21 Marzo 2008, h. 00:00

Installazione di impianti, finalmente la “nuova 46/90”

L’installazione di impianti ha una nuova normativa. Finalmente, viene da pensare, considerato lo stallo legislativo che aveva bloccato il settore e la minacciosa rivoluzione dall’alto ipotizzata dal DPR 380/01, il Testo Unico sull’edilizia mai entrato in vigore. Un regolamento che avrebbe voluto riorganizzare le normative di settore ma che in realtà minava il ruolo fondamentale della qualificazione, che apportava una serie di inutili, costosi e ridondati adempimenti burocratici e che apriva il mercato a diversi addetti autorizzati ad operare senza una necessaria formazione “sul campo”. “Una vittoria sindacale importante per la categoria – debutta Luciano Mattozzi, presidente degli installatori di Confartigianato Imprese – soprattutto perché cancella la vecchia normativa in materia di impianti, in primo luogo il Capo V del DPR 380/01. Il nuovo regolamento ha tre grandi pregi: i primi due a vantaggio degli imprenditori, il terzo per i consumatori. Il decreto, inoltre, estende l’applicabilità della legge a qualsiasi edificio, qualunque sia la destinazione d’uso, superando così una delle più grandi falle della precedente normativa”. La parola d’ordine del nuovo regolamento, come auspicato dagli installatori artigiani, è qualificazione, requisito fondamentale per la sicurezza degli impianti e, di conseguenza, dei consumatori. Sono stati infatti innalzati e resi più selettivi i requisiti di qualificazione professionale per gli imprenditori del settore, che dovranno maturare due anni di esperienza lavorativa, se in possesso di diploma di maturità tecnica, e quattro anni nel caso di attestati di formazione professionale. Un’altra importante novità riguarda il rafforzamento della figura del responsabile tecnico dell’impresa. Il responsabile, che potrà ricoprire il ruolo soltanto in un’unica azienda, avrà maggiori responsabilità. A cominciare dalla possibilità di progettare impianti che non superano determinate soglie dimensionali e di emissione. Infatti, con la nuova “46/90”, il responsabile tecnico potrà curare la cosiddetta progettazione semplificata, evitando così il sistematico ricorso, spesso molto costoso, ai progettisti iscritti agli albi professionali. Il responsabile tecnico potrà anche effettuare perizie per decretare o meno la conformità di impianti già esistenti. Un attestato che, secondo la precedente normativa, poteva essere rilasciato soltanto dai professionisti. Il decreto 37/2008 ha bloccato anche la possibilità di conferire l’abilitazione professionale alle imprese edili in possesso dell’attestazione SOA. Una scelta adottata dal TU sull’edilizia ma cancellata, insieme all’ipotesi di istituire un Albo nazionale di categoria, dal nuovo regolamento. “Due decisioni – sottolinea Mattozzi – che puntano alla salvaguardia del mercato dell’installazione e che rappresentano una garanzia di sicurezza per i consumatori. L’Albo nazionale, inoltre, sarebbe stato uno strumento di accertamento burocratico, oneroso e fonte di inutili adempimenti a carico delle imprese”. Il nuovo decreto mira a responsabilizzare maggiormente anche gli utenti degli impianti, avendo specificato ciò che la vecchia normativa ammetteva implicitamente: la loro responsabilità oggettiva nel mantenere le caratteristiche di sicurezza dell’impianto. Sarà compito degli utenti, infatti, osservare le istruzioni d’uso e manutenzione dell’impianto, conservare la documentazione di conformità alle norme di sicurezza e consegnarla in caso di vendita dell’immobile, di nuova fornitura o di interventi di modifica sugli impianti di gas, energia elettrica o acqua.

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