12 Marzo 2008, h. 00:00

Torna il “diritto di precedenza” dei lavoratori stagionali

I lavoratori stagionali hanno diritto di precedenza nell’assunzione, con la stessa qualifica, nell’azienda in cui hanno lavorato. Il diritto non è condizionato da clausole contrattuali, ma deve essere esercitato entro tre mesi dalla cessazione del rapporto. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 44 del 25 febbraio 2008, che ha dichiarato illegittima per “difetto di delega” la cancellazione di tale diritto operata dalla normativa vigente. Secondo la Consulta, “la disciplina dettata dalle norme censurate, concernente i lavori stagionali, non mira tanto a prevenire l’abusiva reiterazione di più contratti di lavoro a tempo determinato, per favorire la stabilizzazione del rapporto, ma è volta unicamente a tutelare i lavoratori stagionali, regolando l’esercizio di un diritto di precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda e con la medesima qualifica. La disciplina censurata – concludono i giudici – si colloca, quindi, al di fuori della direttiva comunitaria”.

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