5 Marzo 2008, h. 00:00

Dimissioni volontarie sì, ma solo “assistite”

Il lavoratore che intende dare le dimissioni volontarie non potrà farlo da solo ricorrendo alla nuova procedura telematica del Ministero del Lavoro, in vigore dal 5 marzo. E neppure compilando e inviando di persona il modulo scaricabile sul sito del Ministero. In entrambi i casi dovrà rivolgersi ai soggetti abilitati: comuni, direzioni regioni e provinciali del lavoro, centri per l’impiego. In un secondo tempo, e solo dopo la firma di una specifica convenzione, anche i patronati e i sindacati potranno inoltrare il modello. I tempi per questa seconda ipotesi potrebbero non essere particolarmente brevi, infatti la legge di riferimento, la 188/2007, prevede un tempo utile di sei mesi dall’entrata in vigore della norma per siglare eventuali convenzioni. Il rispetto della procedura è considerato essenziale: in caso di errori, o di passaggi procedurali saltati, “salta” anche la richiesta di dimissioni che sarà considerata nulla. Si tratta solo di alcuni dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro con una circolare che illustra alcuni passaggi della norma e che in pochi giorni appare cambiata sostanzialmente. In un primo tempo, infatti, era previsto che il lavoratore, o un suo delegato, potessero accedere direttamente alla procedura on-line senza ulteriori complicazioni. Una modalità che la circolare esclude esplicitamente, prevedendo la figura di un “certificatore” terzo per risolvere il contratto. A partire dal 5 marzo 2008, le dimissioni volontarie dovranno corrispondere necessariamente a quelle del modulo adottato con il Decreto. La validità viene definita nel tempo: dalla data di emissione fino al 15° giorno successivo. La circolare specifica inoltre che “il Decreto si applica a tutti i casi di recesso unilaterale del lavoratore previsti dall’articolo 2118 del codice civile, nel rispetto del preavviso, la cui obbligatorietà non viene meno”.

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