19 Novembre 2008, h. 00:00

IN BREVE – Lavoro intermittente, assegno di disoccupazione solo per i periodi di inattività senza indennità

I lavoratori con contratto intermittente che percepiscono l’indennità di chiamata non hanno diritto all’assegno di disoccupazione dell’Inps. Ai lavoratori che restano a disposizione del datore di lavoro senza percepire l’indennità di chiamata, invece, viene concesso l’assegno soltanto per i periodi di inattività. E’ quanto chiarito dall’Inps per far luce sulla disciplina del contratto di lavoro intermittente, introdotto dalla cosiddetta legge Biagi, il decreto legislativo 276 del 2003, e poi modificato. Il contratto intermittente, una delle diverse tipologie di lavoro dipendente, permette infatti di assumere personale alternando periodi di lavoro a fasi in cui il lavoratore resta a disposizione dell’azienda senza un’effettiva attività lavorativa.

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