COMUNICATI STAMPA - CARNEVALE
Carnevale:70.000 artigiani mobilitati per Carnevale. 420 milioni la spesa in maschere, dolci, scherzi
Tornano gli sconti Fiat-Confartigianato sulle quattroruote più amate dagli artigiani
Anche per il 2008 gli artigiani associati a Confartigianato che hanno intenzione di cambiare la propria autovettura scegliendone una del gruppo Fiat, potranno farlo a prezzi vantaggiosissimi, grazie all’ormai storica Convenzione con la casa torinese che quest’anno prevede condizioni economiche ancora migliori di quelle del 2007. Dopo l’accordo Fiat-Professional, siglato ai primi dell’anno dalla Confederazione, con sconti sui modelli più richiesti di veicoli commerciali Fiat, ecco nuovamente attive le agevolazioni per l’acquisto delle autovetture dei listini Fiat, Lancia, Alfa Romeo, di tutti i segmenti: city car, monovolume, berlina, coupè, station wagon. Del marchio Fiat entrano in borsino cinque nuovi modelli, portando a 11 il numero totale. Le novità sono rappresentate dalle piccole Panda e Seicento, dalla Grande Punto e dalle monovolume Doblò e Ulysse. Lo sconto più alto premia un vero e proprio cavallo di battaglia della Fiat: la Punto Classic proposta con un prezzo ritoccato verso il basso del 19%. Auto dell’anno 1995, la Punto non porta nessuna traccia degli anni, grazie al restyling integrale operato nel 2005. Ottima per il tempo libero non scherza neanche sul lavoro grazie al portabagagli capiente, cresciuto negli anni di 7 centimetri. Seicento e Multipla seguono la Punto nella classifica delle più scontate. Per entrambe -17%. Poco da dire sulla piccola e agile Seicento, regina dei parcheggi in spazi proibitivi, qualcosa in più sulla Multipla. Può non piacere a tutti per quelle linee così diverse, eppure sono state proprio loro ad averle aperto le porte del MOMA, l’avveniristico museo di arte moderna di New York. La ripartizioni degli spazi è geniale: l’unica auto della categoria ad avere sei posti uniti a un capiente bagagliaio. Rispetto al 2007 sale di due punti, fino a quota –16%, lo sconto sulla Croma, la vettura Fiat più alta di gamma. Al gioiellino firmato Giugiaro, non manca niente, perché quello che eventualmente non c’è può essere aggiunto come optional: clima automatico bi-zona, DVD per i passeggeri posteriori, cuise control… L’unica SUV Fiat, la Sedici, è proposta a –14%, insieme alla elegante e superaccessoriata Ulysse. Un Punto in meno (-13%) per la monovolume tutta porte e superfici vetrate, Doblò. Grande Punto, Bravo, Panda 4X4 e 4X2, quest’ultima auto dell’anno 2004, si attestano alla stessa percentuale di sconto dello scorso anno: -11%. Sconto un po’ inferiore (-7%) per un modello Panda davvero speciale, la Natural Power. Si tratta della versione ecologica alimentata a metano che vanta consumi e costi di gestione bassissimi. Talmente bassi che, se sommati agli eco incentivi statali, e allo sconto Confartigianato, si trasforma in un’auto da non perdere. Passando poi al marchio Lancia confermati sconti e modelli del 2007. La piccola Musa, sorella snob della Fiat Idea, dalle linee vintage stile Ardea, è concessa con uno sconto dell’11%; -10% per l’elegante city car Ypsilon; -14% per la monovolume a otto posti Phedra, famosa, tra l’altro per i 60 vani portaoggetti, che permettono di ‘perdere’ con gran comodità occhiali, telefoni, cd, e monetine. Le sportive Alfa Romeo chiudono in bellezza la Convenzione di Confartigianato, con una ventata di sconti che, a seconda dei modelli, arriva fino al 16%. E’ questo il caso della 147 (che appartiene al segmento delle compatte a due volumi a tre o cinque porte) e della Gt, riconoscibile per le linee filanti uscite dal Centro Stile Bertone. Tre punti in mento (-13%) per 159 (versione berlina o station wagon), Brera e Spider. L’accordo Confartigianato-Fiat è valido per le autovetture ordinate presso la rete concessionaria italiana dei marchi Fiat, Lancia, Alfaromeo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008 ed immatricolate entro l’anno. Semplici le condizioni per usufruire degli sconti previsti dall’accordo: l’impresa iscritta a Confartigianato, all’atto della prenotazione, dovrà presentare alla concessionaria Fiat la tessera di iscrizione del 2008, oppure consegnare una lettera in originale su carta intestata dell’Associazione provinciale di Confartigianato, che ne comprovi lo status di socio.
Sono 70mila gli artigiani dietro la maschera del Carnevale
A Carnevale ogni scherzo vale? Forse sì, ma non per tutti. C’è chi il Carnevale lo prende seriamente e di questi tempi ha un gran da fare. Sono gli oltre 70mila artigiani che lavorano per tirare il carro della più divertente tra le feste, il Carnevale, uno “scherzo” da 420 milioni di euro di fatturato. Pasticceri, sarti e parrucchieri: dietro alla maschera del Carnevale ci sono ancora loro, gli artigiani. Ognuno con la propria arte e la propria competenza. C’è chi arricchisce la tavola delle feste e chi realizza le maschere, chi trucca e chi veste il festoso popolo del Carnevale. La prima gioia della festa che precede la Quaresima viene dai 45mila pasticceri italiani che porteranno sulla tavola degli italiani 17mila tonnellate tra frittelle e castagnole, oltre a 3.200 tonnellate di frappe ed altre specialità tradizionali. Ricette semplici e tipiche del proprio territorio, come i berlingozzi toscani o le sfrappole romagnole, le bugie liguri o gli struffoli napoletani. Un “vassoio” da 120 milioni di euro che addolcirà le feste dei più golosi. Ma i veri protagonisti di questo periodo sono i 3.500 artigiani d’arte che confezionano le maschere del Carnevale, quelle della più antica tradizione come quelle più “giovani” e fantasiose. A loro si affiancano quasi 7mila acconciatori, 3mila truccatori ed altrettanti sarti, pronti a tagliare a colpi di forbice i costumi della meraviglia carnevalesca. Un settore che muoverà circa 200 milioni di euro e i carri allegorici che sfilano per le vie di Venezia, di Viareggio e delle altre città italiane dove il Carnevale si trasforma in uno spettacolo di luci, suoni e colori. Si stima che in Italia siano circa 60 le località capaci di attirare almeno 30mila persone, tra le altre Fano, Putignano, Acireale e Cento, e proprio quest’anno, per la prima volta negli ultimi cinque anni, il numero di turisti, italiani e stranieri, che festeggeranno il Carnevale nel nostro Paese dovrebbe aumentare, arrivando a contare 9 milioni di persone. Ma il Carnevale, oltre che di dolci e costumi, è fatto anche di scherzi, giochi, coriandoli e stelle filanti. Circa 2mila artigiani della carta che, finiti i festeggiamenti, dovrebbe fatturare qualcosa come 100 milioni di euro. A loro spetterà, forse, il ruolo più importante: quello di realizzare i giochi tanto amati da giovani e da meno giovani che, proprio a Carnevale, riscoprono il piacere dello scherzo.
Libri obbligatori e luoghi di lavoro: sospeso l’obbligo per le “attività itineranti”
Le attività “itineranti” non hanno l’obbligo di tenuta e di conservazione dei libri obbligatori negli stessi luoghi in cui svolgono la prestazione lavorativa. L’importante chiarimento, più volte sollecitato da Confartigianato, arriva dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro che, con la nota circolare n.1604 del 29 gennaio, fornisce le prime indicazioni operative, a cui “tutto il personale ispettivo è tenuto ad uniformarsi”. Così si legge nella nota. In particolare la circolare stabilisce che l’obbligo di tenuta e di conservazione del libro paga e del libro matricola previsto dall’articolo 21 T.U. 1124/1965, va reso compatibile con le particolari condizioni logistiche e organizzative che caratterizzano le attività itineranti (contraddistinte da una continua o temporanea mobilità da parte de lavoratori sul territorio con particolare riferimento ai casi in cui la prestazione lavorativa si svolge presso più luoghi di lavoro nella stessa giornata), nelle quali “risulta estremamente difficoltosa se non in alcuni casi addirittura impossibile, la conservazione e l’aggiornamento dei libri nel luogo stesso in sui si esegue la prestazione lavorativa”. In questi casi, la nota ministeriale chiarisce che “il rispetto degli obblighi in materia di conservazione dei libri obbligatori possa essere accertato in un momento successivo all’accesso ispettivo, e comunque presso la sede dell’impresa o dell’unità produttiva”. La significativa apertura, che allontana il rischio di pesanti sanzioni da tutte quelle imprese per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro, prende le mosse dalla constatazione che i libri obbligatori hanno perso parte della funzione di strumenti per far emergere il lavoro irregolare o in nero, dopo l’introduzione dell’obbligo di comunicazione preventiva di assunzione, definito dal Ministero nella circolare come “lo strumento di più immediata verifica della regolare costituzione del rapporto di lavoro”. In base alle nuove disposizioni, il personale “delocalizzato” non dovrà, pertanto, esibire i libri obbligatori per certificare la regolarità dell’impiego, ma la copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione con indicazione degli estremi di registrazione sul libro matricola. Il documento fornisce anche un elenco sommario delle attività che possono rientrare tra quelle “itineranti”: attività edili di modesta entità, con il limite di ditte che occupano nel cantiere fino a 9 lavoratori, escluso titolare e soci; attività impiantistiche, compresa installazione e la manutenzione; servizi di pulizia e facchinaggio al di fuori delle strutture industriali; servizi di consegna e ritiro merci presso clienti e fornitori; servizi di trasporto merci o persone; servizi di vigilanza; attività artistiche e di spettacolo.
Autotrasporto: Orario di lavoro vigilato speciale
Dal 1° gennaio un nuovo adempimento è andato ad alimentare la filiera dei controlli sull’orario di lavoro del personale ‘mobile’ dell’autotrasporto. Dopo cronotachigrafi, fogli registrazione, carta del conducente, sezione presenze del libro paga, che certificano tutti la stessa cosa, ovvero quante ore passa al volante un autotrasportatore, adesso spunta il registro orario di lavoro. Sul fatto che si tratti di una duplicazione di adempimenti che già da tempo le aziende di autotrasporto assolvono, lo ha confermato anche il Ministero del Lavoro nel corso degli incontri promossi da Confartigianato Trasporti per verificare l’esistenza delle condizioni per risolvere la questione a livello tecnico, in sostanza non dando corso all’iniziativa. La disponibilità al dialogo c’è stata, la soluzione no: l’istituzione del registro, prevista dall’articolo 8 del Decreto legislativo n.234 del 19 novembre 2007, in attuazione della Legge delega n. 77 del 20 giugno 2007, và dunque avanti. Con un’apposita circolare, la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornito il 30 gennaio 2008 i primi chiarimenti operativi. Innanzi tutto è stato chiarito che la disposizione riguarda esclusivamente le imprese dell’autotrasporto. Nessun obbligo di registrazione per il personale ‘mobile’ di un altro genere di impresa. Per quanto riguarda le caratteristiche e lo schema formale del registro da utilizzare, la circolare dispone che possa essere utilizzato qualunque registro che contenga le generalità, il numero di matricola del lavoratore e il numero di ore complessive di attività, distinte in ordinarie e straordinarie. Previsto per il documento, il divieto di rimozione e l’obbligo di esibizione al personale di vigilanza. Nel caso di impossibilità di registrazione dell’orario di lavoro giornaliero (se, ad esempio il lavoratore non è rientrato), è previsto che l’annotazione possa essere effettuata entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento delle retribuzioni. Dal punto di vista sanzionatorio, la circolare elenca i possibili comportamenti che possono far scattare la sanzione amministrativa, compresa tra 250 e 1500 euro. Tra queste: omessa istituzione, omessa o tardiva vidimazione, omessa esibizione, incompleta o inesatta registrazione, rimozione dalla sede legale. Sul fronte delle multe una buona notizia. Grazie all’intervento di Confartigianato Trasporti il Ministero del Lavoro ha chiarito che per il momento le sanzioni sono ‘congelate’. Si applicheranno solo dopo l’emanazione delle disposizioni attuative.
Le nuove norme dell’ “Ambiente”
Dal 13 febbraio saranno operative le principali misure contenute nel secondo correttivo al Codice Ambientale, vale a dire il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.24 del 29 gennaio), che vede finalmente la luce dopo mesi di continui rimaneggiamenti. Poche le somiglianze tra il testo approvato e gli schemi iniziali, ma soprattutto rispetto al Codice Ambientale attualmente vigente: il decreto riscrive integralmente, infatti, le parti II e IV del Codice in materia di VIA (Valutazione Impatto Ambientale) e VAS (Valutazione Ambientale Strategica), e modifica le parti III, dedicata alle acque, e IV gestione di rifiuti e bonifiche. Anche la Parte I non è uscita indenne dalla profonda revisione operata dal decreto, ma qui le modifiche non sono di carattere operativo, poiché riguardano l’introduzione di alcuni principi fondamentali che devono ispirare le politiche e i comportamenti ambientali (principio di “sviluppo sostenibile”, in base al quale la Pubblica Amministrazione deve dare priorità alla tutela dell’ambiente; principio di “prevenzione” e “precauzione” nei quali si stabilisce che gli interventi per evitare nuovi danni all’ambiente hanno la priorità sulla gestione di quelli già esistenti; principio del “chi inquina paga”, esaustivo già nella definizione e solo in apparenza scontato). Diverse le modifiche al testo che hanno una ricaduta diretta sull’attività delle imprese. Le principali riguardano la gestione dei rifiuti e la tutela delle risorse idriche. Semplificata la gestione del deposito temporaneo da parte del produttore dei rifiuti. Due le ipotesi di conduzione: temporale o quantitativa. Il primo criterio, temporale, prevede l’allontanamento dei rifiuti dal deposito entro tre mesi, indipendentemente dalla quantità e dalle caratteristiche degli scarti. In alternativa è possibile optare per la gestione quantitativa, ovvero avviare i rifiuti alla discarica quando hanno raggiunto i valori definiti ‘consueti’ (10 o 20 metri cubi, a seconda della pericolosità dei rifiuti in deposito). In quest’ultimo caso il limite temporale non scompare del tutto ma si allunga fino a 12 mesi. Deludenti le semplificazioni per le imprese sul fronte delle scritture ambientali. A fronte del d.lgs 152/06 che aveva escluso dalla compilazione del MUD tutti i produttori di rifiuti non pericolosi, il correttivo reintroduce l’obbligo per i produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali (rifiuti da lavorazioni industriali, rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento rifiuti; fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue). Unica eccezione le imprese e gli enti al di sotto dei 10 dipendenti. Confermata l’esenzione dalla compilazione del MUD e dalla tenuta dei registri per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Previsto nuovamente l’obbligo di vidimazione dei registri di carico e scarico, ad opera delle Camere di commercio. I registri saranno soggetti a diritti di segreteria, imposta di bollo e tassa governativa. Su quest’ultima, la tassa governativa, non c’è ancora certezza. La nuova disposizione, particolarmente penalizzante per le imprese, sarà tra le prime a diventare operativa. Scatterà, infatti, il 13 febbraio. Sostanzialmente invariato il regime che si applica al trasporto in conto proprio dei rifiuti (art. 212 comma 8). Nonostante la riscrittura del comma, si conferma la procedura semplificata di iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori ambientali. Nuova formulazione anche per l’art. 186 sulle terre e rocce di scavo. Per essere riutilizzate in edilizia per interri o simili, dovranno rispettare alcune nuove condizioni: non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica, devono essere utilizzati integralmente in interventi individuati in anticipo. Per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il Decreto correttivo rielabora la definizione di ‘scarico’ nelle acque, reintroducendo la nozione di ‘scarico diretto’ nelle acque, inteso come sistema stabile di collegamento tra produzione degli scarichi e punto di raccolta degli stessi. Con questa precisazione il legislatore ha inteso mettere un punto alle confusioni interpretative che spesso aprivano la strada allo sversamento dei rifiuti liquidi nelle acque libere.