25 Novembre 2008, h. 00:00

IN BREVE – Socio sovrintendente, assicurazione obbligatoria solo se subordinato

L’Inail ha chiarito che “sono soggetti all’assicurazione obbligatoria i soci di cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, impegnati in attività non manuale di sovrintendenza, solo a condizione che essi intrattengano un rapporto di lavoro subordinato con la società, in quanto datore di lavoro”. Un chiarimento reso necessario da alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione, che ha affermato come per i soci che non siano impegnati in attività manuali, “l’obbligo assicurativo sussista solo nell’ipotesi in cui lo svolgimento di tale attività avvenga in forma subordinata”.

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