità è tenuta unicamente per finalità fiscali e non per esigenze di controllo gestionale, dall’altra prevede una serie di valutazioni e di verifiche che sconsigliano al piccolo imprenditore di fare a meno dell’assistenza del fiscalista. Quest’ultimo dovrà valutare, infatti, la possibilità di entrata nel regime, regolare eventuali partite pregresse in ambito Iva o imposte sui redditi, verificare la presenza dei requisiti per la permanenza nel regime e far fronte agli adempimenti relativi all’eventuale uscita dallo stesso. Chiaramente la consulenza dovrà identificare anche la reale convenienza ad aderire al “forfettone”, perché se è vero che cala l’aliquota sul reddito, parallelamente l’Iva sull’acquisto di un macchinario o di uno strumento non è più detraibile, e diventa pertanto un costo. Confartigianato da tempo sollecitava l’introduzione di un sistema fiscale più snello per i contribuenti più piccoli, tuttavia il “forfettone” varato dal Governo recepisce solo in parte le richieste avanzate dalla Confederazione. Una posizione netta illustrata nel corso dell’audizione presso le Commissioni Bilancio Riunite di Camera e Senato dello scorso 8 ottobre. In quella sede i rappresentanti di Confartigianato avevano giudicato positive e condivisibili le semplificazioni, ma al contempo avevano sottolineato una serie di criticità per le imprese e per il sistema economico nel suo complesso. “Condividendo le semplificazioni e la non applicazione degli studi di settore sulle imprese con strutture economicamente marginali – aveva spiegato il Segretario Generale di Confartigianato Cesare Fumagalli – preoccupa la circostanza che, in maniera surrettizia, possano accedere al regime semplificato soggetti che non ne abbiano titolo. In tale ottica è necessario, anche per garantire equità nei confronti delle imprese che rimarranno soggette a tutti i controlli e gli adempimenti (studi di settore, elenchi clienti e fornitori), prevedere un sistema di verifiche e rilevazioni periodiche sull’ammontare dei corrispettivi percepiti, dei costi e sugli elementi di struttura al fine di valutare la congruità del fatturato in relazione agli stessi”. Secondo le stime fornite dal Ministero dell’Economia, i soggetti interessati dal forfait sono 933.752 contribuenti, mentre i potenziali aderenti saranno 708.423 imprenditori, di cui quali la metà (383.403) al di sotto dei 40 anni di età. Gli aspetti principali della nuova normativa sono riportati di seguito. SONO ESCLUSI DAL REGIME: Non possono fruire delle semplificazioni previste per i minimi tutti coloro che già si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Tra questi: editoria, agricoltura e attività connesse, agriturismo, agenzie di viaggi e turismo etc. Allo stesso modo sono esclusi tutti i soggetti che: non risiedono in Italia; effettuano in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni; partecipano contestualmente a società di persone o a società a responsabilità limitata trasparenti. IL REGIME ‘NATURALE’ DEI MINIMI: In presenza dei requisiti richiesti, il regime dei contribuenti minimi è quello naturale, pertanto non è necessario effettuare alcuna comunicazione all’Agenzia delle entrate. La comunicazione è prevista solo nel caso in cui si tratti di un inizio attività. FUORIUSCITA DAL REGIME DEI MINIMI: Per passare dal regime semplificato a quello ordinario è sufficiente comportarsi di conseguenza, ad esempio addebitando l’Iva sulle fatture oppure esercitando il diritto alla detrazione. In questo caso bisognerà porre in essere tutti gli adempimenti contabili ed extracontabili previsti e comunicare l’opzione all’Agenzia delle entrate con la prima dichiarazione annuale presentata successivamente alla scelta. Previsto un vincolo triennale di permanenza nel regime ordinario, ad eccezioni di quanti lo faranno nel 2008. In questo caso il vincolo temporale sarà limitato a un solo anno. TRATTAMENTO AI FINI IVA: I contribuenti non addebitano l’Iva e non hanno il diritto a detrarla dagli acquisti effettuati. Previste norme specifiche in caso di acquisti e cessioni intracomunitarie. ULTERIORI ESONERI ED ESENZIONI: Esentati dall’Irap e conseguentemente dalla presentazione della relativa dichiarazione. I soggetti “minimi” sono esclusi dai parametri e dall’applicazione degli studi di settore. DETERMINAZIONE DEL REDDITO: Introdotto per i minimi il criterio di “cassa” per definire il reddito d’impresa. Il reddito sarà determinato dalla differenza tra l’ammontare dei compensi o ricavi e quello delle spese (relative all’esercizio dell’attività d’impresa) sostenute nello stesso periodo. Il principio di cassa si applica anche nel caso di acquisti di beni strumentali, interamente deducibili nell’anno in cui avviene il pagamento. IMPOSTA SOSTITUTIVA: Prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, pari al 20%. Per quanto riguarda i termini e le modalità di versamento dell’imposta, nessun cambiamento rispetto a quanto già previsto per l’IRPEF. CONDIZIONI CHE DETERMINANO LA FUORIUSCITA DAL REGIME: Il regime non ha più effetto dall’anno successivo se nel corso dell’anno: viene superato il tetto di 30.000 euro; oppure vengono effettuate esportazioni; impiegati lavoratori dipendenti o parasubordinati; superato il limite di acquisti di beni strumentali nel triennio; se ricorre una delle fattispecie indicate nel dettaglio dal comma 99 (trasferimento residenza all’estero; mutamento dell’attività; acquisizione di partecipazioni societarie). Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso se il limite dei ricavi viene superato di oltre il 50% (corrispettivi superiori a 45.000 euro). Scatta l’obbligo per il contribuente di assolvere a una serie di adempimenti, ai fini IVA, Irpef e Irap. FUORIUSCITA DAL REGIME A SEGUITO DI ACCERTAMENTO: La fuoriuscita dal regime può avvenire anche a causa di un avviso di accertamento divenuto definitivo. In tal caso il regime cessa di aver applicazione dall’anno successivo a quello dell’accertamento. Se i ricavi accertati superano i 45.000 euro, il regime cessa dallo stesso anno dell’accertamento. VERSAMENTI D’IMPOSTA E ACCONTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI: Introdotto l’obbligo per i contribuenti minimi di versare le imposte per via telematica. I contribuenti minimi sono tenuti al versamento dell’acconto dell’Irpef nell’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario. Nel caso delle imprese familiari l’acconto è dovuto dal titolare dell’impresa anche per conto dei collaboratori familiari.

rss