4 Novembre 2008, h. 00:00

Rateazioni e sanzioni civili, abbassati i tassi di interesse

La Banca Centrale Europea ha ridotto di mezzo punto percentuale, dal 4,25 al 3,75%, il tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento. La decisione, presa lo scorso 8 ottobre, ha determinato i nuovi tassi d’interesse per rateazioni e sanzioni civili. In particolare, al 9,75% è stato fissato il tasso di interesse delle rateazioni e delle dilazioni di pagamento dei contributi e dei premi di assicurazione. Al 9,25%, invece, il tasso di interesse delle sanzioni civili. L’Inps, alla luce delle modifiche disposte dalla Bce, con la circolare 92 del 21 ottobre 2008, ha precisato c he il nuovo tasso del 9,75% si applica “alle rateazioni concesse dal 15 ottobre 2008 e al differimento del versamento dei contributi relativi al mese di ottobre 2008”. Il tasso del 9,25%, invece, si applica “alle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, o entro l’anno, e pagate entro i 30 giorni successivi”. Per quanto riguarda l’Inail, invece, che ha comunicato i nuovi tassi di interesse con la circolare 63 del 16 ottobre 2008, il nuovo tasso di interesse del 9,75% “si applica alle istanze di rateazione presentate a partire dall’8 ottobre 2008” o a quelle presentate dopo quella data “a condizione che la Sede non abbia ancora comunicato il piano di rateazione o dilazione oppure lo abbia comunicato dopo l’8 ottobre 2008”.

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