11 Aprile 2008, h. 00:00

Non ha effetto sul Durc la rateizzazione dei debiti Inail

La conversione in legge del decreto “milleproroghe 2008” ha introdotto alcune significative novità in materia di riscossione coattiva dei crediti contributivi e, in particolare, di rateizzazione dei crediti iscritti al ruolo. Per effetto della nuova normativa, cambiano anche alcuni aspetti del rilascio del DURC. La circolare INAIL n.22 del 3 aprile 2008, illustra le novità del testo. La principale novità introdotta dalla nuova disciplina riguarda l’allargamento della competenza a concedere la rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo per debiti fiscali e contributivi, competenza che finora era riservata agli enti creditori. Ora tale facoltà è stata estesa anche agli agenti della riscossione. A partire dal 1° marzo 2008, le istanze di rateizzazione delle somme iscritte al ruolo dall’INAIL per debiti contributivi, vanno presentate direttamente agli agenti della riscossione che su richiesta del contribuente possono ripartire il pagamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, in caso di “temporanea situazione di obbiettiva difficoltà” dello stesso. Se gli importi sono superiori a 50.000 euro (non più 26.000), gli agenti di riscossione possono concedere la rateizzazione solo dietro presentazione di una garanzia che, se consiste in una ipoteca di primo grado, deve essere autorizzata dall’INAIL. Un’altra importante novità riguarda la possibilità per il debitore di presentare domanda di rateizzazione anche successivamente all’inizio della procedura esecutiva, che parte con il pignoramento. La circolare dell’INAIL affronta anche il tema degli effetti della nuova normativa sull’emissione del DURC. In particolare l’Istituto segnala che l’azienda è considerata regolare anche quando vi sia stato un provvedimento di accoglimento della domanda di rateazione. La sola presentazione dell’istanza, invece, non consente di attestare la regolarità. Attenzione a non saltare le rate: in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, della seconda, decade il beneficio della dilazione, con invito a regolarizzare la posizione entro 15 giorni. Durante tale periodo il DURC non potrà che attestare “l’irregolarità contributiva” del contribuente. Nell’ambito del “milleproroghe 2008” sono state apportate modifiche anche al termine di notifica della cartella e all’indicazione del responsabile del procedimento. Slitta di oltre un anno l’entrata in vigore dei nuovi termini di notifica della cartella esattoriale, ridotti dalla legge finanziaria 2008 da 11 a 5 mesi: si applicheranno ai ruoli consegnati a partire dal 31 ottobre 2009 e non dal 1°aprile 2008. Per i ruoli consegnati dal 1° giugno 2008, la cartella di pagamento dovrà contenere l’indicazione dei responsabili del procedimento di iscrizione a ruolo, di emissione e di notificazione della cartella, “pena la nullità” della stessa, come informa la Direzione Generale INAIL – Centrale Rischi.

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