Fisco
Le risposte in ordine di tema e cronologico sono in costante aggiornamento
(AGEVOLAZIONI) Il Decreto Cura Italia sospende i termini di legge previsti per le eventuali decadenze (ad esempio perdita dei benefici prima casa in caso di mancato riacquisto entro un anno o mancata alienazione entro un anno)?
Questi termini non sono sospesi perché la perdita delle agevolazioni fiscali collegate all’acquisto della prima casa si associa al compimento di atti o vicende di tipo non strettamente tributario (cessione della prima casa prima dello spirare dei 5 anni e riacquisto di altro immobile entro un anno; spostamento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto). È allo studio un intervento legislativo per il prossimo decreto legge, finalizzato a derogare ai termini di decadenza in questione.
(FAQ MEF del 31/03/20)
(AGEVOLAZIONI) Sono un parrucchiere che ha sospeso l’attività per effetto del DPCM 11 marzo 2020. Il locale in cui esercito l’attività è in locazione. Ho diritto a qualche beneficio?
Se l’immobile in locazione rientra nella categoria catastale C/1 (botteghe e negozi), è previsto, per i soggetti esercenti attività d’impresa, il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 (art. 65, DL 18/2020). Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione (per il pagamento di tributi) tramite il codice tributo 6914 (risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020). (Fonte: Confartigianato)
(AGEVOLAZIONI) La mia impresa ha sostenuto spese di pulizia straordinarie per la sanificazione degli ambienti. Ho diritto ad agevolazioni?
Il D.L. 18/2020 ha previsto il riconoscimento di un recupero parziale delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro per l’emergenza da COVID-19. L’agevolazione è riconosciuta come credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo del credito di 20.000 euro. Se, ad esempio, la spesa è stata di 30.000 euro, il credito d’imposta spettante è pari a 15.000 euro. Un decreto del Ministero dello Sviluppo economico e del Ministero dell’economia e finanze dovrà essere emanato per stabilire i criteri e le modalità per beneficiare del credito. (Fonte: Confartigianato)
(CARTELLE) Fino a quando sono sospesi i pagamenti delle cartelle di Agenzia delle entrate-Riscossione?
L’articolo 154, lettera a) del DL n. 34/2020 (cosiddetto “DL Rilancio”) ha differito al 31 agosto 2020 il termine “finale” di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. In precedenza, tale termine era stato fissato al 31 maggio dall’art. 68 del DL n. 18/2020 “Cura Italia”.
Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 31 agosto 2020.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.
Fonte: Faq Agenzia entrate Riscossione - 26 maggio 2020
(CARTELLE) I pagamenti che non effettuo perché oggetto di sospensione e che dovranno essere eseguiti entro il 30 settembre 2020, vanno pagati in unica soluzione?
Non necessariamente. Per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione puoi anche richiedere una rateizzazione. Al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di Agenzia delle entrate- Riscossione è opportuno presentare la domanda entro il 30 settembre 2020.
Fonte: Faq Agenzia entrate Riscossione - 26 maggio 2020
(CARTELLE) Ho ricevuto una cartella di pagamento qualche settimana fa e scade dopo l’8 marzo 2020. Devo pagarla?
I termini scadenti tra l’8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti di riscossione, sono sospesi. Il versamento della cartella dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (art. 68, D.L. 18/2020). Tuttavia, per le cartelle che scadono in questo periodo, è possibile richiedere una rateizzazione presentando una istanza all’Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2020, secondo le indicazioni che sono sul Portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sezione “Rateizzazione”. (Fonte: Confartigianato)
(CARTELLE) Agenzia delle entrate-Riscossione può notificarmi nuove cartelle nel periodo di sospensione (dall’ 8 marzo 2020 al 31 agosto 2020)?
No. Nel periodo di sospensione - dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020 - Agenzia delle entrate-Riscossione non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento, nemmeno tramite posta elettronica certificata (pec).
Fonte: Faq Agenzia entrate Riscossione - 26 maggio 2020
(CARTELLE) Ho una cartella, che mi è stata notificata tempo fa, scaduta dopo l’8 marzo. Devo pagarla per evitare le procedure di recupero ovvero i termini per il pagmento sono sospesi?
I termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 agosto 2020. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati entro il 30 settembre 2020.
Fonte: Faq Agenzia entrate Riscossione - 26 maggio 2020
(CARTELLE) Ho una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo 2020. Agenzia delle entrate-Riscossione può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione?
No. Durante il periodo di sospensione Agenzia delle entrate-Riscossione non attiverà alcuna nuova procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).
Fonte: Faq Agenzia entrate Riscossione - 26 maggio 2020
(CARTELLE) Ho una cartella di pagamento scaduta prima dell’8 marzo 2020. L’Agenzia delle entrate può dar corso alle azioni esecutive?
Durante il periodo di sospensione (dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020) è sospesa l’attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici impositori. Di conseguenza, l’Agenzia delle entrate non può attivare durante questo periodo nessuna azione cautelare (fermo amministrativo, ipoteca) o esecutiva (ad esempio, pignoramento). (Fonte: Confartigianato)
(CARTELLE) Devo ricevere il pagamento di una prestazione pro-fessionale da parte di una Pubblica Amministrazione ma ho una cartella di pagamento scaduta di importo superiore a 5 mila euro. La pubblica amministrazione farà le verifiche presso l’agente della riscossione e bloccherà il pagamento?
No. Il Decreto ha previsto che nel periodo di sospensione le Pubbliche Amministrazioni non devono verificare la presenza di debiti non ancora pagati all’agente della riscossione (articolo 48-bis del DPR n. 602/1973). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l’agente della riscossione non ha ancora notificato l’atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario.
Fonte: Faq Agenzia entrate Riscossione - 26 maggio 2020
(CHIUSURA SPORTELLI) Agenzia delle entrate-Riscossione ha temporaneamente chiuso al pubblico i propri sportelli a causa dell’emergenza COVID-19. Come posso fare per pagare o per richieste urgenti e non differibili?
In relazione alla sospensione delle attività di riscossione fino al 31 agosto 2020 disposta dal “Decreto rilancio”, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione sul territorio nazionale rimarranno chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione. L’operatività dell’Agenzia sarà comunque garantita attraverso i servizi online e i consueti canali di ascolto dedicati all’assistenza contribuenti che, per l’occasione, sono stati potenziati a supporto di eventuali richieste urgenti e non differibili. Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono disponibili tutte le informazioni per ottenere assistenza ed effettuare pagamenti direttamente online.
Fonte: Faq Agenzia entrate Riscossione - 26 maggio 2020
(CREDITO D’IMPOSTA) In che modo posso ottenere il credito d’imposta?
L’importo può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020 in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. (FAQ MEF del 31/03/20)
(CREDITO D’IMPOSTA) Il “Credito d’imposta per botteghe e negozi” è da intendersi applicabile anche ai contratti di affitto di ramo d’azienda e ad altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciale?
La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali. (FAQ MEF del 31/03/20)
(CREDITO D’IMPOSTA) Un’azienda avente un codice ATECO non esplicitamente menzionato nell’elenco dei codici indicati a titolo indicativo dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 18 marzo 2020, ma che rientra nei settori elencati dall’articolo 61 del Decreto Cura Italia e dall’articolo 8 del DL 9/2020, può rientrare comunque tra i beneficiari della norma?
Come chiarito nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E, i codici ATECO riferibili a tali attività economiche sono meramente indicativi. Pertanto, rientrano nell'ambito applicativo delle richiamate disposizioni anche soggetti con diverso codice ATECO – come ulteriormente precisato anche con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 21 marzo 2020 – purché rientranti in una delle categorie economiche indicate. (FAQ del Ministero dell'Economia e delle Finanze)
(DICHIARAZIONI) Il Decreto Cura Italia sospende anche i termini di legge previsti per la presentazione delle dichiarazioni di successione (un anno dalla morte)?
La proroga di questo termine non è espressamente menzionata. Tuttavia essa potrebbe rientrare nella sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, tenuto conto che la dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate e che essa è in funzione del pagamento dei tributi. Qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo di sospensione compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 si applica la sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto Cura Italia e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020. (FAQ MEF del 31/03/20)
(DICHIARAZIONI) È confermata la scadenza al 31/03 degli obblighi di comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato e le CU?
Sì, le scadenze ordinarie per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato (28 febbraio) e per le Certificazioni Uniche (7 marzo) erano già state prorogate al 31 marzo 2020 dal DL 9/2020 e quest'ultima scadenza è stata confermata dal DL 18/2020.
(FAQ MEF del 31/03/20)
(EROGAZIONI) Sono un imprenditore ed ho effettuato un’erogazione liberale in denaro finalizzata all’emergenza COVID-19. Ci sono benefici fiscali al riguardo?
È prevista la deducibilità dal reddito d’impresa delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, effettuate nel 2020 da parte di imprese. Tali erogazioni sono deducibili ai fini IRAP “nell’esercizio in cui sono effettuate”. (Fonte: Confartigianato)
(EROGAZIONI) La mia impresa ha intenzione di effettuare una erogazione liberale di beni per l’emergenza COVID-19. Valgono le stesse agevolazioni (deducibilità ai fini delle imposte dirette e IRAP)?
Anche per le erogazioni liberali in natura, al pari di quelle in denaro, è riconosciuta la deducibilità dal reddito d’impresa. Per quanto riguarda la valorizzazione dei beni, sono applicabili gli artt. 3 e 4, DM 28.11.2019 e pertanto si evidenzia che l’ammontare della deduzione spettante è quantificata:
•sulla base del valore normale del bene (ex art. 9, TUIR). Nel caso in cui il valore del bene sia superiore a € 30.000, o per sua natura, non determinabile con criteri oggettivi, il donatore deve acquisire una perizia giurata attestante il valore del bene “recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene”;
•del residuo valore fiscale all’atto di trasferimento, in caso di bene strumentale;
•del minore valore tra il valore normale di cui al citato art. 9 e il valore utilizzabile per la quantificazione delle rimanenze finali di cui all’art. 92, TUIR, in presenza di “beni merce” di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR.
Le erogazioni devono risultare da atto scritto contenente una dichiarazione:
– del donatore, relativamente al valore del bene donato;
– del destinatario, in merito all’utilizzo del bene ricevuto per lo svolgimento dell’attività statutaria volta al perseguimento di finalità civiche / solidaristiche / utilità sociale.
(Fonte: Confartigianato)
(FERMO AMMINISTRATIVO) Ho ricevuto prima dell’8 marzo 2020 un preavviso di fermo del mio veicolo (o un preavviso di ipoteca), che avrei dovuto pagare entro i successivi 30 giorni. Se non sono riuscito ancora a pagarlo posso utilizzare l’auto (o mi viene iscritta ipoteca sull’immobile)?
Dall'8 marzo al 31 agosto le azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione sono sospese e pertanto, fino a quest'ultima data, Agenzia delle entrate-Riscossione non procederà all’iscrizione di fermi amministrativi (o alle iscrizioni di ipoteche). Solo dopo il 31 agosto, a fronte del mancato o integrale pagamento del debito e, in assenza di una richiesta di rateizzazione, l’Agenzia potrà richiedere l’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo (o l’iscrizione dell’ipoteca sull’immobile).
Fonte: Faq Agenzia entrate Riscossione - 26 maggio 2020
(FERMO AMMINISRATIVO) Ho un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata. Posso pagare e chiedere la cancellazione o la sospensione del fermo amministrativo durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto?
Si. Durante il periodo di sospensione previsto dal Decreto, puoi pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenere la sua cancellazione oppure chiedere un piano di rateizzazione del debito e pagare la prima rata per ottenere il consenso alla sospensione del fermo amministrativo.
Fonte: Faq Agenzia entrate Riscossione - 26 maggio 2020
(INVENTARI) Il Decreto Cura Italia sospende i termini di legge previsti per la redazione degli inventari (tre mesi dall’accettazione con beneficio di inventario, ad esempio)?
No, ma il Codice Civile prevede espressamente la possibilità di chiedere la proroga di tale termine. (FAQ MEF del 31/03/20)
(IVA) Quando va presentata la dichiarazione IVA per il 2019?
Il termine ordinario di presentazione della dichiarazione IVA per il 2019 è il 30 aprile 2020. Sono sospesi per tutti i contribuenti, con qualunque volume di ricavi o compensi e ovunque residenti, gli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 (anticipato al 21 febbraio 2020 per la “zona rossa”) ed il 31 maggio 2020. Di conseguenza, anche il termine per la dichiarazione IVA per il 2019 rientra nella sospensione. La presentazione della D.IVA dovrà essere effettuata entro il 30 giugno 2020 (ai sensi dell’articolo 62, c. 6, DL 18/2020). (Fonte: Confartigianato)
(IVA) Gestisco un’attività di pasticceria, con sede legale a Milano. Quando devo versare l’IVA che scadeva il 16 marzo 2020?
L’attività di pasticceria rientra tra i particolari settori per i quali, ai sensi dell’art. 61, c.2, DL 18/2020, sono sospesi alcuni versamenti tributari, tra i quali l’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020. La sospensione opera, per tali soggetti, indipendentemente dal volume di ricavi relativo al 2019 e dalla localizzazione.
Il relativo versamento deve essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione (che slitta al 1° giugno, in quanto domenica), oppure in forma rateizzata fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. (Fonte: Confartigianato)
(IVA) Risiedo in provincia di Lodi ed ho un’impresa di carpenteria metallica con ricavi del 2019 superiori a 2 milioni di euro. Quando devo versare l’IVA che scadeva il 16 marzo 2020?
Per tutte le attività, indipendentemente dal livello dei ricavi del 2019, con sede legale o operativa nella provincia di Lodi (come pure per quelle con sede nelle Province di Bergamo, Cremona e Piacenza), l’IVA in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020 è sospesa (art. 62, c.3, DL 18/2020). Dovrà essere versata, senza sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione (che slitta al 1° giugno, in quanto domenica), oppure in forma rateizzata fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. (Fonte: Confartigianato)
(IVA) Quando deve essere inviata la comunicazione dati della liquidazione IVA del 1° trimestre 2020?
Per tutti i contribuenti, con qualunque volume di ricavi o compensi e ovunque localizzati, gli adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 (anticipato al 21 febbraio 2020 per la “zona rossa”) ed il 31 maggio 2020 sono sospesi e devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020 (ai sensi dell’articolo 62, c.6, DL 18/2020).
Il termine ordinario per la comunicazione dati della liquidazione IVA del 1° trimestre 2020 è il 31 maggio 2020, che slitta al giorno successivo (1° giugno), in quanto cade di giorno festivo. Tale adempimento dovrà, pertanto, essere effettuato entro il 30 giugno 2020. (Fonte: Confartigianato)
(PREMI) Ho sentito che ai lavoratori dipendenti spetta un premio se continuano a svolgere la propria attività presso la sede di lavoro. E’ vera la notizia?
I lavoratori dipendenti che nel mese di marzo non hanno fruito dello smart working, e si sono recati presso la sede lavorativa, hanno diritto ad un premio di 100 euro, proporzionale al numero di giorni di lavoro in cui si sono recati in sede. Il premio è riconosciuto se il lavoratore ha un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno 2019 di importo non superiore a 40.000 euro.
Il premio è anticipato dal datore di lavoro, a partire dalla retribuzione corrisposta in aprile 2020, che recupera l’importo tramite compensazione orizzontale in sede di versamento dei tributi e contributi.
Occorre tuttavia precisare che, qualora il reddito complessivo da lavoro dipendente dovesse risultare superiore all’importo di 40.000 euro, il premio eventualmente percepito dal dipendente dovrà essere restituito. (Fonte: Confartigianato)
(RATEIZZAZIONI) Ho un piano di rateizzazione in corso con rate che scadono nel periodo di sospensione. Per queste rate devo rispettare le scadenze di pagamento?
Il pagamento delle rate in scadenza è sospeso dall’8 marzo al 31 agosto 2020. Queste rate devono essere versate comunque entro il 30 settembre 2020.
Fonte: Faq Agenzia entrate Riscossione - 26 maggio 2020
(RATEIZZAZIONI) Durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà in esame e tratterà le mie istanze di rateizzazione?
Si. L’operatività di Agenzia delle entrate-Riscossione prosegue anche nel periodo di sospensione e pertanto tratterà le tue istanze e ti invierà i previsti riscontri.
Fonte: Faq Agenzia entrate Riscossione - 26 maggio 2020
(RATEIZZAZIONI) Ho un piano di rateizzazione che alla data dell’8 marzo era ancora in essere, ma potrei avere difficoltà a corrispondere entro il 30 settembre 2020 tutte le rate in scadenza nei mesi da marzo ad agosto. Il Decreto 34/2020 prevede qualche agevolazione?
Si. Il Decreto estende da 5 a 10 il numero massimo delle rate, anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento. Tale agevolazione si applica ai piani di rateizzazione in essere e a quelli che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 agosto 2020.
Fonte: Faq Agenzia entrate Riscossione - 26 maggio 2020
(REGISTRATORE TELEMATICO) Sono titolare di un negozio di estetica. Non ho attivato il Registratore Telematico in quanto ho tempo sino al 30 giugno 2020, certifico i corrispettivi con le ricevute fiscali, tramettendo gli stessi con la procedura transitoria prevista nel “Portale Fatture & Corrispettivi”. Posso godere di qualche proroga con riferimento alla trasmissione dei prossimi mesi?
La trasmissione telematica dei corrispettivi con la procedura transitoria costituisce un adempimento tributario da effettuare entro il mese successivo all’effettuazione dell’operazione (quindi, entro il 31 marzo 2020 per i corrispettivi di febbraio; entro il 30 aprile 2020 per i corrispettivi di marzo, ecc).
Gli adempimenti tributari scadenti dall’8 marzo e fino al 31 maggio 2020 sono sospesi per tutti i contribuenti ovunque residenti. Le trasmissioni telematiche dei corrispettivi scadenti nel periodo di sospensione dovranno essere effettuate entro il 30 giugno 2020 (art. 62, c.6, DL 18/2020). (Fonte: Confartigianato)
(REGISTRATORE TELEMATICO) Sono un parrucchiere che ha dovuto sospendere l’attività per effetto delle disposizioni COVID-19. Avevo messo in servizio il Registratore Telematico dallo scorso mese di febbraio 2020, avendo un volume di affari nel 2018 non superiore a 400.000 euro. Devo effettuare qualche specifica comunicazione all’Agenzia delle entrate?
Nel caso in cui l’attività viene sospesa per motivi eccezionali (come nel caso di COVID-19) ed il Registratore Telematico risulta “in servizio” (cioè funzionante e in grado di trasmettere i corrispettivi all’Agenzia delle entrate) nel momento in cui si interrompe l’attività, non occorre adottare alcuna procedura specifica, né effettuare comunicazioni. E’ soltanto necessario assicurarsi che:
•l’ultima chiusura giornaliera precedente l’inizio della sospensione sia stata effettuata,
•e che la medesima sia andata a buon fine.
Alla ripresa dell’attività, il Registratore Telematico provvederà, in automatico, a trasmettere i corrispettivi “con importo zero” relativamente al periodo di sospensione.
(Fonte: Confartigianato)
(RITENUTE) Sono un lavoratore autonomo che riceve compensi soggetti a ritenuta ai sensi dell’art. 25 DPR 600/73. Ho diritto alla sospensione delle ritenute?
I compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020, da tutti i lavoratori autonomi ovunque residenti, non sono soggetti a ritenuta d’acconto se il lavoratore autonomo rispetta entrambe le seguenti condizioni:
•nel 2019 ha percepito compensi in misura non superiore a 400.000 euro;
•nel mese di febbraio 2020 non ha sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente .
In tal caso, riceve i compensi al lordo della ritenuta d’acconto presentando apposita dichiarazione dalla quale risulta il non assoggettamento a ritenuta “ai sensi dell’art. 62, comma 7, D.L. 18/2020”. La disposizione è, comunque, facoltativa, e vale per qualunque domicilio fiscale in Italia.
Le ritenute d’acconto non operate dovranno essere versate dal lavoratore autonomo, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 (che slitta al 1° giugno, in quanto domenica) oppure in forma rateizzata fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Le medesime disposizioni valgono anche per le ritenute da operare sulle provvigioni dei commissionari, degli agenti, dei rappresentanti di commercio e dei procacciatori di affari (che subiscono la ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25-bis DPR 600/73). (Fonte: Confartigianato)
(RITENUTE) Sono titolare di un’impresa di pulizie, con dipendenti, e sede nella iniziale Zona Rossa (Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vò) alla data del 21 febbraio 2020. Come devo comportarmi in relazione alle ritenute dei dipendenti?
Tutti i sostituti d’imposta, per qualunque attività e volume di ricavi, che alla data del 21 febbraio 2020 avevano la sede legale od operativa nella “zona rossa” di cui all’Allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020 (in cui rientra anche Codogno), non devono operare le ritenute alla fonte per il periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 ed il 31 marzo 2020 (come previsto dal DM 24 febbraio 2020). Di conseguenza, i dipendenti riceveranno la cosiddetta “busta paga pesante”. Sarà onere dei dipendenti stessi provvedere al relativo versamento, senza sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione (che slitta al 1° giugno, in quanto domenica), oppure in forma rateizzata fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. (Fonte: Confartigianato)
(ROTTAMAZIONE-SALDO E STRALCIO) Non riesco a pagare entro le previste scadenze dell’anno 2020 le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e Stralcio”. Se le pago in ritardo perdo tutti i benefici delle Definizioni agevolate?
No. Il Decreto ha dato la possibilità di pagare le rate in scadenza nell’anno 2020 della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020 senza l’applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle Definizioni agevolate.
Fonte: Faq Agenzia entrate Riscossione - 26 maggio 2020
(ROTTAMAZIONE-SALDO E STRALCIO) Se non rispetto le scadenze di legge ma pago le rate della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” entro il 10 dicembre 2020, quali bollettini devo usare?
Per effettuare il pagamento puoi continuare a utilizzare i bollettini contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" già in tuo possesso anche se effettuerai il versamento in date differenti rispetto a quelle originarie. Se hai smarrito la “Comunicazione” puoi sempre chiederne una copia con il nostro servizio online.
Fonte: Faq Agenzia entrate Riscossione - 26 maggio 2020
(ROTTAMAZIONE-SALDO E STRALCIO) Saranno considerati regolari, anche i pagamenti di tutte le rate della ”Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza o scadute nell’anno 2020, effettuati entro i 5 giorni successivi alla scadenza del 10 dicembre 2020?
No. Il Decreto prevede che la scadenza del 10 dicembre 2020 non ammette alcun ritardo. Quindi è necessario fare attenzione, perché il pagamento delle rate della ”Rottamazione-ter” e/o del ”Saldo e stralcio”, effettuato dopo il 10 dicembre 2020, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolative.
Fonte: Faq Agenzia entrate Riscossione - 26 maggio 2020
(ROTTAMAZIONE-SALDO E STRALCIO) Non ho pagato le rate della “Rottamazione-ter” e/o del “Saldo e stralcio” in scadenza entro il 31 dicembre 2019 e pertanto si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata. Ora posso chiedere la rateizzazione del debito?
Si. Il Decreto ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) dei debiti oggetto di “Rottamazione” o di “Saldo e stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.
Fonte: Faq Agenzia entrate Riscossione - 26 maggio 2020
(VERSAMENTI) Tra i versamenti sospesi e prorogati al 31 maggio sono inclusi anche quelli a carico del datore di lavoro che sospende il versamento della retribuzione?
Sono sospesi fino al 30 aprile 2020 – in favore dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza in atto – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Viene previsto che il versamento delle somme oggetto di sospensione sia effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio 2020. Ciò premesso, con specifico riferimento alle ritenute fiscali, tale disposizione non può trovare applicazione nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le retribuzioni in quanto non opera le ritenute oggetto di sospensione. (FAQ MEF del 31/03/20)
(VERSAMENTI) Ho un officina meccanica con domicilio a Roma. Quali versamenti sono sospesi?
L’attività non rientra tra quelle “particolari” (di cui l’Agenzia delle entrate, per finalità di semplificazione, ha fornito l’elenco dei codici ATECO interessati con Risoluzione n. 12 del 2020) dall’art. 61, c. 2, D.L. 18/2020 e dal D.L. 9/2020, né è esercitata nella “zona rossa” o nelle province più colpite.
Pertanto, occorre tener conto del livello dei ricavi (superiori o meno a 2 milioni di euro). Se i ricavi del 2019 non sono superiori a 2 milioni di euro, sono sospesi i seguenti versamenti scadenti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020:
•versamenti IVA
•ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato, comprese addizionali
•contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL.
I versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020, in unica soluzione (che slitta al 1° giugno, in quanto domenica), oppure in forma rateizzata fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Se, diversamente, i ricavi dell’officina superano i 2 milioni di euro, i versamenti del mese di marzo, che scadevano il 16 marzo 2020, dovevano essere effettuati entro il 20 marzo 2020, senza ulteriori sospensioni. (Fonte: Confartigianato)
(VERSAMENTI) Sono socio in una SRL che svolge attività di trasporto merci su strada, con ricavi del 2019 superiori a 2 milioni di euro, con sede legale a Cuneo. Quando devono essere versate le ritenute per i lavoratori dipendenti, in scadenza nel mese di marzo?
L’attività di trasporto merci su strada (codice ATECO 49.41.00) rientra tra le particolari attività per le quali, indipendentemente dall’ammontare dei ricavi, ai sensi dell’articolo 61, c. 2, DL 18/2020, sono sospesi i versamenti delle ritenute su lavoro dipendente ed assimilato, comprese le addizionali regionali e comunali, indipendentemente dal livello dei ricavi e con qualunque sede. La sospensione riguarda il periodo compreso tra il 2 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020: di conseguenza, le ritenute (comunque operate dal sostituto d’imposta), che dovevano essere versate entro il 20 marzo 2020 (in quanto la scadenza del 16 marzo 2020 è slittata al 20 marzo 2020 per tutti i soggetti, ai sensi dell’art. 60 DL 18/2020), dovranno essere pagate entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione (che slitta al 1° giugno, in quanto domenica), senza sanzioni e interessi, oppure in forma rateizzata fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020. (Fonte: Confartigianato)
(VERSAMENTI) Sono titolare di un’autoscuola, con sede legale a Bergamo. Qual è il periodo di sospensione dei versamenti e per quali tributi?
Per tutte le attività con domicilio fiscale o sede legale o operativa nella provincia di Bergamo, sono sospesi i versamenti IVA in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2020, a prescindere dal volume di ricavi o compensi (art. 62, c. 3, DL 18/2020).
Inoltre, in considerazione della tipologia di attività svolta (autoscuola – codice ATECO 85.53.00, ricompreso nella risoluzione n. 12 del 2020), sono sospesi anche i termini di versamento delle ritenute da lavoro dipendente e assimilato del periodo compreso tra il 2 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020. I sostituti d’imposta devono comunque operare le ritenute ai dipendenti.
Il versamento delle ritenute (operate, ma non versate) e dell’IVA sospesa avverrà, senza sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione (che slitta al 1° giugno, in quanto domenica) o con rateizzazione (al massimo in 5 rate) a decorrere dal mese di maggio 2020. (Fonte: Confartigianato)
(VERSAMENTI) Sono titolare di un’azienda di traslochi a Bologna. Quali sono i versamenti sospesi?
In considerazione della tipologia di attività svolta (l’attività ha codice ATECO 49.42.00 ed è ricompresa fra quelle individuate dalla risoluzione n. 12 del 2020), ed indipendentemente dal volume di ricavi e dalla localizzazione dell’attività, sono sospesi i termini di versamento delle ritenute da lavoro dipendente e assimilato del periodo compreso tra il 2 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020. I sostituti d’imposta devono comunque operare le ritenute ai dipendenti (art. 8 DL 9/2020). E’ altresì sospeso il versamento IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 (art. 61, c.3, DL 18/2020).
E’ altresì sospeso il versamento IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 (art. 61, c. 3, DL 18/2020).
Il versamento delle ritenute (operate, ma non versate e dell’IVA sospesa avverrà, senza sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione (che slitta al 1° giugno, in quanto domenica) o con rateizzazione (al massimo in 5 rate) a decorrere dal mese di maggio 2020. (Fonte: Confartigianato)
(VERSAMENTI) La tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali, scaduta il 16 marzo 2020, rientra tra le sospensioni e per quali soggetti?
La tassa annuale per la tenuta dei libri contabili e sociali, scaduta il 16 marzo 2020, beneficia unicamente della proroga generalizzata dei versamenti verso la Pubblica amministrazione disposta, per tutti i soggetti, sino al 20 marzo 2020. Entro tale ultima data va versata, pertanto, la tassa annuale in oggetto. (Fonte: Confartigianato)
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